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Decisione

INC.2005.40002

Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro.

30 agosto 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell'ambito del procedimento

penale a carico di __________ - in carcerazione preventiva dal 26 luglio 2005

al 2 agosto 2005 - per titolo di acquisizione illecita di dati, danneggiamento

di dati, truffa ed abuso di un impianto per elaborazione di dati, in relazione

a prelievi indebiti di fondi a danno del __________, previo caricamento di

carte a debito cashless da parte di un dipendente della citata casa da giochi,

con decisione 2 agosto 2005 il Procuratore pubblico ha ordinato alla __________

la trasmissione della documentazione (documenti di apertura, estratti conto a

far tempo dal 1.1.2005 ed estratto patrimoniale aggiornato) di eventuali

relazioni facenti capo ad __________ (titolare, contitolare, e/o beneficiario

economico), nonché il sequestro di ogni avere posto in essere su dette

relazioni.

Dalla ricerca bancaria è

risultato che __________ è titolare unitamente alla moglie del conto n. __________.

B.

Avverso tale decisione, è

tempestivamente insorto __________, postulandone, in via principale, l'annullamento

nella misura in cui viene ordinato il sequestro degli averi sul conto n. __________

presso l'__________ nella titolarità dei coniugi __________ (dispositivo n. 3).

A suo dire, i fondi depositati sul conto, peraltro intestato anche alla moglie

dell'accusato, sarebbero di provenienza lecita (AVS della moglie dell'accusato,

stipendio dell'accusato e pigioni degli immobili in comproprietà dei coniugi),

di conseguenza non sarebbe data connessione con i fatti inchiestati ed inoltre

il sequestro, oltre che illecito, sarebbe contrario al principio di

proporzionalità. In via subordinata, il reclamante chiede che in luogo e vece

del sequestro degli averi depositati sul conto presso l'__________ venga

ordinato il blocco a registro fondiario sulla sua quota di comproprietà dei

fondi di cui ai mappali n. __________ e __________ di __________.

C.

In sede di osservazioni il

Procuratore pubblico e la parte civile si sono entrambi pronunciati per la

reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà per quanto necessario

ed al fine di evitare inutili ripetizioni nei considerandi in diritto.

E ritenuto,

Considerandi

1.

La legittimazione di __________,

accusato nel procedimento penale nell'ambito del quale è stata emanata la

decisione impugnata, nonché contitolare del conto oggetto della stessa, è data.

Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In materia di perquisizione e

sequestro valgono i seguenti principi:

In diritto,

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di

tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo,

alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di

confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di

provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare

gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e

quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva -

alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove

(sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR

516.97

, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come

in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti

individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo

unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di

connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli

incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni

immobili avviene mediante blocco del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP).

Nella

rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale

(artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi

vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori

patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti

dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht

nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota

45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori

patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi

bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati:

essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus

Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar

Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,

qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito

trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,

Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai

sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia

propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto.

4.3

, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi

impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea

che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni

sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del

bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare

deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore,

rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107,

con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è

pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se

è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari,

trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme

di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar,

nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente

rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2

cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in

favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in

applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una

confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto.

4.3

, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti

direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima

frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni

passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro

sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per

la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota

171.

ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve

rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF;

Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).

Per non

vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può

ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio,

confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3,

p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.

3.

d.aa p. 107).

Anche il

sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2

cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione

che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o

valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato.

3.

Per quanto concerne l'esistenza

di gravi indizi di colpevolezza in capo ad __________, si premette che

nell'esame di tale presupposto, lo scrivente giudice deve imporsi precisi

limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e

non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro - ma in

maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'opportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio.

Ciò premesso, l'esistenza di

sufficienti indizi di reato a carico di __________, peraltro neppure

formalmente contestata, è data. L'accusato già nel corso del verbale 26 luglio

2005.

dinanzi a questo giudice e da ultimo nel corso dell'interrogatorio 2

agosto 2005 dinanzi al PP ha ammesso di avere prelevato illecitamente, mediante

l'utilizzo di carte cashless previamente caricate in modo abusivo dal correo __________,

dipendente del __________, un importo complessivo di fr. 59'500.--. Nel

frattempo detto importo è salito a fr. 64'500.--, essendo venuto alla luce un ulteriore

prelievo di fr. 5'000.--, fatto risultante pure dall'agenda dell'accusato e già

contestato a quest'ultimo nel corso del verbale di polizia 9 agosto 2005.

4.

L'accusato si oppone al sequestro

dei fondi depositati sul conto presso l'__________ in quanto si tratterebbe di

fondi di provenienza lecita (AVS moglie, locazione, salario accusato), ritenuto

che quanto prelevato illecitamente sarebbe stato da lui giocato e perso al __________,

ed inoltre detto conto sarebbe cointestato alla moglie. Il sequestro sarebbe

quindi illecito in quanto non vi sarebbe connessione con i fatti incriminati,

nonché in violazione del principio di proporzionalità.

Dalla documentazione prodotta

dall'___ il 10 agosto 2005 risulta che la situazione non è affatto chiara. In

particolare, non è chiaro quali siano gli importi di spettanza della moglie e

quali dell'accusato. Il conto contiene infatti due rubriche, quella "ristorante"

e quella "conto di risparmio": sulla prima, dalla

documentazione acquisita dalla banca, sembrerebbe siano confluiti importi in

larga parte di spettanza dell'accusato (forse quello di fr. 917.-- potrebbe

riferirsi all'AVS della moglie), mentre sulla seconda le pigioni. In sostanza,

a prima vista, così come evidenziato dal magistrato inquirente, sembrerebbe che

gli importi di spettanza dell'accusato siano di gran lunga superiori a quelli

della moglie. Va comunque evidenziato che, una volta stabilito quali siano gli

averi di spettanza della moglie, tutt'al più potrebbe entrare in considerazione

un dissequestro parziale.

A ciò si aggiunge che non è

affatto possibile escludere che sul conto siano confluiti importi provento di

reato, vi sono infatti alcune entrate per contanti la cui provenienza deve

ancora essere chiarita (ad esempio il versamento di fr. 4'000.-- del 1.2.2005 sulla

rubrica "ristorante", avvenuto il giorno successivo ad un prelievo

con carta cashless di fr. 4'000.---).

Non va poi dimenticato che il

sequestro, come indicato nella decisione impugnata, ha pure fini

risarcitori/compensatori: in tale ambito, come detto sopra, è irrilevante la

provenienza dei fondi, quello che conta è l'appartenenza del bene alla sfera

economica dell'accusato. Ciò che in concreto è pacifico, trattandosi di conto

di cui l'accusato è cointestatario, così come è pacifico che il sequestro si

riferisce ad una cifra inferiore agli importi illecitamente prelevati con le

carte cashless ed è quindi rispettoso del principio di proporzionalità. Del

resto, nel reclamo si afferma che "la solvibilità di __________ è

manifesta".

Del tutto irrilevanti le

circostanze che __________ non abbia né debiti, né precedenti penali, così come

l'asserzione, peraltro tuttora da comprovare, secondo cui egli avrebbe perso al

gioco gli importi provento dei reati addebitatigli.

Neppure può essere accolta la

richiesta formulata in via subordinata di sostituire il sequestro del conto con

il blocco di due particelle, e meglio della quota di comproprietà, di cui __________

è comproprietario con la moglie. Innanzitutto, come peraltro rilevato dal

Procuratore pubblico in sede di osservazioni, i due sequestri non si

equivalgono, in quanto quello contestato concerne averi liquidi, mentre quello

proposto si riferisce ad averi di difficile monetizzazione. Inoltre, per stessa

ammissione del reclamante gli oneri ipotecari sarebbero inferiori al valore

commerciale, ciò che gli permetterebbe, se del caso, di far capo ad un

ulteriore prestito ipotecario per far fronte alle proprie necessità.

5.

In virtù di quanto precede, il

reclamo deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

La presente decisione in materia

di sequestro è impugnabile nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi

penali (art. 284 cifra 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in

particolare gli art. 59, 143, 144bis, 146 e 147 CP, 157 ss., 161, 280 ss e 284

CPP,

decide

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese, fr. 50.--, sono a carico della

reclamante, che rifonderà al __________ fr. 220.-- a titolo di ripetibili.

3.

Contro

la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di

Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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