INC.2005.40002
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro.
30 agosto 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.40002
Data decisione, Autorità:
30.08.2005, GIAR
Titolo:
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro.
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2005.40002
Lugano
30 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 9/10 agosto
2005 da
__________, __________
patr. di fiducia dall’avv. __________
contro
l'ordine di perquisizione e sequestro emanato il 2 agosto
2005 dal Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti;
preso atto delle osservazioni 17
agosto 2005 della parte civile __________ e 22 agosto 2005 del Procuratore
pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
visto l'inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
Fatti
A.
Nell'ambito del procedimento
penale a carico di __________ - in carcerazione preventiva dal 26 luglio 2005
al 2 agosto 2005 - per titolo di acquisizione illecita di dati, danneggiamento
di dati, truffa ed abuso di un impianto per elaborazione di dati, in relazione
a prelievi indebiti di fondi a danno del __________, previo caricamento di
carte a debito cashless da parte di un dipendente della citata casa da giochi,
con decisione 2 agosto 2005 il Procuratore pubblico ha ordinato alla __________
la trasmissione della documentazione (documenti di apertura, estratti conto a
far tempo dal 1.1.2005 ed estratto patrimoniale aggiornato) di eventuali
relazioni facenti capo ad __________ (titolare, contitolare, e/o beneficiario
economico), nonché il sequestro di ogni avere posto in essere su dette
relazioni.
Dalla ricerca bancaria è
risultato che __________ è titolare unitamente alla moglie del conto n. __________.
B.
Avverso tale decisione, è
tempestivamente insorto __________, postulandone, in via principale, l'annullamento
nella misura in cui viene ordinato il sequestro degli averi sul conto n. __________
presso l'__________ nella titolarità dei coniugi __________ (dispositivo n. 3).
A suo dire, i fondi depositati sul conto, peraltro intestato anche alla moglie
dell'accusato, sarebbero di provenienza lecita (AVS della moglie dell'accusato,
stipendio dell'accusato e pigioni degli immobili in comproprietà dei coniugi),
di conseguenza non sarebbe data connessione con i fatti inchiestati ed inoltre
il sequestro, oltre che illecito, sarebbe contrario al principio di
proporzionalità. In via subordinata, il reclamante chiede che in luogo e vece
del sequestro degli averi depositati sul conto presso l'__________ venga
ordinato il blocco a registro fondiario sulla sua quota di comproprietà dei
fondi di cui ai mappali n. __________ e __________ di __________.
C.
In sede di osservazioni il
Procuratore pubblico e la parte civile si sono entrambi pronunciati per la
reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà per quanto necessario
ed al fine di evitare inutili ripetizioni nei considerandi in diritto.
E ritenuto,
Considerandi
1.
La legittimazione di __________,
accusato nel procedimento penale nell'ambito del quale è stata emanata la
decisione impugnata, nonché contitolare del conto oggetto della stessa, è data.
Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In materia di perquisizione e
sequestro valgono i seguenti principi:
In diritto,
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di
tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo,
alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di
confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di
provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare
gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e
quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva -
alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove
(sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR
516.97
, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come
in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo
unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di
connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli
incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni
immobili avviene mediante blocco del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP).
Nella
rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale
(artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi
vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori
patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti
dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht
nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota
45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori
patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi
bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati:
essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus
Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,
qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito
trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento
dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,
Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai
sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia
propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto.
4.3
, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi
impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea
che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni
sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del
bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare
deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore,
rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107,
con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è
pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se
è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari,
trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme
di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar,
nota 50 ad art. 59 CPS).
Completamente
rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2
cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in
favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in
applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una
confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art.
59.
cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto.
4.3
, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti
direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima
frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni
passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro
sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per
la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota
171.
ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve
rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF;
Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).
Per non
vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può
ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio,
confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3,
p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.
3.
d.aa p. 107).
Anche il
sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2
cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione
che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o
valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato.
3.
Per quanto concerne l'esistenza
di gravi indizi di colpevolezza in capo ad __________, si premette che
nell'esame di tale presupposto, lo scrivente giudice deve imporsi precisi
limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro - ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'opportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio.
Ciò premesso, l'esistenza di
sufficienti indizi di reato a carico di __________, peraltro neppure
formalmente contestata, è data. L'accusato già nel corso del verbale 26 luglio
2005.
dinanzi a questo giudice e da ultimo nel corso dell'interrogatorio 2
agosto 2005 dinanzi al PP ha ammesso di avere prelevato illecitamente, mediante
l'utilizzo di carte cashless previamente caricate in modo abusivo dal correo __________,
dipendente del __________, un importo complessivo di fr. 59'500.--. Nel
frattempo detto importo è salito a fr. 64'500.--, essendo venuto alla luce un ulteriore
prelievo di fr. 5'000.--, fatto risultante pure dall'agenda dell'accusato e già
contestato a quest'ultimo nel corso del verbale di polizia 9 agosto 2005.
4.
L'accusato si oppone al sequestro
dei fondi depositati sul conto presso l'__________ in quanto si tratterebbe di
fondi di provenienza lecita (AVS moglie, locazione, salario accusato), ritenuto
che quanto prelevato illecitamente sarebbe stato da lui giocato e perso al __________,
ed inoltre detto conto sarebbe cointestato alla moglie. Il sequestro sarebbe
quindi illecito in quanto non vi sarebbe connessione con i fatti incriminati,
nonché in violazione del principio di proporzionalità.
Dalla documentazione prodotta
dall'___ il 10 agosto 2005 risulta che la situazione non è affatto chiara. In
particolare, non è chiaro quali siano gli importi di spettanza della moglie e
quali dell'accusato. Il conto contiene infatti due rubriche, quella "ristorante"
e quella "conto di risparmio": sulla prima, dalla
documentazione acquisita dalla banca, sembrerebbe siano confluiti importi in
larga parte di spettanza dell'accusato (forse quello di fr. 917.-- potrebbe
riferirsi all'AVS della moglie), mentre sulla seconda le pigioni. In sostanza,
a prima vista, così come evidenziato dal magistrato inquirente, sembrerebbe che
gli importi di spettanza dell'accusato siano di gran lunga superiori a quelli
della moglie. Va comunque evidenziato che, una volta stabilito quali siano gli
averi di spettanza della moglie, tutt'al più potrebbe entrare in considerazione
un dissequestro parziale.
A ciò si aggiunge che non è
affatto possibile escludere che sul conto siano confluiti importi provento di
reato, vi sono infatti alcune entrate per contanti la cui provenienza deve
ancora essere chiarita (ad esempio il versamento di fr. 4'000.-- del 1.2.2005 sulla
rubrica "ristorante", avvenuto il giorno successivo ad un prelievo
con carta cashless di fr. 4'000.---).
Non va poi dimenticato che il
sequestro, come indicato nella decisione impugnata, ha pure fini
risarcitori/compensatori: in tale ambito, come detto sopra, è irrilevante la
provenienza dei fondi, quello che conta è l'appartenenza del bene alla sfera
economica dell'accusato. Ciò che in concreto è pacifico, trattandosi di conto
di cui l'accusato è cointestatario, così come è pacifico che il sequestro si
riferisce ad una cifra inferiore agli importi illecitamente prelevati con le
carte cashless ed è quindi rispettoso del principio di proporzionalità. Del
resto, nel reclamo si afferma che "la solvibilità di __________ è
manifesta".
Del tutto irrilevanti le
circostanze che __________ non abbia né debiti, né precedenti penali, così come
l'asserzione, peraltro tuttora da comprovare, secondo cui egli avrebbe perso al
gioco gli importi provento dei reati addebitatigli.
Neppure può essere accolta la
richiesta formulata in via subordinata di sostituire il sequestro del conto con
il blocco di due particelle, e meglio della quota di comproprietà, di cui __________
è comproprietario con la moglie. Innanzitutto, come peraltro rilevato dal
Procuratore pubblico in sede di osservazioni, i due sequestri non si
equivalgono, in quanto quello contestato concerne averi liquidi, mentre quello
proposto si riferisce ad averi di difficile monetizzazione. Inoltre, per stessa
ammissione del reclamante gli oneri ipotecari sarebbero inferiori al valore
commerciale, ciò che gli permetterebbe, se del caso, di far capo ad un
ulteriore prestito ipotecario per far fronte alle proprie necessità.
5.
In virtù di quanto precede, il
reclamo deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
La presente decisione in materia
di sequestro è impugnabile nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi
penali (art. 284 cifra 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli art. 59, 143, 144bis, 146 e 147 CP, 157 ss., 161, 280 ss e 284
CPP,
decide
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese, fr. 50.--, sono a carico della
reclamante, che rifonderà al __________ fr. 220.-- a titolo di ripetibili.
3.
Contro
la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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