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Decisione

INC.2005.40302

Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro.

16 settembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell'ambito del procedimento

penale a carico di __________ - in carcerazione preventiva dal 27 luglio 2005

al 5 agosto 2005 - per titolo di acquisizione illecita di dati, danneggiamento

di dati, truffa ed abuso di un impianto per elaborazione di dati, in relazione

a prelievi indebiti di fondi a danno del __________ (in seguito __________)

effettuati da due correi, previo caricamento di carte a debito cashless da

parte di __________ stesso, allora dipendente della citata casa da giochi, con

decisione 15 agosto 2005 il Procuratore pubblico ha ordinato al __________ (in

seguito __________) la trasmissione della documentazione (documenti di apertura,

estratti conto a far tempo da novembre 2004 ed estratto patrimoniale

aggiornato) di eventuali relazioni facenti capo a __________ (titolare,

contitolare, e/o beneficiario economico), nonché il sequestro di ogni avere

posto in essere su dette relazioni, ivi comprese le cassette di sicurezza.

Dalla ricerca bancaria è

risultato che __________ è titolare del conto n. __________ presso il __________

di __________, di cui fanno parte anche due conti di libero passaggio, nonché

aveva diritto di firma fino al 28.12.2004 su un conto della ex moglie,

relazione che non è stata oggetto di sequestro.

B.

Avverso tale decisione, è

tempestivamente insorto __________, postulandone l'annullamento, nella misura

in cui viene ordinato il sequestro degli averi sul conto n. __________ presso

il __________ nella titolarità dell'accusato (dispositivo n. 3). A suo dire, su

detto conto non sarebbero mai transitati importi provento di reato, ritenuto

che il denaro prelevato abusivamente sarebbe stato da lui interamente speso (prima

rata leasing, casco totale e spese correnti) e che di conseguenza i fondi

depositati sul conto sarebbero di provenienza lecita. Inoltre, essendo ora

l'accusato, peraltro reo confesso, rimasto senza lavoro e quindi senza alcuna

entrata, il sequestro degli averi depositati sul conto lo metterebbe in una

situazione finanziaria drammatica.

Si precisa che la richiesta di

effetto sospensivo è stata respinta da questo giudice (cfr. ordinanza 23 agosto

2005).

C.

In sede di osservazioni il

Procuratore pubblico e la parte civile si sono entrambi pronunciati per la

reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà per quanto necessario

ed al fine di evitare inutili ripetizioni nei considerandi in diritto.

E ritenuto,

Considerandi

1.

La legittimazione di __________,

accusato nel procedimento penale nell'ambito del quale è stata emanata la

decisione impugnata, nonché titolare del conto oggetto della stessa, è data. Il

reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In materia di perquisizione e

sequestro valgono i seguenti principi:

In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP

impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che

possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o

cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o

devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento

eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di

cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione

preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice

del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o

cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)

e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio)

(v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.

1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da

intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse

pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così

occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente,

con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla

verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va

in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del

caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario

(art. 161 cpv. 5 CPP).

Nella rinnovata forma in vigore

dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS)

ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale

ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui

all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza

(v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in:

RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di

seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto

beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino

diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un

proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad

art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen

und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar)

e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale

conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi

(v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo

di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori

sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid,

RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni

sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una

traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per

i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto

del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare

deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore,

rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107,

con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è

pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se

è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari,

trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme

di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar,

nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è

l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS:

essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore

dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in

applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una

confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto.

4.3

, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti

direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima

frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni

passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro

sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per

la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota

171.

ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve

rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF;

Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).

Per non vanificare la portata

delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro

dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv.

1.

e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio

(art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

Anche il sequestro ai fini di

garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS) deve

rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione

ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera

economica dell’indiziato / accusato.

3.

Per quanto concerne l'esistenza

di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, si premette che

nell'esame di tale presupposto, lo scrivente giudice deve imporsi precisi

limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e

non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro - ma in

maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'opportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio.

Ciò premesso, l'esistenza di

sufficienti indizi di reato a carico di __________, peraltro neppure formalmente

contestata, è data. L'accusato, dopo avere nel corso del verbale 28 luglio 2005

dinanzi a questo giudice fatto parziali ammissioni, nel seguito dell'inchiesta

ha riconosciuto di aver fatto prelevare a due correi, mediante l'utilizzo di

carte cashless da lui previamente caricate in modo abusivo, un importo

complessivo di fr. 101'800.--, conseguendo un indebito profitto personale di

circa fr. 50'900.-- (cfr. verb. PP 5.8.2005).

4.

L'accusato si oppone al sequestro

dei fondi depositati sul conto presso il __________ in quanto si tratterebbe di

fondi di provenienza lecita, ritenuto che quelli provento dei reati

addebitatigli sarebbero stati da lui interamente spesi (rata leasing auto,

casco totale e spese correnti) e che, non avendo più alcuna entrata, detto

sequestro costituirebbe una misura troppo severa, vista la sua disperata

situazione finanziaria.

Preliminarmente occorre rilevare

che oggetto del sequestro sono gli averi depositati sul conto n. __________,

nonché quelli depositati su quelli di libero passaggio facenti parte della

citata relazione di base. Evidentemente, per quanto concerne le prestazioni di

libero passaggio il sequestro, come rettamente precisato dal Procuratore

pubblico in sede di osservazioni è condizionato all'eventuale liberazione a

favore dell'accusato degli importi ivi depositati qualora ne siano realizzate

le condizioni (cfr. in proposito decisioni GIAR 25.02.2003 in re G.R., inc.

2002.

, e GIAR 28.02.2003 in re F.B., inc. 1999.43608, relative

all'ammissibilità del sequestro di averi di tale natura, essendo rispettate le

condizioni delle leggi specifiche di tutela delle previdenze personali atteso

che l'art. 92 cpv. 1 cfr. 10 LEF dichiara impignorabili "i diritti non

ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei

confronti di fondi di previdenza professionale", mentre l'art. 39 cpv.

1.

LPP analogamente dispone che "il diritto alle prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità", mentre

vi è pignorabilità dal momento in cui il beneficiario può disporne, osservate

poi le procedure di esecuzione quando si tratterà di ripartire il

risarcimento).

In concreto, contrariamente a

quanto sostenuto dal reclamante, non è affatto possibile escludere che sul

conto n. __________ presso il __________ siano confluiti importi provento di

reato, vi sono infatti alcune entrate per contanti la cui provenienza deve

ancora essere chiarita (ad esempio i versamenti a contanti di fr. 3'000.-- del

16.2.2005

e del 14.4.2005, avvenuti pochi giorni dopo illeciti prelievi con

carta cashless, cfr. agenda __________ AI 40).

Non va poi dimenticato che il

sequestro ha pure fini risarcitori/compensatori (in particolare la finalità

perseguita con il sequestro delle prestazioni di libero passaggio è evidentemente

risarcitoria, poiché trattasi indubbiamente di averi di provenienza lecita): in

tale ambito, come detto sopra, è irrilevante la provenienza dei fondi, quello

che conta è l'appartenenza del bene alla sfera economica dell'accusato. Ciò che

in concreto è pacifico, trattandosi di conto di cui l'accusato è intestatario

[i due conti di libero passaggio fanno parte della relazione di base n. __________

e gli importi ivi depositati sono di spettanza (fanno parte degli averi

sequestrabili) dell'accusato], così come è pacifico che il sequestro (comprese

anche le prestazioni di libero passaggio] si riferisce ad una cifra inferiore

agli importi illecitamente prelevati con le carte cashless ed è quindi

rispettoso del principio di proporzionalità. Inoltre, non è neppure possibile

sostenere che il sequestro costituirebbe una misura eccessivamente severa per

il reclamante, ritenuto che nello scritto 22 agosto 2005 egli, tramite il

proprio legale, ha informato il __________ di voler parzialmente risarcire

facendo capo ad un prestito di parenti, ciò a comprova che lo stesso ha

perlomeno indirettamente delle disponibilità finanziarie (cfr. AI 74). Del

resto, come evidenziato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni, se è

vero che la sostituzione del sequestro con il deposito di altri fondi è

tecnicamente possibile, è altrettanto vero che, allo stadio attuale

dell'inchiesta, lo stesso appare prematuro, "stante gli accertamenti

ancora da esperire e la necessità di verificare se e come concretizzare lo

scambio", ciò anche nell'ottica di non pregiudicare le possibilità

della parte civile di essere almeno parzialmente risarcita. Considerate le

ammissioni dell'accusato, la sua volontà di risarcire, la connessione con i

reati ipotizzati, consistenti, come detto, nell'illecito prelevamento di somme

di denaro a proprio diretto profitto, appare necessario e proporzionato

salvaguardare beni di sua pertinenza alle procedure di risarcimento compensatorio.

Irrilevanti ai fini della

presente decisione la collaborazione fornita agli inquirenti da __________,

rispettivamente l'asserzione, peraltro tuttora da comprovare, secondo cui egli

avrebbe speso l'intero importo provento dei reati addebitatigli.

5.

In virtù di quanto precede, il

reclamo deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

La presente decisione in materia

di sequestro è impugnabile nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi

penali (art. 284 cifra 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in

particolare gli art. 59, 143, 144bis, 146 e 147 CP, 157 ss., 161, 280 ss e 284

CPP,

decide

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese, fr. 50.--, sono a carico del

reclamante, che rifonderà al __________ fr. 220.-- a titolo di ripetibili.

3.

Contro

la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di

Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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