INC.2005.42905
Proroga della carcerazione preventiva in vista di allontanamento
23 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.42905
Data decisione, Autorità:
Fatti
23.11.2005, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione preventiva in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. b LDDS
Incarto n.
INC.2005.42905
Lugano
23 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 7 novembre
2005 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
visti gli inc. GIAR
429.2005.1/2/3/4/5;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
24 agosto 2005, a seguito di decisione del 24 agosto 2005 della SPI (artt. 13b
e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
429.2005.3). __________ è stato sentito il giorno stesso dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero e che addirittura si era
reso latitante tant’è che la __________, con ordinanza del 9 novembre 2004, ha
stralciato il ricorso del summenzionato dai ruoli considerato come fosse venuto
meno l’interesse degno di protezione del ricorrente. Malgrado la irreperibilità
lo straniero ha interessato le autorità penali ed è stato condannato per il
reato di infrazione alla LStup anche all’espulsione dal territorio svizzero
(doc. 3 inc. GIAR 429.2005.3).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 7
novembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.
GIAR 429.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione
LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha
compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la mancanza di passi da parte dello
straniero per procacciarsi i documenti di viaggio anche se lo stesso, sentito
dalla Polizia il 3 novembre 2005, ha manifestato per la prima volta
l’intenzione di collaborare con le autorità preposte al fine di rientrare nel
suo paese.
3.
Con lettera 15 novembre 2005
(doc. 8 inc. GIAR 429.2005.5) la SPI ha comunicato alla Polizia cantonale, con
copia a quest’ufficio, che lo straniero è stato riconosciuto dalla delegazione
della __________ che ha rilasciato un documento di viaggio a suo favore e che
di conseguenza è stato possibile organizzare il suo rimpatrio per il 30 novembre
prossimo.
4.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 16 novembre 2005, in presenza
dell’interprete e del suo difensore, ha preso atto dell’imminente partenza per
il suo paese e ha dichiarato, unitamente al suo difensore, di non opporsi ad
una proroga della carcerazione per permettere il rimpatrio stabilito (doc. 7,
inc. GIAR 429.2005.5).
5.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di
collaborazione, si fosse reso latitante per più di un anno e come la sua
permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 3, inc. GIAR
429.2005
).
6.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
7.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
(sino ad ora) della persona interessata. L'UFM, in data 19 settembre 2005, ha
invitato la SPI a sottoporre l’interessato ad un test lingua avvenuto in data 4
ottobre 2005 con il risultato che lo straniero è stato riconosciuto come
cittadino della __________. In data 2 novembre 2005, su richiesta della SPI,
l’UFM ha organizzato un’audizione dello straniero da parte di una delegazione __________.
Su richiesta della SPI la Polizia cantonale ha provveduto ad interrogare
nuovamente l’interessato che, sebbene non abbia intrapreso nulla per
procacciarsi i documenti di viaggio, ha manifestato la propria intenzione di
collaborare con le Autorità al fine di rientrare nel proprio paese. Con lettera
15.
novembre 2005 la SPI ha informato che il rimpatrio dell’interessato è stato
organizzato per il 30 novembre prossimo. Al contrario è manifesto come sia
stato il comportamento del resistente a ritardare il corretto rientro in
termini più brevi: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere
dei documenti per il suo rimpatrio. Sebbene sia ora intenzionato a collaborare,
tenuto conto dei suoi procedenti penali e della lunga latitanza, il rischio che
se messo in libertà si sottrarrà al rimpatrio è forte, come pure forte è il
pericolo che in caso di latitanza commetta altri reati come quello per cui già
è stato condannato, pertanto a tutela dell’ordine e della salute pubblica deve
essere mantenuta/prorogata la sua carcerazione in vista d’allontanamento per
permetterne il rimpatrio che appare ormai prossimo.
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
8.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati commessi, la mancanza
di collaborazione attiva da parte di __________, la modifica dell'art. 13b cpv.
1.
lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha
inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello
straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per
quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è quindi
da considerare parzialmente giustificata e rispettosa del principio di
proporzionalità, ciò per permettere il rimpatrio dello straniero che appare
ormai imminente, e ciò anche in considerazione dei passi intrapresi e dai
risultati ottenuti dalle Autorità impegnate nella procedura di rimpatrio.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La
decisione/istanza 7 novembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di
allontanamento cui è astretto __________ è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di quindici (15) giorni e verrà a
scadere il giorno 9 dicembre 2005 compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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