Lexipedia

Decisione

INC.2005.42905

Proroga della carcerazione preventiva in vista di allontanamento

23 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

23.11.2005, GIAR

Titolo:

Proroga della carcerazione preventiva in vista di allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 cpv. b LDDS

Incarto n.

INC.2005.42905

Lugano

23 novembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 7 novembre

2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________

visti gli inc. GIAR

429.2005.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

24 agosto 2005, a seguito di decisione del 24 agosto 2005 della SPI (artt. 13b

e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

429.2005.3). __________ è stato sentito il giorno stesso dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero e che addirittura si era

reso latitante tant’è che la __________, con ordinanza del 9 novembre 2004, ha

stralciato il ricorso del summenzionato dai ruoli considerato come fosse venuto

meno l’interesse degno di protezione del ricorrente. Malgrado la irreperibilità

lo straniero ha interessato le autorità penali ed è stato condannato per il

reato di infrazione alla LStup anche all’espulsione dal territorio svizzero

(doc. 3 inc. GIAR 429.2005.3).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 7

novembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima

frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di

allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.

GIAR 429.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione

LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha

compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la mancanza di passi da parte dello

straniero per procacciarsi i documenti di viaggio anche se lo stesso, sentito

dalla Polizia il 3 novembre 2005, ha manifestato per la prima volta

l’intenzione di collaborare con le autorità preposte al fine di rientrare nel

suo paese.

3.

Con lettera 15 novembre 2005

(doc. 8 inc. GIAR 429.2005.5) la SPI ha comunicato alla Polizia cantonale, con

copia a quest’ufficio, che lo straniero è stato riconosciuto dalla delegazione

della __________ che ha rilasciato un documento di viaggio a suo favore e che

di conseguenza è stato possibile organizzare il suo rimpatrio per il 30 novembre

prossimo.

4.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 16 novembre 2005, in presenza

dell’interprete e del suo difensore, ha preso atto dell’imminente partenza per

il suo paese e ha dichiarato, unitamente al suo difensore, di non opporsi ad

una proroga della carcerazione per permettere il rimpatrio stabilito (doc. 7,

inc. GIAR 429.2005.5).

5.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di

collaborazione, si fosse reso latitante per più di un anno e come la sua

permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 3, inc. GIAR

429.2005

).

6.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono

considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

7.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

(sino ad ora) della persona interessata. L'UFM, in data 19 settembre 2005, ha

invitato la SPI a sottoporre l’interessato ad un test lingua avvenuto in data 4

ottobre 2005 con il risultato che lo straniero è stato riconosciuto come

cittadino della __________. In data 2 novembre 2005, su richiesta della SPI,

l’UFM ha organizzato un’audizione dello straniero da parte di una delegazione __________.

Su richiesta della SPI la Polizia cantonale ha provveduto ad interrogare

nuovamente l’interessato che, sebbene non abbia intrapreso nulla per

procacciarsi i documenti di viaggio, ha manifestato la propria intenzione di

collaborare con le Autorità al fine di rientrare nel proprio paese. Con lettera

15.

novembre 2005 la SPI ha informato che il rimpatrio dell’interessato è stato

organizzato per il 30 novembre prossimo. Al contrario è manifesto come sia

stato il comportamento del resistente a ritardare il corretto rientro in

termini più brevi: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere

dei documenti per il suo rimpatrio. Sebbene sia ora intenzionato a collaborare,

tenuto conto dei suoi procedenti penali e della lunga latitanza, il rischio che

se messo in libertà si sottrarrà al rimpatrio è forte, come pure forte è il

pericolo che in caso di latitanza commetta altri reati come quello per cui già

è stato condannato, pertanto a tutela dell’ordine e della salute pubblica deve

essere mantenuta/prorogata la sua carcerazione in vista d’allontanamento per

permetterne il rimpatrio che appare ormai prossimo.

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

8.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati commessi, la mancanza

di collaborazione attiva da parte di __________, la modifica dell'art. 13b cpv.

1.

lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha

inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello

straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per

quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è quindi

da considerare parzialmente giustificata e rispettosa del principio di

proporzionalità, ciò per permettere il rimpatrio dello straniero che appare

ormai imminente, e ciò anche in considerazione dei passi intrapresi e dai

risultati ottenuti dalle Autorità impegnate nella procedura di rimpatrio.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La

decisione/istanza 7 novembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di

allontanamento cui è astretto __________ è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di quindici (15) giorni e verrà a

scadere il giorno 9 dicembre 2005 compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster