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Decisione

INC.2005.43503

Proroga del carcere preventivo

13 febbraio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato

inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della

difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti

per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione

preventiva;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i

fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le ammissioni fatte davanti al

PP ed in presenza del suo legale in data 19 gennaio 2006 (AI 46, p. 2 e ss.)

quando __________ ha confermato di avere venduto a varie persone un

quantitativo di circa 500/550 grammi di cocaina, come pure quanto emerso nel

corso dell’inchiesta denominata __________ (cfr. rapporto di complemento 17

ottobre 2005 e rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 17 gennaio 2005)

aperta nei confronti di numerosi cittadini svizzeri, sudamericani e di altre

nazionalità nella quale diversi accusati, tra cui __________ (Moglie di __________),

i fratelli __________ e __________, __________, __________, __________ ed

altri, hanno formulato chiamate in correità nei confronti di __________ (cfr. AI

51, verbale a confronto tra __________ e __________ del 30 gennaio 2006; AI 52,

verbale a confronto tra __________ e __________ del 30 gennaio 2006). Anche la

moglie dell’accusato chiama in correità il marito e, in un verbale a confronto

con il coniuge __________, ha, tra le altre cose, dichiarato che: “Confermo

che alcuni mesi prima di partire per __________ il 30 novembre 2003 ho saputo

che __________ trafficava cocaina. L’avevo sentito da alcuni conoscenti e poi

avevo visto degli amici che venivano a casa nostra. ....Confermo che 7

teneva della cocaina a casa, in particolare in un barattolino bianco nel bagno.

Era sotto forma di sacchettini. Non so quanta fosse. Più o meno in due

circostanze ho visto __________ consegnare della cocaina a dei ragazzi.

.....che lui conservava la cocaina anche in campagna, nei pressi

dell’abitazione di mia madre, nel comune di __________. ...che penso che lui

andava a prendere la cocaina a __________. ...Lui mi diceva che andavamo a

prendere droga a __________. ...che __________ vendeva cocaina a __________, a

tale __________ e ad un signore che veniva nel nostro appartamento ma del quale

non ricordo il nome. ...Confermo che ho pure accompagnato __________ nelle

consegne di cocaina. Era lui che guidava l’auto perché io non ho la patente,

Lui teneva dei piccoli sacchettini in mano. Lui scendeva dall’auto ed andava a

fare le consegne, mentre io l’aspettavo in auto. ...Confermo che quando sono

rientrata da __________, nel mese di marzo 2004, dopo qualche tempo sono stata

contattata da __________, il quale mi riferiva che secondo le disposizioni

ricevute da __________ dovevo consegnargli della cocaina che lui aveva lasciato

depositata a casa di mia madre. Se ben ricordo era nascosta nella cantina di

mia madre all’interno di un bidone da 5 litri di birra. ...che erano 15 ovuli.

13 li ho consegnati a __________ mentre gli altri due li ho regalati a mia

cugina __________. ...Confermo di avere incassato da Cersa fr. 1'000.- di un

debito complessivo di fr. 3'000.- che lei aveva nei confronti di __________ (AI

36 verbale a confronto tra __________ e __________ del 28 ottobre 2005, p. 2, 3

e 4).

-

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente,

l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare

la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch

genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,

dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die

Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem

Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche

Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia

257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi

(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF

117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello

stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza

16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi

bisogni istruttori dovendo procedere con interrogatori a confronto richiesti

dallo stesso accusato e con il deposito degli atti: due persone da sentire sono

già state indicate mentre ulteriori nominativi dovrebbero essere comunicati

dalla difesa dell’accusato a breve; la difesa nulla ha eccepito a questo

proposito assecondando la richiesta del PP di proroga del carcere preventivo;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale, è evidente la

necessità di procedere con l’audizione a confronto tra l’accusato e le persone

menzionate, nonché quelle ancora non indicate, con l’accusato __________ in

stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del

procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è

accertata con riferimento al gran numero di persone coinvolte nell’inchiesta,

alla necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora

consolidate e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi, quindi

suscettibili di essere modificate se i vari accusati potessero comunicare o

mettere in atto pressioni – anche solo per interposta persona – tra loro;

-

per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a

poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che

la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete

Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è

cittadino statunitense residente a __________ (__________), e si trova in

Svizzera poiché estradato dalle Autorità __________. Egli è senza permessi per

risiedere in Svizzera, e non ha nessun legame con il nostro paese. Benché sia

sposato con __________ (il matrimonio non è stato registrato in Svizzera),

soggiornava già da prima dell’arresto negli __________; vista la chiamata in

correità della moglie il matrimonio appare compromesso e tra l’altro __________

stessa ha dichiarato agli inquirenti di non avere avuto nessuna intenzione di

far riconoscere il proprio matrimonio in Svizzera (cfr. AI 36, p. 2, verbale

d’interrogatorio di __________ del 28 ottobre 2005). Egli è confrontato con

imputazioni di sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup. È infatti

sospettato di avere trattato, in particolare detenuto e venduto da solo ed in

correità con terzi, oltre 5'000 grammi di cocaina.

Il rischio di

fuga appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno

incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di

firma, non avendo per di più l’accusato ormai alcuna residenza effettiva in

Svizzera e neppure il denaro per procurarsela (Inc. GIAR 435.2005.2,

concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in

libertà provvisoria, si renda irreperibile è avvalorato dal fatto che visti i

quantitativi di stupefacente in gioco egli corre il rischio, in caso di

condanna, di una pena detentiva di una certa durata: egli potrebbe quindi

preferire rendersi latitante piuttosto che affrontare il processo con le

conseguenze che potrebbero derivarne;

-

la durata della proroga richiesta è rispettosa del principio di

proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono proporzionati tenuto conto degli

atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere con

gli interrogatori di correi non facilmente reperibili – e del tempo necessario

per procedere con il deposito atti, ciò ritenuta l’oggettiva gravità dei reati

imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta

in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto (tenuto

conto dell’arresto avvenuto a __________ il 2 marzo 2005 e dell’arrivo in

Ticino a seguito di estradizione in data 18 agosto 2005) ed ancora da soffrire

prima del pubblico dibattimento con il formale invito all’attenzione dei

precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento

della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo

d’ufficio del trascorrere del tempo;

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,

bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e pericolo di fuga nonché

rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da

soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga

del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi cioè sino al 18

aprile 2006 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 18 aprile 2006 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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