INC.2005.43503
Proroga del carcere preventivo
13 febbraio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.43503
Data decisione, Autorità:
13.02.2006, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.43503
Lugano
13 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 2 febbraio 2006 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini, MP Lugano
nei confronti di
__________
accusato di
infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cifra 2 LStup);
visto lo
scritto 9/10 febbraio 2006 presentato dalla difesa;
visto
l'incarto MP __________;
ritenuto e
considerato
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 2 marzo 2005 a __________ (__________)
su ordine d’arresto internazionale 15 febbraio 2005 (AI 8) del Procuratore
pubblico Nicola Respini siccome accusato di infrazione aggravata alla LStup ed
è giunto in Ticino, in estradizione dagli __________, in data 18 agosto 2005;
egli è accusato di avere ripetutamente venduto da solo ed in correità con terze
persone, tra il 2002 e marzo 2004, in varie località del __________ e del __________,
un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 4’550/5'350 grammi,
a numerosi spacciatori e consumatori locali, sostanza di cui si riforniva da
cittadini sudamericani. Il 19 agosto il PP Nicola Respini ha richiesto a questo
giudice la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi
confronti per infrazione aggravata alla LStup e considerata l’esistenza di
motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di
collusione, il pericolo di fuga (doc. 1 e 2 inc. GIAR 435.2005.1);
-
il 19 agosto 2005 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza,
nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione, e
pericolo di fuga (doc. 5 inc. GIAR 435.2005.1);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.
102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga
di 2 (due) mesi (Istanza 2 febbraio 2006), allo scopo di potere evadere
oggettivi bisogni istruttori quali gli interrogatori a confronto tra l’accusato
e __________ (moglie dell’accusato) e __________ (entrambi chiesti
dall’accusato e dalla difesa) nonché procedere ad ulteriori interrogatori a
confronto, sempre richiesti dall’accusato, che dovrebbe fornire a breve,
tramite il suo difensore, i nominativi delle persone da interrogare, procedere
al deposito degli atti ed evadere eventuali complementi d’inchiesta che
l’accusato dovesse nuovamente richiedere (Istanza, pag. 3);
-
a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è
rispettosa del principio della proporzionalità – il carcere preventivo
sofferto, anche se prorogato, non supera la presumibile penale privativa della
libertà che potrebbe essere inflitta all’accusato dal giudice di merito – e si
fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato, sul pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove – la messa in libertà provvisoria dell’accusato
potrebbe compromettere l’esito dell’inchiesta visti gli accertamenti da
esperire – e sul pericolo di fuga, essendo l’accusato cittadino straniero e
potendo preferire la latitanza all’estero in vista della concreta prospettiva
di una pesante condanna, tenuto conto che il suo matrimonio con __________, che
non è ancora stato registrato in Svizzera, appare fortemente compromesso.
(Istanza, pag. 3);
-
la difesa, con scritto 9/10 febbraio 2006, non si oppone alla
richiesta di proroga nei termini formulati dal PP;
-
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un
termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP,
è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della
difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti
per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione
preventiva;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i
fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le ammissioni fatte davanti al
PP ed in presenza del suo legale in data 19 gennaio 2006 (AI 46, p. 2 e ss.)
quando __________ ha confermato di avere venduto a varie persone un
quantitativo di circa 500/550 grammi di cocaina, come pure quanto emerso nel
corso dell’inchiesta denominata __________ (cfr. rapporto di complemento 17
ottobre 2005 e rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 17 gennaio 2005)
aperta nei confronti di numerosi cittadini svizzeri, sudamericani e di altre
nazionalità nella quale diversi accusati, tra cui __________ (Moglie di __________),
i fratelli __________ e __________, __________, __________, __________ ed
altri, hanno formulato chiamate in correità nei confronti di __________ (cfr. AI
51, verbale a confronto tra __________ e __________ del 30 gennaio 2006; AI 52,
verbale a confronto tra __________ e __________ del 30 gennaio 2006). Anche la
moglie dell’accusato chiama in correità il marito e, in un verbale a confronto
con il coniuge __________, ha, tra le altre cose, dichiarato che: “Confermo
che alcuni mesi prima di partire per __________ il 30 novembre 2003 ho saputo
che __________ trafficava cocaina. L’avevo sentito da alcuni conoscenti e poi
avevo visto degli amici che venivano a casa nostra. ....Confermo che 7
teneva della cocaina a casa, in particolare in un barattolino bianco nel bagno.
Era sotto forma di sacchettini. Non so quanta fosse. Più o meno in due
circostanze ho visto __________ consegnare della cocaina a dei ragazzi.
.....che lui conservava la cocaina anche in campagna, nei pressi
dell’abitazione di mia madre, nel comune di __________. ...che penso che lui
andava a prendere la cocaina a __________. ...Lui mi diceva che andavamo a
prendere droga a __________. ...che __________ vendeva cocaina a __________, a
tale __________ e ad un signore che veniva nel nostro appartamento ma del quale
non ricordo il nome. ...Confermo che ho pure accompagnato __________ nelle
consegne di cocaina. Era lui che guidava l’auto perché io non ho la patente,
Lui teneva dei piccoli sacchettini in mano. Lui scendeva dall’auto ed andava a
fare le consegne, mentre io l’aspettavo in auto. ...Confermo che quando sono
rientrata da __________, nel mese di marzo 2004, dopo qualche tempo sono stata
contattata da __________, il quale mi riferiva che secondo le disposizioni
ricevute da __________ dovevo consegnargli della cocaina che lui aveva lasciato
depositata a casa di mia madre. Se ben ricordo era nascosta nella cantina di
mia madre all’interno di un bidone da 5 litri di birra. ...che erano 15 ovuli.
13 li ho consegnati a __________ mentre gli altri due li ho regalati a mia
cugina __________. ...Confermo di avere incassato da Cersa fr. 1'000.- di un
debito complessivo di fr. 3'000.- che lei aveva nei confronti di __________ (AI
36 verbale a confronto tra __________ e __________ del 28 ottobre 2005, p. 2, 3
e 4).
-
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente,
l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare
la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch
genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,
dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die
Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem
Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche
Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia
257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi
(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF
117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello
stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza
16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi
bisogni istruttori dovendo procedere con interrogatori a confronto richiesti
dallo stesso accusato e con il deposito degli atti: due persone da sentire sono
già state indicate mentre ulteriori nominativi dovrebbero essere comunicati
dalla difesa dell’accusato a breve; la difesa nulla ha eccepito a questo
proposito assecondando la richiesta del PP di proroga del carcere preventivo;
-
in un simile contesto giuridico e fattuale, è evidente la
necessità di procedere con l’audizione a confronto tra l’accusato e le persone
menzionate, nonché quelle ancora non indicate, con l’accusato __________ in
stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del
procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è
accertata con riferimento al gran numero di persone coinvolte nell’inchiesta,
alla necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora
consolidate e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi, quindi
suscettibili di essere modificate se i vari accusati potessero comunicare o
mettere in atto pressioni – anche solo per interposta persona – tra loro;
-
per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a
poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti
dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che
la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete
Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è
cittadino statunitense residente a __________ (__________), e si trova in
Svizzera poiché estradato dalle Autorità __________. Egli è senza permessi per
risiedere in Svizzera, e non ha nessun legame con il nostro paese. Benché sia
sposato con __________ (il matrimonio non è stato registrato in Svizzera),
soggiornava già da prima dell’arresto negli __________; vista la chiamata in
correità della moglie il matrimonio appare compromesso e tra l’altro __________
stessa ha dichiarato agli inquirenti di non avere avuto nessuna intenzione di
far riconoscere il proprio matrimonio in Svizzera (cfr. AI 36, p. 2, verbale
d’interrogatorio di __________ del 28 ottobre 2005). Egli è confrontato con
imputazioni di sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup. È infatti
sospettato di avere trattato, in particolare detenuto e venduto da solo ed in
correità con terzi, oltre 5'000 grammi di cocaina.
Il rischio di
fuga appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno
incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di
firma, non avendo per di più l’accusato ormai alcuna residenza effettiva in
Svizzera e neppure il denaro per procurarsela (Inc. GIAR 435.2005.2,
concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in
libertà provvisoria, si renda irreperibile è avvalorato dal fatto che visti i
quantitativi di stupefacente in gioco egli corre il rischio, in caso di
condanna, di una pena detentiva di una certa durata: egli potrebbe quindi
preferire rendersi latitante piuttosto che affrontare il processo con le
conseguenze che potrebbero derivarne;
-
la durata della proroga richiesta è rispettosa del principio di
proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono proporzionati tenuto conto degli
atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere con
gli interrogatori di correi non facilmente reperibili – e del tempo necessario
per procedere con il deposito atti, ciò ritenuta l’oggettiva gravità dei reati
imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta
in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto (tenuto
conto dell’arresto avvenuto a __________ il 2 marzo 2005 e dell’arrivo in
Ticino a seguito di estradizione in data 18 agosto 2005) ed ancora da soffrire
prima del pubblico dibattimento con il formale invito all’attenzione dei
precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento
della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo
d’ufficio del trascorrere del tempo;
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,
bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e pericolo di fuga nonché
rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da
soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga
del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi cioè sino al 18
aprile 2006 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 18 aprile 2006 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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