INC.2005.43902
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
21 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.43902
Data decisione, Autorità:
Fatti
21.11.2005, GIAR
Titolo:
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. b LDDS
Incarto n.
INC.2005.43902
Lugano
21 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 7 novembre
2005 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
visti gli inc. GIAR 439.2005.1/2;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
22 agosto 2005, a seguito di decisione del 22 agosto 2005 della SPI (artt. 13b
e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
439.2005.1). __________ è stato sentito il 23 agosto 2005 dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito
dalla CRA che, con decisione 28 aprile 2005, aveva dichiarato irricevibile il
suo ricorso contro la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con
decisione 23 febbraio 2004, aveva respinto l’istanza non entrando nel merito).
L’ordine di lasciare la Svizzera gli era poi stati ribadito in data 14 maggio
2004, 17 giugno 2004 e 4 maggio 2005. Contro __________ è pure stato emesso, il
14 luglio 2004, un divieto d’entrata in Svizzera sino al 13 luglio 2009 siccome
ritenuto straniero indesiderabile (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). Nel frattempo
lo straniero ha continuato a commettere reati (è stato condannato con quattro
decreti d’accusa tra l’altro anche per infrazione alla LStup) e ha omesso di
intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il
rimpatrio (doc. 2 inc. GIAR 439.2005.1).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 7
novembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.
GIAR 439.2005.2; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione
LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha
compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di
collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 16 novembre 2005, in presenza
dell’interprete, si è
sostanzialmente rifiutato di rispondere alle domande di questo giudice
affermando unicamente che le Autorità che lo avevano messo in carcere non
avevano fatto nulla per lui, rifiutandosi persino di sottoscrivere il verbale.
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
2, inc. GIAR 439.2005.1).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria
decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. L'autorità, con lo scritto 7 settembre 2005, ha
chiesto la collaborazione dell’UFM per l’ottenimento dei documenti di viaggio
per __________, che in data 21 settembre 2005 ha invitato la Polizia cantonale,
gruppo rimpatri, a trasmettere il verbale d’interrogatorio in merito alla
volontà dell’interessato di collaborare alla sua identificazione, che sempre il
21.
settembre 2005 l’UFM invitata la SPI a prendere contatto con l’esperto
lingua per determinare la nazionalità dello straniero interessato, test
effettuato in data 11 ottobre 2005 dal quale si evince che lo straniero è
cittadino della Nigeria e non del Niger. L’interessato è poi stato interrogato,
in data 3 novembre 2005 dalla Polizia cantonale, su richiesta della SPI,
ribadendo di essere cittadino del Niger e di non avere intrapreso nessuna
pratica per l’ottenimento dei suoi documenti di viaggio e di non essere
intenzionato a far rientro in patria ma di volere lasciare la Svizzera verso un
altro Paese. L’UFM, in data 27 ottobre 2005, ha informato la SPI che il
prossimo 23 novembre 2005, alle ore 14.00, una delegazione di esperti della
Nigeria procederà all’audizione di __________. Al contrario è manifesto come sia
il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto
rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere dei
documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata di Nigeria e neppure presso
quella del Niger. Egli davanti alla Polizia cantonale (cfr. verbale 3 novembre
2005) ha ribadito di essere cittadino del Niger ma si è categoricamente
rifiutato di contattare le Autorità consolari presso l’ambasciata del Niger di
Parigi, mentre che davanti a questo giudice si è praticamente rifiutato di
rispondere, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel
proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento
dei documenti di viaggio.
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),
l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del
principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi
dalle Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La
decisione/istanza 7 novembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di
allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 22 febbraio 2006, compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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