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Decisione

INC.2005.43902

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

21 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

21.11.2005, GIAR

Titolo:

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 cpv. b LDDS

Incarto n.

INC.2005.43902

Lugano

21 novembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 7 novembre

2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________

visti gli inc. GIAR 439.2005.1/2;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

22 agosto 2005, a seguito di decisione del 22 agosto 2005 della SPI (artt. 13b

e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

439.2005.1). __________ è stato sentito il 23 agosto 2005 dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito

dalla CRA che, con decisione 28 aprile 2005, aveva dichiarato irricevibile il

suo ricorso contro la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con

decisione 23 febbraio 2004, aveva respinto l’istanza non entrando nel merito).

L’ordine di lasciare la Svizzera gli era poi stati ribadito in data 14 maggio

2004, 17 giugno 2004 e 4 maggio 2005. Contro __________ è pure stato emesso, il

14 luglio 2004, un divieto d’entrata in Svizzera sino al 13 luglio 2009 siccome

ritenuto straniero indesiderabile (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). Nel frattempo

lo straniero ha continuato a commettere reati (è stato condannato con quattro

decreti d’accusa tra l’altro anche per infrazione alla LStup) e ha omesso di

intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il

rimpatrio (doc. 2 inc. GIAR 439.2005.1).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 7

novembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima

frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di

allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.

GIAR 439.2005.2; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione

LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha

compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di

collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 16 novembre 2005, in presenza

dell’interprete, si è

sostanzialmente rifiutato di rispondere alle domande di questo giudice

affermando unicamente che le Autorità che lo avevano messo in carcere non

avevano fatto nulla per lui, rifiutandosi persino di sottoscrivere il verbale.

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

2, inc. GIAR 439.2005.1).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria

decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono

considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. L'autorità, con lo scritto 7 settembre 2005, ha

chiesto la collaborazione dell’UFM per l’ottenimento dei documenti di viaggio

per __________, che in data 21 settembre 2005 ha invitato la Polizia cantonale,

gruppo rimpatri, a trasmettere il verbale d’interrogatorio in merito alla

volontà dell’interessato di collaborare alla sua identificazione, che sempre il

21.

settembre 2005 l’UFM invitata la SPI a prendere contatto con l’esperto

lingua per determinare la nazionalità dello straniero interessato, test

effettuato in data 11 ottobre 2005 dal quale si evince che lo straniero è

cittadino della Nigeria e non del Niger. L’interessato è poi stato interrogato,

in data 3 novembre 2005 dalla Polizia cantonale, su richiesta della SPI,

ribadendo di essere cittadino del Niger e di non avere intrapreso nessuna

pratica per l’ottenimento dei suoi documenti di viaggio e di non essere

intenzionato a far rientro in patria ma di volere lasciare la Svizzera verso un

altro Paese. L’UFM, in data 27 ottobre 2005, ha informato la SPI che il

prossimo 23 novembre 2005, alle ore 14.00, una delegazione di esperti della

Nigeria procederà all’audizione di __________. Al contrario è manifesto come sia

il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto

rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere dei

documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata di Nigeria e neppure presso

quella del Niger. Egli davanti alla Polizia cantonale (cfr. verbale 3 novembre

2005) ha ribadito di essere cittadino del Niger ma si è categoricamente

rifiutato di contattare le Autorità consolari presso l’ambasciata del Niger di

Parigi, mentre che davanti a questo giudice si è praticamente rifiutato di

rispondere, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel

proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento

dei documenti di viaggio.

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),

l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del

principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi

dalle Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La

decisione/istanza 7 novembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di

allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 22 febbraio 2006, compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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