INC.2005.43903
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
20 febbraio 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.43903
Data decisione, Autorità:
Fatti
20.02.2006, GIAR
Titolo:
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. b LDDS
Incarto n.
INC.2005.43903
Lugano
20 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 13
febbraio 2006 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
visti gli inc. GIAR
439.2005.1/2/3;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
22 agosto 2005, a seguito di decisione del 22 agosto 2005 della SPI (artt. 13b
e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
439.2005.1). Egli è stato sentito il 23 agosto 2005 dal GIAR che ha confermato
legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha
lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito dalla CRA che, con
decisione 28 aprile 2005, aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro
la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con decisione 23 febbraio
2004, aveva respinto l’istanza non entrando nel merito). L’ordine di lasciare
la Svizzera gli era poi stati ribadito in data 14 maggio 2004, 17 giugno 2004 e
4 maggio 2005. Contro __________ è pure stato emesso, il 14 luglio 2004, un
divieto d’entrata in Svizzera sino al 13 luglio 2009 siccome ritenuto straniero
indesiderabile (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). Nel frattempo lo straniero ha
continuato a commettere reati (è stato condannato con quattro decreti d’accusa tra
l’altro anche per infrazione alla LStup) e ha omesso di intraprendere passi per
preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 2 inc.
GIAR 439.2005.1).
Considerandi
2.
Con sentenza 21 novembre 2005
questo giudice ha accolto la decisione/istanza 7 novembre 2005 con la quale la
SPI – rilevando che l’autorità aveva compiuto tutti gli sforzi necessari a
mettere in atto l’allontanamento ai sensi dell’art. 13b cpv. 3 LDDS ed
evidenziando la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della
misura – aveva disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento
fosse prorogata di tre mesi, concedendo la proroga sino al 22 febbraio 2006
compreso.
3.
Con decisione/istanza (soggetta a
conferma) del 13 febbraio 2006 (art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi
la scadenza della proroga di tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la
SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ sia prorogata di ulteriori tre mesi, se confermata dal GIAR
(doc. 1 inc. GIAR 439.2005.3; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale
d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che
l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto
l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante
mancanza di collaborazione ed il comportamento problematico (doc. G allegato
alla decisione/istanza 13 febbraio 2006) della persona oggetto della misura.
4.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 16 febbraio 2006, in presenza
dell’interprete, ha ammesso di
avere incontrato una delegazione nigeriana a Berna e, preso atto che la stessa
lo ha riconosciuto come cittadino nigeriano, ha dichiarato di volere incontrare
le Autorità diplomatiche di quel paese a Berna per chiedere dei documenti di
viaggio per far ritorno in Nigeria rifiutandosi comunque di sottoscrivere il
verbale.
5.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
2, inc. GIAR 439.2005.1).
Lo stesso dicasi per la decisione
di proroga della carcerazione del 21 novembre 2005 (doc. 6, inc. GIAR
439.2005
).
6.
La decisione sull’eventuale nuova
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione ed alla proroga del 21 novembre 2005
mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
7.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. Il 23 novembre 2005 __________ è stato riconosciuto
cittadino della Nigeria dalla delegazione nigeriana a Berna (doc. A allegato
alla decisione/istanza di proroga 13 febbraio 2006. L’UFM, in data 9 dicembre
2005, ha informato l’autorità che i prossimi voli di rientro in Nigeria saranno
organizzati a partire da metà febbraio 2006. L'autorità, con lo scritto 21
dicembre 2005, ha chiesto all’UFM a partire da quando sarebbe stato possibile
ottenere il documento di viaggio per __________, che in data 13 gennaio 2006 ha
nuovamente sollecitato l’UFM per il rilascio di un documento di viaggio e che
con fax 19 gennaio 2006 la SPI ha ribadito all’UFM la necessità di procedere
con il rimpatrio di __________. L’autorità ha quindi invitato la Polizia
cantonale, gruppo rimpatri, ad interrogare l’interessato in merito alla volontà
di collaborare per l’ottenimento dei documenti di viaggio e che, sentito dalla
Polizia il 6 febbraio 2006, ha negato di essere cittadino nigeriano affermando
di non avere intrapreso nessuna pratica per l’ottenimento dei suoi documenti di
viaggio e di non essere intenzionato a far rientro in Nigeria, rifiutandosi
comunque di sottoscrivere il verbale. Il 13 febbraio 2006 l’UFM ha informato la
SPI di essere in attesa dei risultati definitivi relativi all’audizione dell’interessato
e che la conferma dovrebbe avvenire entro il mese di marzo 2006, mentre il volo
di rientro coatto (da utilizzare solo in caso di rifiuto dello straniero ad
inbarcarsi su di un volo di linea per la Nigeria) è previsto per il mese di
maggio 2006. Visto quanto precede appare chiaro che l’autorità ha fatto quanto
in suo potere per permettere l’allontanamento di __________. Al contrario è
manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad
impedire il corretto rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per
ottenere dei documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata di Nigeria e
neppure presso quella del Niger (ha infatti dichiarato di non avere neppure
tentato di contattare telefonicamente tale autorità diplomatica). Egli davanti
alla Polizia cantonale (cfr. verbale 6 febbraio 2006) ha ribadito di essere
cittadino del Niger ma si è ancora una volta rifiutato di contattare le
Autorità consolari presso l’ambasciata del Niger di Parigi, mentre che davanti
a questo giudice (in data 16 febbraio 2006) si è dichiarato disposto a
contattare le autorità diplomatiche nigeriane a Berna per ottenere i propri
documenti di viaggio, rifiutandosi comunque di sottoscrivere il verbale,
conscio del fatto che i rappresentanti nigeriani preposti, concedono
appuntamenti a cittadini nigeriani che intendono ottenere documenti di viaggio
per rientrare in patria unicamente a seguito di richiesta scritta
dell’interessato, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler
rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità
all’ottenimento dei documenti di viaggio.
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
8.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),
l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del
principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi dalle
Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio e della concreta possibilità
di procedere al rimpatrio della persona interessata nei termini previsti nella
decisione/istanza di proroga 13 febbraio 2006.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La decisione/istanza 13 febbraio 2006 di proroga della
carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 22 maggio 2006, compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster