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Decisione

INC.2005.43903

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

20 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

20.02.2006, GIAR

Titolo:

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 cpv. b LDDS

Incarto n.

INC.2005.43903

Lugano

20 febbraio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 13

febbraio 2006 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________

visti gli inc. GIAR

439.2005.1/2/3;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

22 agosto 2005, a seguito di decisione del 22 agosto 2005 della SPI (artt. 13b

e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

439.2005.1). Egli è stato sentito il 23 agosto 2005 dal GIAR che ha confermato

legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha

lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito dalla CRA che, con

decisione 28 aprile 2005, aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro

la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con decisione 23 febbraio

2004, aveva respinto l’istanza non entrando nel merito). L’ordine di lasciare

la Svizzera gli era poi stati ribadito in data 14 maggio 2004, 17 giugno 2004 e

4 maggio 2005. Contro __________ è pure stato emesso, il 14 luglio 2004, un

divieto d’entrata in Svizzera sino al 13 luglio 2009 siccome ritenuto straniero

indesiderabile (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). Nel frattempo lo straniero ha

continuato a commettere reati (è stato condannato con quattro decreti d’accusa tra

l’altro anche per infrazione alla LStup) e ha omesso di intraprendere passi per

preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 2 inc.

GIAR 439.2005.1).

Considerandi

2.

Con sentenza 21 novembre 2005

questo giudice ha accolto la decisione/istanza 7 novembre 2005 con la quale la

SPI – rilevando che l’autorità aveva compiuto tutti gli sforzi necessari a

mettere in atto l’allontanamento ai sensi dell’art. 13b cpv. 3 LDDS ed

evidenziando la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della

misura – aveva disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento

fosse prorogata di tre mesi, concedendo la proroga sino al 22 febbraio 2006

compreso.

3.

Con decisione/istanza (soggetta a

conferma) del 13 febbraio 2006 (art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi

la scadenza della proroga di tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la

SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ sia prorogata di ulteriori tre mesi, se confermata dal GIAR

(doc. 1 inc. GIAR 439.2005.3; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale

d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che

l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto

l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante

mancanza di collaborazione ed il comportamento problematico (doc. G allegato

alla decisione/istanza 13 febbraio 2006) della persona oggetto della misura.

4.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 16 febbraio 2006, in presenza

dell’interprete, ha ammesso di

avere incontrato una delegazione nigeriana a Berna e, preso atto che la stessa

lo ha riconosciuto come cittadino nigeriano, ha dichiarato di volere incontrare

le Autorità diplomatiche di quel paese a Berna per chiedere dei documenti di

viaggio per far ritorno in Nigeria rifiutandosi comunque di sottoscrivere il

verbale.

5.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

2, inc. GIAR 439.2005.1).

Lo stesso dicasi per la decisione

di proroga della carcerazione del 21 novembre 2005 (doc. 6, inc. GIAR

439.2005

).

6.

La decisione sull’eventuale nuova

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione ed alla proroga del 21 novembre 2005

mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono

considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

7.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. Il 23 novembre 2005 __________ è stato riconosciuto

cittadino della Nigeria dalla delegazione nigeriana a Berna (doc. A allegato

alla decisione/istanza di proroga 13 febbraio 2006. L’UFM, in data 9 dicembre

2005, ha informato l’autorità che i prossimi voli di rientro in Nigeria saranno

organizzati a partire da metà febbraio 2006. L'autorità, con lo scritto 21

dicembre 2005, ha chiesto all’UFM a partire da quando sarebbe stato possibile

ottenere il documento di viaggio per __________, che in data 13 gennaio 2006 ha

nuovamente sollecitato l’UFM per il rilascio di un documento di viaggio e che

con fax 19 gennaio 2006 la SPI ha ribadito all’UFM la necessità di procedere

con il rimpatrio di __________. L’autorità ha quindi invitato la Polizia

cantonale, gruppo rimpatri, ad interrogare l’interessato in merito alla volontà

di collaborare per l’ottenimento dei documenti di viaggio e che, sentito dalla

Polizia il 6 febbraio 2006, ha negato di essere cittadino nigeriano affermando

di non avere intrapreso nessuna pratica per l’ottenimento dei suoi documenti di

viaggio e di non essere intenzionato a far rientro in Nigeria, rifiutandosi

comunque di sottoscrivere il verbale. Il 13 febbraio 2006 l’UFM ha informato la

SPI di essere in attesa dei risultati definitivi relativi all’audizione dell’interessato

e che la conferma dovrebbe avvenire entro il mese di marzo 2006, mentre il volo

di rientro coatto (da utilizzare solo in caso di rifiuto dello straniero ad

inbarcarsi su di un volo di linea per la Nigeria) è previsto per il mese di

maggio 2006. Visto quanto precede appare chiaro che l’autorità ha fatto quanto

in suo potere per permettere l’allontanamento di __________. Al contrario è

manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad

impedire il corretto rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per

ottenere dei documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata di Nigeria e

neppure presso quella del Niger (ha infatti dichiarato di non avere neppure

tentato di contattare telefonicamente tale autorità diplomatica). Egli davanti

alla Polizia cantonale (cfr. verbale 6 febbraio 2006) ha ribadito di essere

cittadino del Niger ma si è ancora una volta rifiutato di contattare le

Autorità consolari presso l’ambasciata del Niger di Parigi, mentre che davanti

a questo giudice (in data 16 febbraio 2006) si è dichiarato disposto a

contattare le autorità diplomatiche nigeriane a Berna per ottenere i propri

documenti di viaggio, rifiutandosi comunque di sottoscrivere il verbale,

conscio del fatto che i rappresentanti nigeriani preposti, concedono

appuntamenti a cittadini nigeriani che intendono ottenere documenti di viaggio

per rientrare in patria unicamente a seguito di richiesta scritta

dell’interessato, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler

rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità

all’ottenimento dei documenti di viaggio.

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

8.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),

l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del

principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi dalle

Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio e della concreta possibilità

di procedere al rimpatrio della persona interessata nei termini previsti nella

decisione/istanza di proroga 13 febbraio 2006.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La decisione/istanza 13 febbraio 2006 di proroga della

carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 22 maggio 2006, compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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