INC.2005.45303
Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto d'accusa e prima dell'apertura del dibattimento
10 marzo 2006Italiano3 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.45303
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto d'accusa e prima dell'apertura del dibattimento
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.45303
Lugano
10 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza 7/9 marzo 2006 di
__________, __________, __________
(patr. dall’avv. __________, __________)
tendente ad ottenere il dissequestro dei tagliandi delle
assicurazioni e dei bolli dell’automobile __________ (targata __________)
sequestrata a Locarno in data 11 agosto 2005;
considerato che:
-
nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________
(attualmente detenuto presso il PCT), sfociato nell’atto d’accusa 21/2006 del
22 febbraio 2006 per titolo di tentata rapina aggravata, il magistrato
inquirente ha posto sotto sequestro l’automobile __________ con targhe italiane
__________ in uso all’accusato al momento dei fatti per i quali è stato
rinviato a giudizio con l’atto d’accusa summenzionato;
-
con istanza 7/9 marzo 2006 la difesa dell’istante ha chiesto alla
Presidente della Corte delle Assise Criminali di dissequestrare la
documentazione sequestrata unitamente all’automobile di cui sopra, in
particolare i tagliandi delle assicurazioni dell’automobile ed i bolli
dell’auto, documentazione che servirebbe alla compagna dell’accusato e intestataria
del veicolo, __________, per procedere ad una dichiarazione fiscale;
-
nel periodo che intercorre tra l’emanazione dell’atto d’accusa e
l’apertura del dibattimento, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è
competente in prima istanza in materia di perquisizione e sequestro (decisione
CRP 30.07.2002 in re F.B., inc.60.2002.174);
-
da un esame degli atti (atto d’accusa 21/2006 e AI 111) non risulta che
siano stati posti sotto sequestro i documenti assicurativi dell’automobile __________
con targhe italiane __________, mentre che risulta che su esplicita richiesta
della difesa di data 18 ottobre 2005 (AI 87) il magistrato inquirente ha
provveduto a consegnarle l’originale del contrassegno di assicurazione che si
trovava all’interno del veicolo (AI 92, lettera 24 ottobre del PP controfirmata
per ricevuta dall’avv. __________ e rapporto di Polizia 20 ottobre 2005);
-
ne consegue che l’istanza è irricevibile non facendo riferimento a
oggetti o documenti posti sotto sequestro penale ed in ogni caso essendo superata
dall’avvenuta consegna della documentazione richiesta per opera del Procuratore
pubblico in data 24 ottobre 2005;
viste le norme applicabili, in
particolare gli art. 58 e 59 CP e 161 e 284a CPP;
decide
Fatti
1. L’istanza 7/9 marzo 2006
presentata da __________ è irricevibile.
2.
Non si preleva né tassa né spese di giustizia.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10
giorni.
Considerandi
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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