INC.2005.45602
Provvedimento PP
10 marzo 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.45602
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, GIAR
Titolo:
Provvedimento PP
CONGIUNZIONE
art. 35 CPP-TI
art. 36 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.45602
Lugano
10 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22/23
dicembre 2005 da
__________
contro
la decisione 14 dicembre 2005 emanata dal Procuratore
pubblico Nicola Respini (rif. __________);
preso atto delle osservazioni
della PC eredi fu __________ (29 dicembre 2005), della PC __________ (2 gennaio
2006), Procuratore pubblico (4 gennaio 2006) e della PC __________ (9 gennaio
2006);
visti gli inc. MP __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato,
in fatto ed in
diritto che:
-
con decreto d'accusa 14 dicembre 2005 il Procuratore pubblico ha
proposto la condanna di __________ alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni per titolo di omicidio
colposo in relazione all'infortunio, avvenuto il 24 settembre 2002 durante
l'edificazione dell'abitazione __________ a __________ e nel quale ha perso la
vita __________ (Inc. MP __________), per lesioni gravi relativamente
all'incidente sul cantiere, avvenuto il 26 maggio 2000 durante i lavori di
ampliamento della proprietà di __________ a __________ e che ha portato al
ferimento di __________ (Inc. MP __________) e per ripetuta violazione delle
regole dell'arte edilizia per entrambe le fattispecie, ordinando nel contempo
la disgiunzione del procedimento penale aperto contro __________ da quello a
carico di __________ ed __________, i quali, ad eccezione di __________, hanno
tutti presentato opposizione;
-
con il gravame in esame __________, dopo aver preliminarmente
evidenziato di avere inoltrato ricorso contro il __________ anche alla Camera
dei ricorsi penali (CRP) e precisato che "il presente reclamo viene
presentato a titolo cautelativo ed unicamente per quanto di competenza di
questo GIAR", postula che la decisione di congiunzione dei due
procedimenti penali (Inc. MP __________ e __________) nei suoi confronti
contenuta nel __________ sia annullata e gli atti rinviati al Procuratore
pubblico affinché emani due distinte decisioni, una per ciascuno dei due
procedimenti; ritenuto che si tratterebbe di due fattispecie diverse e senza
alcuna connessione né in fatto né in diritto, la decisione impugnata violerebbe
il principio dell'indivisibilità dell'azione penale; il reclamante censura
inoltre il fatto che la congiunzione dei due procedimenti a suo carico gli sia
stata comunicata soltanto con il __________, quindi dopo la chiusura dell'istruzione
formale dei due procedimenti avvenuta il 15 luglio 2005, rispettivamente il 6
dicembre 2005; da ultimo __________ critica l'operato del Procuratore pubblico
anche con riferimento all'emanazione dei decreti di non luogo a procedere nei
confronti di __________ e di __________ nel procedimento aperto a seguito della
morte di __________;
-
in sede di osservazioni il Procuratore pubblico e la parte civile eredi
fu __________ si sono pronunciati per la reiezione del gravame, la parte civile
__________ per l'accoglimento del gravame; la parte civile __________ ha invece
rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo
giudice;
-
preliminarmente occorre esaminare la competenza di questo ufficio a
statuire sul gravame in questione, e meglio sulla congiunzione dei due
procedimenti a carico di __________ decisa dal Procuratore pubblico con __________.
Con il Presidente della CRP, davanti alla quale è, come detto, pendente un
ricorso inoltrato da __________ contro il DA __________ ex art. 201 CPP si è
convenuto che prima si sarebbe pronunciato questo giudice per quanto di sua
competenza;
-
giusta l'art. 280 cpv. 1 CPP contro tutti i provvedimenti e le omissioni
del Procuratore pubblico è ammesso il reclamo al GIAR, salvo contraria disposizione
di legge; le eccezioni previste riguardano unicamente atti posteriori
all'emanazione del decreto/atto d'accusa;
-
dalla suddetta norma non emergono quindi motivi per i quali questo
giudice dovrebbe dichiararsi incompetente a statuire su reclami presentati
contro provvedimenti - in concreto la congiunzione dei due procedimenti a
carico di __________ - decisi dal Procuratore pubblico contestualmente al
decreto/atto di accusa o in esso contenuti (non dovendo la decisione di
congiunzione/disgiunzione essere "forzatamente" emanata con
decisione "separata", cfr. GIAR 6.03.2002, 803.1998.4 ad consid.
10), e ciò indipendentemente dall'avvenuta chiusura dell'istruzione formale: in
particolare, se è vero che la chiusura dell'istruzione impedisce al Procuratore
pubblico di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori è altrettanto vero
che lo stesso conserva comunque i propri poteri decisionali, dovendo decidere
sul seguito del procedimento e meglio sull'emanazione di una decisione di
abbandono o di rinvio a giudizio (decreto o atto d'accusa); dopo l'emanazione
dell'atto di rinvio a giudizio spetta invece al magistrato giudicante la
decisione di congiungere e/o disgiungere, con decisione impugnabile alla CRP;
-
tale interpretazione dell'art. 280 cpv. 1 CPP appare, del resto,
conforme a quanto ritenuto dalla Commissione speciale del Gran Consiglio nel Rapporto
8 novembre 1994 per l'esame del Codice di procedura penale, cioè che contro la
decisione del magistrato di congiunzione o disgiunzione l'interessato ha le usuali
facoltà di ricorso al GIAR o alla CRP, a seconda che il magistrato sia il
Procuratore pubblico o il Presidente delle Assise (ad art. 35 CPP, pag. 24);
-
questo ufficio ha peraltro già riconosciuto la propria competenza a
statuire avverso la disgiunzione di fatto risultante da decreto di accusa (GIAR
6 marzo 2002 in re R.G. e G.V., inc. 803.1998.4 e 6);
-
la legittimazione di __________, accusato e destinatario della decisione
impugnata, all'inoltro del presente gravame è pacifica: il reclamo tempestivo è
quindi ricevibile in ordine;
-
occorre anzitutto ricordare che:
"1.
. . . il processo penale svizzero è retto dal
principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si
può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse
dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse,
oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio,
quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono
contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più
persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti
divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione,
quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure
quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa
prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la
conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il
pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere
preventivo ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo
coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente
aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto
all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere
(decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K.,
Giar 119.93.16 = Rep. 130 [1997] n. 93).
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP
(che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il
principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione
separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di
opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli
altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico
nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può
allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con
decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per
altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale
del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag.
24) (come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar
991.98.14, consid. 2 p. 5).
(GIAR 11 ottobre
2002, 23.2001.19)
-
giurisprudenza federale e dottrina, che confermano, sostanzialmente, il
principio sopra esposto (DTF 116 Ia 305, cons. 4a; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, n. 421, G. Piquerez, procédure pénale suisse, ZH 2000, ad n. 1090
ss.), si esprimono con una certa frequenza sulla
disgiunzione/congiunzione tra procedimenti che concernono più persone
(correi/complici), meno su quella in presenza di fatti diversi imputati alla
stessa persona(cfr. quella contenuta nella citazione appena riportata, nonché
DTF 116 Ia 305, DTF 1P.96/2002 del 14 marzo 2002, BJP 1996 n. 83, REP 1997 n.
130). Evidentemente sono minori i casi concreti, forse perché l'eccezione è,
per ovvi motivi, più "rara";
-
in ogni caso:
"…il legislatore ha previsto la possibilità per
Fatti
il magistrato competente (sia esso il PP durante la fase istruttoria,
rispettivamente il magistrato giudicante dopo l’emanazione dell’atto di rinvio
a giudizio) di “trattare separatamente cause connesse”, ciò deve comunque
avvenire in “via eccezionale” (cfr. Rapporto della speciale commissione del GC
sul Messaggio 11 marzo 1987 di totale revisione del CPP, pag. 24). La decisione
di congiungere o disgiungere deve infatti considerare “il pregiudizio che essa
può comportare per altri accusati: é questo il limite introdotto dalla
Commissione al potere di apprezzamento del Magistrato penale in tale ambito”
(op. cit., loc. cit.).
Si accenna, nei lavori della speciale Commissione del
GC, unicamente all’ipotesi di disgiunzione di procedimenti penali che vedono
coinvolte più persone quali accusati. Nulla di specifico é detto in merito alla
possibilità di disgiungere un procedimento penale a carico di uno stesso
accusato per più fatti diversi tra loro. Unicamente il Messaggio 11 marzo 1987
del Consiglio di Stato avente per oggetto la totale revisione del CPP, facendo
accenno alle ragioni di opportunità sembra ricordare implicitamente l'ipotesi
(pag. 14) “ad esempio quando l’istruzione di un procedimento sia conclusa,
mentre quella di altro procedimento al primo connesso, esiga tempi lunghi e
complessi atti istruttori”, ciò che permette di ritenere che quando ci si trova
confrontati con un unico accusato si può procedere a disgiunzione del
procedimento concluso o in fase di terminazione da quello - sempre a suo carico
- in fase di avvio o alle battute iniziali.
Tale impostazione é già stata ammessa dalla prassi dei
GIAR in una decisione 982.93.1 del 15 dicembre 1993 (in applicazione del previgente
CPP). In quella fattispecie il PP aveva disgiunto il procedimento a carico di
un denunciato (informazioni preliminari) per importanti reati finanziari, ed ha
poi decretato il non luogo a procedere nei confronti del denunciato per tali
ipotesi, lasciando aperto il procedimento (sempre a livello delle informazioni
preliminari) per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità
(contravvenzione prevista dall’art. 292 CPS). In quel caso la decisione del PP
fu protetta.
La decisione sostanzialmente contraria (rifiuto di
disgiunzione) del PP in procedimento penale contro un unico accusato di reati
patrimoniali importanti (appropriazione indebita aggravata e altro) dal
procedimento per titolo di violazione della LAFE é stata sostanzialmente
protetta (GIAR 203.93.2 del 22 novembre 1993).
In sostanza, come ricorda Piquérez (nel suo Précis de
procédure pénale Suisse, Losanna 1987 nr. 469-470) il processo penale svizzero
è retto dal principio dell'indivisibilità del perseguimento penale, ossia non è
possibile frazionare l'azione penale esercitandola separatamente nel caso di
pluralità di infrazioni commesse da uno stesso individuo. Non è quindi
ammissibile, di principio e fatte salve le eccezioni più sopra ricordate,
procedere ad istruttorie separate per le varie accuse mosse ad un accusato. Il
principio di indivisibilità impone quindi di norma l'estensione delle
incriminazioni penali in particolare nella fase istruttoria anche in caso di
connessione soggettiva ossia in caso di più reati commessi dallo stesso
accusato (Piquérez, op. cit., no. 475). Come indicato quindi solo preminenti
motivi consentono l'eccezione della disgiunzione e per ciò fare occorre
ponderare gli interessi in gioco e valutare se sussistono gravi inconvenienti
sia per l'istruzione che per il pubblico dibattimento (in questo senso Rep.
1980 371 e segg.) rispettivamente per le altre persone coinvolte."
(GIAR 3 luglio 1997 in re K., 119.1993.16);
-
nello stesso senso (pur se in ambito di ricevibilità
di un ricorso di diritto pubblico), DTF 16 luglio 2003,1P.423/2003;
-
il principio, quindi, è quello della congiunzione: con la revisione del
1994 (entrata in vigore il primo gennaio 1996), la commissione speciale
istituita dal legislativo per l'esame del CPP ha stralciato dalla norma sulla
connessione (nuovo art. 35) la frase "dovranno di regola essere riunite"
sostituendola con la frase "devono essere riunite" (Rapporto 8
novembre 1994, n3163 e 3163Abis, pag. 23);
-
quanto al momento in cui emanare e notificare decisioni di congiunzione
e/o disgiunzione se è vero che l'art. 35 CPP non dà alcuna indicazione circa il
momento in cui emanare tale decisione, si può certo riconoscere che, in
determinati casi, motivi d'inchiesta possono suggerire di ritardare qualche
tempo la decisione in materia per esempio nel caso in cui l'immediata
comunicazione dell'esistenza di un secondo procedimento potrebbe compromettere
la raccolta di elementi probatori, rispettivamente allorquando non vi sono
ancora gli elementi per una promozione o estensione dell'accusa (ma non quando
questi elementi sono presenti e si ritarda la promozione per altri motivi: in
relazione a questa problematica si vedano: REP 1995 n. 92; REP 1996 n. 114, REP
1998 n. 109, REP 1999 n. 126; GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1, cons. 3 e
citazioni); tuttavia, tale momento non può essere ritardato a piacimento, tantomeno
demandato al giudice del merito la cui competenza dipende dalle intenzioni e
dalla tempistica del magistrato inquirente/requirente; in ogni caso, sarebbe
prassi corretta decidere la congiunzione/disgiunzione prima della chiusura
dell'istruzione;
-
le norme sulla connessione e l'indivisibilità del procedimento prevedono
quindi che anche fatti (rispettivamente responsabilità) diversi siano trattati
congiuntamente e, pertanto, è contrario alla logica ed allo spirito di tali
norme la non congiunzione di più procedimenti a carico di un'unica persona con
l'argomento della diversità dei fatti;
-
in concreto vi è un'evidente connessione ex art. 36 cpv. 1 CPP, nel
senso che __________ è accusato di più reati, ancorché commessi in tempi e
luoghi diversi;
-
la decisione impugnata non viola i diritti dell'accusato qui reclamante,
ritenuto che quest'ultimo ha avuto accesso completo ad entrambi gli incarti, né
del resto il reclamante spiega per quale motivo l'emanazione di due separati
decreti d'accusa gli sarebbe stata più favorevole;
-
alla luce di quanto precede, la decisione di congiungere i due
procedimenti a carico di __________ appare corretta, senza pregiudizio per la
competenza del giudice del merito in caso di opposizione al __________ da parte
del reclamante (che con scritto 22 dicembre 2005 ha comunicato al Procuratore
pubblico di aver inoltrato ricorso contro il __________ alla CRP e che in caso
di reiezione di detto ricorso presenterà formale opposizione);
-
le critiche formulate dal reclamante all'indirizzo del Procuratore
pubblico con riferimento all'emanazione dei decreti di non luogo a procedere
nei confronti di __________ e __________, nonché quelle sulla conduzione dei
due procedimenti esulano dal contesto e sono quindi irrilevanti;
-
tra le righe il reclamante sembrerebbe contestare anche la disgiunzione
del suo procedimento da quelli a carico di __________ e __________, tuttavia in
proposito il gravame non è affatto motivato e comunque oggetto del petitum è
l'annullamento della decisione di congiunzione dei due procedimenti a suo
carico;
-
alla luce di quanto precede, il reclamo deve essere respinto, con la
presente decisione definitiva a livello cantonale e con conseguenza di tassa e
spese a carico del reclamante e della PC __________ che ha aderito alla tesi
del reclamante, poi smentita; non si assegnano ripetibili.
Visti gli art. 117, 125 e 229 CP,
35, 36, 197, 198, 280, 281 e 282 CPP,
decide
1. Il
reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia, di fr. 500.-, e le spese di fr. 150.-, sono a carico del
reclamante in ragione di fr. 520.- ed in ragione di fr. 130.- a carico della PC
__________. Non si assegnano ripetibili.
3.
La
presente decisione è definitiva.
Intimazione a (con copia di tutte le osservazioni):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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