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Decisione

INC.2005.45602

Provvedimento PP

10 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

il magistrato competente (sia esso il PP durante la fase istruttoria,

rispettivamente il magistrato giudicante dopo l’emanazione dell’atto di rinvio

a giudizio) di “trattare separatamente cause connesse”, ciò deve comunque

avvenire in “via eccezionale” (cfr. Rapporto della speciale commissione del GC

sul Messaggio 11 marzo 1987 di totale revisione del CPP, pag. 24). La decisione

di congiungere o disgiungere deve infatti considerare “il pregiudizio che essa

può comportare per altri accusati: é questo il limite introdotto dalla

Commissione al potere di apprezzamento del Magistrato penale in tale ambito”

(op. cit., loc. cit.).

Si accenna, nei lavori della speciale Commissione del

GC, unicamente all’ipotesi di disgiunzione di procedimenti penali che vedono

coinvolte più persone quali accusati. Nulla di specifico é detto in merito alla

possibilità di disgiungere un procedimento penale a carico di uno stesso

accusato per più fatti diversi tra loro. Unicamente il Messaggio 11 marzo 1987

del Consiglio di Stato avente per oggetto la totale revisione del CPP, facendo

accenno alle ragioni di opportunità sembra ricordare implicitamente l'ipotesi

(pag. 14) “ad esempio quando l’istruzione di un procedimento sia conclusa,

mentre quella di altro procedimento al primo connesso, esiga tempi lunghi e

complessi atti istruttori”, ciò che permette di ritenere che quando ci si trova

confrontati con un unico accusato si può procedere a disgiunzione del

procedimento concluso o in fase di terminazione da quello - sempre a suo carico

- in fase di avvio o alle battute iniziali.

Tale impostazione é già stata ammessa dalla prassi dei

GIAR in una decisione 982.93.1 del 15 dicembre 1993 (in applicazione del previgente

CPP). In quella fattispecie il PP aveva disgiunto il procedimento a carico di

un denunciato (informazioni preliminari) per importanti reati finanziari, ed ha

poi decretato il non luogo a procedere nei confronti del denunciato per tali

ipotesi, lasciando aperto il procedimento (sempre a livello delle informazioni

preliminari) per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità

(contravvenzione prevista dall’art. 292 CPS). In quel caso la decisione del PP

fu protetta.

La decisione sostanzialmente contraria (rifiuto di

disgiunzione) del PP in procedimento penale contro un unico accusato di reati

patrimoniali importanti (appropriazione indebita aggravata e altro) dal

procedimento per titolo di violazione della LAFE é stata sostanzialmente

protetta (GIAR 203.93.2 del 22 novembre 1993).

In sostanza, come ricorda Piquérez (nel suo Précis de

procédure pénale Suisse, Losanna 1987 nr. 469-470) il processo penale svizzero

è retto dal principio dell'indivisibilità del perseguimento penale, ossia non è

possibile frazionare l'azione penale esercitandola separatamente nel caso di

pluralità di infrazioni commesse da uno stesso individuo. Non è quindi

ammissibile, di principio e fatte salve le eccezioni più sopra ricordate,

procedere ad istruttorie separate per le varie accuse mosse ad un accusato. Il

principio di indivisibilità impone quindi di norma l'estensione delle

incriminazioni penali in particolare nella fase istruttoria anche in caso di

connessione soggettiva ossia in caso di più reati commessi dallo stesso

accusato (Piquérez, op. cit., no. 475). Come indicato quindi solo preminenti

motivi consentono l'eccezione della disgiunzione e per ciò fare occorre

ponderare gli interessi in gioco e valutare se sussistono gravi inconvenienti

sia per l'istruzione che per il pubblico dibattimento (in questo senso Rep.

1980 371 e segg.) rispettivamente per le altre persone coinvolte."

(GIAR 3 luglio 1997 in re K., 119.1993.16);

-

nello stesso senso (pur se in ambito di ricevibilità

di un ricorso di diritto pubblico), DTF 16 luglio 2003,1P.423/2003;

-

il principio, quindi, è quello della congiunzione: con la revisione del

1994 (entrata in vigore il primo gennaio 1996), la commissione speciale

istituita dal legislativo per l'esame del CPP ha stralciato dalla norma sulla

connessione (nuovo art. 35) la frase "dovranno di regola essere riunite"

sostituendola con la frase "devono essere riunite" (Rapporto 8

novembre 1994, n3163 e 3163Abis, pag. 23);

-

quanto al momento in cui emanare e notificare decisioni di congiunzione

e/o disgiunzione se è vero che l'art. 35 CPP non dà alcuna indicazione circa il

momento in cui emanare tale decisione, si può certo riconoscere che, in

determinati casi, motivi d'inchiesta possono suggerire di ritardare qualche

tempo la decisione in materia per esempio nel caso in cui l'immediata

comunicazione dell'esistenza di un secondo procedimento potrebbe compromettere

la raccolta di elementi probatori, rispettivamente allorquando non vi sono

ancora gli elementi per una promozione o estensione dell'accusa (ma non quando

questi elementi sono presenti e si ritarda la promozione per altri motivi: in

relazione a questa problematica si vedano: REP 1995 n. 92; REP 1996 n. 114, REP

1998 n. 109, REP 1999 n. 126; GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1, cons. 3 e

citazioni); tuttavia, tale momento non può essere ritardato a piacimento, tantomeno

demandato al giudice del merito la cui competenza dipende dalle intenzioni e

dalla tempistica del magistrato inquirente/requirente; in ogni caso, sarebbe

prassi corretta decidere la congiunzione/disgiunzione prima della chiusura

dell'istruzione;

-

le norme sulla connessione e l'indivisibilità del procedimento prevedono

quindi che anche fatti (rispettivamente responsabilità) diversi siano trattati

congiuntamente e, pertanto, è contrario alla logica ed allo spirito di tali

norme la non congiunzione di più procedimenti a carico di un'unica persona con

l'argomento della diversità dei fatti;

-

in concreto vi è un'evidente connessione ex art. 36 cpv. 1 CPP, nel

senso che __________ è accusato di più reati, ancorché commessi in tempi e

luoghi diversi;

-

la decisione impugnata non viola i diritti dell'accusato qui reclamante,

ritenuto che quest'ultimo ha avuto accesso completo ad entrambi gli incarti, né

del resto il reclamante spiega per quale motivo l'emanazione di due separati

decreti d'accusa gli sarebbe stata più favorevole;

-

alla luce di quanto precede, la decisione di congiungere i due

procedimenti a carico di __________ appare corretta, senza pregiudizio per la

competenza del giudice del merito in caso di opposizione al __________ da parte

del reclamante (che con scritto 22 dicembre 2005 ha comunicato al Procuratore

pubblico di aver inoltrato ricorso contro il __________ alla CRP e che in caso

di reiezione di detto ricorso presenterà formale opposizione);

-

le critiche formulate dal reclamante all'indirizzo del Procuratore

pubblico con riferimento all'emanazione dei decreti di non luogo a procedere

nei confronti di __________ e __________, nonché quelle sulla conduzione dei

due procedimenti esulano dal contesto e sono quindi irrilevanti;

-

tra le righe il reclamante sembrerebbe contestare anche la disgiunzione

del suo procedimento da quelli a carico di __________ e __________, tuttavia in

proposito il gravame non è affatto motivato e comunque oggetto del petitum è

l'annullamento della decisione di congiunzione dei due procedimenti a suo

carico;

-

alla luce di quanto precede, il reclamo deve essere respinto, con la

presente decisione definitiva a livello cantonale e con conseguenza di tassa e

spese a carico del reclamante e della PC __________ che ha aderito alla tesi

del reclamante, poi smentita; non si assegnano ripetibili.

Visti gli art. 117, 125 e 229 CP,

35, 36, 197, 198, 280, 281 e 282 CPP,

decide

1. Il

reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia, di fr. 500.-, e le spese di fr. 150.-, sono a carico del

reclamante in ragione di fr. 520.- ed in ragione di fr. 130.- a carico della PC

__________. Non si assegnano ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva.

Intimazione a (con copia di tutte le osservazioni):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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