INC.2005.4703
istanza di libertà provvisoria
9 marzo 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.4703
Data decisione, Autorità:
09.03.2005, GIAR
Titolo:
istanza di libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.4703
Lugano
9 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'1/2 marzo 2005 da
__________, __________
(patr.
d'ufficio dal __________)
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 4/7 marzo 2005, dal
Procuratore pubblico
Antonio Perugini, Bellinzona
viste le osservazioni al preavviso negativo,
presentate dalla difesa con scritto dell'8 marzo 2005;
visto l'inc. MP __________
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato fermato il 29 gennaio 2005, con
successivo arresto e promozione dell'accusa per ripetuta rapina consumata e
tentata (doc. 1 e 2, inc. GIAR 45.2005.1).
L'arresto è stato confermato, da questo giudice, il
giorno seguente, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, necessità
istruttorie e pericolo di fuga (doc. 3, inc. GIAR 45.2005.1).
B.
__________ è accusato di aver partecipato ad un
tentativo di rapina presso la stazione di servizio __________ in __________ a __________
(il 10 gennaio 2005, con sopralluogo o precedente tentativo il 9 gennaio),
nonché alla rapina avvenuta alla stazione di servizio __________ di __________
il 28 gennaio 2005 (doc. 2, inc. GIAR 45.2005.1).
Riassuntivamente, sia il 9 che il 10 gennaio 2005
(sempre attorno alle 20.00) due persone sarebbero state viste da un teste (che
abita nelle vicinanze) agire in modo sospetto nelle prossimità del distributore
__________ (di __________); la sera del 9 gennaio 2005 l'agire dei due è
avvenuto in parte a bordo un'auto (cfr. Verbale __________ 10 gennaio 2005,
pag. 3), il 10 gennaio 2005 senza la stessa (a piedi). In particolare la sera
del 10 gennaio uno dei due si sarebbe avvicinato all'entrata della stazione di
servizio, mentre l'altro fungeva da "palo", dopo essersi calato un
passamontagna in testa. I due si sarebbero poi dati alla fuga a seguito
dell'intervento (interpellazione e illuminazione mediante torcia) da parte del
teste in questione (cfr. Verbale __________ 10 gennaio 2005).
All'identificazione di __________ gli inquirenti sono
giunti tramite la sua autovettura (modello, colore e targa indicati dal teste
come quella utilizzata il 9 gennaio 2005 - cfr. verbale citato) ed egli è stato
fermato in dogana (in entrata in Svizzera) il 30 gennaio 2005.
A seguito del fermo si è scoperto che __________, dal
2002 privo di attività lavorativa, usufruiva da tempo (se si preferisce:
utilizzava) di un appartamento di __________ (intestato ad un conoscente e
situato a circa duecento metri della stazione __________), a suo dire
unicamente durante i fine settimana e per recarsi al casinò o in locali
notturni della zona (verbale __________ 30 gennaio 2005, pag. 2).
Nell'appartamento in questione sono state sequestrate una pistola (Kimar mod.
92 Auto cal. 8), che l'accusato afferma essere di proprietà di un suo
conoscente (tale __________), e due false targhe di cartone di sua
"proprietà", costruite per fare uno scherzo (secondo le affermazioni
dell'accusato stesso; Verbale citato, pag. 6).
La rapina di __________ è stata oggetto di promozione
dell'accusa per la presenza a __________ di __________, alla data critica, la
sua frequentazione con altro sospetto (residente nello stesso immobile) e
l'assenza di un alibi credibile e confermato (doc. 2, inc. GIAR 47.2005.1).
C.
L'istruttoria nei confronti di __________ è proseguita
mediante una serie di audizioni dello stesso da parte della polizia e del
Procuratore pubblico (AI 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.1), di una richiesta di
confronto del DNA dell'accusato con tracce trovate in relazione con la rapina
di __________ e mediante l'audizione di altre persone coinvolte (un coaccusato
e la sua convivente, quest'ultima sentita prima quale teste e poi quale
indagata - cfr. AI 2.7, 2.9, 2.10).
D.
Con l'istanza qui in discussione __________ chiede di
essere posto in libertà provvisoria.
A suo dire, gli inquirenti l'hanno interrogato solo in
merito al tentativo del 9/10 gennaio 2005, non più in relazione alla rapina (consumata)
del 28 gennaio 2005, con ciò dimostrando che per la seconda non sussistono
indizi (Istanza 1 marzo 2005, punto 4).
Quanto alla rapina tentata, egli ha riconosciuto di
aver effettuato qualche giro in auto attorno alla stazione __________ il 9
gennaio 2005 in compagnia di una seconda persona (__________), ma il giorno 10
gennaio 2005 si é recato a cena da __________ (coaccusato) e dalla sua
convivente; se questi negano tale fatto è, sempre a dire della difesa,
unicamente per convenienza (Istanza, punto 5).
L'arma, ritrovata nell'appartamento da lui occupato,
gli sarebbe stata data da __________ per l'acquisto di ricariche.
Anche qui, a suo dire, gli indizi sarebbero labili e
insufficienti a giustificare il carcere preventivo.
Inoltre, avendo egli chiarito la sua posizione (sempre
a dire della difesa) non sussistono più necessità istruttorie e il pericolo di
fuga é assente (così par di comprendere dal punto 7 dell'istanza), in quanto
egli ha interesse a presenziare per non subire ingiusta condanna. Inoltre, il
pericolo di fuga è ulteriormente limitabile mediante deposito cauzionale.
Da ultimo, il carcere preventivo sofferto (alle
pretoriali) non sarebbe più proporzionale agli indizi di cui dispone il
magistrato inquirente, senza dimenticare che l'assenza di precedenti penali
permette di pensare alla sospensione della pena in caso di eventuale (ma
denegata) condanna (Istanza, punto 8).
E.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo del
4/7 marzo 2005, si oppone alla messa in libertà provvisoria di __________
Dopo aver indicato gli atti istruttori ancora da
effettuare (o in corso di effettuazione) per la completazione dell'istruttoria
(confronti con le persone che non ne hanno confermato l'alibi, attesa
risultanze esame tracce DNA), il magistrato inquirente sottolinea innanzitutto
persistenza di un pericolo di collusione nei confronti delle persone coinvolte,
a vario titolo, nella vicenda. Inoltre, con riferimento alla giurisprudenza
federale cantonale, afferma che il pericolo di fuga, vista la situazione
personale dell'accusato (in particolare l'assenza di legami particolari con il
territorio svizzero in rapporto alla gravità del reato e conseguente rischio di
pena).
F.
Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2005 (doc. 4, inc.
GIAR 47.2005.2) la difesa ribadisce vaghezza degli indizi in relazione alla
tentata rapina del 10 gennaio 2005 e aggiunge che se i risultati dell'analisi
DNA tardano, ciò non può andare a scapito dell'accusato.
Il pericolo di collusione non sarebbe più dato, visto
che anche le altre persone coinvolte sono state sentite più volte e la cattura
di __________, in tempi brevi, appare improbabile.
Da ultimo ribadisce che il pericolo di fuga (a suo
dire già debole visto l'interesse di __________ che si proclama innocente, a
presentarsi al processo) può essere limitato da una cauzione il cui importo
(non indicato neppure per ordine di grandezza) dovrà essere fissato secondo le
condizioni economiche dell'accusato e dei suoi genitori, dichiarate modeste.
Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si
dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell'istanza il 2 marzo 2005, è tempestivo dato che il termine di tre
giorni per la trasmissione scadeva di sabato (art. 20 cpv. 1, 3 e 4 CPP, nonché
art. 20 cpv. 5 CPP e contrario).
2.
I principi applicabili in materia di privazione
cautelare della libertà, noti al magistrato inquirente ed al difensore, sono i
seguenti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
3.
a)
Anche qualora non contestata, l'esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei
limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione
- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento
della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella
sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente
congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
b)
La presenza della sua vettura (e di __________ in
persona, per sua stessa ammissione) la sera del 9 gennaio 2005, nei pressi
della stazione di servizio __________, con le modalità descritte dal teste
(Verbale __________ 10 gennaio 2005, pag. 3 e 4) e con le motivazioni poco
verosimili da lui (__________) fornite a spiegazione dei movimenti (Verbali __________:
29.
gennaio 2005, pag. 5 e 6, 11 febbraio 2005, pag. 1), l'alibi non confermato
in relazione alla sua situazione alle ore 20.00 del 10 gennaio, le diverse
versioni fornite in merito alla presenza (nell'appartamento di __________ da
lui occupato) di __________ il 10 gennaio 2005 (in un primo tempo non presente
- verbale __________ 1 febbraio 2005 - ed in un secondo presente addirittura a
riferire della tentata rapina ed a chiedere aiuto per il recupero della pistola
- verbale __________ 7 febbraio 2005, pag. 1 e 2), così come le diverse
versioni fornite sul motivo della presenza della pistola nell'appartamento
(prima consegnata da __________ - verbale __________ 29 gennaio 2005, pag. 6 -
poi recuperata, e trattenuta dall'accusato dopo il tentativo di rapina -
verbale __________ 7 febbraio 2005, pag. 2), versioni di cui egli si è
dimenticato in sede d'istanza, costituiscono, a giudizio di questo giudice,
concreti e sufficienti indizi di reato nei confronti di __________.
Per quanto concerne la rapina del 28 gennaio 2005, gli
indizi sono effettivamente minori. Tuttavia, la discordanza delle sue
dichiarazioni circa l'impiego del tempo di quella sera per rapporto a quanto
dichiarato da __________ (cfr. verbale __________ 29 gennaio 2005, pag. 7;
verbale __________ 29 gennaio 2005, pag. 2 e verbale GIAR di __________ 29
gennaio 2005), se cumulate a quanto sopra ed al possesso di targhe false
(ancorché di cartone), da lui stesso costruite senza un valido motivo (cf.
Verbale __________ 1 febbraio 2005, pag. 3), giustificano perlomeno approfondimenti
anche in relazione a questo reato.
c)
In conclusione, e su questo punto, occorre pertanto
concludere che nei confronti di __________, sono presenti gravi indizi di
reato, in particolare per quanto concerne il tentativo di rapina del 9/10
gennaio 2005.
4.
Secondo il magistrato inquirente, sussisterebbe un
concreto pericolo di collusione in relazione all'esito dei confronti
predisposti per venerdì 11 marzo 2005. Non a torto.
Anche se, prima facie, potrebbe sembrare che non vi
sia convergenza d'interessi tra __________ e le persone con cui sarà posto a
confronto (in particolare __________), viste le attuali discordanti versioni
sull'impiego del tempo al momento dei fatti oggetto d'imputazione ed in momenti
immediatamente successivi (con influsso sull'alibi di __________ e la
credibilità delle sue dichiarazioni), il rapporto di frequentazione e di
amicizia (foss'anche solo asserita) instauratosi prima dell'arresto (cfr.
Verbale __________ 29.01.2005, pag. 3; Verbale __________ 30 gennaio 2005, pag.
3; Verbali __________ 21 gennaio 2005, pag. 2 e 3, 1 febbraio 2005, pag. 1, 4
febbraio 2005, pag. 2 e 3) con anche la stesura/messa a disposizione di
documentazione di comodo (Verbale __________ 4 febbraio 2005, pag. 4 e allegato
2) ed il rapporto di correità ipotizzato dagli inquirenti (cfr. AI 2.1 e inc.
GIAR 46/2005 in re __________) permettono di ritenere come concreto il rischio
di un accordo sulle dichiarazioni da fare al momento del confronto (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19).
È pertanto necessario, oltre che opportuno
nell'interesse dello stesso accusato, che i previsti confronti avvengano senza
che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d'influenza.
5.
a)
Il magistrato inquirente invoca pure, a sostegno della
richiesta di proroga, l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.
b)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR
27.
maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere
accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …"
(Schmid, ibidem).
c)
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni
per accertarne l'esistenza. L'accusato non ha particolari legami con il
territorio svizzero (né familiari, né professionali) che, a suo dire,
frequentava solo nei fine settimana per recarsi ai casinò e nei night club (e
pur non abitando molto lontano dalla frontiera ed essendo da qualche anno
disoccupato, con un certo impegno economico - Verbale __________ 4 febbraio
2005, pag. 4). Inoltre, il suo atteggiamento istruttorio (cambiamento delle
versioni sulla pistola e sulle presenze di __________) indicano un
atteggiamento tutt'altro che trasparente, legittimo in capo ad un accusato ma
che non esenta da valutazione per la verifica del rischio di fuga.
L'imputazione è grave (crimine) e l'applicazione
dell'art. 41 cifra 1 CP non dipende solo dall'assenza di precedenti.
d)
Comunque, la determinazione di un rischio concreto di
fuga non concerne unicamente il problema dell'espiazione di una (eventuale)
pena, bensì anche la garanzia che l'accusato non si sottragga al processo. In
quest'ultimo concetto non rientra unicamente l'istruttoria ma anche (se non
soprattutto) il dibattimento/giudizio (DTF 109 Ia 320; DTF 22 luglio 1996,
1P.156/1996, cons. 3 b.; Hauser/Schweri, op. cit., n. 1 § 68). Sotto questo
profilo non è irrilevante il fatto che l'accusato respinga le accuse (Istanza,
punto 2, p. 3), in particolare per quanto concerne l'aspetto soggettivo. Per l'accertamento
di queste circostanze, la sua presenza davanti al giudice di merito può essere
(meglio: è) determinante per il giudizio. Egli potrebbe, pertanto, ritenere
preferibile una sua assenza al dibattimento, che limiterebbe le possibilità di
accertamento della Corte.
e)
La richiesta di fissare una cauzione può essere
oggetto di discussioni (posto che tutti gli elementi per una sua determinazione
siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un
importo secondo i criteri minimi riconosciuti - N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187)
allorquando l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione
preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di altri motivi a fondamento
della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di collusione) la cauzione
non entra comunque in linea di conto.
6.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)
deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della
fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche
internazionali -, ecc.) e con la pena presumibile, dall'altro occorre anche
verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni;
art. 102 CPP).
__________ è in detenzione preventiva da poco meno di
quaranta giorni. In questo lasso di tempo l'inchiesta appare condotta
celermente, tant'è che il magistrato inquirente indica, per la conclusione
della stessa, pochi atti in gran parte già previsti.
I reati imputati a __________ sono di sicura gravità
(a prescindere dal fatto che tecnicamente si tratta di crimini, non si può
dimenticare la presenza di un'arma) ed il rischio di pena è (in caso di
condanna) certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta ed a quella
presumibilmente da soffrire, in pieno rispetto del principio di
proporzionalità.
Da ultimo, ed a titolo abbondanziale, si rileva come
il fatto di aver subito la detenzione preventiva alle carceri pretoriali,
sicuramente in condizioni più dure che non al PCT, non modifica la conclusione
circa la proporzionalità. A prescindere dal fatto che non risultano richieste
di trasferimento o contestazioni circa le modalità d'esecuzione della
detenzione preventiva, la questione concerne (appunto) la legittimità delle
modalità di detenzione, non il fondamento ex artt. 95 ss. CPP.
P.Q.M.
Visti gli artt. 140, 21 e 22 CP, 95 ss, 96, 102, 108,
284.
CPP,
decide
1.
L'istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la
presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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