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Decisione

INC.2005.47603

Istanza di libertà provvisoria

23 settembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 2 settembre 2005 e nei

suoi confronti é stata promossa l'accusa per infrazione semplice, nonché

contravvenzione, alla LFStupefacenti (doc. 1, inc. GIAR 476/2005).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 3

settembre 2005, ritenuta la presenza di sufficienti indizi di reato e di

bisogni dell'istruzione "segnatamente l'interrogatorio del fornitore e

l'accertamento del tenore di THC" (doc. 4, inc. GIAR 476/2005).

B.

In sintesi, __________ è accusato di aver acquistato,

da tale __________, oltre 100 Kg di canapa al prezzo di FRS 25'000.--, merce

che egli stesso ha provveduto a far trasportare da una ditta del ramo

(trasporti) al suo domicilio di __________.

Quale fosse il destino ultimo di tale merce non era

noto al momento dell'arresto. In un verbale successivo (5 settembre 2005),

l'accusato ha affermato che la merce era destinata ad uno svizzero tedesco

(tale __________), che lo avrebbe precedentemente contattato chiedendo "merce

a basso costo" e manifestando disponibilità a pagarla

FRS 50'000.--. Nello stesso verbale, __________

afferma di non sapere quale destinazione (se si preferisce: utilizzo) il

nominato __________ avrebbe dato alla merce, di non conoscere il tenore in THC

della stessa ma di presumere che fosse regolare in quanto il venditore "ha

una ditta regolare". Queste ultime affermazioni sono state ribadite

nei verbali successivi (per. es. 9 settembre 2005).

L'analisi della canapa sequestrata ha evidenziato un

tenore di THC superiore allo 0,3% (AI 1.9).

Il 19 settembre l'accusa è stata estesa all'ipotesi di

infrazione aggravata di cui all'art. 19 cifra 2 lett. c. (AI 2.8).

C.

Con istanza del 13/14 settembre 2005 (doc. 1, inc.

GIAR 476.2005.3), la difesa di __________ ha chiesto la messa in libertà

provvisoria dell'accusato e, nelle more della presente procedura, il

trasferimento al penitenziario cantonale.

L'accusato, arrestato in flagranza, avrebbe ammesso i

fatti che gli vengono contestati e non può essere trattenuto solo perché non è

in grado di indicare le generalità complete del (futuro) acquirente (Istanza,

pag. 1 e 2). Nel contempo, non sono presenti (sempre secondo la difesa) pericolo

di fuga o di recidiva e neppure pericolo di collusione perché il destinatario

della merce "sicuramente ha saputo che __________ è stato arrestato e

la merce confiscata", la notizia essendo apparsa sulla stampa già il 3

settembre 2005 (Istanza, pag. 2).

D.

Il magistrato inquirente preavvisa negativamente l'istanza

di libertà provvisoria (doc. 2, inc. GIAR 476.2005.3).

Dopo aver ripercorso brevemente le circostanze

dell'arresto e le successive emergenze istruttorie, tra gli altri il fatto che

dai cellulari in possesso dell'accusato sarebbero emersi contatti ripetuti nei

giorni precedenti l'arresto (financo un appuntamento per il giorno dell'arresto)

con tali __________ e __________ (il primo con precedenti in relazione a

commercio di canapa), il magistrato inquirente sottolinea l'esistenza di gravi

indizi di colpevolezza e segnala pericolo di collusione con il venditore (__________)

ed il nominato __________, nonché con altre persone coinvolte (__________e __________).

Sul richiesto trasferimento al PCT, il magistrato

inquirente non si esprime.

E.

Mediante osservazioni del 22 settembre 2005, la difesa

segnala di non poter prendere posizione compiutamente sui fatti esposti dal

magistrato inquirente, non avendo avuto accesso agli atti (Osservazioni, pag.

1).

Contesta poi tempestività delle osservazioni del

magistrato inquirente in quanto, a sua conoscenza, presentate il 20 settembre

2005 (ibidem).

Nel merito ritiene che gli indizi di reato concernono

unicamente la detenzione di canapa e che il tempo trascorso tra l'arresto e le

misure intraprese per l'audizione di __________ e __________ sono state

intraprese solo dopo la metà di settembre, nonostante il rischio di collusione

con queste persone sia posto a fondamento del mantenimento della carcerazione

ancora oggi (Osservazioni, pag. 1/2). Inoltre, viste le ammissioni circa

l'intenzione di rivendita ed il prezzo della stessa, la difesa non vede quali

fatti possono essere oggetto di collusione e segnala come il carcere preventivo

non possa essere utilizzato per ottenere informazioni direttamente

dall'accusato/detenuto (Osservazioni, pag. 2).

Da ultimo segnala il fatto che l'estensione dell'accusa

sia avvenuta dieci giorni dopo le dichiarazioni dell'intenzione di vendita e

quello che l'accusato si trova ancora presso le carceri di Bellinzona

nonostante la difesa abbia ricevuto l'ordine di trasferimento già il 19

settembre 2005.

Delle altre considerazioni e/o argomentazioni delle

parti si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto è

ricevibile in ordine.

Il preavviso del magistrato inquirente è stato spedito

il 19 settembre 2005, terzo giorno utile dopo la ricezione dell'istanza (art.

20.

CPP), mentre l'incarto è stato consegnato a questo ufficio, brevi manu da

funzionario del Ministero pubblico, la mattina del 20 settembre 2005.

Si pone pertanto il problema della tempestività della

trasmissione ex art. 108 cpv. 1 CPP.

Tale norma, infatti, accomuna preavviso ed atti dando

quasi maggior importanza a questi ultimi : "… trasmette entro tre

giorni gli atti con il suo preavviso negativo …".

Nel contempo, la CRP, in applicazione di tale norma e

di quelle relative a termini e modalità di trasmissione ha avuto modo di

affermare, in un caso del 2003:

"4.

L'istanza ed il preavviso, ma, a

rigore anche gli atti dell'incarto, sono stati trasmessi tardivamente. Gli atti

processuali, tra i quali rientrano anche quelli delle parti, vengono intimati

giusta l'art. 7 CPP per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia. A

mente dell'art. 20 cpv. 4 CPP, quando la comunicazione di un atto si fa per

posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima

della mezzanotte del giorno della scadenza. Quando la consegna viene fatta

brevi manu deve intervenire entro il giorno di scadenza (cfr. R. Hauser/E. Schweri,

op. cit., § 44 n. 12 ss., G. Piquerez, op. cit., n. 1518 ss.).

… omissis…

5.

Ciò premesso, a mente di questa

camera, l'inosservanza del termine di trasmissione dell'art. 108 cpv. 1 CPP,

come del resto del suo cpv. 2, comporta insanabilmente la decadenza della

validità dell'arresto, rispettivamente della carcerazione preventiva."

(CRP 18 luglio 2003 in re O., 60.2003.222)

Un'applicazione rigorosa dei concetti sopra esposti

condurrebbe a concludere per la tardività della trasmissione, ritenuto che

anche gli atti (indispensabili, al pari se non più del preavviso, per la

decisione dell'autorità ricevente e per la decorrenza del termine ex art. 108

cpv. 2 CPP - si veda anche GIAR 15 settembre 2005 in re R., 355.2004.4) debbono

essere trasmessi entro il termine.

Tuttavia, a mente di questo giudice, tale rigore non

terrebbe conto di alcune difficoltà concrete dovute alla voluminosità di taluni

incarti ed alla dislocazione (di fatto) di alcuni Procuratori in quel di Bellinzona.

Una spedizione per posta di incarti voluminosi avrebbe quale conseguenza la

ricezione non il giorno successivo (come per le buste) bensì due o più giorni

successivi con dilatazione di fatto dei tempi decisionali (tre giorni per il PP

e tre giorni per il GIAR) a scapito della persona detenuta. Per evitare questo

tipo di disguido, dopo la sentenza CRP citata, il Procuratore generale, in

accordo con questo ufficio, aveva emanato delle direttive che invitavano, in

caso di trasmissione per posta del preavviso negativo, ad allegare l'elenco

atti e a fare in modo che l'incarto fosse materialmente a disposizione del GIAR

contestualmente alla ricezione (da parte di quest'ultimo) del preavviso

negativo (Direttive PG luglio/agosto 2003, punti 2 e 3). Evidentemente, nel

caso qui in esame, tali direttive sono state parzialmente disattese dato che

l'elenco atti non era allegato al preavviso (come non lo erano gli atti,

nonostante la menzione in calce). Comunque, gli atti sono pervenuti a questo

ufficio (brevi manu, come detto) alle 9.20 del martedì mattina, quindi poco

dopo la ricezione della posta contenente il preavviso negativo e, di

conseguenza, questo giudice ritiene di poter considerare tempestiva la

trasmissione senza con ciò mettersi in opposizione a quanto sancito dalla CRP

nella sentenza citata che si riferiva a caso in cui né atti né preavviso erano

stati "consegnati" nel termine e che (di conseguenza) non si è

espressa (né ha avuto modo di farlo) sulla specifica problematica della

trasmissione di incarti voluminosi.

A scanso di equivoci, e a futura memoria, sia detto a

chiare lettere che se la concreta messa a disposizione dell'incarto fosse

avvenuta dopo le 10.00 del mattino (quindi dopo l'orario di normale ricezione

della posta) non sarebbe stata (e non lo sarà in futuro) considerata

"contestuale", bensì tardiva.

2.

Sulla ricevibilità, in ordine, della richiesta di

trasferimento al PCT e, in caso affermativo, sul merito della questione, si

dirà (per ovvi motivi) dopo la determinazione circa perdurare o cessazione

della carcerazione preventiva.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.

33.

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per

cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996

in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui

l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare

ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità

per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di

recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale

cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad

assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale

espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16

novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Non occorrono particolari disquisizioni per ritenere

presenti gravi indizi di reato in capo a __________ (invero neppure contestati

dalla difesa).

Quanto sequestrato, il risultato delle analisi e le

stesse dichiarazioni dell'accusato (in particolare quelle di cui al verbale 5

settembre 2005) concorrono a fondarli nei

limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione

- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento

della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella

sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente

congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di

merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Ciò

senza necessità di approfondire più di tanto l'aspetto soggettivo (si vedano, comunque,

le risposte date alle domande nella prima metà della pagina 3 del verbale

citato sopra).

5.

Il preavviso del magistrato inquirente non fa menzione

né di un pericolo di recidiva, né di un pericolo di fuga. Ne consegue che

queste due circostanze atte (alternativamente) a giustificare la carcerazione

preventiva, non saranno analizzate in questa sede.

6.

a)

In merito ai bisogni istruttori (pericolo di collusione)

affermati dal magistrato inquirente, la difesa solleva numerose questioni che

vanno tutte affrontate per giungere alla conclusione sull'esistenza o meno,

allo stadio attuale, del motivo di detenzione. Preliminarmente, e per quanto

concerne l'accesso agli atti, va detto che, dall'incarto prodotto a questo

giudice, non risulta che vi sia stata una limitazione dell'accesso agli atti da

parte del magistrato inquirente (art. 60 cpv. 2 CPP); inoltre, gli atti a

sostegno di un preavviso negativo possono anche essere visionati presso lo

scrivente ufficio (a cui debbono essere trasmessi - DTF 7 febbraio 2005 in re

C.,1S.3/2005), ovviamente compatibilmente con le esigenze connesse

all'emanazione della decisione. Pertanto, il diritto di essere sentito non può

dirsi violato.

b)

Non è certo peregrina l'argomentazione della difesa

secondo cui i bisogni dell'istruzione non giustificherebbero più il

mantenimento della carcerazione in quanto i fatti essenziali (arresto e

sequestro merce) sarebbero apparsi sulla stampa già il giorno 3 settembre 2005.

Infatti, da tale pubblicazione, eventuali altre persone coinvolte (a vario

titolo) possono trarre certezza dell'intervento delle autorità inquirenti e, se

del caso, darsi da fare per compromettere la ulteriore raccolta di prove (in

vari modi ed anche rendendosi irreperibili). Se l'informazione alla stampa è

data dagli stessi inquirenti, non si può che dedurre che questi ritengono non

esservi particolari prove a rischio d'inquinamento, rispettivamente che tale

rischio è minimo e l'interesse pubblico all'informazione prevalente.

Conseguentemente, potrebbe rivelarsi (ma molto, se non tutto, dipende dalle

circostanze di ogni singolo caso) contrario al principio di proporzionalità

ordinare o mantenere una carcerazione preventiva per "bisogni

dell'istruttoria" ai quali gli stessi inquirenti non danno particolare

peso.

Tuttavia, va pure considerato che il tipo di

situazione sopra descritto può avere influsso sull'inquinamento delle

(eventuali) prove, molto meno sulla collusione che presuppone un qualche

contatto tra le persone coinvolte, rispettivamente la conoscenza del contenuto

delle dichiarazioni di chi è già stato sentito.

Nel caso qui in esame, è (appunto) il pericolo di

collusione ad essere posto, dal magistrato inquirente, a fondamento del

preavviso negativo.

c)

Il pericolo di collusione con __________ non può più

essere considerato (come al momento dell'arresto) elemento sufficiente a

giustificare il mantenimento del carcere preventivo. Infatti, fin dal primo

verbale l'accusato ha indicato in __________ colui che gli ha venduto la

sostanza oggetto di sequestro, fornendo anche indicazioni sul nome del negozio

e la sua collocazione. Ad oggi, la persona in questione non è ancora stata interpellata

sebbene risulti domiciliata ed operante in Svizzera e non venga indicata come

irreperibile (ora e/o in precedenza). Attendere 15 giorni (il risultato

dell'analisi dello stupefacente?) per richiedere ad autorità di altro cantone

di assumere il procedimento contro Egger, trasferirlo in Ticino,

rispettivamente interrogarlo in relazione alla fornitura di ca. 100 Kg, mentre

l'acquirente è in carcere, è manifestamente lesivo del principio di celerità

(art. 102 CPP), viste le possibilità offerte dalla normativa vigente (artt.

349, 352 CPS; Concordato intercantonale in materia di assistenza giudziaria

penale)

d)

Per quanto concerne, invece, tale __________

(rispettivamente le persone indicate con i nomignoli di __________ e __________)

il pericolo di collusione è concreto ed il principio di celerità non può dirsi

violato.

Infatti, vista l'importanza (per quantitativo e somme

in gioco) della "merce", è effettivamente poco credibile che

l'accusato sia in grado di fornire solo il nomignolo (quello attuale e quello

utilizzato nel 2002/2003 - cfr. Verbale __________ 5.09.2005, pag. 2) e non

abbia modo alcuno per contattarlo. Nel contempo, vi sono concreti indizi

(frequenza dei contatti telefonici, appuntamento per il giorno di ricezione

della merce, precedenti specifici - cfr. le contestazioni nel verbale 9

settembre 2005, nonché AI 1.7) che i destinatari della merce siano altri, in

parte identificati (AI 1.6, 1.7 e 1.8 e non certo grazie alle dichiarazioni

dell'accusato - cfr. Verbale __________ 9 settembre 2005, pag. 10) ed in parte

ancora da identificare. Le circostanze appena descritte concretizzano anche un

pericolo di collusione in quanto indicano una possibile volontà dell'accusato

di coprire gli acquirenti e, con essi, l'accertamento del destino ultimo della

merce, nonché il ricavo ed il guadagno previsti.

La destinazione della merce, così come i prezzi

concordati, non sono questioni irrilevanti ai fini della determinazione delle

reali responsabilità dell'accusato e relative conseguenze.

Viste le difficoltà di identificazione di queste

persone e la tempistica degli atti istruttori conseguenti alla, finora, unica

identificazione (cfr. AI 7.2), il principio di celerità non può certo dirsi

violato.

7.

In data odierna, questo ufficio si è informato

telefonicamente presso il magistrato inquirente per sapere se il trasferimento

al PCT fosse, nel frattempo, avvenuto. La risposta è stata positiva nel senso

che l'accusato si trova, oggi, al PCT.

La questione del trasferimento può quindi essere

considerata priva d'oggetto, indipendentemente dal determinare se sia

ricevibile nella procedura ex art. 108 CPP, in assenza di specifica decisione

del Procuratore pubblico.

8.

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria

presentata dalla difesa di __________ deve essere respinta in quanto a fianco

di gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di collusione in

relazione ad alcune persone ancora da sentire, come meglio precisato al

considerando 6 della presente decisione.

Il mantenimento della detenzione preventiva (in

relazione ai mezzi di prova indicati) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità

considerata la privazione della libertà già sofferta (meno di un mese), e

quella prevedibilmente ancora da soffrire, nonché la comminatoria di pena

(minima) di cui all'art. 19 cifra 2 LFStup.

Sul rispetto del principio di celerità, si rinvia a

quanto detto ai considerandi 6.c) e 6.d).

P.Q.M.

viste le

norme applicabili citate, in particolare gli artt. 19 cifra 2 e 19 cifra 1 LFStup.,

95.

ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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