INC.2005.47603
Istanza di libertà provvisoria
23 settembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.47603
Data decisione, Autorità:
23.09.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.47603
Lugano
23 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13/14 settembre 2005 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo da
Procuratore pubblico
Mario Branda, Bellinzona
viste le osservazioni della difesa del 22 settembre
2005;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il 2 settembre 2005 e nei
suoi confronti é stata promossa l'accusa per infrazione semplice, nonché
contravvenzione, alla LFStupefacenti (doc. 1, inc. GIAR 476/2005).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il 3
settembre 2005, ritenuta la presenza di sufficienti indizi di reato e di
bisogni dell'istruzione "segnatamente l'interrogatorio del fornitore e
l'accertamento del tenore di THC" (doc. 4, inc. GIAR 476/2005).
B.
In sintesi, __________ è accusato di aver acquistato,
da tale __________, oltre 100 Kg di canapa al prezzo di FRS 25'000.--, merce
che egli stesso ha provveduto a far trasportare da una ditta del ramo
(trasporti) al suo domicilio di __________.
Quale fosse il destino ultimo di tale merce non era
noto al momento dell'arresto. In un verbale successivo (5 settembre 2005),
l'accusato ha affermato che la merce era destinata ad uno svizzero tedesco
(tale __________), che lo avrebbe precedentemente contattato chiedendo "merce
a basso costo" e manifestando disponibilità a pagarla
FRS 50'000.--. Nello stesso verbale, __________
afferma di non sapere quale destinazione (se si preferisce: utilizzo) il
nominato __________ avrebbe dato alla merce, di non conoscere il tenore in THC
della stessa ma di presumere che fosse regolare in quanto il venditore "ha
una ditta regolare". Queste ultime affermazioni sono state ribadite
nei verbali successivi (per. es. 9 settembre 2005).
L'analisi della canapa sequestrata ha evidenziato un
tenore di THC superiore allo 0,3% (AI 1.9).
Il 19 settembre l'accusa è stata estesa all'ipotesi di
infrazione aggravata di cui all'art. 19 cifra 2 lett. c. (AI 2.8).
C.
Con istanza del 13/14 settembre 2005 (doc. 1, inc.
GIAR 476.2005.3), la difesa di __________ ha chiesto la messa in libertà
provvisoria dell'accusato e, nelle more della presente procedura, il
trasferimento al penitenziario cantonale.
L'accusato, arrestato in flagranza, avrebbe ammesso i
fatti che gli vengono contestati e non può essere trattenuto solo perché non è
in grado di indicare le generalità complete del (futuro) acquirente (Istanza,
pag. 1 e 2). Nel contempo, non sono presenti (sempre secondo la difesa) pericolo
di fuga o di recidiva e neppure pericolo di collusione perché il destinatario
della merce "sicuramente ha saputo che __________ è stato arrestato e
la merce confiscata", la notizia essendo apparsa sulla stampa già il 3
settembre 2005 (Istanza, pag. 2).
D.
Il magistrato inquirente preavvisa negativamente l'istanza
di libertà provvisoria (doc. 2, inc. GIAR 476.2005.3).
Dopo aver ripercorso brevemente le circostanze
dell'arresto e le successive emergenze istruttorie, tra gli altri il fatto che
dai cellulari in possesso dell'accusato sarebbero emersi contatti ripetuti nei
giorni precedenti l'arresto (financo un appuntamento per il giorno dell'arresto)
con tali __________ e __________ (il primo con precedenti in relazione a
commercio di canapa), il magistrato inquirente sottolinea l'esistenza di gravi
indizi di colpevolezza e segnala pericolo di collusione con il venditore (__________)
ed il nominato __________, nonché con altre persone coinvolte (__________e __________).
Sul richiesto trasferimento al PCT, il magistrato
inquirente non si esprime.
E.
Mediante osservazioni del 22 settembre 2005, la difesa
segnala di non poter prendere posizione compiutamente sui fatti esposti dal
magistrato inquirente, non avendo avuto accesso agli atti (Osservazioni, pag.
1).
Contesta poi tempestività delle osservazioni del
magistrato inquirente in quanto, a sua conoscenza, presentate il 20 settembre
2005 (ibidem).
Nel merito ritiene che gli indizi di reato concernono
unicamente la detenzione di canapa e che il tempo trascorso tra l'arresto e le
misure intraprese per l'audizione di __________ e __________ sono state
intraprese solo dopo la metà di settembre, nonostante il rischio di collusione
con queste persone sia posto a fondamento del mantenimento della carcerazione
ancora oggi (Osservazioni, pag. 1/2). Inoltre, viste le ammissioni circa
l'intenzione di rivendita ed il prezzo della stessa, la difesa non vede quali
fatti possono essere oggetto di collusione e segnala come il carcere preventivo
non possa essere utilizzato per ottenere informazioni direttamente
dall'accusato/detenuto (Osservazioni, pag. 2).
Da ultimo segnala il fatto che l'estensione dell'accusa
sia avvenuta dieci giorni dopo le dichiarazioni dell'intenzione di vendita e
quello che l'accusato si trova ancora presso le carceri di Bellinzona
nonostante la difesa abbia ricevuto l'ordine di trasferimento già il 19
settembre 2005.
Delle altre considerazioni e/o argomentazioni delle
parti si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto è
ricevibile in ordine.
Il preavviso del magistrato inquirente è stato spedito
il 19 settembre 2005, terzo giorno utile dopo la ricezione dell'istanza (art.
20.
CPP), mentre l'incarto è stato consegnato a questo ufficio, brevi manu da
funzionario del Ministero pubblico, la mattina del 20 settembre 2005.
Si pone pertanto il problema della tempestività della
trasmissione ex art. 108 cpv. 1 CPP.
Tale norma, infatti, accomuna preavviso ed atti dando
quasi maggior importanza a questi ultimi : "… trasmette entro tre
giorni gli atti con il suo preavviso negativo …".
Nel contempo, la CRP, in applicazione di tale norma e
di quelle relative a termini e modalità di trasmissione ha avuto modo di
affermare, in un caso del 2003:
"4.
L'istanza ed il preavviso, ma, a
rigore anche gli atti dell'incarto, sono stati trasmessi tardivamente. Gli atti
processuali, tra i quali rientrano anche quelli delle parti, vengono intimati
giusta l'art. 7 CPP per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia. A
mente dell'art. 20 cpv. 4 CPP, quando la comunicazione di un atto si fa per
posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima
della mezzanotte del giorno della scadenza. Quando la consegna viene fatta
brevi manu deve intervenire entro il giorno di scadenza (cfr. R. Hauser/E. Schweri,
op. cit., § 44 n. 12 ss., G. Piquerez, op. cit., n. 1518 ss.).
… omissis…
5.
Ciò premesso, a mente di questa
camera, l'inosservanza del termine di trasmissione dell'art. 108 cpv. 1 CPP,
come del resto del suo cpv. 2, comporta insanabilmente la decadenza della
validità dell'arresto, rispettivamente della carcerazione preventiva."
(CRP 18 luglio 2003 in re O., 60.2003.222)
Un'applicazione rigorosa dei concetti sopra esposti
condurrebbe a concludere per la tardività della trasmissione, ritenuto che
anche gli atti (indispensabili, al pari se non più del preavviso, per la
decisione dell'autorità ricevente e per la decorrenza del termine ex art. 108
cpv. 2 CPP - si veda anche GIAR 15 settembre 2005 in re R., 355.2004.4) debbono
essere trasmessi entro il termine.
Tuttavia, a mente di questo giudice, tale rigore non
terrebbe conto di alcune difficoltà concrete dovute alla voluminosità di taluni
incarti ed alla dislocazione (di fatto) di alcuni Procuratori in quel di Bellinzona.
Una spedizione per posta di incarti voluminosi avrebbe quale conseguenza la
ricezione non il giorno successivo (come per le buste) bensì due o più giorni
successivi con dilatazione di fatto dei tempi decisionali (tre giorni per il PP
e tre giorni per il GIAR) a scapito della persona detenuta. Per evitare questo
tipo di disguido, dopo la sentenza CRP citata, il Procuratore generale, in
accordo con questo ufficio, aveva emanato delle direttive che invitavano, in
caso di trasmissione per posta del preavviso negativo, ad allegare l'elenco
atti e a fare in modo che l'incarto fosse materialmente a disposizione del GIAR
contestualmente alla ricezione (da parte di quest'ultimo) del preavviso
negativo (Direttive PG luglio/agosto 2003, punti 2 e 3). Evidentemente, nel
caso qui in esame, tali direttive sono state parzialmente disattese dato che
l'elenco atti non era allegato al preavviso (come non lo erano gli atti,
nonostante la menzione in calce). Comunque, gli atti sono pervenuti a questo
ufficio (brevi manu, come detto) alle 9.20 del martedì mattina, quindi poco
dopo la ricezione della posta contenente il preavviso negativo e, di
conseguenza, questo giudice ritiene di poter considerare tempestiva la
trasmissione senza con ciò mettersi in opposizione a quanto sancito dalla CRP
nella sentenza citata che si riferiva a caso in cui né atti né preavviso erano
stati "consegnati" nel termine e che (di conseguenza) non si è
espressa (né ha avuto modo di farlo) sulla specifica problematica della
trasmissione di incarti voluminosi.
A scanso di equivoci, e a futura memoria, sia detto a
chiare lettere che se la concreta messa a disposizione dell'incarto fosse
avvenuta dopo le 10.00 del mattino (quindi dopo l'orario di normale ricezione
della posta) non sarebbe stata (e non lo sarà in futuro) considerata
"contestuale", bensì tardiva.
2.
Sulla ricevibilità, in ordine, della richiesta di
trasferimento al PCT e, in caso affermativo, sul merito della questione, si
dirà (per ovvi motivi) dopo la determinazione circa perdurare o cessazione
della carcerazione preventiva.
3.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33.
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per
cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996
in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui
l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare
ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità
per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di
recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale
cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad
assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale
espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16
novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità
(REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua
cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Non occorrono particolari disquisizioni per ritenere
presenti gravi indizi di reato in capo a __________ (invero neppure contestati
dalla difesa).
Quanto sequestrato, il risultato delle analisi e le
stesse dichiarazioni dell'accusato (in particolare quelle di cui al verbale 5
settembre 2005) concorrono a fondarli nei
limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione
- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento
della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella
sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente
congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Ciò
senza necessità di approfondire più di tanto l'aspetto soggettivo (si vedano, comunque,
le risposte date alle domande nella prima metà della pagina 3 del verbale
citato sopra).
5.
Il preavviso del magistrato inquirente non fa menzione
né di un pericolo di recidiva, né di un pericolo di fuga. Ne consegue che
queste due circostanze atte (alternativamente) a giustificare la carcerazione
preventiva, non saranno analizzate in questa sede.
6.
a)
In merito ai bisogni istruttori (pericolo di collusione)
affermati dal magistrato inquirente, la difesa solleva numerose questioni che
vanno tutte affrontate per giungere alla conclusione sull'esistenza o meno,
allo stadio attuale, del motivo di detenzione. Preliminarmente, e per quanto
concerne l'accesso agli atti, va detto che, dall'incarto prodotto a questo
giudice, non risulta che vi sia stata una limitazione dell'accesso agli atti da
parte del magistrato inquirente (art. 60 cpv. 2 CPP); inoltre, gli atti a
sostegno di un preavviso negativo possono anche essere visionati presso lo
scrivente ufficio (a cui debbono essere trasmessi - DTF 7 febbraio 2005 in re
C.,1S.3/2005), ovviamente compatibilmente con le esigenze connesse
all'emanazione della decisione. Pertanto, il diritto di essere sentito non può
dirsi violato.
b)
Non è certo peregrina l'argomentazione della difesa
secondo cui i bisogni dell'istruzione non giustificherebbero più il
mantenimento della carcerazione in quanto i fatti essenziali (arresto e
sequestro merce) sarebbero apparsi sulla stampa già il giorno 3 settembre 2005.
Infatti, da tale pubblicazione, eventuali altre persone coinvolte (a vario
titolo) possono trarre certezza dell'intervento delle autorità inquirenti e, se
del caso, darsi da fare per compromettere la ulteriore raccolta di prove (in
vari modi ed anche rendendosi irreperibili). Se l'informazione alla stampa è
data dagli stessi inquirenti, non si può che dedurre che questi ritengono non
esservi particolari prove a rischio d'inquinamento, rispettivamente che tale
rischio è minimo e l'interesse pubblico all'informazione prevalente.
Conseguentemente, potrebbe rivelarsi (ma molto, se non tutto, dipende dalle
circostanze di ogni singolo caso) contrario al principio di proporzionalità
ordinare o mantenere una carcerazione preventiva per "bisogni
dell'istruttoria" ai quali gli stessi inquirenti non danno particolare
peso.
Tuttavia, va pure considerato che il tipo di
situazione sopra descritto può avere influsso sull'inquinamento delle
(eventuali) prove, molto meno sulla collusione che presuppone un qualche
contatto tra le persone coinvolte, rispettivamente la conoscenza del contenuto
delle dichiarazioni di chi è già stato sentito.
Nel caso qui in esame, è (appunto) il pericolo di
collusione ad essere posto, dal magistrato inquirente, a fondamento del
preavviso negativo.
c)
Il pericolo di collusione con __________ non può più
essere considerato (come al momento dell'arresto) elemento sufficiente a
giustificare il mantenimento del carcere preventivo. Infatti, fin dal primo
verbale l'accusato ha indicato in __________ colui che gli ha venduto la
sostanza oggetto di sequestro, fornendo anche indicazioni sul nome del negozio
e la sua collocazione. Ad oggi, la persona in questione non è ancora stata interpellata
sebbene risulti domiciliata ed operante in Svizzera e non venga indicata come
irreperibile (ora e/o in precedenza). Attendere 15 giorni (il risultato
dell'analisi dello stupefacente?) per richiedere ad autorità di altro cantone
di assumere il procedimento contro Egger, trasferirlo in Ticino,
rispettivamente interrogarlo in relazione alla fornitura di ca. 100 Kg, mentre
l'acquirente è in carcere, è manifestamente lesivo del principio di celerità
(art. 102 CPP), viste le possibilità offerte dalla normativa vigente (artt.
349, 352 CPS; Concordato intercantonale in materia di assistenza giudziaria
penale)
d)
Per quanto concerne, invece, tale __________
(rispettivamente le persone indicate con i nomignoli di __________ e __________)
il pericolo di collusione è concreto ed il principio di celerità non può dirsi
violato.
Infatti, vista l'importanza (per quantitativo e somme
in gioco) della "merce", è effettivamente poco credibile che
l'accusato sia in grado di fornire solo il nomignolo (quello attuale e quello
utilizzato nel 2002/2003 - cfr. Verbale __________ 5.09.2005, pag. 2) e non
abbia modo alcuno per contattarlo. Nel contempo, vi sono concreti indizi
(frequenza dei contatti telefonici, appuntamento per il giorno di ricezione
della merce, precedenti specifici - cfr. le contestazioni nel verbale 9
settembre 2005, nonché AI 1.7) che i destinatari della merce siano altri, in
parte identificati (AI 1.6, 1.7 e 1.8 e non certo grazie alle dichiarazioni
dell'accusato - cfr. Verbale __________ 9 settembre 2005, pag. 10) ed in parte
ancora da identificare. Le circostanze appena descritte concretizzano anche un
pericolo di collusione in quanto indicano una possibile volontà dell'accusato
di coprire gli acquirenti e, con essi, l'accertamento del destino ultimo della
merce, nonché il ricavo ed il guadagno previsti.
La destinazione della merce, così come i prezzi
concordati, non sono questioni irrilevanti ai fini della determinazione delle
reali responsabilità dell'accusato e relative conseguenze.
Viste le difficoltà di identificazione di queste
persone e la tempistica degli atti istruttori conseguenti alla, finora, unica
identificazione (cfr. AI 7.2), il principio di celerità non può certo dirsi
violato.
7.
In data odierna, questo ufficio si è informato
telefonicamente presso il magistrato inquirente per sapere se il trasferimento
al PCT fosse, nel frattempo, avvenuto. La risposta è stata positiva nel senso
che l'accusato si trova, oggi, al PCT.
La questione del trasferimento può quindi essere
considerata priva d'oggetto, indipendentemente dal determinare se sia
ricevibile nella procedura ex art. 108 CPP, in assenza di specifica decisione
del Procuratore pubblico.
8.
In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria
presentata dalla difesa di __________ deve essere respinta in quanto a fianco
di gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di collusione in
relazione ad alcune persone ancora da sentire, come meglio precisato al
considerando 6 della presente decisione.
Il mantenimento della detenzione preventiva (in
relazione ai mezzi di prova indicati) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità
considerata la privazione della libertà già sofferta (meno di un mese), e
quella prevedibilmente ancora da soffrire, nonché la comminatoria di pena
(minima) di cui all'art. 19 cifra 2 LFStup.
Sul rispetto del principio di celerità, si rinvia a
quanto detto ai considerandi 6.c) e 6.d).
P.Q.M.
viste le
norme applicabili citate, in particolare gli artt. 19 cifra 2 e 19 cifra 1 LFStup.,
95.
ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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