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Decisione

INC.2005.47604

Sequestro

9 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

09.12.2005, GIAR

Titolo:

Sequestro

SEQUESTRO

art. 161 CPP-TI

art. 280 cpv. 2 CPP-TI

Incarto n.

INC.2005.47604

Lugano

9 dicembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14/16

novembre 2005 da

__________, __________

(rappr. dal lic. iur. __________, amministratore)

contro

la decisione 31 ottobre 2005 che rifiuta il dissequestro

della canapa sequestrata nel procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del

Procuratore pubblico (29 novembre 2005) e quelle dell'accusato __________ (5

dicembre 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

che:

- data 2 settembre 2005, nell'ambito di un procedimento contro __________

per titolo di infrazione alla LFStup, gli inquirenti hanno proceduto al

sequestro di circa un centinaio di chilogrammi di canapa presso il domicilio

dell'accusato (doc. 2, inc. GIAR 476/2005);

- l'esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di __________,

oltre che asserita dal magistrato inquirente, è stata verificata e confermata

sia da questo giudice (sentenza 23 settembre 2005, 476.2005.3) che dalla CRP

(sentenza 11 ottobre 2005, 60.2005.323);

- con scritto del 30 settembre 2005, la __________ chiede al

Procuratore pubblico la restituzione della canapa sequestrata, in quanto la

relativa proprietà le sarebbe stata "restituita" dalla moglie

dell'accusato, anche a nome del marito (AI 4.5);

- con lettera del 31 ottobre 2005 (AI 4.13), inviata apparentemente

per lettera semplice, il magistrato inquirente ha comunicato, direttamente alla

persona di __________ (cfr. AI 4.15), che ogni dissequestro è escluso prima

della definizione delle responsabilità delle persone coinvolte;

- con scritto del 14 novembre 2005, indirizzato alla CRP che l'ha

qui trasmesso per competenza, la __________ interpone reclamo chiedendo la

restituzione (a lei) della canapa sequestrata; a sostegno della richiesta

adduce di essere distributrice federale autorizzata di mangimi alla canapa

indigena e che nell'ambito della sua attività vende anche all'ingrosso a terzi

per la "trasformazione in prodotti legali" (doc. 2 e 6, inc.

GIAR 476.2005.4); afferma, inoltre, di aver ricevuto in restituzione da __________

la canapa sequestrata; aggiunge che se alla canapa sequestrata viene attribuito

uno scopo legale (caso della __________) la restituzione è possibile;

- il magistrato inquirente, con osservazioni del 29 novembre 2005

(doc. 10, inc. GIAR 476.2005.4) contesta innanzitutto la legittimazione della

reclamante (assenza di diritti, di proprietà, su quanto sequestrato), precisa

che il tenore di THC di quanto sequestrato è compreso tra il 3,2 ed i 5,2 % e

che la liceità della destinazione (quella che intendeva dargli __________) è

tutt'altro che dimostrata;

- l'accusato, con le sue osservazioni del 5 dicembre 2005 si limita

a non opporsi al reclamo "anche perché la reclamante afferma che intende

attribuire la merce sequestrata ad uno scopo legale" (doc. 11, inc. GIAR

476.2005.4);

- in effetti, la legittimità (al reclamo) della __________ ex art.

280 CPPTI, è tutt'altro che evidente;

- la canapa è stata sequestrata al domicilio di __________ che

l'aveva acquistata (art. 714 CCS, qualora non si trattasse già di res extra

commercium: DTF 11 ottobre 2005 in re A., cons. 3.3) e, ammesso e non

concesso che si possa procedere alla vendita/rivendita/retrocessione di beni

oggetto di sequestro penale, in corso di sequestro (art. 289 CP; BJP 2003 n.

386), non pare che la semplice dichiarazione d'intenti (peraltro silente sul

destino della somma pagata per l'acquisto: cfr. Verbale PP __________ 23

settembre 2005, pag. 3) della moglie del "proprietario" (che non

risulta neppure aver esplicitamente confermata dall'accusato stesso: cfr.

Osservazioni, punto 2) possa essere sufficiente per un ritorno di

"proprietà" alla __________;

- nel contempo, visto il tenore di THC riscontrato nella canapa

sequestrata (AI 1.5) e l'assenza (perlomeno al momento attuale) della

determinazione di una destinazione lecita (Verbale PP __________ 14 ottobre

2005, pag. 3 e sentenze GIAR e CRP citate più sopra), neppure è accertata la

possibilità di commercializzazione (DTF citato);

- in virtù di quanto sopra, e considerato che compito di questo

ufficio è quello di verificare la legalità delle decisioni del magistrato

inquirente (quando contestate da persone legittimate) e non quello di vagliare

opportunità di determinate scelte nella gestione degli incarti e di quanto

sequestrato, occorre concludere che la legittimazione ricorsuale della __________

(per intenderci, quella di terzo con interesse legittimo ex art. 280 cpv. 1

CPPTI) non è data né dimostrata; il reclamo deve quindi essere dichiarato

irricevibile;

- comunque, con riferimento al THC riscontrato ed all'assenza di

determinazione di destinazione lecita, il reclamo sarebbe da respingere anche

nel merito in quanto si tratta di merce soggetta a possibile confisca (come

peraltro è avvenuto nella decisione del 15 settembre 2005 prodotta dal

reclamante con lettera del 25 novembre 2005;

- tasse e spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 LFStup, 58, 59 CP, 1ss., 280, 284 CPPTI, ed ogni altro

citato nella presente,

decide

1. Il reclamo, comunque da respingere anche nel merito, è

irricevibile per carenza di legittimazione della reclamante.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.--, e le spese di

FRS 78.-- sono a carico della reclamante.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10

giorni dall'intimazione, ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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