INC.2005.47604
Sequestro
9 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.47604
Data decisione, Autorità:
Fatti
09.12.2005, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 280 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.47604
Lugano
9 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 14/16
novembre 2005 da
__________, __________
(rappr. dal lic. iur. __________, amministratore)
contro
la decisione 31 ottobre 2005 che rifiuta il dissequestro
della canapa sequestrata nel procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del
Procuratore pubblico (29 novembre 2005) e quelle dell'accusato __________ (5
dicembre 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
- data 2 settembre 2005, nell'ambito di un procedimento contro __________
per titolo di infrazione alla LFStup, gli inquirenti hanno proceduto al
sequestro di circa un centinaio di chilogrammi di canapa presso il domicilio
dell'accusato (doc. 2, inc. GIAR 476/2005);
- l'esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di __________,
oltre che asserita dal magistrato inquirente, è stata verificata e confermata
sia da questo giudice (sentenza 23 settembre 2005, 476.2005.3) che dalla CRP
(sentenza 11 ottobre 2005, 60.2005.323);
- con scritto del 30 settembre 2005, la __________ chiede al
Procuratore pubblico la restituzione della canapa sequestrata, in quanto la
relativa proprietà le sarebbe stata "restituita" dalla moglie
dell'accusato, anche a nome del marito (AI 4.5);
- con lettera del 31 ottobre 2005 (AI 4.13), inviata apparentemente
per lettera semplice, il magistrato inquirente ha comunicato, direttamente alla
persona di __________ (cfr. AI 4.15), che ogni dissequestro è escluso prima
della definizione delle responsabilità delle persone coinvolte;
- con scritto del 14 novembre 2005, indirizzato alla CRP che l'ha
qui trasmesso per competenza, la __________ interpone reclamo chiedendo la
restituzione (a lei) della canapa sequestrata; a sostegno della richiesta
adduce di essere distributrice federale autorizzata di mangimi alla canapa
indigena e che nell'ambito della sua attività vende anche all'ingrosso a terzi
per la "trasformazione in prodotti legali" (doc. 2 e 6, inc.
GIAR 476.2005.4); afferma, inoltre, di aver ricevuto in restituzione da __________
la canapa sequestrata; aggiunge che se alla canapa sequestrata viene attribuito
uno scopo legale (caso della __________) la restituzione è possibile;
- il magistrato inquirente, con osservazioni del 29 novembre 2005
(doc. 10, inc. GIAR 476.2005.4) contesta innanzitutto la legittimazione della
reclamante (assenza di diritti, di proprietà, su quanto sequestrato), precisa
che il tenore di THC di quanto sequestrato è compreso tra il 3,2 ed i 5,2 % e
che la liceità della destinazione (quella che intendeva dargli __________) è
tutt'altro che dimostrata;
- l'accusato, con le sue osservazioni del 5 dicembre 2005 si limita
a non opporsi al reclamo "anche perché la reclamante afferma che intende
attribuire la merce sequestrata ad uno scopo legale" (doc. 11, inc. GIAR
476.2005.4);
- in effetti, la legittimità (al reclamo) della __________ ex art.
280 CPPTI, è tutt'altro che evidente;
- la canapa è stata sequestrata al domicilio di __________ che
l'aveva acquistata (art. 714 CCS, qualora non si trattasse già di res extra
commercium: DTF 11 ottobre 2005 in re A., cons. 3.3) e, ammesso e non
concesso che si possa procedere alla vendita/rivendita/retrocessione di beni
oggetto di sequestro penale, in corso di sequestro (art. 289 CP; BJP 2003 n.
386), non pare che la semplice dichiarazione d'intenti (peraltro silente sul
destino della somma pagata per l'acquisto: cfr. Verbale PP __________ 23
settembre 2005, pag. 3) della moglie del "proprietario" (che non
risulta neppure aver esplicitamente confermata dall'accusato stesso: cfr.
Osservazioni, punto 2) possa essere sufficiente per un ritorno di
"proprietà" alla __________;
- nel contempo, visto il tenore di THC riscontrato nella canapa
sequestrata (AI 1.5) e l'assenza (perlomeno al momento attuale) della
determinazione di una destinazione lecita (Verbale PP __________ 14 ottobre
2005, pag. 3 e sentenze GIAR e CRP citate più sopra), neppure è accertata la
possibilità di commercializzazione (DTF citato);
- in virtù di quanto sopra, e considerato che compito di questo
ufficio è quello di verificare la legalità delle decisioni del magistrato
inquirente (quando contestate da persone legittimate) e non quello di vagliare
opportunità di determinate scelte nella gestione degli incarti e di quanto
sequestrato, occorre concludere che la legittimazione ricorsuale della __________
(per intenderci, quella di terzo con interesse legittimo ex art. 280 cpv. 1
CPPTI) non è data né dimostrata; il reclamo deve quindi essere dichiarato
irricevibile;
- comunque, con riferimento al THC riscontrato ed all'assenza di
determinazione di destinazione lecita, il reclamo sarebbe da respingere anche
nel merito in quanto si tratta di merce soggetta a possibile confisca (come
peraltro è avvenuto nella decisione del 15 settembre 2005 prodotta dal
reclamante con lettera del 25 novembre 2005;
- tasse e spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LFStup, 58, 59 CP, 1ss., 280, 284 CPPTI, ed ogni altro
citato nella presente,
decide
1. Il reclamo, comunque da respingere anche nel merito, è
irricevibile per carenza di legittimazione della reclamante.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.--, e le spese di
FRS 78.-- sono a carico della reclamante.
3.
Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10
giorni dall'intimazione, ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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