INC.2005.51303
Sequestro
4 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.51303
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 agg. 2 cpv. 2 CPS
Incarto n.
INC.2005.51303
INC.2005.51304
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sui
reclami presentati il 29/30 marzo 2006, rispettivamente il 31 marzo/3 aprile
2006 da
__________
rispettivamente
__________
Contro
la
decisione di dissequestro del 20 marzo 2006, prolata dal Procuratore pubblico
Monica Casalinuovo nell'ambito del procedimento penale per le ipotesi di
reato di cui agli artt. 138 e 146 CP avviata nei confronti di __________
(inc. MP __________);
viste
le osservazioni del magistrato inquirente (10 aprile 2006), dell'accusato (5 e
10 aprile 2006) e della parte civile __________ (4 aprile 2006);
visto
l'incarto MP __________;
vista
l'opportunità, per economia di giudizio, di trattare i due reclami in una unica
decisione;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 22 settembre 2005 con
promozione dell'accusa per appropriazione indebita, subordinatamente truffa,
reati supposti commessi nell'ambito dell'attività del __________, trattenendo
(a proprio favore e/o a favore della __________) il prezzo di vendita di
veicoli affidati (per la vendita, appunto) al __________ in questione (AI 17).
L'istruttoria è ancora in corso e gli atti d'indagine
sin qui esperiti risultano dal relativo elenco atti.
2.
Con decisione del 20 marzo 2006 (AI 110), il
magistrato inquirente ha ordinato (a favore di __________) il dissequestro
della somma di FRS 19'000.-.
La decisione segue relativa istanza del 1° marzo 2006
(AI 106), presentata dalla difesa, che asserisce l'assenza attuale di reddito
da parte dell'accusato e la necessità di far fronte al minimo esistenziale. Dai
riferimenti in diritto contenuti nella decisione, si evince che per il
magistrato inquirente il denaro dissequestrato non è provento di reato.
3.
Contro la menzionata decisione insorgono sia la parte
civile __________ che la parte civile __________.
La prima, non assistita da un legale, motiva la sua
opposizione con il fatto che le circostanze della vendita della sua vettura per
un prezzo irrisorio (verosimilmente da lei neppure incassato) non sarebbero
ancora state chiarite, la seconda (che fa valere un danno di ca FRS 100'000.-)
contesta che il magistrato inquirente possa sostituirsi al giudice di merito
nella valutazione delle condizioni d'applicazione dell'art. 59 privando così i
danneggiati della possibilità di ottenere risarcimento. A dire di quest'ultima,
inoltre, l'accusato potrebbe far capo alla pubblica assistenza e gli alimenti
da lui dovuti possono essere anticipati dall'ufficio competente.
4.
Con osservazioni del 10 aprile 2006, il magistrato
inquirente conferma l'ipotesi di reato di cui alla promozione dell'accusa e indica
che la somma totale degli importi incassati e trattenuti (indebitamente)
dall'accusato, non è ancora stata definita ma, comunque, superiore a FRS
100.000.-. Asserisce, inoltre, che l'importo oggetto della decisione proviene
dalla vendita di attrezzature utilizzate dal __________, ma di proprietà
dell'accusato ("come a suo tempo confermato dal patrocinatore
dell'accusato": cfr. Osservazioni di cui al doc. 7, inc. GIAR
513.2005.03). In seguito ribadisce i principi d'applicazione dell'art. 59 cifra
2 CP e la sua competenza a verificare costantemente le condizioni
d'applicazione. Da ultimo, ribadisce che, viste le esecuzioni a carico,
l'assenza di reddito ed il carico di debiti per alimenti, anche arretrati (FRS
8'400.-), l'accusato non è in grado di far fronte al proprio sostentamento.
Aggiunge che questa situazione non è neppure contestata dai reclamanti che,
inoltre, non possono rinviare alle prestazioni assistenziali.
Da ultimo, segnala come la precaria situazione
economica dell'istante sia stata riconosciuta anche dal GIAR che lo aveva posto
al beneficio del gratuito patrocinio.
5.
L'accusato con le proprie osservazioni del 5 e 10
aprile 2006, rinvia sostanzialmente all'istanza di dissequestro e relativa
documentazione, confermando l'assenza di reddito e l'esistenza di obblighi
alimentari.
La parte civile __________ si associa semplicemente
alle conclusioni dei reclamanti.
6.
Entrambi i reclami, prodotti da parti civili al
procedimento e tempestivi, sono ricevibili in ordine.
Le motivazioni della reclamante __________, invero
carenti, sono comunque accettabili (vista l'assenza di assistenza di un legale
e la relativa complessità, per un profano, dell'art. 59 CP) perché
comprensibili nella sostanza.
7.
Il magistrato inquirente è legittimato a valutare le
condizioni alle quali mettere in atto il sequestro deputato ad assistere
l'eventuale risarcimento compensativo ex art. 59 cfr. 2 CPS e a verificare
costantemente, in corso di procedura, il perdurare degli elementi che
giustificano il mantenimento di tale misura (GIAR 23 gennaio 2003, inc.
402.2000.4).
Di principio, quindi, che l'inquirente (e non solo il
giudice di merito) si determini sul fatto che il risarcimento compensativo (foss'anche
destinato verosimilmente a risarcire delle parti civili ex art. 60) non debba
seriamente impedire/compromettere il reinserimento sociale dell’accusato,
appare di per sé giustificato e trova fondamento nell’art. 59 cfr. 2 cpv. 2 CPS
(GIAR 20 agosto 2003, inc. 131.2003.2).
Il magistrato inquirente (che di fatto decide su una
misura provvisoria, ma con evidente pregiudizio di merito) deve comunque tener
conto dei rigorosi criteri che applicherebbe il giudice del merito e procedere
ad un’adeguata valutazione dei contrapposti interessi: quello dell’accusato a
non vedersi seriamente compromesso il reinserimento sociale e quello delle
parti lese ad essere risarcite (GIAR 20 agosto 2003, 131.2003.2). A dire il
vero ci si potrebbe chiedere se in fase istruttoria il rigore non debba essere
maggiore, già per il solo fatto che (concretamente) si tratta di determinare la
destinazione di valori patrimoniali a disposizione, ciò che non è sempre il
caso per il giudice del merito allorquando decide un eventuale risarcimento compensatorio
(le due questioni sono praticamente trattate separatamente ed i collegamenti
non sono espliciti: si veda, per tutte, FF 1993 III n. 223.5 e 223.6).
Comunque, i criteri forniti dalla dottrina e dalla
giurisprudenza per valutare i limiti entro i quali orientare la decisione di
riduzione e/o rinuncia al risarcimento compensativo, rispettivamente le
prospettive e conseguenti necessità economiche per la non compromissione del
reinserimento sociale, sono restrittivi, rispettivamente vincolati alla
garanzia del minimo esistenziale secondo le regole del diritto esecutivo
previste dalla LEF e
presuppongono un esame dettagliato ed approfondito della situazione economico
finanziaria dell'accusato (DTF 122 IV
299; DTF 119 IV 17; DTF 106 IV 9; DTF 105 IV 24; BJP 1981 n. 20; GIAR 23
gennaio 2003, 402.2000.4; GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2; GIAR 20 agosto 2003,
inc. 131.2003.2; sentenza 19 luglio 1991 del Tribunale di Cassazione del Canton
Zurigo, ZR 90 [1991], n. 31 consid. 5 p. 104 s.; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS; Niklaus
SCHMID, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, marg. 752 ed in nota 175 ibid.; M. Vouilloz, La Confiscation
en droit pénal-art. 58 ss CP,
AJP 12/2001, p. 1387 ss., p.1396).
In quest'ottica se va ricordato che gli
obblighi alimentari derivanti dal diritto di famiglia, sono generalmente
riconosciuti come fattore di rinuncia/riduzione del risarcimento compensatorio (DTF
10 agosto 2004,6P.55/2004), ma va pure considerato che, in presenza di denaro
o crediti (come nel caso specifico), la LEF prevede la non pignorabilità
unicamente della cifra corrispondente alle necessità minime per due mesi (cfr.
art. 92 cpv. 1 cifra 5 LEF).
8.
Da quanto detto al punto precedente,
discende che la decisione deve essere estremamente chiara e motivata in
relazione a tutte le questioni che debbono essere affrontate e risolte ed in
particolare alla determinazione dei limiti per il reinserimento sociale, non da
ultimo secondo i criteri LEF. Ciò per permettere alle altre parti di valutare
adeguatamente la situazione e prendere posizione, così come per permettere
all'autorità di reclamo o ricorso di decidere con totale cognizione di causa.
Nella fattispecie qui in esame, si
impongono alcune considerazioni.
Innanzitutto, né dalla decisione né dalle
osservazioni è possibile comprendere come si sia accertato che l'importo
oggetto di dissequestro non sia frutto della realizzazione del provento di
reato (o suo surrogato), questione preliminare all'applicazione della clausola
di cui al cpv. 2 della cifra 2 dell'art. 59 CP. Il magistrato inquirente si
riferisce unicamente al fatto che ciò sarebbe stato "a suo tempo
confermato dal patrocinatore dell'accusato" senza riferimento ad accertamenti
circa le date d'acquisto e la provenienza delle somme utilizzate per gli
acquisti (per analogia, CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9, cons. 3.3). In una
situazione in cui all'accusato si addebita di aver utilizzato il provento di
reato per sé ma anche per la società anonima che (a sua volta) ha fruito, per
la sua operatività, di attrezzature di proprietà dell'accusato (e amministratore
della società), l'accertamento della provenienza lecita impone, a giudizio di
questo giudice, qualche indicazione (o accertamento) ulteriore.
Inoltre, la decisione impugnata non precisa
gli elementi di computo utilizzati per determinare il minimo esistenziale
dell'accusato (che, di fatto, non è determinato), la sua situazione attuale
(comunque qualche entrata sembra essere data - cfr. certificato SUVA
18.01.2006) ed il rapporto con la cifra dissequestrata (che non può essere
definita esigua: CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.367), ma si limita ad indicare
che il dissequestro è giustificato in quanto “l'accusato è attualmente privo
di reddito", con debiti per alimenti per ca. FRS 8'400.- ed il GIAR,
nel dicembre 2005 ha concesso il gratuito patrocinio.
Inoltre ancora, dall'incarto (cfr. classatore
4) emergono altre circostanze che, a giudizio di questo giudice, non sono
irrilevanti per il computo del minimo vitale e di quanto dissequestrabile in
base al minimo determinato; trattasi da un lato dell'istanza del 12 dicembre
2005 che chiedeva il dissequestro (rifiutato dal magistrato inquirente - AI 96)
di FRS 5'000.- per il pagamento delle spese di patrocinio (somma quindi non
necessaria al sostentamento ex LEF), dall'altro del fatto che l'accusato ha già
beneficiato del dissequestro di ca. FRS 3'800.- tra il novembre ed il dicembre
dello scorso anno (che verosimilmente dovrebbero essere considerati in un
calcolo ai sensi dell'art. 92 LEF).
Per quanto concerne la concessione del
gratuito patrocinio, va detto che nell'ambito della relativa decisione non
possono essere considerati i beni sotto sequestro o sequestrabili (CRP 17 marzo
2005, 60.2004.388) peraltro, all'epoca, neppure segnalati dall'istante.
Inoltre, e abbondanzialmente, se fosse determinante per il dissequestro la
decisione del GIAR in materia di gratuito patrocinio, non si comprenderebbe
perché il magistrato inquirente, cui tale decisione era nota, ha comunque
proceduto al sequestro in data 6 gennaio 2006 (AI 96).
Da ultimo, non è chiaro se (e come) gli importi
eventualmente dissequestrati saranno destinati al pagamento degli alimenti, né
in base a quali norme il dissequestro avvenga nelle mani dell'accusato pendente
una procedura di fallimento personale (AI 114), oltre che dalla società (AI
92), quindi in verosimile presenza di una massa fallimentare (e ricordato che
in caso di risarcimento compensatorio e mantenimento del sequestro a scopo di
garanzia l' "incasso" non avviene per confisca, bensì con ricorso
alla procedura LEF: cfr. art. 59 cifra 2 cpv. 3; FF 1993 III p. 193 ss., 223.6;
M. Vouilloz, op. cit., pag. 1397).
9.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la
decisione di dissequestro contestata, così come motivata, non permette alle
parti civili, né a questo giudice, di verificare se concerna beni che non sono
in alcun modo provento di reato (o surrogati) e se sia effettivamente fondata
sui criteri rigorosi previsti in materia dalla dottrina e giurisprudenza, così
da non compromettere il legittimo interesse delle parti lese (rispettivamente
dei creditori nel fallimento) ad essere risarciti; la decisione deve quindi
essere annullata per carenza di motivazione.
L’annullamento
della decisione impugnata per carenza di motivazione non può avere (anche per i
motivi di cognizione di causa esposti nei considerandi precedenti), né ha,
quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR,
ma, anche nel rispetto del doppio grado di giurisdizione (CRP 24 marzo 2005,
60.2005.9; CRP 21 ottobre 2005, 60.2005.200; REP 1994 p. 463) unicamente il
ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere
all’emanazione di una nuova decisione debitamente motivata, se del caso dopo i
necessari accertamenti sia in
relazione alla provenienza della somma, sia (se del caso) a più precisa valutazione
secondo i parametri della LEF e della tabella della Camera di esecuzioni e
fallimenti del Tribunale di appello (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74
ss.), in ossequio ai principi sopra ricordati.
P.Q.M.
richiamati gli articoli di legge citati ed
in particolare gli artt. 138, 146, 59 CP, 161 ss., 280 ss., 284 CPP,
decide:
1.
Fatti
I reclami sono accolti
ai sensi dei considerandi.
1.1.
Di conseguenza la
decisione 1° marzo 2006 è annullata e gli atti ritornati
al Procuratore
pubblico per nuova decisione debitamente motivata.
2.
La tassa di giustizia e
le spese restano a carico della Stato, che rifonderà FRS 100.- a titolo di
ripetibili alla reclamante __________ (non assistita da un legale) e FRS 300.-
Considerandi
alla reclamante __________.
3.
Contro la presente
decisione e dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano entro dieci
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a (con copia di tutte
le osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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