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Decisione

INC.2005.51602

Omissione PP

15 dicembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.

__________ è indiziata di essersi

prestata, nella sua qualità di infermiera presso la __________, ad allestire

delle false annotazioni su cardex di pazienti (cartelle cliniche) al fine di permettere

le truffe in danno delle casse malati per cui è stato inchiestato e condannato

il __________. __________ è stata interrogata una prima volta dalla Polizia

cantonale, in qualità di indiziata, il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 le è

stata inviata, a firma del magistrato precedentemente titolare dell’inchiesta,

notifica di procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in

documenti.

Il 28 settembre 2005 il

magistrato inquirente, con citazione di stessa data che annullava e sostituiva

altra citazione del 13 settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________,

nell'ambito del procedimento menzionato nel cappello della presente, a

comparire in data 5 dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico

di Bellinzona per essere interrogata quale indiziata, avvertendola nel contempo

del suo diritto di farsi assistere da un difensore e che “in caso di mancata

comparsa al citato interrogatorio, lo scrivente Ufficio si riserva di adottare

le misure che più riterrà opportune al fine di procedere nei propri incombenti

(doc. C allegato al reclamo 11 ottobre 2005, inc. GIAR 516.2005.2, doc. 1).

2.

Con il reclamo oggetto della

presente, __________ afferma che la citazione potrebbe riferirsi al

procedimento penale contro il __________ nel quale l’allora PP titolare

dell’inchiesta aveva inviato, con raccomandata 24 febbraio 2004 alla qui

reclamante, la notifica dell’apertura di un procedimento penale per complicità

in truffa e falsità in documenti per fatti avvenuti tra ottobre 1995 e dicembre

1998, specificando nella lettera accompagnatoria che tutto era nato nell’ambito

del procedimento penale contro __________ nel quale __________ era stata

sentita come indiziata.

__________ ricorda di essere

stata interrogata dalla Polizia cantonale nell’ambito del procedimento penale

aperto contro __________ senza che le fosse precisato il suo diritto di non

rispondere ai sensi dell’art. 126 CPP (recte art. 118 cpv. 2 CPP essendo stata

sentita in qualità di indiziata e non di teste) e ritiene di conseguenza tale

verbale nullo.

La citazione 28 settembre 2005

non indica i fatti e i reati di cui la reclamante sarebbe indiziata mentre che

precisa che in caso di mancata comparsa all’interrogatorio il PP si riserva di

adottare le misure che più riterrà opportune senza specificare quali. A mente

della reclamante l’invio di citazioni senza specificare i fatti ed i reati

imputati e con ammonimento dell’adozione di misure in caso di mancata

comparizione sarebbe contrario alla CEDU, nonché al CPP, alla dottrina ed alla

giurisprudenza.

Anche le informazioni preliminari

aperte contro la qui reclamante sarebbero state troppo dilatate nel tempo

ledendone i diritti.

Per finire __________ chiede che

questo giudice riconosca la nullità del verbale di Polizia 17 dicembre 2004 per

inosservanza delle formalità dell’art. 118 CPP, della comunicazione 24 febbraio

2004 dell’allora PP Stauffer poiché carente della menzione del diritto al

reclamo a questo giudice ai sensi dell’art. 280 CPP, nonché annulli la

citazione impugnata, oltre che per quanto detto sopra, anche per mancanza di

accesso agli atti.

In conclusione la reclamante

chiede che venga annullato il procedimento penale, rispettivamente le

informazioni preliminari indicate nella citazione impugnata essendo state violate

le norme procedurali indicate in precedenza.

La difesa chiede anche di potere

visionare tutti gli atti del procedimento contro la qui reclamante e contro __________

prima di permettere l’interrogatorio della reclamante.

3.

Con osservazioni 19 ottobre 2005

(inc. GIAR 516.2005.2, doc. 6), che riprendono sostanzialmente le osservazioni

6 ottobre 2005 (inc. GIAR 516.2005.1, doc. 5) il magistrato inquirente, osserva

che la citazione 28 settembre 2005 qui impugnata è corretta e rispettosa, per

quanto riguarda le modalità di intimazione, dell’art. XII dell’Accordo fra la

Svizzera e l’Italia del 10.09.1998. Sottolinea come non vi sia l’obbligo di

preventivamente informare la persona indagata riguardo ai fatti e ipotesi di

reato per i quale deve essere sentita, informazioni che saranno però fornite

all’inizio dell’interrogatorio. Per quanto riguarda la notifica di procedimento

penale inviata dall’allora titolare dell’inchiesta direttamente al domicilio

italiano della qui reclamante, la procedura seguita sarebbe rispettosa

dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 10.09.1998.

Per quanto riguarda il verbale di

Polizia 17 dicembre 1998 (nel frattempo inviato dal PP alla difesa di __________)

il PP osserva che agli interrogatori di Polizia non possono partecipare i

difensori (art. 61 cpv. 3 CPP) e che la possibilità di essere assistita da un

legale è già stata comunicata alla qui reclamante con la citazione 28 settembre

2005.

e

Considerandi

A.

__________ è indiziata nel

procedimento e destinataria dell’atto in discussione che è una citazione, per

cui ci si potrebbe chiedere se si tratta di un provvedimento genericamente

impugnabile a norma dell’art. 280 CPP, con dovere quindi dell’indicazione dei

rimedi di diritto: comunque __________ ha rispettato i termini di legge, senza

pregiudizio per l’esposizione delle sue ragioni, ed allora il reclamo è, sotto

questo punto di vista, ricevibile.

La richiesta di effetto

sospensivo con rinvio dell’udienza è stata evasa, negativamente, con ordinanza

del 13 ottobre 2005 (inc. GIAR 2005.516.2, doc. 5). Non è noto a questo giudice

se l’audizione sia nel frattempo intervenuta.

“Se così fosse, il reclamo non

sarebbe comunque privo d'oggetto, già per il solo fatto che il reclamo stesso

non ha alcun effetto di "sospensione" su altri atti procedurali di

competenza del magistrato inquirente (cfr. ordinanza citata sopra, gli artt. 57

cpv. 2, 281 cpv. 2 in relazione con 58 e 60 CPP). Nel caso di decisioni

incidentali che non toccano il resto del procedimento, occorre prudenza nel negare

"attualità" dell'interesse: il rispetto del sistema procedurale

(quindi le scelte del legislatore) che vuole che le contestazioni di singoli

atti non comportino "blocco" temporaneo dell'inchiesta, impone di

considerare attentamente il rischio che le contestazioni non possano essere

sottoposte a vaglio (anche se tempestivamente sollevate) perché altri atti

d'inchiesta nel frattempo effettuati ne avrebbero diminuito (o eliminato)

l'interesse attuale e concreto (per analogia DTF 104 I 488).

Non da ultimo, anche se sempre in

termini generali, la violazione di determinate norme di procedura che

conferiscono specifici diritti alle parti, possono condurre anche alla

constatazione di nullità (o all'annullamento) di atti effettuati in loro

violazione (e la richiesta in tal senso può essere inoltrata successivamente

all'atto senza tema di respingimento per mala fede processuale se la

contestazione è stata presentata prima e dichiarata, a quel momento, priva

d'oggetto - DTF 12 luglio 2005,1P.351/2005).” (cfr sentenza GIAR 2 dicembre

2005.

in re B.F. p. 3, punto 8, inc. 2005.570.1).

B.

Per quanto concerne il merito del

reclamo va subito detto che la citazione impugnata è stata inviata in data 28

settembre 2005, direttamente all’indirizzo di __________ della qui reclamante,

con l’invito a comparire presso il Ministero pubblico di Bellinzona, per il 5

dicembre 2005, per essere interrogata come indiziata nell’ambito di un

procedimento penale, rispettivamente nell’assunzione di informazioni

preliminari, con l’avvertenza del suo diritto di farsi assistere da un

difensore e che in caso di mancata comparsa lo scrivente Ufficio (recte il

Procuratore pubblico) si sarebbe riservato di adottare le misure ritenute più

opportune al fine di procedere nei propri incombenti.

a)

Per quanto riguarda le modalità

di intimazione della citazione, l’art. XII dell’Accordo tra la Svizzera e

l’Italia che completa la CEAG e ne agevola l’applicazione del 10 settembre 1998

(entrato in vigore il 1° giugno 2003) prevede che qualsiasi atto processuale e

provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente

per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato e

che le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento

penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al più tardi

trenta giorni prima della data fissata per la comparizione.

Ora, nel caso in esame la

citazione impugnata è stata spedita dal Ministero pubblico di Bellinzona, per

raccomandata postale, in data 28 settembre 2005 ed è stata ritirata in posta a __________

in data 1° ottobre 2005 (cfr. doc.- B allegato al reclamo 11 ottobre 2005),

oltre due mesi prima della data stabilita per l’interrogatorio. Ne discende che

le modalità con cui la citazione è stata recapitata a __________ sono

rispettose dell’Accordo 10 settembre 1998 summenzionato.

b)

Per quanto riguarda contenuto

delle citazioni questo ufficio ha già avuto modo di esprimersi al proposito

nella decisione 16 giugno 2005 in re E.G. (inc. GIAR 2005.31402) con le

argomentazioni qui di seguito riproposte:

“- il CPP non regola nel dettaglio il

contenuto della citazione scritta indirizzata all'indiziato o accusato (art.

117.

cpv. 1 CPP), contrariamente a quella relativa al testimone (art. 122 cpv. 1

CPP); si può comunque ritenere che la citazione scritta dell'indagato o

accusato è valida allorquando contiene le generalità complete della persona

citata, il suo domicilio, il ruolo nel procedimento, nonché luogo, data e ora

della comparizione (cfr. per analogia art. 112 cpv. 1 CPP; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, 2000, n. 1489); cioè tutto quanto serve a permettere

al destinatario di verificare la corrispondenza della sua identità con quella

della persona citata e a dar seguito alla citazione;

- quanto ai motivi della citazione

(intesi come indicazione dei fatti e delle ipotesi di reato alla base del

procedimento, così come delle generalità del denunciante/querelante) va

rilevato che per il teste la menzione del motivo é lasciata alla valutazione

del magistrato ("se opportuno", art. 122 cpv. 1 CPP), mentre che per

l'indagato, o accusato, il codice di rito impone di fornire tale indicazione

all'inizio dell'interrogatorio (art. 118 cpv. 3 CPP); occorre pertanto

concludere che non vi è obbligo formale di menzionare sulla citazione (o a

completazione della stessa) i motivi della stessa (intesi come sopra espressi);

a questa conclusione si giunge non solo in base alla lettura delle norme

applicabili, ma anche per deduzione logica, se si pensa ai casi in cui l'immediatezza

delle (eventuali) dichiarazioni può dipendere dalla non conoscenza anticipata

delle domande o dell'oggetto dell'interrogatorio (ancorché, in alcuni codici

cantonali, tale modo di procedere sembra essere trattato quale eccezione: si

veda anche G. Piquerez, n. 1490);

- quanto alla garanzia di cui

all'art. 6 cifra 3 lett. a) CEDU (che, a giudizio di questo giudice non

concerne solo la persona formalmente accusata, ma anche quella formalmente

indiziata - REP 1999 n. 126) è sufficiente che la stessa sia rispettata prima

che la persona inquisita possa compiere qualche atto (procedurale) che sia di

pregiudizio alla sua difesa (oltre a quanto citato dal magistrato inquirente

nelle sue osservazioni, si veda anche D. Poncet, La protection de l'accusé par la

Convention européenne des droits de l'homme, cap. VII, § 2; ora, la semplice

citazione non è, in sé, suscettibile di compromettere il diritto alla difesa,

diritto che potrà esplicitarsi compiutamente al momento dell'interrogatorio,

previa le indicazioni previste dall'art. 118 cpv. 3 CPP che, sostanzialmente,

concorrono all'applicazione concreta ed al rispetto della menzionata (e

invocata dal reclamante) norma della CEDU:

"in questo senso egli deve dare seguito alle

citazioni "sotto comminatoria di comparizione forzata in caso di

disobbedienza", come all'art. 117 cpv. 1 CPP, il quale, guarda caso si

rivolge anche all'"indiziato" (figura introdotta con il

Messaggio dell'11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP, non

altrimenti ripresa nelle successive modifiche del codice di rito);

sarà dinnanzi al magistrato competente che egli, a

conoscenza degli addebiti e dei propri diritti, potrà in particolare far valere

quello di non rispondere, secondo l'art. 118 cpv. 2 CPP;"

(GIAR 23 ottobre 2000 in re S.; 638.2000.1)”

Se è vero che

la legge non vieta di fornire le indicazioni in questione con la citazione, o

comunque prima dell'interrogatorio (ciò che a volte avviene), è altrettanto

vero che tali indicazioni non sono condizione di validità della citazione (sono

e rimangono nella discrezionalità dell'inquirente).

Nel caso

concreto appare pacifico che l’atto impugnato rispetti le norme del CPP e la

giurisprudenza in materia.

Pure

l’avvertenza secondo la quale in caso di mancata comparsa all’interrogatorio il

Procuratore pubblico si riserva di adottare le misure che più riterrà opportune

al fine di procedere ai propri incombenti non appare come una comminatoria

coercitiva (non menzionando sanzioni particolari o misure coercitive

particolari) e non incorre in nessuna violazione dei diritti della reclamante,

intendendo chiaramente il magistrato inquirente far riferimento, in caso di

mancato ossequio della citazione da parte della destinataria qui reclamante,

all’eventualità di procedere per le vie rogatoriali (“...al fine di

procedere ai propri incombenti...”) inoltrando una richiesta di assistenza

giudiziaria internazionale alle Autorità italiane competenti.

C.

La reclamante invoca poi

l’annullamento da parte di questo giudice del procedimento penale e delle

informazioni preliminari aperti contro __________ per asserita violazione delle

norme della Procedura penale ticinese, ciò dopo avere sostenuto la nullità del

verbale di Polizia 17.12.1998 di __________ – per mancata indicazione della

facoltà di rifiutarsi di rispondere e di essere assistita da un legale – nonché

nullità della comunicazione 24.02.2004 (notifica di procedimento penale) perché

prive dell’indicazione dei rimedi di diritto.

In procedura penale, la nullità

di un atto di procedura (e non quella del procedimento penale) è ammessa solo

restrittivamente, in presenza di violazioni gravi di regole essenziali di

procedura, quali l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la

violazione del diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei

diritti di difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736

ss.).

L'estromissione di un mezzo di

prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la

sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale,

rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le

modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì

requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre,

per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L.

Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39

ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e

necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale

(decisione GIAR 07.01.2004, inc. 237.2003.9);

a)

A giudizio di questo giudice, la

notifica di procedimento penale (formalità neppure prevista dal CPP) in quanto

tale, non rientra nella categoria degli atti o omissioni impugnabili ex art.

280.

CPP (cfr. anche inc. GIAR 531.1997.1, decisione 09.09.1997). Si tratta

infatti di una semplice comunicazione mediante la quale il magistrato

inquirente informa la persona indiziata di avere aperto un procedimento penale

nei suoi confronti per determinati titoli di reato avvertendola, nel rispetto

del diritto di essere sentito, della sua facoltà di chiedere di essere

interrogata dal Procuratore pubblico e che lo stesso, nel caso lo riterrà

opportuno, potrà procedere all’emanazione di un decreto d’accusa senza

procedere con la promozione dell’accusa, il deposito degli atti e la notifica

della chiusura dell’istruzione formale. Questa comunicazione non sembra avere

le caratteristiche di un atto giurisdizionale e non tocca i diritti dell’indiziato

(anzi gli ricorda il suo diritto di essere sentito) che potrà, se lo riterrà

opportuno, chiedere di essere interrogato dal magistrato inquirente. L’attività

giurisdizionale procederà poi o con la decisione formale del Procuratore

pubblico su una richiesta di essere interrogato presentata dalla persona

interessata o dalla decisione di merito (con richiamo al fatto che

“l’obbligatoria informazione dell’accusato sui suoi diritti non ha inoltre

valenza a sé stante, ma deve comportare l’effettiva possibilità del loro

esercizio”, inc. CRP 60.2003.407, decisione del 10.02.2004 in re M.).

Nel caso in esame __________ è

stata semplicemente informata – per posta, nel rispetto dell’Accordo tra la

Svizzera e l’Italia che completa la CEAG e ne agevola l’applicazione del 10

settembre 1998 (entrato in vigore il 1° giugno 2003) – dall’allora titolare

dell’inchiesta, che dopo essere stata interrogata in dicembre 1998, in qualità

di indagata, dalla Polizia, nel procedimento penale aperto contro __________ –

poiché risultava dagli atti che aveva contribuito, seppur marginalmente, alla

commissione dei reati imputati a __________ – poteva chiedere di essere

interrogata dal Procuratore pubblico e poteva essere emesso nei suoi confronti

un decreto d’accusa senza ulteriori formalità. Ne consegue che tale

comunicazione non ha minimamente mutato la situazione processuale di __________.

b)

Per quanto riguarda il verbale di

Polizia 17 dicembre 1998 (di cui una copia è stata consegnata dal PP al

difensore della reclamante) lo stesso non appare, già ad un prima lettura,

irrito, non emergendo dal suo contenuto irregolarità o violazioni del CPP, le

censure della reclamante sono quindi sollevate a torto nel merito ed anche

tardivamente rispetto alle norme della buona fede.

La difesa ritiene nullo il

verbale di Polizia 17 dicembre 1998 di __________ con riferimento al mancato

ossequio dell’art. 118 CPP ed al fatto che si sia svolto senza un

patrocinatore.

Simili censure erano già state

avanzate dai difensori di __________ alla Corte delle Assise criminali di __________

durante la celebrazione del processo apertosi il __________, quando avevano

chiesto di accertare la nullità, con conseguente estromissione dall’incarto,

dei verbali di Polizia o del PP nei quali le persone sentite come indiziati non

erano state avvertite della facoltà di potersi avvalere di un avvocato.

“Giusta l’art. 118 cpv. 2 CPP l’indiziato o accusato

deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di

essere assistito da un difensore, con nota a verbale.

Se, in concreto, è incontestato che alle persone

interrogate dalla polizia come indiziati o accusati è stato ricordato il

diritto di tacere, è altrettanto incontestato che non è stato loro ricordato il

diritto di essere assistiti da un difensore.

Per l’art. 49 CPP l’accusato può valersi in ogni stadio

del procedimento dell’assistenza di un difensore.

La prassi dell’Ufficio dei GIAR ha esteso il diritto

del patrocinatore dell’accusato di partecipare ai suoi interrogatori (art. 61

cpv. 1 CPP) anche alle informazioni preliminari (GIAR 3 novembre 1993,

862.93

L in re G.G.) evidenziando così l’essenzialità del diritto di difesa.

Tuttavia questo diritto esiste con la riserva esplicita

del cpv. 3 dell’art. 61 CPP per cui non è ammessa la presenza di difensori agli

interrogatori davanti ad agenti di polizia.

Per la Difesa, il diritto ad essere assistito da un

avvocato non si esaurisce nel diritto alla presenza dell’avvocato all’atto

istruttorio ma si estende al diritto di consultare l’avvocato prima di essere

sottoposto a qualsiasi atto istruttorio, anche prima di quegli atti istruttori

per cui non è ammessa la presenza del legale.

La Corte non condivide quest’opinione e ritiene che,

allo stadio attuale delle cose, il diritto di cui all’art. 118 cpv. 2 CPP deve

essere inteso come diritto all’assistenza dell’avvocato nel corso dell’atto

istruttorio in questione.

Perciò, ritenuta la lex specialis dell’art. 61 cpv. 3

CPP, la mancata informazione del diritto dell’indiziato di essere assistito da

un difensore è per la Corte in contrasto unicamente con la lettera dell’art.

118.

cpv. 2 CPP ma non con la ratio legis di tale norma. Come e in che misura

quei verbali – che non sono nulli e che pertanto rimangono agli atti – potranno

essere utilizzati dalla Corte per l’accertamento delle responsabilità del __________

è questione diversa cui potrà essere risposto soltanto dopo che l’accusato avrà

avuto la facoltà di esercitare il diritto al contraddittorio.

È certo, invece, che quei verbali possono essere

utilizzati nell’ambito di una valutazione anticipata delle prove.”

(Corte delle

Assise criminali di __________ in re R.R., p. 32)

Abbondanzialmente, per quanto

riguarda la presenza del difensore all’interrogatorio (effettuato dal

Procuratore pubblico e non dalla Polizia, cfr. art. 61 cpv. 3 CPP), va poi

ricordato che ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 CPP, l’esercizio dei diritti della

difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo

obbligatoria presenza e partecipazione dell’accusato o del suo difensore. Di

conseguenza, anche qualora il verbale dell’indiziato o accusato si svolga

davanti al Procuratore pubblico, il diritto di avvalersi di un avvocato,

sebbene debba essere ricordato all’inizio del verbale, non comporta

automaticamente la sospensione ed il rinvio dell’assunzione del mezzo di prova

in caso la persona interrogata decida di farsi assistere in quel momento da un

legale, ed il verbale così redatto in assenza del difensore non potrebbe essere

considerato irrito. In altre parole, il fatto che l’indiziato o accusato che

viene sentito dal Procuratore pubblico, dopo essere stato avvertito del suo

diritto di rifiutarsi di rispondere e di essere assistito da un difensore

decide di avvalersene, non pregiudica automaticamente e di per sé stesso la continuazione

del verbale in assenza di un legale, ad eccezione dei casi di presenza

obbligatoria del difensore previsti dalla legge. Certo, la persona verbalizzata

a quel punto ha la facoltà di rifiutarsi di rispondere e ciò in quanto

valutazione personale dell’esercizio di un diritto in quanto tale o

semplicemente sintantoché non avrà trovato un difensore, e ciò naturalmente

avrà un senso unicamente in caso di corretta indicazione alla persona

verbalizzata del suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118

CPP.

Sulla base degli atti questo

giudice ha potuto constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia

correttamente chiarendo il ruolo della persona interrogata e nelle grandi linee

i fatti per cui si procede e cioè che la verbalizzata qui reclamante è sentita

in qualità di indiziata “in relazione ad inchiesta in corso a fronte del

procedimento penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di cura __________;

per reati di truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione

delle case di cura”, come le viene subito ricordato il suo diritto di

rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

L’interrogatorio è iniziato alle

ore 14.35 e si è concluso alle 16.20, ed è quindi durato poco meno di due ore;

chiaramente si tratta di un primo interrogatorio, volto ad inquadrare la

persona e la sua attività presso la __________ e volto a sondare le sue

conoscenze sulle attività truffaldine che si sospettava avvenissero all’interno

delle case di cura del __________ e la sua eventuale partecipazione a tali

attività e se sì con che grado di conoscenza e partecipazione. La persona

interrogata, dopo avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere,

ha risposto a tutte le domande che le sono state poste, a volte raccontando

quanto a sua conoscenza e a volte dichiarando di non sapere fornire una

risposta all’interrogante (non di non volere rispondere). Nel verbale non sono

annotate contestazioni specifiche, neppure la persona sentita ha comunicato

eventuali contestazioni al Procuratore pubblico, e ciò non solo a ridosso, dal

profilo temporale, del verbale 17 dicembre 1998, ma neppure in occasione della

ricezione della notifica di procedimento penale del 24 febbraio 2004 inviatale

dall’allora titolare dell’inchiesta.

L’atto istruttorio in quanto tale

non è stato impugnato con reclamo ai sensi dell’art. 280 CPP nei dieci giorni.

Se è vero che una censura di nullità può essere sollevata in ogni momento, la

stessa deve comunque rispettare i principi della buona fede.

D.

La difesa, dopo essersi dilungata

in un’arringa difensiva della reclamante entrando nel merito del procedimento

penale aperto nei suoi confronti, osserva in modo del tutto generico che le

informazioni preliminari contro __________ si sono troppo dilatate nel tempo

ledendone i diritti.

Ritenuto che la giurisprudenza di

questo ufficio si è più volte espressa a questo proposito,

“Questo giudice non ha competenza per imporre al

titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono

o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha però competenza

di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del magistrato

inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se

sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al

procedimento” (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op.

cit., pag. 271, nota 25).

Questo ufficio è sì competente

per esprimersi in merito a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa

la violazione del principio di celerità), ma nell’ambito di reclamo contro

specifici atti o omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera

“sorveglianza” sull’attività del Ministero pubblico. Altre conseguenza della

violazione di tale principio (quali l’attenuazione della pena o,

eccezionalmente, l’improcedibilità, DTF 117 IV 124) competono al giudice di

merito. (cfr. GIAR 14 novembre 2005 in re M.G.).

Nel caso in esame va rilevato

come la doglianza del lungo tempo trascorso tra il primo interrogatorio della

reclamante, la notifica di procedimento penale e la citazione per essere

sentita è sollevata per la prima volta in questa sede. Di conseguenza il

reclamo, nell’ipotesi negata di sua ricevibilità in merito a questo punto,

sarebbe contrario alla buona fede processuale.

E.

Per quanto riguarda la richiesta

di accesso agli atti (neppure menzionata nel petitum) non può essere esaminata

da questo giudice essendo stata formulata per la prima volta in sede di reclamo.

F.

In conclusione il reclamo, in

parte irricevibile, deve essere respinto con la presente decisione definitiva a

livello cantonale (art. 284 lett. a) e contrario), con carico di tasse e spese

alla reclamante integralmente soccombente.

P.Q.M

visti gli artt. 146 e 251 CP, 280

ss. CPP, nonché 47 ss, 117 ss e 280 ss CPP, 6 CEDU e 32 CF, 39 lett. f) LTG,

XII dell’’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la CEAG del 10

settembre 1998, 2 CCS;

decide

1.

Il reclamo, in

parte irricevibile, è respinto.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.--, e le

spese di FRS 100.--, sono a carico della reclamante.

3.

La presente

decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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