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Decisione

INC.2005.51603

Esame atti

15 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.

__________ è indiziata di essersi

prestata, nella sua qualità di infermiera presso la __________, ad allestire

delle false annotazioni su cardex (cartelli cliniche) al fine di permettere le

truffe in danno delle casse malati per cui è stato inchiestato e condannato il __________.

__________ è stata interrogata una prima volta dalla Polizia cantonale, in

qualità di indiziata, il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 ha poi ricevuto, a

firma del magistrato precedentemente titolare dell’inchiesta, notifica di

procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti.

Il 28 settembre 2005 il

magistrato inquirente, con citazione di stessa data che annullava e sostituiva

altra citazione del 13 settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________,

nell'ambito del procedimento menzionato nel cappello della presente, a

comparire in data 5 dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico

di Bellinzona per essere interrogata quale indiziata, avvertendola nel contempo

del suo diritto di farsi assistere da un difensore e che “in caso di mancata comparsa

al citato interrogatorio, lo scrivente Ufficio si riserva di adottare le misure

che più riterrà opportune al fine di procedere nei propri incombenti (doc. C

allegato al reclamo 11 ottobre 2005, inc. GIAR 516.2005.2, doc. 1).

__________ ha già inoltrato a

questo giudice reclamo 11 ottobre 2005 (GIAR 2005.516.2) contro la citazione 28

settembre 2005 chiedendo che venga dichiarata nulla, come pure che vengano

dichiarati nulli il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 e la notifica di

promozione dell’accusa 24 febbraio 2004 sottoscritta ed inviatale dall’allora

titolare dell’inchiesta. La richiesta di effetto sospensivo al reclamo 11

ottobre 2005 è stata respinta da questo giudice con ordinanza 13 ottobre 2005

(GIAR 2005.516.2, doc. 5).

Con lettera 17 ottobre 2005 la

difesa di __________ ha formulato per la prima volta al PP istanza di esame di

tutti gli atti formanti l’incarto __________ (nell’ambito del quale era stata

spiccata la citazione 28 settembre 2005) nonché di tutti gli atti formanti

l’incarto contro __________.

Con decisione 19 ottobre 2005 il

Procuratore pubblico ha comunicato al difensore di __________ che avrebbe

trasmesso appena in suo possesso copia del verbale di Polizia di __________

mentre che nega l’accesso agli atti. A mente del PP contro il libero accesso

agli atti vi sarebbero preminenti motivi d’inchiesta e pericolo di collusione

in considerazione del fatto che a __________ non sarebbero ancora state

effettuate delle precise contestazioni per quanto riguarda le sue

responsabilità penali ed inoltre non sarebbe formalmente accusata, e di

conseguenza non avrebbe nessun diritto di accesso agli atti.

In data 28 novembre 2005 il PP ha

provveduto ad inviare al difensore di __________ fotocopia del verbale di

Polizia 17 dicembre 1998.

2.

Con il reclamo oggetto della

presente, __________ insorge contro la decisione 19 ottobre 2005 del PP (GIAR

2005.516.3, doc. 1 allegato al reclamo 25 ottobre 2005) ritenendo infondate le

motivazioni apportate dal PP per il diniego di accesso agli atti.

Sebbene __________ non sia

formalmente accusata, alla stessa è stata inviata, in data 24 febbraio 2004,

notifica di procedimento penale. Il magistrato inquirente non avrebbe

sufficientemente motivato l’esistenza del pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove paventati nella decisione impugnata.

L’accesso agli atti del

procedimento penale contro __________ serve alla difesa per dimostrare

l’innocenza di __________.

3.

Con osservazioni 28 ottobre 2005

(Inc. GIAR 516.2005.3, doc. 4), il magistrato inquirente, dopo avere fatto

riferimento al procedimento penale contro __________, afferma che sarà

trasmesso alla reclamante, non appena possibile (al ritorno dell’incarto da

parte di questo ufficio) copia del suo verbale di Polizia 01.12.1998 (tale atto

istruttorio è stato spedito dal PP alla difesa della reclamante in data 28

novembre 2005). Il magistrato inquirente ha poi negato l’accesso agli atti

dell’incarto __________ per esigenze d’inchiesta (pericolo di inquinamento

delle prove e collusione) dal momento che dopo la celebrazione del processo a

carico di __________ l’inchiesta a carico dei coindagati, che era rimasta

sospesa sino a quel momento, è stata riattivata. Qualora la reclamante dovesse

prendere conoscenza degli atti d’inchiesta emergenti da inchieste parallele a

carico dei coindagati (e non tanto dalle emergenze della sentenza __________

e/o dal verbale dibattimentale __________ e/o da altri documenti) potrebbe

preparare risposte “preconfezionate” che non contribuirebbero certo

all’accertamento della verità.

A mente del PP “sarà solo con

il suo interrogatorio che la medesima potrà fornire la sua versione dei fatti e

le sue spiegazioni anche in rapporto alle precise contestazione che le saranno

poste” (osservazioni p. 2).

e

Considerandi

A.

__________ è indiziata nel

procedimento penale e destinataria della decisione in discussione. Ella ha

inoltrato reclamo nei termini di legge (art. 281 cpv. 1 CPP) e di conseguenza

il reclamo è ricevibile.

B.

La richiesta di effetto

sospensivo con rinvio dell’udienza è stata evasa, negativamente, con ordinanza

del 26 ottobre 2005 (inc. GIAR 2005.516.3, doc. 3). Non è noto a questo giudice

se l’audizione sia nel frattempo intervenuta e se sia stato nel frattempo dato

accesso agli atti, oltre al verbale di Polizia 17 dicembre 1998 inviato in

fotocopia alla difesa di __________.

“Se così fosse, il reclamo non

sarebbe comunque privo d'oggetto, già per il solo fatto che il reclamo stesso

non ha alcun effetto di "sospensione" su altri atti procedurali di

competenza del magistrato inquirente (cfr. ordinanza citata sopra, la

comunicazione di messa a disposizione dell'incarto, gli artt. 57 cpv. 2, 281

cpv. 2 in relazione con 58 e 60 CPP). Nel caso di decisioni incidentali che non

toccano il resto del procedimento, occorre prudenza nel negare

"attualità" dell'interesse: il rispetto del sistema procedurale

(quindi le scelte del legislatore) che vuole che le contestazioni di singoli

atti non comportino "blocco" temporaneo dell'inchiesta, impone di

considerare attentamente il rischio che le contestazioni non possano essere

sottoposte a vaglio (anche se tempestivamente sollevate) perché altri atti

d'inchiesta nel frattempo effettuati ne avrebbero diminuito (o eliminato)

l'interesse attuale e concreto (per analogia DTF 104 I 488).

Non da ultimo, anche se sempre in

termini generali, la violazione di determinate norme di procedura che

conferiscono specifici diritti alle parti, possono condurre anche alla

constatazione di nullità (o all'annullamento) di atti effettuati in loro violazione

(e la richiesta in tal senso può essere inoltrata successivamente all'atto

senza tema di respingimento per mala fede processuale se la contestazione è

stata presentata prima e dichiarata, a quel momento, priva d'oggetto - DTF 12

luglio 2005,1P.351/2005).” (cfr sentenza GIAR 2 dicembre 2005 in re B.F. p. 3,

punto 8, inc. 2005.570.1).

Va ricordato, a scanso di

equivoci, che in via giurisprudenziale viene considerata “accusata” ogni

persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con

importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale. In

tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi rappresentare o

assistere da un difensore viene riconosciuto, in via anticipata, già nel corso

delle informazioni preliminari, non essendo sempre possibile determinare con

chiarezza quando si debba passare dalla fase delle informazioni preliminari a

quella dell’istruttoria formale (per tutta una serie di ragioni che la

giurisprudenza ha già evidenziato), (REP 1999 n. 126).

C.

Per l'ovvia e fondamentale

importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa

penale, vige notoriamente il principio che gli stessi sono liberamente

accessibili all'accusato, salvo comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art.

58.

cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale "esigenza

d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non

deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli

inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso

contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari

già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe

costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa

già conosce" (L. Marazzi, Il GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con

rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che

il problema si pone in termini analoghi per l'accusato ed il suo patrocinatore,

in particolare nei casi in cui il patrocinatore ha colloqui liberi con l'accusato

(cfr. Rep. 1994, n. 114, p. 114-115).

Se è corretto (proceduralmente

parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione

degli stessi per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto

corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo

divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il

principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del

procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o

indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione

di prove a discarico o di elementi di approfondimento di quanto prospettato.

Pertanto la necessità di garantire l'immediatezza delle dichiarazioni

dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti

se vi è un ritardo eccessivo nella loro contestazione.

Dagli atti risulta che __________

è stata sentita una prima volta dalla Polizia cantonale, in veste di indiziata,

in data 17 dicembre 1998 e che il 24 febbraio 2004 le è stata inviata notifica

di procedimento penale, apparentemente con l’intenzione dell’allora titolare

dell’inchiesta di procedere con l’emanazione di un decreto d’accusa senza

ulteriori formalità (la procedura di cui all’art. 207a CPP prelude infatti, sia

per tenore letterale che per deduzione logica all’emanazione di un decreto

d’accusa senza formalità ulteriori). Ciò senza che vi sia traccia nell’incarto,

prima d’ora, di richieste di essere interrogata dal Procuratore pubblico e

soprattutto di potere avere l’accesso agli atti. Nell’incarto figura poi un

estratto del verbale del pubblico dibattimento contro __________, la sentenza

di condanna della Corte delle Assise criminali del 13 maggio 2005 e una serie

di verbali di Polizia e del PP (di quest’anno) di altri dipendenti delle tre

cliniche del __________, pure loro indagati per truffa e falsità in documenti.

Il PP attualmente titolare

dell’inchiesta procede ora con l’audizione della qui reclamante per contestarle

gli elementi probatori in suo possesso, risultanti dagli atti e dai verbali dei

coindagati, e permetterle di fornire la sua versione dei fatti.

In siffatte circostanze risposte

preconfezionate sulla base di atti già visionati non solo sarebbero inutili per

la ricerca della verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la

credibilità dell’indiziata reclamante (che, non lo si dimentichi, è validamente

patrocinata da un legale e che ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di

rispondere). Se è vero che __________ sa di entrare in considerazione per

l’allestimento di cardex (cartelle cliniche) falsi – ella infatti ha a

disposizione il suo verbale di Polizia 17 dicembre 1998 –, è altrettanto vero

che non può sapere che cosa abbiano dichiarato suoi colleghi e tutto quanto

(per esempio i cardex da lei compilati) hanno raccolto le Autorità inquirenti.

Le suddette considerazioni rafforzano la necessità di vietare all’indiziata e

al suo difensore l’accesso agli atti fino al chiarimento dinanzi al magistrato

della deposizione resa davanti alla Polizia ed alla contestazione dei mezzi di

prova raccolti dagli inquirenti – come sembra d’altronde far capire il

magistrato inquirente nella decisione impugnata (“...il tutto in considerazione

del fatto che alla sua assistita non sono ancora state effettuate delle precise

contestazioni, specie riguardo sue eventuali responsabilità penali.”) – e

non per il fatto che non le è stata promossa l’accusa (intendendo

verosimilmente peraltro procedere il PP senza tale formalità ai sensi dell’art.

207a CPP).

È ben vero che __________ è stata

interrogata la prima e l’ultima volta nel dicembre del 1998, ma giova

evidenziare che il PP ha spiccato una citazione per l’indiziata per il 5

dicembre 2005. Questo giudice non sa se tale interrogatorio sia avvenuto ed in

particolare se l’indiziata si sia presentata per essere interrogata. Vista la

vicinanza temporale tra la citazione, la richiesta di accesso agli atti e la

data dell’interrogatorio, ancora si giustificava la non concessione parziale

dell’accesso agli atti fino ad espletazione dello stesso per salvaguardare il

principio dell’immediatezza (anche a favore dell’indiziata), ritenuto che il

periodo intercorrente fra la presente decisione (probabilmente successiva

all’interrogatorio di __________) e l’effettivo accesso agli atti, anche in

caso di rinvio del verbale previsto per il 5 dicembre 2005, non è tale da

ledere il principio di proporzionalità.

Va da sé che al termine

dell’interrogatorio, nel quale saranno prospettate all’accusata le risultanze

dell’inchiesta in corso, l’accesso agli atti sarà dato e completo anche perché,

in ogni caso, il problema dell’accesso agli atti sarà superato dalle

prospettazioni che avverranno nel verbale già espletato o di prossimo

espletamento.

D.

In conclusione, il reclamo è

evaso con la presente decisone definitiva, nel senso che l’accesso integrale

agli atti è da ritenersi dato successivamente all’audizione dell’indiziata

reclamante, nel caso sia avvenuta in data 5 dicembre 2005, o procrastinato a

dopo l’audizione in caso il PP avesse deciso di rinviarla su sollecitazione

della difesa. Visto l’esito si prescinde dal carico di tasse e spese e

dall’assegnazione di ripetibili.

P.Q.M

visti gli artt. 146 e 251 CP,

nonché 60 ss. e 280 ss. CPP;

decide

1.

Il reclamo è evaso

ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si

assegnano ripetibili.

3.

La presente

decisione è definitiva.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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