INC.2005.51603
Esame atti
15 dicembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.51603
Data decisione, Autorità:
15.12.2005, GIAR
Titolo:
Esame atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 60 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.51603
Lugano
15 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/26
ottobre 2005 da
contro
la decisione 19/20 ottobre 2005
del Procuratore pubblico Arturo Garzoni con la quale ha negato alla qui
reclamante l’accesso agli atti dell’incarto che la riguarda (inc. MP __________)
– ad eccezione del verbale reso da __________ in Polizia in data 17 dicembre
1998 – nonché di quello contro __________;
viste le osservazioni 28 ottobre
2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________ è indiziata di essersi
prestata, nella sua qualità di infermiera presso la __________, ad allestire
delle false annotazioni su cardex (cartelli cliniche) al fine di permettere le
truffe in danno delle casse malati per cui è stato inchiestato e condannato il __________.
__________ è stata interrogata una prima volta dalla Polizia cantonale, in
qualità di indiziata, il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 ha poi ricevuto, a
firma del magistrato precedentemente titolare dell’inchiesta, notifica di
procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti.
Il 28 settembre 2005 il
magistrato inquirente, con citazione di stessa data che annullava e sostituiva
altra citazione del 13 settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________,
nell'ambito del procedimento menzionato nel cappello della presente, a
comparire in data 5 dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico
di Bellinzona per essere interrogata quale indiziata, avvertendola nel contempo
del suo diritto di farsi assistere da un difensore e che “in caso di mancata comparsa
al citato interrogatorio, lo scrivente Ufficio si riserva di adottare le misure
che più riterrà opportune al fine di procedere nei propri incombenti (doc. C
allegato al reclamo 11 ottobre 2005, inc. GIAR 516.2005.2, doc. 1).
__________ ha già inoltrato a
questo giudice reclamo 11 ottobre 2005 (GIAR 2005.516.2) contro la citazione 28
settembre 2005 chiedendo che venga dichiarata nulla, come pure che vengano
dichiarati nulli il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 e la notifica di
promozione dell’accusa 24 febbraio 2004 sottoscritta ed inviatale dall’allora
titolare dell’inchiesta. La richiesta di effetto sospensivo al reclamo 11
ottobre 2005 è stata respinta da questo giudice con ordinanza 13 ottobre 2005
(GIAR 2005.516.2, doc. 5).
Con lettera 17 ottobre 2005 la
difesa di __________ ha formulato per la prima volta al PP istanza di esame di
tutti gli atti formanti l’incarto __________ (nell’ambito del quale era stata
spiccata la citazione 28 settembre 2005) nonché di tutti gli atti formanti
l’incarto contro __________.
Con decisione 19 ottobre 2005 il
Procuratore pubblico ha comunicato al difensore di __________ che avrebbe
trasmesso appena in suo possesso copia del verbale di Polizia di __________
mentre che nega l’accesso agli atti. A mente del PP contro il libero accesso
agli atti vi sarebbero preminenti motivi d’inchiesta e pericolo di collusione
in considerazione del fatto che a __________ non sarebbero ancora state
effettuate delle precise contestazioni per quanto riguarda le sue
responsabilità penali ed inoltre non sarebbe formalmente accusata, e di
conseguenza non avrebbe nessun diritto di accesso agli atti.
In data 28 novembre 2005 il PP ha
provveduto ad inviare al difensore di __________ fotocopia del verbale di
Polizia 17 dicembre 1998.
2.
Con il reclamo oggetto della
presente, __________ insorge contro la decisione 19 ottobre 2005 del PP (GIAR
2005.516.3, doc. 1 allegato al reclamo 25 ottobre 2005) ritenendo infondate le
motivazioni apportate dal PP per il diniego di accesso agli atti.
Sebbene __________ non sia
formalmente accusata, alla stessa è stata inviata, in data 24 febbraio 2004,
notifica di procedimento penale. Il magistrato inquirente non avrebbe
sufficientemente motivato l’esistenza del pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove paventati nella decisione impugnata.
L’accesso agli atti del
procedimento penale contro __________ serve alla difesa per dimostrare
l’innocenza di __________.
3.
Con osservazioni 28 ottobre 2005
(Inc. GIAR 516.2005.3, doc. 4), il magistrato inquirente, dopo avere fatto
riferimento al procedimento penale contro __________, afferma che sarà
trasmesso alla reclamante, non appena possibile (al ritorno dell’incarto da
parte di questo ufficio) copia del suo verbale di Polizia 01.12.1998 (tale atto
istruttorio è stato spedito dal PP alla difesa della reclamante in data 28
novembre 2005). Il magistrato inquirente ha poi negato l’accesso agli atti
dell’incarto __________ per esigenze d’inchiesta (pericolo di inquinamento
delle prove e collusione) dal momento che dopo la celebrazione del processo a
carico di __________ l’inchiesta a carico dei coindagati, che era rimasta
sospesa sino a quel momento, è stata riattivata. Qualora la reclamante dovesse
prendere conoscenza degli atti d’inchiesta emergenti da inchieste parallele a
carico dei coindagati (e non tanto dalle emergenze della sentenza __________
e/o dal verbale dibattimentale __________ e/o da altri documenti) potrebbe
preparare risposte “preconfezionate” che non contribuirebbero certo
all’accertamento della verità.
A mente del PP “sarà solo con
il suo interrogatorio che la medesima potrà fornire la sua versione dei fatti e
le sue spiegazioni anche in rapporto alle precise contestazione che le saranno
poste” (osservazioni p. 2).
e
Considerandi
A.
__________ è indiziata nel
procedimento penale e destinataria della decisione in discussione. Ella ha
inoltrato reclamo nei termini di legge (art. 281 cpv. 1 CPP) e di conseguenza
il reclamo è ricevibile.
B.
La richiesta di effetto
sospensivo con rinvio dell’udienza è stata evasa, negativamente, con ordinanza
del 26 ottobre 2005 (inc. GIAR 2005.516.3, doc. 3). Non è noto a questo giudice
se l’audizione sia nel frattempo intervenuta e se sia stato nel frattempo dato
accesso agli atti, oltre al verbale di Polizia 17 dicembre 1998 inviato in
fotocopia alla difesa di __________.
“Se così fosse, il reclamo non
sarebbe comunque privo d'oggetto, già per il solo fatto che il reclamo stesso
non ha alcun effetto di "sospensione" su altri atti procedurali di
competenza del magistrato inquirente (cfr. ordinanza citata sopra, la
comunicazione di messa a disposizione dell'incarto, gli artt. 57 cpv. 2, 281
cpv. 2 in relazione con 58 e 60 CPP). Nel caso di decisioni incidentali che non
toccano il resto del procedimento, occorre prudenza nel negare
"attualità" dell'interesse: il rispetto del sistema procedurale
(quindi le scelte del legislatore) che vuole che le contestazioni di singoli
atti non comportino "blocco" temporaneo dell'inchiesta, impone di
considerare attentamente il rischio che le contestazioni non possano essere
sottoposte a vaglio (anche se tempestivamente sollevate) perché altri atti
d'inchiesta nel frattempo effettuati ne avrebbero diminuito (o eliminato)
l'interesse attuale e concreto (per analogia DTF 104 I 488).
Non da ultimo, anche se sempre in
termini generali, la violazione di determinate norme di procedura che
conferiscono specifici diritti alle parti, possono condurre anche alla
constatazione di nullità (o all'annullamento) di atti effettuati in loro violazione
(e la richiesta in tal senso può essere inoltrata successivamente all'atto
senza tema di respingimento per mala fede processuale se la contestazione è
stata presentata prima e dichiarata, a quel momento, priva d'oggetto - DTF 12
luglio 2005,1P.351/2005).” (cfr sentenza GIAR 2 dicembre 2005 in re B.F. p. 3,
punto 8, inc. 2005.570.1).
Va ricordato, a scanso di
equivoci, che in via giurisprudenziale viene considerata “accusata” ogni
persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con
importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale. In
tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi rappresentare o
assistere da un difensore viene riconosciuto, in via anticipata, già nel corso
delle informazioni preliminari, non essendo sempre possibile determinare con
chiarezza quando si debba passare dalla fase delle informazioni preliminari a
quella dell’istruttoria formale (per tutta una serie di ragioni che la
giurisprudenza ha già evidenziato), (REP 1999 n. 126).
C.
Per l'ovvia e fondamentale
importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa
penale, vige notoriamente il principio che gli stessi sono liberamente
accessibili all'accusato, salvo comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art.
58.
cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale "esigenza
d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non
deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli
inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso
contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari
già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe
costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa
già conosce" (L. Marazzi, Il GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con
rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che
il problema si pone in termini analoghi per l'accusato ed il suo patrocinatore,
in particolare nei casi in cui il patrocinatore ha colloqui liberi con l'accusato
(cfr. Rep. 1994, n. 114, p. 114-115).
Se è corretto (proceduralmente
parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione
degli stessi per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto
corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo
divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il
principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del
procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o
indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione
di prove a discarico o di elementi di approfondimento di quanto prospettato.
Pertanto la necessità di garantire l'immediatezza delle dichiarazioni
dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti
se vi è un ritardo eccessivo nella loro contestazione.
Dagli atti risulta che __________
è stata sentita una prima volta dalla Polizia cantonale, in veste di indiziata,
in data 17 dicembre 1998 e che il 24 febbraio 2004 le è stata inviata notifica
di procedimento penale, apparentemente con l’intenzione dell’allora titolare
dell’inchiesta di procedere con l’emanazione di un decreto d’accusa senza
ulteriori formalità (la procedura di cui all’art. 207a CPP prelude infatti, sia
per tenore letterale che per deduzione logica all’emanazione di un decreto
d’accusa senza formalità ulteriori). Ciò senza che vi sia traccia nell’incarto,
prima d’ora, di richieste di essere interrogata dal Procuratore pubblico e
soprattutto di potere avere l’accesso agli atti. Nell’incarto figura poi un
estratto del verbale del pubblico dibattimento contro __________, la sentenza
di condanna della Corte delle Assise criminali del 13 maggio 2005 e una serie
di verbali di Polizia e del PP (di quest’anno) di altri dipendenti delle tre
cliniche del __________, pure loro indagati per truffa e falsità in documenti.
Il PP attualmente titolare
dell’inchiesta procede ora con l’audizione della qui reclamante per contestarle
gli elementi probatori in suo possesso, risultanti dagli atti e dai verbali dei
coindagati, e permetterle di fornire la sua versione dei fatti.
In siffatte circostanze risposte
preconfezionate sulla base di atti già visionati non solo sarebbero inutili per
la ricerca della verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la
credibilità dell’indiziata reclamante (che, non lo si dimentichi, è validamente
patrocinata da un legale e che ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di
rispondere). Se è vero che __________ sa di entrare in considerazione per
l’allestimento di cardex (cartelle cliniche) falsi – ella infatti ha a
disposizione il suo verbale di Polizia 17 dicembre 1998 –, è altrettanto vero
che non può sapere che cosa abbiano dichiarato suoi colleghi e tutto quanto
(per esempio i cardex da lei compilati) hanno raccolto le Autorità inquirenti.
Le suddette considerazioni rafforzano la necessità di vietare all’indiziata e
al suo difensore l’accesso agli atti fino al chiarimento dinanzi al magistrato
della deposizione resa davanti alla Polizia ed alla contestazione dei mezzi di
prova raccolti dagli inquirenti – come sembra d’altronde far capire il
magistrato inquirente nella decisione impugnata (“...il tutto in considerazione
del fatto che alla sua assistita non sono ancora state effettuate delle precise
contestazioni, specie riguardo sue eventuali responsabilità penali.”) – e
non per il fatto che non le è stata promossa l’accusa (intendendo
verosimilmente peraltro procedere il PP senza tale formalità ai sensi dell’art.
207a CPP).
È ben vero che __________ è stata
interrogata la prima e l’ultima volta nel dicembre del 1998, ma giova
evidenziare che il PP ha spiccato una citazione per l’indiziata per il 5
dicembre 2005. Questo giudice non sa se tale interrogatorio sia avvenuto ed in
particolare se l’indiziata si sia presentata per essere interrogata. Vista la
vicinanza temporale tra la citazione, la richiesta di accesso agli atti e la
data dell’interrogatorio, ancora si giustificava la non concessione parziale
dell’accesso agli atti fino ad espletazione dello stesso per salvaguardare il
principio dell’immediatezza (anche a favore dell’indiziata), ritenuto che il
periodo intercorrente fra la presente decisione (probabilmente successiva
all’interrogatorio di __________) e l’effettivo accesso agli atti, anche in
caso di rinvio del verbale previsto per il 5 dicembre 2005, non è tale da
ledere il principio di proporzionalità.
Va da sé che al termine
dell’interrogatorio, nel quale saranno prospettate all’accusata le risultanze
dell’inchiesta in corso, l’accesso agli atti sarà dato e completo anche perché,
in ogni caso, il problema dell’accesso agli atti sarà superato dalle
prospettazioni che avverranno nel verbale già espletato o di prossimo
espletamento.
D.
In conclusione, il reclamo è
evaso con la presente decisone definitiva, nel senso che l’accesso integrale
agli atti è da ritenersi dato successivamente all’audizione dell’indiziata
reclamante, nel caso sia avvenuta in data 5 dicembre 2005, o procrastinato a
dopo l’audizione in caso il PP avesse deciso di rinviarla su sollecitazione
della difesa. Visto l’esito si prescinde dal carico di tasse e spese e
dall’assegnazione di ripetibili.
P.Q.M
visti gli artt. 146 e 251 CP,
nonché 60 ss. e 280 ss. CPP;
decide
1.
Il reclamo è evaso
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si
assegnano ripetibili.
3.
La presente
decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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