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Decisione

INC.2005.51604

Omissione PP

13 gennaio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Per quanto riguarda i fatti si può far riferimento a quanto

esposto nella decisione GIAR 516.2005.2 del 15 dicembre 2005 in re L.C.

1.

__________ è indiziata di essersi prestata, nella sua

qualità di infermiera presso la __________ di __________, a commettere dei

falsi documentali al fine di permettere le truffe in danno delle casse malati

per cui è stato inchiestato e condannato il __________. __________ è stata

interrogata una prima volta dalla Polizia cantonale, in qualità di indiziata,

il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 ha poi ricevuto, a firma del magistrato

precedentemente titolare dell’inchiesta, notifica di procedimento penale per

titolo di complicità in truffa e falsità in documenti.

Il 28 settembre 2005 il magistrato inquirente, con

citazione di stessa data che annullava e sostituiva altra citazione del 13

settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________, nell'ambito del

procedimento menzionato nel cappello della presente, a comparire in data 5

dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico di Bellinzona per

essere interrogata quale indiziata....”

Considerandi

2.

__________ ha

già inoltrato a questo giudice, oltre a quello che ci occupa, tre reclami

nell’ambito dello stesso procedimento penale (Inc. GIAR 516.2005.1/2/3): i

primi due contro la citazione a comparire spiccata dal Procuratore pubblico con

richiesta di riconoscimento della nullità del verbale di Polizia 17 dicembre

2004, della notifica di procedimento penale 24 febbraio 2004 e conseguente

annullamento del procedimento penale e il terzo contro il diniego di accesso

agli atti. Il primo reclamo è stato stralciato dai ruoli, il secondo –

dichiarato in parte irricevibile – è stato respinto come pure il terzo.

3.

In data 5

dicembre 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio di __________

in presenza della difesa, durante il quale la reclamante si è sostanzialmente

avvalsa del suo diritto di rifiutarsi di rispondere.

4.

Con il reclamo

oggetto della presente, __________, invocando gli stessi motivi che figurano

nei reclami precedenti, insorge contro la decisione del PP di utilizzare il suo

verbale di Polizia 17 dicembre 1998, di averlo quindi contestato alla

reclamante, e di conseguenza di non averlo estromesso dagli atti come richiesto

dalla difesa con lettera 28 novembre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.4, allegato 2 al

doc. 1) nonché di avere utilizzato documentazione dell’istruzione formale e

dibattimentale del procedimento penale contro __________.

A mente della

difesa tale verbale di Polizia avrebbe dovuto essere stralciato dagli atti

poiché non chiarito davanti al PP con sollecitudine. La difesa chiede lo

stralcio di tutti i verbali e mezzi di prova provenienti dal procedimento

penale contro __________ poiché non è stata data facoltà di esame atti prima

dell’interrogatorio della reclamante ledendo il principio del contraddittorio.

Tutto quanto

figura nel verbale 5 dicembre 2005 di __________ davanti al PP sarebbe di

conseguenza nullo e non potrebbe essere usato contro la reclamante.

5.

Con

osservazioni 9 dicembre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.4, doc. 4), il PP chiede che

il reclamo venga respinto. Egli afferma che il verbale di Polizia 17 dicembre

1998.

di __________ non può essere considerato nullo dal momento che la

reclamante è stata informata dall’inizio dei fatti e delle ipotesi di reato per

i quali veniva interrogata in qualità di indiziata ed addirittura il verbale

qui impugnato le era stato messo a disposizione prima dell’interrogatorio.

e considerato

In

diritto

A.

__________ è

indiziata nel procedimento penale e destinataria della decisione in

discussione. Ella ha inoltrato reclamo nei termini di legge (art. 281 cpv. 1

CPP) e di conseguenza il reclamo è ricevibile in ordine, anche se potrebbe

essere dichiarato irricevibile vista l’identità d’oggetto e di argomentazioni

con precedenti reclami, ora già oggetto di decisione.

B.

Per quanto

riguarda il merito, il reclamo può dunque essere evaso con semplice ripresa

delle argomentazioni contenute nella decisione 15 dicembre 2005 di questo

giudice (Inc. GIAR 516.2005.2) che già si era chinato sulla richiesta di

estromissione dagli atti, per asserita nullità, del verbale di Polizia

17.12.1998

nonché per il lungo tempo trascorso dal verbale di Polizia alla sua

delucidazione davanti al PP.

“C.

...

In procedura penale, la nullità di un atto di procedura

(e non quella del procedimento penale) è ammessa solo restrittivamente, in

presenza di violazioni gravi di regole essenziali di procedura, quali

l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la violazione del

diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei diritti di

difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736 ss.).

L'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto

istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità

per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione

delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non

siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza

GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più

dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove

nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove

l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con

il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale (decisione GIAR

07.01

, inc. 237.2003.9);

...

b)

Per quanto riguarda il verbale di Polizia 17 dicembre

1998.

(di cui una copia è stata consegnata dal PP al difensore della reclamante)

lo stesso non appare, già ad una prima lettura, irrito, non emergendo dal suo

contenuto irregolarità o violazioni del CPP, le censure della reclamante sono

quindi sollevate a torto nel merito ed anche tardivamente rispetto alle norme

della buona fede.

La difesa ritiene nullo il verbale di Polizia 17

dicembre 1998 di __________ con riferimento al mancato ossequio dell’art. 118

CPP ed al fatto che si sia svolto senza un patrocinatore.

Simili censure erano già state avanzate dai difensori

di __________ alla Corte delle Assise criminali di Lugano durante la

celebrazione del processo apertosi il 13 maggio 2005, quando avevano chiesto di

accertare la nullità, con conseguente estromissione dall’incarto, dei verbali

di Polizia o del PP nei quali le persone sentite come indiziati non erano state

avvertite della facoltà di potersi avvalere di un avvocato.

“Giusta l’art. 118 cpv. 2 CPP l’indiziato o accusato

deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di

essere assistito da un difensore, con nota a verbale.

Se, in concreto, è incontestato che alle persone

interrogate dalla polizia come indiziati o accusati è stato ricordato il

diritto di tacere, è altrettanto incontestato che non è stato loro ricordato il

diritto di essere assistiti da un difensore.

Per l’art. 49 CPP l’accusato può valersi in ogni stadio

del procedimento dell’assistenza di un difensore.

La prassi dell’Ufficio dei GIAR ha esteso il diritto

del patrocinatore dell’accusato di partecipare ai suoi interrogatori (art. 61

cpv. 1 CPP) anche alle informazioni preliminari (GIAR 3 novembre 1993,

862.93

L in re G.G.) evidenziando così l’essenzialità del diritto di difesa.

Tuttavia questo diritto esiste con la riserva esplicita

del cpv. 3 dell’art. 61 CPP per cui non è ammessa la presenza di difensori agli

interrogatori davanti ad agenti di polizia.

Per la Difesa, il diritto ad essere assistito da un

avvocato non si esaurisce nel diritto alla presenza dell’avvocato all’atto

istruttorio ma si estende al diritto di consultare l’avvocato prima di essere

sottoposto a qualsiasi atto istruttorio, anche prima di quegli atti istruttori

per cui non è ammessa la presenza del legale.

La Corte non condivide quest’opinione e ritiene che,

allo stadio attuale delle cose, il diritto di cui all’art. 118 cpv. 2 CPP deve

essere inteso come diritto all’assistenza dell’avvocato nel corso dell’atto

istruttorio in questione.

Perciò, ritenuta la lex specialis dell’art. 61 cpv. 3

CPP, la mancata informazione del diritto dell’indiziato di essere assistito da

un difensore è per la Corte in contrasto unicamente con la lettera dell’art.

118.

cpv. 2 CPP ma non con la ratio legis di tale norma. Come e in che misura

quei verbali – che non sono nulli e che pertanto rimangono agli atti – potranno

essere utilizzati dalla Corte per l’accertamento delle responsabilità del __________

è questione diversa cui potrà essere risposto soltanto dopo che l’accusato avrà

avuto la facoltà di esercitare il diritto al contraddittorio.

È certo, invece, che quei verbali possono essere

utilizzati nell’ambito di una valutazione anticipata delle prove.”

(Corte delle Assise criminali di Lugano 13 maggio 2005 in

re R.R., p. 32)

Abbondanzialmente, per quanto riguarda la presenza del

difensore all’interrogatorio (effettuato dal Procuratore pubblico e non dalla

Polizia, cfr. art. 61 cpv. 3 CPP), va poi ricordato che ai sensi dell’art. 57

cpv. 2 CPP, l’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di

rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione

dell’accusato o del suo difensore. Di conseguenza, anche qualora il verbale

dell’indiziato o accusato si svolga davanti al Procuratore pubblico, il diritto

di avvalersi di un avvocato, sebbene debba essere ricordato all’inizio del

verbale, non comporta automaticamente la sospensione ed il rinvio

dell’assunzione del mezzo di prova in caso la persona interrogata decida di

farsi assistere in quel momento da un legale, ed il verbale così redatto in

assenza del difensore non potrebbe essere considerato irrito. In altre parole,

il fatto che l’indiziato o accusato che viene sentito dal Procuratore pubblico,

dopo essere stato avvertito del suo diritto di rifiutarsi di rispondere e di

essere assistito da un difensore decide di avvalersene, non pregiudica

automaticamente e di per sé stesso la continuazione del verbale in assenza di

un legale, ad eccezione dei casi di presenza obbligatoria del difensore

previsti dalla legge. Certo, la persona verbalizzata a quel punto ha la facoltà

di rifiutarsi di rispondere e ciò in quanto valutazione personale

dell’esercizio di un diritto in quanto tale o semplicemente sintantoché non

avrà trovato un difensore, e ciò naturalmente avrà un senso unicamente in caso

di corretta indicazione alla persona verbalizzata del suo diritto di rifiutarsi

di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

Sulla base degli atti questo giudice ha potuto

constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia correttamente

chiarendo il ruolo della persona interrogata e nelle grandi linee i fatti per

cui si procede e cioè che la verbalizzata qui reclamante è sentita in qualità

di indiziata “in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento

penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di cura ____________________;

per reati di truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione

delle case di cura”, come le viene subito ricordato il suo diritto di

rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

L’interrogatorio è iniziato alle ore 14.35 e si è

concluso alle 16.20, ed è quindi durato poco meno di due ore; chiaramente si

tratta di un primo interrogatorio, volto ad inquadrare la persona e la sua

attività presso la __________ e volto a sondare le sue conoscenze sulle

attività truffaldine che si sospettava avvenissero all’interno delle case di

cura del __________ e la sua eventuale partecipazione a tali attività e se sì

con che grado di conoscenza e partecipazione. La persona interrogata, dopo

avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere, ha risposto a

tutte le domande che le sono state poste, a volte raccontando quanto a sua

conoscenza e a volte dichiarando di non sapere fornire una risposta

all’interrogante (non di non volere rispondere). Nel verbale non sono annotate

contestazioni specifiche, neppure la persona sentita ha comunicato eventuali

contestazioni al Procuratore pubblico, e ciò non solo a ridosso, dal profilo

temporale, del verbale 17 dicembre 1998, ma neppure in occasione della

ricezione della notifica di procedimento penale del 24 febbraio 2004 inviatale

dall’allora titolare dell’inchiesta.

L’atto istruttorio in quanto tale non è stato impugnato

con reclamo ai sensi dell’art. 280 CPP nei dieci giorni. Se è vero che una

censura di nullità può essere sollevata in ogni momento, la stessa deve

comunque rispettare i principi della buona fede.

D.

La difesa, dopo essersi dilungata in un’arringa

difensiva della reclamante entrando nel merito del procedimento penale aperto

nei suoi confronti, osserva in modo del tutto generico che le informazioni

preliminari contro __________ si sono troppo dilatate nel tempo ledendone i

diritti.

Ritenuto che la giurisprudenza di questo ufficio si è

più volte espressa a questo proposito,

“Questo giudice non ha competenza per imporre al

titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono

o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha però competenza

di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del magistrato

inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se

sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al

procedimento” (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op.

cit., pag. 271, nota 25).

Questo ufficio è sì competente per esprimersi in merito

a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa la violazione del

principio di celerità), ma nell’ambito di reclamo contro specifici atti o

omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera “sorveglianza”

sull’attività del Ministero pubblico. Altre conseguenze della violazione di

tale principio (quali l’attenuazione della pena o, eccezionalmente,

l’improcedibilità, DTF 117 IV 124) competono al giudice di merito. (cfr. GIAR

14.

novembre 2005 in re M.G.).

Nel caso in esame va rilevato come la doglianza del

lungo tempo trascorso tra il primo interrogatorio della reclamante, la notifica

di procedimento penale e la citazione per essere sentita è sollevata per la

prima volta in questa sede. Di conseguenza il reclamo, nell’ipotesi negata di

sua ricevibilità in merito a questo punto, sarebbe contrario alla buona fede

processuale.”

Alla luce di

quanto sopra se ne deduce che non potendosi ritenere nullo il verbale di

Polizia 17.12.1998 di __________ tale sua utilizzazione non può avere

conseguenza di nullità o annullabilità per il verbale della reclamante davanti

al PP del 5 dicembre 2005.

C.

Anche la

censura di mancato accesso agli atti è già stata decisa con la decisione 15

dicembre 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 516.2005.3) alla quale, anche in

questo caso, si può fare integrale riferimento.

“B.

Per l'ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza

degli atti riveste nell'ambito di una difesa penale, vige notoriamente il

principio che gli stessi sono liberamente accessibili all'accusato, salvo

comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale

"esigenza d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni

dell'accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento

note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente

contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di

collusione che aveva magari già giustificato l'arresto dell'accusato; ed

inoltre, quest'ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa

compatibile con quanto l'accusa già conosce" (L. Marazzi, Il

GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in

nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che il problema si pone in termini

analoghi per l'accusato ed il suo patrocinatore, in particolare nei casi in cui

il patrocinatore ha colloqui liberi con l'accusato (cfr. Rep. 1994, n. 114, p.

114-115).

Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare

l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi per

garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare

oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne

visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità

dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il

ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può

pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico o

di elementi di approfondimento di quanto prospettato. Pertanto la necessità di

garantire l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere

invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo eccessivo

nella loro contestazione.

Dagli atti risulta che __________ è stata sentita una

prima volta dalla Polizia cantonale, in veste di indiziata, in data 17 dicembre

1998.

e che il 24 febbraio 2004 le è stata inviata notifica di procedimento

penale, apparentemente con l’intenzione dell’allora titolare dell’inchiesta di

procedere con l’emanazione di un decreto d’accusa senza ulteriori formalità (la

procedura di cui all’art. 207° CPP prelude infatti, sia per tenore letterale

che per deduzione logica all’emanazione di un decreto d’accusa senza formalità

ulteriori). Ciò senza che vi sia traccia nell’incarto, prima d’ora, di

richieste di essere interrogata dal Procuratore pubblico e soprattutto di

potere avere l’accesso agli atti. Nell’incarto figura poi un estratto del

verbale del pubblico dibattimento contro __________, la sentenza di condanna

della Corte delle Assise criminali del 13 maggio 2005 e una serie di verbali di

Polizia e del PP (di quest’anno) di altri dipendenti delle tre cliniche del __________,

pure loro indagati per truffa e falsità in documenti.

Il PP attualmente titolare dell’inchiesta procede ora

con l’audizione della qui reclamante per contestarle gli elementi probatori in

suo possesso, risultanti dagli atti e dai verbali dei coindagati, e permetterle

di fornire la sua versione dei fatti.

In siffatte circostanze risposte preconfezionate sulla

base di atti già visionati non solo sarebbero inutili per la ricerca della

verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la credibilità

dell’indiziata reclamante (che, non lo si dimentichi, è validamente patrocinata

da un legale e che ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di rispondere). Se è

vero che __________ sa di entrare in considerazione per l’allestimento di

cardex (cartelle cliniche) falsi – ella infatti ha a disposizione il suo verbale

di Polizia 17 dicembre 1998 –, è altrettanto vero che non può sapere che cosa

abbiano dichiarato suoi colleghi e tutto quanto (per esempio i cardex da lei

compilati) hanno raccolto le Autorità inquirenti. Le suddette considerazioni

rafforzano la necessità di vietare all’indiziata e al suo difensore l’accesso

agli atti fino al chiarimento dinanzi al magistrato della deposizione resa

davanti alla Polizia ed alla contestazione dei mezzi di prova raccolti dagli

inquirenti – come sembra d’altronde far capire il magistrato inquirente nella

decisione impugnata (“...il tutto in considerazione del fatto che alla sua

assistita non sono ancora state effettuate delle precise contestazioni, specie

riguardo sue eventuali responsabilità penali.”) – e non per il fatto che

non le è stata promossa l’accusa (intendendo verosimilmente peraltro procedere

il PP senza tale formalità ai sensi dell’art. 207aCPP).

È ben vero che __________ è stata interrogata la prima

e l’ultima volta nel dicembre del 1998, ma giova evidenziare che il PP ha

spiccato una citazione per l’indiziata per il 5 dicembre 2005. Questo giudice

non sa se tale interrogatorio sia avvenuto ed in particolare se l’indiziata si

sia presentata per essere interrogata. Vista la vicinanza temporale tra la

citazione, la richiesta di accesso agli atti e la data dell’interrogatorio,

ancora si giustificava la non concessione parziale dell’accesso agli atti fino

ad espletazione dello stesso per salvaguardare il principio dell’immediatezza

(anche a favore dell’indiziata), ritenuto che il periodo intercorrente fra la

presente decisione (probabilmente successiva all’interrogatorio di __________)

e l’effettivo accesso agli atti, anche in caso di rinvio del verbale previsto

per il 5 dicembre 2005, non è tale da ledere il principio di proporzionalità.

Va da sé che al termine dell’interrogatorio, nel quale

saranno prospettate all’accusata le risultanze dell’inchiesta in corso,

l’accesso agli atti sarà dato e completo anche perché, in ogni caso, il

problema dell’accesso agli atti sarà superato dalle prospettazioni che

avverranno nel verbale già espletato o di prossimo espletamento.”

Gli argomenti

sopra esposti mantengono la loro validità anche nella presente (identica)

fattispecie.

D.

In

conclusione, il reclamo é respinto ai sensi dei considerandi con la presente

decisione definitiva, con carico di tasse e spese di giustizia (che tengono

conto della temerarietà del reclamo per i motivi esposti) alla reclamante

soccombente.

P.Q.M

visti gli

artt. 146 e 251 CP, nonché 60 ss., 117 ss. e 280 ss. CPP, nonché 284 e

contrario CPP, 6 CEDU, 39 lett. f) LTG, 2 CCS;

decide

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia, fissata in CHF 300.-- e le spese

di CHF 100.--. sono a carico della reclamante.

3.

La

presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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