INC.2005.51604
Omissione PP
13 gennaio 2006Italiano18 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2005.51604
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, GIAR
Titolo:
Omissione PP
AUDIZIONE
art. 117 cpv. 1 CPP-TI
art. 118 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.51604
Lugano
13 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 6/7
dicembre 2005 da
__________
(patr. dall’avv. __________)
contro
la decisione 5 dicembre 2005 del Procuratore pubblico
Arturo Garzoni di non stralciare dagli atti del procedimento penale il
verbale di Polizia 17 dicembre 1998 della reclamante e di utilizzare i
verbali e i documenti dell’istruzione formale e dibattimentale nel caso __________
sfociato nella sentenza 13 maggio 2005 della Corte delle Assise Criminali di
Lugano;
viste le osservazioni 13 dicembre
2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
1.
Per quanto riguarda i fatti si può far riferimento a quanto
esposto nella decisione GIAR 516.2005.2 del 15 dicembre 2005 in re L.C.
1.
__________ è indiziata di essersi prestata, nella sua
qualità di infermiera presso la __________ di __________, a commettere dei
falsi documentali al fine di permettere le truffe in danno delle casse malati
per cui è stato inchiestato e condannato il __________. __________ è stata
interrogata una prima volta dalla Polizia cantonale, in qualità di indiziata,
il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 ha poi ricevuto, a firma del magistrato
precedentemente titolare dell’inchiesta, notifica di procedimento penale per
titolo di complicità in truffa e falsità in documenti.
Il 28 settembre 2005 il magistrato inquirente, con
citazione di stessa data che annullava e sostituiva altra citazione del 13
settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________, nell'ambito del
procedimento menzionato nel cappello della presente, a comparire in data 5
dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico di Bellinzona per
essere interrogata quale indiziata....”
Considerandi
2.
__________ ha
già inoltrato a questo giudice, oltre a quello che ci occupa, tre reclami
nell’ambito dello stesso procedimento penale (Inc. GIAR 516.2005.1/2/3): i
primi due contro la citazione a comparire spiccata dal Procuratore pubblico con
richiesta di riconoscimento della nullità del verbale di Polizia 17 dicembre
2004, della notifica di procedimento penale 24 febbraio 2004 e conseguente
annullamento del procedimento penale e il terzo contro il diniego di accesso
agli atti. Il primo reclamo è stato stralciato dai ruoli, il secondo –
dichiarato in parte irricevibile – è stato respinto come pure il terzo.
3.
In data 5
dicembre 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio di __________
in presenza della difesa, durante il quale la reclamante si è sostanzialmente
avvalsa del suo diritto di rifiutarsi di rispondere.
4.
Con il reclamo
oggetto della presente, __________, invocando gli stessi motivi che figurano
nei reclami precedenti, insorge contro la decisione del PP di utilizzare il suo
verbale di Polizia 17 dicembre 1998, di averlo quindi contestato alla
reclamante, e di conseguenza di non averlo estromesso dagli atti come richiesto
dalla difesa con lettera 28 novembre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.4, allegato 2 al
doc. 1) nonché di avere utilizzato documentazione dell’istruzione formale e
dibattimentale del procedimento penale contro __________.
A mente della
difesa tale verbale di Polizia avrebbe dovuto essere stralciato dagli atti
poiché non chiarito davanti al PP con sollecitudine. La difesa chiede lo
stralcio di tutti i verbali e mezzi di prova provenienti dal procedimento
penale contro __________ poiché non è stata data facoltà di esame atti prima
dell’interrogatorio della reclamante ledendo il principio del contraddittorio.
Tutto quanto
figura nel verbale 5 dicembre 2005 di __________ davanti al PP sarebbe di
conseguenza nullo e non potrebbe essere usato contro la reclamante.
5.
Con
osservazioni 9 dicembre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.4, doc. 4), il PP chiede che
il reclamo venga respinto. Egli afferma che il verbale di Polizia 17 dicembre
1998.
di __________ non può essere considerato nullo dal momento che la
reclamante è stata informata dall’inizio dei fatti e delle ipotesi di reato per
i quali veniva interrogata in qualità di indiziata ed addirittura il verbale
qui impugnato le era stato messo a disposizione prima dell’interrogatorio.
e considerato
In
diritto
A.
__________ è
indiziata nel procedimento penale e destinataria della decisione in
discussione. Ella ha inoltrato reclamo nei termini di legge (art. 281 cpv. 1
CPP) e di conseguenza il reclamo è ricevibile in ordine, anche se potrebbe
essere dichiarato irricevibile vista l’identità d’oggetto e di argomentazioni
con precedenti reclami, ora già oggetto di decisione.
B.
Per quanto
riguarda il merito, il reclamo può dunque essere evaso con semplice ripresa
delle argomentazioni contenute nella decisione 15 dicembre 2005 di questo
giudice (Inc. GIAR 516.2005.2) che già si era chinato sulla richiesta di
estromissione dagli atti, per asserita nullità, del verbale di Polizia
17.12.1998
nonché per il lungo tempo trascorso dal verbale di Polizia alla sua
delucidazione davanti al PP.
“C.
...
In procedura penale, la nullità di un atto di procedura
(e non quella del procedimento penale) è ammessa solo restrittivamente, in
presenza di violazioni gravi di regole essenziali di procedura, quali
l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la violazione del
diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei diritti di
difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736 ss.).
L'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto
istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità
per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione
delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non
siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza
GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più
dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove
nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove
l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con
il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale (decisione GIAR
07.01
, inc. 237.2003.9);
...
b)
Per quanto riguarda il verbale di Polizia 17 dicembre
1998.
(di cui una copia è stata consegnata dal PP al difensore della reclamante)
lo stesso non appare, già ad una prima lettura, irrito, non emergendo dal suo
contenuto irregolarità o violazioni del CPP, le censure della reclamante sono
quindi sollevate a torto nel merito ed anche tardivamente rispetto alle norme
della buona fede.
La difesa ritiene nullo il verbale di Polizia 17
dicembre 1998 di __________ con riferimento al mancato ossequio dell’art. 118
CPP ed al fatto che si sia svolto senza un patrocinatore.
Simili censure erano già state avanzate dai difensori
di __________ alla Corte delle Assise criminali di Lugano durante la
celebrazione del processo apertosi il 13 maggio 2005, quando avevano chiesto di
accertare la nullità, con conseguente estromissione dall’incarto, dei verbali
di Polizia o del PP nei quali le persone sentite come indiziati non erano state
avvertite della facoltà di potersi avvalere di un avvocato.
“Giusta l’art. 118 cpv. 2 CPP l’indiziato o accusato
deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di
essere assistito da un difensore, con nota a verbale.
Se, in concreto, è incontestato che alle persone
interrogate dalla polizia come indiziati o accusati è stato ricordato il
diritto di tacere, è altrettanto incontestato che non è stato loro ricordato il
diritto di essere assistiti da un difensore.
Per l’art. 49 CPP l’accusato può valersi in ogni stadio
del procedimento dell’assistenza di un difensore.
La prassi dell’Ufficio dei GIAR ha esteso il diritto
del patrocinatore dell’accusato di partecipare ai suoi interrogatori (art. 61
cpv. 1 CPP) anche alle informazioni preliminari (GIAR 3 novembre 1993,
862.93
L in re G.G.) evidenziando così l’essenzialità del diritto di difesa.
Tuttavia questo diritto esiste con la riserva esplicita
del cpv. 3 dell’art. 61 CPP per cui non è ammessa la presenza di difensori agli
interrogatori davanti ad agenti di polizia.
Per la Difesa, il diritto ad essere assistito da un
avvocato non si esaurisce nel diritto alla presenza dell’avvocato all’atto
istruttorio ma si estende al diritto di consultare l’avvocato prima di essere
sottoposto a qualsiasi atto istruttorio, anche prima di quegli atti istruttori
per cui non è ammessa la presenza del legale.
La Corte non condivide quest’opinione e ritiene che,
allo stadio attuale delle cose, il diritto di cui all’art. 118 cpv. 2 CPP deve
essere inteso come diritto all’assistenza dell’avvocato nel corso dell’atto
istruttorio in questione.
Perciò, ritenuta la lex specialis dell’art. 61 cpv. 3
CPP, la mancata informazione del diritto dell’indiziato di essere assistito da
un difensore è per la Corte in contrasto unicamente con la lettera dell’art.
118.
cpv. 2 CPP ma non con la ratio legis di tale norma. Come e in che misura
quei verbali – che non sono nulli e che pertanto rimangono agli atti – potranno
essere utilizzati dalla Corte per l’accertamento delle responsabilità del __________
è questione diversa cui potrà essere risposto soltanto dopo che l’accusato avrà
avuto la facoltà di esercitare il diritto al contraddittorio.
È certo, invece, che quei verbali possono essere
utilizzati nell’ambito di una valutazione anticipata delle prove.”
(Corte delle Assise criminali di Lugano 13 maggio 2005 in
re R.R., p. 32)
Abbondanzialmente, per quanto riguarda la presenza del
difensore all’interrogatorio (effettuato dal Procuratore pubblico e non dalla
Polizia, cfr. art. 61 cpv. 3 CPP), va poi ricordato che ai sensi dell’art. 57
cpv. 2 CPP, l’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di
rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione
dell’accusato o del suo difensore. Di conseguenza, anche qualora il verbale
dell’indiziato o accusato si svolga davanti al Procuratore pubblico, il diritto
di avvalersi di un avvocato, sebbene debba essere ricordato all’inizio del
verbale, non comporta automaticamente la sospensione ed il rinvio
dell’assunzione del mezzo di prova in caso la persona interrogata decida di
farsi assistere in quel momento da un legale, ed il verbale così redatto in
assenza del difensore non potrebbe essere considerato irrito. In altre parole,
il fatto che l’indiziato o accusato che viene sentito dal Procuratore pubblico,
dopo essere stato avvertito del suo diritto di rifiutarsi di rispondere e di
essere assistito da un difensore decide di avvalersene, non pregiudica
automaticamente e di per sé stesso la continuazione del verbale in assenza di
un legale, ad eccezione dei casi di presenza obbligatoria del difensore
previsti dalla legge. Certo, la persona verbalizzata a quel punto ha la facoltà
di rifiutarsi di rispondere e ciò in quanto valutazione personale
dell’esercizio di un diritto in quanto tale o semplicemente sintantoché non
avrà trovato un difensore, e ciò naturalmente avrà un senso unicamente in caso
di corretta indicazione alla persona verbalizzata del suo diritto di rifiutarsi
di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.
Sulla base degli atti questo giudice ha potuto
constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia correttamente
chiarendo il ruolo della persona interrogata e nelle grandi linee i fatti per
cui si procede e cioè che la verbalizzata qui reclamante è sentita in qualità
di indiziata “in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento
penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di cura ____________________;
per reati di truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione
delle case di cura”, come le viene subito ricordato il suo diritto di
rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.
L’interrogatorio è iniziato alle ore 14.35 e si è
concluso alle 16.20, ed è quindi durato poco meno di due ore; chiaramente si
tratta di un primo interrogatorio, volto ad inquadrare la persona e la sua
attività presso la __________ e volto a sondare le sue conoscenze sulle
attività truffaldine che si sospettava avvenissero all’interno delle case di
cura del __________ e la sua eventuale partecipazione a tali attività e se sì
con che grado di conoscenza e partecipazione. La persona interrogata, dopo
avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere, ha risposto a
tutte le domande che le sono state poste, a volte raccontando quanto a sua
conoscenza e a volte dichiarando di non sapere fornire una risposta
all’interrogante (non di non volere rispondere). Nel verbale non sono annotate
contestazioni specifiche, neppure la persona sentita ha comunicato eventuali
contestazioni al Procuratore pubblico, e ciò non solo a ridosso, dal profilo
temporale, del verbale 17 dicembre 1998, ma neppure in occasione della
ricezione della notifica di procedimento penale del 24 febbraio 2004 inviatale
dall’allora titolare dell’inchiesta.
L’atto istruttorio in quanto tale non è stato impugnato
con reclamo ai sensi dell’art. 280 CPP nei dieci giorni. Se è vero che una
censura di nullità può essere sollevata in ogni momento, la stessa deve
comunque rispettare i principi della buona fede.
D.
La difesa, dopo essersi dilungata in un’arringa
difensiva della reclamante entrando nel merito del procedimento penale aperto
nei suoi confronti, osserva in modo del tutto generico che le informazioni
preliminari contro __________ si sono troppo dilatate nel tempo ledendone i
diritti.
Ritenuto che la giurisprudenza di questo ufficio si è
più volte espressa a questo proposito,
“Questo giudice non ha competenza per imporre al
titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono
o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha però competenza
di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del magistrato
inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se
sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al
procedimento” (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op.
cit., pag. 271, nota 25).
Questo ufficio è sì competente per esprimersi in merito
a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa la violazione del
principio di celerità), ma nell’ambito di reclamo contro specifici atti o
omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera “sorveglianza”
sull’attività del Ministero pubblico. Altre conseguenze della violazione di
tale principio (quali l’attenuazione della pena o, eccezionalmente,
l’improcedibilità, DTF 117 IV 124) competono al giudice di merito. (cfr. GIAR
14.
novembre 2005 in re M.G.).
Nel caso in esame va rilevato come la doglianza del
lungo tempo trascorso tra il primo interrogatorio della reclamante, la notifica
di procedimento penale e la citazione per essere sentita è sollevata per la
prima volta in questa sede. Di conseguenza il reclamo, nell’ipotesi negata di
sua ricevibilità in merito a questo punto, sarebbe contrario alla buona fede
processuale.”
Alla luce di
quanto sopra se ne deduce che non potendosi ritenere nullo il verbale di
Polizia 17.12.1998 di __________ tale sua utilizzazione non può avere
conseguenza di nullità o annullabilità per il verbale della reclamante davanti
al PP del 5 dicembre 2005.
C.
Anche la
censura di mancato accesso agli atti è già stata decisa con la decisione 15
dicembre 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 516.2005.3) alla quale, anche in
questo caso, si può fare integrale riferimento.
“B.
Per l'ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza
degli atti riveste nell'ambito di una difesa penale, vige notoriamente il
principio che gli stessi sono liberamente accessibili all'accusato, salvo
comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale
"esigenza d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni
dell'accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento
note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente
contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di
collusione che aveva magari già giustificato l'arresto dell'accusato; ed
inoltre, quest'ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa
compatibile con quanto l'accusa già conosce" (L. Marazzi, Il
GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in
nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che il problema si pone in termini
analoghi per l'accusato ed il suo patrocinatore, in particolare nei casi in cui
il patrocinatore ha colloqui liberi con l'accusato (cfr. Rep. 1994, n. 114, p.
114-115).
Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare
l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi per
garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare
oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne
visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità
dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il
ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può
pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico o
di elementi di approfondimento di quanto prospettato. Pertanto la necessità di
garantire l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere
invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo eccessivo
nella loro contestazione.
Dagli atti risulta che __________ è stata sentita una
prima volta dalla Polizia cantonale, in veste di indiziata, in data 17 dicembre
1998.
e che il 24 febbraio 2004 le è stata inviata notifica di procedimento
penale, apparentemente con l’intenzione dell’allora titolare dell’inchiesta di
procedere con l’emanazione di un decreto d’accusa senza ulteriori formalità (la
procedura di cui all’art. 207° CPP prelude infatti, sia per tenore letterale
che per deduzione logica all’emanazione di un decreto d’accusa senza formalità
ulteriori). Ciò senza che vi sia traccia nell’incarto, prima d’ora, di
richieste di essere interrogata dal Procuratore pubblico e soprattutto di
potere avere l’accesso agli atti. Nell’incarto figura poi un estratto del
verbale del pubblico dibattimento contro __________, la sentenza di condanna
della Corte delle Assise criminali del 13 maggio 2005 e una serie di verbali di
Polizia e del PP (di quest’anno) di altri dipendenti delle tre cliniche del __________,
pure loro indagati per truffa e falsità in documenti.
Il PP attualmente titolare dell’inchiesta procede ora
con l’audizione della qui reclamante per contestarle gli elementi probatori in
suo possesso, risultanti dagli atti e dai verbali dei coindagati, e permetterle
di fornire la sua versione dei fatti.
In siffatte circostanze risposte preconfezionate sulla
base di atti già visionati non solo sarebbero inutili per la ricerca della
verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la credibilità
dell’indiziata reclamante (che, non lo si dimentichi, è validamente patrocinata
da un legale e che ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di rispondere). Se è
vero che __________ sa di entrare in considerazione per l’allestimento di
cardex (cartelle cliniche) falsi – ella infatti ha a disposizione il suo verbale
di Polizia 17 dicembre 1998 –, è altrettanto vero che non può sapere che cosa
abbiano dichiarato suoi colleghi e tutto quanto (per esempio i cardex da lei
compilati) hanno raccolto le Autorità inquirenti. Le suddette considerazioni
rafforzano la necessità di vietare all’indiziata e al suo difensore l’accesso
agli atti fino al chiarimento dinanzi al magistrato della deposizione resa
davanti alla Polizia ed alla contestazione dei mezzi di prova raccolti dagli
inquirenti – come sembra d’altronde far capire il magistrato inquirente nella
decisione impugnata (“...il tutto in considerazione del fatto che alla sua
assistita non sono ancora state effettuate delle precise contestazioni, specie
riguardo sue eventuali responsabilità penali.”) – e non per il fatto che
non le è stata promossa l’accusa (intendendo verosimilmente peraltro procedere
il PP senza tale formalità ai sensi dell’art. 207aCPP).
È ben vero che __________ è stata interrogata la prima
e l’ultima volta nel dicembre del 1998, ma giova evidenziare che il PP ha
spiccato una citazione per l’indiziata per il 5 dicembre 2005. Questo giudice
non sa se tale interrogatorio sia avvenuto ed in particolare se l’indiziata si
sia presentata per essere interrogata. Vista la vicinanza temporale tra la
citazione, la richiesta di accesso agli atti e la data dell’interrogatorio,
ancora si giustificava la non concessione parziale dell’accesso agli atti fino
ad espletazione dello stesso per salvaguardare il principio dell’immediatezza
(anche a favore dell’indiziata), ritenuto che il periodo intercorrente fra la
presente decisione (probabilmente successiva all’interrogatorio di __________)
e l’effettivo accesso agli atti, anche in caso di rinvio del verbale previsto
per il 5 dicembre 2005, non è tale da ledere il principio di proporzionalità.
Va da sé che al termine dell’interrogatorio, nel quale
saranno prospettate all’accusata le risultanze dell’inchiesta in corso,
l’accesso agli atti sarà dato e completo anche perché, in ogni caso, il
problema dell’accesso agli atti sarà superato dalle prospettazioni che
avverranno nel verbale già espletato o di prossimo espletamento.”
Gli argomenti
sopra esposti mantengono la loro validità anche nella presente (identica)
fattispecie.
D.
In
conclusione, il reclamo é respinto ai sensi dei considerandi con la presente
decisione definitiva, con carico di tasse e spese di giustizia (che tengono
conto della temerarietà del reclamo per i motivi esposti) alla reclamante
soccombente.
P.Q.M
visti gli
artt. 146 e 251 CP, nonché 60 ss., 117 ss. e 280 ss. CPP, nonché 284 e
contrario CPP, 6 CEDU, 39 lett. f) LTG, 2 CCS;
decide
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia, fissata in CHF 300.-- e le spese
di CHF 100.--. sono a carico della reclamante.
3.
La
presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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