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Decisione

INC.2005.51703

Istanza di libertà provvisoria

6 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2003 e 2004, ovviamente sino a giugno (doc. 4, inc. GIAR 517.2005.1).

Nel 2004 e 2005, sono stati

aperti ulteriori incarti nei confronti di __________ (a volte anche nei

confronti di terzi), per le ipotesi di reato di rissa, lesioni, danneggiamento,

minacce, infrazioni alla LCStr, furto, vie di fatto, nonché numerose procedure

relative alla contravvenzione di cui all'art. 51 LTP (cfr. classificatore rosso

"__________").

3.

Con l'istanza del 29 settembre

2005 (doc. 1, inc. GIAR 517.2005.3), la difesa di __________ chiede il

trasferimento al PCT e la messa in libertà provvisoria dell'accusato in quanto

"egli ha confessato quanto commesso (quindi non vi sono particolari

bisogni istruttori), ritenuto, fra l'altro, che la refurtiva incassata è stata

assai misera" e ritenendo che una lunga detenzione non sarebbe

proficua dal profilo del reinserimento.

4.

Il magistrato inquirente ha

preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 517.2005.2).

Il magistrato inquirente pone in

evidenza le reticenze dell'accusato anche quando confrontato con indizi

oggettivi, elenca i furti oggetto della presente inchiesta segnalando che

l'accusato si dichiara ancora estraneo ai tre furti che gli vengono imputati

sebbene una parte della refurtiva sia stata trovata al suo domicilio

(Preavviso, pag. 1), e precisa quali atti istruttori debbano ancora essere

compiuti per accertare le (eventuali) responsabilità dell'accusato nei furti

non ammessi ma comunque fortemente indiziati, in particolare dalla refurtiva

ritrovata in suo possesso (Preavviso, pag. 1 e 2).

A giudizio del Procuratore

pubblico, il carcere preventivo si giustifica sia per il pericolo di collusione

con i correi (in particolare __________, ma anche eventuali altri) nonché per

il pericolo di recidiva evidenziato dai numerosi reati commessi dall'accusato a

partire dal 2001 che nemmeno le precedenti inchieste e, in particolare il

rinvio a giudizio davanti ad una Corte correzionale non sono riusciti ad

interrompere.

5.

Con osservazioni del 4 ottobre

2005 (doc. 4, inc. GIAR 517.2005.3), la difesa di __________ riconosce la

commissione di furti ma contesta che tutti gli addebiti mossi siano fondati (al

salone __________ vi sarebbero stati solo danneggiamenti dato che i correi non

hanno trovato nulla da sottrarre). Contesta, inoltre, il pericolo di

collusione/inquinamento delle prove, sia perché gli accertamenti sulla merce

ritrovata non possono essere influenzati dall'accusato, sia per il carattere

meramente ipotetico delle verifiche di ulteriori responsabilità (Osservazioni,

pag. 1 e 2).

Da ultimo contesta il pericolo di

recidiva (nonché la proporzionalità della detenzione) ritenendo che i dodici

giorni di carcere preventivo sofferto sono sufficienti a far mantenere

all'accusato un comportamento consono alla legge (Osservazioni, pag. 2).

6.

L'istanza di libertà provvisoria,

presentata dalla difesa dell'accusato detenuto è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP (in relazione

con l'art. 20 CPP - cfr. timbro postale) e ricevuti entrambi, da questo

ufficio, il giorno 4 ottobre 2005. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP

scade venerdì 7 ottobre 2005.

7.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nei confronti di __________ gravi

e sufficienti indizi di reato sono certamente dati.

Concorrono a tale conclusione,

sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. Verbale PG 27 settembre 2005),

sia quelle del correo __________ (24 settembre 2005 e 28 settembre 2005), sia

il riconoscimento, da parte della teste M.P. (verbale 30 settembre 2005), come

di proprietà del Gruppo genitori di __________, di uno stereo (oggetto di

furto) "ritrovato" (come indicato dalla polizia nel verbale M.P.

menzionato - in assenza, in base agli atti prodotti, di un verbale di

sequestro).

8.

Non occorrono grandi

disquisizioni per constatare e confermare che in capo a __________ è presente e

concreto il pericolo di recidiva.

Il numero e la tipologia (reati

contro la proprietà e anche contro la persona) degli incarti aperti negli

ultimi due/tre anni (se ne contano almeno 30 tra il n. __________ ed il n. __________

- cfr. DA citati, atto d'accusa e classificatore "__________"),

l'aver agito in corso d'inchiesta per altri reati ed in attesa di giudizio

davanti alle Assise correzionali, l'atteggiamento istruttorio volto (perlomeno

inizialmente) a negare financo l'evidenza o a giustificare con il "non

ricordo" - cfr. verbale PG 23 settembre 2005, pag. 4; verbale PG 24

settembre 2004, pag. 1), l'agire ripetuto ancora negli ultimi mesi (cfr.

verbale PG 27 settembre 2005) sono tutti elementi che, anche senza addentrarsi

in disquisizioni circa la sua personalità (comunque indicativo l'atteggiamento

di attribuire alla madre la proprietà del telefonino risultante rubato e la

reazione riportata dalla polizia - cfr. Rapporto d'arresto, pag. 2 - alla

mancata conferma da parte di quest'ultima), concorrono a fondare su elementi

concreti il pericolo di recidiva (M. Luvini, in REP 1989, pag. 287 ss, pag.

294).

Alla luce di questi elementi, le

circa due settimane di carcere preventivo sofferto non riducono tale pericolo

e/o la sua concretezza, contrariamente a quanto sostiene la difesa (che,

peraltro, si limita ad avanzare quell'unico argomento a contestazione del

pericolo di recidiva).

9.

La presenza in capo all'accusato

di uno dei motivi (alternativi) che giustificano il mantenimento della

detenzione cautelare rende superfluo l'approfondimento dell'altro motivo

indicato dal magistrato inquirente.

A titolo abbondanziale, si può

comunque affermare che anche il pericolo di collusione sembra essere presente.

Ciò visto l'atteggiamento processuale dell'accusato, che non si limita a tacere

o negare, ma fornisce indicazioni fuorvianti nell'intento che i terzi le

confermino (natel di proprietà della mamma) e la necessità di identificare e

interrogare per esempio l'amico "__________", che gli avrebbe venduto

lo stereo risultato rubato al Gruppo genitori di __________ (verbale PG __________,

29 settembre 2005, pag. 2), senza che egli, se posto in libertà, possa in

qualche modo intervenire a compromettere tale accertamento.

10.

Alla luce dei reati ascritti, del

conseguente rischio di pena (per il furto è prevista la reclusione) e, se si

vuole, del fatto che non è scontato che la eventuale pena possa essere soggetta

a sospensione (cfr. art. 41 cifra 1 CP), il carcere preventivo sin qui sofferto

(circa due settimane), e quello presumibilmente ancora da soffrire, non viola

il principio di proporzionalità.

11.

In conclusione, vista la presenza

di gravi indizi di reato, pericolo di recidiva ed anche pericolo di collusione

e inquinamento delle prove, l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla

difesa di __________ viene respinta con la presente decisione esente da tasse e

spese.

Per completezza, si precisa che

la questione del trasferimento al PCT non può essere trattata da questo giudice

in sede di procedura ex art. 108 CPP, dato che il magistrato inquirente

(competente in prima istanza per la decisione) non si è ancora espresso in

merito.

P.Q.M.

viste le norme applicabili

citate, in particolare gli artt. 139 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31

CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1. L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall’intimazione.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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