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Decisione

INC.2005.52602

Istanza di libertà provvisoria

14 novembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

30 settembre 2005 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di furto,

sub. ricettazione (doc. 1 inc. GIAR 526.2005.1).

L'arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza, oltre che di

sufficienti indizi di reato e di bisogni dell'istruzione (identificazione e

successiva audizione dei correi/complici) e pericolo di collusione,

segnatamente con tale __________ (doc. 3 inc. GIAR cit.).

Al termine del verbale 21 ottobre

2005 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa per titolo di ripetuto furto,

subordinatamente ripetuta ricettazione.

B.

In sintesi __________, titolare

del __________, è accusato di avere acquistato da tale sedicente __________ -

che si era presentato quale intermediario per la vendita per conto di terzi

cittadini italiani, di modelli di prestigio di autovetture d'occasione -, nel

periodo luglio-settembre 2005, 13 autovetture, di cui almeno 10 provento di

furto, per poi rivenderle.

Dagli accertamenti esperiti è risultato

che i contratti di compravendita e/o ripresa erano stati compilati con dei

nominativi che non corrispondono ai proprietari delle vetture, che le denunce

da parte dei proprietari avvenivano dopo l'avvenuta stesura del contratto di

compravendita con la __________, che sulle carte di circolazione sono stati

manomessi i dati e che i certificati di proprietà sono provento di un furto

commesso a __________ nel corso dello scorso anno.

Il magistrato inquirente ha

proceduto, oltre all'audizione di vari testi (dipendenti del garage __________

ed alcuni acquirenti delle autovetture) ed al sequestro delle autovetture

oggetto dell'inchiesta, all'invio di rogatorie in Italia ed in Svizzera. In

particolare, ha inoltrato l'11 ottobre 2005 una domanda di assistenza

giudiziaria alla Procura di __________ volta all'identificazione del sedicente __________

ed all'audizione della persona intestataria dell'utenza mobile italiana

utilizzata da __________, nonché il 20 e 21 ottobre due rogatorie

intercantonali volte all'audizione, in qualità di testi, di persone cui __________

ha venduto autovetture acquistate per il tramite di __________.

C.

Con istanza 4/7 novembre 2005 la

difesa di __________ ha chiesto la messa in libertà provvisoria dell'accusato.

La difesa, dopo aver evidenziato

che a carico di __________ vi sono, oltre ad indizi che non permettono di

escludere la tesi di una colpevolezza, altri che conducono al diniego di un

comportamento criminoso, ritiene che il comportamento collaborativo assunto sin

dall'inizio dell'inchiesta dall'istante - il quale avrebbe fornito tutte le

informazioni necessarie per l'identificazione di __________ e dei suoi

accompagnatori, si è messo a disposizione per contattarlo direttamente, ha

subito comunicato di aver acquistato complessive 13 autovetture da __________ e

fornito la relativa documentazione, ecc. - non potrebbe conciliare con

l'esistenza di un concreto pericolo di collusione. Rileva inoltre che le

indagini sino ad ora condotte non hanno portato a particolari sviluppi relativamente

all'identificazione di __________ e del suo "accompagnatore", che le

dichiarazioni dell'istante, incensurato, non hanno subito rilevanti

modificazioni dal giorno del suo arresto, che egli non si è opposto

all'acquisizione della documentazione inerente i propri conti e da ultimo che,

comunque, egli non potrebbe in alcun modo alterare i riscontri oggettivi agli

atti, né influire sugli accertamenti rogatoriali in atto. Il mantenimento della

carcerazione preventiva sarebbe quindi contrario al principio di

proporzionalità, anche considerato che, in caso di condanna, la pena "in

ogni caso verrebbe sospesa condizionalmente" in considerazione

dell'incensuratezza.

In ogni caso, indipendentemente

dall'avanzamento dell'inchiesta, il pericolo di collusione potrebbe essere

ovviato con l'applicazione di specifiche misure sostitutive, in particolare il

divieto di contattare determinate persone, frequentare specifici ambienti o

anche con gli arresti domiciliari.

D.

Il magistrato inquirente

preavvisa negativamente l'istanza di libertà provvisoria.

Innanzitutto sottolinea che

l'inchiesta non è ancora conclusa, ritenuto che l'accertamento dell'identità di

__________ è ancora da stabilire con inoppugnabile sicurezza, le risposte alle

rogatorie internazionali e nazionali non sono ancora giunte e dovranno essere

contestate all'accusato, i dati dei controlli telefonici, da cui dipende

l'auspicata identificazione di __________, sono appena pervenuti ed è già in

corso lo spurgo delle numerosissime telefonate e, infine, la voluminosa

documentazione bancaria acquisita sarà oggetto delle contestazioni previste per

il verbale già fissato per venerdì 11 novembre 2005. Il PP segnala poi

l'esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove: vista la

mancanza di un'identificazione certa di tale __________, nonché le strane

modalità sul repentino sdoganamento delle autovetture, "la dice lunga

sulla necessità di verifiche puntuali ed oggettive sull'asserita estraneità del

qui istante ad un meccanismo che sa tanto di banda preparata ed organizzata nel

far sparire veicoli di alta gamma all'estero", il magistrato

inquirente ritiene che, in caso di messa in libertà provvisoria, l'accusato

potrebbe facilmente compromettere quelle prove che si stanno raccogliendo in

via rogatoriale e per istruttoria, "tenuto anche conto delle

implicazioni processuali che queste circostanze potrebbero avere per l'istante

(ev. estensione dell'accusa alla "banda"?)". Evidenzia

inoltre le anomale e pericolose (per un commerciante) modalità di pagamento (a

contanti e senza ricevuta), l'asserita impossibilità dell'istante di fornire i

connotati di __________, nonché la circostanza che i "guai con il traffico

d'auto" già avuti da __________, avrebbe comunque dovuto indurlo ad agire

con maggior prudenza nell'entrare in affari con uno sconosciuto (__________).

Da ultimo, il magistrato inquirente assicura che l'inchiesta verrà condotta con

celerità.

E.

Con osservazioni 10 novembre 2005

la difesa si rifà sostanzialmente a quanto esposto nell’istanza di libertà

provvisoria sottolineando che l’istante mai ha sostenuto che le indagini

sarebbero concluse bensì soltanto che le stesse si protraggono da quasi un mese

e mezzo senza particolari sviluppi in merito a __________ e al suo

“accompagnatore” e “senza che le stesse abbiamo permesso di evidenziare

elementi atti a rafforzare la tesi di un accordo criminoso fra il qui istante e

__________” (osservazioni p. 1 e 2).

La difesa sottolinea che semplici

bisogni istruttori non possono comportare il mantenimento del carcere

preventivo sin tanto che il pericolo di collusione non viene prospettato con

una certa verosimiglianza e “far dipendere il mantenimento del carcere

preventivo del qui istante dal fatto che __________ sia ancora a piede libero è

inaccettabile e insostenibile” (osservazioni, p. 3).

I risultati dei vari accertamenti

rogatoriali in atto potranno essere prospettati all’accusato indipendentemente

dalla sua carcerazione o meno e lo stesso dicasi per i tabulati telefonici e

l’analisi della documentazione bancaria, non potendo __________ influire

minimamente sull’andamento di questi passi istruttori.

Per quanto riguarda il pericolo

di collusione e di inquinamento delle prove la difesa ribadisce poi la piena

collaborazione dell’accusato con gli inquirenti, evincibile dagli atti, nega

l’attinenza tra le strane e repentine modalità di sdoganamento dei veicoli

(prima che i proprietari potessero o volessero sporgere denuncia) con

l’esistenza o meno del pericolo di collusione – così come vorrebbe invece

concludere il Procuratore pubblico –, aggiungendo poi che l’accusato, dopo che

gli era stata offerta una Lamborghini e una Porsche Boxter ultimo modello da __________,

si è messo in contatto un funzionario della Polizia federale per avere

informazioni sul conto di __________ dal momento che “difficilmente chi è

invischiato in una banda criminale che opera nel campo del furto di automobili,

si informa sulla persona di un proprio presunto correo da un agente

della polizia federale rischiando l’apertura di un procedimento penale a suo

carico...” (osservazioni, p. 3 e 4).

La difesa conclude chiedendo la

messa in libertà provvisoria dell’istante, in via subordinata sottoposta alla

misura sostitutiva degli arresti domiciliari e, in via ancora più subordinata,

che sia imposto un termine scadente al massimo il 18 novembre prossimo per

procedere all’assunzione e valutazione delle prove ancora mancanti al termine

dei quali l’istante dovrà essere messo in libertà provvisoria (osservazioni, p.

5).

Delle ulteriori considerazioni e/o

argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

E considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il

preavviso è stato inviato per posta l'8 novembre 2005 (cfr. timbro postale) e

l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina seguente, in

pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in

proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re. C.B.)

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade lunedì 14 novembre 2005 ex art. 20 cpv. 3 CPP (essendo il 12

novembre sabato).

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re

S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento

al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95

cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente

la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001

)

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati

sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________, e meglio quelli

riassunti dal PP nel corso del verbale 21 ottobre 2005 (AI 4.1):

"1) da commerciante d'auto sperimentato e di

esperienza, l'essermi messo in affari per cifre imponenti con uno sconosciuto __________

di cui conosco solo il recapito telefonico cellulare e nulla sul suo

accompagnatore abituale;

2) l'aver intrattenuto con lui rapporti d''affari

malgrado fossi stato sconsigliato dai miei stessi collaboratori;

3)l'aver comprato da lui ben 13 veicoli secondo

modalità piuttosto inusuali e chiaramente sospette sull'effettiva provenienza

dei veicoli;

4)l'aver perseverato negli acquisti dal __________

anche dopo aver constatato che falsificava a __________ le firme sui contratti

di compravendita;

5) l'aver versato al __________ ingenti somme per gli

acquisti, senza uno "straccio" di ricevuta;

6) l'aver accettato la consegna della maggior parte

dei veicoli con una sola chiave originale d'accensione;

7) le esperienze giudiziarie già da me vissute nel

2001.

(rogatoria di __________), nel 2003 (rogatoria di __________) e nel 2004

(rogatoria di __________) in relazione ad auto rubate e/o oggetto di indagini

penali che avrebbero dovuto indurmi a particolare prudenza ed oculatezza nella

mia attività aziendale;

8) l'inoltro delle denunce di furto in Italia solo

dopo che i veicoli erano sdoganati a mio favore".

Gli indizi indicati dalla difesa

che condurrebbero al diniego di un comportamento criminoso - situazione

finanziaria non precaria, prezzo di acquisto compatibile a quello mediamente

corrisposto dai rivenditori, annunci per vendita auto su internet - non

permettono di sovvertire la suddetta conclusione.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto

per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Nel preavviso negativo, il

magistrato inquirente evidenzia innanzitutto che l'inchiesta non è ancora

conclusa: in particolare, non è ancora stato possibile identificare con

certezza __________, le autorità inquirenti sono tuttora in attesa delle

risposte alle rogatorie intercantonali ed estere (le cui risultanze dovranno

poi essere contestate a __________), è in corso l'esame dei __________ oggetto

del __________, ed, infine, è già stato fissato per l’11 novembre 2005 un

verbale dinnanzi al Procuratore pubblico per la contestazione della voluminosa

documentazione bancaria acquisita.

Secondo il magistrato inquirente

la mancanza di un'identificazione certa del sedicente __________ e le modalità

di "repentino" (prima della denuncia di furto) sdoganamento delle

autovetture rendono necessarie verifiche puntuali ed oggettive sull'estraneità

di _____________ "ad un meccanismo che sa tanto di banda preparata ed

organizzata nel far sparire veicoli di alta gamma all'estero, con o senza il

beneplacito dei proprietari". In siffatte circostanze, "niente

di più verosimile" che __________, se messo in libertà provvisoria,

possa essere "tentato" di predisporre quanto necessario per

minare l'assunzione e/o l'attendibilità delle prove che si stanno raccogliendo

sia in Svizzera che all'estero, tenuto conto delle implicazioni processuali che

tali accertamenti potrebbero avere per la sua posizione processuale (ev.

estensione dell'accusa alla "banda").

In concreto, se è ben vero che

l'atteggiamento processuale di __________ non può definirsi reticente, ritenuto

che lo stesso ha subito fornito agli inquirenti il numero di cellulare di tale __________,

una descrizione dello stesso e del suo accompagnatore, nonché non si è opposto

all'acquisizione della documentazione relativa ai contratti di

compravendita/ripresa relativi alle 13 autovetture in questione e a quella

concernente i propri conti bancari - è altrettanto vero che ciò non è

sufficiente per escludere l'esistenza di un concreto pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove.

Innanzitutto va rilevato che

dagli atti emergono concreti indizi per ritenere che ci si trovi confrontati

con un’organizzazione dedita al traffico di auto rubate (cfr. nota interpol,

modalità sdoganamento auto – con le denunce dei legittimi proprietari sporte

solo successivamente allo sdoganamento del veicolo –,

alterazione/falsificazione dei relativi documenti). In secondo luogo, __________,

con riferimento all'identità del sedicente intermediario, e pur avendogli

corrisposto per l'acquisto di 13 auto una somma complessiva di circa fr.

500'000.--, ha saputo indicare soltanto il nome di battesimo __________ ed il

numero di cellulare (risultato poi nella titolarità di __________, residente a __________).

Si aggiunga poi che dalle sue dichiarazioni sembrerebbe che il __________

risieda nel __________ (dove avrebbe, a dire di quest’ultimo all’accusato,

posteggiato il suo camper in una rimessa a pagamento e dove sembrerebbe

risiedere, “mi ha invitato più di una volta ma non sono mai andato”, cfr.

memoriale manoscritto allegato al verbale 07.10.2005 di Polizia) mentre

che il teste __________ ha dichiarato alla Polizia che __________, alla sua

richiesta se i due (__________ed il suo accompagnatore) fossero “persone a

posto”, gli avrebbe risposto di sì, che le conosceva e che venivano dalla zona

di __________ (cfr. verbale 05.10.05 di Polizia di __________, p. 5). Ciò che

ha reso più difficoltosa e lunga l'inchiesta, comportando la necessità di

ulteriori atti istruttori, segnatamente l'inoltro di una rogatoria alle

Autorità __________, volta ad ottenere l'identificazione del sedicente __________,

rispettivamente l'interrogatorio dell'intestatario del natel in uso a

quest'ultimo per stabilire a chi abbia concesso in uso detta utenza. E' vero

che a __________ e ad alcuni testi sono state mostrate delle foto, foto fra le

quali figurava, secondo quanto affermato dal Procuratore pubblico, anche quella

che gli inquirenti italiani avrebbero indicato come quella del possibile

fantomatico __________ (n. 2). In particolare si tratta di una foto con

indicazione "nucleo (illeggibile) __________”: agli atti non

vi è il nominativo della persona indicata nella foto è altrettanto vero che,

trattandosi di foto segnaletica, il suo nominativo dovrebbe comunque essere

noto alle Autorità __________ e quindi rintracciabile in breve tempo, non

emergendo dagli atti elementi in senso contrario. In ogni caso, ritenuto che la

persona raffigurata in tale foto è stata riconosciuta da due testimoni al 50%

come il sedicente __________, mentre __________ ha dichiarato

"assolutamente la persona raffigurata non è il __________ (cfr. verb. AI

2.

, 2.20 e 2.20a), per poter procedere ad un'identificazione certa, e meglio

per stabilire se trattasi effettivamente di __________ è comunque necessario

attendere l'esito della rogatoria inoltrata l'11 ottobre 2005.

Non va inoltre dimenticato che

nemmeno "l'accompagnatore" di __________ è stato identificato,

accompagnatore che a mente dell’accusato circolava a bordo di una Renault

mégane argento, mentre che ai numerosi testi sentiti al proposito la __________

era scura se non addirittura nera.

Nulla muta a questo proposito

l’asserzione della difesa secondo cui __________ avrebbe preso contatto con un

agente della Polizia federale per “avere informazioni sul conto __________

(osservazioni, p. 4) dal momento che __________ stesso ha dichiarato al

magistrato inquirente, di essersi sentito velocemente per telefono con l’agente

in questione senza riuscire a “spiegargli compiutamente” (verbale 21

ottobre 2005, p. 4) quali fossero le informazioni che gli necessitavano sul conto

di __________.

Ciò posto e ritenuto che il

rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che abbia legami

con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da

identificare, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la scarcerazione di __________ appare

senz'altro prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche modo

sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di

fare affari, peraltro per importi non indifferenti (senza richiedere ricevute),

con persone straniere residenti all'estero senza prendere le necessarie

precauzioni e informazioni sulle stesse, potrebbero avere sull'evoluzione ed i

tempi dell'istruttoria; è notorio che per l'evasione di rogatorie all'estero

occorre un certo tempo.

Neppure può essere escluso

rischio di collusione ed inquinamento delle prove con i due garagisti che hanno

acquistato due delle 13 auto dall'istante, perlomeno fino alle avvenute

audizioni dei due testi, chieste con rogatorie intercantonali 20 e 21 ottobre

2005.

(AI 3.9 e 3.10). Per quanto concerne invece le risultanze dei controlli

telefonici e della documentazione bancaria, trattandosi di riscontri oggettivi

già agli atti, si concorda con la difesa nel senso che non si vede in quale

modo l'istante potrebbe alterare e/o distruggere tale documentazione, né del

resto vi sono indicazioni del magistrato inquirente che da tale documentazione

emergano elementi atti a fondare pericolo di collusione e/o inquinamento delle

prove. La documentazione bancaria è già stata oggetto di contestazione nel

verbale PP 11 novembre 2005.

Non può entrare in considerazione

l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa -

arresti domiciliari con controlli telefonici, divieto di ricevere visite

all'infuori dei famigliari, sorveglianza della corrispondenza ecc. – che, oltre

ad essere estremamente oneroso, appare di difficile attuazione e, comunque,

allo stadio attuale dell'inchiesta non permetterebbe di ovviare al pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove (ad esempio per il tramite dei

famigliari) e neppure la fissazione di un termine per l’assunzione e la

valutazione delle prove ancora mancanti dipendendo l’evasione della rogatoria

da Autorità estera.

5.

In conclusione, il mantenimento

della carcerazione preventiva cui è astretto __________ è giustificato dalla

presenza di seri indizi di colpevolezza e dal perdurare di bisogni istruttori e

dal pericolo di collusione, così come indicato nei considerandi che precedono.

Ricordato che il Procuratore

pubblico deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta,

e segnatamente al fatto che quando la stessa si sviluppa principalmente per via

rogatoriale, è suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato

l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in

detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori

indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con

riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato

(ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la

collaborazione delle Autorità locali; cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re

G.L., inc. 386.99.9), da un esame degli atti si evince che in concreto il

principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che la rogatoria in __________

è stata inoltrata non appena il Procuratore pubblico è giunto in possesso delle

informazioni che ne hanno giustificato l'invio (intestatario utenza in uso al

sedicente __________).

Il perdurare della carcerazione

preventiva (in corso da poco più di un mese) è ancora rispettoso del principio

di proporzionalità, alla luce dei reati ascritti (per un importo di circa fr.

500'000.--), della complessità del caso (traffico internazionale di auto rubate

di ingente valore con il coinvolgimento di più persone) e della presumibile

pena, ritenuto inoltre che, come detto, il principio di celerità è stato

rispettato.

Il magistrato inquirente - che ha

comunque assicurato il celere procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) -

rimane in ogni caso tenuto a trattare con priorità il caso, sollecitando

l'evasione delle commissioni rogatorie, in particolare quelle in Italia,

essendo l'imputato in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

In conclusione, vista la presenza

di gravi indizi di reato, bisogni istruttori e pericolo di collusione,

l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di __________ viene

respinta con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla

Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate,

in particolare gli artt. 139, 160 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5

cifra 3 CEDU;

decide:

1.

L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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