INC.2005.52602
Istanza di libertà provvisoria
14 novembre 2005Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.52602
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.52602
Lugano
14 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 4/7 novembre 2005 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 8 novembre 2005 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, MP di Bellinzona
viste le osservazioni della
difesa del 10 novembre 2005;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
30 settembre 2005 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di furto,
sub. ricettazione (doc. 1 inc. GIAR 526.2005.1).
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza, oltre che di
sufficienti indizi di reato e di bisogni dell'istruzione (identificazione e
successiva audizione dei correi/complici) e pericolo di collusione,
segnatamente con tale __________ (doc. 3 inc. GIAR cit.).
Al termine del verbale 21 ottobre
2005 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa per titolo di ripetuto furto,
subordinatamente ripetuta ricettazione.
B.
In sintesi __________, titolare
del __________, è accusato di avere acquistato da tale sedicente __________ -
che si era presentato quale intermediario per la vendita per conto di terzi
cittadini italiani, di modelli di prestigio di autovetture d'occasione -, nel
periodo luglio-settembre 2005, 13 autovetture, di cui almeno 10 provento di
furto, per poi rivenderle.
Dagli accertamenti esperiti è risultato
che i contratti di compravendita e/o ripresa erano stati compilati con dei
nominativi che non corrispondono ai proprietari delle vetture, che le denunce
da parte dei proprietari avvenivano dopo l'avvenuta stesura del contratto di
compravendita con la __________, che sulle carte di circolazione sono stati
manomessi i dati e che i certificati di proprietà sono provento di un furto
commesso a __________ nel corso dello scorso anno.
Il magistrato inquirente ha
proceduto, oltre all'audizione di vari testi (dipendenti del garage __________
ed alcuni acquirenti delle autovetture) ed al sequestro delle autovetture
oggetto dell'inchiesta, all'invio di rogatorie in Italia ed in Svizzera. In
particolare, ha inoltrato l'11 ottobre 2005 una domanda di assistenza
giudiziaria alla Procura di __________ volta all'identificazione del sedicente __________
ed all'audizione della persona intestataria dell'utenza mobile italiana
utilizzata da __________, nonché il 20 e 21 ottobre due rogatorie
intercantonali volte all'audizione, in qualità di testi, di persone cui __________
ha venduto autovetture acquistate per il tramite di __________.
C.
Con istanza 4/7 novembre 2005 la
difesa di __________ ha chiesto la messa in libertà provvisoria dell'accusato.
La difesa, dopo aver evidenziato
che a carico di __________ vi sono, oltre ad indizi che non permettono di
escludere la tesi di una colpevolezza, altri che conducono al diniego di un
comportamento criminoso, ritiene che il comportamento collaborativo assunto sin
dall'inizio dell'inchiesta dall'istante - il quale avrebbe fornito tutte le
informazioni necessarie per l'identificazione di __________ e dei suoi
accompagnatori, si è messo a disposizione per contattarlo direttamente, ha
subito comunicato di aver acquistato complessive 13 autovetture da __________ e
fornito la relativa documentazione, ecc. - non potrebbe conciliare con
l'esistenza di un concreto pericolo di collusione. Rileva inoltre che le
indagini sino ad ora condotte non hanno portato a particolari sviluppi relativamente
all'identificazione di __________ e del suo "accompagnatore", che le
dichiarazioni dell'istante, incensurato, non hanno subito rilevanti
modificazioni dal giorno del suo arresto, che egli non si è opposto
all'acquisizione della documentazione inerente i propri conti e da ultimo che,
comunque, egli non potrebbe in alcun modo alterare i riscontri oggettivi agli
atti, né influire sugli accertamenti rogatoriali in atto. Il mantenimento della
carcerazione preventiva sarebbe quindi contrario al principio di
proporzionalità, anche considerato che, in caso di condanna, la pena "in
ogni caso verrebbe sospesa condizionalmente" in considerazione
dell'incensuratezza.
In ogni caso, indipendentemente
dall'avanzamento dell'inchiesta, il pericolo di collusione potrebbe essere
ovviato con l'applicazione di specifiche misure sostitutive, in particolare il
divieto di contattare determinate persone, frequentare specifici ambienti o
anche con gli arresti domiciliari.
D.
Il magistrato inquirente
preavvisa negativamente l'istanza di libertà provvisoria.
Innanzitutto sottolinea che
l'inchiesta non è ancora conclusa, ritenuto che l'accertamento dell'identità di
__________ è ancora da stabilire con inoppugnabile sicurezza, le risposte alle
rogatorie internazionali e nazionali non sono ancora giunte e dovranno essere
contestate all'accusato, i dati dei controlli telefonici, da cui dipende
l'auspicata identificazione di __________, sono appena pervenuti ed è già in
corso lo spurgo delle numerosissime telefonate e, infine, la voluminosa
documentazione bancaria acquisita sarà oggetto delle contestazioni previste per
il verbale già fissato per venerdì 11 novembre 2005. Il PP segnala poi
l'esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove: vista la
mancanza di un'identificazione certa di tale __________, nonché le strane
modalità sul repentino sdoganamento delle autovetture, "la dice lunga
sulla necessità di verifiche puntuali ed oggettive sull'asserita estraneità del
qui istante ad un meccanismo che sa tanto di banda preparata ed organizzata nel
far sparire veicoli di alta gamma all'estero", il magistrato
inquirente ritiene che, in caso di messa in libertà provvisoria, l'accusato
potrebbe facilmente compromettere quelle prove che si stanno raccogliendo in
via rogatoriale e per istruttoria, "tenuto anche conto delle
implicazioni processuali che queste circostanze potrebbero avere per l'istante
(ev. estensione dell'accusa alla "banda"?)". Evidenzia
inoltre le anomale e pericolose (per un commerciante) modalità di pagamento (a
contanti e senza ricevuta), l'asserita impossibilità dell'istante di fornire i
connotati di __________, nonché la circostanza che i "guai con il traffico
d'auto" già avuti da __________, avrebbe comunque dovuto indurlo ad agire
con maggior prudenza nell'entrare in affari con uno sconosciuto (__________).
Da ultimo, il magistrato inquirente assicura che l'inchiesta verrà condotta con
celerità.
E.
Con osservazioni 10 novembre 2005
la difesa si rifà sostanzialmente a quanto esposto nell’istanza di libertà
provvisoria sottolineando che l’istante mai ha sostenuto che le indagini
sarebbero concluse bensì soltanto che le stesse si protraggono da quasi un mese
e mezzo senza particolari sviluppi in merito a __________ e al suo
“accompagnatore” e “senza che le stesse abbiamo permesso di evidenziare
elementi atti a rafforzare la tesi di un accordo criminoso fra il qui istante e
__________” (osservazioni p. 1 e 2).
La difesa sottolinea che semplici
bisogni istruttori non possono comportare il mantenimento del carcere
preventivo sin tanto che il pericolo di collusione non viene prospettato con
una certa verosimiglianza e “far dipendere il mantenimento del carcere
preventivo del qui istante dal fatto che __________ sia ancora a piede libero è
inaccettabile e insostenibile” (osservazioni, p. 3).
I risultati dei vari accertamenti
rogatoriali in atto potranno essere prospettati all’accusato indipendentemente
dalla sua carcerazione o meno e lo stesso dicasi per i tabulati telefonici e
l’analisi della documentazione bancaria, non potendo __________ influire
minimamente sull’andamento di questi passi istruttori.
Per quanto riguarda il pericolo
di collusione e di inquinamento delle prove la difesa ribadisce poi la piena
collaborazione dell’accusato con gli inquirenti, evincibile dagli atti, nega
l’attinenza tra le strane e repentine modalità di sdoganamento dei veicoli
(prima che i proprietari potessero o volessero sporgere denuncia) con
l’esistenza o meno del pericolo di collusione – così come vorrebbe invece
concludere il Procuratore pubblico –, aggiungendo poi che l’accusato, dopo che
gli era stata offerta una Lamborghini e una Porsche Boxter ultimo modello da __________,
si è messo in contatto un funzionario della Polizia federale per avere
informazioni sul conto di __________ dal momento che “difficilmente chi è
invischiato in una banda criminale che opera nel campo del furto di automobili,
si informa sulla persona di un proprio presunto correo da un agente
della polizia federale rischiando l’apertura di un procedimento penale a suo
carico...” (osservazioni, p. 3 e 4).
La difesa conclude chiedendo la
messa in libertà provvisoria dell’istante, in via subordinata sottoposta alla
misura sostitutiva degli arresti domiciliari e, in via ancora più subordinata,
che sia imposto un termine scadente al massimo il 18 novembre prossimo per
procedere all’assunzione e valutazione delle prove ancora mancanti al termine
dei quali l’istante dovrà essere messo in libertà provvisoria (osservazioni, p.
5).
Delle ulteriori considerazioni e/o
argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.
E considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il
preavviso è stato inviato per posta l'8 novembre 2005 (cfr. timbro postale) e
l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina seguente, in
pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in
proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re. C.B.)
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade lunedì 14 novembre 2005 ex art. 20 cpv. 3 CPP (essendo il 12
novembre sabato).
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re
S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento
al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95
cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente
la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001
)
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________, e meglio quelli
riassunti dal PP nel corso del verbale 21 ottobre 2005 (AI 4.1):
"1) da commerciante d'auto sperimentato e di
esperienza, l'essermi messo in affari per cifre imponenti con uno sconosciuto __________
di cui conosco solo il recapito telefonico cellulare e nulla sul suo
accompagnatore abituale;
2) l'aver intrattenuto con lui rapporti d''affari
malgrado fossi stato sconsigliato dai miei stessi collaboratori;
3)l'aver comprato da lui ben 13 veicoli secondo
modalità piuttosto inusuali e chiaramente sospette sull'effettiva provenienza
dei veicoli;
4)l'aver perseverato negli acquisti dal __________
anche dopo aver constatato che falsificava a __________ le firme sui contratti
di compravendita;
5) l'aver versato al __________ ingenti somme per gli
acquisti, senza uno "straccio" di ricevuta;
6) l'aver accettato la consegna della maggior parte
dei veicoli con una sola chiave originale d'accensione;
7) le esperienze giudiziarie già da me vissute nel
2001.
(rogatoria di __________), nel 2003 (rogatoria di __________) e nel 2004
(rogatoria di __________) in relazione ad auto rubate e/o oggetto di indagini
penali che avrebbero dovuto indurmi a particolare prudenza ed oculatezza nella
mia attività aziendale;
8) l'inoltro delle denunce di furto in Italia solo
dopo che i veicoli erano sdoganati a mio favore".
Gli indizi indicati dalla difesa
che condurrebbero al diniego di un comportamento criminoso - situazione
finanziaria non precaria, prezzo di acquisto compatibile a quello mediamente
corrisposto dai rivenditori, annunci per vendita auto su internet - non
permettono di sovvertire la suddetta conclusione.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto
per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68.
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Nel preavviso negativo, il
magistrato inquirente evidenzia innanzitutto che l'inchiesta non è ancora
conclusa: in particolare, non è ancora stato possibile identificare con
certezza __________, le autorità inquirenti sono tuttora in attesa delle
risposte alle rogatorie intercantonali ed estere (le cui risultanze dovranno
poi essere contestate a __________), è in corso l'esame dei __________ oggetto
del __________, ed, infine, è già stato fissato per l’11 novembre 2005 un
verbale dinnanzi al Procuratore pubblico per la contestazione della voluminosa
documentazione bancaria acquisita.
Secondo il magistrato inquirente
la mancanza di un'identificazione certa del sedicente __________ e le modalità
di "repentino" (prima della denuncia di furto) sdoganamento delle
autovetture rendono necessarie verifiche puntuali ed oggettive sull'estraneità
di _____________ "ad un meccanismo che sa tanto di banda preparata ed
organizzata nel far sparire veicoli di alta gamma all'estero, con o senza il
beneplacito dei proprietari". In siffatte circostanze, "niente
di più verosimile" che __________, se messo in libertà provvisoria,
possa essere "tentato" di predisporre quanto necessario per
minare l'assunzione e/o l'attendibilità delle prove che si stanno raccogliendo
sia in Svizzera che all'estero, tenuto conto delle implicazioni processuali che
tali accertamenti potrebbero avere per la sua posizione processuale (ev.
estensione dell'accusa alla "banda").
In concreto, se è ben vero che
l'atteggiamento processuale di __________ non può definirsi reticente, ritenuto
che lo stesso ha subito fornito agli inquirenti il numero di cellulare di tale __________,
una descrizione dello stesso e del suo accompagnatore, nonché non si è opposto
all'acquisizione della documentazione relativa ai contratti di
compravendita/ripresa relativi alle 13 autovetture in questione e a quella
concernente i propri conti bancari - è altrettanto vero che ciò non è
sufficiente per escludere l'esistenza di un concreto pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove.
Innanzitutto va rilevato che
dagli atti emergono concreti indizi per ritenere che ci si trovi confrontati
con un’organizzazione dedita al traffico di auto rubate (cfr. nota interpol,
modalità sdoganamento auto – con le denunce dei legittimi proprietari sporte
solo successivamente allo sdoganamento del veicolo –,
alterazione/falsificazione dei relativi documenti). In secondo luogo, __________,
con riferimento all'identità del sedicente intermediario, e pur avendogli
corrisposto per l'acquisto di 13 auto una somma complessiva di circa fr.
500'000.--, ha saputo indicare soltanto il nome di battesimo __________ ed il
numero di cellulare (risultato poi nella titolarità di __________, residente a __________).
Si aggiunga poi che dalle sue dichiarazioni sembrerebbe che il __________
risieda nel __________ (dove avrebbe, a dire di quest’ultimo all’accusato,
posteggiato il suo camper in una rimessa a pagamento e dove sembrerebbe
risiedere, “mi ha invitato più di una volta ma non sono mai andato”, cfr.
memoriale manoscritto allegato al verbale 07.10.2005 di Polizia) mentre
che il teste __________ ha dichiarato alla Polizia che __________, alla sua
richiesta se i due (__________ed il suo accompagnatore) fossero “persone a
posto”, gli avrebbe risposto di sì, che le conosceva e che venivano dalla zona
di __________ (cfr. verbale 05.10.05 di Polizia di __________, p. 5). Ciò che
ha reso più difficoltosa e lunga l'inchiesta, comportando la necessità di
ulteriori atti istruttori, segnatamente l'inoltro di una rogatoria alle
Autorità __________, volta ad ottenere l'identificazione del sedicente __________,
rispettivamente l'interrogatorio dell'intestatario del natel in uso a
quest'ultimo per stabilire a chi abbia concesso in uso detta utenza. E' vero
che a __________ e ad alcuni testi sono state mostrate delle foto, foto fra le
quali figurava, secondo quanto affermato dal Procuratore pubblico, anche quella
che gli inquirenti italiani avrebbero indicato come quella del possibile
fantomatico __________ (n. 2). In particolare si tratta di una foto con
indicazione "nucleo (illeggibile) __________”: agli atti non
vi è il nominativo della persona indicata nella foto è altrettanto vero che,
trattandosi di foto segnaletica, il suo nominativo dovrebbe comunque essere
noto alle Autorità __________ e quindi rintracciabile in breve tempo, non
emergendo dagli atti elementi in senso contrario. In ogni caso, ritenuto che la
persona raffigurata in tale foto è stata riconosciuta da due testimoni al 50%
come il sedicente __________, mentre __________ ha dichiarato
"assolutamente la persona raffigurata non è il __________ (cfr. verb. AI
2.
, 2.20 e 2.20a), per poter procedere ad un'identificazione certa, e meglio
per stabilire se trattasi effettivamente di __________ è comunque necessario
attendere l'esito della rogatoria inoltrata l'11 ottobre 2005.
Non va inoltre dimenticato che
nemmeno "l'accompagnatore" di __________ è stato identificato,
accompagnatore che a mente dell’accusato circolava a bordo di una Renault
mégane argento, mentre che ai numerosi testi sentiti al proposito la __________
era scura se non addirittura nera.
Nulla muta a questo proposito
l’asserzione della difesa secondo cui __________ avrebbe preso contatto con un
agente della Polizia federale per “avere informazioni sul conto __________
(osservazioni, p. 4) dal momento che __________ stesso ha dichiarato al
magistrato inquirente, di essersi sentito velocemente per telefono con l’agente
in questione senza riuscire a “spiegargli compiutamente” (verbale 21
ottobre 2005, p. 4) quali fossero le informazioni che gli necessitavano sul conto
di __________.
Ciò posto e ritenuto che il
rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che abbia legami
con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da
identificare, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la scarcerazione di __________ appare
senz'altro prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche modo
sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di
fare affari, peraltro per importi non indifferenti (senza richiedere ricevute),
con persone straniere residenti all'estero senza prendere le necessarie
precauzioni e informazioni sulle stesse, potrebbero avere sull'evoluzione ed i
tempi dell'istruttoria; è notorio che per l'evasione di rogatorie all'estero
occorre un certo tempo.
Neppure può essere escluso
rischio di collusione ed inquinamento delle prove con i due garagisti che hanno
acquistato due delle 13 auto dall'istante, perlomeno fino alle avvenute
audizioni dei due testi, chieste con rogatorie intercantonali 20 e 21 ottobre
2005.
(AI 3.9 e 3.10). Per quanto concerne invece le risultanze dei controlli
telefonici e della documentazione bancaria, trattandosi di riscontri oggettivi
già agli atti, si concorda con la difesa nel senso che non si vede in quale
modo l'istante potrebbe alterare e/o distruggere tale documentazione, né del
resto vi sono indicazioni del magistrato inquirente che da tale documentazione
emergano elementi atti a fondare pericolo di collusione e/o inquinamento delle
prove. La documentazione bancaria è già stata oggetto di contestazione nel
verbale PP 11 novembre 2005.
Non può entrare in considerazione
l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa -
arresti domiciliari con controlli telefonici, divieto di ricevere visite
all'infuori dei famigliari, sorveglianza della corrispondenza ecc. – che, oltre
ad essere estremamente oneroso, appare di difficile attuazione e, comunque,
allo stadio attuale dell'inchiesta non permetterebbe di ovviare al pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove (ad esempio per il tramite dei
famigliari) e neppure la fissazione di un termine per l’assunzione e la
valutazione delle prove ancora mancanti dipendendo l’evasione della rogatoria
da Autorità estera.
5.
In conclusione, il mantenimento
della carcerazione preventiva cui è astretto __________ è giustificato dalla
presenza di seri indizi di colpevolezza e dal perdurare di bisogni istruttori e
dal pericolo di collusione, così come indicato nei considerandi che precedono.
Ricordato che il Procuratore
pubblico deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta,
e segnatamente al fatto che quando la stessa si sviluppa principalmente per via
rogatoriale, è suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato
l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in
detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori
indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con
riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato
(ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la
collaborazione delle Autorità locali; cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re
G.L., inc. 386.99.9), da un esame degli atti si evince che in concreto il
principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che la rogatoria in __________
è stata inoltrata non appena il Procuratore pubblico è giunto in possesso delle
informazioni che ne hanno giustificato l'invio (intestatario utenza in uso al
sedicente __________).
Il perdurare della carcerazione
preventiva (in corso da poco più di un mese) è ancora rispettoso del principio
di proporzionalità, alla luce dei reati ascritti (per un importo di circa fr.
500'000.--), della complessità del caso (traffico internazionale di auto rubate
di ingente valore con il coinvolgimento di più persone) e della presumibile
pena, ritenuto inoltre che, come detto, il principio di celerità è stato
rispettato.
Il magistrato inquirente - che ha
comunque assicurato il celere procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) -
rimane in ogni caso tenuto a trattare con priorità il caso, sollecitando
l'evasione delle commissioni rogatorie, in particolare quelle in Italia,
essendo l'imputato in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
In conclusione, vista la presenza
di gravi indizi di reato, bisogni istruttori e pericolo di collusione,
l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di __________ viene
respinta con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla
Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili citate,
in particolare gli artt. 139, 160 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5
cifra 3 CEDU;
decide:
1.
L’istanza
di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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