INC.2005.54702
Istanza di libertà provvisoria. Respinta per pericolo di collusione.
27 ottobre 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.54702
Data decisione, Autorità:
27.10.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Respinta per pericolo di collusione.
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 107 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.54702
Lugano
27 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 20 ottobre 2005 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 24/25 ottobre 2005
dal
Procuratore generale Bruno BALESTRA, MP di
Lugano
viste le osservazioni della
difesa al preavviso negativo (25 ottobre 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
14 ottobre 2005 al termine del verbale di interrogatorio dinanzi al Procuratore
pubblico con contestuale promozione dell'accusa per titolo di ripetuto abuso di
autorità e ripetuto furto e, meglio, "per avere nel periodo agosto
2005/14 ottobre 2005, e comunque il 9 ottobre 2005, in più occasioni, agendo in
correità con il collega __________, nella sua veste di agente della polizia
cantonale, abusato dei poteri della sua carica, al fine di recare danno a terze
persone, in specie per avere congiuntamente eseguito dei simulati fermi e
controlli di identità, segnatamente a richiedenti l'asilo, non per motivi
d'ordine pubblico o di polizia, ma solo al fine di sottrarre loro importi di
denaro; per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo sopra
indicate, agendo in correità con il collega __________, per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, al fine di appropriarsene, ripetutamente
sottratto, somme di denaro alle persone fermate durante i simulati controlli di
cui al punto precedente, dividendo equamente la refurtiva con il suo
collega" (inc. GIAR 547.2005.1 doc. 1). L'arresto è stato confermato
il giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti sufficienti indizi di
reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione (inc. GIAR cit., doc.
4).
Successivamente, al termine del verb.
PP 20 ottobre 2005, nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa anche
per titolo di discriminazione razziale.
Lo sviluppo dell'inchiesta ha
permesso di evidenziare altri episodi oltre a quelli inizialmente ammessi da __________
(per esempio denuncia di __________ in relazione a fatti avvenuti il 10 agosto
2005), rispettivamente la concomitanza temporale di furti e pestaggi denunciati
(ad esempio quelli di cui alla denuncia di __________) quando gli accusati
erano di pattuglia nello stesso turno ma separatamente.
B.
Con istanza 20 ottobre 2005, __________
postula la sua messa in libertà provvisoria, evidenziando nel contempo la propria
disponibilità a rimanere sempre a disposizione degli inquirenti per tutti gli
atti istruttori del caso (inc. GIAR 547.2005.2 doc. 1).
La difesa non contesta
l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, rispettivamente
l'esistenza di bisogni istruttori, ma ritiene che non sia dato concreto
pericolo di collusione e che pertanto nulla osterebbe a che gli atti istruttori
ancora da esperire siano effettuati con l'accusato a piede libero.
Rileva inoltre che, anche
ammettendo il coinvolgimento di altri agenti della polizia, con gli stessi non
sarebbe più ipotizzabile un pericolo concreto di collusione, ritenuto che la
circolare e-mail 14 ottobre 2005 della Polizia cantonale ha fornito a tutti gli
agenti della Polizia cantonale, quindi anche a quelli potenzialmente
interessati agli accertamenti, nomi, cognomi, fatti, modalità e tempi, "tra
l'altro in dispregio del più elementare segreto istruttorio". Da
ultimo, la pressione esercitata dagli organi di stampa sui fatti in oggetto "non
può e non deve avere effetti in merito alle effettive esigenze
dell'inchiesta".
C.
Il magistrato inquirente
preavvisa negativamente l'istanza (Inc. GIAR 547.2005.2 doc. 3).
Preliminarmente sottolinea che
non è possibile concedere un accesso agli atti, considerata la delicatezza
dell'inchiesta, l'atteggiamento di __________ e l'esigenza di preservare
l'immediatezza delle contestazioni e delle risposte, stante i colloqui liberi
concessi ai difensori.
Dopo aver ricordato le
circostanze che hanno portato all'arresto di __________ (e di __________),
rileva che in concreto, ritenuti dati gravi indizi di colpevolezza, permangono
chiari ed inequivocabili bisogni istruttori che devono essere preservati da
potenziali collusioni. In particolare, l'inchiesta ha permesso di accertare l'esistenza
di altri episodi analoghi per i quali occorre meglio ricostruire i fatti, le
versioni di __________ e del correo permangono contrastanti, è quindi
senz'altro dato pericolo di collusione ed inquinamento delle prove fra i due e
pure con le vittime rispettivamente con eventuali correi ancora da
identificare. Il magistrato inquirente evidenzia pure l'atteggiamento reticente
e alquanto vago dell'istante che non consente di eliminare allo stadio attuale
il palese pericolo di collusione. In conclusione, la gravità dei fatti
incriminati, la complessità dell'inchiesta e l'atteggiamento processuale
dell'istante legittimerebbero la proporzionalità del carcere preventivo,
rilevato inoltre che per contenere i tempi dello stesso sono coinvolti su
diversi fronti più magistrati.
D.
Con osservazioni del 25 ottobre
2005 la difesa ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza di libertà
provvisoria.
Delle ulteriori considerazioni
e/o argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
E.
In data odierna è pervenuto a
questo giudice reclamo contro la decisione 24 ottobre 2005, con la quale il
Procuratore generale ha rifiutato l'accesso agli atti.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il
preavviso è stato inviato per posta il 24 ottobre 2005 (cfr,. timbro postale) e
l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina seguente, in
pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in
proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re. C.B.)
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade quindi venerdì 28 ottobre 2005.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re
S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento
al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv.
2.
CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la
revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi
quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001
)
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nei confronti di __________ gravi
e sufficienti indizi di reato sono certamente dati (ed esistevano evidentemente
già al momento della richiesta di conferma dell'arresto; tale esistenza è stata
ribadita da questo giudice nel corso del verbale di conferma, cfr. p. 5).
Concorrono a tale conclusione,
sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. verb. PP 14 e 20 ottobre 2005,
verb. GIAR 15 ottobre 2005, tutti avvenuti alla presenza del difensore), sia
quelle del correo __________ (cfr. verb. PP 14 e 20 ottobre 2005), sia il
riconoscimento effettuato da parte di alcune parti lese.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare
la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch
genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,
dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die
Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu
rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr
sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons.
4.
c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello
stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti
del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della
giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP
60.2004
)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
A mente del magistrato inquirente
sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori
di __________ e del correo (le cui versioni permangono contrastanti), nonché,
ritenuto che vi sono episodi la cui dinamica deve ancora essere
chiarita/approfondita, in particolare quelli relativi a __________, quelli
ulteriori in relazione alla notte del 9 ottobre 2005 ed altri episodi che
sarebbero avvenuti durante i turni di pattuglia diurni, in nuove audizioni
delle vittime, anche al fine di meglio definire il ruolo degli autori, e
nell'identificazione di altre vittime, testimoni e correi (visto che alcuni
episodi si sono verificati quando __________ e __________ non prestavano
servizio congiuntamente in pattuglia).
Si tratta, a giudizio di questo
giudice, di passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere
preventivo di __________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della
verità, anche a vantaggio degli stessi accusati. In particolare, il pericolo di
inquinamento e collusione delle prove è senz'altro dato con riferimento alla
necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora consolidate;
tale pericolo è inoltre dato non soltanto tra i due correi, viste le
discordanti versioni fornite - non certo su aspetti di carattere secondario
secondaria (numero episodi, modalità in cui sono avvenuti ecc.; cfr. verb. PP
20.
ottobre 2005) -, ma anche con le vittime, tenuto conto del tipo di reato e
del timore manifesto delle vittime stesse e che anche in tale ambito vi sono
discrepanze con le versioni dei fatti dei due coaccusati, e, contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa, con eventuali terzi correi ancora da
identificare. A tale ultimo proposito, la circostanza che dal comunicato
interno della polizia cantonale (e-mail 14 ottobre 2005) tutti gli agenti
abbiano presso conoscenza dell'arresto di __________ e di __________ e dei
fatti addebitati loro, peraltro in maniera generale e senza riferimenti ad
episodi concreti e specifici, non permette di sovvertire siffatte conclusioni:
se è vero che simile informazione potrebbe avere un influsso sull'inquinamento
delle eventuali prove, è altrettanto vero che diversa è la situazione per la
collusione, ritenuto che essa presuppone un qualche contatto tra persone
coinvolte, rispettivamente la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni di
chi è già stato sentito.
Non va inoltre trascurato
l'atteggiamento di __________ che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa, non può essere definito totalmente collaborativo e trasparente: se è
ben vero che egli sin dall'inizio ha ammesso le proprie responsabilità con
riferimento ai fatti del 9 ottobre 2005, è altrettanto vero che egli non ha
saputo dare una spiegazione convincente sul periodo in cui ha avuto inizio
detta attività illecita, dichiarando di non ricordare con precisione, preso
atto delle precise contestazioni formulategli dal Procuratore pubblico nel
corso del verbale 20 ottobre 2005 ha sostanzialmente mantenuto un comportamento
sostanzialmente reticente ("io sinceramente non ricordo (…)
sinceramente in questo momento non ricordo"). Appare perlomeno strano,
per non dire poco credibile, per esempio, che l'accusato non ricordi se nel
corso dell'episodio del 10 agosto 2005, quello che ha interessato __________,
vi sia o meno stato un "pestaggio", e nemmeno ricordi se via
siano stati altri episodi oltre a quelli da lui ammessi. In proposito va
ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può e non deve
essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato
che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le
eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i
tempi dell'inchiesta (SJ 1998 p. 247) ed inoltre siffatto atteggiamento
evidenzia un rischio di inquinamento/alterazione. Giova inoltre rilevare che, a
seguito della richiesta formulata il 21 ottobre 2005 dall'accusato per il
tramite del patrocinatore di essere nuovamente sentito, in data 25 ottobre 2005
la polizia, su delega del Magistrato inquirente, ha proceduto alla postulata
audizione, nel corso della quale __________, ha ribadito di avere delle
precisazioni da fare in merito alle dichiarazioni precedentemente rese al
Procuratore pubblico, dichiarando però nel contempo "io non ho nulla
contro i verbalizzanti ma preferisco rilasciare le mie dichiarazioni in
presenza del mio difensore e quindi dinanzi al Magistrato. In presenza del mio
avvocato sono disposto a rilasciare le mie dichiarazioni in qualsiasi momento, purchè
la situazione si "smuovi"".
Tutto ciò premesso, la
scarcerazione di __________ appare allo stadio attuale prematura, sussistendo
un concreto pericolo di collusione con le altre persone coinvolte (coaccusato,
denuncianti, presunte vittime, eventuali correi ancora da identificare), e ciò
perlomeno fino a quando la situazione sarà meglio chiarita.
Sono quindi date le condizioni di
cui all'art. 95 cpv. 2 CPP.
Il fatto che gli atti istruttori
indicati dal magistrato inquirente non siano ancora stati effettuati, non può
essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto
che l'inchiesta, sin qui condotta in modo celere e preciso, concerne più
persone (l'altro accusato, le parti lese, i testimoni) e che pertanto gli atti
d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta
dell'altro. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è
comunque invitata a procedere celermente - così come avvenuto fino a tutt'oggi
- agli accertamenti ancora da effettuare, in particolare ad un nuovo
interrogatorio di __________, al confronto con il coaccusato, nonché a quelli
con le presunte vittime (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).
Quanto sostenuto a pag. 5
dell'istanza, e meglio che la pressione esercitata dagli organi di stampa "non
può e non deve avere effetti in merito alle effettive esigenze
dell'inchiesta" e che (per i motivi esposti nell'istanza stessa)
l'accusato dovrebbe essere posto in libertà provvisoria "a prescindere
dall'opinione pubblica, la cui importanza non è certo superiore ai legittimi
interessi del signor __________ ", non merita osservazioni di sorta.
5.
Alla luce della gravità dei fatti
ascritti, segnatamente del reato di abuso di autorità, qualificato quale
crimine e della complessità del caso il carcere preventivo sin qui sofferto
(circa due settimane), e quello presumibilmente ancora da soffrire, in un
procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante la
complessità e la presenza di più persone coinvolte non viola il principio di
proporzionalità. Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di
trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1
e 176 cpv. 3 CPP).
In conclusione, vista la presenza
di gravi indizi di reato, bisogni istruttori e pericolo di collusione,
l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di __________ viene
respinta con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla
Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili citate,
in particolare gli artt. 139, 261bis e 312 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10,
31.
CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide:
1.
L’istanza
di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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