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Decisione

INC.2005.54702

Istanza di libertà provvisoria. Respinta per pericolo di collusione.

27 ottobre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

14 ottobre 2005 al termine del verbale di interrogatorio dinanzi al Procuratore

pubblico con contestuale promozione dell'accusa per titolo di ripetuto abuso di

autorità e ripetuto furto e, meglio, "per avere nel periodo agosto

2005/14 ottobre 2005, e comunque il 9 ottobre 2005, in più occasioni, agendo in

correità con il collega __________, nella sua veste di agente della polizia

cantonale, abusato dei poteri della sua carica, al fine di recare danno a terze

persone, in specie per avere congiuntamente eseguito dei simulati fermi e

controlli di identità, segnatamente a richiedenti l'asilo, non per motivi

d'ordine pubblico o di polizia, ma solo al fine di sottrarre loro importi di

denaro; per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo sopra

indicate, agendo in correità con il collega __________, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, al fine di appropriarsene, ripetutamente

sottratto, somme di denaro alle persone fermate durante i simulati controlli di

cui al punto precedente, dividendo equamente la refurtiva con il suo

collega" (inc. GIAR 547.2005.1 doc. 1). L'arresto è stato confermato

il giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti sufficienti indizi di

reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione (inc. GIAR cit., doc.

4).

Successivamente, al termine del verb.

PP 20 ottobre 2005, nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa anche

per titolo di discriminazione razziale.

Lo sviluppo dell'inchiesta ha

permesso di evidenziare altri episodi oltre a quelli inizialmente ammessi da __________

(per esempio denuncia di __________ in relazione a fatti avvenuti il 10 agosto

2005), rispettivamente la concomitanza temporale di furti e pestaggi denunciati

(ad esempio quelli di cui alla denuncia di __________) quando gli accusati

erano di pattuglia nello stesso turno ma separatamente.

B.

Con istanza 20 ottobre 2005, __________

postula la sua messa in libertà provvisoria, evidenziando nel contempo la propria

disponibilità a rimanere sempre a disposizione degli inquirenti per tutti gli

atti istruttori del caso (inc. GIAR 547.2005.2 doc. 1).

La difesa non contesta

l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, rispettivamente

l'esistenza di bisogni istruttori, ma ritiene che non sia dato concreto

pericolo di collusione e che pertanto nulla osterebbe a che gli atti istruttori

ancora da esperire siano effettuati con l'accusato a piede libero.

Rileva inoltre che, anche

ammettendo il coinvolgimento di altri agenti della polizia, con gli stessi non

sarebbe più ipotizzabile un pericolo concreto di collusione, ritenuto che la

circolare e-mail 14 ottobre 2005 della Polizia cantonale ha fornito a tutti gli

agenti della Polizia cantonale, quindi anche a quelli potenzialmente

interessati agli accertamenti, nomi, cognomi, fatti, modalità e tempi, "tra

l'altro in dispregio del più elementare segreto istruttorio". Da

ultimo, la pressione esercitata dagli organi di stampa sui fatti in oggetto "non

può e non deve avere effetti in merito alle effettive esigenze

dell'inchiesta".

C.

Il magistrato inquirente

preavvisa negativamente l'istanza (Inc. GIAR 547.2005.2 doc. 3).

Preliminarmente sottolinea che

non è possibile concedere un accesso agli atti, considerata la delicatezza

dell'inchiesta, l'atteggiamento di __________ e l'esigenza di preservare

l'immediatezza delle contestazioni e delle risposte, stante i colloqui liberi

concessi ai difensori.

Dopo aver ricordato le

circostanze che hanno portato all'arresto di __________ (e di __________),

rileva che in concreto, ritenuti dati gravi indizi di colpevolezza, permangono

chiari ed inequivocabili bisogni istruttori che devono essere preservati da

potenziali collusioni. In particolare, l'inchiesta ha permesso di accertare l'esistenza

di altri episodi analoghi per i quali occorre meglio ricostruire i fatti, le

versioni di __________ e del correo permangono contrastanti, è quindi

senz'altro dato pericolo di collusione ed inquinamento delle prove fra i due e

pure con le vittime rispettivamente con eventuali correi ancora da

identificare. Il magistrato inquirente evidenzia pure l'atteggiamento reticente

e alquanto vago dell'istante che non consente di eliminare allo stadio attuale

il palese pericolo di collusione. In conclusione, la gravità dei fatti

incriminati, la complessità dell'inchiesta e l'atteggiamento processuale

dell'istante legittimerebbero la proporzionalità del carcere preventivo,

rilevato inoltre che per contenere i tempi dello stesso sono coinvolti su

diversi fronti più magistrati.

D.

Con osservazioni del 25 ottobre

2005 la difesa ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza di libertà

provvisoria.

Delle ulteriori considerazioni

e/o argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

E.

In data odierna è pervenuto a

questo giudice reclamo contro la decisione 24 ottobre 2005, con la quale il

Procuratore generale ha rifiutato l'accesso agli atti.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il

preavviso è stato inviato per posta il 24 ottobre 2005 (cfr,. timbro postale) e

l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina seguente, in

pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in

proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re. C.B.)

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade quindi venerdì 28 ottobre 2005.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re

S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento

al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv.

2.

CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi

quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001

)

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nei confronti di __________ gravi

e sufficienti indizi di reato sono certamente dati (ed esistevano evidentemente

già al momento della richiesta di conferma dell'arresto; tale esistenza è stata

ribadita da questo giudice nel corso del verbale di conferma, cfr. p. 5).

Concorrono a tale conclusione,

sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. verb. PP 14 e 20 ottobre 2005,

verb. GIAR 15 ottobre 2005, tutti avvenuti alla presenza del difensore), sia

quelle del correo __________ (cfr. verb. PP 14 e 20 ottobre 2005), sia il

riconoscimento effettuato da parte di alcune parti lese.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare

la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch

genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,

dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die

Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu

rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr

sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons.

4.

c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello

stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti

del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della

giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP

60.2004

)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

A mente del magistrato inquirente

sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori

di __________ e del correo (le cui versioni permangono contrastanti), nonché,

ritenuto che vi sono episodi la cui dinamica deve ancora essere

chiarita/approfondita, in particolare quelli relativi a __________, quelli

ulteriori in relazione alla notte del 9 ottobre 2005 ed altri episodi che

sarebbero avvenuti durante i turni di pattuglia diurni, in nuove audizioni

delle vittime, anche al fine di meglio definire il ruolo degli autori, e

nell'identificazione di altre vittime, testimoni e correi (visto che alcuni

episodi si sono verificati quando __________ e __________ non prestavano

servizio congiuntamente in pattuglia).

Si tratta, a giudizio di questo

giudice, di passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere

preventivo di __________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della

verità, anche a vantaggio degli stessi accusati. In particolare, il pericolo di

inquinamento e collusione delle prove è senz'altro dato con riferimento alla

necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora consolidate;

tale pericolo è inoltre dato non soltanto tra i due correi, viste le

discordanti versioni fornite - non certo su aspetti di carattere secondario

secondaria (numero episodi, modalità in cui sono avvenuti ecc.; cfr. verb. PP

20.

ottobre 2005) -, ma anche con le vittime, tenuto conto del tipo di reato e

del timore manifesto delle vittime stesse e che anche in tale ambito vi sono

discrepanze con le versioni dei fatti dei due coaccusati, e, contrariamente a

quanto sostenuto dalla difesa, con eventuali terzi correi ancora da

identificare. A tale ultimo proposito, la circostanza che dal comunicato

interno della polizia cantonale (e-mail 14 ottobre 2005) tutti gli agenti

abbiano presso conoscenza dell'arresto di __________ e di __________ e dei

fatti addebitati loro, peraltro in maniera generale e senza riferimenti ad

episodi concreti e specifici, non permette di sovvertire siffatte conclusioni:

se è vero che simile informazione potrebbe avere un influsso sull'inquinamento

delle eventuali prove, è altrettanto vero che diversa è la situazione per la

collusione, ritenuto che essa presuppone un qualche contatto tra persone

coinvolte, rispettivamente la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni di

chi è già stato sentito.

Non va inoltre trascurato

l'atteggiamento di __________ che, contrariamente a quanto sostenuto dalla

difesa, non può essere definito totalmente collaborativo e trasparente: se è

ben vero che egli sin dall'inizio ha ammesso le proprie responsabilità con

riferimento ai fatti del 9 ottobre 2005, è altrettanto vero che egli non ha

saputo dare una spiegazione convincente sul periodo in cui ha avuto inizio

detta attività illecita, dichiarando di non ricordare con precisione, preso

atto delle precise contestazioni formulategli dal Procuratore pubblico nel

corso del verbale 20 ottobre 2005 ha sostanzialmente mantenuto un comportamento

sostanzialmente reticente ("io sinceramente non ricordo (…)

sinceramente in questo momento non ricordo"). Appare perlomeno strano,

per non dire poco credibile, per esempio, che l'accusato non ricordi se nel

corso dell'episodio del 10 agosto 2005, quello che ha interessato __________,

vi sia o meno stato un "pestaggio", e nemmeno ricordi se via

siano stati altri episodi oltre a quelli da lui ammessi. In proposito va

ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può e non deve

essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato

che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le

eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i

tempi dell'inchiesta (SJ 1998 p. 247) ed inoltre siffatto atteggiamento

evidenzia un rischio di inquinamento/alterazione. Giova inoltre rilevare che, a

seguito della richiesta formulata il 21 ottobre 2005 dall'accusato per il

tramite del patrocinatore di essere nuovamente sentito, in data 25 ottobre 2005

la polizia, su delega del Magistrato inquirente, ha proceduto alla postulata

audizione, nel corso della quale __________, ha ribadito di avere delle

precisazioni da fare in merito alle dichiarazioni precedentemente rese al

Procuratore pubblico, dichiarando però nel contempo "io non ho nulla

contro i verbalizzanti ma preferisco rilasciare le mie dichiarazioni in

presenza del mio difensore e quindi dinanzi al Magistrato. In presenza del mio

avvocato sono disposto a rilasciare le mie dichiarazioni in qualsiasi momento, purchè

la situazione si "smuovi"".

Tutto ciò premesso, la

scarcerazione di __________ appare allo stadio attuale prematura, sussistendo

un concreto pericolo di collusione con le altre persone coinvolte (coaccusato,

denuncianti, presunte vittime, eventuali correi ancora da identificare), e ciò

perlomeno fino a quando la situazione sarà meglio chiarita.

Sono quindi date le condizioni di

cui all'art. 95 cpv. 2 CPP.

Il fatto che gli atti istruttori

indicati dal magistrato inquirente non siano ancora stati effettuati, non può

essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto

che l'inchiesta, sin qui condotta in modo celere e preciso, concerne più

persone (l'altro accusato, le parti lese, i testimoni) e che pertanto gli atti

d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta

dell'altro. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è

comunque invitata a procedere celermente - così come avvenuto fino a tutt'oggi

- agli accertamenti ancora da effettuare, in particolare ad un nuovo

interrogatorio di __________, al confronto con il coaccusato, nonché a quelli

con le presunte vittime (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Quanto sostenuto a pag. 5

dell'istanza, e meglio che la pressione esercitata dagli organi di stampa "non

può e non deve avere effetti in merito alle effettive esigenze

dell'inchiesta" e che (per i motivi esposti nell'istanza stessa)

l'accusato dovrebbe essere posto in libertà provvisoria "a prescindere

dall'opinione pubblica, la cui importanza non è certo superiore ai legittimi

interessi del signor __________ ", non merita osservazioni di sorta.

5.

Alla luce della gravità dei fatti

ascritti, segnatamente del reato di abuso di autorità, qualificato quale

crimine e della complessità del caso il carcere preventivo sin qui sofferto

(circa due settimane), e quello presumibilmente ancora da soffrire, in un

procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante la

complessità e la presenza di più persone coinvolte non viola il principio di

proporzionalità. Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di

trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1

e 176 cpv. 3 CPP).

In conclusione, vista la presenza

di gravi indizi di reato, bisogni istruttori e pericolo di collusione,

l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di __________ viene

respinta con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla

Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate,

in particolare gli artt. 139, 261bis e 312 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10,

31.

CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1.

L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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