INC.2005.59205
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
3 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.59205
Data decisione, Autorità:
03.05.2006, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. b LDDS
art. 13 cpv. c LDDS
art. 13 cpv. f LDDS
Incarto n.
INC.2005.59205
Lugano
3 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul sedente per statuire
sull'istanza/decisione del 27 aprile 2006 della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
visti gli inc. GIAR
592.2005.1/3/5 e quello della SPI;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________ è stato incarcerato il
9 febbraio 2006, a seguito di decisione 3 febbraio 2006 della SPI, intimata il
9 febbraio 2006 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire
l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 592.2005.3). Egli era stato sentito lo stesso
giorno dal giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed
adeguatezza della carcerazione, constatato che __________ non è autorizzato a
rimanere in __________, che è senza fissa dimora e che non ha ottemperato
l’obbligo di lasciare la __________ entro il 3 ottobre 2004 impartitogli dalle
competenti Autorità amministrative, che egli ha dichiarato di non volere
lasciare la __________ e che non ha intrapreso alcun passo per procurarsi dei
documenti di viaggio interessando nel frattempo le autorità penali (è stato
condannato in due occasioni per infrazione alla LStup per avere venduto diverse
dosi di cocaina a consumatori locali).
2.
Con decisione/istanza del 27
aprile 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 9 maggio
2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di
tre mesi (cioè sino al 9 agosto 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal
GIAR (doc. 1 inc. GIAR 592.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge
cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,
rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in
atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la
costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Sentito a verbale il 2 maggio
2006 l'interessato ha ribadito di non essere cittadino della __________ (benché
sia stato riconosciuto con forte probabilità cittadino di tale Paese in
occasione di un test lingua effettuato il 12 aprile 2006) bensì del __________
e di non voler collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di
legittimazione (egli avrebbe telefonato all’ambasciata del __________
unicamente per informare i funzionari della sua carcerazione e non per ottenere
dei documenti d’identità) come pure di non volere rientrare nel suo paese.
4.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les
renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di
dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto.
3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se
è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o
espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire
l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,
se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,
in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.
13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli
indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125
Considerandi
II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:
tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità
giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al
massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità
intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.
13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione
è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o
dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così
come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di
proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione
dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per
mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,
vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero
(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va
inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la
modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere
sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano
presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti
penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è
ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni
delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare
spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può
giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il
regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con rif.;
122.
II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit
administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre
1997, n. 4).
5.
I motivi che in data 9 febbraio
2006.
avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________
restano tuttora validi, né una protrazione della carcerazione violerebbe il
principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento
appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso, a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________
ha sempre dichiarato di essere cittadino del __________ (cfr. verb. GIAR
09.02.2006
e 02.05.2006, nonché verb. pol. 24.04.2006, 03.01.2006 e 27.01.2006),
tuttavia il test LINGUA effettuato in data 12 aprile 2006 – benché la SPI
avesse richiesto all’UFM di presentare lo straniero all’ambasciata del __________
l’UFM aveva suggerito di organizzare un test con un interprete di lingua __________
– ha permesso di concludere che __________ è molto probabilmente cittadino
della __________: egli ha saputo dare informazioni vaghe e frammentarie sul __________
e per quanto riguarda il suo accento l’esperto ha concluso che __________ parla
francese come un cittadino della __________ e che il suo accento francese non è
assolutamente ivoriano mentre egli parla la lingua peul della __________ con
accento __________ utilizzato espressioni tipiche della __________ senza il
minimo influsso di accenti stranieri. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la
sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda d’asilo,
egli ha in un primo tempo dichiarato di essere cittadino della __________ per
poi dichiarare di essere cittadino __________ senza saper fornire indicazioni
precise su entrambi gli stati menzionati.
Ancora davanti a questo giudice,
il 2 maggio 2006, egli ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i
documenti di legittimazione, di essere cittadino del __________ (e che non
avrebbe risposto esaurientemente a tutte le domande dell’esperto che ha
condotto il test lingua “per non essere identificato come cittadino del __________”,
cfr. verbale 2 maggio 2006, p. 2) Paese nel quale non ha alcuna intenzione di
rientrare dal momento che con la morte della madre non avrebbe più nessuno in
patria.
Va infine ricordato che egli ha
interessato le autorità penali, anche per t__________ (__________del
26.08
, con il quale è stato condannato a 50 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
oltre che all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre anni e __________
del 01.12.2005 con il quale è stato condannato a 2 mesi di detenzione da
espiare ed alla revoca della sospensione condizionale della pena
precedentemente inflitta) per avere venduto diversi quantitativi di cocaina a
consumatori locali, quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute
pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato commesso anche dopo il 2004,
anno in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la __________
(decisione UFR 03.09.2004 di non entrata nel merito sulla domanda d'asilo).
In siffatte circostanze e alla
luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi
che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il
principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale
principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non
intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile
allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;
A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:
ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa
di allontanamento di __________ è del 9 febbraio 2006, dette autorità hanno
infatti tentato di organizzare un incontro con l’ambasciata del __________ (cfr.
lettere 16 febbraio, 10 e 22 marzo della SPI all’UFM) nonché hanno organizzato
un test LINGUA il 12 aprile 2006 nel corso della quale l'interessato è stato
riconosciuto con forte probabilità come di origine della __________ (cfr. doc.
E allegato all’istanza di protrazione).
Successivamente la SPI ha
provveduto ad una nuova audizione dello straniero che ha ribadito di essere
cittadino del __________ (cfr. verb. polizia del 25 aprile 2006) e ha
sollecitato l’UFM con lettera 27 aprile 2006 al fine di organizzare al più
presto un incontro con le autorità della __________ per identificare
l’interessato in vista dell’ottenimento di un documento di viaggio per
permetterne il rimpatrio.
Occorre inoltre tener conto del
fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato
(il quale ha addirittura dichiarato di avere telefonato all’ambasciata del __________
unicamente per informare i funzionari della sua detenzione e non per richiedere
dei documenti di identità) – che non può evidentemente giustificare la sua
messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) – rende necessario più tempo per
l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per
l'ottenimento di documenti validi. A questo punto ed in queste condizioni non
si può ritenere come impossibile il rimpatrio dell’interessato.
6.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione
dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,
l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di
viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso (cfr.
introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero – ed un suo dovere in tal senso – dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la
protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di
proporzionalità. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque tenuta ad
agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso sollecitando
nuovamente le autorità della __________ al fine di ottenere un incontro e il
rilascio di documenti validi per il rimpatrio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La decisione/istanza 27 aprile 2006 di proroga della
carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________,
è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________, è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 9 agosto 2006, compreso.
2. Contro la presente
decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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