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Decisione

INC.2005.59205

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

3 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1.

__________ è stato incarcerato il

9 febbraio 2006, a seguito di decisione 3 febbraio 2006 della SPI, intimata il

9 febbraio 2006 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire

l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 592.2005.3). Egli era stato sentito lo stesso

giorno dal giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed

adeguatezza della carcerazione, constatato che __________ non è autorizzato a

rimanere in __________, che è senza fissa dimora e che non ha ottemperato

l’obbligo di lasciare la __________ entro il 3 ottobre 2004 impartitogli dalle

competenti Autorità amministrative, che egli ha dichiarato di non volere

lasciare la __________ e che non ha intrapreso alcun passo per procurarsi dei

documenti di viaggio interessando nel frattempo le autorità penali (è stato

condannato in due occasioni per infrazione alla LStup per avere venduto diverse

dosi di cocaina a consumatori locali).

2.

Con decisione/istanza del 27

aprile 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 9 maggio

2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha

disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di

tre mesi (cioè sino al 9 agosto 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal

GIAR (doc. 1 inc. GIAR 592.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge

cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,

rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in

atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la

costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Sentito a verbale il 2 maggio

2006 l'interessato ha ribadito di non essere cittadino della __________ (benché

sia stato riconosciuto con forte probabilità cittadino di tale Paese in

occasione di un test lingua effettuato il 12 aprile 2006) bensì del __________

e di non voler collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di

legittimazione (egli avrebbe telefonato all’ambasciata del __________

unicamente per informare i funzionari della sua carcerazione e non per ottenere

dei documenti d’identità) come pure di non volere rientrare nel suo paese.

4.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les

renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di

dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto.

3.3.4.1.2 p. 294 s.).

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se

è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o

espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire

l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,

se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,

in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.

13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli

indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125

Considerandi

II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:

tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità

giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al

massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità

intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.

13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione

è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o

dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.

Per la messa in detenzione (così

come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di

proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione

dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per

mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,

vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero

(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Va

inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la

modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere

sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano

presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti

penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è

ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni

delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare

spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può

giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il

regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con rif.;

122.

II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit

administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre

1997, n. 4).

5.

I motivi che in data 9 febbraio

2006.

avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________

restano tuttora validi, né una protrazione della carcerazione violerebbe il

principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento

appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.

Nel caso in esame

l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più

difficoltoso, a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________

ha sempre dichiarato di essere cittadino del __________ (cfr. verb. GIAR

09.02.2006

e 02.05.2006, nonché verb. pol. 24.04.2006, 03.01.2006 e 27.01.2006),

tuttavia il test LINGUA effettuato in data 12 aprile 2006 – benché la SPI

avesse richiesto all’UFM di presentare lo straniero all’ambasciata del __________

l’UFM aveva suggerito di organizzare un test con un interprete di lingua __________

– ha permesso di concludere che __________ è molto probabilmente cittadino

della __________: egli ha saputo dare informazioni vaghe e frammentarie sul __________

e per quanto riguarda il suo accento l’esperto ha concluso che __________ parla

francese come un cittadino della __________ e che il suo accento francese non è

assolutamente ivoriano mentre egli parla la lingua peul della __________ con

accento __________ utilizzato espressioni tipiche della __________ senza il

minimo influsso di accenti stranieri. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la

sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda d’asilo,

egli ha in un primo tempo dichiarato di essere cittadino della __________ per

poi dichiarare di essere cittadino __________ senza saper fornire indicazioni

precise su entrambi gli stati menzionati.

Ancora davanti a questo giudice,

il 2 maggio 2006, egli ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i

documenti di legittimazione, di essere cittadino del __________ (e che non

avrebbe risposto esaurientemente a tutte le domande dell’esperto che ha

condotto il test lingua “per non essere identificato come cittadino del __________”,

cfr. verbale 2 maggio 2006, p. 2) Paese nel quale non ha alcuna intenzione di

rientrare dal momento che con la morte della madre non avrebbe più nessuno in

patria.

Va infine ricordato che egli ha

interessato le autorità penali, anche per t__________ (__________del

26.08

, con il quale è stato condannato a 50 giorni di detenzione sospesi condizionalmente

oltre che all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre anni e __________

del 01.12.2005 con il quale è stato condannato a 2 mesi di detenzione da

espiare ed alla revoca della sospensione condizionale della pena

precedentemente inflitta) per avere venduto diversi quantitativi di cocaina a

consumatori locali, quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute

pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato commesso anche dopo il 2004,

anno in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la __________

(decisione UFR 03.09.2004 di non entrata nel merito sulla domanda d'asilo).

In siffatte circostanze e alla

luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi

che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.

Né del resto risulta violato il

principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale

principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non

intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile

allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;

A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:

ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa

di allontanamento di __________ è del 9 febbraio 2006, dette autorità hanno

infatti tentato di organizzare un incontro con l’ambasciata del __________ (cfr.

lettere 16 febbraio, 10 e 22 marzo della SPI all’UFM) nonché hanno organizzato

un test LINGUA il 12 aprile 2006 nel corso della quale l'interessato è stato

riconosciuto con forte probabilità come di origine della __________ (cfr. doc.

E allegato all’istanza di protrazione).

Successivamente la SPI ha

provveduto ad una nuova audizione dello straniero che ha ribadito di essere

cittadino del __________ (cfr. verb. polizia del 25 aprile 2006) e ha

sollecitato l’UFM con lettera 27 aprile 2006 al fine di organizzare al più

presto un incontro con le autorità della __________ per identificare

l’interessato in vista dell’ottenimento di un documento di viaggio per

permetterne il rimpatrio.

Occorre inoltre tener conto del

fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato

(il quale ha addirittura dichiarato di avere telefonato all’ambasciata del __________

unicamente per informare i funzionari della sua detenzione e non per richiedere

dei documenti di identità) – che non può evidentemente giustificare la sua

messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) – rende necessario più tempo per

l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per

l'ottenimento di documenti validi. A questo punto ed in queste condizioni non

si può ritenere come impossibile il rimpatrio dell’interessato.

6.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione

dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,

l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di

viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso (cfr.

introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero – ed un suo dovere in tal senso – dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la

protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di

proporzionalità. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque tenuta ad

agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso sollecitando

nuovamente le autorità della __________ al fine di ottenere un incontro e il

rilascio di documenti validi per il rimpatrio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c

e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La decisione/istanza 27 aprile 2006 di proroga della

carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________,

è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________, è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 9 agosto 2006, compreso.

2. Contro la presente

decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15

(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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