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Decisione

INC.2005.59703

Libertà provvisoria

29 dicembre 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stata arrestata il

17 novembre 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del

Procuratore pubblico Luca Maghetti per titolo di infrazione aggravata sub.

semplice alla LStup. La Polizia cantonale aveva rassegnato al PP un rapporto 17

novembre 2005 dal quale risultava che l’accusata era sospettata di avere messo

in atto un traffico di eroina e con il quale si chiedeva un ordine di

perquisizione per l’appartamento della __________ e la sua traduzione forzata

al fine di procedere al suo interrogatorio. A seguito della perquisizione

dell’appartamento della __________, avvenuta sempre il 17 novembre scorso, sono

stati sequestrati 10.89 grammi lordi di eroina, una busta dose contenente

eroina e 3.12 grammi lordi di cocaina. Sentita a verbale dalla Polizia, __________

ha dichiarato di avere messo in atto, dal 2004, un traffico di eroina nel Bellinzonese,

ammettendo di avere ripetutamente venduto a tossicomani locali buste dosi di

eroina da lei acquistata a Zurigo da un certo __________, a suo dire cittadino

d’origine albanese. La __________ ha dichiarato di avere acquistato da questo __________

circa 2 kg di eroina di cui almeno 300 grammi rivenduti al dettaglio e la

rimanenza utilizzata per uso personale.

Con la richiesta di conferma

dell’arresto 18 novembre 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________

l’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LStup, (Inc. GIAR 597.2005.1,

doc. 1), e questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusata considerata la

presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni

dell’istruzione e meglio per la ricostruzione dell’attività di spaccio

dell’accusata e la conseguente verifica presso i suoi acquirenti (Inc. GIAR

597.2005.1, doc. 5).

A verbale di conferma

dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha

ammesso di avere venduto, ed in parte regalato, giornalmente circa due o tre

buste dosi (da 0,2 grammi circa l’una) di eroina a suoi conoscenti, sostanza

stupefacenti di cui si riforniva a Zurigo e che avrebbe venduto per finanziarie

il proprio consumo ed in parte anche per vivere, non riuscendo a coprire le

spese con la sola assicurazione disoccupazione di CHF 4'300.- al mese (Inc.

GIAR 597.2005.1, doc. 4, p. 2 e 3).

Nel frattempo l’accusata è stata

nuovamente interrogata dalla Polizia, ammettendo di avere trattato quantitativi

di eroina ben maggiore di quelli menzionati nel primo verbale di Polizia e

indicando alcuni suoi acquirenti.

B.

Il 21 dicembre 2005 __________,

con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di

essere posta in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere in

dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non

sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori.

A mente dell’istante, avendo ella collaborato pienamente con gli inquirenti

aiutandoli a “chiarire i ruoli delle persone coinvolte e i quantitativi di

stupefacenti in questione”, non sussisterebbe neppure il pericolo di

collusione. Il pericolo di fuga sarebbe escluso avendo l’accusata il centro dei

suoi interessi in Ticino e non sussisterebbe neppure il pericolo di recidiva

non avendo precedenti penali ed essendosi praticamente disintossicata

dall’eroina (avrebbe smesso anche con la somministrazione di Ketalgine).

L’inchiesta, tra cui l’analisi

dei tabulati retroattivi della sua utenza telefonica, potrà essere conclusa con

l’accusata in libertà provvisoria, ritenendo la difesa sufficiente un verbale

di scarcerazione con l’ordine di tenersi a disposizione delle Autorità ed

eventualmente di non avere contatto alcuno con le altre persone implicate nella

vicenda. Per finire la protrazione della carcerazione preventiva violerebbe il

principio di proporzionalità poiché altre misure sarebbero possibili per

soddisfare gli eventuali residui bisogni dell’inchiesta. In via subordinata

l’istante chiede le venga concessa la libertà provvisoria successivamente al

suo prossimo verbale stabilito per il 9 gennaio 2006 (Inc. GIAR 597.2005.3,

doc. 1).

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 23 dicembre 2005 (Inc. GIAR 597.2005.3, doc. 1) ribadisce

che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusata

come dalle sue dichiarazioni e dalle dichiarazioni di parte dei suoi

acquirenti.

Per quanto riguarda i bisogni

istruttori ed il pericolo di collusione, il Procuratore pubblico, con esplicito

riferimento all’analisi dei tabulati telefonici, dichiara che appare

irrinunciabile, alla luce della gravità dei fatti imputati a __________,

risalire ai contatti da lei intrattenuti per accertare l’identità di tutti i

suoi acquirenti, il numero di viaggi effettuati a Zurigo per l’acquisto della

sostanza stupefacente e identificare, per quanto possibile, i suoi fornitori;

ciò senza la possibilità di collusione con queste persone (sia i fornitori che

gli acquirenti). A mente del magistrato inquirente la dimostrazione che

l’inchiesta non è ancora conclusa si evince dalla stessa accusata che, dopo

essere stata interrogata dal PP in presenza del suo legale, ha ammesso, in un

verbale di polizia successivo, dopo precisa contestazione, di avere offerto

buste dose di eroina a tale __________.

A mente del PP sussisterebbe poi

pericolo di recidiva giustificato dalla grave situazione finanziaria

dell’accusata, “in assenza di entrate sufficienti oltre alla rendita vedovile

per fr. 1'900.- ca, (verb. 23 dic. 2005, AI 45) non ravvisabili perlomeno a

breve termine, ella potrebbe facilmente ricadere nella vendita di stupefacenti,

pur sempre protrattasi dall’autunno 2003 per oltre due anni sino a poco prima

dell’arresto avvenuto il 17 novembre 2005, quindi per un periodo lungo e con

un’intensa attività. La facilità con cui l’accusata è riuscita a staccarsi dal

consumo di eroina (da circa una settimana non assume più ketalgine), rafforza

peraltro il movente economico, peraltro di per sé grave e preoccupante, della

sua attività di spaccio. ...Del resto lei stessa ammette (verb. PP 29 novembre

2005, p. 2, AI 20), e lo ribadisce la difesa nella sua istanza (p. 3, pto. 5),

che l’attività di spaccio veniva effettuata anche per sopperire a difficoltà

economiche, va detto, tutt’ora esistenti.” (preavviso negativo 23 dicembre

2005, p. 3). Non vi sarebbe poi prospettiva di lavoro né sembrerebbe l’accusata

disporre di risorse personali sufficienti.

Per il PP la detenzione

preventiva sin qui sofferta, poco più di un mese, è poi del tutto rispettosa

del principio della proporzionalità ciò a fronte della gravità dei fatti

imputatile, con riferimento ad un importante attività di spaccio su di un lungo

periodo, ed alla possibile pena che potrebbe venirle inflitta in caso di

condanna, verosimilmente da espiare.

D.

L’istante, con osservazioni 28

dicembre 2005 (Inc. GIAR 597.2005.3, doc. 5) si è sostanzialmente riconfermata

nella propria istanza.

Sostiene che l’autorità

inquirente può utilizzare nei suoi confronti gli atti istruttori agli atti solo

se l’autorità gliene ha comunicato verbalmente o per iscritto il contenuto

sostanziale, ciò che non sarebbe avvenuto con conseguente inutilizzabilità in

questa sede dei verbali esperiti successivamente al 29 novembre 2005.

Per quanto riguarda ai bisogni

istruttori e al pericolo di collusione osserva che i tabulati retroattivi

dell’utenza telefonica mobile di __________ non potranno essere oggetto di

modifica da parte dell’accusata in libertà e che il controllo approfondito dei

tabulati può quindi avvenire con l’accusata in libertà provvisoria. L’ipotesi

relativa all’identificazione dei fornitori non è di per sé sufficiente a

giustificare il mantenimento del carcere preventivo. Per di più la maggior

parte degli acquirenti dell’accusata sarebbe già stata identificata per cui i

bisogni istruttori non sarebbero tali da permettere la protrazione del carcere

preventivo di __________, mentre che il residuo pericolo di collusione potrebbe

essere fugato da un verbale di scarcerazione con l’impegno di __________ a non

avere contatto alcuno con le altre persone coinvolte nell’inchiesta.

Non sarebbe dato il pericolo di

recidiva dal momento che sebbene la situazione economica dell’istante presenti

delle difficoltà non vi è un’assenza totale di entrate. Anche la diminuzione

del consumo personale di eroina nonché quella del numero di ketalgine assunte

in carcere, dimostra l’intenzione di __________ di allontanarsi dal mondo degli

stupefacenti.

Considerandi

1.

L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a

presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore

pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 22 novembre 2005, è tempestivo

avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo, con l’istanza di

libertà provvisoria e l’elenco atti, il 23 dicembre 2005 per raccomandata, nel

termine quindi di 3 giorni.

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto

penale completo, il 27 dicembre 2005, scade venerdì 30 dicembre 2005 ex art. 20

cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Anche qualora non contestata,

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua

funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare

nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con chiaro riferimento al

riassunto contenuto nel verbale 29 novembre 2005 davanti al magistrato

inquirente (AI 20) può essere qui ribadita la presenza di seri e di concreti

indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo

coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza

neppure contestati dall’accusata la quale ha ammesso, di avere acquistato tra

l’autunno 2003 e novembre 2005 circa 2'890 grammi di eroina a CHF 30.- al

grammo di cui circa 2'000 grammi venduti al dettaglio nel Bellinzonese a

tossicomani della regione sottoforma di buste dose da circa 0.3 grammi a CHF

50.

- l’una, circa 300 grammi consegnati a tossicodipendenti in cambio di

prestazioni in natura (lavori di giardiniere, di meccanico, di aiuto per il

trasloco), mentre che i restanti 590 grammi sarebbero stati destinati al

consumo personale.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che

questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali,

o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

L’istante

ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che

avrebbe chiarito la propria posizione e i residui atti istruttori potranno

essere compiuti con l’accusata in libertà provvisoria.

A ragione il magistrato

inquirente sostiene invece che sussistono ancora bisogni istruttori e concreto

pericolo di collusione in relazione alla necessità di identificare, attraverso

l’analisi dei tabulati del telefono cellulare dell’accusata, il maggior numero

di acquirenti nonché gli spostamenti dell’accusata al fine di acquistare

sostanza stupefacente e l’identità dei suoi fornitori, ciò con lo scopo di

ricostruire il più possibile il traffico di stupefacenti dell’accusata, il suo

raggio d’azione e le persone implicate. Naturalmente non basterà identificare

queste persone – tanto più che l’accusata stessa ha dichiarato che la maggior

parte dei numeri telefonici di spacciatori e acquirenti non si troverebbero

memorizzati nella rubrica telefonica del suo cellulare tenendo a mente le

rispettive utenze (AI 14, verbale di Polizia 22.11.2005, p. 8) – ma si dovrà

anche procedere al loro interrogatorio e questi atti istruttori potrebbero

venire vanificati dalla messa in libertà provvisoria della qui istante.

Se è vero che __________

ha, per così dire, ammesso parte delle proprie responsabilità, è anche vero che

la stessa non ha fornito una pronta confessione ma si è invece reso necessario

che gli inquirenti le contestassero le risultanze loro note affinché ella

confermasse o meno le varie imputazioni, e ciò sin dall’inizio dell’inchiesta

quando ha cercato di limitare a circa 300 grammi o poco più la quantità di

eroina complessivamente spacciata. Ne è un esempio la dichiarazione

dell’accusata fatta alla Polizia, secondo cui non avrebbe mai avuto niente a

che fare per quanto riguarda l’eroina con __________ (AI 12, verbale di Polizia

del 22 novembre 2005, p. 7), dichiarazione non smentita o modificata durante il

verbale di delucidazione davanti al magistrato inquirente ed in presenza del

suo legale di data 29 novembre 2005 (AI 20, p. 3 e 4), ma che ha poi dovuto

modificare quando gli inquirenti le hanno contestato le dichiarazioni di quest’ultimo

nel verbale d’interrogatorio 1° dicembre 2005 (AI 24) ammettendo in sostanza di

avere fornito eroina anche a questa persona.

Per inciso si

osserva che la difesa si è opposta all’utilizzo in questa sede dei verbali di

Polizia effettuati dopo il 29 novembre 2005 poiché non le sarebbero stati

inviati in copia, asserendo che l’atto o il verbale d’interrogatorio, il cui

esame è stato rifiutato alla parte, può essere adoperato contro di essa

soltanto se l’autorità gliene ha comunicato verbalmente o per iscritto il

contenuto essenziale, cosa che non sarebbe avvenuta nella fattispecie (DTF 115

Ia 293, consid. 5c), a torto. La difesa ha infatti avuto accesso a tutti i

verbali di Polizia stilati sino al 29 novembre 2005, data del verbale di

delucidazione del magistrato inquirente, mentre che non ha ricevuto copia di

quelli effettuati successivamente, che le saranno consegnati solo dopo

contestazione davanti al PP (AI 42). Per quanto di interesse per la trattazione

della presente istanza il PP ha però indicato nelle grandi linee il contenuto

essenziale del verbale di Polizia 1° dicembre 2005 di __________ e cioè che

sono emersi altri acquirenti, oltre a quelli già ammessi sino al verbale di

delucidazione del 29 novembre 2005, con chiaro riferimento al nome di __________.

Va poi aggiunto che il tenore di questi verbali cui fa riferimento la difesa è

noto all’istante, si tratta infatti di deposizioni recenti, dell’accusata

stessa, che la prevenuta (che beneficia di colloqui liberi con il proprio

difensore) invero conosce e che dovrebbe ricordare almeno nelle grandi linee

(DTF 115 Ia 305, consid. 6b, a contrario).

È poi la difesa

stessa che asserisce che erano i fornitori medesimi a chiamarla per invogliarla

all’acquisto e che __________ ha regalato dello stupefacente chiedendo

esplicitamente ai propri acquirenti di non divulgare il fatto che lei vendeva

stupefacenti, asseritamente per proteggere la figlia (istanza, p. 3).

Ciò che fa

presumere non solo che se messa in libertà provvisoria potrà essere contattata

dai suoi fornitori, con le conseguenze che possiamo ben immaginare, ma anche

che la stessa non ha quella disposizione d’animo per cui voglia far chiarezza

autonomamente su quanto successo. Appare sin troppo evidente che l’accusata, se

posta in libertà provvisoria, potrebbe contattare o venir contattata da

fornitori ed acquirenti con i quali concordare versioni o decidere di tacere

quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti.

Va pure rilevato che dagli atti

emergono concreti indizi per ritenere che __________, per quanto riguarda i

suoi fornitori a Zurigo, si sia trovata confrontata con un’organizzazione

dedita al traffico di stupefacenti, con persone in Svizzera, e forse anche in

Albania. Mentre che per quanto riguarda i suoi acquirenti, per quanto abbiamo

visto più sopra, non è ancora possibile ritenere che li abbia indicati nella

loro totalità.

Ciò posto – e ritenuto per quanto

riguarda i suoi fornitori che il rischio di collusione può aumentare in

presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione criminale con

membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr.

M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP) – la scarcerazione

di __________ appare senz'altro prematura.

È pertanto necessario, oltre che

opportuno nell’interesse dell’accusata stessa, che i previsti accertamenti e

interrogatori futuri avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e

reciproci atti d’influenza.

Proprio per quanto detto sopra

non può entrare in considerazione l'applicazione di misure sostitutive, come

pure la fissazione di una data per la messa in libertà provvisoria

dell’accusata come richiesto dalla difesa.

5.

È pure

presente il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in

conclusione del preavviso, con riferimento all'intensità dell'attività

delittuosa, alle difficoltà finanziarie dell’istante ed all'insufficienza di

una ipotesi di impiego per scongiurarlo (Preavviso, pag. 2).

Il periodo di

commissione dei reati è esteso: da fine 2003 a novembre 2005, praticamente fino

all'arresto (Preavviso, p. 1 e 2 ed atti istruttori citati; verbale PP del

29.11

, AI 20). Si tratta di un'attività delittuosa intensa, effettuata in

modo ripetuto e costante, con una regolarità dei viaggi nella regione di Zurigo

volti ad approvvigionarsi di sensibili quantitativi di eroina, al fine di

vendere tale sostanza a diversi tossicodipendenti della regione, per migliorare

la propria situazione finanziaria e sopperire a difficoltà economiche (AI 20,

verbale PP del 29 novembre 2005, p. 2) e per assicurarsi il proprio consumo.

L'accusata, inoltre, ha consumato giornalmente eroina, e a volte cocaina, sino

al giorno dell’arresto (AI 12, verbale di Polizia del 22.11.2005, p. 1), avendo

iniziato una cura di metadone soltanto in carcere, dopo il suo arresto (AI 5,

verbale di Polizia 17.11.2004, p. 4), e neppure l’asserita diminuzione

volontaria del proprio consumo (AI 20, verbale PP 29 novembre 2005, p. 2) e

l’affetto per la figlia erano stati sufficienti (in precedenza) per permetterle

di smettere (Rapporto d’arresto 17.11.2005, verbale di sequestro di stessa data

dal quale si evince il sequestro presso l’abitazione di __________ di circa 10

grammi di eroina e circa 3 grammi di cocaina). Va anche ricordato che la

situazione finanziaria di __________, indipendentemente dai motivi che l’hanno

cagionata (il marito, come vorrebbe far intendere la difesa a p. 5 delle

proprie osservazioni 28 dicembre 2005, o altre cause), è piuttosto precaria –

senza dimenticare i numerosi debiti ella può fare affidamento per il momento

soltanto sulla rendita di vedovanza di circa CHF 1'900.- (AI 20, verbale PP

29.11

, p. 3) – per non dire che è addirittura peggiorata da prima

dell’arresto – quando peraltro spacciava non solo per far fronte al proprio

consumo ma anche per sopperire a difficoltà economiche – avendo ormai terminato

il periodo quadro nel quale percepiva l’indennità di disoccupazione ammontante

a circa CHF 4'300.-.

Tutti questi

elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di

recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11

febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n.2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b). Da ultimo, e indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa

gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105

Ia 26).

Non modifica

questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell'arresto il pericolo di

reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa.

Da un lato

l'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della

detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario

analizzarle tutte. Dall'altro, e ancora più importante, come una condizione

presente ad un determinato momento dell'inchiesta può attenuarsi o scomparire

nel seguito, così una condizione che non emergeva all'inizio può prendere corpo

successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa. (GIAR 2004.56101,

sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.).

Ciò è qui il

caso allorquando si è accertata la reale ampiezza dei traffici messi in atto

dall’istante che sono peraltro continuati praticamente fino al momento dell'arresto,

nonché la sua situazione finanziaria e personale precaria.

Da ultimo, va

condiviso il giudizio del magistrato inquirente in merito alla poca verosimiglianza

della possibilità di lavoro per l’accusata se posta in libertà provvisoria,

peraltro neppure avanzata dalla difesa né in sede di istanza di libertà

provvisoria e neppure di osservazioni 28 dicembre 2005. Come pure peraltro

nessuno avanza ipotesi a proposito di una terapia di sostegno a favore

dell’istante che avrà pure terminato l’assunzione di Ketalgine in questi giorni

(AI 54, verbale di Polizia 23 dicembre 2005, p. 1), ma ciò è avvenuto

nell’ambiente protetto del carcere. Non va infatti dimenticato che __________

ha comunque alle spalle una tossicodipendenza pluriennale cui è riuscita a far

fronte, a livello fisico almeno, soltanto con l’arresto e che in caso di sua

messa in libertà provvisoria si ritroverebbe senza sostegno psicologico alcuno

– non potendo caricare sulle spalle della figlia ventenne simile responsabilità

– , senza lavoro e con una situazione finanziaria precaria.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta,

con più persone coinvolte, diversi atti istruttori compiuti e ancora da

compiere, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non

si sono limitati ad interrogare l’accusata ma hanno provveduto alla ricerca di

riscontri oggettivi (la richiesta di tabulati retroattivi, l’interrogatorio dei

possibili acquirenti, la verifica delle documentazione del CCP di __________)

al fine verificare le dichiarazioni dell’accusata, di accertare l’ampiezza del

traffico di stupefacenti da lei messo in atto e di identificare le altre

persone coinvolte.

L’accusata è stato arrestato il

17.

novembre 2005 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione

preventiva da poco meno di un mese e mezzo. In questo lasso di tempo

l’inchiesta appare procedere con celerità soprattutto per quanto riguarda

l’indagine di Polizia che non ha subito alcun ritardo se non per la mancata

ricezione dei tabulati telefonici, il cui invio il magistrato inquirente ha

comunque provveduto a sollecitare alla DATEC il 21 dicembre 2005 (AI 43).

Tenuto conto che l’entità dei

reti imputati all’istante è di sicura gravità e ciò può condurre ad una pena

non necessariamente lieve (trattasi di crimine con pena edittale minima non

inferiore ai 12 mesi) con l’eventualità non remota che sia inflitta una pena da

espiare, la detenzione preventiva sin qui sofferta e quella ancora

verosimilmente da soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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