INC.2005.59703
Libertà provvisoria
29 dicembre 2005Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.59703
Data decisione, Autorità:
29.12.2005, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 107 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.59703
Lugano
3 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 21 dicembre 2005 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 23/27 dicembre
2005 dal
Procuratore pubblico Luca Maghetti, Lugano
visto lo scritto della difesa
dell’accusata 28 novembre 2005;
visto l’incarto MP 9599.2005;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stata arrestata il
17 novembre 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del
Procuratore pubblico Luca Maghetti per titolo di infrazione aggravata sub.
semplice alla LStup. La Polizia cantonale aveva rassegnato al PP un rapporto 17
novembre 2005 dal quale risultava che l’accusata era sospettata di avere messo
in atto un traffico di eroina e con il quale si chiedeva un ordine di
perquisizione per l’appartamento della __________ e la sua traduzione forzata
al fine di procedere al suo interrogatorio. A seguito della perquisizione
dell’appartamento della __________, avvenuta sempre il 17 novembre scorso, sono
stati sequestrati 10.89 grammi lordi di eroina, una busta dose contenente
eroina e 3.12 grammi lordi di cocaina. Sentita a verbale dalla Polizia, __________
ha dichiarato di avere messo in atto, dal 2004, un traffico di eroina nel Bellinzonese,
ammettendo di avere ripetutamente venduto a tossicomani locali buste dosi di
eroina da lei acquistata a Zurigo da un certo __________, a suo dire cittadino
d’origine albanese. La __________ ha dichiarato di avere acquistato da questo __________
circa 2 kg di eroina di cui almeno 300 grammi rivenduti al dettaglio e la
rimanenza utilizzata per uso personale.
Con la richiesta di conferma
dell’arresto 18 novembre 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________
l’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LStup, (Inc. GIAR 597.2005.1,
doc. 1), e questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusata considerata la
presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni
dell’istruzione e meglio per la ricostruzione dell’attività di spaccio
dell’accusata e la conseguente verifica presso i suoi acquirenti (Inc. GIAR
597.2005.1, doc. 5).
A verbale di conferma
dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha
ammesso di avere venduto, ed in parte regalato, giornalmente circa due o tre
buste dosi (da 0,2 grammi circa l’una) di eroina a suoi conoscenti, sostanza
stupefacenti di cui si riforniva a Zurigo e che avrebbe venduto per finanziarie
il proprio consumo ed in parte anche per vivere, non riuscendo a coprire le
spese con la sola assicurazione disoccupazione di CHF 4'300.- al mese (Inc.
GIAR 597.2005.1, doc. 4, p. 2 e 3).
Nel frattempo l’accusata è stata
nuovamente interrogata dalla Polizia, ammettendo di avere trattato quantitativi
di eroina ben maggiore di quelli menzionati nel primo verbale di Polizia e
indicando alcuni suoi acquirenti.
B.
Il 21 dicembre 2005 __________,
con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di
essere posta in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere in
dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non
sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori.
A mente dell’istante, avendo ella collaborato pienamente con gli inquirenti
aiutandoli a “chiarire i ruoli delle persone coinvolte e i quantitativi di
stupefacenti in questione”, non sussisterebbe neppure il pericolo di
collusione. Il pericolo di fuga sarebbe escluso avendo l’accusata il centro dei
suoi interessi in Ticino e non sussisterebbe neppure il pericolo di recidiva
non avendo precedenti penali ed essendosi praticamente disintossicata
dall’eroina (avrebbe smesso anche con la somministrazione di Ketalgine).
L’inchiesta, tra cui l’analisi
dei tabulati retroattivi della sua utenza telefonica, potrà essere conclusa con
l’accusata in libertà provvisoria, ritenendo la difesa sufficiente un verbale
di scarcerazione con l’ordine di tenersi a disposizione delle Autorità ed
eventualmente di non avere contatto alcuno con le altre persone implicate nella
vicenda. Per finire la protrazione della carcerazione preventiva violerebbe il
principio di proporzionalità poiché altre misure sarebbero possibili per
soddisfare gli eventuali residui bisogni dell’inchiesta. In via subordinata
l’istante chiede le venga concessa la libertà provvisoria successivamente al
suo prossimo verbale stabilito per il 9 gennaio 2006 (Inc. GIAR 597.2005.3,
doc. 1).
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 23 dicembre 2005 (Inc. GIAR 597.2005.3, doc. 1) ribadisce
che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusata
come dalle sue dichiarazioni e dalle dichiarazioni di parte dei suoi
acquirenti.
Per quanto riguarda i bisogni
istruttori ed il pericolo di collusione, il Procuratore pubblico, con esplicito
riferimento all’analisi dei tabulati telefonici, dichiara che appare
irrinunciabile, alla luce della gravità dei fatti imputati a __________,
risalire ai contatti da lei intrattenuti per accertare l’identità di tutti i
suoi acquirenti, il numero di viaggi effettuati a Zurigo per l’acquisto della
sostanza stupefacente e identificare, per quanto possibile, i suoi fornitori;
ciò senza la possibilità di collusione con queste persone (sia i fornitori che
gli acquirenti). A mente del magistrato inquirente la dimostrazione che
l’inchiesta non è ancora conclusa si evince dalla stessa accusata che, dopo
essere stata interrogata dal PP in presenza del suo legale, ha ammesso, in un
verbale di polizia successivo, dopo precisa contestazione, di avere offerto
buste dose di eroina a tale __________.
A mente del PP sussisterebbe poi
pericolo di recidiva giustificato dalla grave situazione finanziaria
dell’accusata, “in assenza di entrate sufficienti oltre alla rendita vedovile
per fr. 1'900.- ca, (verb. 23 dic. 2005, AI 45) non ravvisabili perlomeno a
breve termine, ella potrebbe facilmente ricadere nella vendita di stupefacenti,
pur sempre protrattasi dall’autunno 2003 per oltre due anni sino a poco prima
dell’arresto avvenuto il 17 novembre 2005, quindi per un periodo lungo e con
un’intensa attività. La facilità con cui l’accusata è riuscita a staccarsi dal
consumo di eroina (da circa una settimana non assume più ketalgine), rafforza
peraltro il movente economico, peraltro di per sé grave e preoccupante, della
sua attività di spaccio. ...Del resto lei stessa ammette (verb. PP 29 novembre
2005, p. 2, AI 20), e lo ribadisce la difesa nella sua istanza (p. 3, pto. 5),
che l’attività di spaccio veniva effettuata anche per sopperire a difficoltà
economiche, va detto, tutt’ora esistenti.” (preavviso negativo 23 dicembre
2005, p. 3). Non vi sarebbe poi prospettiva di lavoro né sembrerebbe l’accusata
disporre di risorse personali sufficienti.
Per il PP la detenzione
preventiva sin qui sofferta, poco più di un mese, è poi del tutto rispettosa
del principio della proporzionalità ciò a fronte della gravità dei fatti
imputatile, con riferimento ad un importante attività di spaccio su di un lungo
periodo, ed alla possibile pena che potrebbe venirle inflitta in caso di
condanna, verosimilmente da espiare.
D.
L’istante, con osservazioni 28
dicembre 2005 (Inc. GIAR 597.2005.3, doc. 5) si è sostanzialmente riconfermata
nella propria istanza.
Sostiene che l’autorità
inquirente può utilizzare nei suoi confronti gli atti istruttori agli atti solo
se l’autorità gliene ha comunicato verbalmente o per iscritto il contenuto
sostanziale, ciò che non sarebbe avvenuto con conseguente inutilizzabilità in
questa sede dei verbali esperiti successivamente al 29 novembre 2005.
Per quanto riguarda ai bisogni
istruttori e al pericolo di collusione osserva che i tabulati retroattivi
dell’utenza telefonica mobile di __________ non potranno essere oggetto di
modifica da parte dell’accusata in libertà e che il controllo approfondito dei
tabulati può quindi avvenire con l’accusata in libertà provvisoria. L’ipotesi
relativa all’identificazione dei fornitori non è di per sé sufficiente a
giustificare il mantenimento del carcere preventivo. Per di più la maggior
parte degli acquirenti dell’accusata sarebbe già stata identificata per cui i
bisogni istruttori non sarebbero tali da permettere la protrazione del carcere
preventivo di __________, mentre che il residuo pericolo di collusione potrebbe
essere fugato da un verbale di scarcerazione con l’impegno di __________ a non
avere contatto alcuno con le altre persone coinvolte nell’inchiesta.
Non sarebbe dato il pericolo di
recidiva dal momento che sebbene la situazione economica dell’istante presenti
delle difficoltà non vi è un’assenza totale di entrate. Anche la diminuzione
del consumo personale di eroina nonché quella del numero di ketalgine assunte
in carcere, dimostra l’intenzione di __________ di allontanarsi dal mondo degli
stupefacenti.
Considerandi
1.
L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 22 novembre 2005, è tempestivo
avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo, con l’istanza di
libertà provvisoria e l’elenco atti, il 23 dicembre 2005 per raccomandata, nel
termine quindi di 3 giorni.
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto
penale completo, il 27 dicembre 2005, scade venerdì 30 dicembre 2005 ex art. 20
cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata,
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata
d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua
funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare
nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con chiaro riferimento al
riassunto contenuto nel verbale 29 novembre 2005 davanti al magistrato
inquirente (AI 20) può essere qui ribadita la presenza di seri e di concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo
coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza
neppure contestati dall’accusata la quale ha ammesso, di avere acquistato tra
l’autunno 2003 e novembre 2005 circa 2'890 grammi di eroina a CHF 30.- al
grammo di cui circa 2'000 grammi venduti al dettaglio nel Bellinzonese a
tossicomani della regione sottoforma di buste dose da circa 0.3 grammi a CHF
50.
- l’una, circa 300 grammi consegnati a tossicodipendenti in cambio di
prestazioni in natura (lavori di giardiniere, di meccanico, di aiuto per il
trasloco), mentre che i restanti 590 grammi sarebbero stati destinati al
consumo personale.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che
questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali,
o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
L’istante
ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che
avrebbe chiarito la propria posizione e i residui atti istruttori potranno
essere compiuti con l’accusata in libertà provvisoria.
A ragione il magistrato
inquirente sostiene invece che sussistono ancora bisogni istruttori e concreto
pericolo di collusione in relazione alla necessità di identificare, attraverso
l’analisi dei tabulati del telefono cellulare dell’accusata, il maggior numero
di acquirenti nonché gli spostamenti dell’accusata al fine di acquistare
sostanza stupefacente e l’identità dei suoi fornitori, ciò con lo scopo di
ricostruire il più possibile il traffico di stupefacenti dell’accusata, il suo
raggio d’azione e le persone implicate. Naturalmente non basterà identificare
queste persone – tanto più che l’accusata stessa ha dichiarato che la maggior
parte dei numeri telefonici di spacciatori e acquirenti non si troverebbero
memorizzati nella rubrica telefonica del suo cellulare tenendo a mente le
rispettive utenze (AI 14, verbale di Polizia 22.11.2005, p. 8) – ma si dovrà
anche procedere al loro interrogatorio e questi atti istruttori potrebbero
venire vanificati dalla messa in libertà provvisoria della qui istante.
Se è vero che __________
ha, per così dire, ammesso parte delle proprie responsabilità, è anche vero che
la stessa non ha fornito una pronta confessione ma si è invece reso necessario
che gli inquirenti le contestassero le risultanze loro note affinché ella
confermasse o meno le varie imputazioni, e ciò sin dall’inizio dell’inchiesta
quando ha cercato di limitare a circa 300 grammi o poco più la quantità di
eroina complessivamente spacciata. Ne è un esempio la dichiarazione
dell’accusata fatta alla Polizia, secondo cui non avrebbe mai avuto niente a
che fare per quanto riguarda l’eroina con __________ (AI 12, verbale di Polizia
del 22 novembre 2005, p. 7), dichiarazione non smentita o modificata durante il
verbale di delucidazione davanti al magistrato inquirente ed in presenza del
suo legale di data 29 novembre 2005 (AI 20, p. 3 e 4), ma che ha poi dovuto
modificare quando gli inquirenti le hanno contestato le dichiarazioni di quest’ultimo
nel verbale d’interrogatorio 1° dicembre 2005 (AI 24) ammettendo in sostanza di
avere fornito eroina anche a questa persona.
Per inciso si
osserva che la difesa si è opposta all’utilizzo in questa sede dei verbali di
Polizia effettuati dopo il 29 novembre 2005 poiché non le sarebbero stati
inviati in copia, asserendo che l’atto o il verbale d’interrogatorio, il cui
esame è stato rifiutato alla parte, può essere adoperato contro di essa
soltanto se l’autorità gliene ha comunicato verbalmente o per iscritto il
contenuto essenziale, cosa che non sarebbe avvenuta nella fattispecie (DTF 115
Ia 293, consid. 5c), a torto. La difesa ha infatti avuto accesso a tutti i
verbali di Polizia stilati sino al 29 novembre 2005, data del verbale di
delucidazione del magistrato inquirente, mentre che non ha ricevuto copia di
quelli effettuati successivamente, che le saranno consegnati solo dopo
contestazione davanti al PP (AI 42). Per quanto di interesse per la trattazione
della presente istanza il PP ha però indicato nelle grandi linee il contenuto
essenziale del verbale di Polizia 1° dicembre 2005 di __________ e cioè che
sono emersi altri acquirenti, oltre a quelli già ammessi sino al verbale di
delucidazione del 29 novembre 2005, con chiaro riferimento al nome di __________.
Va poi aggiunto che il tenore di questi verbali cui fa riferimento la difesa è
noto all’istante, si tratta infatti di deposizioni recenti, dell’accusata
stessa, che la prevenuta (che beneficia di colloqui liberi con il proprio
difensore) invero conosce e che dovrebbe ricordare almeno nelle grandi linee
(DTF 115 Ia 305, consid. 6b, a contrario).
È poi la difesa
stessa che asserisce che erano i fornitori medesimi a chiamarla per invogliarla
all’acquisto e che __________ ha regalato dello stupefacente chiedendo
esplicitamente ai propri acquirenti di non divulgare il fatto che lei vendeva
stupefacenti, asseritamente per proteggere la figlia (istanza, p. 3).
Ciò che fa
presumere non solo che se messa in libertà provvisoria potrà essere contattata
dai suoi fornitori, con le conseguenze che possiamo ben immaginare, ma anche
che la stessa non ha quella disposizione d’animo per cui voglia far chiarezza
autonomamente su quanto successo. Appare sin troppo evidente che l’accusata, se
posta in libertà provvisoria, potrebbe contattare o venir contattata da
fornitori ed acquirenti con i quali concordare versioni o decidere di tacere
quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti.
Va pure rilevato che dagli atti
emergono concreti indizi per ritenere che __________, per quanto riguarda i
suoi fornitori a Zurigo, si sia trovata confrontata con un’organizzazione
dedita al traffico di stupefacenti, con persone in Svizzera, e forse anche in
Albania. Mentre che per quanto riguarda i suoi acquirenti, per quanto abbiamo
visto più sopra, non è ancora possibile ritenere che li abbia indicati nella
loro totalità.
Ciò posto – e ritenuto per quanto
riguarda i suoi fornitori che il rischio di collusione può aumentare in
presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione criminale con
membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr.
M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP) – la scarcerazione
di __________ appare senz'altro prematura.
È pertanto necessario, oltre che
opportuno nell’interesse dell’accusata stessa, che i previsti accertamenti e
interrogatori futuri avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e
reciproci atti d’influenza.
Proprio per quanto detto sopra
non può entrare in considerazione l'applicazione di misure sostitutive, come
pure la fissazione di una data per la messa in libertà provvisoria
dell’accusata come richiesto dalla difesa.
5.
È pure
presente il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in
conclusione del preavviso, con riferimento all'intensità dell'attività
delittuosa, alle difficoltà finanziarie dell’istante ed all'insufficienza di
una ipotesi di impiego per scongiurarlo (Preavviso, pag. 2).
Il periodo di
commissione dei reati è esteso: da fine 2003 a novembre 2005, praticamente fino
all'arresto (Preavviso, p. 1 e 2 ed atti istruttori citati; verbale PP del
29.11
, AI 20). Si tratta di un'attività delittuosa intensa, effettuata in
modo ripetuto e costante, con una regolarità dei viaggi nella regione di Zurigo
volti ad approvvigionarsi di sensibili quantitativi di eroina, al fine di
vendere tale sostanza a diversi tossicodipendenti della regione, per migliorare
la propria situazione finanziaria e sopperire a difficoltà economiche (AI 20,
verbale PP del 29 novembre 2005, p. 2) e per assicurarsi il proprio consumo.
L'accusata, inoltre, ha consumato giornalmente eroina, e a volte cocaina, sino
al giorno dell’arresto (AI 12, verbale di Polizia del 22.11.2005, p. 1), avendo
iniziato una cura di metadone soltanto in carcere, dopo il suo arresto (AI 5,
verbale di Polizia 17.11.2004, p. 4), e neppure l’asserita diminuzione
volontaria del proprio consumo (AI 20, verbale PP 29 novembre 2005, p. 2) e
l’affetto per la figlia erano stati sufficienti (in precedenza) per permetterle
di smettere (Rapporto d’arresto 17.11.2005, verbale di sequestro di stessa data
dal quale si evince il sequestro presso l’abitazione di __________ di circa 10
grammi di eroina e circa 3 grammi di cocaina). Va anche ricordato che la
situazione finanziaria di __________, indipendentemente dai motivi che l’hanno
cagionata (il marito, come vorrebbe far intendere la difesa a p. 5 delle
proprie osservazioni 28 dicembre 2005, o altre cause), è piuttosto precaria –
senza dimenticare i numerosi debiti ella può fare affidamento per il momento
soltanto sulla rendita di vedovanza di circa CHF 1'900.- (AI 20, verbale PP
29.11
, p. 3) – per non dire che è addirittura peggiorata da prima
dell’arresto – quando peraltro spacciava non solo per far fronte al proprio
consumo ma anche per sopperire a difficoltà economiche – avendo ormai terminato
il periodo quadro nel quale percepiva l’indennità di disoccupazione ammontante
a circa CHF 4'300.-.
Tutti questi
elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di
recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11
febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n.2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b). Da ultimo, e indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa
gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105
Ia 26).
Non modifica
questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell'arresto il pericolo di
reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa.
Da un lato
l'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della
detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario
analizzarle tutte. Dall'altro, e ancora più importante, come una condizione
presente ad un determinato momento dell'inchiesta può attenuarsi o scomparire
nel seguito, così una condizione che non emergeva all'inizio può prendere corpo
successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa. (GIAR 2004.56101,
sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.).
Ciò è qui il
caso allorquando si è accertata la reale ampiezza dei traffici messi in atto
dall’istante che sono peraltro continuati praticamente fino al momento dell'arresto,
nonché la sua situazione finanziaria e personale precaria.
Da ultimo, va
condiviso il giudizio del magistrato inquirente in merito alla poca verosimiglianza
della possibilità di lavoro per l’accusata se posta in libertà provvisoria,
peraltro neppure avanzata dalla difesa né in sede di istanza di libertà
provvisoria e neppure di osservazioni 28 dicembre 2005. Come pure peraltro
nessuno avanza ipotesi a proposito di una terapia di sostegno a favore
dell’istante che avrà pure terminato l’assunzione di Ketalgine in questi giorni
(AI 54, verbale di Polizia 23 dicembre 2005, p. 1), ma ciò è avvenuto
nell’ambiente protetto del carcere. Non va infatti dimenticato che __________
ha comunque alle spalle una tossicodipendenza pluriennale cui è riuscita a far
fronte, a livello fisico almeno, soltanto con l’arresto e che in caso di sua
messa in libertà provvisoria si ritroverebbe senza sostegno psicologico alcuno
– non potendo caricare sulle spalle della figlia ventenne simile responsabilità
– , senza lavoro e con una situazione finanziaria precaria.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta,
con più persone coinvolte, diversi atti istruttori compiuti e ancora da
compiere, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non
si sono limitati ad interrogare l’accusata ma hanno provveduto alla ricerca di
riscontri oggettivi (la richiesta di tabulati retroattivi, l’interrogatorio dei
possibili acquirenti, la verifica delle documentazione del CCP di __________)
al fine verificare le dichiarazioni dell’accusata, di accertare l’ampiezza del
traffico di stupefacenti da lei messo in atto e di identificare le altre
persone coinvolte.
L’accusata è stato arrestato il
17.
novembre 2005 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione
preventiva da poco meno di un mese e mezzo. In questo lasso di tempo
l’inchiesta appare procedere con celerità soprattutto per quanto riguarda
l’indagine di Polizia che non ha subito alcun ritardo se non per la mancata
ricezione dei tabulati telefonici, il cui invio il magistrato inquirente ha
comunque provveduto a sollecitare alla DATEC il 21 dicembre 2005 (AI 43).
Tenuto conto che l’entità dei
reti imputati all’istante è di sicura gravità e ciò può condurre ad una pena
non necessariamente lieve (trattasi di crimine con pena edittale minima non
inferiore ai 12 mesi) con l’eventualità non remota che sia inflitta una pena da
espiare, la detenzione preventiva sin qui sofferta e quella ancora
verosimilmente da soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster