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Decisione

INC.2005.61603

Istanza di libertà provvisoria

26 gennaio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

23 novembre 2005 su ordine di arresto 18 novembre 2005 e nei suoi confronti il

Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di ripetuta coazione

sessuale, consumata e tentata, ripetute molestie sessuali (fatti avvenuti

presso la __________ nel corso del mese di ottobre 2005) e minaccia (nel corso

di una telefonata avvenuta il 12 ottobre 2005) ai danni di __________.

L'arresto è stato confermato il

giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi

di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di

fuga (Inc. GIAR 616.2005.1, doc. 1 e 6).

__________ ha negato e continua a

negare ogni addebito dal profilo penale.

Gli inquirenti hanno proceduto

all'audizione, oltre che dell'accusato e di __________, anche a quella di

numerosi testi.

B.

Con l'istanza qui in esame e per

il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente

posto in libertà provvisoria. Preliminarmente, per quanto concerne la

situazione personale di __________, il difensore evidenzia, che la

compagna-convivente è al sesto mese di gravidanza, che la coppia in un breve

lasso di tempo ha dovuto affrontare due aborti spontanei, che l'accusato è

incensurato e che fino al giorno del suo licenziamento (avvenuto a seguito dei

fatti incriminati) __________ è sempre stato un apprezzatissimo lavoratore

nell'ambito paramedico. In concreto, non sarebbe dato un concreto pericolo di

fuga, ritenuto che __________ risiede da tempo ufficialmente a Lugano con la

compagna, come peraltro comprovato dal certificato del Comune prodotto al

Procuratore pubblico ed, inoltre, un ulteriore legame con la Svizzera sarebbe

dato dalla sua speranza di ottenere l'indennità di disoccupazione. Per quanto

concerne invece il pericolo di collusione, lo stesso non sarebbe più attuale,

ritenuto, da un lato, che a questo stadio dell'inchiesta gli inquirenti hanno

ormai proceduto "a tutte le deposizioni di cui necessitavano"

e, dall'altro, che __________ ha sempre avuto una versione dei fatti coerente

(ribadendo la propria innocenza) e si è sempre adoperato nel fornire agli

inquirenti gli elementi che potessero corroborare la sua versione dei fatti,

ciò a comprova del fatto che, se messo in libertà provvisoria, egli non

ostacolerebbe in nessun modo l'inchiesta e si impegnerebbe nel contempo a non

avere contatti con il personale della clinica e con __________, nei cui

confronti si è peraltro già riservato di sporgere denuncia per titolo di

denuncia mendace.

In siffatte circostanze il

mantenimento della detenzione preventiva sarebbe contrario al principio di

proporzionalità, tanto più che, nella denegata ipotesi in cui __________ fosse

riconosciuto colpevole vi sarebbe, stante la sua incensuratezza, la concreta

possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena.

La difesa chiede inoltre "accesso

all'integrità dei verbali e dei documenti d'inchiesta". Trattasi di

questione che rientra nella competenza del Procuratore pubblico e che comunque

il deposito degli atti è imminente. In ogni caso, per quanto concerne l'accesso

agli atti, va detto che, dall'incarto prodotto a questo giudice, non risulta

che vi sia stata una limitazione dell'accesso agli atti da parte del magistrato

inquirente (art. 60 cpv. 2 CPP); inoltre, gli atti a sostegno di un preavviso

negativo possono anche essere visionati presso lo scrivente ufficio (a cui

debbono essere trasmessi - DTF 7 febbraio 2005 in re C.,1S.3/2005), ovviamente

compatibilmente con le esigenze connesse all'emanazione della decisione.

C.

Il magistrato inquirente con

preavviso negativo 20/23 gennaio 2006 si oppone alla scarcerazione di __________.

Dopo aver rilevato che l'inchiesta si trova ormai nella fase conclusiva,

essendo in corso l'acquisizione di dati telefonici ed essendo già stato fissato

un verbale (presumibilmente finale) dell'accusato per il 25 gennaio 2006,

evidenzia l'esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in

particolare nei confronti della vittima, ciò anche in considerazione della

scelta di __________ di negare ogni addebito penale, rispettivamente di un

concreto pericolo di fuga, trattandosi di cittadino italiano, titolare

unicamente di un permesso di lavoro per frontaliero ed unicamente separato

dalla moglie che vive in Italia con i figli e presso cui egli soggiornava

regolarmente. Il mantenimento del carcere preventivo sarebbe quindi rispettoso

del principio di proporzionalità.

In sede di osservazioni (23

gennaio 2006) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 16/17 gennaio

2006.

Delle ulteriori rispettive

allegazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

D.

Il 25 gennaio 2006 il Procuratore

pubblico ha proceduto all'interrogatorio di __________, il quale ha ribadito la

propria innocenza.

Considerandi

1.

L’istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. in particolare, il

preavviso è stato inviato per posta il 20 gennaio 2006 (cfr. timbro postale) e

l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 23

gennaio 2006, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato

per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra il 23 gennaio 2006,

scade giovedì 26 gennaio 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse

pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20

marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra

altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998

n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati

sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ i, e meglio quelli

riassunti dal PP nel corso del verbale 2 dicembre 2005 (AI 3.1):

"- l'assenza di

motivi di astio e/o inimicizia nei miei confronti da parte della __________ nel

raccontare gli episodi di cui all'ordine di arresto ed alla promozione

dell'accusa;

- la certificazione

medica datata 14.10.2005 sull'esistenza di "…contusione (ematoma con

escoriazione) parte interna torace parte superiore dx…", pure attestata

dalle foto agli atti mostratemi in questa sede dal PP;

- lo stato di palese

turbamento (in lacrime, segnata in volto, scossa, sotto stress, tremante, ecc.)

della __________ nel raccontare i fatti subiti ai superiori della __________

- l'assenza di pretestuosità

o di motivi di vendetta da parte della vittima che si è rivolta agli inquirenti

solo dopo essere stata consigliata in tal senso dal __________

- la conferma da parte

del __________ (__________e del __________ (__________sul fatto che in loro

presenza io abbia sostanzialmente ammesso i fatti;

- l'avvenuta firma da

parte mia, lo stesso giorno del colloquio in Direzione (12.10.2005), delle

dimissioni dal posto di lavoro senza forzature o pressioni da parte di

chicchessia;

- la minaccia

telefonica alla __________ del 12.10.2005, dopo colloquio in Direzione, di

"…rovinarle la vita così come lei l'aveva rovinata a me…";

- gli episodi di

toccamenti sulle braccia e sui glutei a danno di altre colleghe (__________e __________)

emersi nel frattempo e le loro dichiarazioni su insistenti insinuazioni ed

inviti da parte mia, chiaramente finalizzati allo scopo sessuale, per i quali

hanno chiesto ai superiori di non più lavorare nello stesso turno con me;

- la mancanza di accanimento

da parte di queste mie ex colleghe nei miei confronti, visto che nemmeno hanno

voluto sporgere querela;

- la mancanza di

trasparenza nel riferire del motivo della perdita del posto di lavoro alla mia

convivente, adducendo un "problema con un paziente"".

Le dichiarazioni di innocenza

dell'accusato e la tesi di un complotto messo in atto nei suoi confronti non

consentono di sovvertire la suddetta conclusione, tanto più che le sue

asserzioni (quelle relative ad un massaggio a __________ e di cui l'accusato si

sarebbe ricordato unicamente ad inizio dicembre 2005, quelle sui toccamenti nei

confronti di altre colleghe, quelle in merito a massaggi frequenti fra

colleghi, quelle secondo cui egli non avrebbe ammesso alcunché dinanzi al

direttore della __________ e al __________, ecc.) non trovano conferma negli

atti, anzi sono state smentite dalle deposizioni agli atti, come peraltro

comunicato all'accusato dal PP nel corso del verbale 20 dicembre 2005 (cfr. p.

3, 4, 5 e 6), noto alle parti e al quale si rinvia. Per contro la versione dei

fatti data da __________ appare lineare, disinteressata e corroborata da

riscontri oggettivi.

Ancora nel corso del verbale 25

gennaio u.s. __________ ha negato ogni addebito. In particolare, preso atto

delle dichiarazioni rese da __________ nel corso del verbale PP 12.01.2006 e di

quelle rese da Lorenzo Luraschi nel verbale pol. 20.01.2006 relativamente all'ammissione

dei fatti da parte dell'accusato nel corso del colloquio con la Direzione della

__________, __________ ha ribadito la propria versione dei fatti. Al termine

del verbale il Procuratore pubblico ha riproposto all'accusato gli elementi

gravemente indizianti nei suoi confronti, cioè quelli già prospettatigli nel

corso del verbale 2 dicembre 2005, tenuto anche conto delle successive

risultanze istruttorie (verb. PP 12.01.2006 __________, verb. Pol. 20.01.2006

di __________). L'accusato ne ha preso atto, precisando di non avere nulla da

dire in proposito se non ribadire quanto affermato nei precedenti verbali.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

E' vero che l'inchiesta è agli

sgoccioli, avendo già proceduto il Procuratore pubblico alla contestazione

all'accusato delle ultime risultanze istruttorie (cfr. verb. PP 25.01.2006, p.

5.

"Prendo atto dal PP che disporrà al più presto il deposito degli atti

a favore delle parti e che, se non vi saranno complementi da assumere,

procederà senza indugio al mio deferimento davanti alla competente Corte per il

giudizio"). Tuttavia non può essere trascurato l'atteggiamento

processuale dell'accusato, che ha continuato a negare ogni addebito penale

rendendo necessarie ripetute verbalizzazioni di alcuni testimoni,

rispettivamente comportato numerosi interrogatori, dando una versione dei fatti

che non trova conferma nelle risultanze agli atti. Anche il fatto che soltanto

ad inizio dicembre 2005 egli si sarebbe ricordato di aver praticato un

massaggio a __________ - fatto peraltro da lei contestato - il 10 o 11 ottobre

2005, desta non poche perplessità sulla sua credibilità (cfr. verb. Pol. 7.12.2005

e verb. PP 20.12.2005. Inoltre dagli atti emergono elementi concreti per

ritenere che egli abbia minacciato telefonicamente la vittima (in proposito

versione affatto trasparente dell'accusato, cfr. da ultimo verb. PP 25.01.2006

e verb. colloquio con __________ 12.10.2005 allestito dalla __________, all. a

AI 2.2). In conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in

questione, si può concludere che la possibilità che, se posto in libertà

provvisoria, __________ possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a

proprio beneficio testimoni o la stessa __________, le cui dichiarazioni, come

detto, sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi,

è senz'altro non priva di fondamento.

5.

Per quanto riguarda il pericolo

di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi,

le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza

GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino italiano

(quindi non estradabile) ed in Italia risiedono la moglie, da cui è separato e

che si è comunque interessata telefonicamente durante la carcerazione (cfr. verb.

PP 25.01.2006), ed i figli, famiglia con la quale mantiene, come peraltro da

lui ammesso, contatti regolari (cfr. anche verb. Pol. 23.12.2005 dell'attuale

compagna __________). Se è vero che agli atti vi è un certificato municipale da

cui risulta che egli risiede a Lugano presso la compagna __________, dalla

quale è in attesa di un figlio, va tuttavia rilevato che, per stessa ammissione

dell'accusato, la convivenza risale al mese di ottobre 2005 e che egli si

recava comunque circa tre volte alla settimana a trovare i figli a Luino. In

particolare, nel corso del verbale polizia 24.11.2005 __________ ha infatti

dichiarato "E' quasi un mese che abito a Lugano con __________; prima

abitavo a Luino, con la mia famiglia, e questo malgrado che sono separato dalla

moglie", in quello del 2.12.2005 dinanzi al Procuratore pubblico "Nel

corso del 2002 mi sono separato da mia moglie continuando però a vivere nella

stessa casa per via dei figli. Nel 2003 ho allacciato una relazione

sentimentale con __________ ….Con lei convivo a Lugano dal mese di ottobre 2005

già da prima delle mie dimissioni ma formalmente solo dopo con l'iscrizione al

controllo abitanti" ed infine in quello conclusivo dinanzi al

Procuratore pubblico del 25.01.2006 "Quando sono stato arrestato io

provenivo dall'Italia ed in particolare dalla residenza della mia famiglia a Luino.

Prima dell'arresto, io facevo avanti e indietro dall'Italia a Lugano (dove

risiedevo presso la mia attuale convivente). In Italia mi recavo circa tre

volte alla settimana a trovare i miei figli che vivono con la madre dalla quale

sono separato. Da quando sono residente a Lugano, io non dormivo più presso il

domicilio di mia moglie separata, ma dormivo a Lugano. Prima di risiedere a

Lugano, quando andavo a trovare i miei figli, non mi fermavo a dormire a casa

di mia moglie ma alloggiavo con i miei figli in una casa … che io ho comperato

personalmente dopo la separazione". Giova inoltre ricordare che __________

era unicamente titolare di un permesso di frontaliero e che trovare un nuovo

impiego in Svizzera, visto il procedimento penale aperto nei suoi confronti ed

il genere di reati di cui è accusato, non sarà affatto facile, e che egli è

confrontato con imputazioni di una certa gravità (coazione sessuale).

Il rischio di fuga appare quindi

concreto anche in considerazione del suo comportamento processuale e della

circostanza che la sua versione dei fatti cozza con quella data, non soltanto

da __________, ma anche con quella dei numerosi testi sentiti dagli inquirenti

e con gli elementi fattuali agli atti.

In siffatte circostanze il

pericolo che __________, cittadino italiano, se posto in libertà provvisoria,

faccia rientro in Italia, Paese nel quale è pure proprietario di una casa -

poco importa che nel corso del verb. PP 25.01.2006 egli abbia dichiarato che è

ora sua intenzione venderla) e dove risiedono i figli (cfr. verb. PP

25.01

), appare quindi sufficientemente concreto.

Non può entrare in considerazione

l'applicazione di misure sostitutive, quale quella proposta dalla difesa, cioè

il ritiro dei documenti di legittimazione, trattandosi di cittadino italiano.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza

di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e

della complessità dell'inchiesta, peraltro ormai in fase conclusiva essendo

imminente il deposito degli atti, resa ancor più difficoltosa dalla scelta

(certamente legittima) di linea difensiva di negare totalmente ogni addebito e

dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente

dell'accusato, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità

e non si sono limitati ad interrogare l’accusato e __________ ma hanno

provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti,

viste le differenti versioni.

L’accusato è stato arrestato il

23.

novembre 2005 per dei reati di sicura gravità. In questo lasso di tempo

l’inchiesta è proceduta con celerità, prova ne è che il Procuratore pubblico ha

già proceduto al verbale per le contestazioni delle ultime risultanze,

dopodiché procederà al deposito degli atti e, quindi, in assenza di richieste

di complementi istruttori al deferimento di __________ alla competente Corte,

né l'inchiesta ha subito alcun ritardo.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 21, 180,

189 e 198 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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