INC.2005.61603
Istanza di libertà provvisoria
26 gennaio 2006Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2005.61603
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 279 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.61603
Lugano
26 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 16/17 gennaio 2006 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 20/23 gennaio 2006
dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona
preso atto delle osservazioni
della difesa (23 gennaio 2006) che conferma contenuti e conclusioni
dell'istanza;
visto l'inc. MP __________;
considerato
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
23 novembre 2005 su ordine di arresto 18 novembre 2005 e nei suoi confronti il
Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di ripetuta coazione
sessuale, consumata e tentata, ripetute molestie sessuali (fatti avvenuti
presso la __________ nel corso del mese di ottobre 2005) e minaccia (nel corso
di una telefonata avvenuta il 12 ottobre 2005) ai danni di __________.
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di
fuga (Inc. GIAR 616.2005.1, doc. 1 e 6).
__________ ha negato e continua a
negare ogni addebito dal profilo penale.
Gli inquirenti hanno proceduto
all'audizione, oltre che dell'accusato e di __________, anche a quella di
numerosi testi.
B.
Con l'istanza qui in esame e per
il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente
posto in libertà provvisoria. Preliminarmente, per quanto concerne la
situazione personale di __________, il difensore evidenzia, che la
compagna-convivente è al sesto mese di gravidanza, che la coppia in un breve
lasso di tempo ha dovuto affrontare due aborti spontanei, che l'accusato è
incensurato e che fino al giorno del suo licenziamento (avvenuto a seguito dei
fatti incriminati) __________ è sempre stato un apprezzatissimo lavoratore
nell'ambito paramedico. In concreto, non sarebbe dato un concreto pericolo di
fuga, ritenuto che __________ risiede da tempo ufficialmente a Lugano con la
compagna, come peraltro comprovato dal certificato del Comune prodotto al
Procuratore pubblico ed, inoltre, un ulteriore legame con la Svizzera sarebbe
dato dalla sua speranza di ottenere l'indennità di disoccupazione. Per quanto
concerne invece il pericolo di collusione, lo stesso non sarebbe più attuale,
ritenuto, da un lato, che a questo stadio dell'inchiesta gli inquirenti hanno
ormai proceduto "a tutte le deposizioni di cui necessitavano"
e, dall'altro, che __________ ha sempre avuto una versione dei fatti coerente
(ribadendo la propria innocenza) e si è sempre adoperato nel fornire agli
inquirenti gli elementi che potessero corroborare la sua versione dei fatti,
ciò a comprova del fatto che, se messo in libertà provvisoria, egli non
ostacolerebbe in nessun modo l'inchiesta e si impegnerebbe nel contempo a non
avere contatti con il personale della clinica e con __________, nei cui
confronti si è peraltro già riservato di sporgere denuncia per titolo di
denuncia mendace.
In siffatte circostanze il
mantenimento della detenzione preventiva sarebbe contrario al principio di
proporzionalità, tanto più che, nella denegata ipotesi in cui __________ fosse
riconosciuto colpevole vi sarebbe, stante la sua incensuratezza, la concreta
possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena.
La difesa chiede inoltre "accesso
all'integrità dei verbali e dei documenti d'inchiesta". Trattasi di
questione che rientra nella competenza del Procuratore pubblico e che comunque
il deposito degli atti è imminente. In ogni caso, per quanto concerne l'accesso
agli atti, va detto che, dall'incarto prodotto a questo giudice, non risulta
che vi sia stata una limitazione dell'accesso agli atti da parte del magistrato
inquirente (art. 60 cpv. 2 CPP); inoltre, gli atti a sostegno di un preavviso
negativo possono anche essere visionati presso lo scrivente ufficio (a cui
debbono essere trasmessi - DTF 7 febbraio 2005 in re C.,1S.3/2005), ovviamente
compatibilmente con le esigenze connesse all'emanazione della decisione.
C.
Il magistrato inquirente con
preavviso negativo 20/23 gennaio 2006 si oppone alla scarcerazione di __________.
Dopo aver rilevato che l'inchiesta si trova ormai nella fase conclusiva,
essendo in corso l'acquisizione di dati telefonici ed essendo già stato fissato
un verbale (presumibilmente finale) dell'accusato per il 25 gennaio 2006,
evidenzia l'esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in
particolare nei confronti della vittima, ciò anche in considerazione della
scelta di __________ di negare ogni addebito penale, rispettivamente di un
concreto pericolo di fuga, trattandosi di cittadino italiano, titolare
unicamente di un permesso di lavoro per frontaliero ed unicamente separato
dalla moglie che vive in Italia con i figli e presso cui egli soggiornava
regolarmente. Il mantenimento del carcere preventivo sarebbe quindi rispettoso
del principio di proporzionalità.
In sede di osservazioni (23
gennaio 2006) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 16/17 gennaio
2006.
Delle ulteriori rispettive
allegazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
D.
Il 25 gennaio 2006 il Procuratore
pubblico ha proceduto all'interrogatorio di __________, il quale ha ribadito la
propria innocenza.
Considerandi
1.
L’istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. in particolare, il
preavviso è stato inviato per posta il 20 gennaio 2006 (cfr. timbro postale) e
l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 23
gennaio 2006, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato
per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra il 23 gennaio 2006,
scade giovedì 26 gennaio 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse
pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20
marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra
altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ i, e meglio quelli
riassunti dal PP nel corso del verbale 2 dicembre 2005 (AI 3.1):
"- l'assenza di
motivi di astio e/o inimicizia nei miei confronti da parte della __________ nel
raccontare gli episodi di cui all'ordine di arresto ed alla promozione
dell'accusa;
- la certificazione
medica datata 14.10.2005 sull'esistenza di "…contusione (ematoma con
escoriazione) parte interna torace parte superiore dx…", pure attestata
dalle foto agli atti mostratemi in questa sede dal PP;
- lo stato di palese
turbamento (in lacrime, segnata in volto, scossa, sotto stress, tremante, ecc.)
della __________ nel raccontare i fatti subiti ai superiori della __________
- l'assenza di pretestuosità
o di motivi di vendetta da parte della vittima che si è rivolta agli inquirenti
solo dopo essere stata consigliata in tal senso dal __________
- la conferma da parte
del __________ (__________e del __________ (__________sul fatto che in loro
presenza io abbia sostanzialmente ammesso i fatti;
- l'avvenuta firma da
parte mia, lo stesso giorno del colloquio in Direzione (12.10.2005), delle
dimissioni dal posto di lavoro senza forzature o pressioni da parte di
chicchessia;
- la minaccia
telefonica alla __________ del 12.10.2005, dopo colloquio in Direzione, di
"…rovinarle la vita così come lei l'aveva rovinata a me…";
- gli episodi di
toccamenti sulle braccia e sui glutei a danno di altre colleghe (__________e __________)
emersi nel frattempo e le loro dichiarazioni su insistenti insinuazioni ed
inviti da parte mia, chiaramente finalizzati allo scopo sessuale, per i quali
hanno chiesto ai superiori di non più lavorare nello stesso turno con me;
- la mancanza di accanimento
da parte di queste mie ex colleghe nei miei confronti, visto che nemmeno hanno
voluto sporgere querela;
- la mancanza di
trasparenza nel riferire del motivo della perdita del posto di lavoro alla mia
convivente, adducendo un "problema con un paziente"".
Le dichiarazioni di innocenza
dell'accusato e la tesi di un complotto messo in atto nei suoi confronti non
consentono di sovvertire la suddetta conclusione, tanto più che le sue
asserzioni (quelle relative ad un massaggio a __________ e di cui l'accusato si
sarebbe ricordato unicamente ad inizio dicembre 2005, quelle sui toccamenti nei
confronti di altre colleghe, quelle in merito a massaggi frequenti fra
colleghi, quelle secondo cui egli non avrebbe ammesso alcunché dinanzi al
direttore della __________ e al __________, ecc.) non trovano conferma negli
atti, anzi sono state smentite dalle deposizioni agli atti, come peraltro
comunicato all'accusato dal PP nel corso del verbale 20 dicembre 2005 (cfr. p.
3, 4, 5 e 6), noto alle parti e al quale si rinvia. Per contro la versione dei
fatti data da __________ appare lineare, disinteressata e corroborata da
riscontri oggettivi.
Ancora nel corso del verbale 25
gennaio u.s. __________ ha negato ogni addebito. In particolare, preso atto
delle dichiarazioni rese da __________ nel corso del verbale PP 12.01.2006 e di
quelle rese da Lorenzo Luraschi nel verbale pol. 20.01.2006 relativamente all'ammissione
dei fatti da parte dell'accusato nel corso del colloquio con la Direzione della
__________, __________ ha ribadito la propria versione dei fatti. Al termine
del verbale il Procuratore pubblico ha riproposto all'accusato gli elementi
gravemente indizianti nei suoi confronti, cioè quelli già prospettatigli nel
corso del verbale 2 dicembre 2005, tenuto anche conto delle successive
risultanze istruttorie (verb. PP 12.01.2006 __________, verb. Pol. 20.01.2006
di __________). L'accusato ne ha preso atto, precisando di non avere nulla da
dire in proposito se non ribadire quanto affermato nei precedenti verbali.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
E' vero che l'inchiesta è agli
sgoccioli, avendo già proceduto il Procuratore pubblico alla contestazione
all'accusato delle ultime risultanze istruttorie (cfr. verb. PP 25.01.2006, p.
5.
"Prendo atto dal PP che disporrà al più presto il deposito degli atti
a favore delle parti e che, se non vi saranno complementi da assumere,
procederà senza indugio al mio deferimento davanti alla competente Corte per il
giudizio"). Tuttavia non può essere trascurato l'atteggiamento
processuale dell'accusato, che ha continuato a negare ogni addebito penale
rendendo necessarie ripetute verbalizzazioni di alcuni testimoni,
rispettivamente comportato numerosi interrogatori, dando una versione dei fatti
che non trova conferma nelle risultanze agli atti. Anche il fatto che soltanto
ad inizio dicembre 2005 egli si sarebbe ricordato di aver praticato un
massaggio a __________ - fatto peraltro da lei contestato - il 10 o 11 ottobre
2005, desta non poche perplessità sulla sua credibilità (cfr. verb. Pol. 7.12.2005
e verb. PP 20.12.2005. Inoltre dagli atti emergono elementi concreti per
ritenere che egli abbia minacciato telefonicamente la vittima (in proposito
versione affatto trasparente dell'accusato, cfr. da ultimo verb. PP 25.01.2006
e verb. colloquio con __________ 12.10.2005 allestito dalla __________, all. a
AI 2.2). In conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in
questione, si può concludere che la possibilità che, se posto in libertà
provvisoria, __________ possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a
proprio beneficio testimoni o la stessa __________, le cui dichiarazioni, come
detto, sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi,
è senz'altro non priva di fondamento.
5.
Per quanto riguarda il pericolo
di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando
l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza
al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981
135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi,
le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza
GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può
essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,
…" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino italiano
(quindi non estradabile) ed in Italia risiedono la moglie, da cui è separato e
che si è comunque interessata telefonicamente durante la carcerazione (cfr. verb.
PP 25.01.2006), ed i figli, famiglia con la quale mantiene, come peraltro da
lui ammesso, contatti regolari (cfr. anche verb. Pol. 23.12.2005 dell'attuale
compagna __________). Se è vero che agli atti vi è un certificato municipale da
cui risulta che egli risiede a Lugano presso la compagna __________, dalla
quale è in attesa di un figlio, va tuttavia rilevato che, per stessa ammissione
dell'accusato, la convivenza risale al mese di ottobre 2005 e che egli si
recava comunque circa tre volte alla settimana a trovare i figli a Luino. In
particolare, nel corso del verbale polizia 24.11.2005 __________ ha infatti
dichiarato "E' quasi un mese che abito a Lugano con __________; prima
abitavo a Luino, con la mia famiglia, e questo malgrado che sono separato dalla
moglie", in quello del 2.12.2005 dinanzi al Procuratore pubblico "Nel
corso del 2002 mi sono separato da mia moglie continuando però a vivere nella
stessa casa per via dei figli. Nel 2003 ho allacciato una relazione
sentimentale con __________ ….Con lei convivo a Lugano dal mese di ottobre 2005
già da prima delle mie dimissioni ma formalmente solo dopo con l'iscrizione al
controllo abitanti" ed infine in quello conclusivo dinanzi al
Procuratore pubblico del 25.01.2006 "Quando sono stato arrestato io
provenivo dall'Italia ed in particolare dalla residenza della mia famiglia a Luino.
Prima dell'arresto, io facevo avanti e indietro dall'Italia a Lugano (dove
risiedevo presso la mia attuale convivente). In Italia mi recavo circa tre
volte alla settimana a trovare i miei figli che vivono con la madre dalla quale
sono separato. Da quando sono residente a Lugano, io non dormivo più presso il
domicilio di mia moglie separata, ma dormivo a Lugano. Prima di risiedere a
Lugano, quando andavo a trovare i miei figli, non mi fermavo a dormire a casa
di mia moglie ma alloggiavo con i miei figli in una casa … che io ho comperato
personalmente dopo la separazione". Giova inoltre ricordare che __________
era unicamente titolare di un permesso di frontaliero e che trovare un nuovo
impiego in Svizzera, visto il procedimento penale aperto nei suoi confronti ed
il genere di reati di cui è accusato, non sarà affatto facile, e che egli è
confrontato con imputazioni di una certa gravità (coazione sessuale).
Il rischio di fuga appare quindi
concreto anche in considerazione del suo comportamento processuale e della
circostanza che la sua versione dei fatti cozza con quella data, non soltanto
da __________, ma anche con quella dei numerosi testi sentiti dagli inquirenti
e con gli elementi fattuali agli atti.
In siffatte circostanze il
pericolo che __________, cittadino italiano, se posto in libertà provvisoria,
faccia rientro in Italia, Paese nel quale è pure proprietario di una casa -
poco importa che nel corso del verb. PP 25.01.2006 egli abbia dichiarato che è
ora sua intenzione venderla) e dove risiedono i figli (cfr. verb. PP
25.01
), appare quindi sufficientemente concreto.
Non può entrare in considerazione
l'applicazione di misure sostitutive, quale quella proposta dalla difesa, cioè
il ritiro dei documenti di legittimazione, trattandosi di cittadino italiano.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza
di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e
della complessità dell'inchiesta, peraltro ormai in fase conclusiva essendo
imminente il deposito degli atti, resa ancor più difficoltosa dalla scelta
(certamente legittima) di linea difensiva di negare totalmente ogni addebito e
dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente
dell'accusato, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità
e non si sono limitati ad interrogare l’accusato e __________ ma hanno
provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti,
viste le differenti versioni.
L’accusato è stato arrestato il
23.
novembre 2005 per dei reati di sicura gravità. In questo lasso di tempo
l’inchiesta è proceduta con celerità, prova ne è che il Procuratore pubblico ha
già proceduto al verbale per le contestazioni delle ultime risultanze,
dopodiché procederà al deposito degli atti e, quindi, in assenza di richieste
di complementi istruttori al deferimento di __________ alla competente Corte,
né l'inchiesta ha subito alcun ritardo.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 21, 180,
189 e 198 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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