INC.2005.61804
Istanza di libertà provvisoria
13 aprile 2006Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2005.61804
Data decisione, Autorità:
13.04.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.61804
Lugano
21 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 4 aprile 2006 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 7/10 aprile 2006
dal
Sost. PP Marisa Alfier, Lugano,
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
23 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 22 febbraio 2006
della Sost. PP Marisa Alfier. Con la richiesta di conferma dell’arresto 23
febbraio 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per
titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto,
ingiuria ripetuta, abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia ripetuta,
coazione ripetuta, disobbedienza a decisioni dell’autorità, chiedendo la
conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – sostanzialmente per
l’accertamento dal profilo psichiatrico della pericolosità dell’accusato – e
pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi
comportamenti e che le norme di condotta impostegli da questo giudice il 25
novembre 2005, in occasione di un arresto precedente, erano state integralmente
disattese (Inc. GIAR 618.2005.3, doc. 1), mentre che questo giudice ha
confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di
recidiva (Inc. GIAR 618.2005.3, doc. 6).
Giova ricordare che __________ era
già stato arrestato in data 24 novembre 2005 per titolo di lesioni semplici,
danneggiamento e minaccia sostanzialmente per fatti analoghi (in danno della
moglie e dei suoceri) a quelli che hanno portato all’arresto di febbraio, che
già allora l’accusato aveva ammesso i fatti sia alla Polizia che a questo
giudice e che __________ era stato messo in libertà provvisoria con
l’imposizione di norme di condotta consistenti nel non avvicinare la moglie ed
i suoceri e di presentarsi alle citazioni delle Autorità inquirenti.
Già a verbale di conferma
dell’arresto 24 febbraio 2006, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________,
ha ammesso i fatti di cui viene accusato asserendo che tutti i suoi problemi
derivano dal non potere esercitare il diritto di visita della propria figlia
nei termini che ritiene opportuni.
B.
Il 4 aprile 2006 __________, che
non ha mai negato la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo
carico (anzi è egli stesso ad asserire che i fatti sono sostanzialmente
ammessi, cfr. istanza, p. 2, punto 3.1.), ha chiesto di essere posto in libertà
provvisoria.
Egli nega la presenza di pericolo
di fuga, sottolineando peraltro che i suoi documenti d’identità sono depositati
presso il Sost. PP.
Per quanto riguarda i bisogni
dell’istruzione ed il pericolo di collusione egli osserva, per quanto riguarda
l’unica necessità istruttoria in essere al momento dell’arresto, di avere già
avuto due colloqui presso il __________ con il perito psichiatrico il quale
potrà completare la perizia anche in caso di sua messa in libertà provvisoria:
non essendoci altri bisogni istruttori non può essere individuato neppure il
pericolo di collusione o di inquinamento delle prove.
Per quanto concerne il pericolo
di recidiva l’istante osserva come la carcerazione sinora subita sia stata “estremamente
sofferta e costituirà un fattore importantissimo di contenimento di
qualsivoglia recidiva” (cfr. istanza, p. 3, punto 3.4.) e che non potrà
protrarsi sine die al fine di dare tranquillità alla parte lesa.
Il mantenimento in carcere
preventivo dell’accusato non rispetterebbe inoltre più il principio di
proporzionalità e il protrarsi della carcerazione preventiva potrebbe ottenere effetto
contrario a quello sperato.
In via subordinata l’istante
sarebbe d’accordo di essere messo in libertà con l’obbligo di seguire una
misura di accompagnamento psicologica/psichiatrica come pure con l’obbligo di
presentarsi al perito secondo necessità di quest’ultimo per la conclusione dei
propri incombenti.
C.
Con preavviso negativo 7 aprile
2006 il Sost. PP Marisa Alfier, dopo avere sottolineato che i reati per cui si
procede (elencati nell’ordine d’arresto 22 febbraio 2006 di cui all’AI 21) “hanno
raggiunto un’intensità tale da poter essere qualificati di coazione commessa
mediante stalking secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 IV
262)”, sostiene che un arresto precedente (del 24 novembre 2005) non era
stato confermato da questo giudice che aveva però imposto all’accusato delle
norme di condotta che sono state crassamente disattese dall’istante.
Anche a mente del magistrato
inquirente l’istruttoria è da considerarsi conclusa ed è vero che l’accusato ha
sostanzialmente ammesso i fatti che gli vengono contestati anche se si è ancora
in attesa della perizia psichiatrica che deve essere consegnata entro il 28
aprile 2006. A mente del Sost. PP sussistono dubbi concreti sul fatto che
l’accusato, se messo in libertà provvisoria, continui a collaborare con il
perito, con il rischio di compromettere la possibilità di avere un rapporto
peritale completo.
Per il Sost. PP è poi presente il
pericolo di recidiva, egli osserva come l’accusato abbia delinquito,
commettendo sostanzialmente la stessa tipologia di reati per i quali è
attualmente sotto inchiesta, anche quando poteva esercitare i diritti di visita
della figlia liberamente, e che egli ha continuato a delinquere malgrado nel
2005 sia già stato condannato con due decreti d’accusa, sostanzialmente per
fatti analoghi, e siano state fissate, il 25 novembre 2005, da questo giudice
delle norme di condotta in occasione dell’arresto precedente. Il magistrato
inquirente conclude poi che “se è ben vero che in alcuni casi una
carcerazione può costituire un fattore importantissimo di contenimento di
qualsivoglia recidiva, è pur vero che nel caso dell’accusato la carcerazione
non sembra aver avuto alcun effetto benefico. E questo, perché già dopo il
primo arresto del 24 novembre 2005 egli ha ripreso a comportarsi come in
precedenza malgrado le norme di condotta impostegli da questa Giudice (norme di
condotta sostitutive alla misura dell’arresto); dopo il verbale del 6 febbraio
2006 egli ha continuato nel suo agire e, occorre dirlo, ancora in data 10 marzo
2006 l’accusato non sembrava assolutamente aver capito di non più dover
reiterare nei suoi comportamenti delittuosi” (preavviso negativo, p. 4).
Le osservazioni provvisorie del
perito psichiatrico, giunte in data 5/7 aprile 2006, confermano poi il timore
di pericolosità dell’accusato.
Il principio di proporzionalità
sarebbe rispettato e il Sost. PP intende procedere con il deposito degli atti,
la chiusura dell’istruzione formale e la stesura dell’atto d’accusa non appena
in possesso della perizia psichiatrica.
La Sost. PP ritiene infine
improponibile la fissazione di misure sostitutive che l’accusato ha già avuto
modo di disattendere.
D.
Con
osservazioni 10 aprile 2006 l’istante si conferma nella sua istanza di libertà
provvisoria, contestando di avere disatteso le norme di condotta impostegli da
questo giudice il 25 novembre 2005, che ritiene tra l’altro di difficile
attuazione, aggiungendo che parte dei motivi a monte del comportamento
penalmente censurato sarebbero da ricondurre alla mancata collaborazione della
parte lesa quo ai diritti di visita per la figlia comune.
E considerato
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione
dell’istanza il 5 aprile 2006, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio,
tramite invio raccomandato, il preavviso negativo il 4 aprile 2006, nel termine
quindi di 3 giorni.
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto
penale completo, il 10 aprile 2006, scade giovedì 13 aprile 2006 ex art. 20
cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Per quanto riguarda l’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza, peraltro ammessi dall’istante,
basti ricordare quanto da lui dichiarato nei vari verbali di Polizia 31 gennaio
2006.
(inc. MP __________), 3 gennaio 2006 (Inc. MP __________), 21 febbraio
2006.
(Inc. MP __________), 31 gennaio 2006 (Inc. MP __________) e 14 gennaio
2006.
(Inc. MP __________), confermati davanti al magistrato inquirente con
verbali 6 febbraio e 10 marzo 2006 dai quali emerge chiaramente come egli, in
questi ultimi mesi, abbia pesantemente intralciato la libertà d’azione della
moglie (separata) __________ e dei genitori di quest’ultima (in particolar modo
della madre), attraverso ripetuti danneggiamenti (ripetuti tagli dei copertoni
e danneggiamento degli specchietti retrovisori dell’automobile di __________),
vie di fatto (pugni e spintoni sferrati alla moglie, rispettivamente alla
suocera), minacce di grave danno (cfr. ad esempio il tenore degli SMS inviati
alla moglie e riportati nel verbale di Polizia 21 febbraio 2006 dell’accusato),
telefonate ripetute per controllarla, inseguimenti ed altro, tentando di
impedirle di uscire di casa e di lasciare la figlia comune presso i nonni
materni, e di ottenere permessi di visita della figlia non autorizzati dal
Pretore.
4.
L’accusato ritiene che non
sussistono più bisogni istruttori dal momento che l’istruttoria si sarebbe
esaurita con i due colloqui con il perito il quale dovrà consegnare entro il 28
aprile il proprio referto.
Il magistrato inquirente, in modo
peraltro contraddittorio, dopo avere asserito – con riferimento alla necessità
di completare la perizia psichiatrica ma senza fornire elementi a proposito del
bisogno per il perito di ulteriormente sentire il peritando – che “il
bisogno istruttorio è pertanto ancora vivo, per cui l’istanza di libertà
provvisoria deve essere respinta”, afferma al punto successivo del proprio
preavviso che i “bisogni istruttori non sono dati; il pericolo di collusione
nemmeno” (cfr. preavviso negativo, punti ad 3.3.1. e ad 3.3.2., p. 3 in alto).
In merito ai
bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68.
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
In
simile contesto giuridico, é evidente che il fatto che l'inchiesta sia ormai
nelle fasi finali con l’accusato, reo confesso, che è già stato sentito in due
occasioni dal perito psichiatrico. Il magistrato inquirente non sostanzia, e
neppure traspare dagli atti, che il dottor __________ necessita di procedere ad
ulteriori audizioni dell’istante per potere allestire la propria perizia e
neppure che in caso di messa in libertà provvisoria __________ si sottrarrà a
tali incontri. È evidente invece che la perizia psichiatrica dovrà essere
consegnata entro il 28 aprile prossimo e che non si può escludere da ora che
non si debba procedere ad un verbale di delucidazione della perizia prima di
procedere con il deposito degli atti, la chiusura dell’istruzione formale e la
decisione di rinvio a giudizio o altro.
Non
vi sono elementi, e neppure il magistrato inquirente ne avanza, che permettano
di concludere in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento
delle prove in caso di messa in libertà provvisoria dell’accusato, anche perché
non si capisce in che modo il peritando in libertà provvisoria potrebbe
influenzare a proprio favore il perito psichiatrico.
5.
Per quanto riguarda i preminenti
motivi di interesse pubblico, l’unico motivo per “così dire classico”, in
quanto espressamente indicato dalla legge, tuttora presente è il pericolo di
recidiva così come già evidenziato nella decisione di conferma dell’arresto 24
febbraio 2006.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente – dopo
avere sottolineato che __________ è già stato oggetto di due decreti d’accusa
nel 2005 poiché riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni
semplici, vie di fatto commessi in danno della moglie, nonché è stato arrestato
il 24 novembre 2005 in quanto accusato dei reati di lesioni semplici,
danneggiamento e minaccia, sempre nei confronti della moglie, e che l’arresto
non era stato confermato con la fissazione di misure sostitutive quali non avvicinarsi
in futuro alla moglie ed ai di lei genitori – sostiene che __________ ha
continuato a delinquere violando le norme di condotta impostegli da questo
giudice in data 25 novembre 2005 e malgrado sia stato sentito più volte dalla
Polizia e dal Sost. PP stesso.
Egli sostiene poi che __________
ha iniziato a commettere i reati di cui è accusato quando il diritto di visita
nei confronti della figlia non era ancora stato ridotto o limitato dal Pretore.
A mente dell’istante il pericolo
di recidiva sarebbe invece scongiurato dalla lunga carcerazione sofferta che
gli servirà da monito.
A questo proposito, per
sostanziare il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________
ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta che questo giudice gli
aveva imposto in occasione della sua messa in libertà provvisoria del 25
novembre 2005. Norme di condotta facilmente ossequiabili, dal momento che la
“consegna” della figlia comune per l’esercizio del diritto di visita
(sorvegliato o meno) deve avvenire tramite intermediari.
__________, infischiandosi di
quanto impostogli da questo giudice – egli ha dichiarato al magistrato
inquirente che “io mi sono arrabbiato e sono andato a bucare le gomme della
macchina di mia moglie. Non ho telefonato a mia moglie ma mi sono presentato
davanti a casa sua. Io so che non posso avvicinarmi, ma visto che la decisione
è del Pretore non mi interessa” (cfr. verbale Sost. PP di __________ del 10
marzo 2006, p. 2) e perfino dei precedenti penali, si è invece recato più volte
a casa della moglie o nei pressi del suo luogo di lavoro, ed ha incontrato
volontariamente la suocera che si era recata a scuola per prendere la nipotina,
minacciandole entrambe, passando a vie di fatto e a danneggiamenti esercitati
perlopiù sull’automobile della signora __________ che nell’ultimo anno è
sicuramente divenuta la maggior cliente privata dei gommisti del __________.
Tale pericolo risulta comunque
concreto e liquido dai rapporti di Polizia agli atti che si sono susseguiti
successivamente alla messa in libertà provvisoria dell’istante avvenuta il 25
novembre 2005.
Se è ben vero, come asserito
dalla difesa, che il carcere preventivo non deve servire a togliere dalla
circolazione coniugi scomodi, è altrettanto vero che la “scomodità”
dell’accusato è tutta incentrata sulla violazione reiterata e consapevole di
norme penali.
Va poi aggiunto che l’istante non
sembra aver cambiato atteggiamento in questo periodo trascorso presso il __________.
Non solo non sembra essere nata nel suo animo neppure un’ombra di pentimento o
quantomeno di ripensamento, ma neppure si può dire che abbia perlomeno compreso
che il suo comportamento non può che peggiorare la sua situazione personale e
processuale, tant’è che il perito psichiatrico, in una valutazione provvisoria
del 5 aprile 2006 indirizzata al magistrato inquirente (AI 63) ha affermato che
“Il persistere del conflitto (esterno) che vede il peritando scontrarsi con
le limitazioni al suo “diritto” di visita alla figlia non può che portare
all’esacerbazione di uno stato d’animo di frustrazione e tensione cui non sono
estranei, forse, nemmeno momenti persecutori (accuse di razzismo sono state
rivolte alle Autorità ostili). In queste condizioni, fatico a vedere come la
tensione e la potenziale aggressività del peritando possano diminuire. Mi
sembra improbabile che, perlomeno nel futuro immediato, i suoi comportamenti
possano rivelarsi più pericolosi di quanto finora osservato, nel senso di
aggressioni fisiche importanti a terzi; altro invece è il pericolo per il
benessere psichico di moglie e – presumo – figlia (e altri famigliari della
moglie), senza tuttavia dimenticare che il peritando stesso risente
pesantemente (e si potrebbe dire pericolosamente) di questa situazione. In
conclusione, al momento attuale e con tutte le cautele del caso, ritengo che il
peritando debba essere considerato potenzialmente pericoloso non tanto
nell’immediato futuro ma in epoca ulteriore, sempre che il conflitto centrato
sui “diritti” di visita non venga finalmente risolto.”
È chiaro che il perito mette in
relazione la pericolosità del peritando con il conflitto incentrato sui diritti
di visita alla figlia e che tale conflitto non solo non è risolto ma non sembra
a tutt’oggi neppure sulla via della risoluzione. In queste circostanze a questo
giudice non rimane che constatare che vi sono concreti indizi che fanno concludere
che __________, se messo in libertà provvisoria e confrontato con il rifiuto
dell’Autorità civile di ossequiare, almeno nell’immediato, i suoi desiderata in
merito ai diritti di visita della figlia, possa ricominciare a delinquere come
fatto sinora.
Non vi sono neppure agli atti, e
l’istante non ne fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere
che con l’applicazione di misure d’accompagnamento (quali?) la pericolosità di __________
e di conseguenza il pericolo di recidiva possa, se non migliorare a breve,
quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il reiterarsi di attacchi
alla moglie e ai suoceri o a terzi vicini alla famiglia.
Non si può non osservare come
l’istante non comunichi e non proponga, malgrado la proposta generica formulata
in sede di istanza di libertà provvisoria e di fax 12 aprile 2006 (“presa a
carico da parte dei servizi più opportuni (patronato, psicosociale o altro)
affinché sia possibile per __________ fare riferimento a una persona o ente
super partes” (cfr. fax 12 aprile 2006 della difesa), che tipo di misure
accompagnatorie è disposto a seguire. Questo giudice nutre poi seri dubbi sul
fatto che l’impegno che la difesa sta dimostrando nel tentativo di trovare una
soluzione a questa vicenda sia condiviso dall’istante che ha invece dato chiara
prova di non gradire l’intervento di terzi (per primo quello del signor __________,
incaricato della sorveglianza dell’esercizio dei diritti di visita, e poi
quello del dottor __________, incaricato dal Pretore di allestire una perizia
sulla capacità genitoriale dell’accusato e addirittura il Pretore) nella
gestione dei suoi rapporti con moglie e figlia.
In queste circostanze è
impossibile per questa autorità scostarsi dalle conclusioni (provvisorie), del
perito psichiatrico e negare l’esistenza allo stadio attuale di un concreto
pericolo di recidiva e di messa in pericolo della sicurezza della moglie e dei
suoceri dell’istante che permetterebbe di concedergli la libertà provvisoria,
ciò almeno sino alla consegna del rapporto peritale che potrà fare maggiore
chiarezza sia a proposito del pericolo di recidiva che di quello della
pericolosità sociale dell’accusato.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più
importante quella di coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei
confronti della moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e
del concreto pericolo di recidiva, con inchiesta quasi conclusa, è sicuramente
data.
Pure va ammessa nella sua
accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati
all’accusato, i precedenti penali
e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità sia
civili che penali. Il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione
preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino alla
consegna del referto peritale atto a valutare lo stato dell’accusato
relativamente al pericolo di recidiva ed alla pericolosità sociale, in pieno
rispetto del principio della proporzionalità.
L’accusato è stato arrestato il
23.
febbraio 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da 1 mese e mezzo. In
questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa anche se desta
qualche perplessità il fatto che il magistrato inquirente abbia atteso diversi
giorni prima di procedere con la nomina del perito psichiatrico avvenuta il 7
marzo 2006 (AI 39). Ciò detto va comunque constatato che il perito ha agito
celermente, tanto che consegnerà il proprio referto entro il 28 aprile 2006
(richieste di proroga per la consegna della perizia non sono state presentate).
Si può quindi concludere che il principio di celerità è ancora rispettato.
Appare comunque evidente che in
base alla norma di cui all’art. 102 cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente dovrà
procedere nei prossimi incombenti indilatamente.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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