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Decisione

INC.2005.61804

Istanza di libertà provvisoria

13 aprile 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

23 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 22 febbraio 2006

della Sost. PP Marisa Alfier. Con la richiesta di conferma dell’arresto 23

febbraio 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per

titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto,

ingiuria ripetuta, abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia ripetuta,

coazione ripetuta, disobbedienza a decisioni dell’autorità, chiedendo la

conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – sostanzialmente per

l’accertamento dal profilo psichiatrico della pericolosità dell’accusato – e

pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi

comportamenti e che le norme di condotta impostegli da questo giudice il 25

novembre 2005, in occasione di un arresto precedente, erano state integralmente

disattese (Inc. GIAR 618.2005.3, doc. 1), mentre che questo giudice ha

confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di

recidiva (Inc. GIAR 618.2005.3, doc. 6).

Giova ricordare che __________ era

già stato arrestato in data 24 novembre 2005 per titolo di lesioni semplici,

danneggiamento e minaccia sostanzialmente per fatti analoghi (in danno della

moglie e dei suoceri) a quelli che hanno portato all’arresto di febbraio, che

già allora l’accusato aveva ammesso i fatti sia alla Polizia che a questo

giudice e che __________ era stato messo in libertà provvisoria con

l’imposizione di norme di condotta consistenti nel non avvicinare la moglie ed

i suoceri e di presentarsi alle citazioni delle Autorità inquirenti.

Già a verbale di conferma

dell’arresto 24 febbraio 2006, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________,

ha ammesso i fatti di cui viene accusato asserendo che tutti i suoi problemi

derivano dal non potere esercitare il diritto di visita della propria figlia

nei termini che ritiene opportuni.

B.

Il 4 aprile 2006 __________, che

non ha mai negato la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo

carico (anzi è egli stesso ad asserire che i fatti sono sostanzialmente

ammessi, cfr. istanza, p. 2, punto 3.1.), ha chiesto di essere posto in libertà

provvisoria.

Egli nega la presenza di pericolo

di fuga, sottolineando peraltro che i suoi documenti d’identità sono depositati

presso il Sost. PP.

Per quanto riguarda i bisogni

dell’istruzione ed il pericolo di collusione egli osserva, per quanto riguarda

l’unica necessità istruttoria in essere al momento dell’arresto, di avere già

avuto due colloqui presso il __________ con il perito psichiatrico il quale

potrà completare la perizia anche in caso di sua messa in libertà provvisoria:

non essendoci altri bisogni istruttori non può essere individuato neppure il

pericolo di collusione o di inquinamento delle prove.

Per quanto concerne il pericolo

di recidiva l’istante osserva come la carcerazione sinora subita sia stata “estremamente

sofferta e costituirà un fattore importantissimo di contenimento di

qualsivoglia recidiva” (cfr. istanza, p. 3, punto 3.4.) e che non potrà

protrarsi sine die al fine di dare tranquillità alla parte lesa.

Il mantenimento in carcere

preventivo dell’accusato non rispetterebbe inoltre più il principio di

proporzionalità e il protrarsi della carcerazione preventiva potrebbe ottenere effetto

contrario a quello sperato.

In via subordinata l’istante

sarebbe d’accordo di essere messo in libertà con l’obbligo di seguire una

misura di accompagnamento psicologica/psichiatrica come pure con l’obbligo di

presentarsi al perito secondo necessità di quest’ultimo per la conclusione dei

propri incombenti.

C.

Con preavviso negativo 7 aprile

2006 il Sost. PP Marisa Alfier, dopo avere sottolineato che i reati per cui si

procede (elencati nell’ordine d’arresto 22 febbraio 2006 di cui all’AI 21) “hanno

raggiunto un’intensità tale da poter essere qualificati di coazione commessa

mediante stalking secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 IV

262)”, sostiene che un arresto precedente (del 24 novembre 2005) non era

stato confermato da questo giudice che aveva però imposto all’accusato delle

norme di condotta che sono state crassamente disattese dall’istante.

Anche a mente del magistrato

inquirente l’istruttoria è da considerarsi conclusa ed è vero che l’accusato ha

sostanzialmente ammesso i fatti che gli vengono contestati anche se si è ancora

in attesa della perizia psichiatrica che deve essere consegnata entro il 28

aprile 2006. A mente del Sost. PP sussistono dubbi concreti sul fatto che

l’accusato, se messo in libertà provvisoria, continui a collaborare con il

perito, con il rischio di compromettere la possibilità di avere un rapporto

peritale completo.

Per il Sost. PP è poi presente il

pericolo di recidiva, egli osserva come l’accusato abbia delinquito,

commettendo sostanzialmente la stessa tipologia di reati per i quali è

attualmente sotto inchiesta, anche quando poteva esercitare i diritti di visita

della figlia liberamente, e che egli ha continuato a delinquere malgrado nel

2005 sia già stato condannato con due decreti d’accusa, sostanzialmente per

fatti analoghi, e siano state fissate, il 25 novembre 2005, da questo giudice

delle norme di condotta in occasione dell’arresto precedente. Il magistrato

inquirente conclude poi che “se è ben vero che in alcuni casi una

carcerazione può costituire un fattore importantissimo di contenimento di

qualsivoglia recidiva, è pur vero che nel caso dell’accusato la carcerazione

non sembra aver avuto alcun effetto benefico. E questo, perché già dopo il

primo arresto del 24 novembre 2005 egli ha ripreso a comportarsi come in

precedenza malgrado le norme di condotta impostegli da questa Giudice (norme di

condotta sostitutive alla misura dell’arresto); dopo il verbale del 6 febbraio

2006 egli ha continuato nel suo agire e, occorre dirlo, ancora in data 10 marzo

2006 l’accusato non sembrava assolutamente aver capito di non più dover

reiterare nei suoi comportamenti delittuosi” (preavviso negativo, p. 4).

Le osservazioni provvisorie del

perito psichiatrico, giunte in data 5/7 aprile 2006, confermano poi il timore

di pericolosità dell’accusato.

Il principio di proporzionalità

sarebbe rispettato e il Sost. PP intende procedere con il deposito degli atti,

la chiusura dell’istruzione formale e la stesura dell’atto d’accusa non appena

in possesso della perizia psichiatrica.

La Sost. PP ritiene infine

improponibile la fissazione di misure sostitutive che l’accusato ha già avuto

modo di disattendere.

D.

Con

osservazioni 10 aprile 2006 l’istante si conferma nella sua istanza di libertà

provvisoria, contestando di avere disatteso le norme di condotta impostegli da

questo giudice il 25 novembre 2005, che ritiene tra l’altro di difficile

attuazione, aggiungendo che parte dei motivi a monte del comportamento

penalmente censurato sarebbero da ricondurre alla mancata collaborazione della

parte lesa quo ai diritti di visita per la figlia comune.

E considerato

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a

presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione

dell’istanza il 5 aprile 2006, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio,

tramite invio raccomandato, il preavviso negativo il 4 aprile 2006, nel termine

quindi di 3 giorni.

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto

penale completo, il 10 aprile 2006, scade giovedì 13 aprile 2006 ex art. 20

cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza, peraltro ammessi dall’istante,

basti ricordare quanto da lui dichiarato nei vari verbali di Polizia 31 gennaio

2006.

(inc. MP __________), 3 gennaio 2006 (Inc. MP __________), 21 febbraio

2006.

(Inc. MP __________), 31 gennaio 2006 (Inc. MP __________) e 14 gennaio

2006.

(Inc. MP __________), confermati davanti al magistrato inquirente con

verbali 6 febbraio e 10 marzo 2006 dai quali emerge chiaramente come egli, in

questi ultimi mesi, abbia pesantemente intralciato la libertà d’azione della

moglie (separata) __________ e dei genitori di quest’ultima (in particolar modo

della madre), attraverso ripetuti danneggiamenti (ripetuti tagli dei copertoni

e danneggiamento degli specchietti retrovisori dell’automobile di __________),

vie di fatto (pugni e spintoni sferrati alla moglie, rispettivamente alla

suocera), minacce di grave danno (cfr. ad esempio il tenore degli SMS inviati

alla moglie e riportati nel verbale di Polizia 21 febbraio 2006 dell’accusato),

telefonate ripetute per controllarla, inseguimenti ed altro, tentando di

impedirle di uscire di casa e di lasciare la figlia comune presso i nonni

materni, e di ottenere permessi di visita della figlia non autorizzati dal

Pretore.

4.

L’accusato ritiene che non

sussistono più bisogni istruttori dal momento che l’istruttoria si sarebbe

esaurita con i due colloqui con il perito il quale dovrà consegnare entro il 28

aprile il proprio referto.

Il magistrato inquirente, in modo

peraltro contraddittorio, dopo avere asserito – con riferimento alla necessità

di completare la perizia psichiatrica ma senza fornire elementi a proposito del

bisogno per il perito di ulteriormente sentire il peritando – che “il

bisogno istruttorio è pertanto ancora vivo, per cui l’istanza di libertà

provvisoria deve essere respinta”, afferma al punto successivo del proprio

preavviso che i “bisogni istruttori non sono dati; il pericolo di collusione

nemmeno” (cfr. preavviso negativo, punti ad 3.3.1. e ad 3.3.2., p. 3 in alto).

In merito ai

bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

In

simile contesto giuridico, é evidente che il fatto che l'inchiesta sia ormai

nelle fasi finali con l’accusato, reo confesso, che è già stato sentito in due

occasioni dal perito psichiatrico. Il magistrato inquirente non sostanzia, e

neppure traspare dagli atti, che il dottor __________ necessita di procedere ad

ulteriori audizioni dell’istante per potere allestire la propria perizia e

neppure che in caso di messa in libertà provvisoria __________ si sottrarrà a

tali incontri. È evidente invece che la perizia psichiatrica dovrà essere

consegnata entro il 28 aprile prossimo e che non si può escludere da ora che

non si debba procedere ad un verbale di delucidazione della perizia prima di

procedere con il deposito degli atti, la chiusura dell’istruzione formale e la

decisione di rinvio a giudizio o altro.

Non

vi sono elementi, e neppure il magistrato inquirente ne avanza, che permettano

di concludere in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento

delle prove in caso di messa in libertà provvisoria dell’accusato, anche perché

non si capisce in che modo il peritando in libertà provvisoria potrebbe

influenzare a proprio favore il perito psichiatrico.

5.

Per quanto riguarda i preminenti

motivi di interesse pubblico, l’unico motivo per “così dire classico”, in

quanto espressamente indicato dalla legge, tuttora presente è il pericolo di

recidiva così come già evidenziato nella decisione di conferma dell’arresto 24

febbraio 2006.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente – dopo

avere sottolineato che __________ è già stato oggetto di due decreti d’accusa

nel 2005 poiché riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni

semplici, vie di fatto commessi in danno della moglie, nonché è stato arrestato

il 24 novembre 2005 in quanto accusato dei reati di lesioni semplici,

danneggiamento e minaccia, sempre nei confronti della moglie, e che l’arresto

non era stato confermato con la fissazione di misure sostitutive quali non avvicinarsi

in futuro alla moglie ed ai di lei genitori – sostiene che __________ ha

continuato a delinquere violando le norme di condotta impostegli da questo

giudice in data 25 novembre 2005 e malgrado sia stato sentito più volte dalla

Polizia e dal Sost. PP stesso.

Egli sostiene poi che __________

ha iniziato a commettere i reati di cui è accusato quando il diritto di visita

nei confronti della figlia non era ancora stato ridotto o limitato dal Pretore.

A mente dell’istante il pericolo

di recidiva sarebbe invece scongiurato dalla lunga carcerazione sofferta che

gli servirà da monito.

A questo proposito, per

sostanziare il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________

ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta che questo giudice gli

aveva imposto in occasione della sua messa in libertà provvisoria del 25

novembre 2005. Norme di condotta facilmente ossequiabili, dal momento che la

“consegna” della figlia comune per l’esercizio del diritto di visita

(sorvegliato o meno) deve avvenire tramite intermediari.

__________, infischiandosi di

quanto impostogli da questo giudice – egli ha dichiarato al magistrato

inquirente che “io mi sono arrabbiato e sono andato a bucare le gomme della

macchina di mia moglie. Non ho telefonato a mia moglie ma mi sono presentato

davanti a casa sua. Io so che non posso avvicinarmi, ma visto che la decisione

è del Pretore non mi interessa” (cfr. verbale Sost. PP di __________ del 10

marzo 2006, p. 2) e perfino dei precedenti penali, si è invece recato più volte

a casa della moglie o nei pressi del suo luogo di lavoro, ed ha incontrato

volontariamente la suocera che si era recata a scuola per prendere la nipotina,

minacciandole entrambe, passando a vie di fatto e a danneggiamenti esercitati

perlopiù sull’automobile della signora __________ che nell’ultimo anno è

sicuramente divenuta la maggior cliente privata dei gommisti del __________.

Tale pericolo risulta comunque

concreto e liquido dai rapporti di Polizia agli atti che si sono susseguiti

successivamente alla messa in libertà provvisoria dell’istante avvenuta il 25

novembre 2005.

Se è ben vero, come asserito

dalla difesa, che il carcere preventivo non deve servire a togliere dalla

circolazione coniugi scomodi, è altrettanto vero che la “scomodità”

dell’accusato è tutta incentrata sulla violazione reiterata e consapevole di

norme penali.

Va poi aggiunto che l’istante non

sembra aver cambiato atteggiamento in questo periodo trascorso presso il __________.

Non solo non sembra essere nata nel suo animo neppure un’ombra di pentimento o

quantomeno di ripensamento, ma neppure si può dire che abbia perlomeno compreso

che il suo comportamento non può che peggiorare la sua situazione personale e

processuale, tant’è che il perito psichiatrico, in una valutazione provvisoria

del 5 aprile 2006 indirizzata al magistrato inquirente (AI 63) ha affermato che

“Il persistere del conflitto (esterno) che vede il peritando scontrarsi con

le limitazioni al suo “diritto” di visita alla figlia non può che portare

all’esacerbazione di uno stato d’animo di frustrazione e tensione cui non sono

estranei, forse, nemmeno momenti persecutori (accuse di razzismo sono state

rivolte alle Autorità ostili). In queste condizioni, fatico a vedere come la

tensione e la potenziale aggressività del peritando possano diminuire. Mi

sembra improbabile che, perlomeno nel futuro immediato, i suoi comportamenti

possano rivelarsi più pericolosi di quanto finora osservato, nel senso di

aggressioni fisiche importanti a terzi; altro invece è il pericolo per il

benessere psichico di moglie e – presumo – figlia (e altri famigliari della

moglie), senza tuttavia dimenticare che il peritando stesso risente

pesantemente (e si potrebbe dire pericolosamente) di questa situazione. In

conclusione, al momento attuale e con tutte le cautele del caso, ritengo che il

peritando debba essere considerato potenzialmente pericoloso non tanto

nell’immediato futuro ma in epoca ulteriore, sempre che il conflitto centrato

sui “diritti” di visita non venga finalmente risolto.”

È chiaro che il perito mette in

relazione la pericolosità del peritando con il conflitto incentrato sui diritti

di visita alla figlia e che tale conflitto non solo non è risolto ma non sembra

a tutt’oggi neppure sulla via della risoluzione. In queste circostanze a questo

giudice non rimane che constatare che vi sono concreti indizi che fanno concludere

che __________, se messo in libertà provvisoria e confrontato con il rifiuto

dell’Autorità civile di ossequiare, almeno nell’immediato, i suoi desiderata in

merito ai diritti di visita della figlia, possa ricominciare a delinquere come

fatto sinora.

Non vi sono neppure agli atti, e

l’istante non ne fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere

che con l’applicazione di misure d’accompagnamento (quali?) la pericolosità di __________

e di conseguenza il pericolo di recidiva possa, se non migliorare a breve,

quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il reiterarsi di attacchi

alla moglie e ai suoceri o a terzi vicini alla famiglia.

Non si può non osservare come

l’istante non comunichi e non proponga, malgrado la proposta generica formulata

in sede di istanza di libertà provvisoria e di fax 12 aprile 2006 (“presa a

carico da parte dei servizi più opportuni (patronato, psicosociale o altro)

affinché sia possibile per __________ fare riferimento a una persona o ente

super partes” (cfr. fax 12 aprile 2006 della difesa), che tipo di misure

accompagnatorie è disposto a seguire. Questo giudice nutre poi seri dubbi sul

fatto che l’impegno che la difesa sta dimostrando nel tentativo di trovare una

soluzione a questa vicenda sia condiviso dall’istante che ha invece dato chiara

prova di non gradire l’intervento di terzi (per primo quello del signor __________,

incaricato della sorveglianza dell’esercizio dei diritti di visita, e poi

quello del dottor __________, incaricato dal Pretore di allestire una perizia

sulla capacità genitoriale dell’accusato e addirittura il Pretore) nella

gestione dei suoi rapporti con moglie e figlia.

In queste circostanze è

impossibile per questa autorità scostarsi dalle conclusioni (provvisorie), del

perito psichiatrico e negare l’esistenza allo stadio attuale di un concreto

pericolo di recidiva e di messa in pericolo della sicurezza della moglie e dei

suoceri dell’istante che permetterebbe di concedergli la libertà provvisoria,

ciò almeno sino alla consegna del rapporto peritale che potrà fare maggiore

chiarezza sia a proposito del pericolo di recidiva che di quello della

pericolosità sociale dell’accusato.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più

importante quella di coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei

confronti della moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e

del concreto pericolo di recidiva, con inchiesta quasi conclusa, è sicuramente

data.

Pure va ammessa nella sua

accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati

all’accusato, i precedenti penali

e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità sia

civili che penali. Il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione

preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino alla

consegna del referto peritale atto a valutare lo stato dell’accusato

relativamente al pericolo di recidiva ed alla pericolosità sociale, in pieno

rispetto del principio della proporzionalità.

L’accusato è stato arrestato il

23.

febbraio 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da 1 mese e mezzo. In

questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa anche se desta

qualche perplessità il fatto che il magistrato inquirente abbia atteso diversi

giorni prima di procedere con la nomina del perito psichiatrico avvenuta il 7

marzo 2006 (AI 39). Ciò detto va comunque constatato che il perito ha agito

celermente, tanto che consegnerà il proprio referto entro il 28 aprile 2006

(richieste di proroga per la consegna della perizia non sono state presentate).

Si può quindi concludere che il principio di celerità è ancora rispettato.

Appare comunque evidente che in

base alla norma di cui all’art. 102 cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente dovrà

procedere nei prossimi incombenti indilatamente.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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