INC.2005.61807
Carenza di legittimazione della querelante parte lesa a presentare reclamo contro una decisione del PP
7 luglio 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.61807
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, GIAR
Titolo:
Carenza di legittimazione della querelante parte lesa a presentare reclamo contro una decisione del PP
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE
PERIZIA
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 280 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.61807
Lugano
7 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12 maggio
2006 da
__________,
(patrocinata dall’avv. __________)
contro
la decisione 4 maggio 2006 del Sostituto Procuratore
pubblico Marisa Alfier che respinge la richiesta della reclamante di
delucidazione della perizia psichiatrica effettuata su __________;
e, più specificatamente, sulla ricevibilità
dell’atto presentato;
viste le osservazioni 18 maggio
2006 del Sostituto Procuratore pubblico, mentre che l’accusato non ha
presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________, e gli
inc. MP __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ che sono stati recapitati a questo giudice
– che ha segnalato al magistrato inquirente un apparente lacunosità
dell’incarto MP __________ – in data 5 luglio 2006;
ritenuto
Fatti
A.
I fatti che
preludono alla presente decisione sono già stati analizzati in una precedente
decisione della CRP (3 maggio 2006, inc. CRP 60.2006.137), cui si può far
riferimento:
"
a.
A
seguito dell’intervenuta separazione dalla moglie dal 1°.2.2005, il qui
ricorrente ha tenuto spesso dei comportamenti penalmente rilevanti.
b.
Egli è
già stato oggetto di un primo procedimento penale (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, del __________ (DA __________)
per titolo di minaccia, ingiuria e vie di fatto (AI 62 inc. MP __________).
c.
Egli è
stato oggetto di un secondo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi
con un decreto d’accusa del __________ (DA __________) cresciuto in giudicato,
per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto,
ingiuria, minaccia ripetuta e disobbedienza alle decisioni dell’autorità
ripetuta (AI 88 inc. MP __________).
d.
In data
20.7.2005 il ricorrente è stato nuovamente sentito nel contesto del nuovo
procedimento (inc. MP __________) aperto nei suoi confronti per titolo di
lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento, minaccia e
furto di poca entità (AI 3 inc. __________).
e.
Nell’ambito
del medesimo procedimento il ricorrente è stato arrestato in data 24.11.2005 su
ordine del sostituto procuratore pubblico, arresto non confermato dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto il giorno successivo, con la contestuale
imposizione di regole di comportamento (AI 13 inc. MP __________).
f.
Sentito
dal sostituto procuratore pubblico in data 6.2.2006 (AI 17 inc. MP __________),
è stato nuovamente arrestato in data 23.2.2006, arresto confermato dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente (AI 28 inc. MP __________).
g.
Il
sostituto procuratore pubblico ha ordinato l’allestimento di una perizia in
data 3.3.2006 (AI 39 inc. MP __________). Ha sentito il ricorrente in data
10.3.2006, la moglie in data 15.3.2006, e nuovamente il ricorrente in data
27.4.2006 (AI 40, 44 e 97 inc. MP __________). Il referto peritale è pervenuto
al Ministero pubblico in data 24.4.2006 (AI 83 inc. MP __________).
B.
In data 25 aprile 2006 il
magistrato inquirente ha inviato copia della perizia psichiatrica a __________
(AI 84), __________ (AI 85), __________ (AI 86), (tutti “parti lese” e
“querelanti”) e alla difesa dell’accusato, impartendo un termine di 5 giorni
per presentare un’eventuale richiesta di delucidazione.
Il difensore di __________ con
“domanda di delucidazione di perizia” del 2 maggio 2006 (AI 95) chiede di
sottoporre al perito tre domande volte ad “avere maggiori ragguagli sugli
istrumenti proposti per evitare un peggioramento del denunciato,
rispettivamente permetterne un eventuale miglioramento” nonché di “avere
maggiori elementi sulla pericolosità del signor __________ e non solo quanto ai
reati commessi, bensì anche per quanto concerne la possibilità di altri reati
di quelli descritti” con riferimento a questo proposito al “rischio di
rapimento della figlia”.
Con decisione 4 maggio 2006 (AI
99) il magistrato inquirente ha respinto la richiesta di delucidazione di __________
argomentando che non spetta al perito indicare la persona che dovrà occuparsi
dell’eventuale misura che potrebbe essere inflitta all’accusato, che il perito
non può indicare misure di protezione di vittime potenziali o meno e che per
quanto riguarda l’ipotesi di rapimento della figlia la stessa non è oggetto del
procedimento penale in corso e non spetta al perito penale pronunciarsi nel
merito di scelte operate dal giudice civile o suggerirne di nuove.
C.
In data 8 maggio 2006 il
magistrato inquirente ha proceduto con il deposito degli atti (AI 104) sino al
26 maggio 2006 intimato, tra gli altri, anche alla “parte lesa” __________ ed
al suo difensore.
Con reclamo 12/16 maggio 2006
(inviato con lettera raccomandata il 15 maggio 2006) la difesa della parte lesa
__________ ha inoltrato reclamo contro la decisione 4 maggio 2006 del Sost. PP.
Ella sostiene che l’accusato
avrebbe più volte minacciato di rapire la figlia e che perciò la richiesta di delucidazione
su tale pericolo sarebbe del tutto legittima.
Per di più l’accusato avrebbe più
volte rivolto delle minacce (quali?, n.d.r.) anche alla figlia, minacce sulle
quali la madre e la di lei difesa avrebbero soprasseduto per “evitare una
escalation di violenza” da parte del padre e un “conflitto di lealtà” della
piccola nei confronti dei genitori.
Non sarebbe poi compito del dr. __________
(incaricato dal Pretore nell’ambito della causa di divorzio) verificare la
pericolosità dell’accusato quanto ad un possibile rapimento.
D.
Con osservazioni 18 maggio 2006
il Sost. PP, dopo avere preso atto che la reclamante ha rinunciato alla
formulazione della prima richiesta di delucidazione al perito e dopo avere
stigmatizzato il fatto che solo in sede di reclamo fa riferimento per la prima
volta a non meglio precisati comportamenti penalmente rilevanti adottati
dall’accusato anche nei confronti della figlia, si riconferma sostanzialmente
nella propria decisione.
E.
Per maggior comprensione di
quanto segue val la pena osservare che:
- in data 22 maggio 2006, accogliendo un’istanza di libertà
provvisoria inoltrata direttamente dall’accusato il 18 maggio 2006 (AI 121), il
magistrato inquirente ha provveduto alla scarcerazione di __________
impartendogli delle misure di condotta sostitutive dell’arresto (AI 129);
- __________ è poi stato nuovamente riarrestato il 2 giugno 2006
per titolo di lesioni semplici, minaccia e ingiuria nei confronti di __________;
- nell’evasione del reclamo di cui in oggetto questo giudice ha
comunicato con lettera 26 giugno 2006 al Sost. PP (inc. GIAR 618.2005.7, doc.
6) di avere constatato che la signora __________ figura negli atti del
procedimento penale nei confronti del marito unicamente quale parte lesa (così
viene menzionata persino nella comunicazione di deposito degli atti), chiedendo
nel contempo al magistrato inquirente di voler comunicare se fosse sfuggita la
costituzione di parte civile di __________ o se quest’ultima (che ha sì avuto
accesso agli atti ma che per contro non è mai stata citata – né lei né il suo
patrocinatore – ad un verbale d’interrogatorio dell’accusato) non si è mai
costituita parte civile (né personalmente né tramite il suo legale);
- con lettera 27 giugno 2006 (inc. GIAR 618.2005.7, doc. 7) il
magistrato inquirente ha comunicato a questo giudice che “in effetti, __________
non si è mai costituita parte civile nel procedimento contro il marito __________.
Unica costituzione di parte civile è quella del 21.12.2005 (data del verbale
reso in sede di Polizia) relativa ad una querela contro ignoti per titolo di
danneggiamento (foratura di 4 pneumatici della sua vettura) senza spiegare
per quale motivo le abbia concesso integrale accesso agli atti e le abbia
inviato, come d’altronde a __________ e __________ (querelanti), copia
integrale della perizia psichiatrica agli atti ;
- nell’evasione del reclamo questo giudice, ritenendo di dover
citare un documento, ha dovuto constatare l’assenza, nell’incarto trasmesso a
questo ufficio per l’evasione del reclamo, del certificato medico 16.11.2005
cui il magistrato inquirente ha più volte fatto riferimento in decisioni di
promozione dell’accusa e persino nella comunicazione di deposito atti;
- in data 2 luglio 2007 questo giudice ha richiesto telefonicamente
al magistrato inquirente come mai non si riuscisse a trovare negli atti tale
documento;
- il 3 luglio 2006 il magistrato inquirente ha provveduto ad
inviare a questo ufficio, via fax, copia del certificato medico 16.11.2005
(inc. GIAR 618.2005.7, doc. 8);
- il 4 luglio 2006 questo giudice ha contattato telefonicamente il
Sost. PP che chiedergli la numerazione nell’elenco atti di questo documento,
nonché spiegazioni sul perché l’inc. MP __________ avesse quale AI 1 un
rapporto di Polizia denominato “rapporto di complemento” (del 14 luglio 2005)
scoprendo solo in quel momento che al Ministero pubblico vi era ulteriore
documentazione (un classificatore contenente il certificato medico 16.11.2005 e
ulteriori rapporti di segnalazione di Polizia) riguardante il procedimento penale
contro __________ di cui agli incarti MP __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________, connessi con l’inc. MP __________,
documentazione che non era stata inviata a questo ufficio con “l’incarto
principale”;
- tale classificatore contenente la documentazione degli incarti MP
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ è stato trasmesso in data 5 luglio 2006 a questo
ufficio su esplicita richiesta di questo giudice;
- da un esame della documentazione ricevuta il 5 luglio 2006 si è
potuto constatare che, malgrado quanto comunicato dal Sost. PP con lettera 27
giugno 2006, la reclamante si è costituita parte civile il 16.11.2005 (querela
per furto contro __________ e querela per danneggiamento contro ignoti), il
18.11.2005 (querela per danneggiamento contro ignoti), il 21.12.2005 (querela
per danneggiamento contro ignoti sia nel formulario di Polizia che a verbale di
Polizia 21.12.2005), il 2 gennaio 2006 (querela per danneggiamento contro
ignoti), il 19 febbraio 2006 (querela per danneggiamento contro __________), il
31 gennaio 2006 (querela per danneggiamento contro __________), per contro mai __________
si è costituita parte civile né con comunicazione scritta e neppure in
occasione di querele o segnalazioni per reati contro la sua integrità fisica o
contro la libertà personale o durante interrogatori di Polizia o del magistrato
inquirente;
in
diritto:
1.
a)
L’art. 280 CPP prevede che contro
tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso reclamo
al Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo contraria disposizione di
legge.
Sono legittimati al reclamo le
parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.
Né il denunciante, in caso di
reati di azione pubblica, né il querelante, in caso di reati a querela di parte
e salvo costituzione di parte civile, hanno veste di parte (art. 67 e 68 CPP).
Ogni persona danneggiata
moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel
processo e la capacità processuale che ne consegue ed il suo esercizio sono
regolati dagli art. 38 e 39 del CPC, mentre che il Procuratore pubblico deve
comunicare alla parte lesa l’avvenuta promozione dell’accusa, avvertendola del
diritto di costituirsi parte civile (art. 69 CPP).
Per l’art. 70 CPP la costituzione
di parte civile, che deve essere formulata per iscritto (ma è sufficiente
l’annotazione a verbale) può avvenire in qualunque stadio del procedimento,
prima però della conclusione dell’istruzione dibattimentale.
Se nella manifestazione della
volontà di diventare parte civile non si devono pretendere requisiti troppo
severi, non basta una qualsiasi dichiarazione della vittima rivolta per
iscritto all’autorità o da quest’ultima verbalizzata per l’efficace
costituzione di parte civile. Apprezzamenti generici sul reo o sulla giustizia,
lamentele sulla propria condizione di vittima, descrizione dei fatti
costitutivi del reato ecc. non sono sufficienti alla costituzione. Occorre,
invece, che emerga o la richiesta di risarcimento o la volontà di ottenere la
condanna del colpevole. Sono queste d’altronde, le due facoltà conferite alla
parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP), (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice
di Procedura penale Ticinese, ad art. 70. n° 4).
Non si può non constatare come __________,
moglie separata dell’accusato, non si è mai costituita parte civile nell’ambito
del procedimento penale aperto nei confronti del marito da cui è separata, se
non per quanto riguarda i reiterati danneggiamenti (foratura di pneumatici,
rottura degli specchietti dell’automobile, ecc.) quando ha sporto querela per
danneggimento nei confronti del marito o di ignoti come meglio specificato più
sopra al punto E.
La stessa, pur essendo
validamente patrocinata da un legale (che la segue anche nella tribolata
pratica di divorzio e che nell’istanza di concessione del gratuito patrocinio
del 22 maggio 2006 ne chiede retroattività a far tempo dall’arresto
dell’accusato del 22 febbraio 2006, come a lasciar intendere che già da quella
data avrebbe prestato la sua opera nel procedimento penale a favore di __________)
non ha mai comunicato, neppure per atti concludenti, la sua volontà di
costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento penale in corso contro il
marito per coazione (Stalking) e che ha portato a ben tre arresti
dell’accusato.
È ben vero che la reclamante (e
non solo lei) ha inspiegabilmente avuto integrale accesso agli atti, le è stato
intimato il decreto di nomina del perito ed i quesiti peritali come pure le è
stato notificato il deposito degli atti, ma mai è stata citata per partecipare
ad un interrogatorio dell’accusato né di testi (cfr. le citazioni di __________
e __________, AI 151 e 152, inviate in copia al solo difensore dell’accusato)
condotto dal magistrato inquirente di cui all’inc. MP __________ – quello
aperto per coazione nell’ambito del quale si è proceduto a più d’un arresto
dell’accusato –, neppure ciò è avvenuto nei confronti del suo legale (invero
questo giudice ha dovuto constatare che neppure la difesa dell’accusato è stata
citata agli interrogatori della qui reclamante, impedendogli de facto
l’esercizio del contraddittorio).
In effetti la reclamante, che è
considerata “parte lesa” dal Sost. PP, come si evince persino dal deposito
degli atti 08.05.2006 (AI 104), non si è mai costituita parte civile nel
procedimento penale in corso contro __________ per titolo di coazione, lesioni
semplici e vie di fatto, neppure per il tramite del suo legale e di conseguenza,
stante la lettera della legge, non può essere considerata parte.
b)
Da ultimo ci si deve anche
chiedere se la reclamante, oltre che querelante e parte lesa, debba essere
considerata vittima ai sensi della LAV e se in tal caso benefici dei diritti di
parte.
Per stabilire chi possa giovarsi
dei diritti della LAV è importante definire il concetto di vittima ai sensi di
questa legge: è tale la persona direttamente lesa da un reato nella sua
integrità fisica, sessuale o psichica. La vittima deve avere subito un danno
diretto, sono quindi escluse di regola le lesioni che una persona può subire
indirettamente. Rientrano nel novero dei reati che conducono a lesioni
rilevanti ai sensi della LAV, quelli contro la vita e l’integrità personale,
salvo le vie di fatto. Il TF giudica con pieno potere cognitivo il concetto di
vittima (DTF 120 Ia 157 consid 2aa e 2bb). Pur non escludendo, per esempio,
l’applicazione della LAV nei casi di particolare gravità, il TF ha ritenuto che
si debba valutare caso per caso se, nei reati contro la libertà personale, la
gravità del fatto giustifichi un effettivo danno diretto all’integrità psichica
della vittima, non ritenendo sufficiente ogni lieve pregiudizio del benessere
psichico (DTF 120 Ia 163). Determinanti non sono comunque le sole
considerazioni soggettive della vittima (DTF 120 Ia 157); (Rusca, Salmina,
Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, ad capitolo III, n° 3,
4 e 5).
La qualità di parte della vittima
deriva dal diritto federale: l’art. 8 LAV è applicabile direttamente (DTF 120
Ia 104; Mess LAV, p. 733). La forma con cui questa partecipazione si realizza
concretamente compete però ai Cantoni (DTF 119 IV 173) che, come il Ticino ha
fatto, devono pertanto predisporre le norme necessarie (DTF 120 Ia 104). Secondo
la giurisprudenza, l’ampiezza del diritto di essere sentiti della vittima non
si commisura sulla base della LAV ma delle norme cantonali o, in loro assenza,
dell’art. 4 CF (DTF 120 Ia 109 consid. 3°). Dottrina e giurisprudenza hanno
precisato che non basta che la vittima manifesti la volontà di intervenire nel
procedimento penale perché abbia tutti i diritti processuali; se non si
costituisce parte civile, le sue facoltà saranno solo quelle specificamente
previste dalla LAV: far valere le proprie pretese (art. 8 cpv. 1 lett. c. LAV),
impugnare un non luogo a procedere o un abbandono (art. 8 cpv. 1 lett. b LAV),
avere facoltà ricorsuale identica all’accusato in riferimento alle pretese
civili (art. 8 cpv. 1 lett. c LAV; Corboz I, p. 72 in riferimento a STF 119 IV
173 consid. 6c). In Ticino, la vittima acquista pienezza dei propri diritti se
si costituisce parte civile ai sensi dell’art. 69 CPP. Si ricorda che la
costituzione di parte civile, secondo la nostra procedura, deve avere forma
scritta, bastando però anche l’annotazione a verbale. In definitiva, vista
anche la facilità con cui ci si può costituire parte civile, la vittima LAV, in
caso di contestazione sull’ampiezza dei suoi diritti, avrà interesse a
procedere alla – assai agevole – costituzione formale di parte civile; (Rusca,
Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, Carpitolo
III, n° 6).
Non solo la reclamante non si è
costituita parte civile, ma neppure si è dichiarata “vittima” ai sensi della
LAV e non risulta dagli atti – almeno quelli trasmessi sino ad oggi a questo
ufficio –, che il magistrato inquirente l’abbia ritenuta tale: a ragione dal
momento che i fatti relativi agli attacchi dell’accusato all’integrità della
persona della reclamante rientrano perlopiù nella sfera del reato di “vie di
fatto” (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, ad art. 126 n°
da 3 a 15, Berne 2002) che non fa parte nel novero dei reati che conducono a
lesioni rilevanti ai sensi della LAV, lo stesso dicasi per il reato di coazione
dal momento che la reclamante non palesa di avere conseguito dai fatti
denunciati un danno psichico di rilievo (“Es genüge dagegen nicht jede
geringfügige Beeiträchtigung des psychischen Wohlbefindens. Ausserdem müsse das Opfer “nachweislich körperliche oder psychiche
Schäden erlitten” haben”, DTF 120 Ia 163). Inoltre il reclamo in oggetto non rientra nelle facoltà riconosciute
alla vittima dall’art. 8 cpv. 1 LAV.
Visto quanto
sopra non si può che concludere che la reclamante non ha veste di parte nel
procedimento penale aperto nei confronti di __________ per titolo di coazione
ed altri reati nell’ambito del quale è stata esperita la perizia psichiatrica
(AI 83) e che di conseguenza la stessa non è legittimata a presentare il
reclamo in oggetto ai sensi dell’art. 280 cpv. 2 CPP, reclamo che deve quindi
essere dichiarato irricevibile.
Considerandi
2.
A titolo
puramente abbondanziale si osserva che iI reclamo, che è comunque giunto a
questo ufficio nel termine legale di dieci giorni dall’intimazione della decisione
impugnata, sarebbe comunque da respingere anche nel merito, non solo perché la
reclamante chiede che il perito risponda a domande che non rientrano nelle sue
competenze (come potrebbe il perito, al di là di una valutazione del pericolo
di recidiva, prevedere la commissione per mano di __________ di nuovi reati
penali? Come potrebbe pronunciarsi su quali interventi effettuare per
difendere, da non si sa quali reati, potenziali e non precisate future
vittime?), ma perché la richiesta di complemento istruttorio negata dal
magistrato inquirente non è in nessuna connessione con i reati per cui si
procede nei confronti di __________ oltre a non adempiere agli ulteriori
requisiti che reggono l’assunzione delle prove.
a)
I principi che reggono
l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti, possono essere riassunti
come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al
dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra
l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in
re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
Tra le prove a disposizione delle
Autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso
all’esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze
all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142
cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1
CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97,
confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle accennate prospettive, al
magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e
quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno
apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita,
secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice
penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di
legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente
chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non
abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti
(v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).
b)
La reclamante chiede di
sottoporre al perito tre quesiti di cui il primo è volto a sapere “cosa si
può intraprendere per difendere le potenziali vittime o meglio le vittime certe”
dell’accusato e gli altri due (che sono sostanzialmente identici tra loro in
quanto al loro contenuto) sono riferiti alla possibilità che __________ metta
in atto il rapimento della figlia con richiesta al perito di proporre misure
atte ad evitarlo come pure ad evitare “l’influsso negativo su di lei (sulla
figlia da parte dell’accusato, n.d.r.) in linea generale”.
Nel caso di specie, la necessità
di sottoporre __________ a perizia psichiatrica non è mai stata in dubbio,
tanto che è stato il magistrato inquirente ad ordinare tale prova. Le
conclusioni del perito, esplicitate in perizia, sono state inviate anche alla
reclamante (benché fosse “soltanto” parte lesa) in data 25 aprile 2006
addirittura con un termine di 5 giorni per presentare richieste di
delucidazioni (AI 86) – pure le era stato inviato a suo tempo il decreto di
nomina del perito con i quesiti peritali – e sembravano non porre problema
alcuno di comprensione. Problema che a questo giudice non sembra sussistere
neppure oggi, tant’è che i quesiti che la parte lesa reclamante vorrebbe semmai
proporre al perito non sono tesi alla delucidazione della perizia
nell’interesse del procedimento penale in corso e a vantaggio di un’analisi
completa delle fattispecie penali contestate all’accusato, del suo grado di
responsabilità e del pericolo di recidiva, bensì a soddisfare esigenze
verosimilmente sorte nell’ambito della procedura di divorzio in corso tra i
coniugi __________ e ad uso e consumo di tale procedura.
Non vi è infatti connessione
alcuna tra i quesiti posti ed i reati contestati all’accusato – non solo perché
non si procede nei confronti di __________ per il reato di sottrazione di
minorenne, ma anche perché non si capisce a quale reato intenda far riferimento
la difesa della reclamante quando richiede un'indagine peritale sul possibile
“influsso negativo” del padre sulla figlia (influsso negativo che, questo
giudice tiene per inciso a precisare, non traspare da nessun elemento agli
atti) – ed in ogni caso il mezzo di prova richiesto non avrebbe i requisiti
della novità – avendo già il perito esaurientemente risposto quo al pericolo di
recidiva ed alle possibili misure da adottare in futuro (dal perito stesso
comunque definite “di difficile realizzazione e di esito incerto”) – della
rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del
Procuratore Pubblico.
3.
Alla luce di quanto precede il
reclamo deve comunque essere dichiarato irricevibile con la presente decisione
definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa
di giustizia e delle spese alla reclamante (art. 39 lett. f TG), patrocinata da
un legale, soccombente, senza assegnazione di ripetibili all’accusato che non
ha presentato osservazioni.
Visti gli art. 142 e ss, 280 ss e
284a) e contrario CPP e la TG,
decide
1.
Il reclamo è irricevibile.
2.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 100.-- sono a
carico della reclamante; non si assegnano ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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