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Decisione

INC.2005.61807

Carenza di legittimazione della querelante parte lesa a presentare reclamo contro una decisione del PP

7 luglio 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A.

I fatti che

preludono alla presente decisione sono già stati analizzati in una precedente

decisione della CRP (3 maggio 2006, inc. CRP 60.2006.137), cui si può far

riferimento:

"

a.

A

seguito dell’intervenuta separazione dalla moglie dal 1°.2.2005, il qui

ricorrente ha tenuto spesso dei comportamenti penalmente rilevanti.

b.

Egli è

già stato oggetto di un primo procedimento penale (inc. MP __________)

conclusosi con un decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, del __________ (DA __________)

per titolo di minaccia, ingiuria e vie di fatto (AI 62 inc. MP __________).

c.

Egli è

stato oggetto di un secondo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi

con un decreto d’accusa del __________ (DA __________) cresciuto in giudicato,

per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto,

ingiuria, minaccia ripetuta e disobbedienza alle decisioni dell’autorità

ripetuta (AI 88 inc. MP __________).

d.

In data

20.7.2005 il ricorrente è stato nuovamente sentito nel contesto del nuovo

procedimento (inc. MP __________) aperto nei suoi confronti per titolo di

lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento, minaccia e

furto di poca entità (AI 3 inc. __________).

e.

Nell’ambito

del medesimo procedimento il ricorrente è stato arrestato in data 24.11.2005 su

ordine del sostituto procuratore pubblico, arresto non confermato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto il giorno successivo, con la contestuale

imposizione di regole di comportamento (AI 13 inc. MP __________).

f.

Sentito

dal sostituto procuratore pubblico in data 6.2.2006 (AI 17 inc. MP __________),

è stato nuovamente arrestato in data 23.2.2006, arresto confermato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente (AI 28 inc. MP __________).

g.

Il

sostituto procuratore pubblico ha ordinato l’allestimento di una perizia in

data 3.3.2006 (AI 39 inc. MP __________). Ha sentito il ricorrente in data

10.3.2006, la moglie in data 15.3.2006, e nuovamente il ricorrente in data

27.4.2006 (AI 40, 44 e 97 inc. MP __________). Il referto peritale è pervenuto

al Ministero pubblico in data 24.4.2006 (AI 83 inc. MP __________).

B.

In data 25 aprile 2006 il

magistrato inquirente ha inviato copia della perizia psichiatrica a __________

(AI 84), __________ (AI 85), __________ (AI 86), (tutti “parti lese” e

“querelanti”) e alla difesa dell’accusato, impartendo un termine di 5 giorni

per presentare un’eventuale richiesta di delucidazione.

Il difensore di __________ con

“domanda di delucidazione di perizia” del 2 maggio 2006 (AI 95) chiede di

sottoporre al perito tre domande volte ad “avere maggiori ragguagli sugli

istrumenti proposti per evitare un peggioramento del denunciato,

rispettivamente permetterne un eventuale miglioramento” nonché di “avere

maggiori elementi sulla pericolosità del signor __________ e non solo quanto ai

reati commessi, bensì anche per quanto concerne la possibilità di altri reati

di quelli descritti” con riferimento a questo proposito al “rischio di

rapimento della figlia”.

Con decisione 4 maggio 2006 (AI

99) il magistrato inquirente ha respinto la richiesta di delucidazione di __________

argomentando che non spetta al perito indicare la persona che dovrà occuparsi

dell’eventuale misura che potrebbe essere inflitta all’accusato, che il perito

non può indicare misure di protezione di vittime potenziali o meno e che per

quanto riguarda l’ipotesi di rapimento della figlia la stessa non è oggetto del

procedimento penale in corso e non spetta al perito penale pronunciarsi nel

merito di scelte operate dal giudice civile o suggerirne di nuove.

C.

In data 8 maggio 2006 il

magistrato inquirente ha proceduto con il deposito degli atti (AI 104) sino al

26 maggio 2006 intimato, tra gli altri, anche alla “parte lesa” __________ ed

al suo difensore.

Con reclamo 12/16 maggio 2006

(inviato con lettera raccomandata il 15 maggio 2006) la difesa della parte lesa

__________ ha inoltrato reclamo contro la decisione 4 maggio 2006 del Sost. PP.

Ella sostiene che l’accusato

avrebbe più volte minacciato di rapire la figlia e che perciò la richiesta di delucidazione

su tale pericolo sarebbe del tutto legittima.

Per di più l’accusato avrebbe più

volte rivolto delle minacce (quali?, n.d.r.) anche alla figlia, minacce sulle

quali la madre e la di lei difesa avrebbero soprasseduto per “evitare una

escalation di violenza” da parte del padre e un “conflitto di lealtà” della

piccola nei confronti dei genitori.

Non sarebbe poi compito del dr. __________

(incaricato dal Pretore nell’ambito della causa di divorzio) verificare la

pericolosità dell’accusato quanto ad un possibile rapimento.

D.

Con osservazioni 18 maggio 2006

il Sost. PP, dopo avere preso atto che la reclamante ha rinunciato alla

formulazione della prima richiesta di delucidazione al perito e dopo avere

stigmatizzato il fatto che solo in sede di reclamo fa riferimento per la prima

volta a non meglio precisati comportamenti penalmente rilevanti adottati

dall’accusato anche nei confronti della figlia, si riconferma sostanzialmente

nella propria decisione.

E.

Per maggior comprensione di

quanto segue val la pena osservare che:

- in data 22 maggio 2006, accogliendo un’istanza di libertà

provvisoria inoltrata direttamente dall’accusato il 18 maggio 2006 (AI 121), il

magistrato inquirente ha provveduto alla scarcerazione di __________

impartendogli delle misure di condotta sostitutive dell’arresto (AI 129);

- __________ è poi stato nuovamente riarrestato il 2 giugno 2006

per titolo di lesioni semplici, minaccia e ingiuria nei confronti di __________;

- nell’evasione del reclamo di cui in oggetto questo giudice ha

comunicato con lettera 26 giugno 2006 al Sost. PP (inc. GIAR 618.2005.7, doc.

6) di avere constatato che la signora __________ figura negli atti del

procedimento penale nei confronti del marito unicamente quale parte lesa (così

viene menzionata persino nella comunicazione di deposito degli atti), chiedendo

nel contempo al magistrato inquirente di voler comunicare se fosse sfuggita la

costituzione di parte civile di __________ o se quest’ultima (che ha sì avuto

accesso agli atti ma che per contro non è mai stata citata – né lei né il suo

patrocinatore – ad un verbale d’interrogatorio dell’accusato) non si è mai

costituita parte civile (né personalmente né tramite il suo legale);

- con lettera 27 giugno 2006 (inc. GIAR 618.2005.7, doc. 7) il

magistrato inquirente ha comunicato a questo giudice che “in effetti, __________

non si è mai costituita parte civile nel procedimento contro il marito __________.

Unica costituzione di parte civile è quella del 21.12.2005 (data del verbale

reso in sede di Polizia) relativa ad una querela contro ignoti per titolo di

danneggiamento (foratura di 4 pneumatici della sua vettura) senza spiegare

per quale motivo le abbia concesso integrale accesso agli atti e le abbia

inviato, come d’altronde a __________ e __________ (querelanti), copia

integrale della perizia psichiatrica agli atti ;

- nell’evasione del reclamo questo giudice, ritenendo di dover

citare un documento, ha dovuto constatare l’assenza, nell’incarto trasmesso a

questo ufficio per l’evasione del reclamo, del certificato medico 16.11.2005

cui il magistrato inquirente ha più volte fatto riferimento in decisioni di

promozione dell’accusa e persino nella comunicazione di deposito atti;

- in data 2 luglio 2007 questo giudice ha richiesto telefonicamente

al magistrato inquirente come mai non si riuscisse a trovare negli atti tale

documento;

- il 3 luglio 2006 il magistrato inquirente ha provveduto ad

inviare a questo ufficio, via fax, copia del certificato medico 16.11.2005

(inc. GIAR 618.2005.7, doc. 8);

- il 4 luglio 2006 questo giudice ha contattato telefonicamente il

Sost. PP che chiedergli la numerazione nell’elenco atti di questo documento,

nonché spiegazioni sul perché l’inc. MP __________ avesse quale AI 1 un

rapporto di Polizia denominato “rapporto di complemento” (del 14 luglio 2005)

scoprendo solo in quel momento che al Ministero pubblico vi era ulteriore

documentazione (un classificatore contenente il certificato medico 16.11.2005 e

ulteriori rapporti di segnalazione di Polizia) riguardante il procedimento penale

contro __________ di cui agli incarti MP __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________, connessi con l’inc. MP __________,

documentazione che non era stata inviata a questo ufficio con “l’incarto

principale”;

- tale classificatore contenente la documentazione degli incarti MP

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________ è stato trasmesso in data 5 luglio 2006 a questo

ufficio su esplicita richiesta di questo giudice;

- da un esame della documentazione ricevuta il 5 luglio 2006 si è

potuto constatare che, malgrado quanto comunicato dal Sost. PP con lettera 27

giugno 2006, la reclamante si è costituita parte civile il 16.11.2005 (querela

per furto contro __________ e querela per danneggiamento contro ignoti), il

18.11.2005 (querela per danneggiamento contro ignoti), il 21.12.2005 (querela

per danneggiamento contro ignoti sia nel formulario di Polizia che a verbale di

Polizia 21.12.2005), il 2 gennaio 2006 (querela per danneggiamento contro

ignoti), il 19 febbraio 2006 (querela per danneggiamento contro __________), il

31 gennaio 2006 (querela per danneggiamento contro __________), per contro mai __________

si è costituita parte civile né con comunicazione scritta e neppure in

occasione di querele o segnalazioni per reati contro la sua integrità fisica o

contro la libertà personale o durante interrogatori di Polizia o del magistrato

inquirente;

in

diritto:

1.

a)

L’art. 280 CPP prevede che contro

tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso reclamo

al Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo contraria disposizione di

legge.

Sono legittimati al reclamo le

parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.

Né il denunciante, in caso di

reati di azione pubblica, né il querelante, in caso di reati a querela di parte

e salvo costituzione di parte civile, hanno veste di parte (art. 67 e 68 CPP).

Ogni persona danneggiata

moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel

processo e la capacità processuale che ne consegue ed il suo esercizio sono

regolati dagli art. 38 e 39 del CPC, mentre che il Procuratore pubblico deve

comunicare alla parte lesa l’avvenuta promozione dell’accusa, avvertendola del

diritto di costituirsi parte civile (art. 69 CPP).

Per l’art. 70 CPP la costituzione

di parte civile, che deve essere formulata per iscritto (ma è sufficiente

l’annotazione a verbale) può avvenire in qualunque stadio del procedimento,

prima però della conclusione dell’istruzione dibattimentale.

Se nella manifestazione della

volontà di diventare parte civile non si devono pretendere requisiti troppo

severi, non basta una qualsiasi dichiarazione della vittima rivolta per

iscritto all’autorità o da quest’ultima verbalizzata per l’efficace

costituzione di parte civile. Apprezzamenti generici sul reo o sulla giustizia,

lamentele sulla propria condizione di vittima, descrizione dei fatti

costitutivi del reato ecc. non sono sufficienti alla costituzione. Occorre,

invece, che emerga o la richiesta di risarcimento o la volontà di ottenere la

condanna del colpevole. Sono queste d’altronde, le due facoltà conferite alla

parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP), (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice

di Procedura penale Ticinese, ad art. 70. n° 4).

Non si può non constatare come __________,

moglie separata dell’accusato, non si è mai costituita parte civile nell’ambito

del procedimento penale aperto nei confronti del marito da cui è separata, se

non per quanto riguarda i reiterati danneggiamenti (foratura di pneumatici,

rottura degli specchietti dell’automobile, ecc.) quando ha sporto querela per

danneggimento nei confronti del marito o di ignoti come meglio specificato più

sopra al punto E.

La stessa, pur essendo

validamente patrocinata da un legale (che la segue anche nella tribolata

pratica di divorzio e che nell’istanza di concessione del gratuito patrocinio

del 22 maggio 2006 ne chiede retroattività a far tempo dall’arresto

dell’accusato del 22 febbraio 2006, come a lasciar intendere che già da quella

data avrebbe prestato la sua opera nel procedimento penale a favore di __________)

non ha mai comunicato, neppure per atti concludenti, la sua volontà di

costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento penale in corso contro il

marito per coazione (Stalking) e che ha portato a ben tre arresti

dell’accusato.

È ben vero che la reclamante (e

non solo lei) ha inspiegabilmente avuto integrale accesso agli atti, le è stato

intimato il decreto di nomina del perito ed i quesiti peritali come pure le è

stato notificato il deposito degli atti, ma mai è stata citata per partecipare

ad un interrogatorio dell’accusato né di testi (cfr. le citazioni di __________

e __________, AI 151 e 152, inviate in copia al solo difensore dell’accusato)

condotto dal magistrato inquirente di cui all’inc. MP __________ – quello

aperto per coazione nell’ambito del quale si è proceduto a più d’un arresto

dell’accusato –, neppure ciò è avvenuto nei confronti del suo legale (invero

questo giudice ha dovuto constatare che neppure la difesa dell’accusato è stata

citata agli interrogatori della qui reclamante, impedendogli de facto

l’esercizio del contraddittorio).

In effetti la reclamante, che è

considerata “parte lesa” dal Sost. PP, come si evince persino dal deposito

degli atti 08.05.2006 (AI 104), non si è mai costituita parte civile nel

procedimento penale in corso contro __________ per titolo di coazione, lesioni

semplici e vie di fatto, neppure per il tramite del suo legale e di conseguenza,

stante la lettera della legge, non può essere considerata parte.

b)

Da ultimo ci si deve anche

chiedere se la reclamante, oltre che querelante e parte lesa, debba essere

considerata vittima ai sensi della LAV e se in tal caso benefici dei diritti di

parte.

Per stabilire chi possa giovarsi

dei diritti della LAV è importante definire il concetto di vittima ai sensi di

questa legge: è tale la persona direttamente lesa da un reato nella sua

integrità fisica, sessuale o psichica. La vittima deve avere subito un danno

diretto, sono quindi escluse di regola le lesioni che una persona può subire

indirettamente. Rientrano nel novero dei reati che conducono a lesioni

rilevanti ai sensi della LAV, quelli contro la vita e l’integrità personale,

salvo le vie di fatto. Il TF giudica con pieno potere cognitivo il concetto di

vittima (DTF 120 Ia 157 consid 2aa e 2bb). Pur non escludendo, per esempio,

l’applicazione della LAV nei casi di particolare gravità, il TF ha ritenuto che

si debba valutare caso per caso se, nei reati contro la libertà personale, la

gravità del fatto giustifichi un effettivo danno diretto all’integrità psichica

della vittima, non ritenendo sufficiente ogni lieve pregiudizio del benessere

psichico (DTF 120 Ia 163). Determinanti non sono comunque le sole

considerazioni soggettive della vittima (DTF 120 Ia 157); (Rusca, Salmina,

Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, ad capitolo III, n° 3,

4 e 5).

La qualità di parte della vittima

deriva dal diritto federale: l’art. 8 LAV è applicabile direttamente (DTF 120

Ia 104; Mess LAV, p. 733). La forma con cui questa partecipazione si realizza

concretamente compete però ai Cantoni (DTF 119 IV 173) che, come il Ticino ha

fatto, devono pertanto predisporre le norme necessarie (DTF 120 Ia 104). Secondo

la giurisprudenza, l’ampiezza del diritto di essere sentiti della vittima non

si commisura sulla base della LAV ma delle norme cantonali o, in loro assenza,

dell’art. 4 CF (DTF 120 Ia 109 consid. 3°). Dottrina e giurisprudenza hanno

precisato che non basta che la vittima manifesti la volontà di intervenire nel

procedimento penale perché abbia tutti i diritti processuali; se non si

costituisce parte civile, le sue facoltà saranno solo quelle specificamente

previste dalla LAV: far valere le proprie pretese (art. 8 cpv. 1 lett. c. LAV),

impugnare un non luogo a procedere o un abbandono (art. 8 cpv. 1 lett. b LAV),

avere facoltà ricorsuale identica all’accusato in riferimento alle pretese

civili (art. 8 cpv. 1 lett. c LAV; Corboz I, p. 72 in riferimento a STF 119 IV

173 consid. 6c). In Ticino, la vittima acquista pienezza dei propri diritti se

si costituisce parte civile ai sensi dell’art. 69 CPP. Si ricorda che la

costituzione di parte civile, secondo la nostra procedura, deve avere forma

scritta, bastando però anche l’annotazione a verbale. In definitiva, vista

anche la facilità con cui ci si può costituire parte civile, la vittima LAV, in

caso di contestazione sull’ampiezza dei suoi diritti, avrà interesse a

procedere alla – assai agevole – costituzione formale di parte civile; (Rusca,

Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, Carpitolo

III, n° 6).

Non solo la reclamante non si è

costituita parte civile, ma neppure si è dichiarata “vittima” ai sensi della

LAV e non risulta dagli atti – almeno quelli trasmessi sino ad oggi a questo

ufficio –, che il magistrato inquirente l’abbia ritenuta tale: a ragione dal

momento che i fatti relativi agli attacchi dell’accusato all’integrità della

persona della reclamante rientrano perlopiù nella sfera del reato di “vie di

fatto” (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, ad art. 126 n°

da 3 a 15, Berne 2002) che non fa parte nel novero dei reati che conducono a

lesioni rilevanti ai sensi della LAV, lo stesso dicasi per il reato di coazione

dal momento che la reclamante non palesa di avere conseguito dai fatti

denunciati un danno psichico di rilievo (“Es genüge dagegen nicht jede

geringfügige Beeiträchtigung des psychischen Wohlbefindens. Ausserdem müsse das Opfer “nachweislich körperliche oder psychiche

Schäden erlitten” haben”, DTF 120 Ia 163). Inoltre il reclamo in oggetto non rientra nelle facoltà riconosciute

alla vittima dall’art. 8 cpv. 1 LAV.

Visto quanto

sopra non si può che concludere che la reclamante non ha veste di parte nel

procedimento penale aperto nei confronti di __________ per titolo di coazione

ed altri reati nell’ambito del quale è stata esperita la perizia psichiatrica

(AI 83) e che di conseguenza la stessa non è legittimata a presentare il

reclamo in oggetto ai sensi dell’art. 280 cpv. 2 CPP, reclamo che deve quindi

essere dichiarato irricevibile.

Considerandi

2.

A titolo

puramente abbondanziale si osserva che iI reclamo, che è comunque giunto a

questo ufficio nel termine legale di dieci giorni dall’intimazione della decisione

impugnata, sarebbe comunque da respingere anche nel merito, non solo perché la

reclamante chiede che il perito risponda a domande che non rientrano nelle sue

competenze (come potrebbe il perito, al di là di una valutazione del pericolo

di recidiva, prevedere la commissione per mano di __________ di nuovi reati

penali? Come potrebbe pronunciarsi su quali interventi effettuare per

difendere, da non si sa quali reati, potenziali e non precisate future

vittime?), ma perché la richiesta di complemento istruttorio negata dal

magistrato inquirente non è in nessuna connessione con i reati per cui si

procede nei confronti di __________ oltre a non adempiere agli ulteriori

requisiti che reggono l’assunzione delle prove.

a)

I principi che reggono

l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti, possono essere riassunti

come segue:

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra

l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in

re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

Tra le prove a disposizione delle

Autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso

all’esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze

all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142

cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1

CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97,

confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle accennate prospettive, al

magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e

quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno

apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita,

secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice

penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di

legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente

chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non

abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti

(v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

b)

La reclamante chiede di

sottoporre al perito tre quesiti di cui il primo è volto a sapere “cosa si

può intraprendere per difendere le potenziali vittime o meglio le vittime certe”

dell’accusato e gli altri due (che sono sostanzialmente identici tra loro in

quanto al loro contenuto) sono riferiti alla possibilità che __________ metta

in atto il rapimento della figlia con richiesta al perito di proporre misure

atte ad evitarlo come pure ad evitare “l’influsso negativo su di lei (sulla

figlia da parte dell’accusato, n.d.r.) in linea generale”.

Nel caso di specie, la necessità

di sottoporre __________ a perizia psichiatrica non è mai stata in dubbio,

tanto che è stato il magistrato inquirente ad ordinare tale prova. Le

conclusioni del perito, esplicitate in perizia, sono state inviate anche alla

reclamante (benché fosse “soltanto” parte lesa) in data 25 aprile 2006

addirittura con un termine di 5 giorni per presentare richieste di

delucidazioni (AI 86) – pure le era stato inviato a suo tempo il decreto di

nomina del perito con i quesiti peritali – e sembravano non porre problema

alcuno di comprensione. Problema che a questo giudice non sembra sussistere

neppure oggi, tant’è che i quesiti che la parte lesa reclamante vorrebbe semmai

proporre al perito non sono tesi alla delucidazione della perizia

nell’interesse del procedimento penale in corso e a vantaggio di un’analisi

completa delle fattispecie penali contestate all’accusato, del suo grado di

responsabilità e del pericolo di recidiva, bensì a soddisfare esigenze

verosimilmente sorte nell’ambito della procedura di divorzio in corso tra i

coniugi __________ e ad uso e consumo di tale procedura.

Non vi è infatti connessione

alcuna tra i quesiti posti ed i reati contestati all’accusato – non solo perché

non si procede nei confronti di __________ per il reato di sottrazione di

minorenne, ma anche perché non si capisce a quale reato intenda far riferimento

la difesa della reclamante quando richiede un'indagine peritale sul possibile

“influsso negativo” del padre sulla figlia (influsso negativo che, questo

giudice tiene per inciso a precisare, non traspare da nessun elemento agli

atti) – ed in ogni caso il mezzo di prova richiesto non avrebbe i requisiti

della novità – avendo già il perito esaurientemente risposto quo al pericolo di

recidiva ed alle possibili misure da adottare in futuro (dal perito stesso

comunque definite “di difficile realizzazione e di esito incerto”) – della

rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del

Procuratore Pubblico.

3.

Alla luce di quanto precede il

reclamo deve comunque essere dichiarato irricevibile con la presente decisione

definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa

di giustizia e delle spese alla reclamante (art. 39 lett. f TG), patrocinata da

un legale, soccombente, senza assegnazione di ripetibili all’accusato che non

ha presentato osservazioni.

Visti gli art. 142 e ss, 280 ss e

284a) e contrario CPP e la TG,

decide

1.

Il reclamo è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 100.-- sono a

carico della reclamante; non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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