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Decisione

INC.2005.61811

Libertà provvisoria

19 giugno 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

I fatti che preludono alla presente decisione sono già stati

analizzati in precedente decisione della CRP (3 maggio 2006, inc. CRP

60.2006.137) cui si può far riferimento:

"

a.

A

seguito dell’intervenuta separazione dalla moglie dal 1°.2.2005, il qui

ricorrente ha tenuto spesso dei comportamenti penalmente rilevanti.

b. Egli è già stato oggetto di un

primo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto

d’accusa, cresciuto in giudicato, del 23.5.2005 (DA __________) per titolo di

minaccia, ingiuria e vie di fatto (AI 62 inc. MP __________).

c.

Egli è

stato oggetto di un secondo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi

con un decreto d’accusa del 14.7.2005 (DA __________) cresciuto in giudicato,

per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto,

ingiuria, minaccia ripetuta e disobbedienza alle decisioni dell’autorità

ripetuta (AI 88 inc. MP __________).

d.

In data

20.7.2005 il ricorrente è stato nuovamente sentito nel contesto del nuovo

procedimento (inc. MP __________) aperto nei suoi confronti per titolo di

lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento, minaccia e

furto di poca entità (AI 3 inc. __________).

e.

Nell’ambito

del medesimo procedimento il ricorrente è stato arrestato in data 24.11.2005 su

ordine del sostituto procuratore pubblico, arresto non confermato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto il giorno successivo, con la contestuale imposizione

di regole di comportamento (AI 13 inc. MP __________).

f.

Sentito

dal sostituto procuratore pubblico in data 6.2.2006 (AI 17 inc. MP __________),

è stato nuovamente arrestato in data 23.2.2006, arresto confermato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente (AI 28 inc. MP __________).

g.

Il

sostituto procuratore pubblico ha ordinato l’allestimento di una perizia in

data 3.3.2006 (AI 39 inc. MP __________). Ha sentito il ricorrente in data

10.3.2006, la moglie in data 15.3.2006, e nuovamente il ricorrente in data

27.4.2006 (AI 40, 44 e 97 inc. MP __________). Il referto peritale è pervenuto

al Ministero pubblico in data 24.4.2006 (AI 83 inc. MP __________).

h.

Con

istanza di libertà provvisoria del 4.4.2006 il ricorrente ha chiesto di essere

messo in libertà (AI 60 inc. MP __________). Preavvisata negativamente da parte

del sostituto procuratore pubblico in data 7.4.2006 (AI 66 inc. MP __________),

l’istanza è stata respinta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto in data

13.4.2006 (AI 69 inc. MP __________).

i.

Nella

sua decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso l’esistenza

di seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Ha escluso l’esistenza

di bisogni dell’inchiesta (nelle fasi finali), di un pericolo di collusione e

di inquinamento di prove. Ha ammesso l’esistenza di un pericolo di recidiva

basandosi sul comportamento dell’arrestato e sulle osservazioni provvisorie del

perito (AI 64 dell’inc. MP __________). Il giudice dell’istruzione e

dell’arresto ha ritenuto rispettato il principio della proporzionalità in

relazione alla durata della detenzione preventiva ed in relazione al principio

della celerità. Ha quindi respinto l’istanza di libertà provvisoria."

Con la suddetta sentenza la CRP

ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione 13 aprile

2006 di questo ufficio, evidenziando l'esistenza, oltre che di seri e concreti

indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di recidiva (risultante sia dal

comportamento dell'accusato sia dal referto peritale pervenuto al Ministero

pubblico il 25 aprile 2006), nonché rispetto del principio di proporzionalità.

Il 18 maggio 2006, il 19 maggio

2006 e 17/22 maggio 2006 __________ ha (personalmente) presentato ulteriori

istanze di libertà provvisoria; istanze accolte dal sostituto Procuratore

pubblico che al termine del verbale 22 maggio 2006 lo ha scarcerato con

contestuale comunicazione delle misure sostitutive dell'arresto e delle norme

di condotta da osservare durante il periodo di libertà provvisoria in attesa

del processo:

"

1.

mi dovrò recare dal signor __________

del Patronato Penale, Locarno, mercoledì 24 maggio 2006 al fine di stabilire un

piano per la ricerca di un lavoro, di un appartamento (nel caso in cui non

potessi rientrare in quello già locato in precedenza), di un sostegno

terapeutico che seguirò senza opposizione alcuna;

2.

non dovrò avvicinarmi né a

mia moglie né ai miei suoceri per nessun motivo;

3.

dovrò rispettare, quali che

siano, le decisioni del Pretore __________ della Pretura di Locarno-Campagna"

nonché che, in caso di trasgressione anche ad una sola delle

suddette misure/norme sarebbe stato nuovamente ordinato il suo arresto.

B.

__________ è stato nuovamente

arrestato il 2 giugno dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 1 giugno 2006

del Sostituto Procuratore pubblico. Con la richiesta di conferma dell’arresto 3

giugno 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per

titolo di lesioni semplici, qualificate siccome commesse nei confronti del

coniuge, minaccia, ingiuria per fatti accaduti il 29 maggio 2006 ad __________

ed in altre località e coazione, disubbidienza a decisioni dell'autorità in

relazione alla decisione pretorile 24 maggio 2005 con cui gli era stato fatto

ordine di non avvicinarsi a meno di 20 metri alla moglie, chiedendo la conferma

dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – sostanzialmente per sentire tutte

le parti coinvolte nei fatti successivi alla scarcerazione dell'accusato (22

maggio 2006) -, pericolo di collusione con i testi e pericolo di recidiva –

ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi comportamenti, che le norme di

condotta impostegli dal magistrato inquirente il 22 maggio 2006 e che il perito

ha evidenziato tale rischio per comportamenti rivendicativi così elevato da

costituire una certezza (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 1), mentre che questo

giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi

e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione e per il pericolo di recidiva (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 3).

Come in occasione dei precedenti

arresti, già a verbale di conferma dell’arresto 3 giugno 2006, così come già

davanti alla Polizia giudiziaria, __________, ha ammesso i fatti di cui viene

accusato ribadendo che tutti i suoi problemi derivano dal non potere esercitare

il diritto di visita della propria figlia nei termini che ritiene opportuni.

C.

Il 12 giugno 2006 sono pervenute

al magistrato inquirente due istanze di libertà provvisoria presentate

personalmente da__________. L'istante, che non contesta né l'esistenza di seri

e concreti indizi di colpevolezza né quella di altri motivi di interesse

pubblico, evidenzia sostanzialmente di non voler rimanere in carcere e di voler

tornare a casa al più presto e vedere sua figlia, ritenuto che egli non ha

problemi di sorta con quest'ultima e non ritiene di dover essere carcerato

perché ha avuto dei problemi con la moglie.

D.

Con preavviso negativo 13/16

giugno 2006 il Sostituto Procuratore pubblico, riassunti i fatti ed evidenziato

che i reati per cui si procede “hanno raggiunto un’intensità tale da poter

essere qualificati di coazione commessa mediante stalking secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 IV 262)”, ha sottolineato

l'esistenza di pericolo di recidiva "oserei dire concreto oltre

misura", rischio di recidiva peraltro ritenuto già dal perito.

Per quanto concerne

l'istruttoria, il magistrato ha rilevato che la stessa è in fase conclusiva,

dovendosi (al momento del preavviso) ancora procedere a due interrogatori (__________e

__________) - già fissati per il 14, rispettivamente il 16 giugno 2006 - e

quindi al relativo deposito degli atti.

Il 14 giugno 2006 il magistrato

inquirente ha proceduto all'audizione di __________ ed il 16 giugno 2006 a

quella di __________.

La difesa, preso atto delle

istanze di libertà provvisoria inoltrate personalmente da __________ e del

preavviso negativo del sostituto Procuratore pubblico, ha comunicato di non

avere alcuna osservazione particolare da formulare, ritenuto che "a

tutt'oggi" l'accusato non ha accettato di incontrarlo.

E considerato

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è

pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in

particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati

"brevi manu" la mattina del 16 giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP

essendo il 15 giugno giorno festivo).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade lunedì 19 giugno 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico

dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o

un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse

pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con

particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove

che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno

condotto all'arresto del 2 giugno 2006, peraltro ammessi dall’istante, basti

rinviare a quanto da lui dichiarato nel verbale di polizia 2 giugno 2006 sia in

sede di conferma dell'arresto davanti a questo giudice, nonché nello scritto 1.

giugno 2006 al Pretore di Locarno Campagna ("ho purtroppo nuovamente

avuto problemi con mia moglie __________. A causa del suo atteggiamento ho

perso per un momento il controllo su me stesso e l'ho malmenata").

Gravi indizi di colpevolezza

risultano inoltre dagli atti istruttori esperiti (cfr. verb. SPP 9.06.2006 di __________,

verb. SPP 14.06.2006 di __________, verb. SPP 16.06.2006 Giorgio Gilardi,

nonché rapporto 2.06.2006 dell'Ufficio di patronato). Sebbene sia il Pretore

che il magistrato inquirente gli avessero imposto di non avvicinarsi alla

moglie, già la sera del 22 maggio 2006, giorno in cui è stato rilasciato, __________

ha comunicato telefonicamente alla moglie che sarebbe andato a prendere a

scuola la figlia il giorno successivo (ciò che non gli è permesso dai

provvedimenti assunti dal Pretore di Locarno Campagna). Se è vero che, dopo

averne discusso con la moglie, ha poi atteso il 24 maggio 2006 per vedere la

bambina, è altrettanto vero che nei giorni seguenti la situazione è

ulteriormente peggiorata: il 28 maggio 2006 il qui istante si è recato a casa

della moglie suonandole il campanello, il giorno seguente l'ha seguita e

minacciata, nonché ha tirato pugni al finestrino dell'auto di quest'ultima, si

è poi recato a prendere la figlia a scuola, dove vi è stato un violento litigio

con la moglie (alla presenza del direttore della scuola __________) ed il

signor __________ del Patronato penale di Locarno, infine il 30 maggio 2006 __________

ha picchiato ed ingiuriato la moglie alla presenza della figlia e di __________

4.

L'istruttoria è ormai conclusa:

il magistrato inquirente ha proceduto agli interrogatori di __________ e __________

(il 14 ed il 16 giugno 2006), dopodiché vi sarà il deposito degli atti.

5.

In concreto è senz'altro dato

concreto pericolo di recidiva.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente,

riassunti i precedenti di __________ __________ - due decreti d’accusa nel 2005

poiché riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni

semplici, vie di fatto commessi in danno della moglie, arresto il 24 novembre

2005.

in quanto accusato dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e

minaccia, sempre nei confronti della moglie, arresto non confermato con la

fissazione di misure sostitutive quali non avvicinarsi in futuro alla moglie ed

ai di lei genitori, arresto del 23 febbraio 2006 avendo __________ continuato a

delinquere violando le norme di condotta impostegli dal GIAR - evidenzia che

egli è nuovamente ricaduto e con estrema facilità in comportamenti delittuosi,

già il giorno stesso della scarcerazione (22 maggio 2006). Neppure il periodo

di carcerazione subito ha avuto un effetto benefico.

A questo proposito, per

sostanziare il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________

__________ ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta impostigli

dal magistrato inquirente al momento della scarcerazione e precedentemente dal

Pretore. __________, infischiandosi di quanto impostogli e perfino dei

precedenti penali, si è invece recato a casa della moglie, l'ha contattata

telefonicamente, minacciata e picchiata (cfr. sub. consid. 2).

L'esistenza di un concreto

pericolo di recidiva emerge poi in modo palese dal referto peritale 24/25

aprile 2006 (AI 83 inc. MP __________).

In proposito valgono le

considerazioni espresse dal CRP nella sentenza 3 maggio 2006:

"Nelle risposte ai

quesiti posti, il perito ha formulato una diagnosi di disturbo della personalità

misto con tratti paranoici ed antisociali, sostenendo che il periziando è

affetto da due disturbi della personalità, quello paranoide e quello

antisociale. Dopo essersi espresso sulla responsabilità penale del periziando,

il perito si esprime sulla sua pericolosità, concludendo per una pericolosità

attuale e seri indizi di pericolosità potenziale. Infine, sul rischio di recidiva,

il perito conclude che “Il rischio di recidiva per comportamenti

rivendicativi di un diritto di visita alla figlia incompatibile con le

decisioni delle Autorità è così elevato da costituire più una certezza che una

possibilità. Anche altri comportamenti come quelli oggetto del presente

procedimento sono probabili, ed il peritando non ha fatto mistero delle sue

intenzioni.” (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).

(…)

Nel presente caso, è

chiaramente dato un pericolo di recidiva, sulla base del comportamento del

ricorrente, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, ed in base al referto

peritale. Quanto indicato in fatto (punti a-g) sulla base degli atti dimostra

già di per sé un pericolo di recidiva. Lo stesso però è ammesso dal perito, in

particolare alla risposta al quarto quesito (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).

In presenza di simili conclusioni, che questa Camera deve inevitabilmente

considerare nel proprio giudizio, anche se il referto è stato ultimato e

consegnato dopo la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto

impugnata, non risultano elementi concreti fattuali o d’altro genere che

permettano di discostarsi dalla chiara ed univoca conclusione del perito. Si

deve pertanto ammettere l’esistenza di un pericolo di recidiva."

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più

importante quella di coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei

confronti della moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e

del concreto pericolo di recidiva, con inchiesta praticamente conclusa, è

sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua

accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati

all’accusato, i precedenti penali

e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità sia

civili che penali. Il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione

preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino

all'imminente chiusura dell'istruttoria, in pieno rispetto del principio della

proporzionalità.

L’accusato è stato arrestato il 2

giugno 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da circa 2 settimane. In

questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa, nel pieno

rispetto del principio di celerità.

7.

In conclusione sufficienti presupposti

di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono

presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e

giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di

conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere

respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.

39.

let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

Le due istanze di libertà provvisoria presentate da __________ sono

respinte.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata) a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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