INC.2005.61811
Libertà provvisoria
19 giugno 2006Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.61811
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.61811
Lugano
19 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sulle due istanze di libertà
provvisoria pervenute il 12 giugno 2006 e presentate da
__________, attualmente c/o __________
(patr. d'ufficio dall'avv. __________)
e qui trasmesse con preavviso negativo giugno 13/16 giugno
2006 dal
Sostituto Procuratore pubblico Marisa Alfier, Lugano
preso atto dello scritto 16 giugno 2006 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
I fatti che preludono alla presente decisione sono già stati
analizzati in precedente decisione della CRP (3 maggio 2006, inc. CRP
60.2006.137) cui si può far riferimento:
"
a.
A
seguito dell’intervenuta separazione dalla moglie dal 1°.2.2005, il qui
ricorrente ha tenuto spesso dei comportamenti penalmente rilevanti.
b. Egli è già stato oggetto di un
primo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto
d’accusa, cresciuto in giudicato, del 23.5.2005 (DA __________) per titolo di
minaccia, ingiuria e vie di fatto (AI 62 inc. MP __________).
c.
Egli è
stato oggetto di un secondo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi
con un decreto d’accusa del 14.7.2005 (DA __________) cresciuto in giudicato,
per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto,
ingiuria, minaccia ripetuta e disobbedienza alle decisioni dell’autorità
ripetuta (AI 88 inc. MP __________).
d.
In data
20.7.2005 il ricorrente è stato nuovamente sentito nel contesto del nuovo
procedimento (inc. MP __________) aperto nei suoi confronti per titolo di
lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento, minaccia e
furto di poca entità (AI 3 inc. __________).
e.
Nell’ambito
del medesimo procedimento il ricorrente è stato arrestato in data 24.11.2005 su
ordine del sostituto procuratore pubblico, arresto non confermato dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto il giorno successivo, con la contestuale imposizione
di regole di comportamento (AI 13 inc. MP __________).
f.
Sentito
dal sostituto procuratore pubblico in data 6.2.2006 (AI 17 inc. MP __________),
è stato nuovamente arrestato in data 23.2.2006, arresto confermato dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente (AI 28 inc. MP __________).
g.
Il
sostituto procuratore pubblico ha ordinato l’allestimento di una perizia in
data 3.3.2006 (AI 39 inc. MP __________). Ha sentito il ricorrente in data
10.3.2006, la moglie in data 15.3.2006, e nuovamente il ricorrente in data
27.4.2006 (AI 40, 44 e 97 inc. MP __________). Il referto peritale è pervenuto
al Ministero pubblico in data 24.4.2006 (AI 83 inc. MP __________).
h.
Con
istanza di libertà provvisoria del 4.4.2006 il ricorrente ha chiesto di essere
messo in libertà (AI 60 inc. MP __________). Preavvisata negativamente da parte
del sostituto procuratore pubblico in data 7.4.2006 (AI 66 inc. MP __________),
l’istanza è stata respinta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto in data
13.4.2006 (AI 69 inc. MP __________).
i.
Nella
sua decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso l’esistenza
di seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Ha escluso l’esistenza
di bisogni dell’inchiesta (nelle fasi finali), di un pericolo di collusione e
di inquinamento di prove. Ha ammesso l’esistenza di un pericolo di recidiva
basandosi sul comportamento dell’arrestato e sulle osservazioni provvisorie del
perito (AI 64 dell’inc. MP __________). Il giudice dell’istruzione e
dell’arresto ha ritenuto rispettato il principio della proporzionalità in
relazione alla durata della detenzione preventiva ed in relazione al principio
della celerità. Ha quindi respinto l’istanza di libertà provvisoria."
Con la suddetta sentenza la CRP
ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione 13 aprile
2006 di questo ufficio, evidenziando l'esistenza, oltre che di seri e concreti
indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di recidiva (risultante sia dal
comportamento dell'accusato sia dal referto peritale pervenuto al Ministero
pubblico il 25 aprile 2006), nonché rispetto del principio di proporzionalità.
Il 18 maggio 2006, il 19 maggio
2006 e 17/22 maggio 2006 __________ ha (personalmente) presentato ulteriori
istanze di libertà provvisoria; istanze accolte dal sostituto Procuratore
pubblico che al termine del verbale 22 maggio 2006 lo ha scarcerato con
contestuale comunicazione delle misure sostitutive dell'arresto e delle norme
di condotta da osservare durante il periodo di libertà provvisoria in attesa
del processo:
"
1.
mi dovrò recare dal signor __________
del Patronato Penale, Locarno, mercoledì 24 maggio 2006 al fine di stabilire un
piano per la ricerca di un lavoro, di un appartamento (nel caso in cui non
potessi rientrare in quello già locato in precedenza), di un sostegno
terapeutico che seguirò senza opposizione alcuna;
2.
non dovrò avvicinarmi né a
mia moglie né ai miei suoceri per nessun motivo;
3.
dovrò rispettare, quali che
siano, le decisioni del Pretore __________ della Pretura di Locarno-Campagna"
nonché che, in caso di trasgressione anche ad una sola delle
suddette misure/norme sarebbe stato nuovamente ordinato il suo arresto.
B.
__________ è stato nuovamente
arrestato il 2 giugno dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 1 giugno 2006
del Sostituto Procuratore pubblico. Con la richiesta di conferma dell’arresto 3
giugno 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per
titolo di lesioni semplici, qualificate siccome commesse nei confronti del
coniuge, minaccia, ingiuria per fatti accaduti il 29 maggio 2006 ad __________
ed in altre località e coazione, disubbidienza a decisioni dell'autorità in
relazione alla decisione pretorile 24 maggio 2005 con cui gli era stato fatto
ordine di non avvicinarsi a meno di 20 metri alla moglie, chiedendo la conferma
dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – sostanzialmente per sentire tutte
le parti coinvolte nei fatti successivi alla scarcerazione dell'accusato (22
maggio 2006) -, pericolo di collusione con i testi e pericolo di recidiva –
ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi comportamenti, che le norme di
condotta impostegli dal magistrato inquirente il 22 maggio 2006 e che il perito
ha evidenziato tale rischio per comportamenti rivendicativi così elevato da
costituire una certezza (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 1), mentre che questo
giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi
e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione e per il pericolo di recidiva (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 3).
Come in occasione dei precedenti
arresti, già a verbale di conferma dell’arresto 3 giugno 2006, così come già
davanti alla Polizia giudiziaria, __________, ha ammesso i fatti di cui viene
accusato ribadendo che tutti i suoi problemi derivano dal non potere esercitare
il diritto di visita della propria figlia nei termini che ritiene opportuni.
C.
Il 12 giugno 2006 sono pervenute
al magistrato inquirente due istanze di libertà provvisoria presentate
personalmente da__________. L'istante, che non contesta né l'esistenza di seri
e concreti indizi di colpevolezza né quella di altri motivi di interesse
pubblico, evidenzia sostanzialmente di non voler rimanere in carcere e di voler
tornare a casa al più presto e vedere sua figlia, ritenuto che egli non ha
problemi di sorta con quest'ultima e non ritiene di dover essere carcerato
perché ha avuto dei problemi con la moglie.
D.
Con preavviso negativo 13/16
giugno 2006 il Sostituto Procuratore pubblico, riassunti i fatti ed evidenziato
che i reati per cui si procede “hanno raggiunto un’intensità tale da poter
essere qualificati di coazione commessa mediante stalking secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 IV 262)”, ha sottolineato
l'esistenza di pericolo di recidiva "oserei dire concreto oltre
misura", rischio di recidiva peraltro ritenuto già dal perito.
Per quanto concerne
l'istruttoria, il magistrato ha rilevato che la stessa è in fase conclusiva,
dovendosi (al momento del preavviso) ancora procedere a due interrogatori (__________e
__________) - già fissati per il 14, rispettivamente il 16 giugno 2006 - e
quindi al relativo deposito degli atti.
Il 14 giugno 2006 il magistrato
inquirente ha proceduto all'audizione di __________ ed il 16 giugno 2006 a
quella di __________.
La difesa, preso atto delle
istanze di libertà provvisoria inoltrate personalmente da __________ e del
preavviso negativo del sostituto Procuratore pubblico, ha comunicato di non
avere alcuna osservazione particolare da formulare, ritenuto che "a
tutt'oggi" l'accusato non ha accettato di incontrarlo.
E considerato
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in
particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati
"brevi manu" la mattina del 16 giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP
essendo il 15 giugno giorno festivo).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade lunedì 19 giugno 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico
dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o
un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse
pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con
particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove
che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Per quanto riguarda l’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno
condotto all'arresto del 2 giugno 2006, peraltro ammessi dall’istante, basti
rinviare a quanto da lui dichiarato nel verbale di polizia 2 giugno 2006 sia in
sede di conferma dell'arresto davanti a questo giudice, nonché nello scritto 1.
giugno 2006 al Pretore di Locarno Campagna ("ho purtroppo nuovamente
avuto problemi con mia moglie __________. A causa del suo atteggiamento ho
perso per un momento il controllo su me stesso e l'ho malmenata").
Gravi indizi di colpevolezza
risultano inoltre dagli atti istruttori esperiti (cfr. verb. SPP 9.06.2006 di __________,
verb. SPP 14.06.2006 di __________, verb. SPP 16.06.2006 Giorgio Gilardi,
nonché rapporto 2.06.2006 dell'Ufficio di patronato). Sebbene sia il Pretore
che il magistrato inquirente gli avessero imposto di non avvicinarsi alla
moglie, già la sera del 22 maggio 2006, giorno in cui è stato rilasciato, __________
ha comunicato telefonicamente alla moglie che sarebbe andato a prendere a
scuola la figlia il giorno successivo (ciò che non gli è permesso dai
provvedimenti assunti dal Pretore di Locarno Campagna). Se è vero che, dopo
averne discusso con la moglie, ha poi atteso il 24 maggio 2006 per vedere la
bambina, è altrettanto vero che nei giorni seguenti la situazione è
ulteriormente peggiorata: il 28 maggio 2006 il qui istante si è recato a casa
della moglie suonandole il campanello, il giorno seguente l'ha seguita e
minacciata, nonché ha tirato pugni al finestrino dell'auto di quest'ultima, si
è poi recato a prendere la figlia a scuola, dove vi è stato un violento litigio
con la moglie (alla presenza del direttore della scuola __________) ed il
signor __________ del Patronato penale di Locarno, infine il 30 maggio 2006 __________
ha picchiato ed ingiuriato la moglie alla presenza della figlia e di __________
4.
L'istruttoria è ormai conclusa:
il magistrato inquirente ha proceduto agli interrogatori di __________ e __________
(il 14 ed il 16 giugno 2006), dopodiché vi sarà il deposito degli atti.
5.
In concreto è senz'altro dato
concreto pericolo di recidiva.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente,
riassunti i precedenti di __________ __________ - due decreti d’accusa nel 2005
poiché riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni
semplici, vie di fatto commessi in danno della moglie, arresto il 24 novembre
2005.
in quanto accusato dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e
minaccia, sempre nei confronti della moglie, arresto non confermato con la
fissazione di misure sostitutive quali non avvicinarsi in futuro alla moglie ed
ai di lei genitori, arresto del 23 febbraio 2006 avendo __________ continuato a
delinquere violando le norme di condotta impostegli dal GIAR - evidenzia che
egli è nuovamente ricaduto e con estrema facilità in comportamenti delittuosi,
già il giorno stesso della scarcerazione (22 maggio 2006). Neppure il periodo
di carcerazione subito ha avuto un effetto benefico.
A questo proposito, per
sostanziare il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________
__________ ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta impostigli
dal magistrato inquirente al momento della scarcerazione e precedentemente dal
Pretore. __________, infischiandosi di quanto impostogli e perfino dei
precedenti penali, si è invece recato a casa della moglie, l'ha contattata
telefonicamente, minacciata e picchiata (cfr. sub. consid. 2).
L'esistenza di un concreto
pericolo di recidiva emerge poi in modo palese dal referto peritale 24/25
aprile 2006 (AI 83 inc. MP __________).
In proposito valgono le
considerazioni espresse dal CRP nella sentenza 3 maggio 2006:
"Nelle risposte ai
quesiti posti, il perito ha formulato una diagnosi di disturbo della personalità
misto con tratti paranoici ed antisociali, sostenendo che il periziando è
affetto da due disturbi della personalità, quello paranoide e quello
antisociale. Dopo essersi espresso sulla responsabilità penale del periziando,
il perito si esprime sulla sua pericolosità, concludendo per una pericolosità
attuale e seri indizi di pericolosità potenziale. Infine, sul rischio di recidiva,
il perito conclude che “Il rischio di recidiva per comportamenti
rivendicativi di un diritto di visita alla figlia incompatibile con le
decisioni delle Autorità è così elevato da costituire più una certezza che una
possibilità. Anche altri comportamenti come quelli oggetto del presente
procedimento sono probabili, ed il peritando non ha fatto mistero delle sue
intenzioni.” (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).
(…)
Nel presente caso, è
chiaramente dato un pericolo di recidiva, sulla base del comportamento del
ricorrente, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, ed in base al referto
peritale. Quanto indicato in fatto (punti a-g) sulla base degli atti dimostra
già di per sé un pericolo di recidiva. Lo stesso però è ammesso dal perito, in
particolare alla risposta al quarto quesito (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).
In presenza di simili conclusioni, che questa Camera deve inevitabilmente
considerare nel proprio giudizio, anche se il referto è stato ultimato e
consegnato dopo la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto
impugnata, non risultano elementi concreti fattuali o d’altro genere che
permettano di discostarsi dalla chiara ed univoca conclusione del perito. Si
deve pertanto ammettere l’esistenza di un pericolo di recidiva."
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più
importante quella di coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei
confronti della moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e
del concreto pericolo di recidiva, con inchiesta praticamente conclusa, è
sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua
accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati
all’accusato, i precedenti penali
e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità sia
civili che penali. Il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione
preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino
all'imminente chiusura dell'istruttoria, in pieno rispetto del principio della
proporzionalità.
L’accusato è stato arrestato il 2
giugno 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da circa 2 settimane. In
questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa, nel pieno
rispetto del principio di celerità.
7.
In conclusione sufficienti presupposti
di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono
presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e
giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di
conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere
respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.
39.
let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
Le due istanze di libertà provvisoria presentate da __________ sono
respinte.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata) a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster