Lexipedia

Decisione

INC.2005.61812

Libertà provvisoria

21 giugno 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A.

I fatti che preludono alla presente decisione sono già

stati analizzati in precedente decisione della CRP (3 maggio 2006, inc. CRP

60.2006.137) cui si può far riferimento:

"

a.

A

seguito dell’intervenuta separazione dalla moglie dal 1°.2.2005, il qui

ricorrente ha tenuto spesso dei comportamenti penalmente rilevanti.

b. Egli è già stato oggetto di un

primo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto

d’accusa, cresciuto in giudicato, del 23.5.2005 (DA __________) per titolo di

minaccia, ingiuria e vie di fatto (AI 62 inc. MP __________).

c.

Egli è

stato oggetto di un secondo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi

con un decreto d’accusa del 14.7.2005 (DA __________) cresciuto in giudicato,

per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto,

ingiuria, minaccia ripetuta e disobbedienza alle decisioni dell’autorità

ripetuta (AI 88 inc. MP __________).

d.

In data

20.7.2005 il ricorrente è stato nuovamente sentito nel contesto del nuovo

procedimento (inc. MP __________) aperto nei suoi confronti per titolo di

lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento, minaccia e

furto di poca entità (AI 3 inc. __________).

e.

Nell’ambito

del medesimo procedimento il ricorrente è stato arrestato in data 24.11.2005 su

ordine del sostituto procuratore pubblico, arresto non confermato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto il giorno successivo, con la contestuale

imposizione di regole di comportamento (AI 13 inc. MP __________).

f.

Sentito

dal sostituto procuratore pubblico in data 6.2.2006 (AI 17 inc. MP __________),

è stato nuovamente arrestato in data 23.2.2006, arresto confermato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente (AI 28 inc. MP __________).

g.

Il

sostituto procuratore pubblico ha ordinato l’allestimento di una perizia in

data 3.3.2006 (AI 39 inc. MP __________). Ha sentito il ricorrente in data

10.3.2006, la moglie in data 15.3.2006, e nuovamente il ricorrente in data

27.4.2006 (AI 40, 44 e 97 inc. MP __________). Il referto peritale è pervenuto

al Ministero pubblico in data 24.4.2006 (AI 83 inc. MP __________).

h.

Con

istanza di libertà provvisoria del 4.4.2006 il ricorrente ha chiesto di essere

messo in libertà (AI 60 inc. MP __________). Preavvisata negativamente da parte

del sostituto procuratore pubblico in data 7.4.2006 (AI 66 inc. MP __________),

l’istanza è stata respinta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto in data

13.4.2006 (AI 69 inc. MP __________).

i.

Nella

sua decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso l’esistenza

di seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Ha escluso l’esistenza

di bisogni dell’inchiesta (nelle fasi finali), di un pericolo di collusione e

di inquinamento di prove. Ha ammesso l’esistenza di un pericolo di recidiva

basandosi sul comportamento dell’arrestato e sulle osservazioni provvisorie del

perito (AI 64 dell’inc. MP __________). Il giudice dell’istruzione e

dell’arresto ha ritenuto rispettato il principio della proporzionalità in

relazione alla durata della detenzione preventiva ed in relazione al principio

della celerità. Ha quindi respinto l’istanza di libertà provvisoria."

Con la suddetta sentenza la CRP ha

respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione 13 aprile 2006

di questo ufficio, evidenziando l'esistenza, oltre che di seri e concreti

indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di recidiva (risultante sia dal

comportamento dell'accusato sia dal referto peritale pervenuto al Ministero

pubblico il 25 aprile 2006), nonché rispetto del principio di proporzionalità.

Il 18 maggio 2006, il 19 maggio 2006

e 17/22 maggio 2006 __________ ha (personalmente) presentato ulteriori istanze

di libertà provvisoria; istanze accolte dal sostituto Procuratore pubblico che

al termine del verbale 22 maggio 2006 lo ha scarcerato con contestuale

comunicazione delle misure sostitutive dell'arresto e delle norme di condotta

da osservare durante il periodo di libertà provvisoria in attesa del processo:

"

1.

mi dovrò recare dal signor __________

del Patronato Penale, Locarno, mercoledì 24 maggio 2006 al fine di stabilire un

piano per la ricerca di un lavoro, di un appartamento (nel caso in cui non

potessi rientrare in quello già locato in precedenza), di un sostegno

terapeutico che seguirò senza opposizione alcuna;

2.

non dovrò avvicinarmi né a

mia moglie né ai miei suoceri per nessun motivo;

3.

dovrò rispettare, quali che

siano, le decisioni del Pretore __________ della Pretura di

Locarno-Campagna"

nonché

che, in caso di trasgressione anche ad una sola delle suddette misure/norme

sarebbe stato nuovamente ordinato il suo arresto.

B.

__________ è stato nuovamente arrestato il 2 giugno dalla Polizia

cantonale su ordine d’arresto 1° giugno 2006 del sostituto Procuratore

pubblico. Con la richiesta di conferma dell’arresto 3 giugno 2006 il magistrato

inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di lesioni semplici,

qualificate siccome commesse nei confronti del coniuge, minaccia, ingiuria per

fatti accaduti il 29 maggio 2006 ad __________ ed in altre località e coazione,

disubbidienza a decisioni dell'autorità in relazione alla decisione pretorile

24 maggio 2005 con cui gli era stato fatto ordine di non avvicinarsi a meno di

20 metri alla moglie, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni

dell’istruzione – sostanzialmente per sentire tutte le parti coinvolte nei

fatti successivi alla scarcerazione dell'accusato (22 maggio 2006) -, pericolo

di collusione con i testi e pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha

reiterato nei suoi comportamenti, che le norme di condotta impostegli dal

magistrato inquirente il 22 maggio 2006 e che il perito ha evidenziato tale

rischio per comportamenti rivendicativi così elevato da costituire una certezza

(Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato

l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per il

pericolo di recidiva (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 3).

Come in occasione dei precedenti arresti, già a verbale di conferma

dell’arresto 3 giugno 2006, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________,

ha ammesso i fatti di cui viene accusato ribadendo che tutti i suoi problemi

derivano dal non potere esercitare il diritto di visita della propria figlia

nei termini che ritiene opportuni.

C.

Il 12 giugno 2006 sono pervenute al magistrato inquirente due

istanze di libertà provvisoria presentate personalmente da__________.

L'istante, che non contesta né l'esistenza di seri e concreti indizi di

colpevolezza né quella di altri motivi di interesse pubblico, evidenzia

sostanzialmente di non voler rimanere in carcere e di voler tornare a casa al

più presto e vedere sua figlia, ritenuto che egli non ha problemi di sorta con

quest'ultima e non ritiene di dover essere carcerato perché ha avuto dei

problemi con la moglie.

D.

Con preavviso negativo 13/16 giugno 2006 il sostituto Procuratore

pubblico, riassunti i fatti ed evidenziato che i reati per cui si procede

“hanno raggiunto un’intensità tale da poter essere qualificati di coazione

commessa mediante stalking secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 129 IV 262)”, ha sottolineato l'esistenza di pericolo di recidiva

"oserei dire concreto oltre misura", rischio di recidiva peraltro

ritenuto già dal perito.

Per quanto concerne l'istruttoria, il magistrato ha rilevato che la

stessa è in fase conclusiva, dovendosi (al momento del preavviso) ancora

procedere a due interrogatori (__________e __________) - già fissati per il 14,

rispettivamente il 16 giugno 2006 - e quindi al relativo deposito degli atti.

Il 14 giugno 2006 il magistrato inquirente ha proceduto

all'audizione di __________ ed il 16 giugno 2006 a quella di __________.

La difesa, preso atto delle istanze di libertà provvisoria inoltrate

personalmente da __________ e del preavviso negativo del sostituto Procuratore

pubblico, ha comunicato di non avere alcuna osservazione particolare da

formulare, ritenuto che "a tutt'oggi" l'accusato non ha accettato di

incontrarlo.

E considerato

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare

istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai

sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono

stati contestualmente recapitati "brevi manu" la mattina del 16

giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP essendo il 15 giugno giorno festivo).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 19 giugno

2006.

ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono

qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione

parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del

principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al

cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo

ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per

quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a

futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento

(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo

2000.

in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in

esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP

non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha

così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF

114.

Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato

dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del

Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP

1980.

pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore

nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà

e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989

pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno condotto all'arresto del 2 giugno

2006, peraltro ammessi dall’istante, basti rinviare a quanto da lui dichiarato

nel verbale di polizia 2 giugno 2006 sia in sede di conferma dell'arresto

davanti a questo giudice, nonché nello scritto 1. giugno 2006 al Pretore di

Locarno Campagna ("ho purtroppo nuovamente avuto problemi con mia moglie __________.

A causa del suo atteggiamento ho perso per un momento il controllo su me stesso

e l'ho malmenata").

Gravi indizi di colpevolezza risultano inoltre dagli atti istruttori

esperiti (cfr. verb. SPP 9.06.2006 di __________, verb. SPP 14.06.2006 di __________,

verb. SPP 16.06.2006 __________, nonché rapporto 2.06.2006 dell'Ufficio di

patronato). Sebbene sia il Pretore che il magistrato inquirente gli avessero

imposto di non avvicinarsi alla moglie, già la sera del 22 maggio 2006, giorno

in cui è stato rilasciato, __________ ha comunicato telefonicamente alla moglie

che sarebbe andato a prendere a scuola la figlia il giorno successivo (ciò che

non gli è permesso dai provvedimenti assunti dal Pretore di Locarno Campagna).

Se è vero che, dopo averne discusso con la moglie, ha poi atteso il 24 maggio

2006.

per vedere la bambina, è altrettanto vero che nei giorni seguenti la

situazione è ulteriormente peggiorata: il 28 maggio 2006 il qui istante si è

recato a casa della moglie suonandole il campanello, il giorno seguente l'ha

seguita e minacciata, nonché ha tirato pugni al finestrino dell'auto di

quest'ultima, si è poi recato a prendere la figlia a scuola, dove vi è stato un

violento litigio con la moglie (alla presenza del direttore della scuola __________)

ed il signor __________ del Patronato penale di Locarno, infine il 30 maggio

2006.

__________ ha picchiato ed ingiuriato la moglie alla presenza della figlia

e di __________

4.

L'istruttoria è ormai conclusa: il magistrato inquirente ha

proceduto agli interrogatori di __________ e __________ (il 14 ed il 16 giugno

2006), dopodiché vi sarà il deposito degli atti.

5.

In concreto è senz'altro dato concreto pericolo di recidiva.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere

concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle

circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante

l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati

(Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale

ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse,

Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente, riassunti i precedenti di __________ __________

- due decreti d’accusa nel 2005 poiché riconosciuto colpevole dei reati di

minaccia, ingiuria, lesioni semplici, vie di fatto commessi in danno della

moglie, arresto il 24 novembre 2005 in quanto accusato dei reati di lesioni

semplici, danneggiamento e minaccia, sempre nei confronti della moglie, arresto

non confermato con la fissazione di misure sostitutive quali non avvicinarsi in

futuro alla moglie ed ai di lei genitori, arresto del 23 febbraio 2006 avendo __________

continuato a delinquere violando le norme di condotta impostegli dal GIAR -

evidenzia che egli è nuovamente ricaduto e con estrema facilità in

comportamenti delittuosi, già il giorno stesso della scarcerazione (22 maggio

2006). Neppure il periodo di carcerazione subito ha avuto un effetto benefico.

A questo proposito, per sostanziare il pericolo di recidiva,

basterebbe da sola la constatazione che __________ __________ ha bellamente e

più volte infranto le norme di condotta impostigli dal magistrato inquirente al

momento della scarcerazione e precedentemente dal Pretore. __________,

infischiandosi di quanto impostogli e perfino dei precedenti penali, si è

invece recato a casa della moglie, l'ha contattata telefonicamente, minacciata

e picchiata (cfr. sub. consid. 2).

L'esistenza di un concreto pericolo di recidiva emerge poi in modo

palese dal referto peritale 24/25 aprile 2006 (AI 83 inc. MP __________).

In proposito valgono le considerazioni espresse dal CRP nella

sentenza 3 maggio 2006:

"Nelle

risposte ai quesiti posti, il perito ha formulato una diagnosi di disturbo

della personalità misto con tratti paranoici ed antisociali, sostenendo che il

periziando è affetto da due disturbi della personalità, quello paranoide e

quello antisociale. Dopo essersi espresso sulla responsabilità penale del

periziando, il perito si esprime sulla sua pericolosità, concludendo per una

pericolosità attuale e seri indizi di pericolosità potenziale. Infine, sul

rischio di recidiva, il perito conclude che “Il rischio di recidiva per

comportamenti rivendicativi di un diritto di visita alla figlia incompatibile

con le decisioni delle Autorità è così elevato da costituire più una certezza

che una possibilità. Anche altri comportamenti come quelli oggetto del presente

procedimento sono probabili, ed il peritando non ha fatto mistero delle sue

intenzioni.” (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).

(…)

Nel

presente caso, è chiaramente dato un pericolo di recidiva, sulla base del

comportamento del ricorrente, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, ed in

base al referto peritale. Quanto indicato in fatto (punti a-g) sulla base degli

atti dimostra già di per sé un pericolo di recidiva. Lo stesso però è ammesso

dal perito, in particolare alla risposta al quarto quesito (perizia p. 40, AI

83.

inc. MP __________). In presenza di simili conclusioni, che questa Camera

deve inevitabilmente considerare nel proprio giudizio, anche se il referto è

stato ultimato e consegnato dopo la decisione del giudice dell’istruzione e

dell’arresto impugnata, non risultano elementi concreti fattuali o d’altro

genere che permettano di discostarsi dalla chiara ed univoca conclusione del

perito. Si deve pertanto ammettere l’esistenza di un pericolo di

recidiva."

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce

della gravità delle accuse, la più importante quella di coazione che si

configura in uno “stalking” perlomeno nei confronti della moglie, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto pericolo di

recidiva, con inchiesta praticamente conclusa, è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua accezione più generale di rapporto tra la

durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le

comminatorie di pena per i singoli reati imputati

all’accusato, i precedenti penali e la reiterazione a delinquere

malgrado gli avvertimenti delle Autorità sia civili che penali. Il rischio di

pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a

quella presumibilmente da soffrire fino all'imminente chiusura

dell'istruttoria, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

L’accusato è stato arrestato il 2 giugno 2006 e ad oggi è in

detenzione preventiva da circa 2 settimane. In questo lasso di tempo

l’inchiesta è praticamente stata conclusa, nel pieno rispetto del principio di

celerità.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà." “

- in virtù di quanto precede, le (otto) istanze di libertà

provvisorie, per quanto ricevibili, devono quindi essere respinte, con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

Le otto istanze di libertà provvisoria presentate da __________ sono

respinte.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster