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Decisione

INC.2005.61815

Istanza di libertà provvisoria.

3 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

24 maggio 2005 con cui gli era stato fatto ordine di non avvicinarsi a meno di

20 metri alla moglie, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni

dell’istruzione – sostanzialmente per sentire tutte le parti coinvolte nei

fatti successivi alla scarcerazione dell'accusato (22 maggio 2006) -, pericolo

di collusione con i testi e pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha

reiterato nei suoi comportamenti, che le norme di condotta impostegli dal

magistrato inquirente il 22 maggio 2006 e che il perito ha evidenziato tale rischio

per comportamenti rivendicativi così elevato da costituire una certezza (Inc.

GIAR 618.2005.9, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto

dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per il

pericolo di recidiva (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 3);

-

con decisione 19 giugno 2006 questo giudice ha respinto due istanze di

libertà provvisoria presentate personalmente da __________ e pervenute al

Ministero pubblico il 12 giugno 2006, stante l'esistenza di seri e concreti

indizi di colpevolezza e concreto pericolo di recidiva (inc. GIAR 618.2005.11);

-

senza neppure attendere la decisione di questo giudice, __________ ha

presentato (personalmente) ulteriori otto istanze di libertà provvisoria (di

cui 7 pervenute al Ministero pubblico il 16 giugno 2006 ed una pervenuta a

questo ufficio e subito trasmessa per competenza al magistrato inquirente il 19

giugno 2006): istanze respinte da questo giudice con decisione 21 giugno 2006,

rinviando integralmente a quella del 19 giugno 2006, essendo la situazione

rimasta immutata (inc. GIAR 618.2005.12);

-

con decisione 27 giugno 2006 questo giudice ha dichiarato irricevibili,

in quanto costitutive di abuso di diritto, le due istanze di libertà

provvisoria pervenute al Ministero pubblico il 23 giugno 2006, rispettivamente

le ulteriori due istanze di libertà provvisoria presentate personalmente da __________

pervenute a questo ufficio il 26 giugno 2006 e trasmesse per competenza al

magistrato inquirente;

-

il 28 giugno 2006, rispettivamente il 30 giugno 2006 sono pervenute al

magistrato inquirente altre sette istanze di libertà provvisoria (di cui due

trasmesse per competenza da questo ufficio) di contenuto analogo alle precedenti;

Considerandi

il magistrato inquirente ha formulato preavviso negativo il 29 giugno 2006

(trasmesso per raccomandata, unitamente alle istanze, a questo ufficio il 29

giugno 2006 e pervenuti a questo ufficio il giorno seguente - incarto già in

possesso di questo ufficio -, quindi tempestivamente ex art. 108 cpv. 1 CPP),

rispettivamente il 30 giugno 2006 (trasmesso "brevi manu", unitamente

alle istanze, a questo ufficio lo stesso giorno, quindi tempestivamente ex art.

108.

cpv. 1 CPP);

-

nei preavvisi negativi il magistrato inquirente, ribadite l'esistenza di

seri e concreti indizi di colpevolezza e di un concreto pericolo di recidiva,

evidenzia che la fase istruttoria è ormai conclusa e che si procederà al

deposito degli atti nei tempi più brevi possibili e che alla chiusura

dell'istruzione formale farà immediatamente seguito il deferimento alla

competente Corte delle assise correzionali;

-

in concreto, essendo evidentemente la situazione rimasta immutata

dall'emanazione della decisione 27 giugno 2006 e riconfermandosi __________

nelle argomentazioni già fatte valere nelle precedenti istanze, valgono le

considerazioni già espresse in detta decisione;

-

"se è vero che ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 CPP, l'accusato può

in ogni tempo chiedere di essere messo in libertà provvisoria, è altrettanto

vero che vi è abuso di diritto quando vengono avviate di continuo procedure

temerarie e che l'abuso manifesto di un diritto riconosciuto dalla legge può

tra l'altro portare all'irricevibilità dell'atto ricorsuale (cfr. G. Piquerez, Procedure

penale suisse, Zurigo 2000, ad 841 e ss.)";

-

in concreto, ci si trova, quindi, confrontati con un abuso di diritto,

ritenuto che __________ - che peraltro non si è avvalso del diritto di

ricorrere nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali

(espressamente indicato nelle precedenti decisioni) - in poco più di 2

settimane, quindi in un breve lasso di tempo e senza che la sua situazione

processuale sia mutata, ha presentato ben 21 (ventuno) istanze di libertà

provvisoria, quindi ripetitive e temerarie (e del resto affatto motivate, oltre

che redatte in lingua tedesca seppure l'istante parli anche la lingua

italiana);

-

visto quanto precede, si prescinde da un esame nel merito delle istanze

in questione, peraltro già effettuato nelle due precedenti decisioni del 19 e

21.

giugno u.s. alle quali si rinvia esplicitamente (e senza necessità di

ritrascrizione, cfr. DTF 123 I 130);

-

pertanto le (sette) istanze devono essere dichiarate irricevibili con la

presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie ed impugnabile entro

10.

giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

Le sette istanze di libertà provvisoria presentate da __________ sono

irricevibili.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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