Lexipedia

Decisione

INC.2005.61817

Istanza di libertà provvisoria

27 luglio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui

di seguito riproposti:

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al

cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,

consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere

preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per

quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a

futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento

(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo

2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in

esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP

non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag.

128).

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

-

per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno condotto all'arresto del 2 giugno

2006, peraltro ammessi dall’istante, basti rinviare a quanto da lui dichiarato

nel verbale di polizia 2 giugno 2006 sia in sede di conferma dell'arresto

davanti a questo giudice, nonché nello scritto 1. giugno 2006 al __________ ("ho

purtroppo nuovamente avuto problemi con mia moglie __________. A causa del suo

atteggiamento ho perso per un momento il controllo su me stesso e l'ho

malmenata"), rilevato inoltre che gravi indizi di colpevolezza

risultano inoltre dagli atti istruttori esperiti (cfr. verb. SPP 9.06.2006 di __________,

verb. SPP 14.06.2006 di __________, verb. SPP 16.06.2006 __________, nonché

rapporto 2.06.2006 dell'__________). Sebbene sia il Pretore che il magistrato

inquirente gli avessero imposto di non avvicinarsi alla moglie, già la sera del

22 maggio 2006, giorno in cui è stato rilasciato, __________ ha comunicato

telefonicamente alla moglie che sarebbe andato a prendere a scuola la figlia il

giorno successivo (ciò che non gli è permesso dai provvedimenti assunti dal __________).

Se è vero che, dopo averne discusso con la moglie, ha poi atteso il 24 maggio

2006 per vedere la bambina, è altrettanto vero che nei giorni seguenti la

situazione è ulteriormente peggiorata: il 28 maggio 2006 il qui istante si è

recato a casa della moglie suonandole il campanello, il giorno seguente l'ha

seguita e minacciata, nonché ha tirato pugni al finestrino dell'auto di quest'ultima,

si è poi recato a prendere la figlia a scuola, dove vi è stato un violento

litigio con la moglie (alla presenza del direttore della scuola __________) ed

il signor __________ del __________, infine il 30 maggio 2006 __________ ha

picchiato ed ingiuriato la moglie alla presenza della figlia e di __________;

-

per quanto concerne l'istruttoria, il 12 luglio 2006 il magistrato

inquirente ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 27 luglio 2006,

cioè oggi;

-

in concreto è dato concreto pericolo di recidiva; valgono in proposito

le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 19 giugno

2006:

"Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente, riassunti i

precedenti di __________ __________ - due decreti d’accusa nel 2005 poiché

riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni semplici, vie

di fatto commessi in danno della moglie, arresto il 24 novembre 2005 in quanto

accusato dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e minaccia, sempre nei

confronti della moglie, arresto non confermato con la fissazione di misure

sostitutive quali non avvicinarsi in futuro alla moglie ed ai di lei genitori,

arresto del 23 febbraio 2006 avendo __________ continuato a delinquere violando

le norme di condotta impostegli dal GIAR - evidenzia che egli è nuovamente

ricaduto e con estrema facilità in comportamenti delittuosi, già il giorno stesso

Considerandi

della scarcerazione (22 maggio 2006). Neppure il periodo di carcerazione subito

ha avuto un effetto benefico.

A questo proposito, per sostanziare

il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________ __________

ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta impostigli dal

magistrato inquirente al momento della scarcerazione e precedentemente dal

Pretore. __________, infischiandosi di quanto impostogli e perfino dei

precedenti penali, si è invece recato a casa della moglie, l'ha contattata

telefonicamente, minacciata e picchiata (cfr. sub. consid. 2).

L'esistenza di un concreto pericolo

di recidiva emerge poi in modo palese dal referto peritale 24/25 aprile 2006

(AI 83 inc. MP __________).

In proposito valgono le considerazioni

espresse dal CRP nella sentenza 3 maggio 2006:

"Nelle

risposte ai quesiti posti, il perito ha formulato una diagnosi di disturbo

della personalità misto con tratti paranoici ed antisociali, sostenendo che il

periziando è affetto da due disturbi della personalità, quello paranoide e

quello antisociale. Dopo essersi espresso sulla responsabilità penale del

periziando, il perito si esprime sulla sua pericolosità, concludendo per una

pericolosità attuale e seri indizi di pericolosità potenziale. Infine, sul

rischio di recidiva, il perito conclude che “Il rischio di recidiva per

comportamenti rivendicativi di un diritto di visita alla figlia incompatibile

con le decisioni delle Autorità è così elevato da costituire più una certezza

che una possibilità. Anche altri comportamenti come quelli oggetto del presente

procedimento sono probabili, ed il peritando non ha fatto mistero delle sue

intenzioni.” (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).

(…)

Nel

presente caso, è chiaramente dato un pericolo di recidiva, sulla base del

comportamento del ricorrente, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, ed in

base al referto peritale. Quanto indicato in fatto (punti a-g) sulla base degli

atti dimostra già di per sé un pericolo di recidiva. Lo stesso però è ammesso

dal perito, in particolare alla risposta al quarto quesito (perizia p. 40, AI

83.

inc. MP __________). In presenza di simili conclusioni, che questa Camera

deve inevitabilmente considerare nel proprio giudizio, anche se il referto è

stato ultimato e consegnato dopo la decisione del giudice dell’istruzione e

dell’arresto impugnata, non risultano elementi concreti fattuali o d’altro

genere che permettano di discostarsi dalla chiara ed univoca conclusione del

perito. Si deve pertanto ammettere l’esistenza di un pericolo di

recidiva."

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

nella fattispecie in esame la proporzionalità della carcerazione sin qui

sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più importante quella di

coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei confronti della

moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto

pericolo di recidiva, con inchiesta allo stadio del deposito degli atti (il termine

scade in data odierna), è data;

-

pure va ammessa nella sua accezione più generale di rapporto tra la

durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le

comminatorie di pena per i singoli reati imputati all’accusato, i precedenti

penali e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità

sia civili che penali: il rischio di pena è certamente superiore alla

detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire

fino all'emanazione dell'atto di accusa e al conseguente processo;

-

l'accusato è stato arrestato il 2 giugno 2006: se è vero che in questo

lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa, è anche vero che

desta non poche perplessità il fatto che il magistrato inquirente abbia atteso,

non soltanto la decisione di questo ufficio sul reclamo presentato da __________

(peraltro dichiarato irricevibile), ma ancora diversi giorni prima di procedere

con il deposito degli atti;

-

va tuttavia considerato che da un esame degli atti non emergono tempi

morti di durata eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la legalità

della detenzione e che gli atti d'inchiesta ancora da effettuare sono previsti

a breve (chiusura istruttoria ed emanazione dell'atto d'accusa con deferimento

alla competente Corte delle assise);

-

le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in

quanto tale non risulta ancora lesiva del principio di celerità, anche se ci

stiamo avvicinando al limite;

-

comunque, alla messa in libertà di provvisoria di __________, osta un

concreto pericolo di recidiva, così come attestato nella perizia del __________,

rispettivamente sostanziato dal comportamento di __________ che ha crassamente

e reiteratamente violato le norme di condotta impostegli dal magistrato

inquirente e dal Pretore;

-

appare comunque evidente che in base alla norma di cui all’art. 102 cpv.

1.

CPP, il magistrato inquirente dovrà procedere nei prossimi incombenti indilatamente

(chiusura istruzione formale ed emanazione atto d'accusa) - come peraltro

garantito nel preavviso: "è in corso il deposito atti che scadrà il 27

luglio 2006. Alla chiusura dell'istruzione formale farà immediatamente seguito

il deferimento alla competente Corte delle assise correzionali" -,

ritenuto inoltre che ad oggi non sono stati chiesti complementi istruttori;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati

dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e

processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della

cautelare privazione della sua libertà;

-

di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let.

a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ é respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster