INC.2005.61817
Istanza di libertà provvisoria
27 luglio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.61817
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.61817
Lugano
27 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
17 luglio 2006 (pervenuta a questo ufficio il 21 luglio 2006 e lo stesso
giorno trasmessa per competenza al Magistrato inquirente) personalmente
presentata da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 21/24 luglio 2006
dal
Sostituto Procuratore pubblico Marisa ALFIER
preso atto che la difesa non ha
presentato osservazioni;
visto l'incarto del MP;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto che:
-
__________ è stato arrestato il 2 giugno dalla Polizia cantonale su
ordine d’arresto 1. giugno 2006 del Sostituto Procuratore pubblico; con la
richiesta di conferma dell’arresto 3 giugno 2006 il magistrato inquirente ha
promosso a __________ l’accusa per titolo di lesioni semplici, qualificate
siccome commesse nei confronti del coniuge, minaccia, ingiuria per fatti accaduti
il 29 maggio 2006 ad __________ ed in altre località e coazione, disubbidienza
a decisioni dell'autorità in relazione alla decisione pretorile 24 maggio 2005
con cui gli era stato fatto ordine di non avvicinarsi a meno di 20 metri alla
moglie, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione –
sostanzialmente per sentire tutte le parti coinvolte nei fatti successivi alla
scarcerazione dell'accusato (22 maggio 2006) -, pericolo di collusione con i
testi e pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi
comportamenti, che le norme di condotta impostegli dal magistrato inquirente il
22 maggio 2006 e che il perito ha evidenziato tale rischio per comportamenti
rivendicativi così elevato da costituire una certezza (Inc. GIAR 618.2005.9,
doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato,
considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i
bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per pericolo di recidiva (Inc.
GIAR 618.2005.9, doc. 3);
-
con decisione 19 giugno 2006 questo giudice ha respinto due istanze di
libertà provvisoria presentate personalmente da __________ e pervenute al
Ministero pubblico il 12 giugno 2006, stante l'esistenza di seri e concreti
indizi di colpevolezza e concreto pericolo di recidiva (inc. GIAR 618.2005.11);
-
senza neppure attendere la decisione di questo giudice, __________ ha
presentato (personalmente) ulteriori otto istanze di libertà provvisoria (di
cui 7 pervenute al Ministero pubblico il 16 giugno 2006 ed una pervenuta a
questo ufficio e subito trasmessa per competenza al magistrato inquirente il 19
giugno 2006): istanze respinte da questo giudice con decisione 21 giugno 2006,
rinviando integralmente a quella del 19 giugno 2006, essendo la situazione
rimasta immutata (inc. GIAR 618.2005.12);
-
con decisioni 27 giugno 2006 e 3 luglio 2006 questo giudice ha
dichiarato irricevibili, in quanto costitutive di abuso di diritto, le due
istanze di libertà provvisoria pervenute al Ministero pubblico il 23 giugno
2006 e le ulteriori due istanze di libertà provvisoria presentate personalmente
da __________ pervenute a questo ufficio il 26 giugno 2006 e trasmesse per
competenza al magistrato inquirente, rispettivamente altre sette istanze di
libertà provvisoria (di cui due trasmesse per competenza da questo ufficio) di
contenuto analogo alle precedenti (inc. GIAR 618.2005.13/14/15/16);
-
in data 21 luglio 2006 è pervenuta a questo giudice, che l'ha subito
trasmessa per competenza al magistrato inquirente, un'ennesima istanza di
libertà provvisoria (redatta in lingua tedesca) presentata personalmente da __________
e di contenuto analogo alle precedenti;
-
con preavviso negativo 21/24 luglio 2006 il magistrato inquirente,
ribadite l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e di un concreto
pericolo di recidiva, evidenzia di avere ordinato il 12 luglio 2006 il deposito
degli atti, che scadrà il 27 luglio 2006, dopodiché si procederà alla chiusura
dell'istruzione formale cui farà immediatamente seguito il deferimento alla
competente Corte delle assise correzionali;
-
l'accusato detenuto è pacificamente legittimato a presentare istanza di
libertà provvisoria; il preavviso del Sostituto Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 21 luglio 2006, è tempestivo avendo trasmesso a
questo ufficio, tramite invio raccomandato, il preavviso negativo il 21 luglio
2006, nel termine quindi di 3 giorni: il termine di cui all'art. 108 cpv. 2
CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale
completo, il 24 luglio 2006, scade giovedì 27 aprile 2006 ex art. 20 cpv. 2
CPP;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui
di seguito riproposti:
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per
quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a
futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento
(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo
2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in
esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP
non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la
revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la
restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag.
128).
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
-
per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno condotto all'arresto del 2 giugno
2006, peraltro ammessi dall’istante, basti rinviare a quanto da lui dichiarato
nel verbale di polizia 2 giugno 2006 sia in sede di conferma dell'arresto
davanti a questo giudice, nonché nello scritto 1. giugno 2006 al __________ ("ho
purtroppo nuovamente avuto problemi con mia moglie __________. A causa del suo
atteggiamento ho perso per un momento il controllo su me stesso e l'ho
malmenata"), rilevato inoltre che gravi indizi di colpevolezza
risultano inoltre dagli atti istruttori esperiti (cfr. verb. SPP 9.06.2006 di __________,
verb. SPP 14.06.2006 di __________, verb. SPP 16.06.2006 __________, nonché
rapporto 2.06.2006 dell'__________). Sebbene sia il Pretore che il magistrato
inquirente gli avessero imposto di non avvicinarsi alla moglie, già la sera del
22 maggio 2006, giorno in cui è stato rilasciato, __________ ha comunicato
telefonicamente alla moglie che sarebbe andato a prendere a scuola la figlia il
giorno successivo (ciò che non gli è permesso dai provvedimenti assunti dal __________).
Se è vero che, dopo averne discusso con la moglie, ha poi atteso il 24 maggio
2006 per vedere la bambina, è altrettanto vero che nei giorni seguenti la
situazione è ulteriormente peggiorata: il 28 maggio 2006 il qui istante si è
recato a casa della moglie suonandole il campanello, il giorno seguente l'ha
seguita e minacciata, nonché ha tirato pugni al finestrino dell'auto di quest'ultima,
si è poi recato a prendere la figlia a scuola, dove vi è stato un violento
litigio con la moglie (alla presenza del direttore della scuola __________) ed
il signor __________ del __________, infine il 30 maggio 2006 __________ ha
picchiato ed ingiuriato la moglie alla presenza della figlia e di __________;
-
per quanto concerne l'istruttoria, il 12 luglio 2006 il magistrato
inquirente ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 27 luglio 2006,
cioè oggi;
-
in concreto è dato concreto pericolo di recidiva; valgono in proposito
le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 19 giugno
2006:
"Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente, riassunti i
precedenti di __________ __________ - due decreti d’accusa nel 2005 poiché
riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni semplici, vie
di fatto commessi in danno della moglie, arresto il 24 novembre 2005 in quanto
accusato dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e minaccia, sempre nei
confronti della moglie, arresto non confermato con la fissazione di misure
sostitutive quali non avvicinarsi in futuro alla moglie ed ai di lei genitori,
arresto del 23 febbraio 2006 avendo __________ continuato a delinquere violando
le norme di condotta impostegli dal GIAR - evidenzia che egli è nuovamente
ricaduto e con estrema facilità in comportamenti delittuosi, già il giorno stesso
Considerandi
della scarcerazione (22 maggio 2006). Neppure il periodo di carcerazione subito
ha avuto un effetto benefico.
A questo proposito, per sostanziare
il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________ __________
ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta impostigli dal
magistrato inquirente al momento della scarcerazione e precedentemente dal
Pretore. __________, infischiandosi di quanto impostogli e perfino dei
precedenti penali, si è invece recato a casa della moglie, l'ha contattata
telefonicamente, minacciata e picchiata (cfr. sub. consid. 2).
L'esistenza di un concreto pericolo
di recidiva emerge poi in modo palese dal referto peritale 24/25 aprile 2006
(AI 83 inc. MP __________).
In proposito valgono le considerazioni
espresse dal CRP nella sentenza 3 maggio 2006:
"Nelle
risposte ai quesiti posti, il perito ha formulato una diagnosi di disturbo
della personalità misto con tratti paranoici ed antisociali, sostenendo che il
periziando è affetto da due disturbi della personalità, quello paranoide e
quello antisociale. Dopo essersi espresso sulla responsabilità penale del
periziando, il perito si esprime sulla sua pericolosità, concludendo per una
pericolosità attuale e seri indizi di pericolosità potenziale. Infine, sul
rischio di recidiva, il perito conclude che “Il rischio di recidiva per
comportamenti rivendicativi di un diritto di visita alla figlia incompatibile
con le decisioni delle Autorità è così elevato da costituire più una certezza
che una possibilità. Anche altri comportamenti come quelli oggetto del presente
procedimento sono probabili, ed il peritando non ha fatto mistero delle sue
intenzioni.” (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).
(…)
Nel
presente caso, è chiaramente dato un pericolo di recidiva, sulla base del
comportamento del ricorrente, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, ed in
base al referto peritale. Quanto indicato in fatto (punti a-g) sulla base degli
atti dimostra già di per sé un pericolo di recidiva. Lo stesso però è ammesso
dal perito, in particolare alla risposta al quarto quesito (perizia p. 40, AI
83.
inc. MP __________). In presenza di simili conclusioni, che questa Camera
deve inevitabilmente considerare nel proprio giudizio, anche se il referto è
stato ultimato e consegnato dopo la decisione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto impugnata, non risultano elementi concreti fattuali o d’altro
genere che permettano di discostarsi dalla chiara ed univoca conclusione del
perito. Si deve pertanto ammettere l’esistenza di un pericolo di
recidiva."
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
nella fattispecie in esame la proporzionalità della carcerazione sin qui
sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più importante quella di
coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei confronti della
moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto
pericolo di recidiva, con inchiesta allo stadio del deposito degli atti (il termine
scade in data odierna), è data;
-
pure va ammessa nella sua accezione più generale di rapporto tra la
durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le
comminatorie di pena per i singoli reati imputati all’accusato, i precedenti
penali e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità
sia civili che penali: il rischio di pena è certamente superiore alla
detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire
fino all'emanazione dell'atto di accusa e al conseguente processo;
-
l'accusato è stato arrestato il 2 giugno 2006: se è vero che in questo
lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa, è anche vero che
desta non poche perplessità il fatto che il magistrato inquirente abbia atteso,
non soltanto la decisione di questo ufficio sul reclamo presentato da __________
(peraltro dichiarato irricevibile), ma ancora diversi giorni prima di procedere
con il deposito degli atti;
-
va tuttavia considerato che da un esame degli atti non emergono tempi
morti di durata eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la legalità
della detenzione e che gli atti d'inchiesta ancora da effettuare sono previsti
a breve (chiusura istruttoria ed emanazione dell'atto d'accusa con deferimento
alla competente Corte delle assise);
-
le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in
quanto tale non risulta ancora lesiva del principio di celerità, anche se ci
stiamo avvicinando al limite;
-
comunque, alla messa in libertà di provvisoria di __________, osta un
concreto pericolo di recidiva, così come attestato nella perizia del __________,
rispettivamente sostanziato dal comportamento di __________ che ha crassamente
e reiteratamente violato le norme di condotta impostegli dal magistrato
inquirente e dal Pretore;
-
appare comunque evidente che in base alla norma di cui all’art. 102 cpv.
1.
CPP, il magistrato inquirente dovrà procedere nei prossimi incombenti indilatamente
(chiusura istruzione formale ed emanazione atto d'accusa) - come peraltro
garantito nel preavviso: "è in corso il deposito atti che scadrà il 27
luglio 2006. Alla chiusura dell'istruzione formale farà immediatamente seguito
il deferimento alla competente Corte delle assise correzionali" -,
ritenuto inoltre che ad oggi non sono stati chiesti complementi istruttori;
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati
dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e
processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della
cautelare privazione della sua libertà;
-
di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let.
a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ é respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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