INC.2005.62301
Sequestro. Ordine di sequestro annullato per carenza di motivazione
31 gennaio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.62301
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro. Ordine di sequestro annullato per carenza di motivazione
SEQUESTRO
art. 161 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.62301
Lugano
31 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 28/30
novembre 2005 da
__________, __________
(patr. dagli avv. dr. iur. __________ e avv. __________, __________)
contro
gli ordini di perquisizione e sequestro del 15 novembre
2005 della Sostituta PP Chiara Borelli, nell’ambito del procedimento penale a
carico di __________ per titolo di contraffazioni di merci (art. 155 CP);
viste le osservazioni 8/9
dicembre 2005 del magistrato inquirente,
letti ed esaminati gli atti (Inc.
MP __________);
considerato,
Fatti
A.
Preliminarmente conviene
ricordare che in data 15 novembre 2005 la Polizia cantonale si trovava presso i
locali della __________ di __________, a mano di un ordine di perquisizione e
sequestro sottoscritto dalla Sostituta PP Borelli, per procedere ad una
perquisizione richiesta in via rogatoriale dalla Procura della Repubblica di
Roma che ha aperto un procedimento penale contro terze persone – che
apparentemente nulla hanno a che vedere con il qui reclamante – per diversi
titoli di reato connessi con la contraffazione di opere d’arte.
Durante la perquisizione gli
agenti di Polizia hanno preso visione, casualmente, di alcuni quadri d’autore
depositati dal reclamante presso i locali della __________ e ne hanno informato
il magistrato inquirente il quale ha aperto immediatamente un procedimento
penale contro __________ per titolo di contraffazione di merci e ha
contestualmente disposto il sequestro delle tele con l’ordine 15 novembre 2005
(Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 3) qui impugnato, a seguito del quale sono stati
sequestrati i quadri elencati nel verbale di sequestro 15.11.2005 allegato al
rapporto di esecuzione 22 novembre 2005 della Polizia cantonale (AI 5).
Con ordine di stessa data la
Sostituta PP ha ordinato la perquisizione dell’abitazione del reclamante a __________
(Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 4) – perquisizione avvenuta il giorno successivo
alla presenza dell’Autorità comunale vista l’assenza del reclamante – che ha
portato al sequestro di ulteriori tele e documentazione varia come si evince
dal verbale di sequestro 16.11.2005 allegato al rapporto di esecuzione 22 novembre
2005 della Polizia cantonale (AI 5).
Il 24 novembre 2005 __________ è
stato interrogato in qualità di indiziato dalla Polizia cantonale (AI 6) sulla
provenienza, valore, proprietà attuale e autenticità o meno delle tele
sequestrate.
Su richiesta del magistrato
inquirente la Polizia cantonale ha provveduto ad inviare le fotografie digitali
di 5 opere sequestrate al reclamante (un Picasso, un Tintoretto, un Goya, un
Cornadia e un El Greco) alla società __________ di __________. Con lettera 6
dicembre 2005 la direttrice __________ rispondeva che le opere “sembrano
corrispondere a delle copie e comunque i nostri specialisti non pensano che si
tratti di opere originali di questi autori” (lettera 6 dicembre 2005
allegata al rapporto d’esecuzione 7.12.2005, AI 8).
B.
Avverso gli ordini di
perquisizione e sequestro summenzionati è insorto __________ postulandone
l'annullamento (Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 1). Dopo avere rievocato le
circostanze dei sequestri la difesa sostiene che il magistrato inquirente ha agito
nei confronti del reclamante in maniera del tutto indiscriminata ed in assenza
di sospetti di reato. __________ detiene i dipinti legittimamente, essendo un
collezionista e restauratore, e nessuno dei quadri sequestrati è stato
segnalato come rubato o come falsificato anzi, la documentazione sequestrata
proverebbe l’origine lecita delle tele che, in parte, sarebbero state
depositate da anni a __________ e presso il domicilio del reclamante. Per
quanto riguarda le procedure penali aperte a suo tempo ed in Italia contro __________,
la difesa sostiene che dal 1996 egli non è più oggetto di alcuna segnalazione.
Le perquisizioni ed i sequestri
qui impugnati sarebbero frutto di una ricerca indiscriminata di prove ed il
solo fatto che una persona è stata oggetto in passato di procedimenti penali
all’estero, non “costituisce di per sé un indizio sufficiente per motivare
provvedimenti coercitivi così incisivi come quelli in esame”.
La difesa censura poi le modalità
d’esecuzione della perquisizione avvenuta presso il domicilio del reclamante e
solleva dubbi sulla competenza del Sostituta PP nel procedere nell’ambito di
reati di una certa gravità.
C.
Con osservazioni 8/9 dicembre
2005 (Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 6) il magistrato inquirente, riassunti
sommariamente i fatti, evidenzia che nell’ambito di una perquisizione ordinata
presso la __________ di __________ per un procedimento contro terze persone “si
rinveniva un dipinto a firma Picasso. Tale dipinto era stato dato in deposito
dal qui denunciato __________ alla __________ in data 9.09.2005. .... In
considerazione del ritrovamento di un’opera di Picasso, ricordato come dagli
atti di cui al procedimento penale estero (contro terze persone, n.d.r.) si
evincono possibili alterazioni di opere di detto autore, si procedeva a
richiedere una nota informativa alle autorità giudiziarie italiane sulla
persona di __________. Questi risultava conosciuto per
alterazione/contraffazione/riproduzione di opere d’arte. ...
Ritenuto come è possibile
ordinare la misura coercitiva del sequestro già in presenza del solo sospetto
di un agire delittuoso (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ed,
Basilea 2002, §69 n. 1) non si può non ritenere, nell’ottica del prospettato
reati di contraffazione merci ex art. 155 CP, giustificato procedere ad un
sequestro di tutte le opere onde effettuare i necessari accertamenti”
(osservazioni, p. 1 e 2). A mente del magistrato inquirente la documentazione
sequestrata non permetterebbe di ritenere i quadri sequestrati autentici che
anzi, sembrerebbero delle copie anche per gli esperti di __________.
E ritenuto
Considerandi
1.
__________, indiziato nel
procedimento penale nell'ambito del quale sono state emanate le decisioni
impugnate, nonché detentore della merce sequestrata, è legittimato all'inoltro
del reclamo. Il gravame, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In materia di sequestro (e
dissequestro) si ricorda, in diritto, che l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al
magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono
avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del
merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa -
della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle
decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v.
decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117,
consid. 1a p. 359).
Come ogni misura d'inchiesta, il
sequestro (così come il suo mantenimento) deve poggiare sull’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel
senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli
incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F.,
inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di
proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd.
Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 117,
consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR
386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
3.
a)
Nell’esame dell’esistenza di
gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti,
derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione (rispettivamente il
mantenimento) dell’ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato e, dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. La verifica della
fondatezza dei presupposti (tutti e non solo quello relativo all’esistenza dei
gravi indizi di reato) deve, inoltre, essere costante, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (CRP 5
agosto 1991 in re I.). Altrimenti detto, nella fase iniziale del procedimento
le esigenze probatorie sono diverse (e minori) per rapporto alle fasi
successive.
Quanto sopra,
ovviamente, vale nei due sensi. Cioè, se da un lato questo giudice non deve
spingere l'analisi dei gravi indizi di reato indicati fino ad emettere veri e
propri giudizi di merito, dall'altro neppure deve sostituirsi a chi ha
competenza per avviare il procedimento nell'individuazione e determinazione
degli stessi (GIAR 6 agosto 2001 in re C.; CRP 23 maggio 2001 in re R.; Rep.
1994.
p. 463).
E' bene ricordare, anche se
superfluamente, che il procedimento si trova allo stadio delle indagini
preliminari, intese ad accertare il sospetto di reato, con valenza di
verosimiglianza ed evidentemente non di giudizio di merito, il sequestro
essendo strumento - come ricordato sopra - conservativo e non definitivo, come
sarebbe la confisca che deve poggiare su elementi di prova certi e verificati
in contraddittorio. Non va inoltre dimenticato che non è stato ancora dato accesso
agli atti ad eccezione del verbale d’interrogatorio di __________ (AI 6).
b)
Il reclamante chiede
l'annullamento degli ordini e dissequestro di tutti gli oggetti posti sotto
sequestro penale, contestando in particolare l'esistenza a suo carico di gravi
e concreti indizi di colpevolezza, rispettivamente l’incompetenza della
Sostituta PP nonché il fatto che ci si trovi confrontati con una ricerca
indiscriminata di prove.
In concreto, le decisioni
impugnate, praticamente identiche, fanno riferimento al procedimento a carico
di __________ per titolo di contraffazione di merci e, oltre a non menzionare i
fatti per i quali si procede, neppure è indicata almeno la tipologia degli
oggetti da sequestrare.
In sede di osservazioni, il
magistrato inquirente si limita ad una breve e sommaria descrizione della
fattispecie e ad indicare che è possibile ordinare la misura coercitiva del
sequestro già in presenza del solo sospetto di un agire delittuoso
(Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ed, Basilea 2002, §69 n.
1) non si può non ritenere, nell’ottica del prospettato reato di contraffazione
merci ex art. 155 CP, giustificato procedere a un sequestro di tutte opere onde
effettuare i necessari accertamenti” (osservazioni, p. 1 e 2), e che __________
“risultava conosciuto per alterazione/contraffazione/riproduzione di opere
d’arte” e che specialisti di __________ hanno affermato che le tele
sequestrate sembrerebbero delle copie, senza tuttavia indicare né i seri e
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ né tantomeno da quali
circostanze risulterebbe che lo stesso ha agito a scopo di frode nel commercio
e nelle relazioni d’affari o ha fabbricato o tenuto in deposito al fine di
commercializzarle, merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan
pensare le apparenze, segnatamente per avere contraffatto o falsificato merci.
In particolare, allo stadio
attuale dell'inchiesta, non vi sono indizi che fanno pensare che __________
detenesse i quadri ora sotto sequestro allo scopo di metterli in commercio. Non
è neppure possibile sostenere che le tele poste sotto sequestro penale siano
state fabbricate e/o tenute in deposito da __________ allo scopo di venire
immesse nel commercio come autentiche, non bastando al proposito il parere di
non meglio precisati esperti di una casa d’asta – parere che tra l’altro
sarebbe stato espresso soltanto analizzando delle fotografie – a proposito
dell’autenticità delle stesse. Per di più, al di là di informazioni a proposito
sull’autenticità dei dipinti, non è stato effettuato alcun accertamento presso
la __________ volto ad accertare da quando le tele erano depositate presso i
magazzini della ditta, eventuali spostamenti delle tele, l’eventualità che le
stesse fossero mostrate a terzi scopo vendita. Del resto, solo il reclamante è
stato sentito, dalla Polizia, unicamente a proposito dell’autenticità o meno
delle tele, della loro provenienza, del proprietario attuale e del valore
d’acquisto o presunto.
Visto quanto precede, il fatto
che siano stati rinvenuti nell’appartamento di __________ oggetti e sostanze in
uso a restauratori – che teoricamente potrebbero anche essere utilizzati per
falsificare dei dipinti – non appare sufficiente a dimostrare un comportamento
penalmente rilevante da parte di __________ che tra l’altro di professione è
restauratore.
Il magistrato inquirente non ha
quindi motivato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico
di __________, né nella decisione impugnata, né in sede di osservazioni.
c)
Da tutto quanto sopra, e richiamato
il principio per cui a questo giudice (quale autorità di reclamo) compete
unicamente la verifica della conformità delle decisioni alla legge e non quella
di sostituirsi al magistrato inquirente nell'emanazione delle decisioni o nella
determinazione /individuazione degli indizi di reato (GIAR 6 agosto 2001 in re
C.), si deve concludere che nel caso in esame la motivazione dell'ordine di
perquisizione e sequestro in merito all'indicazione degli indizi di
colpevolezza a carico di __________ è, quantomeno carente e non permette
verifica concreta di legalità (anche per il fatto che tali elementi non
emergono dagli atti indicati dal magistrato inquirente in sede di
osservazioni).
4.
In merito a necessità ed
importanza di motivazione, questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:
"
nell’ambito delle informazioni preliminari (e
dell’istruttoria formale) le decisioni di dissequestro (e prima ancora quelle
di sequestro), sono di competenza del magistrato inquirente così come le
relative motivazioni;…omissis…; alle parti è data solo la facoltà di formulare
istanze in tal senso, rispettivamente di richiedere (al GIAR in prima, quando
non unica, istanza) il controllo della legalità delle decisioni adottate dal
titolare dell’azione penale (GIAR 30 dicembre 1997 in re T., 241.96.4); le
decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;
l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere
sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che
concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6);
tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94;
GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico,
compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento
hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a
decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per
la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento
che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità;
l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF
98.
Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995
in re K .L.; GIAR 15.03.1995 in re L. B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse,
ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in
cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto agli indizi di reato, alle
necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2
CP); secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui
discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui
violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G.
Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift
für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9
maggio 2001, 165.2000.2);
l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo
le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende
addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);
…omissis…
Va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono
(in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento
penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi
essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9
febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.
257.
ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso
che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni)
in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni
incidentali emanate in fase istruttoria;"
(sentenza 6.08.2001, inc. GIAR
528.2000
)
Pur
considerando facoltà (e a volte necessità) di motivare sommariamente una
decisione incidentale, nel caso in esame si deve concludere che la decisione in
questione non si esprime in modo sufficiente (neppure in sede di osservazioni)
sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (cfr. considerando
3). In conclusione, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato deve essere
annullato per carenza di motivazione quo ai gravi indizi di reato.
5.
L'annullamento della decisione
impugnata non può avere, né ha, quale conseguenza
l'emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il
ritorno dell'incarto al Procuratore pubblico che, se lo riterrà, potrà emanare
una ulteriore decisione con motivazione adeguata (per analogia : REP 1994 p.
436).
L'esito del gravame comporta che
tasse e spese rimangono a carico dello Stato, con assegnazione di ripetibili a
favore del reclamante.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 59, 155 CP, 161 ss, 280, 284 CPP, 29 CF,
decide
Il reclamo é accolto.
§ Di conseguenza gli ordini di perquisizione e
sequestro del 15 novembre 2005, emanati nell'incarto MP 2005.9561, sono
annullati.
La tassa di giustizia di FRS 100.-- e le spese in FRS 50.--
rimangono a carico dello Stato, che rifonderà al reclamante FRS 250.-- a
titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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