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Decisione

INC.2005.63503

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

23 febbraio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

23.02.2006, GIAR

Titolo:

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 cpv. b LDDS

Incarto n.

INC.2005.63503

Lugano

23 febbraio 2006

ore 15.00

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Verbale di udienza (art. 13b LDDS)

Avanti il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli

Sull’istanza/decisione 21 febbraio 2006 (Ris. no. _____________)

della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell’allontanamento cui è astretto

__________

Sono presenti:

-

__________;

-

il difensore d’ufficio dott. iur. __________;

-

l’interprete signor __________, che ammonito ex art. 357 CP promette di

tradurre fedelmente da e per la lingua inglese.

__________ dichiara:

Il giudice mi comunica il

contenuto della decisione/istanza della SPI del 21 febbraio 2006.

Dopo aver ascoltato il giudice

dico che io non sono stato sottoposto a test di lingua né ho parlato con

persone da quando sono a Basilea.

Il giudice mi dice che

agli atti del procedimento di allontanamento vi sono sia il nome della

persona/interprete/agente che avrebbe dovuto fare il test lingua, sia una

comunicazione relativa alla data in cui la visita è avvenuta (25 gennaio 2006)

ed il rapporto di questa persona, datato 1 febbraio 2006, che segnala un

rifiuto a rispondere a delle domande.

Io ho detto che non ho fatto alcun

test lingua e che non ho parlato con nessuno; non ho detto altro.

Il giudice mi chiede se,

comunque, a fine gennaio sono stato posto a confronto di una persona che voleva

parlare con me e farmi delle domande.

R: Chi sarebbe venuto?

A parlare di cosa?

Io non ho parlato con

nessuno, questo ho detto.

A domanda dell’avvocato,

rispondo che io ribadisco di essere liberiano.

A domanda del giudice

rispondo che non posso procurarmi documenti liberiani perché in Liberia non c’è

passaporto per i ragazzi.

A domanda dell’avvocato io

rispondo che non ho mai saputo di avere un avvocato.

Il difensore, in

conclusione, lamenta di non essere stato contattato in occasione

dell’interrogatorio avvenuto a Lugano da parte della polizia il 20 febbraio

2006.

Il giudice chiede

all’interrogato se vuole aggiungere qualcosa o ha altro da dire.

Io rispondo di no! non ho altro

da dire.

A questo punto, il giudice,

ritenuti i motivi di detenzione ai fini dell’allontanamento ancora presenti,

come a decisione del 6 dicembre 2005, e constatato che l’autorità non è stata

passiva,

richiamati gli artt. 13b ss LDDS,

nonché la legge cantonale d’applicazione,

decide

1.

La decisione/istanza della SPI del 21 febbraio 2006 è approvata/accolta.

Di

conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________

è prorogata di tre mesi e verrà a scadenza il 5 giugno 2006.

Considerandi

2.

Non si percepiscono tasse e spese.

3.

Contro la presente è dato reclamo al TRAM, Lugano, entro 15 giorni dalla

notifica.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

P.M. non firma (dice di avere

problemi con la mano)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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