INC.2005.65502
Istanza di libertà provvisoria
20 aprile 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.65502
Data decisione, Autorità:
20.04.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.65502
Lugano
20 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 11/12 aprile 2006 da
__________
e qui trasmessa con preavviso
negativo 18/19 aprile 2006 dal
Procuratore pubblico Mario Branda
viste
le osservazioni al preavviso negativo presentate dalla difesa (20 aprile 2006);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 22 dicembre 2005
siccome imputato dei reati di cui agli artt. 140 cifra 3 cpv. 2 e 3 (ripetuto e
in parte tentato), 183, 123, 126, 186, 144 CP e 33 Larmi; l'arresto è stato
confermato da questo giudice il 23 dicembre 2005, ritenuti presenti (a quel
momento) gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 1 e 3, inc. GIAR
655.2005.1).
2.
In sostanza, a __________ si contestava di avere
organizzato e preso parte (con altri tra i quali il fratello __________) a due
rapine commesse a __________ il 9 novembre 2005, presso un esercizio pubblico,
e a __________ il 14/15 dicembre 2005, presso un'abitazione privata (doc. 2,
inc. GIAR 655.2005.1).
L'inchiesta, sviluppatasi anche per rapporto ad
ulteriori reati risultati commessi sempre nel sopraceneri e nell'autunno
inverno 2005, ha portato all'arresto di nove persone, cinque delle quali già
rilasciate (cfr. le indicazioni riassuntive in AI 1.11).
Per quanto concerne il qui istante, risulta che in
conclusione dell'inchiesta gli vengono addebitati, oltre ai due episodi sopra
indicati, due ulteriori fatti qualificati come atti preparatori punibili,
rispettivamente come furto/ricettazione (cfr. AI 1.11 pag. 7/8, 9/10, 10/11,
13/14; AI 2.54).
3.
Il 20 marzo 2006, il magistrato inquirente ha
proceduto al deposito degli atti e il 18 marzo 2006 alla chiusura
dell'istruttoria formale (AI 2.54, 2.55).
Con istanza datata 11 aprile 2006 (doc. 1, inc. GIAR
655.2005.2), immediatamente successiva a segnalazione di assenza di richieste
di complemento (AI non reperito), __________ ha chiesto di essere posto in
libertà provvisoria.
Egli afferma di aver riconosciuto le proprie
responsabilità in relazione alle fattispecie che gli sono state contestate e
che non sussistono più necessità istruttorie, l'inchiesta essendo ormai
conclusa.
Quanto a pericolo di fuga e di recidiva, l'istante,
dopo aver segnalato che questi elementi non erano stati ritenuti al momento
dell'arresto, ne afferma inesistenza: il primo per i legami che intrattiene in
Svizzera dove risiede dal 1989, il secondo perché non ha precedenti di alcun
tipo (quindi non è recidivo).
Conclude, poi, segnalando la possibilità di
reinserimento grazie alla possibilità di lavoro concessa dal padre, titolare di
una ditta individuale di trasporti.
4.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 655.2005.2).
Dopo spiegazione circa la tempestività del preavviso,
breve riassunto dei fatti imputati (e delle modalità d'intervento nei confronti
delle vittime) ed affermazione del rispetto del principio di proporzionalità,
il Procuratore pubblico assevera che l'istanza va respinta già per il solo
fatto che la chiusura dell'istruttoria (intervenuta il 18 aprile 2006) avrebbe
quale conseguenza la proroga "ope legis" del carcere
preventivo (ex art. 102 cpv. 3 CPP; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP n. 156
ad art. 102), per il tempo necessario all'emanazione dell'atto d'accusa e
l'aggiornamento del dibattimento.
Abbondanzialmente aggiunge concretezza (attuale) del
pericolo di recidiva per il numero e la gravità dei reati commessi e
impossibilità di scartare "del tutto" il pericolo di fuga,
visto il rischio di pena da espiare.
5.
Le osservazioni della difesa (doc. 4, inc. GIAR
655.2005.2) si limitano a riconfermare il contenuto dell'istanza.
6.
L'istanza di libertà provvisoria, ricevibile in quanto
presentata dall'accusato detenuto, è stata ricevuta dal Ministero pubblico il
12 aprile 2006. La trasmissione della stessa (e dell'incarto) con invio postale
del 18 aprile 2006 (primo giorno utile dopo tre festivi) appare rispettosa del
termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP, computato ex art. 20 CPP che esclude
tale modalità di computo dei termini solo per quello previsto dall'art. 100 (cfr.
art. 20 cpv. 5).
Per completezza, e correttezza, si precisa che la
sentenza CRP 18 luglio 2003 (60.2003.222) che parla della "imposizione
di un termine complessivo di sei giorni, previsto dai cpv. 1 e 2 dell'art. 108
per l'evasione da parte del Procuratore e del GIAR dell'istanza di libertà
provvisoria" lo fa in termini generali e senza esprimersi sulle
modalità di computo, come invece in decisioni successive (si veda ad esempio
CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323).
La decisione di questo giudice, che ha ricevuto l'istanza,
il preavviso e l'incarto il 19 aprile 2006, deve quindi essere prolata, sempre
secondo il computo ex art. 20 CPP, al più tardi il 24 aprile 2006.
7.
Non sono necessarie grandi disquisizioni per
dichiarare irricevibile e priva di fondamento la richiesta del magistrato
inquirente di respingere l'istanza in quanto la carcerazione sarebbe prorogata
"ope legis" ex art. 102 cpv. 3 CPP a seguito della chiusura
dell'istruttoria formale decretata il 18 aprile 2006.
L'art. 102 cpv. 3 CPP concerne la durata possibile del
carcere preventivo nella fase predibattimentale (di principio massimo sei mesi
durante l'istruttoria) senza necessità di decisione di proroga ex art. 103 CPP
e non intacca minimamente il fatto che i motivi che fondano la misura cautelare
debbono essere sempre presenti e oggetto di verifica, sia in caso di proroga
mediante decisione giudiziale, sia in caso di proroga "ope legis"
(come notoriamente evidenziato dai cpv. 3 e 4 dell'art. 108 CPP, altrimenti
inutili, e, se si vuole, anche dall'altrettanto notoria circostanza che anche
durante il primo termine di durata - possibile!- della carcerazione preventiva,
quello dell'art. 102 cpv. 2 CPP, le condizioni di fondo della carcerazione sono
costantemente soggette a verifica).
8.
In diritto, nella
misura in cui non fosse noto alle parti, è opportuno ricordare che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i
bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in
altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
9.
La prima condizione per l'eventuale mantenimento della
misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve
essere verificata d'ufficio anche se formalmente non contestata.
Nel caso in esame, e considerati i limiti di
competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi
di reato sono presenti e riscontrabili sia nelle ammissioni dell'accusato
stesso, sia nelle chiamate in correità formulate da correi e complici (cfr., in
particolare, Verbali di cui agli AI 2.19, 2.37, 2.41, 2.43, 2.18).
10.
Per quanto concerne la seconda condizione (una di
quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, va detto che
l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (nel senso di pericolo di
collusione o inquinamento delle prove) non è affermata neppure dal magistrato
inquirente che, limitandosi all'ovvia affermazione che il pericolo di fuga non
può essere del tutto scartato, tenuto conto del rischio di una pena da espiare,
non sostiene neppure l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (DTF 117 Ia
69; REP 1988 p. 417; M. Luvini, in REP 1989, p. 287 ss., p. 292). Infatti, é
compito del magistrato inquirente (anche nel
rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si
veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), qualora
intenda affermane l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi
indicanti il pericolo eventualmente invocato, non spettando a questo giudice
approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del
preavviso negativo (cfr. sentenze GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2, e 4
aprile 2002, 76.2002.4).
Da quanto sopra consegue che l'esistenza delle
menzionate condizioni non ha da essere analizzata (d'ufficio) in questa sede.
11.
a)
Il magistrato inquirente afferma esistenza di un
pericolo di recidiva desumibile dal numero e dalla gravità dei reati commessi
(e indicati nella parte dell'istanza relativa gli indizi di reato).
Sebbene, anche in questo caso, la motivazione sia
laconica (e priva di riferimenti agli atti del voluminoso incarto), il
riferimento a quattro episodi delittuosi, in parte messi in opera con violenza
e commessi in banda, merita approfondimento nell'ottica della valutazione del
pericolo di recidiva.
b)
E allora, vista l'affermazione (in sé corretta) della
difesa che tale pericolo non era stato indicato al momento della conferma
dell'arresto, è opportuno ricordare che:
"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni
alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata
l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione
di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché
l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza
necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro
perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto
possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre
2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
c)
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel
rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più
larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta,
da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il
fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,
pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.
Piquerez, Procédure pénale suisse,
n.2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPPVaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
d)
Il Procuratore pubblico ritiene dato e
concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, le
modalità di commissione e la ripetizione degli stessi.
In effetti, è indubbio che i reati imputati
(cfr. AI 3.2 e 2.54 pag. 2) siano gravi (rivolti contro le persone oltre che
contro il patrimonio) e mettano a repentaglio la sicurezza pubblica. L'istante,
inoltre, è imputato di aver agito (tentativo ed atti preparatori compresi) in
quattro occasioni sull'arco di un mese quale affiliato di una banda di cui
faceva parte anche il fratello.
Per quanto emerge in modo evidente dal
Rapporto d'inchiesta del 9 marzo 2006 (AI 1.11), __________ non è coinvolto nei
primi furti imputati ad alcuni componenti del gruppo (tra cui __________); la
sua partecipazione si é manifestata allorquando si pone in atto la rapina ai
danni di __________ e si ripropone negli altri due casi qualificati dal
magistrato inquirente quali rapine (ev. tentate), mentre in occasione dei furti
(eccettuato quello immediatamente seguente la tentata rapina del 30 novembre
2005) egli non risulta essere presente (cfr. AI 1.11, pagg. da 3 a 18, n. da 1
a 13). La facilità con la quale l'istante ha accettato di partecipare alla
commissione di reati gravi, conscio del fatto che si sarebbe dovuto/potuto
agire in modo coercitivo nei confronti di persone fisiche (e, per ciò,
dotandosi del necessario strumentario, armi comprese : AI 1.11, all. 16 pag. 2
e 5; AI 2.43, pag. 1 e 2; AI 1.3, pag. 4 e 5) occupandosi pure della
pianificazione dell'esecuzione (Verbali Polizia 22.12.2005 ore 17.40 e
13.01.2006; Verbali PP AI 2.19 pag. 3 e 4, AI 2.37 pag. 4), le modalità di
commissione dei reati (previa lunghe trasferte dal luogo di domicilio e
mediante esercizio di particolare violenza: AI 1.11, all. 109 pag. 3 ss., all.
120 pag. 2, all. 121 pag. 3 ss.; AI 1.13) e la determinazione a delinquere che
ne risulta, in uno con le motivazioni a delinquere e l'assoluta disponibilità
nell'accettare le proposte ("… è stato mio fratello a coinvolgermi, lui
infatti mi aveva detto che bisognava andare in __________ poiché si poteva fare
un lavoro e guadagnare soldi. Io ho dunque accettato" AI 1.11 all. 16
pag. 1), sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di
ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi,
altrettanto concreti, di (per così dire) opposto (di cui si dirà di seguito).
e)
Quali elementi a favore della non esistenza
di un pericolo di recidiva, la difesa si limita ad indicare l'assenza di
precedenti e la possibilità di lavoro presso il padre, titolare di una ditta
individuale. Come detto più sopra (cons. 11.c), l'assenza di precedenti non è
(da sola) determinante; quanto alla possibilità di lavoro, affinché la serietà
della stessa (sia nell'offerta che nella eventuale accettazione) possa essere
vagliata, occorreva perlomeno spiegare per quale motivo (visto che si tratta
pur sempre di proposta proveniente dal genitore) la stessa non sia stata
formulata/richiesta/accettata prima della commissione dei reati e con
l'insorgere delle "difficoltà economiche" e la dichiarata
ricerca di lavoro dall'ottobre 2005 (AI 2.19, pag. 2); a maggior ragione se,
come nel caso in esame, precedenti esperienze di lavoro presso una ditta di
trasporti (dello zio) e con il fratello, non sembrano aver dato particolari
risultati e non hanno evitato l'insorgere di debiti per oltre FRS 100'000.-
(ibidem).
Da una forzatamente sommaria lettura
dell'incarto non emergono in modo evidente altri elementi che potrebbero
contrapporsi a quelli indicati al considerando 11.d). Se è vero che l'istante
ha ammesso la sua partecipazione a determinati fatti praticamente dalle battute
iniziali dell'inchiesta, è altrettanto vero che lo ha fatto solo dopo un colloquio
con il fratello già confesso (ed identificato mediante impronta ritrovata sul
luogo di uno dei reati - verbale GIAR 23 dicembre 2005, pag. 3; Rapporto
d'arresto 22 dicembre 2005, pag. 2). Anche il fatto che altri compartecipi ai
vari reati siano già stati scarcerati, in alcuni casi con partecipazione ad un
numero di reati pari se non superiore a quelli imputati al qui istante, non
modifica la conclusione in merito al pericolo di recidiva in capo a __________
in quanto v'è da ritenere (fatto che nessuno nella presente procedura ha
contestato) che si tratti di situazioni processuali e personali diverse (cfr.
per analogia GIAR 18 novembre 2005, 339.2005.3).
f)
In capo a __________ va dunque ritenuto
presente, per tutti i motivi sopra indicati, un concreto pericolo di recidiva.
12.
Il principio di proporzionalità della misura
restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 22
dicembre 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'emanazione dell'atto di
rinvio a giudizio (cui fa esplicito riferimento il magistrato inquirente). Il
rischio di pena, se le accuse dovessero essere confermate (si tratta, perlomeno
in gran parte, di crimini), è superiore al carcere preventivo sin qui sofferto;
nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in
discussione il principio di celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140, 139, 260 bis, 183, 123,
144, 186 CP, 33 Larm, 19a Lstup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione :
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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