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Decisione

INC.2005.65502

Istanza di libertà provvisoria

20 aprile 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

La prima condizione per l'eventuale mantenimento della

misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve

essere verificata d'ufficio anche se formalmente non contestata.

Nel caso in esame, e considerati i limiti di

competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi

di reato sono presenti e riscontrabili sia nelle ammissioni dell'accusato

stesso, sia nelle chiamate in correità formulate da correi e complici (cfr., in

particolare, Verbali di cui agli AI 2.19, 2.37, 2.41, 2.43, 2.18).

10.

Per quanto concerne la seconda condizione (una di

quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, va detto che

l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (nel senso di pericolo di

collusione o inquinamento delle prove) non è affermata neppure dal magistrato

inquirente che, limitandosi all'ovvia affermazione che il pericolo di fuga non

può essere del tutto scartato, tenuto conto del rischio di una pena da espiare,

non sostiene neppure l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (DTF 117 Ia

69; REP 1988 p. 417; M. Luvini, in REP 1989, p. 287 ss., p. 292). Infatti, é

compito del magistrato inquirente (anche nel

rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si

veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), qualora

intenda affermane l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi

indicanti il pericolo eventualmente invocato, non spettando a questo giudice

approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del

preavviso negativo (cfr. sentenze GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2, e 4

aprile 2002, 76.2002.4).

Da quanto sopra consegue che l'esistenza delle

menzionate condizioni non ha da essere analizzata (d'ufficio) in questa sede.

11.

a)

Il magistrato inquirente afferma esistenza di un

pericolo di recidiva desumibile dal numero e dalla gravità dei reati commessi

(e indicati nella parte dell'istanza relativa gli indizi di reato).

Sebbene, anche in questo caso, la motivazione sia

laconica (e priva di riferimenti agli atti del voluminoso incarto), il

riferimento a quattro episodi delittuosi, in parte messi in opera con violenza

e commessi in banda, merita approfondimento nell'ottica della valutazione del

pericolo di recidiva.

b)

E allora, vista l'affermazione (in sé corretta) della

difesa che tale pericolo non era stato indicato al momento della conferma

dell'arresto, è opportuno ricordare che:

"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni

alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata

l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione

di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché

l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza

necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro

perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto

possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre

2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

c)

Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel

rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più

larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta,

da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il

fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,

pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.

Piquerez, Procédure pénale suisse,

n.2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPPVaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

d)

Il Procuratore pubblico ritiene dato e

concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, le

modalità di commissione e la ripetizione degli stessi.

In effetti, è indubbio che i reati imputati

(cfr. AI 3.2 e 2.54 pag. 2) siano gravi (rivolti contro le persone oltre che

contro il patrimonio) e mettano a repentaglio la sicurezza pubblica. L'istante,

inoltre, è imputato di aver agito (tentativo ed atti preparatori compresi) in

quattro occasioni sull'arco di un mese quale affiliato di una banda di cui

faceva parte anche il fratello.

Per quanto emerge in modo evidente dal

Rapporto d'inchiesta del 9 marzo 2006 (AI 1.11), __________ non è coinvolto nei

primi furti imputati ad alcuni componenti del gruppo (tra cui __________); la

sua partecipazione si é manifestata allorquando si pone in atto la rapina ai

danni di __________ e si ripropone negli altri due casi qualificati dal

magistrato inquirente quali rapine (ev. tentate), mentre in occasione dei furti

(eccettuato quello immediatamente seguente la tentata rapina del 30 novembre

2005) egli non risulta essere presente (cfr. AI 1.11, pagg. da 3 a 18, n. da 1

a 13). La facilità con la quale l'istante ha accettato di partecipare alla

commissione di reati gravi, conscio del fatto che si sarebbe dovuto/potuto

agire in modo coercitivo nei confronti di persone fisiche (e, per ciò,

dotandosi del necessario strumentario, armi comprese : AI 1.11, all. 16 pag. 2

e 5; AI 2.43, pag. 1 e 2; AI 1.3, pag. 4 e 5) occupandosi pure della

pianificazione dell'esecuzione (Verbali Polizia 22.12.2005 ore 17.40 e

13.01.2006; Verbali PP AI 2.19 pag. 3 e 4, AI 2.37 pag. 4), le modalità di

commissione dei reati (previa lunghe trasferte dal luogo di domicilio e

mediante esercizio di particolare violenza: AI 1.11, all. 109 pag. 3 ss., all.

120 pag. 2, all. 121 pag. 3 ss.; AI 1.13) e la determinazione a delinquere che

ne risulta, in uno con le motivazioni a delinquere e l'assoluta disponibilità

nell'accettare le proposte ("… è stato mio fratello a coinvolgermi, lui

infatti mi aveva detto che bisognava andare in __________ poiché si poteva fare

un lavoro e guadagnare soldi. Io ho dunque accettato" AI 1.11 all. 16

pag. 1), sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di

ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi,

altrettanto concreti, di (per così dire) opposto (di cui si dirà di seguito).

e)

Quali elementi a favore della non esistenza

di un pericolo di recidiva, la difesa si limita ad indicare l'assenza di

precedenti e la possibilità di lavoro presso il padre, titolare di una ditta

individuale. Come detto più sopra (cons. 11.c), l'assenza di precedenti non è

(da sola) determinante; quanto alla possibilità di lavoro, affinché la serietà

della stessa (sia nell'offerta che nella eventuale accettazione) possa essere

vagliata, occorreva perlomeno spiegare per quale motivo (visto che si tratta

pur sempre di proposta proveniente dal genitore) la stessa non sia stata

formulata/richiesta/accettata prima della commissione dei reati e con

l'insorgere delle "difficoltà economiche" e la dichiarata

ricerca di lavoro dall'ottobre 2005 (AI 2.19, pag. 2); a maggior ragione se,

come nel caso in esame, precedenti esperienze di lavoro presso una ditta di

trasporti (dello zio) e con il fratello, non sembrano aver dato particolari

risultati e non hanno evitato l'insorgere di debiti per oltre FRS 100'000.-

(ibidem).

Da una forzatamente sommaria lettura

dell'incarto non emergono in modo evidente altri elementi che potrebbero

contrapporsi a quelli indicati al considerando 11.d). Se è vero che l'istante

ha ammesso la sua partecipazione a determinati fatti praticamente dalle battute

iniziali dell'inchiesta, è altrettanto vero che lo ha fatto solo dopo un colloquio

con il fratello già confesso (ed identificato mediante impronta ritrovata sul

luogo di uno dei reati - verbale GIAR 23 dicembre 2005, pag. 3; Rapporto

d'arresto 22 dicembre 2005, pag. 2). Anche il fatto che altri compartecipi ai

vari reati siano già stati scarcerati, in alcuni casi con partecipazione ad un

numero di reati pari se non superiore a quelli imputati al qui istante, non

modifica la conclusione in merito al pericolo di recidiva in capo a __________

in quanto v'è da ritenere (fatto che nessuno nella presente procedura ha

contestato) che si tratti di situazioni processuali e personali diverse (cfr.

per analogia GIAR 18 novembre 2005, 339.2005.3).

f)

In capo a __________ va dunque ritenuto

presente, per tutti i motivi sopra indicati, un concreto pericolo di recidiva.

12.

Il principio di proporzionalità della misura

restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 22

dicembre 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'emanazione dell'atto di

rinvio a giudizio (cui fa esplicito riferimento il magistrato inquirente). Il

rischio di pena, se le accuse dovessero essere confermate (si tratta, perlomeno

in gran parte, di crimini), è superiore al carcere preventivo sin qui sofferto;

nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in

discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140, 139, 260 bis, 183, 123,

144, 186 CP, 33 Larm, 19a Lstup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione :

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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