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Decisione

INC.2005.66003

Istanza di libertà provvisoria

26 aprile 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

La prima condizione per l'eventuale mantenimento della

misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve

essere verificata d'ufficio anche se formalmente non contestata.

Nel caso in esame, e considerati i limiti di

competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi

di reato sono presenti e riscontrabili sia nelle ammissioni dell'accusato

stesso, sia nelle chiamate in correità formulate da correi e complici (cfr., in

particolare, Verbali di cui agli AI 2.22, 2.24, 2.25, 2.33, 2.42, 2.43, 2.45).

9.

Per quanto concerne la seconda condizione (una di

quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, va detto che

l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (nel senso di pericolo di

collusione o inquinamento delle prove) così come quella di un concreto pericolo

di fuga non sono affermate neppure dal magistrato inquirente.

Da quanto sopra consegue che l'esistenza delle

menzionate condizioni non ha da essere analizzata (d'ufficio) in questa sede.

10.

a)

Il magistrato inquirente afferma

esistenza di un pericolo di recidiva desumibile dal numero e dalla gravità dei

reati commessi. Tredici episodi delittuosi, uno dei quali contestato,

sostanzialmente commessi in banda e, in parte, messi in opera con violenza, che

meritano approfondimento nell'ottica della valutazione del pericolo di

recidiva, indipendentemente dal fatto che tale pericolo non sia stato ritenuto

(rispettivamente analizzato) al momento dell'arresto ("Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è

sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in

sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non

individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel

seguito della procedura." GIAR 7

novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.).

b)

Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel

rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più

larga di quella dell'art. 67 CP: l'esistenza di precedenti specifici non basta,

da sola, a concretizzarlo, così come non basta, sempre da solo, l'inesistenza a

escluderlo ( DTF 12 agosto 1981 in re C.;

DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005

in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione

la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota

84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere

deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto

sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

c)

Il Procuratore pubblico ritiene dato e

concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, le

modalità di commissione e la ripetizione degli stessi (rispettivamente il loro

numero).

In effetti, è indubbio che i reati imputati

(cfr. AI 3.10 e 2.54 pag. 2) siano gravi (rivolti contro le persone oltre che

contro il patrimonio) e mettano a repentaglio la sicurezza pubblica. L'istante,

inoltre, è imputato di aver agito (tentativo ed atti preparatori compresi) in

tredici occasioni sull'arco di due mesi e quale affiliato di una banda che, per

le operazioni più "violente" e a rischio di "riconoscimento/identificazione"

contro le persone, ha reclutato persone residenti in altro cantone.

Per quanto emerge in modo evidente dal

Rapporto d'inchiesta del 9 marzo 2006 (AI 1.11), __________ è coinvolto

praticamente in tutti gli episodi oggetto d'inchiesta e la sua partecipazione appare

come particolarmente attiva sia nell'individuare gli obiettivi che nel

reclutare gli altri partecipanti (se si preferisce gli autori materiali). La

facilità con la quale l'istante si è attivato, conscio del fatto che si sarebbe

dovuto/potuto agire in modo coercitivo nei confronti di persone fisiche (AI

1.11, all. 122 pag. 3 e 6, AI 2.22 pag. 6; AI 2.42 pag. 2; AI 2.43 pag. 2), la

pianificazione dell'esecuzione (AI 2.22 pag. 3 e 5, 2.33), le modalità di

commissione dei reati (senza scrupoli particolari, come emerge chiaramente dal

verbale delle vittime: AI 1.11, all. 109 pag. 3 ss., all. 120 pag. 2, all. 121

pag. 3 ss.; AI 1.13) e la continuazione dell'attività delittuosa (anche alla

luce dell'affermazione di aver avuto conoscenza delle percosse e dell'uso armi

per la rapina di __________ solo dalla televisione: AI 2.25 pag. 5) fino ad

intervento della polizia (ultimo reato quattro giorni prima dell'arresto), in

uno con le motivazioni a delinquere apparentemente dettate da solo scopo di

lucro (la sua situazione economica non apparendo particolarmente disperata: AI

2.22 pag. 2) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme,

impongono di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti

elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (di cui si

dirà di seguito).

d)

La difesa non si esprime in modo specifico

sul rischio di recidiva, limitandosi ad indicare il pentimento e la possibilità

di proseguire l'attività lavorativa. Ora, dall'incarto risulta che nel periodo

di commissione dei reati, l'istante svolgeva attività lucrativa e (quindi) che

questa attività non l'ha trattenuto dalle azioni che gli vengono imputate;

quanto al pentimento, lo stesso può certo essere reale, tuttavia, sempre

dall'incarto emerge che l'ammissione di partecipazione alle varie azioni

imputate è giunta a tappe e, spesso dopo contestazione delle dichiarazioni dei

correi (AI 1.11, all. 22 pag. 8, all. 25 pag. 3, all. 27 pag. 1, all. 29 pag.

1, all. 31 pag. 1).

Inoltre, se a quanto detto si aggiunge che __________

è già stato condannato da una Corte correzionale (il 7 luglio 2004) per reato

diverso (art. 19 LFStup), ma verosimilmente commesso a scopo di "facile

guadagno" (visto che non risulta imputazione ex 19a LFStup, né

considerazione di uno stato di scemata responsabilità), nonché in periodo di

prova per una condanna (__________) per furto, è evidente che a questo stadio e

per quelle che sono le competenze di questo giudice si deve concludere per una

prognosi sfavorevole.

Da una forzatamente sommaria lettura

dell'incarto non emergono in modo evidente altri elementi che potrebbero

contrapporsi a quelli indicati al considerando 11.c).

e)

Il fatto che altri compartecipi ai vari

reati siano già stati scarcerati, non modifica la conclusione in merito al

pericolo di recidiva in capo a __________.

Se fosse evidente una

disparità di trattamento, ci si dovrebbe chiedere (trattandosi, per quanto

concerne il pericolo di recidiva, di un motivo di detenzione a salvaguardia

della pubblica sicurezza - G. Piquerez, procédure pénale suisse, 200, n. 2356)

se motivi legati alla parità di trattamento prevalgano quando è in gioco la

pubblica sicurezza. Comunque, a tale titolo la difesa indica che "gli

altri imputati" sono stati messi in libertà, con particolare riferimento

al "signor __________ che ha in sostanza in carico le medesime accuse

del signor __________ ". In realtà, dall'incarto (in particolare

dall'AI 1.11), risulta che delle nove persone inchiestate cinque sono state

poste in libertà e, in assenza di indicazioni contrarie, v'é da ritenere (fatto

che nessuno nella presente procedura ha contestato) che si tratti di situazioni

processuali e personali diverse (cfr. per analogia GIAR 18 novembre 2005,

339.2005.3). Infatti, per quanto concerne l'unico correo (__________) alla cui

situazione l'istante si riferisce esplicitamente, affermando carico di

"medesime accuse", si può rilevare (dopo aver ricordato che tra le

competenze di questo giudice non figura il controllo delle scarcerazioni) che

la persona in questione non figura nei primi quattro episodi oggetto

d'inchiesta indicati nel rapporto di polizia (comprensivi della prima rapina) e

ripresi dal magistrato inquirente nelle promozioni/estensioni dell'accusa.

f)

In capo a __________ va dunque ritenuto presente, per tutti i motivi sopra indicati, un

concreto pericolo di recidiva.

11.

Il principio di proporzionalità della misura

restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 23

dicembre 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'emanazione dell'atto di

rinvio a giudizio (cui fa esplicito riferimento il magistrato inquirente). Il

rischio di pena (senza necessità di computare la revoca di quella di 15 giorni

di cui al __________ del 24 gennaio 2005), se le accuse dovessero essere confermate

(si tratta, perlomeno in gran parte, di crimini), è superiore al carcere

preventivo sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di

stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140, 139, 260 bis, 183, 123,

144, 186 CP, 33 Larm, 19a LStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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