INC.2005.66003
Istanza di libertà provvisoria
26 aprile 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.66003
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.66003
Lugano
26 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 19/21 aprile 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 21/24 aprile 2006 dal
Procuratore pubblico Mario Branda
viste
le osservazioni al preavviso negativo presentate dalla difesa (24/25 aprile
2006);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 23 dicembre 2005
siccome imputato dei reati di cui agli artt. 140 cifra 3 cpv. 2 e 3 (ripetuto e
in parte tentato), 183, 123, 126, 186, 144 CP e 33 Larmi; l'arresto è stato
confermato da questo giudice il 24 dicembre 2005, ritenuti presenti (a quel
momento) gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 1, 2 e 7, inc.
GIAR 660.2005.1).
2.
In sostanza, a __________ si contestava di avere
organizzato e preso parte (con altri) a due rapine commesse a __________ il 9
novembre 2005, presso un esercizio pubblico, e a Giubiasco il 14/15 dicembre
2005, presso un'abitazione privata (doc. 2, inc. GIAR 655.2005.1).
L'inchiesta, sviluppatasi anche per rapporto ad
ulteriori reati, commessi sempre nel sopraceneri e nell'autunno inverno 2005,
ha portato all'arresto di nove persone, cinque delle quali già rilasciate (cfr.
le indicazioni riassuntive in AI 1.11).
Per quanto concerne il qui istante, risulta che in
conclusione dell'inchiesta gli vengono addebitati, oltre ai due episodi sopra
indicati, tutti gli altri che emergono dal rapporto di polizia e qualificati
come furti, nonché una partecipazione ad atti preparatori punibili di rapina
per un'ulteriore fattispecie, partecipazione (quest'ultima) da lui contestata (cfr.
AI 1.11 pag. da 3 a 17, fatti indicati con i n. dal 1 a 13; AI 2.54; Preavviso
PP, pag. 2).
3.
Il 20 marzo 2006, il magistrato inquirente ha
proceduto al deposito degli atti e il 18 marzo 2006 alla chiusura
dell'istruttoria formale (AI 2.54, 2.55).
Con istanza datata 19 aprile 2006 (doc. 1, inc. GIAR
660.2005.2), __________ ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria.
Egli afferma, dopo aver ricordato le imputazioni che
gli vengono contestate (esprimendosi su alcuni dettagli inerenti le
"modalità di partecipazione" e concludendo per una presenza
"inattiva") e l'art. 107 CPP, che lo scopo dell'arresto è ormai
raggiunto (non vi sarebbero più necessità istruttorie, tantomeno pericolo di
fuga), che egli ha riconosciuto le proprie responsabilità in relazione alle
fattispecie che gli sono state contestate ed è "seriamente pentito di
quanto avvenuto".
Segnala, inoltre ed a ulteriore sostegno della
richiesta, che gli altri imputati sono già stati scarcerati (compreso chi
condivide le stesse accuse) e che potrebbe riprendere l'attività lavorativa
anche allo scopo di risarcire le vittime.
4.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 660.2005.2).
Dopo spiegazione circa la tempestività del preavviso,
breve riassunto dei fatti imputati (con particolare riferimento alle modalità
d'intervento nei confronti delle vittime nei casi qualificati come rapina) a
conferma degli indizi di reato, il Procuratore pubblico assevera che l'istanza
va respinta vista l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva per il numero
e la gravità dei reati commessi, i precedenti dell'istante ed il fatto che
questi ha agito in periodo di prova.
5.
Le osservazioni della difesa (doc. 4, inc. GIAR
660.2005.2) riconfermano il contenuto dell'istanza e concludono affermando
assenza di pericolo di inquinamento delle prove e di recidiva..
6.
La trasmissione dell'istanza e relativo preavviso
negativo è tempestiva (cfr. termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP, computato
ex art. 20 CPP che esclude tale modalità di computo dei termini solo per quello
previsto dall'art. 100).
La decisione di questo giudice, che ha ricevuto
l'istanza e il preavviso in data 24 aprile 2006, deve quindi essere prolata,
sempre secondo il computo ex art. 20 CPP, al più tardi giovedì 27 aprile 2006.
7.
In diritto, nella
misura in cui non fosse noto alle parti, è opportuno ricordare che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni
dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro
modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
8.
La prima condizione per l'eventuale mantenimento della
misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve
essere verificata d'ufficio anche se formalmente non contestata.
Nel caso in esame, e considerati i limiti di
competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi
di reato sono presenti e riscontrabili sia nelle ammissioni dell'accusato
stesso, sia nelle chiamate in correità formulate da correi e complici (cfr., in
particolare, Verbali di cui agli AI 2.22, 2.24, 2.25, 2.33, 2.42, 2.43, 2.45).
9.
Per quanto concerne la seconda condizione (una di
quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, va detto che
l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (nel senso di pericolo di
collusione o inquinamento delle prove) così come quella di un concreto pericolo
di fuga non sono affermate neppure dal magistrato inquirente.
Da quanto sopra consegue che l'esistenza delle
menzionate condizioni non ha da essere analizzata (d'ufficio) in questa sede.
10.
a)
Il magistrato inquirente afferma
esistenza di un pericolo di recidiva desumibile dal numero e dalla gravità dei
reati commessi. Tredici episodi delittuosi, uno dei quali contestato,
sostanzialmente commessi in banda e, in parte, messi in opera con violenza, che
meritano approfondimento nell'ottica della valutazione del pericolo di
recidiva, indipendentemente dal fatto che tale pericolo non sia stato ritenuto
(rispettivamente analizzato) al momento dell'arresto ("Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è
sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in
sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non
individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel
seguito della procedura." GIAR 7
novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.).
b)
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel
rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più
larga di quella dell'art. 67 CP: l'esistenza di precedenti specifici non basta,
da sola, a concretizzarlo, così come non basta, sempre da solo, l'inesistenza a
escluderlo ( DTF 12 agosto 1981 in re C.;
DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005
in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione
la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota
84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere
deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto
sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
c)
Il Procuratore pubblico ritiene dato e
concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, le
modalità di commissione e la ripetizione degli stessi (rispettivamente il loro
numero).
In effetti, è indubbio che i reati imputati
(cfr. AI 3.10 e 2.54 pag. 2) siano gravi (rivolti contro le persone oltre che
contro il patrimonio) e mettano a repentaglio la sicurezza pubblica. L'istante,
inoltre, è imputato di aver agito (tentativo ed atti preparatori compresi) in
tredici occasioni sull'arco di due mesi e quale affiliato di una banda che, per
le operazioni più "violente" e a rischio di "riconoscimento/identificazione"
contro le persone, ha reclutato persone residenti in altro cantone.
Per quanto emerge in modo evidente dal
Rapporto d'inchiesta del 9 marzo 2006 (AI 1.11), __________ è coinvolto
praticamente in tutti gli episodi oggetto d'inchiesta e la sua partecipazione appare
come particolarmente attiva sia nell'individuare gli obiettivi che nel
reclutare gli altri partecipanti (se si preferisce gli autori materiali). La
facilità con la quale l'istante si è attivato, conscio del fatto che si sarebbe
dovuto/potuto agire in modo coercitivo nei confronti di persone fisiche (AI
1.11, all. 122 pag. 3 e 6, AI 2.22 pag. 6; AI 2.42 pag. 2; AI 2.43 pag. 2), la
pianificazione dell'esecuzione (AI 2.22 pag. 3 e 5, 2.33), le modalità di
commissione dei reati (senza scrupoli particolari, come emerge chiaramente dal
verbale delle vittime: AI 1.11, all. 109 pag. 3 ss., all. 120 pag. 2, all. 121
pag. 3 ss.; AI 1.13) e la continuazione dell'attività delittuosa (anche alla
luce dell'affermazione di aver avuto conoscenza delle percosse e dell'uso armi
per la rapina di __________ solo dalla televisione: AI 2.25 pag. 5) fino ad
intervento della polizia (ultimo reato quattro giorni prima dell'arresto), in
uno con le motivazioni a delinquere apparentemente dettate da solo scopo di
lucro (la sua situazione economica non apparendo particolarmente disperata: AI
2.22 pag. 2) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme,
impongono di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti
elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (di cui si
dirà di seguito).
d)
La difesa non si esprime in modo specifico
sul rischio di recidiva, limitandosi ad indicare il pentimento e la possibilità
di proseguire l'attività lavorativa. Ora, dall'incarto risulta che nel periodo
di commissione dei reati, l'istante svolgeva attività lucrativa e (quindi) che
questa attività non l'ha trattenuto dalle azioni che gli vengono imputate;
quanto al pentimento, lo stesso può certo essere reale, tuttavia, sempre
dall'incarto emerge che l'ammissione di partecipazione alle varie azioni
imputate è giunta a tappe e, spesso dopo contestazione delle dichiarazioni dei
correi (AI 1.11, all. 22 pag. 8, all. 25 pag. 3, all. 27 pag. 1, all. 29 pag.
1, all. 31 pag. 1).
Inoltre, se a quanto detto si aggiunge che __________
è già stato condannato da una Corte correzionale (il 7 luglio 2004) per reato
diverso (art. 19 LFStup), ma verosimilmente commesso a scopo di "facile
guadagno" (visto che non risulta imputazione ex 19a LFStup, né
considerazione di uno stato di scemata responsabilità), nonché in periodo di
prova per una condanna (__________) per furto, è evidente che a questo stadio e
per quelle che sono le competenze di questo giudice si deve concludere per una
prognosi sfavorevole.
Da una forzatamente sommaria lettura
dell'incarto non emergono in modo evidente altri elementi che potrebbero
contrapporsi a quelli indicati al considerando 11.c).
e)
Il fatto che altri compartecipi ai vari
reati siano già stati scarcerati, non modifica la conclusione in merito al
pericolo di recidiva in capo a __________.
Se fosse evidente una
disparità di trattamento, ci si dovrebbe chiedere (trattandosi, per quanto
concerne il pericolo di recidiva, di un motivo di detenzione a salvaguardia
della pubblica sicurezza - G. Piquerez, procédure pénale suisse, 200, n. 2356)
se motivi legati alla parità di trattamento prevalgano quando è in gioco la
pubblica sicurezza. Comunque, a tale titolo la difesa indica che "gli
altri imputati" sono stati messi in libertà, con particolare riferimento
al "signor __________ che ha in sostanza in carico le medesime accuse
del signor __________ ". In realtà, dall'incarto (in particolare
dall'AI 1.11), risulta che delle nove persone inchiestate cinque sono state
poste in libertà e, in assenza di indicazioni contrarie, v'é da ritenere (fatto
che nessuno nella presente procedura ha contestato) che si tratti di situazioni
processuali e personali diverse (cfr. per analogia GIAR 18 novembre 2005,
339.2005.3). Infatti, per quanto concerne l'unico correo (__________) alla cui
situazione l'istante si riferisce esplicitamente, affermando carico di
"medesime accuse", si può rilevare (dopo aver ricordato che tra le
competenze di questo giudice non figura il controllo delle scarcerazioni) che
la persona in questione non figura nei primi quattro episodi oggetto
d'inchiesta indicati nel rapporto di polizia (comprensivi della prima rapina) e
ripresi dal magistrato inquirente nelle promozioni/estensioni dell'accusa.
f)
In capo a __________ va dunque ritenuto presente, per tutti i motivi sopra indicati, un
concreto pericolo di recidiva.
11.
Il principio di proporzionalità della misura
restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 23
dicembre 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'emanazione dell'atto di
rinvio a giudizio (cui fa esplicito riferimento il magistrato inquirente). Il
rischio di pena (senza necessità di computare la revoca di quella di 15 giorni
di cui al __________ del 24 gennaio 2005), se le accuse dovessero essere confermate
(si tratta, perlomeno in gran parte, di crimini), è superiore al carcere
preventivo sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di
stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140, 139, 260 bis, 183, 123,
144, 186 CP, 33 Larm, 19a LStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera
dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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