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Decisione

INC.2005.7203

Istanza di proroga del carcere preventivo

10 agosto 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato,

unitamente al correo __________, il 15 febbraio 2005 con le accuse di furto,

furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio.

L'arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di fuga e pericolo di

recidiva (cfr. inc. GIAR 72.2005.1, doc. 3).

Gli atti istruttori esperiti

hanno permesso di stabilire che i due correi hanno commesso nel periodo almeno

dal 2001 fino all'arresto circa 253 furti in 14 Cantoni. L'intero procedimento

è stato assunto dal magistrato inquirente ticinese.

B.

Con l'istanza qui in discussione

il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di

sei mesi, cioè sino al 15 febbraio 2005 compreso. Il Procuratore pubblico

evidenzia l'esistenza di bisogni istruttori (attesa rapporti da tre Cantoni,

referto peritale sulle tracce di orecchie in relazione ai furti non ammessi e

documentazione da assicurazione parti lese/civili in relazione a quanto

sottratto, successiva contestazione delle risultanze all'accusato ed al correo,

confronti fra i due correi in relazione alla refurtiva sottratta e alle

rispettive chiamate in causa in determinati furti contestate dall'uno o

dall'altro, eventuali interrogatori delle parti civili/lese sempre con lo scopo

di chiarire l'entità della refurtiva), pericolo di fuga nonché di recidiva. La

proroga della carcerazione richiesta sarebbe infine rispettosa del principio di

proporzionalità.

C.

La difesa non ha presentato con

osservazioni alla richiesta di proroga.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata prima del

termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15

agosto 2005, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto

di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

L'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa,

ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro

dati. In proposito basti qui rilevare che l'accusato, malgrado alcune iniziali

riluttanze, è sostanzialmente reo confesso, come emerge dai verbali PP

23.03

, 12.07.2005, 15.07.2005, 22.07.2005, noti alla difesa, cui si

rinvia.

4.

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati,

di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto

(oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio,

trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere

invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura

cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia

possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi

(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF

117.

Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

Se è ben vero che __________,

dopo iniziali reticenze, ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità,

è altrettanto vero che vi sono vari atti istruttori ancora da esperire.

Infatti il magistrato inquirente

attende ancora che gli siano trasmessi i rapporti dai Cantoni FR, VD e VS,

nonché la consegna, prevista per la metà di settembre, del rapporto peritale

sulle tracce di orecchie rilevate in alcuni furti commessi in Ticino. Dette

risultanze dovranno poi essere contestate ai due accusati. Dovranno poi essere

esperiti confronti fra i due correi in relazione all'entità della refurtiva -

in relazione alla quale è pure ancora in corso la raccolta della relativa

documentazione assicurativa delle parti lese/civili - e ad alcune delle

rispettive chiamate in causa contestate. Fino all'esperimento dei suddetti atti

istruttori e alla chiarificazione dei fatti è evidentemente dato un concreto

pericolo di collusione fra i correi.

5.

La detenzione di __________ è

giustificata anche in considerazione dell'esistenza di un concreto pericolo di

fuga.

I criteri determinanti per

stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo

domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con

lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in

re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP

314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un

rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono

all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui

dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati

comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo

senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati;

sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)

__________ è cittadino

italiano, in Italia risiede la sua famiglia, senza alcun legame con la

Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle

autorità svizzere, nella concreta prospettiva, in caso di condanna, di una pena

da espiare, ritenuta la gravità della reiterazione, l'esistenza di più

precedenti specifici in Italia (cfr. casellario giudiziale agli atti) ed il

lasso di tempo in cui sono stati commessi i furti, nonché tenuto conto della recente

prassi delle Corti ticinesi in materia di furti aggravati (cfr. sentenze

18.01.2005

in re G.F., inc. 72.2004.134; 11.03.2005 in re A.I., I.I. e N.L.,

inc. 72.2005.4 e 5.08.2004 in re F.R. e T.G., inc. 72.2004.55). La tentazione

di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo

concreto.

6.

Il pericolo di recidiva deve

essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme

delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento

durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e

soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I

presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP.

1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n.

1479/1483).

Nel caso in esame, se è ben vero

che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli è altrettanto

vero che, a sostegno dell'esistenza di tale pericolo, depongono importanti

precedenti specifici in Italia dove è stato condannato in svariate occasioni

(da ultimo

nel marzo 2003 ad 1 anno e 10

giorni di reclusione, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Trento; cfr.

anche casellario giudiziale agli atti) ed, inoltre, va tenuta in considerazione

la gravità della reiterazione rapportata al lasso di tempo in cui unitamente al

correo ha commesso furti in Svizzera.

7.

Stabilito che gli elementi di

legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e

sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e di

recidiva nonché bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame,

occorre ora valutare se la proroga richiesta sia rispettosa del principio di

proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto

tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità

dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102

CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

La richiesta di proroga è stata

formulata per un periodo di 6 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene

"congruo", con particolare riferimento ai bisogni istruttori, "per

concretizzare le operazioni di chiusura dell'inchiesta conformemente all'art.

196.

CPP".

Preliminarmente, con particolare

riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che, se vige il

principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare

almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e

non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale

principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della

proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non

può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi

d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9). In

concreto, la consegna del referto peritale sulle tracce delle orecchie è

prevista per il 12 settembre p.v., quella dei rapporti di polizia dei Cantoni ancora

mancanti dovrebbe essere prossima e la raccolta della documentazione presso le

compagnie di assicurazione è già in corso. In siffatte circostanze una proroga

del carcere preventivo di quattro mesi (a far tempo dal 15 agosto 2005) appare

sufficiente a consentire la chiusura dell'inchiesta; essa è pure rispettosa del

principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati

ascritti a __________ (furti seriali ripetuti) e del conseguente rischio di

pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della complessità del

caso, dall'ingente numero dei furti (oltre 250) e quindi anche di parti

lese/civili, dalle varie zone interessate (ben 14 cantoni) e dal lasso di tempo

in cui sono stati commessi/tentati i furti, è stata, sino ad ora, condotta nel

rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP.

Il magistrato inquirente rimane

comunque tenuto a trattare con priorità il caso, sollecitando, se del caso, le

autorità dei Cantoni di FR, VD e VS all'invio dei rispettivi rapporti, essendo __________,

così come il correo, in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 139, 144 e 186 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. e 284 CPP,

decide:

1.

L'istanza è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di quattro mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2005 (compreso).

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi

penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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