INC.2005.7203
Istanza di proroga del carcere preventivo
10 agosto 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.7203
Data decisione, Autorità:
10.08.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.7203
Lugano
10 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 29 luglio 2005 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano
nei confronti di
__________
patr. d'ufficio dall'avv. __________
preso atto che la difesa non ha
presentato osservazioni entro il termine assegnato da questo giudice;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato,
unitamente al correo __________, il 15 febbraio 2005 con le accuse di furto,
furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio.
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di fuga e pericolo di
recidiva (cfr. inc. GIAR 72.2005.1, doc. 3).
Gli atti istruttori esperiti
hanno permesso di stabilire che i due correi hanno commesso nel periodo almeno
dal 2001 fino all'arresto circa 253 furti in 14 Cantoni. L'intero procedimento
è stato assunto dal magistrato inquirente ticinese.
B.
Con l'istanza qui in discussione
il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di
sei mesi, cioè sino al 15 febbraio 2005 compreso. Il Procuratore pubblico
evidenzia l'esistenza di bisogni istruttori (attesa rapporti da tre Cantoni,
referto peritale sulle tracce di orecchie in relazione ai furti non ammessi e
documentazione da assicurazione parti lese/civili in relazione a quanto
sottratto, successiva contestazione delle risultanze all'accusato ed al correo,
confronti fra i due correi in relazione alla refurtiva sottratta e alle
rispettive chiamate in causa in determinati furti contestate dall'uno o
dall'altro, eventuali interrogatori delle parti civili/lese sempre con lo scopo
di chiarire l'entità della refurtiva), pericolo di fuga nonché di recidiva. La
proroga della carcerazione richiesta sarebbe infine rispettosa del principio di
proporzionalità.
C.
La difesa non ha presentato con
osservazioni alla richiesta di proroga.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata prima del
termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15
agosto 2005, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto
di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa,
ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro
dati. In proposito basti qui rilevare che l'accusato, malgrado alcune iniziali
riluttanze, è sostanzialmente reo confesso, come emerge dai verbali PP
23.03
, 12.07.2005, 15.07.2005, 22.07.2005, noti alla difesa, cui si
rinvia.
4.
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati,
di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto
(oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio,
trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere
invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura
cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia
possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi
(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF
117.
Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
Se è ben vero che __________,
dopo iniziali reticenze, ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità,
è altrettanto vero che vi sono vari atti istruttori ancora da esperire.
Infatti il magistrato inquirente
attende ancora che gli siano trasmessi i rapporti dai Cantoni FR, VD e VS,
nonché la consegna, prevista per la metà di settembre, del rapporto peritale
sulle tracce di orecchie rilevate in alcuni furti commessi in Ticino. Dette
risultanze dovranno poi essere contestate ai due accusati. Dovranno poi essere
esperiti confronti fra i due correi in relazione all'entità della refurtiva -
in relazione alla quale è pure ancora in corso la raccolta della relativa
documentazione assicurativa delle parti lese/civili - e ad alcune delle
rispettive chiamate in causa contestate. Fino all'esperimento dei suddetti atti
istruttori e alla chiarificazione dei fatti è evidentemente dato un concreto
pericolo di collusione fra i correi.
5.
La detenzione di __________ è
giustificata anche in considerazione dell'esistenza di un concreto pericolo di
fuga.
I criteri determinanti per
stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo
domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con
lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in
re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP
314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un
rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono
all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui
dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati
comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo
senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati;
sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)
__________ è cittadino
italiano, in Italia risiede la sua famiglia, senza alcun legame con la
Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle
autorità svizzere, nella concreta prospettiva, in caso di condanna, di una pena
da espiare, ritenuta la gravità della reiterazione, l'esistenza di più
precedenti specifici in Italia (cfr. casellario giudiziale agli atti) ed il
lasso di tempo in cui sono stati commessi i furti, nonché tenuto conto della recente
prassi delle Corti ticinesi in materia di furti aggravati (cfr. sentenze
18.01.2005
in re G.F., inc. 72.2004.134; 11.03.2005 in re A.I., I.I. e N.L.,
inc. 72.2005.4 e 5.08.2004 in re F.R. e T.G., inc. 72.2004.55). La tentazione
di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo
concreto.
6.
Il pericolo di recidiva deve
essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme
delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento
durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e
soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I
presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP.
1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n.
1479/1483).
Nel caso in esame, se è ben vero
che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli è altrettanto
vero che, a sostegno dell'esistenza di tale pericolo, depongono importanti
precedenti specifici in Italia dove è stato condannato in svariate occasioni
(da ultimo
nel marzo 2003 ad 1 anno e 10
giorni di reclusione, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Trento; cfr.
anche casellario giudiziale agli atti) ed, inoltre, va tenuta in considerazione
la gravità della reiterazione rapportata al lasso di tempo in cui unitamente al
correo ha commesso furti in Svizzera.
7.
Stabilito che gli elementi di
legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e
sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e di
recidiva nonché bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame,
occorre ora valutare se la proroga richiesta sia rispettosa del principio di
proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto
tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità
dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102
CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).
La richiesta di proroga è stata
formulata per un periodo di 6 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene
"congruo", con particolare riferimento ai bisogni istruttori, "per
concretizzare le operazioni di chiusura dell'inchiesta conformemente all'art.
196.
CPP".
Preliminarmente, con particolare
riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che, se vige il
principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare
almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e
non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale
principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della
proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non
può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi
d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9). In
concreto, la consegna del referto peritale sulle tracce delle orecchie è
prevista per il 12 settembre p.v., quella dei rapporti di polizia dei Cantoni ancora
mancanti dovrebbe essere prossima e la raccolta della documentazione presso le
compagnie di assicurazione è già in corso. In siffatte circostanze una proroga
del carcere preventivo di quattro mesi (a far tempo dal 15 agosto 2005) appare
sufficiente a consentire la chiusura dell'inchiesta; essa è pure rispettosa del
principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati
ascritti a __________ (furti seriali ripetuti) e del conseguente rischio di
pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della complessità del
caso, dall'ingente numero dei furti (oltre 250) e quindi anche di parti
lese/civili, dalle varie zone interessate (ben 14 cantoni) e dal lasso di tempo
in cui sono stati commessi/tentati i furti, è stata, sino ad ora, condotta nel
rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP.
Il magistrato inquirente rimane
comunque tenuto a trattare con priorità il caso, sollecitando, se del caso, le
autorità dei Cantoni di FR, VD e VS all'invio dei rispettivi rapporti, essendo __________,
così come il correo, in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 139, 144 e 186 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. e 284 CPP,
decide:
1.
L'istanza è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di quattro mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2005 (compreso).
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi
penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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