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Decisione

INC.2005.8602

Istanza di libertà provvisoria

6 maggio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stata arrestata il

23 febbraio 2005 con l'accusa di ripetuto furto, subordinatamente complicità in

furto tentato e consumato, e meglio, "per avere, agendo in correità con

__________, rispettivamente aiutando quest'ultimo quale complice sia agendo

come palo che per l'occultamento della refurtiva, a Gordola, Tenero, Cadenazzo,

ed in altre località non meglio precisate, perlomeno nel periodo

11.08.2004/23.02.2005, onde procacciarsi un indebito profitto al fine di

appropriarsene, ripetutamente sottratto rispettivamente tentato di sottrarre

cose mobili altrui da appartamenti privati" (doc. 1, inc. GIAR

86.2005.1).

L'arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo, vista l'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione (doc. 3,

inc. GIAR cit.).

B.

__________, dopo aver

inizialmente negato ogni addebito (cfr. verbale GIAR 24.02.2005), ha

successivamente ammesso la sua partecipazione a numerosi furti consumati e tentati

in correità con __________, precisando che suo compito era quello di aiutare __________

andando a suonare i campanelli delle abitazioni per verificare se all'interno

vi fosse qualcuno (cfr. verb. PP 16.03.2005). L'inchiesta ha inoltre permesso

di stabilire che i furti hanno avuto luogo perlomeno a far tempo dal giugno

2004 e hanno interessato anche altri Cantoni.

C.

Con l'istanza qui in discussione,

__________, per il tramite del difensore d'ufficio, chiede di essere

immediatamente posta in libertà provvisoria. L'istante - la quale non contesta

l'esistenza di seri concreti indizi di colpevolezza a suo carico - sostiene di

avere sempre collaborato con le autorità inquirenti, di aver risposto alle

domande postele dal Procuratore pubblico nel corso dell'interrogatorio 16 marzo

2005 e che i sopralluoghi disposti dal magistrato inquirente "sono

terminati e l'accusata è stata interrogata dalla polizia a seguito di ognuno di

questi". In tali circostanze il mantenimento della carcerazione

preventiva sarebbe inutile e sproporzionato, tanto più che in relazione agli

accertamenti ancora da eseguire (verifiche soggiorni, tabulati telefonici ecc.)

non vi sarebbe alcun rischio di inquinamento delle prove. Al pericolo di fuga

si potrebbe invece ovviare con la presentazione di una cauzione (quantificata

nell'ordine di fr. 5'000.--) o con altra misura sostitutiva. Infine, si

evidenzia la disponibilità a "sospendere" l'istanza qualora __________

dovesse essere liberata al termine del prossimo interrogatorio PP, già fissato

per il 17 maggio 2005.

D.

Il magistrato inquirente

preavvisa negativamente la richiesta (4 maggio 2005). Ribadita l'esistenza di

gravi indizi di colpevolezza a carico di __________, elenca, seppur a titolo

non esaustivo, gli atti istruttori ancora da esperire e per i quali il

mantenimento in carcere dell'accusata risulta essere di vitale importanza,

rilevando nel contempo l'esistenza di un manifesto pericolo di collusione

/inquinamento delle prove in caso di scarcerazione. Pure dato, e non ovviabile

con la prestazione di una cauzione, concreto pericolo di fuga. Infine, il

carcere preventivo sofferto e ancora da esperire sarebbe rispettoso del

principio di proporzionalità.

E.

Con osservazioni 6 maggio 2005 la

difesa si riconferma sostanzialmente nella primitiva istanza.

E ritenuto,

Considerandi

1.

__________, accusata e detenuta,

è certamente legittimata all'inoltro della presente istanza.

Il preavviso negativo, consegnato

unitamente all'incarto a questo ufficio il 4 maggio 2005, è tempestivo.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art.

95.

CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23

settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio

secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2

arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di

colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti

motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia

detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico

dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale

del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento

al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95

cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente

la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione

della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato

codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283

cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla

giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del

Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP

1980.

pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati

presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,

quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina

la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Sufficienti presupposti di legge,

come esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella

situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il

perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

3.1

I seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa,

ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro

dati.

Basti qui rilevare che

l'accusata, da ultimo nel corso del verbale PP 16 marzo 2005 ha ammesso di aver

partecipato a più furti, commessi in correità con __________. Sono pertanto

dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato a lei prospettato: in sostanza,

così come evidenziato dal Procuratore pubblico nel proprio preavviso, resta da

stabilire a quanti furti l'accusata ha partecipato non potendo essere

contestata, viste le modalità, l'aggravante della banda con __________.

3.2

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

-

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura

restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta

sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die

Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen

dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage

verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre

che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il

corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konktrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di

volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto

(oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio,

trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere

invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura

cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia

possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi

(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF

117.

Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

In concreto, l'istruttoria,

contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza, non è affatto terminata.

Infatti sono già stati fissati due ulteriori verbali d'interrogatorio di

polizia (4 e 13 maggio 2005) per la continuazione e conclusione della

sistematica contestazione dei furti ancora in sospeso (stimabili in ancora

70/80) ed un interrogatorio di chiarificazione (17 maggio 2005) dinanzi al

Procuratore pubblico, nonché dovranno essere contestate all'accusata da parte

sia della polizia che del magistrato inquirente le risultanze delle rogatorie

inoltrate nel Canton Nidwaldo e Vaud (la necessaria documentazione di supporto

è pervenuta al Ministero pubblico soltanto il 2 e 3 maggio scorsi). Gli stessi

atti, vista la correità, dovranno essere esperiti nei confronti di __________.

In una fase successiva si dovrà dapprima procedere, sempre per entrambi i

correi, alla contestazione di tutti i furti non ancora ammessi, ma che sono o

saranno comprovati dalla presenza di DNA, di impronte digitali o di scarpe, o

ancora dalle dichiarazioni di danneggiati e di eventuali testi, quindi, a

dipendenza delle risultanze così ottenute, alla verifica delle dichiarazioni di

__________ con quelle del correo __________ ed, in caso di discrepanze, a tutta

una serie di confronti sia con il correo sia con le parti lese ed i testi.

Si tratta di passi d'inchiesta

che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________, ciò a

salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio

dell'accusata stessa. Il fatto che i suddetti atti istruttori non siano ancora

stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di

proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della

sua complessità - in caso di furti seriali, ancor più quelli commessi da più

persone, i tempi di inchiesta sono comunque per loro natura lunghi -, è stata

sin qui condotta in modo celere e preciso - l'istante è stata più volte sentita

dagli inquirenti ed ulteriori verbali sia di polizia che dinanzi al Procuratore

pubblico sono già stati fissati - e che l'inchiesta procede parallelamente

anche contro altre persone, segnatamente __________, con la conseguenza che gli

atti d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta

dell'altro. Non va inoltre dimenticato che a fronte della chiamata in correità

di __________ per 80 furti tentati e consumati, la qui istante ne ammette meno

della metà (verb. PP 16.03.2005).

Inoltre, in caso di

scarcerazione, è senz'altro dato, contrariamente a quanto sostenuto dalla

difesa, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con __________,

essendo altamente verosimile che un loro possibile contatto indiretto tramite

amici comuni - ad esempio tramite corrispondenza contenente messaggi criptati -

o ricorrendo a __________ o alla di lui compagna __________. Ciò, anche in

considerazione dell'atteggiamento poco trasparente della qui istante, che dopo

aver dichiarato di poter essere in grado di riconoscere "le case da noi

visitate" (verb. PP 16.03.2005), di fatto ha riconosciuto ben poche

abitazioni (spesso in forma dubitativa "potrebbe ) e nella maggior

parte dei casi si è limitata a "mai visto ..mai stata" sino ad

affermare "riconosco questa casa come obbiettivo dei furti di __________

ma non so se __________ sia poi entrato a rubare o no". A tale ultimo

proposito giova ricordare che, se è pur vero che il carcere preventivo non può

e non deve essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un

accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo

sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere

sull'evoluzione dell'inchiesta (SJ 1998 p. 247).

3.3

In casu è pure dato concreto

pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19.

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

Nel caso in esame, non occorrono

grandi disquisizioni per accertarne l'esistenza. L'accusata non ha infatti

particolari legami con il territorio svizzero (né familiari, né professionali).

Inoltre, il suo comportamento

processuale, come evidenziato al consid. 3.2, indica un atteggiamento che non

può certo essere definito trasparente, legittimo in capo ad un accusato, ma che

non esenta da valutazione per la verifica del rischio di fuga.

La richiesta di fissare una

cauzione può essere oggetto di discussioni (posto che tutti gli elementi per

una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista

l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti -

N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68

n. 44; DTF 105 Ia 187) allorquando l'unico motivo a giustificazione del

mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di

altri motivi a fondamento della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di

collusione) la cauzione non entra comunque in linea di conto. In ogni caso, il

versamento di una cauzione di soli fr. 5'000.--, come proposto dalla difesa,

appare comunque, di primo acchito, insufficiente, a garantire la presenza

dell'accusata agli atti istruttori, rispettivamente al dibattimento.

4.

In concreto sono quindi date le

condizioni che giustificano la detenzione preventiva - seri indizi di

colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di fuga -.

Tenuto conto della complessità

dei fatti da appurare (i furti che entrano in considerazione sono almeno 101

anche limitandosi al solo Ticino, sono stati compiuti in un arco di tempo di

oltre 6 mesi ed hanno interessato più Cantoni), della presenza di almeno due

coaccusati, delle divergenti versioni rese da questi (__________sostiene che la

qui istante avrebbe partecipato a circa ottanta furti, quest'ultima ne ammette

una ventina), dell'atteggiamento non trasparente dell'accusata ("non

ricordo"), il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, in un

procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante le

suddette oggettive difficoltà, è rispettoso del principio di proporzionalità,

con riferimento anche alla presumibile pena.

Resta sottinteso l'obbligo per il

magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in

detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

Il presente giudizio, in tema di

libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 21, 25 e

139.

CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,

decide:

1.

L'istanza è respinta.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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