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Decisione

INC.2005.8604

Istanza di libertà provvisoria

27 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui

riproposti:

"L'art.

95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23

settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio

secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto,

perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando

esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità

per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia

detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico

dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale

del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento

al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95

cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente

la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione

della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato

codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283

cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla

giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del

Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP

1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati

presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,

quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina

la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)";

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ sono dati e presenti

così come indicati da questo giudice nella decisione 6 maggio 2005:

"3.1

Basti qui

rilevare che l'accusata, da ultimo nel corso del verbale PP 16 marzo 2005 ha

ammesso di aver partecipato a più furti, commessi in correità con __________.

Sono pertanto dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato a lei

prospettato.";

-

seri e concreti indizi di colpevolezza emergono anche dalle

dichiarazioni rese dall'accusata nel corso dei successivi verb. PP 17.5.2005 e

14.6.2005 (AI 59 e 101), noti alla difesa e ai quali pertanto si rimanda;

-

per quanto concerne i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione,

si rinvia a quanto evidenziato dal Procuratore pubblico nel proprio preavviso e

meglio "benché ovviamente non più dati, perlomeno per l'accusa, a

seguito del deposito atti (…) resta nondimeno da riservare la possibilità di

eventuali richieste di complemento, con quindi l'insorgenza di al momento non

noti e nuovi bisogni istruttori, se e qualora prima del 12.08.2005 (…) dai tre

difensori e/o dalle parti civili";

-

in concreto è pure dato un concreto pericolo di fuga, valgono in

proposito le considerazioni già espresse nella decisione 6 maggio 2005:

"3.3

Il pericolo

di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e

rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che

a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che

la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine

konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

Nel caso in

esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertarne l'esistenza.

L'accusata non ha infatti particolari legami con il territorio svizzero (né

familiari, né professionali).

Inoltre, il

suo comportamento processuale, come evidenziato al consid. 3.2, indica un

atteggiamento che non può certo essere definito trasparente, legittimo in capo

ad un accusato, ma che non esenta da valutazione per la verifica del rischio di

fuga.

La richiesta

di fissare una cauzione può essere oggetto di discussioni (posto che tutti gli

elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista

l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti -

N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68

n. 44; DTF 105 Ia 187) allorquando l'unico motivo a giustificazione del

mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di

altri motivi a fondamento della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di

collusione) la cauzione non entra comunque in linea di conto. In ogni caso, il

versamento di una cauzione di soli fr. 5'000.--, come proposto dalla difesa,

appare comunque, di primo acchito, insufficiente, a garantire la presenza

dell'accusata agli atti istruttori, rispettivamente al dibattimento.";

-

neppure la cauzione ora proposta di fr. 15'000.--, che peraltro verrebbe

"verosimilmente" versata da amici e persone di fiducia (e

quindi non è affatto certo che possa essere depositata), appare importo

sufficiente a garantire la presenza dell'accusata al pubblico dibattimento, ciò

in considerazione del numero di furti, della loro ripetitività, del periodo in

cui sono stati commessi e del danno causato, e meglio, 41 furti (quasi tutti

ammessi), commessi dal luglio 2004 al febbraio 2005 con refurtiva denunciata

pari ad un controvalore di oltre fr. 330'000.--; irrilevanti in tale contesto

le condizioni di salute della madre e del figlio dell'accusata, circostanze che

peraltro non le hanno impedito di venire più volte in Svizzera (e rimanervi di

media due o tre giorni) a commettere furti;

-

il perdurare del carcere preventivo non è, a tutt’oggi, lesivo del

principio di proporzionalità, ritenuto che nei confronti dell’accusata vengono

ipotizzati furti seriali commessi da più persone, ripetuti, in differenti

periodi di tempo ed in varie località e che l'accusata verrà deferita ad una

Corte delle Assise Correzionali, e che la carcerazione subita ed ancora

prospettabile appare comunque inferiore alla pena che gli verrebbe inflitta in

caso di condanna, in un procedimento peraltro condotto con sollecitudine

(nonostante le oggettive difficoltà dello stesso; cfr. in proposito sentenza

GIAR 6 maggio 2005, consid. 4) e nel rispetto del principio di proporzionalità,

ricordato inoltre che l'istanza di proroga della carcerazione preventiva è

derivata dalla richiesta della difesa di __________ di proroga del termine del

deposito atti e che comunque il Procuratore pubblico ha evidenziato il proprio

formale impegno a chiudere l'istruttoria prima del 23 agosto 2005, qualora

nessuna delle parti postuli complementi istruttori (cfr. preavviso negativo p.

3);

-

in virtù di quanto precede, l'istanza deve essere respinta;

-

il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e

tassa di giustizia.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 21, 25 e

139 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,

decide:

1. L'istanza

22/25 luglio 2005 di __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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