INC.2005.8604
Istanza di libertà provvisoria
27 luglio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.8604
Data decisione, Autorità:
27.07.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.8604
Lugano
27 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 22/25 luglio 2005 da
__________
patr. d'ufficio dalla __________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 26 luglio 2005
dal
Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano;
preso atto delle osservazioni
della difesa (26 luglio 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stata arrestata il 23 febbraio 2005 con l'accusa di
ripetuto furto, subordinatamente complicità in furto tentato e consumato, e
meglio, "per avere, agendo in correità con __________, rispettivamente
aiutando quest'ultimo quale complice sia agendo come palo che per
l'occultamento della refurtiva, a Gordola, Tenero, Cadenazzo, ed in altre
località non meglio precisate, perlomeno nel periodo 11.08.2004/23.02.2005,
onde procacciarsi un indebito profitto al fine di appropriarsene, ripetutamente
sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui da
appartamenti privati" (doc. 1, inc. GIAR 86.2005.1);
-
l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo,
vista l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga
e bisogni dell'istruzione (doc. 3, inc. GIAR cit.);
-
__________, dopo aver inizialmente negato ogni addebito (cfr. verbale
GIAR 24.02.2005), ha successivamente ammesso la sua partecipazione a numerosi
furti consumati e tentati in correità con __________, precisando che suo
compito era quello di aiutare __________ andando a suonare i campanelli delle
abitazioni per verificare se all'interno vi fosse qualcuno (cfr. verb. PP
16.03.2005); l'inchiesta ha inoltre permesso di stabilire che i furti hanno
avuto luogo perlomeno a far tempo dall'estate 2004 e hanno interessato anche
altri Cantoni;
-
il 6 maggio 2005 il GIAR ha respinto una prima istanza di libertà
provvisoria presentata dall'accusata, ritenuti presenti gravi indizi di
colpevolezza, necessità istruttorie e pericolo di fuga (GIAR 6.5.2005, inc.
86.2005.2);
-
in data 12 luglio 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto al deposito
degli atti con scadenza al 29 luglio 2005 - termine che avrebbe permesso di
esperire eventuali complementi istruttori prima della scadenza (23 agosto 2005)
del termine di cui all'art. 103 CPP -; il termine del deposito atti è stato poi
prorogato dal Procuratore pubblico sino al 12 agosto 2005 su richiesta della
difesa di __________ (AI 108A, 109 e 110) e ha comportato l'inoltro
dell'istanza 26 luglio 2005 di proroga del carcere preventivo per il periodo di
1 mese;
-
con l'istanza qui in discussione, __________, per il tramite del
difensore d'ufficio, chiede di essere immediatamente posta in libertà
provvisoria: l'istante - la quale non contesta l'esistenza di seri concreti
indizi di colpevolezza a suo carico - sostiene che nella fattispecie non
sarebbero più dati bisogni istruttori, rispettivamente pericolo di collusione
ed inquinamento delle prove, e che al pericolo di fuga si potrebbe invece
ovviare con la presentazione di una cauzione (quantificata nell'ordine di fr.
15'000.--); infine, si evidenzia l'impegno di __________ a presentarsi ad ogni
eventuale citazione e al pubblico dibattimento, rilevando nel contempo che la
madre dell'accusata si trova in un precario stato di salute e necessita di
assistenza continua, assistenza che non può essergli fornita dal figlio
dell'accusata, in quanto lo stesso ha problemi psichici;
-
il Procuratore pubblico preavvisa negativamente la richiesta (26 luglio
2005): ribadita l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________,
rileva che, se è ben vero che, per l'accusa, a seguito del deposito atti non
sono più dati bisogni istruttori e pericolo di collusione, resta nondimeno la
possibilità dell'insorgenza di siffatti bisogni e/o rischi a seguito di
eventuali richieste di complementi istruttori; sicuramente dato concreto
pericolo di fuga e non ovviabile con una cauzione di fr. 15'000.--, importo
insufficiente tenuto conto del numero di furti, della loro ripetitività, dei
differenti periodi in cui sono stati commessi e del danno occasionato; infine,
il carcere preventivo sofferto e ancora da esperire sarebbe rispettoso del principio
di proporzionalità;
-
con osservazioni 26/27 luglio 2005 la difesa si è sostanzialmente
confermata nella primitiva istanza, rilevando nel contempo che l'importo
offerto quale cauzione sarebbe proporzionato alle capacità economiche
dell'accusata;
-
__________, accusata e detenuta, è certamente legittimata all'inoltro
della presente istanza; il preavviso negativo, consegnato unitamente
all'incarto a questo ufficio il 26 luglio 2005, è tempestivo;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui
riproposti:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto,
perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando
esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità
per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia
detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico
dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale
del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento
al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95
cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente
la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione
della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato
codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283
cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del
Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP
1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati
presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,
quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina
la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua
cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)";
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ sono dati e presenti
così come indicati da questo giudice nella decisione 6 maggio 2005:
"3.1
Basti qui
rilevare che l'accusata, da ultimo nel corso del verbale PP 16 marzo 2005 ha
ammesso di aver partecipato a più furti, commessi in correità con __________.
Sono pertanto dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato a lei
prospettato.";
-
seri e concreti indizi di colpevolezza emergono anche dalle
dichiarazioni rese dall'accusata nel corso dei successivi verb. PP 17.5.2005 e
14.6.2005 (AI 59 e 101), noti alla difesa e ai quali pertanto si rimanda;
-
per quanto concerne i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione,
si rinvia a quanto evidenziato dal Procuratore pubblico nel proprio preavviso e
meglio "benché ovviamente non più dati, perlomeno per l'accusa, a
seguito del deposito atti (…) resta nondimeno da riservare la possibilità di
eventuali richieste di complemento, con quindi l'insorgenza di al momento non
noti e nuovi bisogni istruttori, se e qualora prima del 12.08.2005 (…) dai tre
difensori e/o dalle parti civili";
-
in concreto è pure dato un concreto pericolo di fuga, valgono in
proposito le considerazioni già espresse nella decisione 6 maggio 2005:
"3.3
Il pericolo
di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e
rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando
l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza
al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981
135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che
a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti
dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che
la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine
konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
Nel caso in
esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertarne l'esistenza.
L'accusata non ha infatti particolari legami con il territorio svizzero (né
familiari, né professionali).
Inoltre, il
suo comportamento processuale, come evidenziato al consid. 3.2, indica un
atteggiamento che non può certo essere definito trasparente, legittimo in capo
ad un accusato, ma che non esenta da valutazione per la verifica del rischio di
fuga.
La richiesta
di fissare una cauzione può essere oggetto di discussioni (posto che tutti gli
elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista
l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti -
N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68
n. 44; DTF 105 Ia 187) allorquando l'unico motivo a giustificazione del
mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di
altri motivi a fondamento della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di
collusione) la cauzione non entra comunque in linea di conto. In ogni caso, il
versamento di una cauzione di soli fr. 5'000.--, come proposto dalla difesa,
appare comunque, di primo acchito, insufficiente, a garantire la presenza
dell'accusata agli atti istruttori, rispettivamente al dibattimento.";
-
neppure la cauzione ora proposta di fr. 15'000.--, che peraltro verrebbe
"verosimilmente" versata da amici e persone di fiducia (e
quindi non è affatto certo che possa essere depositata), appare importo
sufficiente a garantire la presenza dell'accusata al pubblico dibattimento, ciò
in considerazione del numero di furti, della loro ripetitività, del periodo in
cui sono stati commessi e del danno causato, e meglio, 41 furti (quasi tutti
ammessi), commessi dal luglio 2004 al febbraio 2005 con refurtiva denunciata
pari ad un controvalore di oltre fr. 330'000.--; irrilevanti in tale contesto
le condizioni di salute della madre e del figlio dell'accusata, circostanze che
peraltro non le hanno impedito di venire più volte in Svizzera (e rimanervi di
media due o tre giorni) a commettere furti;
-
il perdurare del carcere preventivo non è, a tutt’oggi, lesivo del
principio di proporzionalità, ritenuto che nei confronti dell’accusata vengono
ipotizzati furti seriali commessi da più persone, ripetuti, in differenti
periodi di tempo ed in varie località e che l'accusata verrà deferita ad una
Corte delle Assise Correzionali, e che la carcerazione subita ed ancora
prospettabile appare comunque inferiore alla pena che gli verrebbe inflitta in
caso di condanna, in un procedimento peraltro condotto con sollecitudine
(nonostante le oggettive difficoltà dello stesso; cfr. in proposito sentenza
GIAR 6 maggio 2005, consid. 4) e nel rispetto del principio di proporzionalità,
ricordato inoltre che l'istanza di proroga della carcerazione preventiva è
derivata dalla richiesta della difesa di __________ di proroga del termine del
deposito atti e che comunque il Procuratore pubblico ha evidenziato il proprio
formale impegno a chiudere l'istruttoria prima del 23 agosto 2005, qualora
nessuna delle parti postuli complementi istruttori (cfr. preavviso negativo p.
3);
-
in virtù di quanto precede, l'istanza deve essere respinta;
-
il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e
tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 21, 25 e
139 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1. L'istanza
22/25 luglio 2005 di __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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