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Decisione

INC.2005.8905

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

21 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

21.06.2005, GIAR

Titolo:

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 let. b LDDS

art. 13 let. f LDDS

Incarto n.

INC.2005.8905

Lugano

21 giugno 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26

novembre 2004 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________, in detenzione a __________

(patr. d’ufficio dal lic. iur. __________, Lugano)

visti gli inc. GIAR

89.2005.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

30 marzo 2005, a seguito di decisione del 16 marzo 2005 della SPI (artt. 13b e

13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

89.2005.3). __________ è stato sentito il 31 marzo 2005 dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro l’11 gennaio 2003,

termine stabilito dall'UFR con decisione 18 novembre 2002, continuando a

commettere reati, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la

partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 5 inc. 89.2005.3).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 15

giugno 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima

frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di

allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR

89.2004

; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e

art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto

tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di

collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 20 giugno 2005, in presenza del

proprio patrocinatore e dell’interprete,

ha dichiarato di non aver voluto parlare con le Autorità d’ambasciata della

Nigeria essendo cittadino del Sierra Leone e di non volere comunque rientrare

al suo paese, ma di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia

in possesso di documenti validi e che non ha voluto aggiungere nulla nemmeno

dopo le spiegazioni del suo legale in merito all’eventuale sviluppo della

procedura in vista dell’allontanamento, rifiutandosi persino di sottoscrivere

il verbale.

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

5, inc. GIAR 89.2005.3).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria

decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS).

Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. L'autorità, con lo scritto 15 aprile 2005, ha

sollecitato l'Ufficio federale della migrazione, Divisione rimpatrio, al fine

di ottenere un appuntamento dal Console della Nigeria durante il quale

presentargli __________ in vista dell’ottenimento dei documenti di viaggio, e

che lo straniero è stato presentato al Console della Nigeria in data 24 maggio

2005, con ciò ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al

contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro

dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, dopo avere

richiesto, anche per il tramite del suo legale, di potere tornare in Nigeria,

durante il colloquio con il Console di tale paese a Berna, avvenuto il 24

maggio 2005, ha dichiarato di essere cittadino del Sierra Leone, e

successivamente, sia davanti alla Polizia in data 14 giugno 2005 che davanti a

questo giudice in data 20 giugno 2005, ha dichiarato di non volere rientrare in

Sierra Leone, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare

nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità

all’ottenimento dei documenti di viaggio (che gli verrebbero forniti unicamente

in caso di rientro al paese d’origine) (cfr. doc. G allegato al doc. 1 inc.

89.2005

);

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),

l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del

principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La

decisione/istanza 15 giugno 2005 di proroga della carcerazione in attesa di

allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 29 settembre 2005, compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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