INC.2005.8905
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
21 giugno 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.8905
Data decisione, Autorità:
Fatti
21.06.2005, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
art. 13 let. f LDDS
Incarto n.
INC.2005.8905
Lugano
21 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26
novembre 2004 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________, in detenzione a __________
(patr. d’ufficio dal lic. iur. __________, Lugano)
visti gli inc. GIAR
89.2005.1/2/3/4/5;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
30 marzo 2005, a seguito di decisione del 16 marzo 2005 della SPI (artt. 13b e
13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
89.2005.3). __________ è stato sentito il 31 marzo 2005 dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro l’11 gennaio 2003,
termine stabilito dall'UFR con decisione 18 novembre 2002, continuando a
commettere reati, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la
partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 5 inc. 89.2005.3).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 15
giugno 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR
89.2004
; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e
art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto
tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di
collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 20 giugno 2005, in presenza del
proprio patrocinatore e dell’interprete,
ha dichiarato di non aver voluto parlare con le Autorità d’ambasciata della
Nigeria essendo cittadino del Sierra Leone e di non volere comunque rientrare
al suo paese, ma di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia
in possesso di documenti validi e che non ha voluto aggiungere nulla nemmeno
dopo le spiegazioni del suo legale in merito all’eventuale sviluppo della
procedura in vista dell’allontanamento, rifiutandosi persino di sottoscrivere
il verbale.
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
5, inc. GIAR 89.2005.3).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria
decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS).
Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. L'autorità, con lo scritto 15 aprile 2005, ha
sollecitato l'Ufficio federale della migrazione, Divisione rimpatrio, al fine
di ottenere un appuntamento dal Console della Nigeria durante il quale
presentargli __________ in vista dell’ottenimento dei documenti di viaggio, e
che lo straniero è stato presentato al Console della Nigeria in data 24 maggio
2005, con ciò ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al
contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro
dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, dopo avere
richiesto, anche per il tramite del suo legale, di potere tornare in Nigeria,
durante il colloquio con il Console di tale paese a Berna, avvenuto il 24
maggio 2005, ha dichiarato di essere cittadino del Sierra Leone, e
successivamente, sia davanti alla Polizia in data 14 giugno 2005 che davanti a
questo giudice in data 20 giugno 2005, ha dichiarato di non volere rientrare in
Sierra Leone, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare
nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità
all’ottenimento dei documenti di viaggio (che gli verrebbero forniti unicamente
in caso di rientro al paese d’origine) (cfr. doc. G allegato al doc. 1 inc.
89.2005
);
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),
l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del
principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La
decisione/istanza 15 giugno 2005 di proroga della carcerazione in attesa di
allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 29 settembre 2005, compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster