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Decisione

INC.2005.8906

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

22 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

22.09.2005, GIAR

Titolo:

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 cpv. b LDDS

Incarto n.

INC.2005.8906

Lugano

22 settembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 12

settembre 2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

Relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________ (patr. d’ufficio dal lic. iur. __________)

visti gli inc. GIAR

89.2005.1/2/3/4/5/6;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

30 marzo 2005, a seguito di decisione del 16 marzo 2005 della SPI (artt. 13b e

13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

89.2005.3). __________ è stato sentito il 31 marzo 2005 dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro l’11 gennaio 2003,

termine stabilito dall'__________ con decisione 18 novembre 2002, continuando a

commettere reati, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la

partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 5 inc. 89.2005.3).

Con decisione 21 giugno 2005 di

questo giudice veniva concessa una prima proroga di 3 mesi della carcerazione

ai fini di allontanamento a cui è astretto __________ (inc. GIAR 89.2005.5 doc.

4).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 12

settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv.

2.

seconda frase), approssimandosi la scadenza della proroga di tre mesi

concessa con decisione 21 giugno 2005 di questo ufficio (art. 13b cpv. 2 prima

frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di

allontanamento sia prorogata di due mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.

GIAR 89.2004.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione

LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha

compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS come dalla documentazione allegata alla

decisione/istanza, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della

persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 20 settembre 2005, in presenza del

proprio patrocinatore e dell’interprete,

ha ribadito di essere cittadino del __________ malgrado sia stato riconosciuto

come cittadino __________, il 29 giugno 2005, da una commissione governativa __________,

ha ribadito di non volere essere inviato in __________ come pure di non volere

comunque rientrare al suo paese e di non avere fatto nulla per richiedere dei

documenti d’identità presso il Consolato del __________ ma anzi di avere

espressamente comunicato al Console di quel paese, durante una telefonata effettuata

dalla Gendarmeria di Lugano, di non volere rientrare in quello che ha

dichiarato essere il suo paese d’origine. Egli ha poi ribadito di volere

lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti

validi.

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

5, inc. GIAR 89.2005.3).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono

considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. L'autorità ha infatti sottoposto __________ ad una

speciale delegazione __________ che lo ha riconosciuto come cittadino di quel

Paese così come confermato con fax 30 giugno 2005 dell’__________, ha

sollecitato telefonicamente, il 7 settembre 2005, tale ufficio per sapere a che

punto si trovava la procedura per il rilascio dei documenti di viaggio e l’__________

ha risposto di non averli ancora ricevuti ma che il “__________” ha confermato

che i risultati dell’incontro tra la delegazione e __________ sono stati

comunicati al Ministero degli affari esteri __________, con ciò ha fatto quanto

in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia

il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto

rientro: egli infatti, dopo avere richiesto, anche per il tramite del suo

legale, di potere tornare in __________, durante il colloquio con il Console di

tale paese a __________, avvenuto il 24 maggio 2005, ha dichiarato di essere

cittadino del __________, e successivamente, sia davanti alla Polizia in data

14.

giugno e 8 settembre 2005 che davanti a questo giudice in data 20 giugno e

20.

settembre 2005, ha dichiarato di non volere rientrare in __________,

dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio

paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei

documenti di viaggio (che gli verrebbero forniti unicamente in caso di rientro

al paese d’origine) (cfr. doc. A, B, C, D allegato al doc. 1 e doc. 7 inc.

89.2005

);

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare

ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo

dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la

privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo

di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),

l’ulteriore protrazione di due mesi è da considerare giustificata e rispettosa

del principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La

decisione/istanza 12 settembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di

allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il

giorno 29 novembre 2005, compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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