INC.2005.8906
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
22 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.8906
Data decisione, Autorità:
Fatti
22.09.2005, GIAR
Titolo:
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. b LDDS
Incarto n.
INC.2005.8906
Lugano
22 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 12
settembre 2005 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
Relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________ (patr. d’ufficio dal lic. iur. __________)
visti gli inc. GIAR
89.2005.1/2/3/4/5/6;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
30 marzo 2005, a seguito di decisione del 16 marzo 2005 della SPI (artt. 13b e
13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
89.2005.3). __________ è stato sentito il 31 marzo 2005 dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro l’11 gennaio 2003,
termine stabilito dall'__________ con decisione 18 novembre 2002, continuando a
commettere reati, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la
partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 5 inc. 89.2005.3).
Con decisione 21 giugno 2005 di
questo giudice veniva concessa una prima proroga di 3 mesi della carcerazione
ai fini di allontanamento a cui è astretto __________ (inc. GIAR 89.2005.5 doc.
4).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 12
settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv.
2.
seconda frase), approssimandosi la scadenza della proroga di tre mesi
concessa con decisione 21 giugno 2005 di questo ufficio (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di due mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.
GIAR 89.2004.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione
LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha
compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS come dalla documentazione allegata alla
decisione/istanza, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della
persona oggetto della misura.
3.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 20 settembre 2005, in presenza del
proprio patrocinatore e dell’interprete,
ha ribadito di essere cittadino del __________ malgrado sia stato riconosciuto
come cittadino __________, il 29 giugno 2005, da una commissione governativa __________,
ha ribadito di non volere essere inviato in __________ come pure di non volere
comunque rientrare al suo paese e di non avere fatto nulla per richiedere dei
documenti d’identità presso il Consolato del __________ ma anzi di avere
espressamente comunicato al Console di quel paese, durante una telefonata effettuata
dalla Gendarmeria di Lugano, di non volere rientrare in quello che ha
dichiarato essere il suo paese d’origine. Egli ha poi ribadito di volere
lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti
validi.
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
5, inc. GIAR 89.2005.3).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. L'autorità ha infatti sottoposto __________ ad una
speciale delegazione __________ che lo ha riconosciuto come cittadino di quel
Paese così come confermato con fax 30 giugno 2005 dell’__________, ha
sollecitato telefonicamente, il 7 settembre 2005, tale ufficio per sapere a che
punto si trovava la procedura per il rilascio dei documenti di viaggio e l’__________
ha risposto di non averli ancora ricevuti ma che il “__________” ha confermato
che i risultati dell’incontro tra la delegazione e __________ sono stati
comunicati al Ministero degli affari esteri __________, con ciò ha fatto quanto
in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia
il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto
rientro: egli infatti, dopo avere richiesto, anche per il tramite del suo
legale, di potere tornare in __________, durante il colloquio con il Console di
tale paese a __________, avvenuto il 24 maggio 2005, ha dichiarato di essere
cittadino del __________, e successivamente, sia davanti alla Polizia in data
14.
giugno e 8 settembre 2005 che davanti a questo giudice in data 20 giugno e
20.
settembre 2005, ha dichiarato di non volere rientrare in __________,
dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio
paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei
documenti di viaggio (che gli verrebbero forniti unicamente in caso di rientro
al paese d’origine) (cfr. doc. A, B, C, D allegato al doc. 1 e doc. 7 inc.
89.2005
);
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare
ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo
dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la
privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo
di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),
l’ulteriore protrazione di due mesi è da considerare giustificata e rispettosa
del principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La
decisione/istanza 12 settembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di
allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il
giorno 29 novembre 2005, compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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