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Decisione

INC.2006.1201

Prove

10 marzo 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

A seguito di un infortunio sul

lavoro, avvenuto il 23 novembre 2004 a __________ nell'ambito dei lavori di

realizzazione di una micro-centrale elettrica e nel quale ha perso la vita __________

(muratore per la ditta __________ di __________), il Ministero pubblico ha

aperto un procedimento penale.

Ritenendo conclusa l'inchiesta,

nel corso della quale si è proceduto all'audizione di vari testi (i tre

colleghi della vittima, nonché il tecnico e responsabile cantieri della ditta __________),

con scritto 27 gennaio 2005 il Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato al

patrocinatore di parte civile la possibilità di visionare l'incarto presso il

Ministero pubblico.

Preso atto dello scritto 28

febbraio 2005 del patrocinatore degli Eredi fu __________, evidenziante la

necessità di chiarire alcune circostanze legate in particolare alla sicurezza

del cantiere, con scritto 9 maggio 2005 il magistrato inquirente ha ordinato

alla polizia di procedere ad ulteriori interrogatori, segnatamente a quello di __________

(AI 10 e11). Il relativo rapporto (16 settembre 2005) è stato consegnato il 20

settembre 2005 al magistrato inquirente, che dopo aver accertato che

l'ispettore della SUVA intervenuto sul luogo dell'infortunio non aveva

allestito alcun rapporto tecnico, il 28 settembre 2005 ha ordinato il deposito

degli atti con scadenza al 17 ottobre 2005.

B.

Con istanza 14 ottobre 2005 il

patrocinatore di parte civile ha chiesto che venissero nuovamente sentiti __________

e __________, cioè gli altri operai presenti sul cantiere al momento

dell'infortunio, in particolare "in punto a sapere come ed in quale

misura si accedesse oltre la recinzione di protezione posta a valle ed oltre

alla quale si trovava al momento della caduta + __________ ", ritenuto

che dall'istruttoria sarebbe emerso che oltre la protezione sarebbero stati

svolti lavori importanti (ad esempio posa del muro a secco per mascherare

manufatto in cemento) e che non sempre gli operai lavoravano in sicurezza cioè

con le necessarie imbracature, ciò che, a giudizio del patrocinatore,

renderebbe opportuno verificare se non era opportuno spostare la protezione più

a monte.

Con decisione 4 gennaio 2006 il

magistrato inquirente ha respinto integralmente la suddetta istanza. Dopo aver

rilevato che la dinamica dell'incidente è già stata spiegata esaurientemente

dal teste __________, ha ritenuto che le circostanze che gli Eredi fu +__________

ritengono necessario approfondire, da un lato, non riguardano direttamente il

momento dell'incidente e, dall'altro, che __________ è già stato sentito dalla

polizia il 15 settembre 2005 in merito al rispetto sul cantiere delle norme di

sicurezza ed ha dichiarato che le misure di sicurezza venivano imposte dalla DL

e rispettate dagli operai. Il Sostituto Procuratore pubblico ha quindi concluso

"in assenza di elementi a sostegno dell'ipotesi di una violazione delle

regole dell'arte edilizia, non si giustifica, a mio modo di vedere, un

complemento istruttorio volto ad approfondire ulteriormente, e tramite nuovi

interrogatori di testi già sentiti, questa circostanza, che peraltro non é in

immediata relazione col decesso di __________ ".

Ha fatto seguito il reclamo qui

in esame con il quale gli Eredi fu __________ chiedono che il Sostituto

Procuratore pubblico proceda personalmente all'audizione del teste __________, "dopo

di che, a dipendenza delle risultanze si potrà decidere come proseguire

l'istruttoria". I reclamanti censurano innanzitutto il fatto che alle

audizioni dei testi, in particolare a quella di __________, abbia proceduto la

polizia e non il magistrato inquirente: "si tratterebbe di mezzi di

prova soltanto parziali, palesemente condizionati ed assunti in modo

approssimativo, quali le audizioni di testi non liberi" e senza la

presenza dei rispettivi patrocinatori. Nel merito, rileva che dalla

dichiarazione di __________ allegata al reclamo emerge che gli operai non

lavoravano sempre con le necessarie imbracature, contrariamente a quanto da lui

dichiarato nel verbale di polizia 15 settembre 2005, ciò che, oltre a

confermare che l'audizione ad opera della polizia non sarebbe confacente alle

garanzie procedurali e legali, renderebbe necessaria una nuova audizione,

trattandosi di circostanze che seppure riferite ad altro momento "o

forse no" permetterebbero di verificare l'ipotesi di un'avvenuta

violazione delle regole dell'arte edilizia.

C.

Con osservazioni 30 gennaio 2006

il Sostituto Procuratore pubblico si è confermato nella decisione impugnata,

ribadendo che un nuovo interrogatorio di __________ non porterebbe elementi

nuovi ed utili per l'inchiesta.

e considerato

Considerandi

1.

La legittimazione degli Eredi fu __________,

parti civili nel procedimento nell'ambito del quale è stata emanata la

decisione impugnata, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in

ordine.

2.

In termini generali per l’assunzione di prove

proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60

cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la

facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del

magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a

pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto

di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la

revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad

art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento

all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter

risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR

1093.93

, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del

magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art.

280.

ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede

di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di

prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva

necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B.,

CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993

in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione

17.

agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si

deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la

decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione

della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto

tra l’altro ad assicurarne la non interrotta

assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17

febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc.

GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in

particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di

proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi

dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo,

DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair

trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.

Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito

(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali

corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen

entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento

specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta

“wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien

Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält”

(Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole

di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103

Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als

genügend geklärt erachten”. Di

conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito

rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.

Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso

Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1

consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la

presente discussione del complemento probatorio in questione è quella

predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa

di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire

l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del

procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.

1.

CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale

utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è

elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale

unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia

impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21 giugno

2001.

in re C.)

c)

Quanto sopra espresso evidenzia

l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di

complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle

controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente

decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,

CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo

perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza

per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una

prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per

meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere

sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30

giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare

che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di

un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe

confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza

e rilevanza presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto

non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella

motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che

l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato

diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e

gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR,

autorità da considerarsi "terza "per rapporto all'istruttoria come

tale.

Per quanto il requisito della

novità della prova proposta giova inoltre precisare che esso

"comporta, laddove l'elemento di prova

era noto e poteva essere assunto in precedenza, un maggior onere di

motivazione. Infatti, sebbene si operi in una procedura che vuole il magistrato

inquirente quale unico dominus (art. 193 CPP), con facoltà di liberamente

assumere le prove che ritiene necessarie (pur nel rispetto del principio

sancito dall'art. 176 cpv. 1 CPP) e con quella di decidere sulle prove

richieste (dalle parti) solo in sede di deposito atti (REP 1997 n. 97),

dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che laddove possibile, ed in

applicazione degli artt. 58 e 60 CPP, le parti notifichino indilatamente (ed in

base al principio della buona fede processuale) le prove che ritengono

necessario assumere senza attendere il deposito degli atti (L. Marazzi, Le

prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, pag. 39 ss., in

particolare capitolo IV paragrafo 2.2 e citazioni). Pertanto, se non basta, per

negare il carattere di novità di una prova, il fatto che l'assunzione avrebbe

potuto essere richiesta in precedenza, neppure basta per conferirle tale

carattere il semplice fatto che non sia stata ancora assunta e sia ritenuta

rilevante da una parte o necessaria per il rispetto del principio del

contraddittorio".

(GIAR 22.6.2004 in

re A.B.)

3.

I reclamanti chiedono che il

magistrato inquirente proceda ad una nuova audizione di __________ alla

presenza dei legali di parte civile.

Innanzitutto occorre rilevare che

in casu, conformemente a quanto previsto dall'art. 179 CPP, il magistrato

inquirente ha delegato le informazioni preliminari alla Polizia, la quale ha

pure allestito il rapporto di constatazione dell'incidente, né sussistono

motivi, come si vedrà anche nel seguito, per ritenere trattarsi di "testi

non liberi" e condizionati. Giova inoltre ricordare che la presenza

della parte civile ad interrogatori dinnanzi ad agenti della polizia non è

ammessa neppure per quelli dell'accusato (art. 80 cpv. 3 CPP), né è ammessa la

presenza di difensori agli interrogatori di polizia dell'accusato (art. 61 cpv.

3.

CPP): il procedimento in questione si trova ancora allo stadio delle

informazioni preliminari, non essendovi stata alcuna promozione dell'accusa.

Per quanto riguarda, invece, l'invocato

diritto al contraddittorio, va evidenziato che il contraddittorio è un diritto

(dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di

determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere

garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria

predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se

del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del

processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3

lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio

2001.

in re C., inc. 501.98.7). Nel caso specifico, quindi, non è tanto il

diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione,

bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza

del Procuratore pubblico.

In concreto, __________ è stato

sentito dalla Polizia due volte.

Nel corso del primo verbale,

avvenuto il 25 novembre 2004, __________ ha precisato la dinamica

dell'incidente, chiarendo che al momento della caduta __________ si trovava

all'esterno della barriera di sicurezza senza imbracatura (AI 3). E' stato poi

sentito una seconda volta, a seguito dell'accoglimento da parte del magistrato

inquirente della richiesta 28 febbraio 2005 di parte civile, il 15 settembre

2005.

In particolare, con scritto 9 maggio 2005 il Sostituto

Procuratore pubblico ha elaborato

un questionario, nel quale ha indicato le precise circostanze in merito alla

sicurezza del cantiere da chiarire, in primo luogo, con l'audizione di __________.

Nel corso del suddetto __________, dopo aver ribadito con riferimento alla

dinamica dell'incidente "+ __________ di sua iniziativa scavalcava la

protezione metallica di sicurezza posizionandosi vicino ai tubi di

plastica", ha dichiarato che non è mai accaduto che gli operai della

ditta dovessero lavorare oltre il parapetto di protezione e che per il lavoro

che stavano effettuando il 23 novembre 2004, essendo all'interno delle protezioni

metalliche non era necessario l'utilizzo di imbracature, comunque a

disposizione nella baracca.

Nella dichiarazione 13 gennaio

2006.

allestita per l'avv. __________ ed allegata al reclamo, __________, dopo

aver ribadito che in presenza del responsabile del cantiere __________ - "che

veniva sul cantiere praticamente ogni giorno. La sua permanenza variava di

volta in volta, anche perché il cantiere era collocato sulla lunghezza di un

chilometro e vi lavoravano tre squadre" - venivano utilizzate le imbracature,

cioè rispettate le norme di sicurezza, ha però precisato che, contrariamente a

quanto da lui dichiarato nel corso del verbale di polizia 15 settembre 2005,

effettivamente quando non vi era un responsabile della ditta sul cantiere

capitava che gli operai lavorassero oltre le protezioni senza le necessarie

imbracature. Affermazione quest'ultima che non dimostra affatto il

condizionamento del teste in polizia, ritenuto che si riferisce ad un

comportamento non rispettoso delle norme in materia di sicurezza da parte degli

operai e non del datore di lavoro. In sostanza, __________ ha infatti

confermato che il datore di lavoro esigeva il rispetto delle norme di sicurezza

da parte degli operai, i quali, per contro, in assenza del responsabile della

ditta, non le rispettavano.

In siffatte circostanze la

richiesta di una nuova audizione di __________ deve essere respinta, facendo

difetto rilevanza, pertinenza e novità. Da un lato, va infatti osservato che

sulla questione della sicurezza del cantiere, così come sulla dinamica

dell'incidente, __________ è già stato sentito, e, dall'altro, che la

circostanza indicata nella dichiarazione 13 gennaio 2006, secondo cui a volte

in assenza del responsabile del cantiere gli operai "motu proprio"

non rispettavano le norme di sicurezza, comportamento superficiale ed in

violazione delle norme di sicurezza di cui non può essere ritenuto responsabile

- contrariamente a quanto sembrano sostenere i reclamanti - il datore di lavoro

e/o la DL, non può essere considerato un elemento nuovo relativo ai fatti

accaduti il giorno dell'incidente e neppure tale da evidenziare violazioni

delle norme di sicurezza imputabili alla DL o al datore di lavoro. Ne discende

che un'ulteriore audizione del teste __________ non fornirebbe elementi nuovi

ed utili per l'inchiesta e per le successive decisioni di competenza del

magistrato inquirente.

4.

Alla luce di quanto precede, il

reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv.

1.

lett. a CPP), tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG), correlate alla

soccombenza. .

Visti gli art. 61, 80, 179, 196,

280, 281 e 282 CPP,

decide

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 300.--, e le spese di fr. 80.--, sono a carico dei

reclamanti.

3.

La

presente decisione è definitiva.

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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