INC.2006.12102
Istanza di libertà provvisoria
1 maggio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.12102
Data decisione, Autorità:
01.05.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.12102
Lugano
1° maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 25/26 aprile 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 28 aprile 2006 dal
Procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi
viste
le osservazioni della difesa (28 aprile 2006);
visto
l'inc. MP __________, nonché __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________
è stato arrestato il 15 marzo 2006 con contestuale promozione dell'accusa per
le ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. 1 CP (subordinatamente 147 cpv.
1 CP), 251 CP e 217 CP (doc. 1 e 2, inc. GIAR 121.2006.1).
Questo
giudice ha confermato l'arresto il giorno successivo, ritenuta la presenza di
gravi indizi di reato, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove,
nonché pericolo di fuga (doc. 4, inc. GIAR 121.2006.1).
2.
In
sostanza __________ è accusato di aver effettuato transazioni fraudolente con
carte di credito (quale titolare del negozio __________) per oltre FRS
130'000.-, riuscendo ad incassare almeno FRS 75'000.-, nonché di aver abusato
del codice informatico relativo al conto postale della __________ riuscendo ad
ottenere ca. FRS 13'000.-.
Per
quanto concerne l'ipotesi di reato di cui all'art. 217 CP, la stessa si fonda
sulla costatazione di accumulo di arretrati per ca. FRS 40'000.-.
L'inchiesta,
il cui sviluppo (acquisizione documenti e atti di altri procedimenti,
perquisizioni e sequestri, audizioni accusato e testi) si evince dall'elenco
atti prodotto (in particolare AI da 1 a 45, inc. MP __________), ha portato ad
un estensione dell'accusa per i reati di cui agli artt. 146 cpv. 1 CP, 251 CP,
169 CP, 292 CP, 96 LCstr, 87 LAVS, in relazione alla ricezione di un importo di
FRS 5'800.- nel 2001/2002, alla sottoscrizione di moduli contrattuali nel 2005
(in relazione ai rapporti con gli istituti emittenti le carte di credito e
istituti bancari), al mancato rispetto degli obblighi LAVS dal 2000, alla
distrazione di valori sottoposti a procedimento giudiziale (diritto di
ritenzione) e relativa disobbedienza a decisioni dell'autorità nel 2006, nonché
ad un episodio di guida senza licenza avvenuto nel 2005 (cfr. AI 39).
3.
Con
scritto del 25 aprile 2006, __________ ha postulato la sua messa in libertà
provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 121.2006.2).
Dopo
aver indicato data dell'arresto e del trasferimento al __________, il contenuto
della conferma d'arresto del 16 marzo 2006, nonché i principi generali di
diritto che debbono presiedere la restrizione della libertà personale (Istanza,
punti da 1 a 5) e indicato, sempre in termini generali, i concetti e i principi
applicativi dei bisogni istruttori, pericolo di recidiva e di fuga (Istanza,
punti 6, 7 e 8) conclude asserendo come pacifico il fatto che non
sussisterebbero più motivi a giustificazione del mantenimento della
carcerazione preventiva (Istanza, punto 9).
Per
quanto concerne il caso concreto (e per la sussunzione del fatto al diritto),
l'istante afferma: che bisogni istruttori non sono più dati in quanto
l'inchiesta sarebbe giunta al termine, che non esistono elementi concreti
indizianti la recidiva e che il rischio di fuga è controindicato oltre che
dalla cittadinanza svizzera, dall'esistenza di solidi rapporti famigliari in __________
(madre e fratello), nonché limitabile dalla possibilità di disporre un obbligo
di residenza presso i famigliari con ritiro dei documenti di legittimazione.
4.
Con
scritto del 28 aprile 2006 (doc. 2, inc. GIAR 121.2006.2) il magistrato
inquirente preavvisa negativamente l'istanza.
Dopo
aver riassunto dettagliatamente (e con puntuali riferimenti agli atti
dell'incarto, in particolare ai verbali) gli indizi di reato sia per i fatti
del 2006 che per quelli del 2001/2002, segnalando ammissione per il reato di
cui all'art. 217 CP e, per così dire, ovvietà di quello relativo all'art. 87
AVS (Osservazioni, pag. 2 e 3), il magistrato inquirente indica gli elementi
concreti che fondano, a suo dire, l'esistenza (e l'attualità) del pericolo di
recidiva e di quello di fuga (Osservazioni, pagina 4 e 5), negando, per quest'ultimo,
possibile efficacia delle misure sostitutive proposte.
Inoltre,
per il magistrato inquirente, la detenzione preventiva e il suo perdurare sono
rispettosi del principio di proporzionalità, anche alla luce del fatto che il
deposito degli atti è previsto a breve.
5.
Con
scritto del 28 aprile 2006 (doc. 4, inc. GIAR 121.2006.2), dopo ricezione delpreavviso
negativo, la difesa segnala di aver esaustivamente espostro gli argomenti a
favore della scarcerazione nell'istanza del 25 aprile 2006. Inoltre, sostiene
insufficiente motivazione circa il pericolo di recidiva aggiungendo che "in
caso contrario qualunque detenuto dovrebbe presentare pericoli di recidiva,
cosa che ben evidentemente non è corretto"
6.
L'istanza (ricevibile in quanto emanata da persona
detenuta) e relativo preavviso negativo sono stati trasmessi tempestivamente
dal procuratore pubblico a questo ufficio (cfr. termine di cui all'art. 108
cpv. 1 CPP, computato ex art. 20 CPP che esclude tale modalità di computo dei
termini solo per quello previsto dall'art. 100).
La decisione di questo giudice, che ha ricevuto
l'istanza e il preavviso in data 28 aprile 2006, deve quindi essere prolata,
sempre secondo il computo ex art. 20 CPP, al più tardi martedì 2 maggio 2006.
7.
In diritto, ancorché
noto alle parti, è opportuno ricordare che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i
bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in
altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
8.
La prima condizione per l'eventuale mantenimento della
misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve
essere verificata d'ufficio anche se, come nel presente caso, non formalmente contestata.
Nel caso in esame, e considerati i limiti di
competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi
di reato sono presenti.
L'effettuazione
di transazioni con carte di credito risultate false o clonate, per un montante
importante (e relativo incasso parziale di ca. 75'000.-), spezzettando le
operazioni al fine di rimanere entro i limiti di garanzia, sull'arco di pochi
giorni/ore (allorquando nei precedenti mesi la cifra d'affari inerente
l'utilizzo di carte di credito era massicciamente inferiore), con clienti
sconosciuti o quantomeno dei quali non sono neppure state registrate le
generalità e che hanno utilizzato carte di credito con nomi diversi e
riconducibili a persone di sesso diverso, in relazione a (dichiarata) vendita
di importanti partite di merce per la quale non vi è credibile riscontro
d'acquisto, rispettivamente di effettiva presenza in negozio, costituisce
indubbiamente grave e concreto indizio dei reati ascritti e relativi
all'attività del negozio __________ (cfr. AI 1 e allegati, 10, AI 27. 1 doc.
all. da 1 a 5, 27.10, Verbale __________ GIAR 16 marzo 2006, Verbali di cui
agli AI A.2, A.3 pag. 3, A.4 pag. 5 ss., 27.2, 27.5).
Pure
sufficientemente indiziati sono gli altri reati oggetto di
promozione/estensione dell'accusa: cfr. AI A.3 pag. 4, nonché inc. __________,
per quelli di cui agli artt. 169 e 292 CP; AI A.5 pag. 6/7 per quelli di cui
agli artt. 217 CP e 87 LAVS, AI 2 e 11 dell'inc. MP __________ per le
imputazioni relative ai fatti del 2001/2002.
9.
a)
Per quanto concerne la seconda condizione (una di
quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, il
magistrato inquirente afferma esistenza di concreto pericolo di fuga e di
recidiva. Lo fa come, detto, con esplicito riferimento ad elementi concreti che
emergono dall'incarto.
b)
b.1.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18
agosto 2005 in re D., 325.2005.3).
b.2.
In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e
concreto. Per gli elementi a sostegno di tale concretezza basterebbe rinviare
al dettagliato esposto del magistrato inquirente in sede di preavviso negativo,
noto all'accusato ed alla sua difesa (DTF 123 I 130).
Comunque, l'accusato pur essendo cittadino svizzero
con la famiglia d'origine residente in __________ si è trasferito in __________
da anni (dal 2000, AI A.1 pag. 2) dove ha fondato una nuova famiglia e, con
questa (moglie e figlia in tenera età), vi risiede stabilmente, per altro con
possibilità abitativa presso i suoceri a relativamente basso canone d'affitto e
attività professionale della moglie (ibidem). Il centro dei suoi
interessi socio-famigliari deve essere quindi considerato come situato in __________.
Certo, pur trasferendosi in __________ egli ha, di
fatto, continuato a lavorare in __________ (commettendo, peraltro, gli atti di
cui è accusato); tuttavia, nel caso in esame, tale situazione è lungi dal
costituire un elemento a favore dell'assenza di pericolo di fuga, sia per il
motivo del trasferimento del domicilio all'estero (sottrarsi a procedure
esecutive, comprese quelle conseguenti gli obblighi alimentari, non pagare le
imposte; cfr. AI A1 pag. 2), sia perché le possibilità professionali in __________
appaiono ora, forse definitivamente, compromesse e comunque con notevole
situazione debitoria a cui far eventualmente fronte (cfr. a titolo indicativo i
soli AI 25 e 26).
b.3.
Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi
concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga
(se si preferisce, la permanenza all'estero come finora) al rischio di una
ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena
(visto il rischio che la eventuale pena sia da espiare, causa il precedente del
28 agosto 2002 ed il fatto che almeno i reati di cui agli artt. 217 CP e 87
LAVS, se confermati, sarebbe avvenuto anche nel periodo di prova),
rispettivamente alle conseguenze, anche civili, del seguito della procedura e
del dibattimento (si vedano, tra le altre le sentenze citate alle note 37 e 38
da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ 1981 note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981
p. 369 ss.).
Un obbligo di residenza presso il fratello, se non
assortito da adeguata cauzione, non appare atto a limitare sufficientemente
tale rischio.
c)
L'accertamento di un concreto pericolo di fuga sarebbe
sufficiente a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva.
Tuttavia, abbondanzialmente e visti i circostanziati elementi esposti dal
magistrato inquirente (quindi, a giudizio di questo giudice, senza lacune nella
motivazione) per affermare la concretezza anche di questo pericolo, ci si può
pronunciare anche su questa seconda causa a fondamento della detenzione
preventiva.
c.1.
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel
rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più
larga di quella dell'art. 67 CP: l'esistenza di precedenti specifici non basta,
da sola, a concretizzarlo, così come non basta, sempre da solo, l'inesistenza a
escluderlo ( DTF 12 agosto 1981 in re C.;
DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005
in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione
la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota
84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi
sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
c.2.
Il Procuratore pubblico ritiene dato e
concreto il pericolo di recidiva, sostanzialmente perché __________ risulta
aver delinquito durante il periodo di prova concessogli in sede di precedente
condanna, aver commesso ripetutamente reati di una certa gravità, essersi
sottratto ai creditori mediante il trasferimento del domicilio all'estero ma
fornendo falso indirizzo in __________ ed anche per l'atteggiamento assunto in
corso d'inchiesta.
In effetti, è indubbio che i reati imputati
a __________, pur non essendo di gravità assoluta, non sono delle bagatelle
(sia per gli importi in gioco che per le modalità di esecuzione, in cui non
manca l'utilizzo di falsi documenti : CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357 cons.
9), così come il fatto che __________, se i fatti di cui è accusato troveranno
conferma nell'eventuale giudizio di merito, abbia agito con una certa frequenza
(per non dire continuità per quanto concerne le imputazioni relative all'AVS ed
all'art. 217 CP), sempre in ambito economico finanziario (che si tratti di
illecito profitto o illecito risparmio) che già concerneva la precedente
condanna (cfr. casellario), e in una sorta di "crescendo"
dell'attività delittuosa come testimoniano gli episodi del 2006 (CRP 17
novembre 2005, 60.2005.357 cons. 9).
Altrettanto indubbia la circostanza che,
nel corso di questi stessi anni, la sua situazione economica (perlomeno in
svizzera) non sia minimamente migliorata, col che i motivi che verosimilmente
stanno alla base delle attività delittuose sono tuttora presenti, e non di poca
entità. Da ultimo, va pure considerato che egli ha comunque, perlomeno in
parte, agito durante il periodo di prova, che ha mostrato costante sprezzo per
tutte le regole a garanzia dei diritti (foss'anche solo economici) dei terzi (cfr.
AI A.5 pag. 6, AI A.3 pag 4.) e che il suo atteggiamento processuale attuale (legittimo)
non permette di concludere a pentimento o coscienza dell'illiceità di quanto
commesso (se confermato).
c.3.
Quelli sopra elencati sono tutti elementi
concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di
recidiva. Elementi di segno opposto non emergono in modo evidente dall'incarto,
tantomeno sono indicati dalla difesa che si limita a richiamare gli elementi di
carattere generale che possono fondare il pericolo di recidiva.
In capo a __________ va dunque ritenuto presente anche un concreto pericolo di recidiva.
10.
Il principio di proporzionalità della misura
restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 15
marzo 2006 e l'inchiesta è in fase conclusiva (il deposito degli atti è
previsto dal magistrato inquirente fra circa una decina di giorni). Il rischio
di pena, se le accuse dovessero essere confermate è certamente ancora superiore
al carcere preventivo sin qui sofferto ed a quello prevedibilmente ancora da
soffrire (anche indipendentemente dalla revoca dei 5 mesi a cui è stato
condannato nell'agosto 2002); nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di
stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.
11.
In conclusione, ritenuti presenti gravi indizi di
reato, concreti pericoli di fuga e di recidiva, ed essendo la carcerazione
preventiva ancora rispettosa del principio di proporzionalità, l'istanza di
libertà provvisoria presentata da __________ viene respinta con la presente
decisione esente da tasse e spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 146, 147, 251, 217, 169, 292 CP, 87
LAVS, 96 LCstr, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, 5 e 6 CEDU,
decide
1. L'istanza
di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro
la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
Appello, Lugano, entro 10 giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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