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Decisione

INC.2006.12102

Istanza di libertà provvisoria

1 maggio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

La prima condizione per l'eventuale mantenimento della

misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve

essere verificata d'ufficio anche se, come nel presente caso, non formalmente contestata.

Nel caso in esame, e considerati i limiti di

competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi

di reato sono presenti.

L'effettuazione

di transazioni con carte di credito risultate false o clonate, per un montante

importante (e relativo incasso parziale di ca. 75'000.-), spezzettando le

operazioni al fine di rimanere entro i limiti di garanzia, sull'arco di pochi

giorni/ore (allorquando nei precedenti mesi la cifra d'affari inerente

l'utilizzo di carte di credito era massicciamente inferiore), con clienti

sconosciuti o quantomeno dei quali non sono neppure state registrate le

generalità e che hanno utilizzato carte di credito con nomi diversi e

riconducibili a persone di sesso diverso, in relazione a (dichiarata) vendita

di importanti partite di merce per la quale non vi è credibile riscontro

d'acquisto, rispettivamente di effettiva presenza in negozio, costituisce

indubbiamente grave e concreto indizio dei reati ascritti e relativi

all'attività del negozio __________ (cfr. AI 1 e allegati, 10, AI 27. 1 doc.

all. da 1 a 5, 27.10, Verbale __________ GIAR 16 marzo 2006, Verbali di cui

agli AI A.2, A.3 pag. 3, A.4 pag. 5 ss., 27.2, 27.5).

Pure

sufficientemente indiziati sono gli altri reati oggetto di

promozione/estensione dell'accusa: cfr. AI A.3 pag. 4, nonché inc. __________,

per quelli di cui agli artt. 169 e 292 CP; AI A.5 pag. 6/7 per quelli di cui

agli artt. 217 CP e 87 LAVS, AI 2 e 11 dell'inc. MP __________ per le

imputazioni relative ai fatti del 2001/2002.

9.

a)

Per quanto concerne la seconda condizione (una di

quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, il

magistrato inquirente afferma esistenza di concreto pericolo di fuga e di

recidiva. Lo fa come, detto, con esplicito riferimento ad elementi concreti che

emergono dall'incarto.

b)

b.1.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18

agosto 2005 in re D., 325.2005.3).

b.2.

In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e

concreto. Per gli elementi a sostegno di tale concretezza basterebbe rinviare

al dettagliato esposto del magistrato inquirente in sede di preavviso negativo,

noto all'accusato ed alla sua difesa (DTF 123 I 130).

Comunque, l'accusato pur essendo cittadino svizzero

con la famiglia d'origine residente in __________ si è trasferito in __________

da anni (dal 2000, AI A.1 pag. 2) dove ha fondato una nuova famiglia e, con

questa (moglie e figlia in tenera età), vi risiede stabilmente, per altro con

possibilità abitativa presso i suoceri a relativamente basso canone d'affitto e

attività professionale della moglie (ibidem). Il centro dei suoi

interessi socio-famigliari deve essere quindi considerato come situato in __________.

Certo, pur trasferendosi in __________ egli ha, di

fatto, continuato a lavorare in __________ (commettendo, peraltro, gli atti di

cui è accusato); tuttavia, nel caso in esame, tale situazione è lungi dal

costituire un elemento a favore dell'assenza di pericolo di fuga, sia per il

motivo del trasferimento del domicilio all'estero (sottrarsi a procedure

esecutive, comprese quelle conseguenti gli obblighi alimentari, non pagare le

imposte; cfr. AI A1 pag. 2), sia perché le possibilità professionali in __________

appaiono ora, forse definitivamente, compromesse e comunque con notevole

situazione debitoria a cui far eventualmente fronte (cfr. a titolo indicativo i

soli AI 25 e 26).

b.3.

Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi

concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga

(se si preferisce, la permanenza all'estero come finora) al rischio di una

ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena

(visto il rischio che la eventuale pena sia da espiare, causa il precedente del

28 agosto 2002 ed il fatto che almeno i reati di cui agli artt. 217 CP e 87

LAVS, se confermati, sarebbe avvenuto anche nel periodo di prova),

rispettivamente alle conseguenze, anche civili, del seguito della procedura e

del dibattimento (si vedano, tra le altre le sentenze citate alle note 37 e 38

da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ 1981 note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981

p. 369 ss.).

Un obbligo di residenza presso il fratello, se non

assortito da adeguata cauzione, non appare atto a limitare sufficientemente

tale rischio.

c)

L'accertamento di un concreto pericolo di fuga sarebbe

sufficiente a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva.

Tuttavia, abbondanzialmente e visti i circostanziati elementi esposti dal

magistrato inquirente (quindi, a giudizio di questo giudice, senza lacune nella

motivazione) per affermare la concretezza anche di questo pericolo, ci si può

pronunciare anche su questa seconda causa a fondamento della detenzione

preventiva.

c.1.

Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel

rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più

larga di quella dell'art. 67 CP: l'esistenza di precedenti specifici non basta,

da sola, a concretizzarlo, così come non basta, sempre da solo, l'inesistenza a

escluderlo ( DTF 12 agosto 1981 in re C.;

DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005

in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione

la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota

84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi

sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

c.2.

Il Procuratore pubblico ritiene dato e

concreto il pericolo di recidiva, sostanzialmente perché __________ risulta

aver delinquito durante il periodo di prova concessogli in sede di precedente

condanna, aver commesso ripetutamente reati di una certa gravità, essersi

sottratto ai creditori mediante il trasferimento del domicilio all'estero ma

fornendo falso indirizzo in __________ ed anche per l'atteggiamento assunto in

corso d'inchiesta.

In effetti, è indubbio che i reati imputati

a __________, pur non essendo di gravità assoluta, non sono delle bagatelle

(sia per gli importi in gioco che per le modalità di esecuzione, in cui non

manca l'utilizzo di falsi documenti : CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357 cons.

9), così come il fatto che __________, se i fatti di cui è accusato troveranno

conferma nell'eventuale giudizio di merito, abbia agito con una certa frequenza

(per non dire continuità per quanto concerne le imputazioni relative all'AVS ed

all'art. 217 CP), sempre in ambito economico finanziario (che si tratti di

illecito profitto o illecito risparmio) che già concerneva la precedente

condanna (cfr. casellario), e in una sorta di "crescendo"

dell'attività delittuosa come testimoniano gli episodi del 2006 (CRP 17

novembre 2005, 60.2005.357 cons. 9).

Altrettanto indubbia la circostanza che,

nel corso di questi stessi anni, la sua situazione economica (perlomeno in

svizzera) non sia minimamente migliorata, col che i motivi che verosimilmente

stanno alla base delle attività delittuose sono tuttora presenti, e non di poca

entità. Da ultimo, va pure considerato che egli ha comunque, perlomeno in

parte, agito durante il periodo di prova, che ha mostrato costante sprezzo per

tutte le regole a garanzia dei diritti (foss'anche solo economici) dei terzi (cfr.

AI A.5 pag. 6, AI A.3 pag 4.) e che il suo atteggiamento processuale attuale (legittimo)

non permette di concludere a pentimento o coscienza dell'illiceità di quanto

commesso (se confermato).

c.3.

Quelli sopra elencati sono tutti elementi

concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di

recidiva. Elementi di segno opposto non emergono in modo evidente dall'incarto,

tantomeno sono indicati dalla difesa che si limita a richiamare gli elementi di

carattere generale che possono fondare il pericolo di recidiva.

In capo a __________ va dunque ritenuto presente anche un concreto pericolo di recidiva.

10.

Il principio di proporzionalità della misura

restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 15

marzo 2006 e l'inchiesta è in fase conclusiva (il deposito degli atti è

previsto dal magistrato inquirente fra circa una decina di giorni). Il rischio

di pena, se le accuse dovessero essere confermate è certamente ancora superiore

al carcere preventivo sin qui sofferto ed a quello prevedibilmente ancora da

soffrire (anche indipendentemente dalla revoca dei 5 mesi a cui è stato

condannato nell'agosto 2002); nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di

stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

11.

In conclusione, ritenuti presenti gravi indizi di

reato, concreti pericoli di fuga e di recidiva, ed essendo la carcerazione

preventiva ancora rispettosa del principio di proporzionalità, l'istanza di

libertà provvisoria presentata da __________ viene respinta con la presente

decisione esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 146, 147, 251, 217, 169, 292 CP, 87

LAVS, 96 LCstr, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, 5 e 6 CEDU,

decide

1. L'istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro

la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di

Appello, Lugano, entro 10 giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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