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Decisione

INC.2006.12403

Istanza di libertà provvisoria

17 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

- anche se non

contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata

d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato

dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per

il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera

strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio;

- nel caso in esame, questi sono dati (e sufficienti)

sia dalle ammissioni dell'accusato

stesso, sia dalle chiamate formulate dai correi (cfr.,

in particolare, Verbali PP __________ 13 aprile 2006, __________ 13 aprile

2006 e __________ 6 aprile 2006, in particolare pag. 4 ss.; si veda

, inoltre, Verbale PG __________ 6 aprile 2006);

- sempre in diritto, si ricorda che:

"Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'

accusato stesso (per tutte: GIAR 18

agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."

(GIAR 22 dicembre 2005, 362.2005.5)

- i reati di

cui è accusato __________ (e in gran parte ammessi) sono di sicura gravità, sia

per la "quantità" che per l'intensità e la ripetitività dell'agire,

così come per l'evoluzione "qualitativa" (dai furti alla rapina); nel

contempo, il rischio di una pena di una certa importanza (superiore al limite

per la concessione della condizionale) è dato sia per quanto appena detto, sia

perché la cifra 3 dell'art. 140 (la cui applicazione non può essere esclusa

dato che non è necessaria la commissione di più rapine, rispettivamente di sole

rapine - la norma parla di rapine o (oder/ou) furti: art. 140 cifra 3 cpv. 2,

BK n. 65 ad art. 140 e n. 115 ad art. 139 - e, allo stato attuale della

giurisprudenza, anche due sole persone possono formare una banda - DTF 124 IV

88, contra: BK n. 117 ad art. 139) prevede un minimo edittale di due anni di

reclusione;

- nel contempo,

l'accusato non risulta avere particolari (invero neppure generici) legami con

il Canton Ticino: egli è __________, residente in __________, dove vive anche

il resto della sua famiglia, e non ha lavorato (né ha serie prospettive di

lavoro) in Ticino; pur considerando la collaborazione offerta agli inquirenti e

l'incensuratezza, non emergono (né sono indicati) elementi di particolare peso

da contrapporre a quelli descritti nel presente considerando ed in quello

precedente, che permettano di ritenere che la fuga (intesa come assenza per

rapporto al seguito del procedimento, al processo e alla eventuale espiazione)

non appaia, per lui, come male minore per rapporto al seguito della

carcerazione (M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 292 e note 30 nonché

32);

- di conseguenza, il pericolo di fuga deve essere

ritenuto presente e concreto, nel caso specifico;

- di principio,

se la detenzione preventiva (che è misura straordinaria) è giustificata solo

per prevenire il pericolo di fuga ed è ragionevole presumere che un deposito

cauzionale sia suscettibile di raggiungere lo stesso obiettivo, la libertà

provvisoria può (deve) essere concessa previa determinazione e versamento di

adeguato importo a titolo di cauzione (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357); per

essere considerata adeguata la somma deve essere determinata in relazione alla

gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga, considerando pure

(entro certi limiti ed al fine di non fissare cifre proibitive) la situazione

economica dell’accusato, dei suoi famigliari e/o delle persone eventualmente

chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative

citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,

Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73); spetta all’accusato, e a chi è

disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e

completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);

- nel caso in

esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti; dal curriculum

vitae (Verbale PP 13 aprile 2006, pag. 3) risulta che l'accusato ha

dichiarato di essere senza attività lucrativa dal 2004 (ultimo stipendio EUR

1'400), che non ha debiti, che i genitori (di cui nulla è dato sapere circa

reddito e sostanza), sono separati e che il padre provvede al pagamento del

debito per l'acquisto della vettura del figlio; queste indicazioni sono

insufficienti per permettere la determinazione di una adeguata cauzione (che

già per la gravità dei reati e la concretezza del rischio di fuga non dovrebbe

essere, a giudizio di questo giudice e senza pregiudizio di decisioni future,

inferiore ai FRS 20/30'000.-);

- inoltre,

l'accenno all'eventualità di fissare una cauzione è contenuto solo nello

scritto del difensore e non anche in quello dell'accusato; non essendo chiaro

se l'accusato sia d'accordo (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4° Edizione, n. 719)

e, quindi, intenzionato e in grado di raccogliere una somma, è più opportuno

non determinare una cifra a caso e rinviare la difesa ad eventuale nuova

istanza debitamente motivata e documentata;

- da ultimo, si

deve pure constatare che il principio di proporzionalità della misura

restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 16

marzo 2006 e l'inchiesta è in fase conclusiva (il deposito atti è previsto a

breve); nel contempo, il rischio di pena, se le accuse dovessero essere

confermate (si tratta, per la maggior parte, di crimini), è superiore al

carcere preventivo sin qui sofferto e, da ultimo, l'inchiesta non evidenzia

momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità;

- in conclusione,

in capo a __________ sono dati gravi indizi di reato e concreto pericolo di

fuga (non limitabile, al momento, mediante fissazione di una somma cauzionale,

sia per l'impossibilità di determinare importo adeguato, sia per la non

chiarezza circa le intenzioni dell'accusato in merito); la detenzione

preventiva sin qui sofferta e quella presumibilmente ancora da soffrire sono

rispettose del principio di proporzionalità; l'istanza deve, quindi, essere

respinta.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140, 139, 144, 186 CP, 23

LDDS, 94 LCstr., 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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