INC.2006.12403
Istanza di libertà provvisoria
17 maggio 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2006.12403
Data decisione, Autorità:
17.05.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.12403
Lugano
17 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'11/12 maggio 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 15/16 maggio 2006 dal
Procuratore pubblico
Nicola Respini
viste
le osservazioni della difesa al preavviso negativo (16 maggio 2006);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato:
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è
stato arrestato il 16 marzo 2006 e accusato di rapina aggravata ai sensi della
cifra 3 dell'art. 140 CP, nonché infrazione alla LDDS (doc. 1 e 2, inc. GIAR
124.2006.1); l'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno
successivo, ritenuta l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni
dell'istruzione e pericolo di fuga (doc. 4, inc. GIAR 124.2006.1);
- per gli stessi
fatti, ritenuti costitutivi dell'ipotesi di reato di rapina, sono state
contestualmente arrestate altre due persone (se si preferisce, presunti correi:
AI da 1 a 5 inc. MP __________, "separazioni" __________,
rispettivamente __________);
- in data 26
aprile 2006, l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di ripetuto furto,
danneggiamento e violazione di domicilio, nonché furto d'uso (AI 29
"separazione" __________); analoghe estensioni dell'accusa sono state
notificate al correo __________ (AI 17 "separazione" __________);
- con scritto
non datato, e trasmesso dal difensore al Procuratore pubblico, __________ si
dichiara pentito per le azioni commesse e chiede gli venga offerta "un'altra
possibilità"; il difensore comunica che lo scritto deve essere
interpretato quale istanza di libertà provvisoria, e si associa alla richiesta
del suo assistito segnalandone l'incensuratezza, l'assenza di pericolo di
recidiva, la collaborazione con gli inquirenti (con ammissione degli addebiti)
ed il pentimento (doc. 2, inc. GIAR 124.2006.3); a dire del difensore, il
pericolo di fuga sarebbe limitabile mediante l'imposizione del versamento di
una cauzione;
- nel preavviso
del 15 maggio 2006, il Procuratore pubblico, ricorda le circostanze
dell'arresto (e relative imputazioni) e le ammissioni dell'accusato sia in
relazione alla rapina che in relazione ad ulteriori (precedenti) reati (una
quindicina di furti), a valere quali indizi di reato; segnala, inoltre, come
l'inchiesta sia "quasi terminata" (si attendono verifiche
della polizia scientifica in merito alle tracce reperite sul luogo di altri
furti) ed il deposito degli atti previsto in questa o "al più tardi"
nella prossima settimana (doc. 1, inc. GIAR 124.2006.3);
- il preavviso
negativo all'istanza messa in libertà provvisoria si fonda sull'esistenza di un
concreto pericolo di fuga, non limitabile con una cauzione che comunque
dovrebbe essere fissata tenendo conto della gravità dei reati ed all'importanza
del pericolo di fuga; a dire dell'inquirente, la nazionalità e la residenza
all'estero dell'accusato, in uno con la gravità dei reati commessi ed il rischio
di pena, verosimilmente da espiare (cfr. il minimo previsto dalla cifra 3
dell'art. 140 CP), fondano un concreto pericolo di fuga che né la residenza
nella fascia di confine, né l'attuale collaborazione con gli inquirenti,
tantomeno le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato, sono atte a
diminuire (doc. 1, inc. GIAR 124.2006.3);
- la difesa non
ha formulato specifiche osservazioni al preavviso negativo (doc. 5, inc. GIAR
124.2006.3);
- __________,
accusato e detenuto è certamente legittimato (così come il suo patrocinatore) a
presentare istanza di libertà provvisoria; la trasmissione del preavviso
negativo, e degli atti, da parte del Procuratore pubblico, sono rispettosi del
termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP (in applicazione dell'art. 20 CPP);
- in diritto,
sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda
innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i
bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in
altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
- anche se non
contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata
d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato
dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per
il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera
strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio;
- nel caso in esame, questi sono dati (e sufficienti)
sia dalle ammissioni dell'accusato
stesso, sia dalle chiamate formulate dai correi (cfr.,
in particolare, Verbali PP __________ 13 aprile 2006, __________ 13 aprile
2006 e __________ 6 aprile 2006, in particolare pag. 4 ss.; si veda
, inoltre, Verbale PG __________ 6 aprile 2006);
- sempre in diritto, si ricorda che:
"Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'
accusato stesso (per tutte: GIAR 18
agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."
(GIAR 22 dicembre 2005, 362.2005.5)
- i reati di
cui è accusato __________ (e in gran parte ammessi) sono di sicura gravità, sia
per la "quantità" che per l'intensità e la ripetitività dell'agire,
così come per l'evoluzione "qualitativa" (dai furti alla rapina); nel
contempo, il rischio di una pena di una certa importanza (superiore al limite
per la concessione della condizionale) è dato sia per quanto appena detto, sia
perché la cifra 3 dell'art. 140 (la cui applicazione non può essere esclusa
dato che non è necessaria la commissione di più rapine, rispettivamente di sole
rapine - la norma parla di rapine o (oder/ou) furti: art. 140 cifra 3 cpv. 2,
BK n. 65 ad art. 140 e n. 115 ad art. 139 - e, allo stato attuale della
giurisprudenza, anche due sole persone possono formare una banda - DTF 124 IV
88, contra: BK n. 117 ad art. 139) prevede un minimo edittale di due anni di
reclusione;
- nel contempo,
l'accusato non risulta avere particolari (invero neppure generici) legami con
il Canton Ticino: egli è __________, residente in __________, dove vive anche
il resto della sua famiglia, e non ha lavorato (né ha serie prospettive di
lavoro) in Ticino; pur considerando la collaborazione offerta agli inquirenti e
l'incensuratezza, non emergono (né sono indicati) elementi di particolare peso
da contrapporre a quelli descritti nel presente considerando ed in quello
precedente, che permettano di ritenere che la fuga (intesa come assenza per
rapporto al seguito del procedimento, al processo e alla eventuale espiazione)
non appaia, per lui, come male minore per rapporto al seguito della
carcerazione (M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 292 e note 30 nonché
32);
- di conseguenza, il pericolo di fuga deve essere
ritenuto presente e concreto, nel caso specifico;
- di principio,
se la detenzione preventiva (che è misura straordinaria) è giustificata solo
per prevenire il pericolo di fuga ed è ragionevole presumere che un deposito
cauzionale sia suscettibile di raggiungere lo stesso obiettivo, la libertà
provvisoria può (deve) essere concessa previa determinazione e versamento di
adeguato importo a titolo di cauzione (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357); per
essere considerata adeguata la somma deve essere determinata in relazione alla
gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga, considerando pure
(entro certi limiti ed al fine di non fissare cifre proibitive) la situazione
economica dell’accusato, dei suoi famigliari e/o delle persone eventualmente
chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative
citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,
Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73); spetta all’accusato, e a chi è
disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e
completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);
- nel caso in
esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti; dal curriculum
vitae (Verbale PP 13 aprile 2006, pag. 3) risulta che l'accusato ha
dichiarato di essere senza attività lucrativa dal 2004 (ultimo stipendio EUR
1'400), che non ha debiti, che i genitori (di cui nulla è dato sapere circa
reddito e sostanza), sono separati e che il padre provvede al pagamento del
debito per l'acquisto della vettura del figlio; queste indicazioni sono
insufficienti per permettere la determinazione di una adeguata cauzione (che
già per la gravità dei reati e la concretezza del rischio di fuga non dovrebbe
essere, a giudizio di questo giudice e senza pregiudizio di decisioni future,
inferiore ai FRS 20/30'000.-);
- inoltre,
l'accenno all'eventualità di fissare una cauzione è contenuto solo nello
scritto del difensore e non anche in quello dell'accusato; non essendo chiaro
se l'accusato sia d'accordo (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4° Edizione, n. 719)
e, quindi, intenzionato e in grado di raccogliere una somma, è più opportuno
non determinare una cifra a caso e rinviare la difesa ad eventuale nuova
istanza debitamente motivata e documentata;
- da ultimo, si
deve pure constatare che il principio di proporzionalità della misura
restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 16
marzo 2006 e l'inchiesta è in fase conclusiva (il deposito atti è previsto a
breve); nel contempo, il rischio di pena, se le accuse dovessero essere
confermate (si tratta, per la maggior parte, di crimini), è superiore al
carcere preventivo sin qui sofferto e, da ultimo, l'inchiesta non evidenzia
momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità;
- in conclusione,
in capo a __________ sono dati gravi indizi di reato e concreto pericolo di
fuga (non limitabile, al momento, mediante fissazione di una somma cauzionale,
sia per l'impossibilità di determinare importo adeguato, sia per la non
chiarezza circa le intenzioni dell'accusato in merito); la detenzione
preventiva sin qui sofferta e quella presumibilmente ancora da soffrire sono
rispettose del principio di proporzionalità; l'istanza deve, quindi, essere
respinta.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140, 139, 144, 186 CP, 23
LDDS, 94 LCstr., 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster