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Decisione

INC.2006.14603

Istanza di proroga del carcere preventivo

18 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione

all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

- l'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (quindi anche in

assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o della sua difesa),

pur nei limiti di competenza di questo giudice (esame dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva, e non valutazione nella sostanza dell'esistenza

di un reato); ciò anche in presenza di una richiesta di anticipata espiazione

(art. 105 CPP) che non vale necessariamente ammissione di responsabilità (DTF

104 Ib 24; Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP, n. 2 e 5 ad art. 105);

- nel caso in esame, sufficienti

indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse ammissioni dell'accusato (VI

4, 7, 8, 10), seppur limitate ad un unico trasporto di ca. 20 Kg con il correo __________,

e all'efedrina e non cocaina per quattro trasporti effettuati dal correo __________

che invece parla di cocaina;

- la richiesta di anticipata espiazione

della pena (che, a quanto risulta, non è ancora stata formalmente accolta - VI

18 pag. 11; AI 73 ss.- e, quindi -per questo motivo, visto che la base legale è

esplicitamente l'art. 105 CPP-, non dispensa dalla presentazione di un'istanza

di proroga: Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 3 ad art. 105; N. Salvioni, CCP

annotato, pag. 208) ha comportato, ovviamente, la non contestazione del

pericolo di fuga, rispettivamente alla non presentazione di elementi di fatto

atti a infirmarne la concretezza; sulla base degli elementi addotti

nell'istanza (e, come detto, non contestati) il pericolo di fuga deve essere

ritenuto concreto sia per l'assenza di legami particolari con il territorio sia

per l'effettivo rischio di una pena importante da espiare se le accuse

dovessero essere confermate (comunque già sulla base delle ammissioni);

- la proroga richiesta, ai fini

della eventuale completazione dell'istruttoria, rispettivamente emanazione

della decisione di competenza del Procuratore pubblico, non appare lesiva del

principio di proporzionalità, vista la durata del carcere preventivo già

sofferto (e quello ancora da soffrire) in relazione alla pena prevedibile in

caso di conferma delle accuse;

- va da sé che in assenza di

richieste di complementi istruttori, il magistrato inquirente è tenuto comunque

a procedere indilatamente alla chiusura dell'istruttoria ed al conseguente

rispetto del termine per l'emanazione dell'atto d'accusa (artt. 102 cpv. 3 CPP

in relazione con art. 198 cpv. 1 CPP), al fine di porre termine alla detenzione

preventiva in applicazione del principio di celerità (art. 102 CPP),

indipendentemente dalla durata della proroga concessa con la presente.

P.Q.M.

viste

le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss., 102, 103,

105, 199, CPP, 9, 10, 31 CF, 5 e 6 CEDU

decide

1. L'istanza di proroga della carcerazione preventiva è

accolta ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, il carcere

preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e verrà a scadenza

al più tardi (e riservato quanto detto all'ultimo

considerando della presente decisione) il 24 novembre

2006.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla CRP entro 10

giorni dall'intimazione:

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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