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Decisione

INC.2006.14903

Istanza di libertà provvisoria

2 giugno 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

Anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi

di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza

di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione (che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato) e, dall’altro (ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire), dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel

caso in esame, gli indizi di reato (sia quello di cui all'art. 139 CP, sia

quello ex LDDS) sono presenti e sufficienti già nelle sole ammissioni

dell'accusato istante (cfr. AI 137, 151), con riscontri nelle deposizioni dei coaccusati

(cfr. AI 120; AI 137, pag. 3 ss.).

Si

precisa inoltre, anche qui senza pregiudizio del merito e unicamente ai fini

della valutazione che compete a questo giudice circa gli elementi a

giustificazione della misura cautelare, che quanto emerge dagli atti non

permette di concludere senz'altro che, nell'ambito dei reati ascritti, a __________

(unico del gruppo a risiedere in __________) possa essere contestata unicamente

una partecipazione accessoria quale complice. A questo proposito non si può non

considerare (sempre a livello indiziante) quanto affermato da __________ sul

perché e come è giunto in __________ (AI 120, pag. 2) ed ha partecipato ai

furti (idem, pag. 3), nonché sulla ripartizione della refurtiva (ibidem)

e sulla ripartizione dei compiti/ruoli in relazione ai singoli furti (cfr. Verbali

PG __________ 13.04.2006, 26.04.2006, 3.05.2006), sebbene risulti che ad un

certo momento egli si sia "associato" ad altri (AI 120, pag. 4) e, in

sede di confronto, abbia poi confermato (meglio sarebbe dire: aderito) la

versione di __________ (comunque solo dopo aver udito le contestazioni di quest'ultimo

in relazione alla sua versione, ribadita, inizialmente, anche in quella sede:

AI 159). Neppure le dichiarazioni della moglie dell'accusato istante (sulla

ripartizione della refurtiva, sull'ospitalità offerta nell'abitazione di __________,

rispettivamente sull'acquisto e messa a disposizione di schede telefoniche prepagate:

AI 127, pag. 2, 3 e 4), pur nel comprensibile atteggiamento di allontanamento

(suo e del marito) da responsabilità maggiori, paiono confermare ruolo

subalterno o marginale dell'accusato istante, senza reale potere decisionale,

ai sensi della giurisprudenza in materia (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; 111

IV 51; 109 IV 147; REP 1992 p. 320). Senza dimenticare la refurtiva sequestrata

al domicilio dell'accusato, assenti gli altri compartecipi (all. 3 al doc. 2,

inc. GIAR 149.2006.1) ed i pregressi contatti con carceri della svizzera

tedesca per contattare persone che hanno poi agito con lui (Verbale PG __________

19.04.2006, pag. 2; Verbale PG __________ 26.04.2006, pag. 1)).

Ora,

allo scrivente non sfugge che anche __________ può essere intento a diminuire

le proprie responsabilità, ma non sfugge neppure che in procedimenti che vedono

alcuni compartecipi detenuti ed altri latitanti non è infrequente che questi

ultimi siano indicati quali "maggiori colpevoli"; nel contempo è

evidente che in caso di versioni contrastanti tra i vari compartecipi o

accusati sui rispettivi ruoli, gli indizi (in casu di correità)

rimangono tali.

9.

a)

Notoriamente,

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta

ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;

come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere

concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più

larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta,

da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il

fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,

pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.

Piquerez, Procédure pénale suisse,

n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

b)

Il Procuratore pubblico ritiene dato e

concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, la

ripetizione degli stessi, l'assenza di una occupazione remunerativa ed i

precedenti analoghi (all'estero).

La difesa contesta concretezza di tale

rischio, essendo i precedenti (da soli) insufficienti a fondarlo e in ragione

del ruolo subalterno dell'accusato qui istante.

c)

La gravità oggettiva dei reati (trattasi

formalmente di crimini), l'intensità operativa (almeno quattordici furti

nell'arco di qualche mese) e le modalità operative (commissione in banda,

composta da persone in gran parte presenti illegalmente sul territorio; reati

commessi in più __________ -quindi con disponibilità a spostamenti anche

importanti- con pianificazione e organizzazione non lasciata al caso - si veda

l'acquisto e l'utilizzo di carte SIM estere: Verbale __________ 4.04.2006, pag.

2) non può seriamente essere messa in discussione.

A ciò si aggiunga il fatto che i reati sono

stati commessi dopo pochi mesi dall'arrivo in __________ (AI 137, pag. 2),

periodo durante il quale non sono mancati i rientri al paese d'origine dove

risiedono altri compartecipi (AI 120 e ODA 19 aprile 2006 __________), in

situazione di assenza di attività lucrativa (tutt'ora perdurante), da persona

che risulta già condannata per reati analoghi (AI 97; peraltro con sentenza

emessa dalla __________, località di soggiorno di un altro componente del

gruppo: cfr. ODA 19 aprile 2006 __________).

Le circostanze appena descritte e la

determinazione a delinquere che ne risulta (in uno con le relative motivazioni

a delinquere) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono

di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi,

altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche CRP 16

maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7).

d)

Nel caso in esame la difesa menziona, quali

elementi di segno opposto, l'insufficienza dei soli precedenti (ma quanto detto

sopra non si fonda solo su questo elemento), il ruolo subalterno (anche qui

come detto al cons. 8, per nulla evidente), e l'intenzione (ma allo stato solo

quella) di "avviare" una attività lucrativa regolare. Altri

elementi non emergono in modo manifesto dall'incarto, né è possibile ritenere

un particolare effetto deterrente del procedimento in corso, visti i precedenti

agli atti e quelli di cui il magistrato inquirente attende documentazione

specifica (la cui esistenza è comunque ammessi dall'accusato stesso: AI 151,

pag. 8).

Pertanto, a questo stadio della procedura,

il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto,

riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della

prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16

maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).

10.

Stabilita l'esistenza di una delle

condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la

misura cautelare, ci si potrebbe astenere dall’approfondire l'esistenza degli

altri, tuttavia, nel caso in esame si constata che in capo a __________ è

manifestamente presente un concreto pericolo di fuga così come dettagliatamente

motivato (nei suoi elementi) dal magistrato inquirente (cfr. Osservazioni pag.

3).

Infatti, sebbene al beneficio di un

permesso B da poco rinnovato, l'accusato è in __________ da circa un anno e vi

è giunto a seguito del matrimonio (e alcuni mesi dopo lo stesso) con una __________

conosciuta e sposata all'estero (AI 127, pag. 1). Il trasferimento in __________

non sembrerebbe aver allentato i legami con il paese d'origine (da dove

provengono i compartecipi ai reati), dove starebbe costruendo una casa (con

l'intenzione di trasferirvisi: "non nell'immediatezza, ma in futuro"

AI 137, pag. 2) e dove la moglie (che vi ha già vissuto) sarebbe disposta (se

non intenzionata) a trasferirsi, trasferendovi pure i figli che quest'ultima ha

avuto, a quanto sembra, da precedente matrimonio (AI 127, pag. 2). Nel

contempo, non risulta che l'accusato abbia stabilito particolari legami

affettivi, sociali e professionali in __________ da permettere di affermare che

nel __________ si trovi attualmente il suo "centro d'interessi" (GIAR

23 dicembre 2005, 309.2005.3); anzi, la sua presenza sul territorio risulta

essere stata se non molto limitata, perlomeno poco costante (AI 137, pag. 2;

Verbale PG __________ 13.04.2006, pag. 3).

L'insieme delle circostanze deducibili dal

comportamento dell'accusato (prima dell'arresto), dalle sue dichiarazioni e da

quelle della moglie, non permettono di affermare che il rischio di fuga come

meramente ipotetico. La probabilità di essere confrontato con una pena di una

certa durata (non esclusa quella accessoria dell'espulsione), forse da espiare

(i reati imputati sono comunque crimini), possono fargli preferire il ritorno

al paese d'origine (da dove manca da relativamente poco tempo ed ha mantenuto

stretto contatti) piuttosto che il rimanere a disposizione per il dibattimento

e l'eventuale pena; e ciò nonostante il rinnovamento del permesso di soggiorno

in __________, che costituisce (di fatto) l'unico elemento di legame (formale)

con il territorio (CRP 10 agosto 2004, 60.2004.268, cons. 3; GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3).

In questa situazione (__________in __________

da poco e con legami forti all'estero dove intenderebbe/potrebbe ritornare

senza particolari difficoltà, ed anche senza documenti -possibilità che gli è

perfettamente nota in quanto praticata dai compartecipi che ha ospitato a __________

- che nel caso di __________ non possono essere rilasciati/rinnovati solo da __________)

le misure sostitutive proposte/richieste appaiono prive di reale efficacia.

11.

Quanto

al pericolo di collusione, ritenuto che, di principio "Il rischio deve emergere da elementi concreti,

rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo (con maggior

rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta).Tra questi elementi si possono

annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento, o anche

prima dell'avvio del procedimento, l'eventuale influenza esercitabile nei

confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari

rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato

ed i terzi, con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano

più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF

19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.;

GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ

1081 p. 379/380 e relative citazioni; Sj 1979 p.374; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons

Zurich, ZH 2000, § 58 nos. 40 e 42 in particolare)" (GIAR 1 marzo 2004, 76.2004.3), va ricordato

l'interesse della giustizia (anche a favore dei singoli accusati) di

eventualmente avere un unico giudizio emanato previo dibattimento al quale sono

presenti tutti gli accusati o compartecipi, con disgiunzione ammessa solo se i

correi rimangono latitanti al momento in cui l'inchiesta nei confronti di

quelli detenuti è pronta per le decisioni di merito di competenza del

Procuratore pubblico (DTF 116 Ia 305).

Nel

caso in esame non occorrono molte parole per ritenere comunque importanti per

l'inchiesta, in particolare per la determinazione dei ruoli e delle effettive

responsabilità all'interno del gruppo, le eventuali dichiarazioni dei correi (o

di uno o l'altro di questi qualora arrestati) e l'interesse a concordare

eventuali versioni (SJ 1981 p. 378, 380; SJ 1979 pa. 374; GIAR 23 settembre

2005, 476.2005.3, cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e

16), visto anche il reiterato rifiuto di fare il loro nomi (verbali PG

4.04.2006, 19.04.2006, 4.05.2006), rientrato solo dopo un colloquio con il

difensore (AI 137, pag. 3) e dopo che il correo __________ li aveva già

indicati (Verbale PG 13.04.2006). La "sola" confessione (con

rivendicazione di ruolo accessorio e con indicazione dei nomi dei correi solo

dopo reiterate), peraltro non del tutto corrispondente alle dichiarazioni del coaccusato

__________ fino alla seconda parte del confronto (momento in cui, come detto al

considerando 8 della presente, le ha modificate: AI 159, pag. 2); non è

suscettibile di limitare in modo importante la concretezza di questo pericolo.

Comunque,

visto quanto già accertato ai considerandi 9 e 10 della presente e visto che

l'istruttoria che concerne il qui accusato sta volgendo al termine, con

conseguente approssimarsi di probabile disgiunzione del procedimento da quello

nei confronti dei latitanti (GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19), la questione

può anche non essere risolta in modo definitivo (si veda anche, per analogia,

GIAR 3 gennaio 2005, 392.2004.2, cons. 6).

12.

Da ultimo, e per quanto concerne il principio di

proporzionalità, va detto che questo deve essere analizzato da angolature

diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo

con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue

eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005

1s.3/2005; art. 102 CPP).

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco

più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa della

conclusione dell'inchiesta e dell'eventuale rinvio a giudizio (previsti a

breve) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità. Non va dimenticato

che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole intensità delittuosa, e

possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità (e non necessariamente

al beneficio della sospensione condizionale).

Da ultimo, l'obbligo di celerità è stato rispettato

(e, invero, neppure contestato dalla difesa) ritenuta comunque la presenza di

almeno tre indagati in stato di detenzione (due tutt'ora in carcere) e lo

svolgersi dell'inchiesta non evidenzia tempi morti (evitabili) irragionevoli (cfr.

sentenze del TF citate sopra).

13.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti

gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti e sono pure presenti, e concreti,

pericolo di fuga (non limitabile con le misure sostitutive proposte) e pericolo

di recidiva. Il pericolo di collusione, visto lo stadio e le prospettive a

breve del procedimento è da ritenersi a titolo abbondanziale.

Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora

rispettoso del principio di proporzionalità.

L'istanza va quindi respinta.

P.Q.M

visti gli artt. 139, 25 CPP, 23 LDDS, nonché artt. 20,

95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1.

L’istanza di libertà provvisoria

presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

fax, vista l’imminenza di tre giorni festivi):

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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