INC.2006.14903
Istanza di libertà provvisoria
2 giugno 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.14903
Data decisione, Autorità:
02.06.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.14903
Lugano
2 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 29 maggio 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo dal
Procuratore pubblico
Marco Villa, MP di Lugano
viste
le osservazioni della difesa (1° giugno 2006);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________
è stato arrestato il 29 marzo 2006 e nei suoi confronti è stata promossa
l'accusa per le ipotesi di reato di ripetuto furto aggravato (in banda e per
mestiere) consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio e ripetuta violazione della LDDS (doc. 1 e 2, inc. GIAR 149.2006.1).
L'arresto
è stato confermato da questo giudice, il 30 marzo 2006, ritenuti presenti gravi
indizi di reato, necessità istruttorie, pericolo di fuga e di recidiva (doc.
3).
2.
In
sostanza, __________ è accusato di aver commesso (sia in __________ che in
altri __________) una serie di furti, in correità con terzi (prevalentemente __________)
che ospitava anche a casa sua (divenuta, secondo l'inquirente, una sorta di
base per il gruppo) in violazione delle norme della LDDS.
Dopo
iniziale silenzio, __________ ha ammesso la consumazione o il tentativo di
quattordici furti (AI 137, 151).
Uno
dei correi (oltre alla moglie di __________) è stato arrestato (AI 76), altri
sono ancora latitanti (cfr. ordini d'arresto del 19 aprile 2006).
Per
quanto concerne __________ e le altre persone già arrestate, l'inchiesta
sembrerebbe essere praticamente conclusa o, quantomeno, in fase di conclusione
(Preavviso 31 maggio 2006, pag. 2).
3.
Con
istanza del 29 maggio 2006 (doc. 2, inc. GIAR 149.2006.3) __________ chiede di
essere posto in libertà provvisoria.
L'istante
afferma di aver avuto un comportamento processuale corretto, coerente, volto
all'assunzione di responsabilità, con indicazione degli altri compartecipi ai
fatti che gli vengono addebitati e con conseguente chiarimento dei fatti
stessi, come confermato anche dall'esito del confronto con il correo detenuto
(punti 3, 4, 5).
Ritenendo
che il suo ruolo sia, tecnicamente, quello di complice ed in considerazione del
danno causato, l'accusato ipotizza come scontata l'erogazione di una pena
sospesa (punti 5 e 6).
L'istante
afferma, inoltre, assenza di un concreto pericolo di fuga (coniugato con __________
ed intenzionato ad avviare un'attività lucrativa, è al beneficio di un permesso
B di cui ha chiesto il rinnovo: punti 7 e 8), così come di un pericolo di
collusione o inquinamento delle prove (vista la collaborazione e
l'approssimarsi della fine dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che
alcuni compartecipi ai reati siano ancora latitanti: punto 9).
Quanto
al pericolo di recidiva, l'assenza di elementi concreti a favore di tale
rischio è individuata dall'istante nell'evidente ruolo subalterno avuto nella
vicenda (__________: punto 10).
Il
perdurare della detenzione preventiva non si giustifica più, sempre a dire
dell'accusato istante, neppure dal profilo della proporzionalità visto il
carcere preventivo sofferto, per lungo tempo presso le pretoriali.
4.
Con
preavviso del 31 maggio 2006, il magistrato inquirente si oppone
all'accoglimento dell'istanza (doc. 1, inc. MP __________).
Dopo
aver riassunto gli indizi di reato e l'atteggiamento processuale dell'accusato,
il magistrato inquirente contesta che per __________ si possa parlare di
complicità (visto il ruolo organizzativo e pianificatorio ricoperto
dall'accusato, la partecipazione alla ripartizione della refurtiva e l'utilizzo
della propria abitazione per ospitare i membri del gruppo, nonché le modalità
di partecipazione alla fase esecutiva dei furti: pag. 2).
A
dire del Procuratore pubblico persiste pericolo di collusione con i
compartecipi latitanti e sono sufficientemente concreti il pericolo di fuga
(forti legami con il paese d'origine, frequenti assenze dal __________,
intenzione di costruire una casa in __________ dove trasferirsi con la moglie
-consenziente al trasferimento-, l'assenza di un'attività lucrativa: pag. 3) e
quello di recidiva (ripetizione dell'agire delittuoso, assenza di occupazione e
conseguenti necessità economiche, pregiudicato per reati analoghi in __________
ed in __________: pag. 4).
Da
ultimo, e sempre secondo il Procuratore pubblico, la detenzione preventiva dura
da circa due mesi (con inchiesta condotta celermente) e il rischio di pena è
superiore a quanto sofferto e ancora da soffrire fino all'eventuale
dibattimento, con conseguente rispetto del principio di proporzionalità (pag.
4).
5.
Con
osservazioni del 31 maggio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 149.2006.3) la difesa di __________
conferma l'istanza di libertà provvisoria.
Il
pericolo di collusione con i latitanti è definito quale mera speculazione
teorica anche perché verosimilmente l'accusato istante sarà giudicato ben prima
che i compartecipi latitanti vengano arrestati. Il pericolo di fuga è confutato
mediante presentazione del permesso di soggiorno recentemente rinnovato e
sottolineatura del fatto che l'accusato sapeva di essere controllato, si
trovava all'estero e malgrado ciò è rientrato in __________ dove, dopo poco
tempo, è stato arrestato.
Da
ultimo, la difesa afferma che il pericolo di recidiva non può fondarsi sui soli
precedenti e che la proporzionalità è messa in dubbio dal fatto che al complice
(qualifica ribadita per l'agire di __________) non si applicherebbe il minimo edittale
di cui all'art. 139 cifra 3 CP con conseguente probabilità di una pena sospesa
in caso di condanna.
6.
__________, accusato e detenuto, è certamente
legittimato (così come il suo patrocinatore) a presentare istanza di libertà
provvisoria; la trasmissione del preavviso negativo, e degli atti, da parte del
Procuratore pubblico, sono rispettosi del termine di cui all'art. 108 cpv. 1
CPP (in applicazione dell'art. 20 CPP).
7.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al
patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione,
per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove,
pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto,
quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
8.
Anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi
di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza
di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione (che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato) e, dall’altro (ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire), dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel
caso in esame, gli indizi di reato (sia quello di cui all'art. 139 CP, sia
quello ex LDDS) sono presenti e sufficienti già nelle sole ammissioni
dell'accusato istante (cfr. AI 137, 151), con riscontri nelle deposizioni dei coaccusati
(cfr. AI 120; AI 137, pag. 3 ss.).
Si
precisa inoltre, anche qui senza pregiudizio del merito e unicamente ai fini
della valutazione che compete a questo giudice circa gli elementi a
giustificazione della misura cautelare, che quanto emerge dagli atti non
permette di concludere senz'altro che, nell'ambito dei reati ascritti, a __________
(unico del gruppo a risiedere in __________) possa essere contestata unicamente
una partecipazione accessoria quale complice. A questo proposito non si può non
considerare (sempre a livello indiziante) quanto affermato da __________ sul
perché e come è giunto in __________ (AI 120, pag. 2) ed ha partecipato ai
furti (idem, pag. 3), nonché sulla ripartizione della refurtiva (ibidem)
e sulla ripartizione dei compiti/ruoli in relazione ai singoli furti (cfr. Verbali
PG __________ 13.04.2006, 26.04.2006, 3.05.2006), sebbene risulti che ad un
certo momento egli si sia "associato" ad altri (AI 120, pag. 4) e, in
sede di confronto, abbia poi confermato (meglio sarebbe dire: aderito) la
versione di __________ (comunque solo dopo aver udito le contestazioni di quest'ultimo
in relazione alla sua versione, ribadita, inizialmente, anche in quella sede:
AI 159). Neppure le dichiarazioni della moglie dell'accusato istante (sulla
ripartizione della refurtiva, sull'ospitalità offerta nell'abitazione di __________,
rispettivamente sull'acquisto e messa a disposizione di schede telefoniche prepagate:
AI 127, pag. 2, 3 e 4), pur nel comprensibile atteggiamento di allontanamento
(suo e del marito) da responsabilità maggiori, paiono confermare ruolo
subalterno o marginale dell'accusato istante, senza reale potere decisionale,
ai sensi della giurisprudenza in materia (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; 111
IV 51; 109 IV 147; REP 1992 p. 320). Senza dimenticare la refurtiva sequestrata
al domicilio dell'accusato, assenti gli altri compartecipi (all. 3 al doc. 2,
inc. GIAR 149.2006.1) ed i pregressi contatti con carceri della svizzera
tedesca per contattare persone che hanno poi agito con lui (Verbale PG __________
19.04.2006, pag. 2; Verbale PG __________ 26.04.2006, pag. 1)).
Ora,
allo scrivente non sfugge che anche __________ può essere intento a diminuire
le proprie responsabilità, ma non sfugge neppure che in procedimenti che vedono
alcuni compartecipi detenuti ed altri latitanti non è infrequente che questi
ultimi siano indicati quali "maggiori colpevoli"; nel contempo è
evidente che in caso di versioni contrastanti tra i vari compartecipi o
accusati sui rispettivi ruoli, gli indizi (in casu di correità)
rimangono tali.
9.
a)
Notoriamente,
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta
ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;
come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere
concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più
larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta,
da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il
fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,
pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.
Piquerez, Procédure pénale suisse,
n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
b)
Il Procuratore pubblico ritiene dato e
concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, la
ripetizione degli stessi, l'assenza di una occupazione remunerativa ed i
precedenti analoghi (all'estero).
La difesa contesta concretezza di tale
rischio, essendo i precedenti (da soli) insufficienti a fondarlo e in ragione
del ruolo subalterno dell'accusato qui istante.
c)
La gravità oggettiva dei reati (trattasi
formalmente di crimini), l'intensità operativa (almeno quattordici furti
nell'arco di qualche mese) e le modalità operative (commissione in banda,
composta da persone in gran parte presenti illegalmente sul territorio; reati
commessi in più __________ -quindi con disponibilità a spostamenti anche
importanti- con pianificazione e organizzazione non lasciata al caso - si veda
l'acquisto e l'utilizzo di carte SIM estere: Verbale __________ 4.04.2006, pag.
2) non può seriamente essere messa in discussione.
A ciò si aggiunga il fatto che i reati sono
stati commessi dopo pochi mesi dall'arrivo in __________ (AI 137, pag. 2),
periodo durante il quale non sono mancati i rientri al paese d'origine dove
risiedono altri compartecipi (AI 120 e ODA 19 aprile 2006 __________), in
situazione di assenza di attività lucrativa (tutt'ora perdurante), da persona
che risulta già condannata per reati analoghi (AI 97; peraltro con sentenza
emessa dalla __________, località di soggiorno di un altro componente del
gruppo: cfr. ODA 19 aprile 2006 __________).
Le circostanze appena descritte e la
determinazione a delinquere che ne risulta (in uno con le relative motivazioni
a delinquere) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono
di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi,
altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche CRP 16
maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7).
d)
Nel caso in esame la difesa menziona, quali
elementi di segno opposto, l'insufficienza dei soli precedenti (ma quanto detto
sopra non si fonda solo su questo elemento), il ruolo subalterno (anche qui
come detto al cons. 8, per nulla evidente), e l'intenzione (ma allo stato solo
quella) di "avviare" una attività lucrativa regolare. Altri
elementi non emergono in modo manifesto dall'incarto, né è possibile ritenere
un particolare effetto deterrente del procedimento in corso, visti i precedenti
agli atti e quelli di cui il magistrato inquirente attende documentazione
specifica (la cui esistenza è comunque ammessi dall'accusato stesso: AI 151,
pag. 8).
Pertanto, a questo stadio della procedura,
il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto,
riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della
prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16
maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
10.
Stabilita l'esistenza di una delle
condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la
misura cautelare, ci si potrebbe astenere dall’approfondire l'esistenza degli
altri, tuttavia, nel caso in esame si constata che in capo a __________ è
manifestamente presente un concreto pericolo di fuga così come dettagliatamente
motivato (nei suoi elementi) dal magistrato inquirente (cfr. Osservazioni pag.
3).
Infatti, sebbene al beneficio di un
permesso B da poco rinnovato, l'accusato è in __________ da circa un anno e vi
è giunto a seguito del matrimonio (e alcuni mesi dopo lo stesso) con una __________
conosciuta e sposata all'estero (AI 127, pag. 1). Il trasferimento in __________
non sembrerebbe aver allentato i legami con il paese d'origine (da dove
provengono i compartecipi ai reati), dove starebbe costruendo una casa (con
l'intenzione di trasferirvisi: "non nell'immediatezza, ma in futuro"
AI 137, pag. 2) e dove la moglie (che vi ha già vissuto) sarebbe disposta (se
non intenzionata) a trasferirsi, trasferendovi pure i figli che quest'ultima ha
avuto, a quanto sembra, da precedente matrimonio (AI 127, pag. 2). Nel
contempo, non risulta che l'accusato abbia stabilito particolari legami
affettivi, sociali e professionali in __________ da permettere di affermare che
nel __________ si trovi attualmente il suo "centro d'interessi" (GIAR
23 dicembre 2005, 309.2005.3); anzi, la sua presenza sul territorio risulta
essere stata se non molto limitata, perlomeno poco costante (AI 137, pag. 2;
Verbale PG __________ 13.04.2006, pag. 3).
L'insieme delle circostanze deducibili dal
comportamento dell'accusato (prima dell'arresto), dalle sue dichiarazioni e da
quelle della moglie, non permettono di affermare che il rischio di fuga come
meramente ipotetico. La probabilità di essere confrontato con una pena di una
certa durata (non esclusa quella accessoria dell'espulsione), forse da espiare
(i reati imputati sono comunque crimini), possono fargli preferire il ritorno
al paese d'origine (da dove manca da relativamente poco tempo ed ha mantenuto
stretto contatti) piuttosto che il rimanere a disposizione per il dibattimento
e l'eventuale pena; e ciò nonostante il rinnovamento del permesso di soggiorno
in __________, che costituisce (di fatto) l'unico elemento di legame (formale)
con il territorio (CRP 10 agosto 2004, 60.2004.268, cons. 3; GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3).
In questa situazione (__________in __________
da poco e con legami forti all'estero dove intenderebbe/potrebbe ritornare
senza particolari difficoltà, ed anche senza documenti -possibilità che gli è
perfettamente nota in quanto praticata dai compartecipi che ha ospitato a __________
- che nel caso di __________ non possono essere rilasciati/rinnovati solo da __________)
le misure sostitutive proposte/richieste appaiono prive di reale efficacia.
11.
Quanto
al pericolo di collusione, ritenuto che, di principio "Il rischio deve emergere da elementi concreti,
rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo (con maggior
rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta).Tra questi elementi si possono
annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento, o anche
prima dell'avvio del procedimento, l'eventuale influenza esercitabile nei
confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari
rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato
ed i terzi, con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano
più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF
19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.;
GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ
1081 p. 379/380 e relative citazioni; Sj 1979 p.374; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons
Zurich, ZH 2000, § 58 nos. 40 e 42 in particolare)" (GIAR 1 marzo 2004, 76.2004.3), va ricordato
l'interesse della giustizia (anche a favore dei singoli accusati) di
eventualmente avere un unico giudizio emanato previo dibattimento al quale sono
presenti tutti gli accusati o compartecipi, con disgiunzione ammessa solo se i
correi rimangono latitanti al momento in cui l'inchiesta nei confronti di
quelli detenuti è pronta per le decisioni di merito di competenza del
Procuratore pubblico (DTF 116 Ia 305).
Nel
caso in esame non occorrono molte parole per ritenere comunque importanti per
l'inchiesta, in particolare per la determinazione dei ruoli e delle effettive
responsabilità all'interno del gruppo, le eventuali dichiarazioni dei correi (o
di uno o l'altro di questi qualora arrestati) e l'interesse a concordare
eventuali versioni (SJ 1981 p. 378, 380; SJ 1979 pa. 374; GIAR 23 settembre
2005, 476.2005.3, cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e
16), visto anche il reiterato rifiuto di fare il loro nomi (verbali PG
4.04.2006, 19.04.2006, 4.05.2006), rientrato solo dopo un colloquio con il
difensore (AI 137, pag. 3) e dopo che il correo __________ li aveva già
indicati (Verbale PG 13.04.2006). La "sola" confessione (con
rivendicazione di ruolo accessorio e con indicazione dei nomi dei correi solo
dopo reiterate), peraltro non del tutto corrispondente alle dichiarazioni del coaccusato
__________ fino alla seconda parte del confronto (momento in cui, come detto al
considerando 8 della presente, le ha modificate: AI 159, pag. 2); non è
suscettibile di limitare in modo importante la concretezza di questo pericolo.
Comunque,
visto quanto già accertato ai considerandi 9 e 10 della presente e visto che
l'istruttoria che concerne il qui accusato sta volgendo al termine, con
conseguente approssimarsi di probabile disgiunzione del procedimento da quello
nei confronti dei latitanti (GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19), la questione
può anche non essere risolta in modo definitivo (si veda anche, per analogia,
GIAR 3 gennaio 2005, 392.2004.2, cons. 6).
12.
Da ultimo, e per quanto concerne il principio di
proporzionalità, va detto che questo deve essere analizzato da angolature
diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo
con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue
eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005
1s.3/2005; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco
più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa della
conclusione dell'inchiesta e dell'eventuale rinvio a giudizio (previsti a
breve) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità. Non va dimenticato
che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole intensità delittuosa, e
possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità (e non necessariamente
al beneficio della sospensione condizionale).
Da ultimo, l'obbligo di celerità è stato rispettato
(e, invero, neppure contestato dalla difesa) ritenuta comunque la presenza di
almeno tre indagati in stato di detenzione (due tutt'ora in carcere) e lo
svolgersi dell'inchiesta non evidenzia tempi morti (evitabili) irragionevoli (cfr.
sentenze del TF citate sopra).
13.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti
gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti e sono pure presenti, e concreti,
pericolo di fuga (non limitabile con le misure sostitutive proposte) e pericolo
di recidiva. Il pericolo di collusione, visto lo stadio e le prospettive a
breve del procedimento è da ritenersi a titolo abbondanziale.
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora
rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza va quindi respinta.
P.Q.M
visti gli artt. 139, 25 CPP, 23 LDDS, nonché artt. 20,
95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria
presentata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
fax, vista l’imminenza di tre giorni festivi):
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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