INC.2006.15704
Istanza di revoca del sequestro
12 ottobre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.15704
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di revoca del sequestro
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 71 CPS
Incarto n.
INC.2006.15704
Lugano
12 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’istanza presentata il 6/7 agosto 2007 da
__________
che chiede la levata/revoca del sequestro gravante
un conto di libero passaggio, nell’ambito del procedimento contro __________
sfociato dell’atto d’accusa __________ del 17 luglio 2007;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (20
agosto 2007), dell’accusato __________ (14/16 agosto 2007) e delle parti civili
__________, in liquidazione, e __________ (9/17 agosto 2007);
visto,
per quanto necessario l’inc. di cui all’ACC __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________
è stato rinviato a giudizio con atto d’accusa del 17 luglio 2007 (ACC __________),
per le ipotesi di reato di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta
amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti;
- parti
civili al procedimento risultano essere la __________, in liquidazione, e la
sua partecipata __________;
- alla
voce “corpi di reato/sequestri” dell’atto d’accusa figurano, oltre a
relazioni bancarie e cassette di sicurezza, due capitali di libero passaggio (__________per
FRS 156'990,45 al 30.4.2007 e __________ per FRS 177'555,00 al 1.4.2004);
- con
l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 157.2006.4), __________ chiede
il dissequestro della prestazione di libero passaggio presso __________,
ritenendola di sua pertinenza a seguito del divorzio pronunciato il 5 giugno
2007 dal __________ __________ (doc. 2, inc. GIAR citato);
- affermando
la competenza di questo giudice, come da sentenza CRP 30 luglio 2002 (inc.
60.2002.174), l’istante indica la durata del matrimonio (__________) e il suo
diritto ex art. 122 CCS sulla prestazione di libero passaggio __________ (unico
che si sarebbe vista riconoscere) così come constatato nella convenzione di
divorzio omologata dal Pretore; non contesta l’esistenza di indizi di reato nei
confronti del (ora ex) marito ma segnala che la costituzione degli averi
(previdenziali) presso __________ è completamente estranea all’attività
delittuosa e, di conseguenza, non sequestrabile la sua pretesa su tali averi; abbondanzialmente,
rivendica la sua assoluta buona fede (circa le attività delittuose imputate
all’ex marito) e l’esistenza di controprestazione equivalente, concretizzata
dall’inibizione dei suoi diritti sul secondo fondo di previdenza (__________);
- nelle
sue osservazioni del 20 agosto 2007 (doc. 8, inc. GIAR 157.2006.4), il
magistrato inquirente, limitandosi a segnalare che l’ordine di sequestro, a suo
tempo intimato a __________, non è stato impugnato e che è sua intenzione (al
dibattimento) chiedere l’assegnazione alla parte civile dell’importo di libero
passaggio, non spende una parola in merito ai fatti ed al diritto che fondano
questa sua intenzione (per esempio non è chiaro se si intenda assegnazione
previa confisca o previa risarcimento compensatorio: art. 73 cpv. 1 lett. b. o
c. CP) e giustificherebbero il mantenimento del sequestro; comunque, si rimette
al giudizio di questo giudice (sic!);
- le parti
civili segnalano di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di
questo ufficio (doc. 7, inc. GIAR 157.2006.4); idem l’accusato (doc. 7, inc.
GIAR 157.2006.4) che, abbondanzialmente, conferma l’esposizione dei fatti
effettuata dall’istante;
- l’istanza
è ricevibile in ordine; la competenza di questo giudice (nel periodo che
intercorre tra l’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento) é confermata così
come indicata dall’istante e la legittimazione di quest’ultima deve essere
ammessa nella misura in cui pretende che la prestazione di libero passaggio
rientri nella sua sferra economica (se ciò sarà confermato);
- l’affermazione
dell’istante secondo cui gli averi di libero passaggio non sono composti, né
alimentati, da provento di reato non è contestata né dall’accusato né dalle
parti civili; neppure il Procuratore pubblico la contesta in modo esplicito, e
con riferimento a specifici accertamenti, nulla di concreto potendosi dedurre
dalla generica affermazione dell’intenzione di chiedere l’assegnazione alla
parte civile; di conseguenza deve essere considerato che il sequestro (ex art.
161 CPPTI) è in essere su beni che non costituiscono provento del reato (o
surrogato), ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 71 CP, e cioè per
“assistere” l’esecuzione dell’eventuale risarcimento compensatorio (REP 1997 n.
6; “… jusq’au moment où le droit des poursuites aura pris le relais” M. Vouilloz,
La confiscation en droit pénal, AJP/PJA 12/2001, pag. 1387 ss., p. 1397);
- é,
allora, opportuno ricordare che a tale fine possono essere posti sotto
sequestro (nei limiti indicati dal cpv. 2 dell’art. 71 CP) beni di pertinenza
economica dell’accusato o di terzi ma che la seconda eventualità presuppone che
il terzo sia in qualche momento entrato in possesso di beni provento di reato,
successivamente non più reperibili (cfr. CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9, cons.
3.2 e citazioni; Basler kommentar, n. 56 ad art. 59 CP);
- quanto
alla pertinenza economica degli averi per i quali è chiesta la revoca del
sequestro (visto il silenzio dell’inquirente sulla questione), si rileva quanto
segue:
·
Fatti
i crediti/diritti relativi a
prestazioni previdenziali e libero passaggio non sono pignorabili sintanto che
non sono esigibili e, quindi, non sono sequestrabili (art. 92 LEF; DTF 121 III
31), rispettivamente il sequestro penale non esplica effetti concreti (cfr.
peraltro, la precisazione dello stesso PP contenuta nell’AI 102);
·
è solo al momento
dell’esigibilità/versamento che i diritti si concretizzano (precedentemente si
tratta di aspettative neppure chiaramente calcolabili), entrano nel patrimonio
della persona interessata (ritenuta la sua situazione personale a quel momento:
DTF 118 II 382) e diventano pignorabili/sequestrabili (nei limiti dell’art. 93
LEF, a cui anche l’art. 71 cpv. 2 CP rinvia, ritenuto che il risarcimento
compensativo non deve impedire il reinserimento: cfr. Messaggio del 30 giugno
1993, n. 223.6; JdT 2003 III 95; GIAR 20.8.2003, 131.2003.2);
·
in caso di divorzio l’art. 122 CCS
stabilisce che, per quanto concerne gli averi relativi alla previdenza
professionale, ogni coniuge ha diritto (se non è sopraggiunto alcun caso di
assicurazione) alla metà della prestazione d’uscita dell’altro;
·
gli artt. 123 e 124 CCS prevedono
possibilità di aggiustamento (per rinuncia a diritti o obbligo di indennità),
comunque da omologarsi dal giudice, allorquando le pretese non possono essere
(equamente) divise per qualche motivo, in particolare allorché sono
sopraggiunti casi di previdenza;
- nel caso in
esame, con il divorzio, di principio si è concretizzato il diritto della
signora __________ sulla metà di entrambi gli averi di libero passaggio; per i
motivi esposti nell’istanza (e nella convenzione di divorzio) la sentenza
assegna (se si preferisce omologa l’assegnazione) dell’intero libero passaggio __________
alla moglie, vista l’impossibilità di percepire la metà dell’avere di libero
passaggio __________ (somma pari a circa FRS 177'000.-, pertanto superiore a
quella presso la __________) che non viene liberato a seguito del (presunto)
verificarsi di un caso di invalidità in capo a __________;
- quindi,
la sentenza di divorzio determina la parte degli averi di previdenza di
spettanza economica dell’istante, spettanza maturata giorno per giorno in corso
di matrimonio, anche se la concretizzazione avviene solo con il divorzio (non
si dimentichi che qualora intervenisse, in costanza di matrimonio, il
versamento di una prestazione pensionistica -vecchiaia o invalidità- la stessa
terrebbe conto anche delle necessità di mantenimento della moglie e sarebbe
pignorabile solo per quanto eccede il minimo vitale della coppia);
- sulla
base di tutto quanto sopra esposto, questo giudice ritiene di dover concludere
(tenuto conto anche degli scopi delle normative in materia di previdenza) che
la prestazione di libero passaggio __________ è divenuta di pertinenza
economica della signora __________ in base al diritto matrimoniale (e, come già
accennato, di fatto maturata in costanza di matrimonio);
- indipendentemente
dalla questione a sapere se il trasferimento da un conto di libero passaggio ad
un altro, possa essere considerato un caso di vera e propria esigibilità (ai
sensi della LPP e della LEF), è indubbio che eventi futuri che renderebbero
esigibile (nel senso di direttamente percepibile e fruibile) la somma o una
rendita sulla stessa, riguarderebbero solo l’istante che, tra l’altro, nulla
potrebbe rivendicare in relazione alla somma di libero passaggio rimasta al
ex-marito (DTF 118 III 382); di conseguenza, è pertinente già chiedersi a
questo stadio se vi siano validi motivi per consentire il trasferimento
mantenendo l’ordine di sequestro (“nella misura in cui dovessero ricorrere
gli estremi per un pagamento in contanti”, cfr. AI 102) sul nuovo conto di
libero passaggio oppure non si debba procedere alla revoca pure e semplice;
- l’eventualità
di un risarcimento compensatorio a carico della signora __________ ai sensi
dell’art. 71 cpv. 1 ultima frase, non risulta entrare in linea di conto:
nessuno afferma (neppure accenna) al fatto che parte del provento di
(eventuale) sia finito in qualche modo nella pertinenza della reclamante e non
sia più reperibile; non spettando a questo giudice scartabellare l’incarto alla
ricerca di elementi in tal senso (visto il silenzio delle altre parti
interessate e del magistrato inquirente), l’eventualità non può essere
ritenuta;
- di
conseguenza ed in conclusione, il sequestro penale in essere sulla somma di
libero passaggio __________ (pari a FRS 156'990,45 al 30.4.2007), somma che
oggetto dell’ordine di trasferimento a favore di un conto di libero passaggio
intestato a __________ emanato dal __________ (il 5.7.2007; cfr. doc. 2 inc.
GIAR 157.2006.4) a seguito della sentenza di divorzio, non risulta (più)
fondato su valide ragioni fattuali e giuridiche e deve essere revocato, ciò che
si fa con la presente decisione.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
138, 158, 251, 70, 71 CP, 161 ss., 280 ss., 284 CPPTI,
decide
1.
L’istanza è accolta.
Considerandi
2.
§. Di conseguenza l’ordine di sequestro del 19 aprile
2006.
(precisato il 20 aprile 2006) relativo alla prestazione di libero
passaggio __________ è revocato.
§§. Alla crescita in giudicato della presente, potrà
essere dato seguito all'ordine 5.7.2007 della __________
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-, e le
spese di FRS 150.- rimangono a carico dello Stato.
3.
Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano,
entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione
(con copia delle osservazioni presentate dalle parti) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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