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Decisione

INC.2006.15704

Istanza di revoca del sequestro

12 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti/diritti relativi a

prestazioni previdenziali e libero passaggio non sono pignorabili sintanto che

non sono esigibili e, quindi, non sono sequestrabili (art. 92 LEF; DTF 121 III

31), rispettivamente il sequestro penale non esplica effetti concreti (cfr.

peraltro, la precisazione dello stesso PP contenuta nell’AI 102);

·

è solo al momento

dell’esigibilità/versamento che i diritti si concretizzano (precedentemente si

tratta di aspettative neppure chiaramente calcolabili), entrano nel patrimonio

della persona interessata (ritenuta la sua situazione personale a quel momento:

DTF 118 II 382) e diventano pignorabili/sequestrabili (nei limiti dell’art. 93

LEF, a cui anche l’art. 71 cpv. 2 CP rinvia, ritenuto che il risarcimento

compensativo non deve impedire il reinserimento: cfr. Messaggio del 30 giugno

1993, n. 223.6; JdT 2003 III 95; GIAR 20.8.2003, 131.2003.2);

·

in caso di divorzio l’art. 122 CCS

stabilisce che, per quanto concerne gli averi relativi alla previdenza

professionale, ogni coniuge ha diritto (se non è sopraggiunto alcun caso di

assicurazione) alla metà della prestazione d’uscita dell’altro;

·

gli artt. 123 e 124 CCS prevedono

possibilità di aggiustamento (per rinuncia a diritti o obbligo di indennità),

comunque da omologarsi dal giudice, allorquando le pretese non possono essere

(equamente) divise per qualche motivo, in particolare allorché sono

sopraggiunti casi di previdenza;

- nel caso in

esame, con il divorzio, di principio si è concretizzato il diritto della

signora __________ sulla metà di entrambi gli averi di libero passaggio; per i

motivi esposti nell’istanza (e nella convenzione di divorzio) la sentenza

assegna (se si preferisce omologa l’assegnazione) dell’intero libero passaggio __________

alla moglie, vista l’impossibilità di percepire la metà dell’avere di libero

passaggio __________ (somma pari a circa FRS 177'000.-, pertanto superiore a

quella presso la __________) che non viene liberato a seguito del (presunto)

verificarsi di un caso di invalidità in capo a __________;

- quindi,

la sentenza di divorzio determina la parte degli averi di previdenza di

spettanza economica dell’istante, spettanza maturata giorno per giorno in corso

di matrimonio, anche se la concretizzazione avviene solo con il divorzio (non

si dimentichi che qualora intervenisse, in costanza di matrimonio, il

versamento di una prestazione pensionistica -vecchiaia o invalidità- la stessa

terrebbe conto anche delle necessità di mantenimento della moglie e sarebbe

pignorabile solo per quanto eccede il minimo vitale della coppia);

- sulla

base di tutto quanto sopra esposto, questo giudice ritiene di dover concludere

(tenuto conto anche degli scopi delle normative in materia di previdenza) che

la prestazione di libero passaggio __________ è divenuta di pertinenza

economica della signora __________ in base al diritto matrimoniale (e, come già

accennato, di fatto maturata in costanza di matrimonio);

- indipendentemente

dalla questione a sapere se il trasferimento da un conto di libero passaggio ad

un altro, possa essere considerato un caso di vera e propria esigibilità (ai

sensi della LPP e della LEF), è indubbio che eventi futuri che renderebbero

esigibile (nel senso di direttamente percepibile e fruibile) la somma o una

rendita sulla stessa, riguarderebbero solo l’istante che, tra l’altro, nulla

potrebbe rivendicare in relazione alla somma di libero passaggio rimasta al

ex-marito (DTF 118 III 382); di conseguenza, è pertinente già chiedersi a

questo stadio se vi siano validi motivi per consentire il trasferimento

mantenendo l’ordine di sequestro (“nella misura in cui dovessero ricorrere

gli estremi per un pagamento in contanti”, cfr. AI 102) sul nuovo conto di

libero passaggio oppure non si debba procedere alla revoca pure e semplice;

- l’eventualità

di un risarcimento compensatorio a carico della signora __________ ai sensi

dell’art. 71 cpv. 1 ultima frase, non risulta entrare in linea di conto:

nessuno afferma (neppure accenna) al fatto che parte del provento di

(eventuale) sia finito in qualche modo nella pertinenza della reclamante e non

sia più reperibile; non spettando a questo giudice scartabellare l’incarto alla

ricerca di elementi in tal senso (visto il silenzio delle altre parti

interessate e del magistrato inquirente), l’eventualità non può essere

ritenuta;

- di

conseguenza ed in conclusione, il sequestro penale in essere sulla somma di

libero passaggio __________ (pari a FRS 156'990,45 al 30.4.2007), somma che

oggetto dell’ordine di trasferimento a favore di un conto di libero passaggio

intestato a __________ emanato dal __________ (il 5.7.2007; cfr. doc. 2 inc.

GIAR 157.2006.4) a seguito della sentenza di divorzio, non risulta (più)

fondato su valide ragioni fattuali e giuridiche e deve essere revocato, ciò che

si fa con la presente decisione.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

138, 158, 251, 70, 71 CP, 161 ss., 280 ss., 284 CPPTI,

decide

1.

L’istanza è accolta.

Considerandi

2.

§. Di conseguenza l’ordine di sequestro del 19 aprile

2006.

(precisato il 20 aprile 2006) relativo alla prestazione di libero

passaggio __________ è revocato.

§§. Alla crescita in giudicato della presente, potrà

essere dato seguito all'ordine 5.7.2007 della __________

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-, e le

spese di FRS 150.- rimangono a carico dello Stato.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano,

entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione

(con copia delle osservazioni presentate dalle parti) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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