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Decisione

INC.2006.20102

Prove

31 ottobre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i confronti richiesti per fine 2006/inizio 2007;

- con lettera del 16 giugno 2006 (AI 108) il magistrato inquirente

ha ribadito la propria disponibilità ad esperire gli atti istruttori richiesti

pur non ritenendoli rilevanti per le decisioni di sua competenza e, ricordando

l’interesse delle altre parti coinvolte nel procedimento penale ad un celere

chiarimento della propria posizione e, in ossequio al principio di celerità, ha

comunicato di intendere procedere con i confronti richiesti entro fine luglio

2006, respingendo la domanda che i confronti fossero aggiornati a fine 2006 o

inizio 2007;

- il reclamo oggetto della presente chiede l'annullamento della

decisione impugnata (la cui motivazione definisce del “tutto infondata e

finanche pretestuosa”, reclamo, punto 5, p. 4) e il contestuale

accoglimento dell'istanza affinché i confronti abbiano luogo a fine 2006/inizio

2007, dopo essersi dilungato in un riassunto dei fatti e dopo avere invocato

l’art. 60 cpv. 1 CPP e la giurisprudenza relativa la difesa asserisce che il

rifiuto di aggiornare confronti richiesti a fine 2006 o inizio 2007 priva il

reclamante dei diritti della difesa, non essendovi la certezza che tutti gli

accusati si presenteranno al processo e impedendo de facto il rispetto del

principio del contraddittorio: il PP avrebbe poi “abusato del proprio potere

discrezionale nell’applicare l’art. 60 cpv. 1 CPP, violando quindi pure il

principio della proporzionalità” (reclamo, punto 8, p. 6);

- con le proprie osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 201.2006.2), il

magistrato inquirente conferma legalità della decisione chiedendo integrale

reiezione del gravame e precisa di essersi dichiarato disponibile ad effettuare

i verbali richiesti – sebbene non li consideri necessari e ribadisca come tali

atti istruttori possano essere espletati in sede dibattimentale nel pieno

rispetto dei diritti della difesa – ma entro la fine di luglio e non a fine

2006 o addirittura ad inizio 2007 come prospettato dal reclamante in ossequio

al principio di celerità e nel rispetto dell’interesse delle altre parti

coinvolte di vedere chiarita celermente la loro posizione; vista l’asserita

impossibilità, per ragioni finanziarie, del reclamante a rientrare dal __________

per procedere ai confronti da lui stesso auspicati, il magistrato inquirente

osserva che il diritto al contraddittorio potrà, se del caso, essere pienamente

garantito dai verbali degli atri accusati in presenza della difesa di __________;

- la legittimazione attiva del reclamante, formalmente accusato e

destinatario del provvedimento impugnato, è data e la presentazione del gravame

è tempestiva;

- nella misura in cui chiede l’annullamento della decisione

impugnata, invocando l’art. 60 CPP, con trascrizione della copiosa

giurisprudenza connessa, e solleva violazioni dei diritti della difesa, o del

rispetto del principio del contraddittorio, il reclamo è manifestamente privo

d’oggetto, avendo il PP accolto la richiesta della difesa di procedere a nuova

audizione dei correi in presenza del reclamante e del suo difensore;

- per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa non va

confusa la garanzia del principio del contraddittorio con l’allestimento di

verbali a confronto.

Infatti, il diritto al contraddittorio è espressione di quello di

essere sentito. Il contraddittorio deve essere garantito almeno una volta

sull’arco dell’intero procedimento penale. Esso deve essere effettivo, cioè

dare all’accusato e al suo difensore possibilità reali di contrapporre proprie

ragioni a quelle dell’accusa. Questo significa che l’accusato deve disporre

almeno di quelle informazioni necessarie a mettere in discussione la

deposizione a lui sfavorevole. Può per esempio essere importante conoscere la

globalità delle dichiarazioni rese da chi lo accusa: la difesa potrà così

attirare l’attenzione su contraddizioni che singole affermazioni non permettono

di evidenziare. Se tuttavia il contraddittorio avviene tramite confronto

diretto, l’accusato non potrà, di regola, conoscere prima le affermazioni

accusatorie, che verranno rese note proprio in sede di confronto (Rusca, Salmina,

Verda, Commento del Codice di Procedura penale ticinese, ad. art. 62, n° 9 e

10).

Per quanto riguarda invece il confronto diretto va osservato che

”fra i mezzi di prova più spesso proposti dalla difesa vi è da annoverare il

confronto, ossia l’audizione contemporanea ed in contraddittorio di due

persone. Si tratta di un mezzo di prova dall’esito assai imprevedibile: da

esso, di regola, si riescono a derivare tutt’al più sensazioni, leggendo gli

sguardi, le esitazioni, persino fra le righe di una ritrattazione – raramente

ne scaturiscono chiare dichiarazioni, come tali trascrivibili altrettanto chiaramente

nero su bianco. Per queste sue sfaccettature quasi imponderabili, si tratta di

un mezzo di prova che per eccellenza esige l’immediatezza: può rivelarsi molto

utile alla Corte che deve convincersi, ad esempio, della credibilità di una

persona. Più raramente sarà di immediato ausilio al magistrato inquirente che

deve determinarsi sull’abbandono del procedimento o la messa in stato d’accusa

del prevenuto, poiché in caso di dubbio egli propenderà piuttosto per la messa

in stato d’accusa, al fine di demandare la decisione ultima all’autorità

preposta per legge al giudizio di merito.” (L. Marazzi, Le prove

nell’istruttoria penale predibattimentale, rep. 2000, p. 54);

- di conseguenza, in assenza dell’accusato qui reclamante, la

garanzia del contraddittorio potrà essere salvaguardata con la partecipazione

del difensore ai verbali dei coaccusati, che il magistrato inquirente ha

accettato di indire al più presto e nell’ambito dei quali la difesa di __________

potrà proporre domande ai coimputati o contestare loro le contraddizioni che

riterrà di avere riscontrato;

- per quanto riguarda la tempistica dell’aggiornamento dei nuovi

verbali dei coaccusati si osserva che, in concreto, il magistrato – che, con

riferimento all’art. 193 CPP, comunque è e rimane il dominus del procedimento

penale – non ha citato le parti ma ha, semplicemente, informato la difesa del

reclamante della sua intenzione di aggiornare tali atti istruttori il più

presto possibile rinunciando a rinviarli a fine 2006 o inizio 2007 (con

esplicito riferimento alla possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio,

in caso il reclamante non volesse essere presente, con la partecipazione della

difesa a tali verbali): si tratta in sostanza di una mera comunicazione sulle

intenzioni future del magistrato inquirente che, in quanto tale, non può essere

considerato un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 280 CPP e ciò

malgrado il PP l’abbia considerato tale facendo riferimento ai rimedi di

diritto;

- in particolare, occorre innanzitutto ricordare che la funzione di

questo giudice non è quella di esprimersi preventivamente in merito ad

intenzioni del magistrato inquirente di effettuare o meno determinati atti di

sua competenza – in casu addirittura relativamente a quando procedere a

citazione dei coaccusati per nuovo interrogatorio in presenza del reclamante

e/o della difesa di quest’ultimo – ma unicamente quello di verificare la

legalità di tali decisioni dopo la loro emanazione (o formale omissione) da

parte del magistrato inquirente cui compete la conduzione dell’inchiesta;

- anticipare gli intenti procedurali attraverso comunicazioni cui

viene conferito (mediante le indicazioni delle vie di ricorso, o il loro

semplice richiamo) una sorta di carattere di decisione formale è una forzatura

procedurale che non può essere avvallata (tra le altre cose anche per motivi di

economia e di competenza nelle decisioni relative alla conduzione dei

procedimenti);

- visto quanto precede la comunicazione di volere procedere al più

presto possibile con gli atti istruttori richiesti dalla difesa senza attendere

fine 2006/inizio 2007, non può certo rientrare tra i provvedimenti impugnabili

a questo ufficio ex art. 280 CPP, non bastando in questo senso l’indicazione

della via di reclamo a questo ufficio perché una comunicazione diventi una

decisione ai sensi di tale norma (così come non basta omettere di indicarla per

negare tale carattere): in sostanza, se il magistrato inquirente ritiene di

dovere procedere con l’allestimento dei verbali richiesti dalla difesa al più

presto lo faccia, a quel momento alle parti si apriranno le possibilità

procedurali offerte dalla legge (cfr. anche GIAR 22.09.2005, inc. 2005.46001;

21.06.2006, inc. 2002.3913; 19.09.06, inc. GIAR 2006.21402);

- in ogni caso si ricorda che non solo l’accusato ha avuto

integrale accesso agli atti, ma ha anche ottenuto la possibilità di esercitare

il diritto al contraddittorio attraverso nuovi verbali dei coaccusati che,

stante il magistrato inquirente, saranno allestiti al più presto; che egli

abbia chiesto, e ottenuto, la possibilità di procedere con verbali a confronto

non significa che possa aggiornare tali verbali a suo piacimento, essendo la

conduzione del procedimento penale affidata al Procuratore pubblico (art. 193

CPP) e il principio del contraddittorio garantito dalla presenza della difesa

agli atti istruttori richiesti;

- l’atteggiamento del reclamante appare volto, più che a tutelare i

propri diritti (la difesa ha chiesto l’assunzione di atti istruttori con

partecipazione dell’accusato stesso il quale, peraltro domiciliato a __________,

ha lasciato la __________ con l’intenzione di rientrarci molti mesi dopo, senza

neppure comunicare una data fissa) a ritardare il corretto svolgimento della

procedura in dispregio, oltre che della disponibilità di cui ha dato prova il

magistrato inquirente, del principio della buona fede (art. 2 CC);

- in conclusione il reclamo deve essere respinto in quanto irricevibile,

con carico di congrue tasse (il cui ammontare già tiene conto dell’errata

indicazione dei rimedi di diritto da parte del PP) e delle spese, in ogni caso

non coperte dal gratuito patrocinio (cfr. art. 26 Lag, in relazione con 31 Lag;

Messaggio CdS 5123 del 21 maggio 2001, pag. 12, ad art. 26 Lag) la cui

concessione verrà decisa separatamente, mentre che non si assegnano ripetibili

ai coaccusati che non hanno presentato osservazioni.

P.Q.M

visti gli artt. citati e l’art.

39 lett. f) LTG,

decide

1. Il reclamo presentato il 30 giugno 2006 da __________ è

evaso ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza

l’incarto è ritornato al Procuratore pubblico affinché proceda a quanto di sua

competenza.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in CHF 800.--, e le

spese di CHF 150.--, sono a carico del reclamante.

3.

La presente

decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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