INC.2006.20102
Prove
31 ottobre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.20102
Data decisione, Autorità:
31.10.2006, GIAR
Titolo:
Prove
VERBALE
art. 60 CPP-TI
art. 193 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.20102
Lugano
31 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 giugno/3
luglio 2006 da
__________
Contro
la decisione 16 giugno 2006 del
Procuratore pubblico Maria Galliani con la quale è stata respinta la
richiesta del reclamante di procedere ai confronti con gli altri accusati a
fine 2006-inizio 2007;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (12 luglio 2006), mentre che le altre parti non hanno
presentato osservazioni;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
- in data 25 gennaio 2005, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale nei confronti del reclamante, di __________, __________, __________
e __________ per titolo di ripetuta truffa per avere, tra ottobre e dicembre
2004 in varie località del __________, in correità tra loro e al fine di
procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia diversi commercianti
acquistando, a nome della società __________, diversa merce, sottacendo
l’assenza di volontà di ottemperare al pagamento della stessa, inducendo tali
commercianti a consegnare alla società merce, rimasta impagata, per un valore
di almeno CHF 242'878.-;
- con citazione 20 marzo 2006 (AI 96) inviata al legale del
reclamante, il PP ha citato __________ a comparire presso il Ministero pubblico
per il 19 aprile successivo revocando nel contempo la pubblicazione dell’ordine
di arresto a suo carico (AI 97) che si era reso necessario vista
l’irreperibilità del reclamante, partito per il __________ a fine dicembre
2004;
- con lettera 11 aprile 2006 il legale del reclamante, avanzando
una serie di imprevisti improrogabili che gli avrebbe impedito di assistere
all’interrogatorio del suo patrocinato, ha chiesto il rinvio dell’udienza (AI
98), accolto con nuova citazione del PP del 12 aprile 2006 per il 25 aprile
2006 (AI 99);
- con lettera 11 maggio 2006 la difesa ha comunicato al PP che “dopo
visione dei verbali d’interrogatorio dei coaccusati, la difesa ritiene
necessario procedere al confronto con __________, __________ e __________. Tali
confronti sarebbero chiaramente da organizzare separatamente e prima del
rientro del mio cliente in __________ previsto per la prima settimana di giugno”
(AI 102), richiesta sollecitata in data 31 maggio 2006 (AI 105) e il 6 giugno
2006 sostanzialmente accolta dal PP il quale, dopo avere affermato che i
confronti richiesti avrebbero anche potuto avvenire al pubblico dibattimento,
ha comunicato che “se la difesa dovesse invece ritenere necessario procedere
ai menzionati atti istruttori, le comunico che non mi è possibile citare le
parti prima del 3/4 luglio 2006, riservata per altro la disponibilità degli
ulteriori accusati e dei rispettivi difensori” (AI 106);
- la difesa, con lettera 14 giugno 2006, dopo avere ribadito,
nonostante la carenza di motivazione dell’istanza, la necessità di eseguire i
confronti con i coaccusati, le cui dichiarazioni non “sarebbero poi così
chiare” come si cercherebbe “di far credere” e lascerebbero scorgere
non meglio precisate ”incoerenze”, comunica al PP che il qui reclamante
si troverebbe in __________ da dove non intenderebbe rientrare in __________
prima dell’autunno 2006 e chiede al magistrato inquirente di volere aggiornare
Fatti
i confronti richiesti per fine 2006/inizio 2007;
- con lettera del 16 giugno 2006 (AI 108) il magistrato inquirente
ha ribadito la propria disponibilità ad esperire gli atti istruttori richiesti
pur non ritenendoli rilevanti per le decisioni di sua competenza e, ricordando
l’interesse delle altre parti coinvolte nel procedimento penale ad un celere
chiarimento della propria posizione e, in ossequio al principio di celerità, ha
comunicato di intendere procedere con i confronti richiesti entro fine luglio
2006, respingendo la domanda che i confronti fossero aggiornati a fine 2006 o
inizio 2007;
- il reclamo oggetto della presente chiede l'annullamento della
decisione impugnata (la cui motivazione definisce del “tutto infondata e
finanche pretestuosa”, reclamo, punto 5, p. 4) e il contestuale
accoglimento dell'istanza affinché i confronti abbiano luogo a fine 2006/inizio
2007, dopo essersi dilungato in un riassunto dei fatti e dopo avere invocato
l’art. 60 cpv. 1 CPP e la giurisprudenza relativa la difesa asserisce che il
rifiuto di aggiornare confronti richiesti a fine 2006 o inizio 2007 priva il
reclamante dei diritti della difesa, non essendovi la certezza che tutti gli
accusati si presenteranno al processo e impedendo de facto il rispetto del
principio del contraddittorio: il PP avrebbe poi “abusato del proprio potere
discrezionale nell’applicare l’art. 60 cpv. 1 CPP, violando quindi pure il
principio della proporzionalità” (reclamo, punto 8, p. 6);
- con le proprie osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 201.2006.2), il
magistrato inquirente conferma legalità della decisione chiedendo integrale
reiezione del gravame e precisa di essersi dichiarato disponibile ad effettuare
i verbali richiesti – sebbene non li consideri necessari e ribadisca come tali
atti istruttori possano essere espletati in sede dibattimentale nel pieno
rispetto dei diritti della difesa – ma entro la fine di luglio e non a fine
2006 o addirittura ad inizio 2007 come prospettato dal reclamante in ossequio
al principio di celerità e nel rispetto dell’interesse delle altre parti
coinvolte di vedere chiarita celermente la loro posizione; vista l’asserita
impossibilità, per ragioni finanziarie, del reclamante a rientrare dal __________
per procedere ai confronti da lui stesso auspicati, il magistrato inquirente
osserva che il diritto al contraddittorio potrà, se del caso, essere pienamente
garantito dai verbali degli atri accusati in presenza della difesa di __________;
- la legittimazione attiva del reclamante, formalmente accusato e
destinatario del provvedimento impugnato, è data e la presentazione del gravame
è tempestiva;
- nella misura in cui chiede l’annullamento della decisione
impugnata, invocando l’art. 60 CPP, con trascrizione della copiosa
giurisprudenza connessa, e solleva violazioni dei diritti della difesa, o del
rispetto del principio del contraddittorio, il reclamo è manifestamente privo
d’oggetto, avendo il PP accolto la richiesta della difesa di procedere a nuova
audizione dei correi in presenza del reclamante e del suo difensore;
- per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa non va
confusa la garanzia del principio del contraddittorio con l’allestimento di
verbali a confronto.
Infatti, il diritto al contraddittorio è espressione di quello di
essere sentito. Il contraddittorio deve essere garantito almeno una volta
sull’arco dell’intero procedimento penale. Esso deve essere effettivo, cioè
dare all’accusato e al suo difensore possibilità reali di contrapporre proprie
ragioni a quelle dell’accusa. Questo significa che l’accusato deve disporre
almeno di quelle informazioni necessarie a mettere in discussione la
deposizione a lui sfavorevole. Può per esempio essere importante conoscere la
globalità delle dichiarazioni rese da chi lo accusa: la difesa potrà così
attirare l’attenzione su contraddizioni che singole affermazioni non permettono
di evidenziare. Se tuttavia il contraddittorio avviene tramite confronto
diretto, l’accusato non potrà, di regola, conoscere prima le affermazioni
accusatorie, che verranno rese note proprio in sede di confronto (Rusca, Salmina,
Verda, Commento del Codice di Procedura penale ticinese, ad. art. 62, n° 9 e
10).
Per quanto riguarda invece il confronto diretto va osservato che
”fra i mezzi di prova più spesso proposti dalla difesa vi è da annoverare il
confronto, ossia l’audizione contemporanea ed in contraddittorio di due
persone. Si tratta di un mezzo di prova dall’esito assai imprevedibile: da
esso, di regola, si riescono a derivare tutt’al più sensazioni, leggendo gli
sguardi, le esitazioni, persino fra le righe di una ritrattazione – raramente
ne scaturiscono chiare dichiarazioni, come tali trascrivibili altrettanto chiaramente
nero su bianco. Per queste sue sfaccettature quasi imponderabili, si tratta di
un mezzo di prova che per eccellenza esige l’immediatezza: può rivelarsi molto
utile alla Corte che deve convincersi, ad esempio, della credibilità di una
persona. Più raramente sarà di immediato ausilio al magistrato inquirente che
deve determinarsi sull’abbandono del procedimento o la messa in stato d’accusa
del prevenuto, poiché in caso di dubbio egli propenderà piuttosto per la messa
in stato d’accusa, al fine di demandare la decisione ultima all’autorità
preposta per legge al giudizio di merito.” (L. Marazzi, Le prove
nell’istruttoria penale predibattimentale, rep. 2000, p. 54);
- di conseguenza, in assenza dell’accusato qui reclamante, la
garanzia del contraddittorio potrà essere salvaguardata con la partecipazione
del difensore ai verbali dei coaccusati, che il magistrato inquirente ha
accettato di indire al più presto e nell’ambito dei quali la difesa di __________
potrà proporre domande ai coimputati o contestare loro le contraddizioni che
riterrà di avere riscontrato;
- per quanto riguarda la tempistica dell’aggiornamento dei nuovi
verbali dei coaccusati si osserva che, in concreto, il magistrato – che, con
riferimento all’art. 193 CPP, comunque è e rimane il dominus del procedimento
penale – non ha citato le parti ma ha, semplicemente, informato la difesa del
reclamante della sua intenzione di aggiornare tali atti istruttori il più
presto possibile rinunciando a rinviarli a fine 2006 o inizio 2007 (con
esplicito riferimento alla possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio,
in caso il reclamante non volesse essere presente, con la partecipazione della
difesa a tali verbali): si tratta in sostanza di una mera comunicazione sulle
intenzioni future del magistrato inquirente che, in quanto tale, non può essere
considerato un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 280 CPP e ciò
malgrado il PP l’abbia considerato tale facendo riferimento ai rimedi di
diritto;
- in particolare, occorre innanzitutto ricordare che la funzione di
questo giudice non è quella di esprimersi preventivamente in merito ad
intenzioni del magistrato inquirente di effettuare o meno determinati atti di
sua competenza – in casu addirittura relativamente a quando procedere a
citazione dei coaccusati per nuovo interrogatorio in presenza del reclamante
e/o della difesa di quest’ultimo – ma unicamente quello di verificare la
legalità di tali decisioni dopo la loro emanazione (o formale omissione) da
parte del magistrato inquirente cui compete la conduzione dell’inchiesta;
- anticipare gli intenti procedurali attraverso comunicazioni cui
viene conferito (mediante le indicazioni delle vie di ricorso, o il loro
semplice richiamo) una sorta di carattere di decisione formale è una forzatura
procedurale che non può essere avvallata (tra le altre cose anche per motivi di
economia e di competenza nelle decisioni relative alla conduzione dei
procedimenti);
- visto quanto precede la comunicazione di volere procedere al più
presto possibile con gli atti istruttori richiesti dalla difesa senza attendere
fine 2006/inizio 2007, non può certo rientrare tra i provvedimenti impugnabili
a questo ufficio ex art. 280 CPP, non bastando in questo senso l’indicazione
della via di reclamo a questo ufficio perché una comunicazione diventi una
decisione ai sensi di tale norma (così come non basta omettere di indicarla per
negare tale carattere): in sostanza, se il magistrato inquirente ritiene di
dovere procedere con l’allestimento dei verbali richiesti dalla difesa al più
presto lo faccia, a quel momento alle parti si apriranno le possibilità
procedurali offerte dalla legge (cfr. anche GIAR 22.09.2005, inc. 2005.46001;
21.06.2006, inc. 2002.3913; 19.09.06, inc. GIAR 2006.21402);
- in ogni caso si ricorda che non solo l’accusato ha avuto
integrale accesso agli atti, ma ha anche ottenuto la possibilità di esercitare
il diritto al contraddittorio attraverso nuovi verbali dei coaccusati che,
stante il magistrato inquirente, saranno allestiti al più presto; che egli
abbia chiesto, e ottenuto, la possibilità di procedere con verbali a confronto
non significa che possa aggiornare tali verbali a suo piacimento, essendo la
conduzione del procedimento penale affidata al Procuratore pubblico (art. 193
CPP) e il principio del contraddittorio garantito dalla presenza della difesa
agli atti istruttori richiesti;
- l’atteggiamento del reclamante appare volto, più che a tutelare i
propri diritti (la difesa ha chiesto l’assunzione di atti istruttori con
partecipazione dell’accusato stesso il quale, peraltro domiciliato a __________,
ha lasciato la __________ con l’intenzione di rientrarci molti mesi dopo, senza
neppure comunicare una data fissa) a ritardare il corretto svolgimento della
procedura in dispregio, oltre che della disponibilità di cui ha dato prova il
magistrato inquirente, del principio della buona fede (art. 2 CC);
- in conclusione il reclamo deve essere respinto in quanto irricevibile,
con carico di congrue tasse (il cui ammontare già tiene conto dell’errata
indicazione dei rimedi di diritto da parte del PP) e delle spese, in ogni caso
non coperte dal gratuito patrocinio (cfr. art. 26 Lag, in relazione con 31 Lag;
Messaggio CdS 5123 del 21 maggio 2001, pag. 12, ad art. 26 Lag) la cui
concessione verrà decisa separatamente, mentre che non si assegnano ripetibili
ai coaccusati che non hanno presentato osservazioni.
P.Q.M
visti gli artt. citati e l’art.
39 lett. f) LTG,
decide
1. Il reclamo presentato il 30 giugno 2006 da __________ è
evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza
l’incarto è ritornato al Procuratore pubblico affinché proceda a quanto di sua
competenza.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in CHF 800.--, e le
spese di CHF 150.--, sono a carico del reclamante.
3.
La presente
decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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