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Decisione

INC.2006.22203

Istanza di proroga del carcere preventivo

31 ottobre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2005 e l'aprile 2006 e commessi "sotto il paravento" della __________;

inoltre, a conclusione di un verbale reso alla polizia (5 luglio 2006), il

magistrato inquirente ha esteso l'accusa nei confronti di __________ a

ulteriori fatti presunti commessi anche per il tramite della __________

(gennaio 2004/aprile 2006) e all'ipotesi di truffa per mestiere;

- __________ è,

in sostanza, accusato (come detto, in correità con terzi) di aver ingannato

astutamente "titolari e/o collaboratori di aziende __________ ed __________,

ordinando loro sotto false generalità" merce che veniva poi ritirata

e/o spedita all'estero, tramite spedizionieri, lasciando impagate le fatture o

consegnando (ai fini del pagamento) assegni privi di copertura (doc. 1, inc.

GIAR 222.2006.1);

- con l'istanza

di proroga (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.3) il magistrato segnala che l'inchiesta

ha confermato gli indizi di colpevolezza a carico di __________, il quale

avrebbe, per finire, ammesso le proprie responsabilità in sede di verbale;

- il magistrato

inquirente precisa che le ipotesi di reato concernono importi che globalmente

superano i due milioni di EURO e che per la conclusione dell'inchiesta si

attende la trasmissione ufficiale dalle autorità __________ dei verbali (già)

assunti in ambito rogatoriale ai fini della prospettazione formale

all'accusato; da qui, stante il pericolo di fuga ed un residuo (ma non meglio

precisato) pericolo di collusione, la richiesta di una proroga di tre mesi del

carcere preventivo;

- con

osservazioni del 26 ottobre 2006 (doc. 2, inc. GIAR 222.2006.3) __________ non

si oppone ad una proroga a condizione che la stessa sia meno estesa di quanto

propone il magistrato inquirente (ca. un mese e mezzo e, più precisamente, fino

al 22 dicembre 2006);

- a mente

dell'accusato, la collaborazione intervenuta a partire da fine luglio 2006 ha

permesso all'inchiesta di procedere celermente e tolto ogni concretezza al

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove; gli atti ancora da

espletare per chiudere l'inchiesta non necessitano di una sua prolungata

permanenza in carcere e, inoltre, il fatto che altri imputati si trovino

all'estero (e a piede libero) non può essere causa di protrazione ulteriore

della sua carcerazione sulla base del solo pericolo di fuga, peraltro

relativizzabile mediante cauzione;

- l'istanza,

presentata conformemente all'art. 108 CPP e con sufficiente anticipo sulla

scadenza del termine ex art. 102 CPP, è ricevibile in ordine;

- i principi

generali in materia di detenzione cautelare, noti al patrocinatore ed al

magistrato inquirente, sono già stati riassunti al considerando n. 3 di

precedente decisione emanata nello stesso incarto (GIAR 10 luglio 2006,

222.2006.2), considerando a cui si può tranquillamente rinviare (DTF 123 I

130), senza necessità di riscrittura, in quanto noto a tutte le parti;

- i gravi indizi

di colpevolezza, elemento che deve essere analizzato d'ufficio anche se non

contestato, sono presenti nel caso in esame; a quanto già detto nella

precedente sentenza ("Elementi

indizianti una attività truffaldina, così come descritta dal magistrato

inquirente nella promozione dell'accusa e nelle osservazioni, messa in opera

per il tramite delle società menzionate, emerge dalle denunce (inc. __________,

AI 1; __________, AI 7, 15, 19, 25), da parte della documentazione contenuta

nei classatori "fatture ricevute" e "parti lese" prodotti

con l'incarto, dalla documentazione bancaria delle società (che rivela

l'assenza di fondi - nonché di movimentazione, ma contestuale emissione di

assegni ; inc. __________, AI 5; inc. __________ AI 7), nonché dai verbali di

alcuni fornitori (Polizia 10.05.2006 __________; Polizia 16.05.2006 __________;

Polizia 29.05.2006 __________) e da quelli degli amministratori tabulari delle

società, rispettivamente dell'amministratore dello stabile in cui una di queste

aveva uffici (Polizia 8.5.2006 __________; Polizia 25.5.2006 __________).Il

coinvolgimento del qui accusato nell'attività delle società in questione emerge

in modo sufficiente (per le necessità del presente giudizio) dai verbali dello

spedizioniere __________ (contatti per la spedizione/importazione/esportazione

di merce: Verbale PP __________ 31 maggio 2006, pag. 2 e 3), da quelli di __________

e __________ (reperimento, rispettivamente costituzione delle società,

pagamento delle relative spese e presenza negli uffici: Verbale PP __________

14 giugno 2006, pag. 3 in particolare; Verbale PS __________ 9 giugno 2006).

Inoltre, tale coinvolgimento risulta anche dalla documentazione trovata in

possesso dell'accusato al momento dell'arresto, relativa ai

"fornitori" delle società oggetto d'inchiesta (si vedano gli allegati

al verbale PP __________ 31 maggio 2005 e relative contestazioni - meglio: le

risposte alle contestazioni -, in particolare alle pagine 6 e ss.) e dal

possesso di un telefonino di pertinenza della __________ (idem, pag. 8).Da

ultimo, l'accusato sembra conoscere praticamente tutte le persone in qualche

modo riconducibili alle tre società oggetto d'inchiesta (cfr. Verbali PS __________

5 luglio 2006, 9 maggio 2006, 11 maggio 2006, 23 maggio 2006; Verbale PP __________

31 maggio 2006)." GIAR 10 luglio

2006, 222.2006.2), e non smentito dal seguito dell'inchiesta, si aggiungono ora

le chiare ammissioni, sui fatti, dell'accusato stesso (cfr. Verbale PP n. 9,

pag. 1, 2, 4, nonché Verbale PP n. 10, pag. 2 e 3, 6);

- come detto più

sopra, l'accusato non si oppone ad una proroga, bensì a che la stessa abbia la

durata richiesta dal magistrato inquirente; di conseguenza, pone unicamente un

problema di proporzionalità in relazione alla durata della proroga, contestando

l'attualità di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove ma non

quella di un pericolo di fuga (così come accertato nella decisione del 10

luglio 2006, considerando 6; cfr. anche CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357,

cons. 7, per caso simile), ancorché residuo viste le successive ammissioni di

responsabilità;

- in effetti, il

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove è solo accennato dal

magistrato inquirente (in relazione a due persone, una irreperibile e l'altra

che si è avvalsa della facoltà di non rispondere), ma non indicato nel suo

oggetto (atti ancora da esperire, oggetto degli stessi e importanza delle

risultanze per le decisioni di sua competenza), né nella sua concretezza (per

es., alla luce del mutato atteggiamento dell'accusato); pertanto solo possono

essere considerate come reali ed attuali le esigenze legate alla ricezione

formale degli atti esperiti per rogatoria, alla loro prospettazione

all'accusato, nonché all'espletamento delle (successive) formalità di chiusura

dell'istruttoria;

- se si considera

che il magistrato inquirente risulta aver presenziato alla raccolta di gran

parte degli atti (cfr. verbali __________ __________ e altri), col che se

fossero emersi elementi rilevanti per ulteriori ed importanti accertamenti, di

sua competenza, lo avrebbe già indicato, che gli atti effettuati dalle

competenti autorità di __________ sono pervenuti il 24 ottobre 2006 (pendente

la presente istanza) e possono essere prospettati a breve (se non già fatto),

che quello (perché di uno sembra trattarsi) espletato a __________ dovrebbe

pervenire a breve (Istanza, punto 2 penultimo capoverso), che l'esigenza di

completare un rapporto di polizia, di principio non giustifica la proroga del

carcere preventivo (GIAR 26 agosto 2003, 120.2003.3, cons. 6 e rinvii) e che,

sempre di principio (o comunque in assenza di indiscutibili esigenze

d'inchiesta: GIAR 20 settembre 2003, 121.2003.5, cons. 4) la perdurante

latitanza di coimputati può giustificare la disgiunzione (nel rispetto di

celerità) più che la proroga del carcere preventivo (idem), la proroga

di ca. un mese e mezzo (dal prossimo 9 novembre) appare più rispettosa del

principio di proporzionalità, allo stato attuale dell'istruttoria così come

indicata nell'istanza di proroga (che, peraltro, non esclude chiusura in tempi

più brevi di quelli richiesti: pag. 3);

- ovviamente, il

magistrato inquirente resta libero, all'approssimarsi del termine di

carcerazione, di richiedere ulteriore proroga se nuovi fatti e nuove

circostanze dovessero giustificarlo; in questo caso, sia detto a futura

memoria, visto che il (eventuale) giudizio avverrà sicuramente in applicazione

della nuova parte generale del CP, la concretezza del pericolo di fuga e

soprattutto la proporzionalità della durata del carcere preventivo non potrà

fare astrazione (nella motivazione) delle nuove norme in materia di pena, e

sospensione condizionale della stessa, che saranno in vigore a partire dal

1.1.2007 (cfr. in particolare gli artt. 36 ss. e 42 ss. nuovo CP);

- in conclusione,

nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, l'istanza di proroga è

accolta limitatamente all'adesione della difesa e cioè per un periodo poco più

di sei (6) settimane (evidente il motivo per il quale è stato indicato il 22

dicembre).

P.Q.M

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284

CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU;

decide

1.

L'istanza di proroga della

carcerazione preventiva è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato fino al

22 dicembre 2006, compreso.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla CRP entro 10

giorni dall'intimazione:

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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