INC.2006.22203
Istanza di proroga del carcere preventivo
31 ottobre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.22203
Data decisione, Autorità:
31.10.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.22203
Lugano
31 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di proroga del carcerazione preventiva presentata il 20 ottobre
2006 dal
Procuratore pubblico
Giovan Maria Tattarletti, Lugano
nei confronti di
__________, __________, attualmente c/o Carcere giudiziario
Farera
(rappr. dall’__________)
viste
le osservazioni della difesa (26/27 ottobre 2006);
visti
gli inc. MP __________, __________, __________,
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è
stato tratto in arresto il 9 maggio 2006 in quanto, nei suoi confronti, era
pendente un ODA (19 aprile 2006) per le ipotesi di reato di truffa e falsità in
documenti per fatti avvenuti nel corso del 2004, in __________ ed all'__________,
commessi in correità con terzi e "sotto il paravento della società __________
" (cfr. ODA);
- l'arresto è
stato confermato da questo giudice il 10 maggio 2006, ritenuti presenti gravi
indizi di reato, pericolo di fuga, nonché pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 222.2006.1);
- con la
richiesta di conferma dell'arresto (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.1) l'accusa, per
gli stessi titoli di reato, è stata estesa a fatti avvenuti tra il settembre
Fatti
2005 e l'aprile 2006 e commessi "sotto il paravento" della __________;
inoltre, a conclusione di un verbale reso alla polizia (5 luglio 2006), il
magistrato inquirente ha esteso l'accusa nei confronti di __________ a
ulteriori fatti presunti commessi anche per il tramite della __________
(gennaio 2004/aprile 2006) e all'ipotesi di truffa per mestiere;
- __________ è,
in sostanza, accusato (come detto, in correità con terzi) di aver ingannato
astutamente "titolari e/o collaboratori di aziende __________ ed __________,
ordinando loro sotto false generalità" merce che veniva poi ritirata
e/o spedita all'estero, tramite spedizionieri, lasciando impagate le fatture o
consegnando (ai fini del pagamento) assegni privi di copertura (doc. 1, inc.
GIAR 222.2006.1);
- con l'istanza
di proroga (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.3) il magistrato segnala che l'inchiesta
ha confermato gli indizi di colpevolezza a carico di __________, il quale
avrebbe, per finire, ammesso le proprie responsabilità in sede di verbale;
- il magistrato
inquirente precisa che le ipotesi di reato concernono importi che globalmente
superano i due milioni di EURO e che per la conclusione dell'inchiesta si
attende la trasmissione ufficiale dalle autorità __________ dei verbali (già)
assunti in ambito rogatoriale ai fini della prospettazione formale
all'accusato; da qui, stante il pericolo di fuga ed un residuo (ma non meglio
precisato) pericolo di collusione, la richiesta di una proroga di tre mesi del
carcere preventivo;
- con
osservazioni del 26 ottobre 2006 (doc. 2, inc. GIAR 222.2006.3) __________ non
si oppone ad una proroga a condizione che la stessa sia meno estesa di quanto
propone il magistrato inquirente (ca. un mese e mezzo e, più precisamente, fino
al 22 dicembre 2006);
- a mente
dell'accusato, la collaborazione intervenuta a partire da fine luglio 2006 ha
permesso all'inchiesta di procedere celermente e tolto ogni concretezza al
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove; gli atti ancora da
espletare per chiudere l'inchiesta non necessitano di una sua prolungata
permanenza in carcere e, inoltre, il fatto che altri imputati si trovino
all'estero (e a piede libero) non può essere causa di protrazione ulteriore
della sua carcerazione sulla base del solo pericolo di fuga, peraltro
relativizzabile mediante cauzione;
- l'istanza,
presentata conformemente all'art. 108 CPP e con sufficiente anticipo sulla
scadenza del termine ex art. 102 CPP, è ricevibile in ordine;
- i principi
generali in materia di detenzione cautelare, noti al patrocinatore ed al
magistrato inquirente, sono già stati riassunti al considerando n. 3 di
precedente decisione emanata nello stesso incarto (GIAR 10 luglio 2006,
222.2006.2), considerando a cui si può tranquillamente rinviare (DTF 123 I
130), senza necessità di riscrittura, in quanto noto a tutte le parti;
- i gravi indizi
di colpevolezza, elemento che deve essere analizzato d'ufficio anche se non
contestato, sono presenti nel caso in esame; a quanto già detto nella
precedente sentenza ("Elementi
indizianti una attività truffaldina, così come descritta dal magistrato
inquirente nella promozione dell'accusa e nelle osservazioni, messa in opera
per il tramite delle società menzionate, emerge dalle denunce (inc. __________,
AI 1; __________, AI 7, 15, 19, 25), da parte della documentazione contenuta
nei classatori "fatture ricevute" e "parti lese" prodotti
con l'incarto, dalla documentazione bancaria delle società (che rivela
l'assenza di fondi - nonché di movimentazione, ma contestuale emissione di
assegni ; inc. __________, AI 5; inc. __________ AI 7), nonché dai verbali di
alcuni fornitori (Polizia 10.05.2006 __________; Polizia 16.05.2006 __________;
Polizia 29.05.2006 __________) e da quelli degli amministratori tabulari delle
società, rispettivamente dell'amministratore dello stabile in cui una di queste
aveva uffici (Polizia 8.5.2006 __________; Polizia 25.5.2006 __________).Il
coinvolgimento del qui accusato nell'attività delle società in questione emerge
in modo sufficiente (per le necessità del presente giudizio) dai verbali dello
spedizioniere __________ (contatti per la spedizione/importazione/esportazione
di merce: Verbale PP __________ 31 maggio 2006, pag. 2 e 3), da quelli di __________
e __________ (reperimento, rispettivamente costituzione delle società,
pagamento delle relative spese e presenza negli uffici: Verbale PP __________
14 giugno 2006, pag. 3 in particolare; Verbale PS __________ 9 giugno 2006).
Inoltre, tale coinvolgimento risulta anche dalla documentazione trovata in
possesso dell'accusato al momento dell'arresto, relativa ai
"fornitori" delle società oggetto d'inchiesta (si vedano gli allegati
al verbale PP __________ 31 maggio 2005 e relative contestazioni - meglio: le
risposte alle contestazioni -, in particolare alle pagine 6 e ss.) e dal
possesso di un telefonino di pertinenza della __________ (idem, pag. 8).Da
ultimo, l'accusato sembra conoscere praticamente tutte le persone in qualche
modo riconducibili alle tre società oggetto d'inchiesta (cfr. Verbali PS __________
5 luglio 2006, 9 maggio 2006, 11 maggio 2006, 23 maggio 2006; Verbale PP __________
31 maggio 2006)." GIAR 10 luglio
2006, 222.2006.2), e non smentito dal seguito dell'inchiesta, si aggiungono ora
le chiare ammissioni, sui fatti, dell'accusato stesso (cfr. Verbale PP n. 9,
pag. 1, 2, 4, nonché Verbale PP n. 10, pag. 2 e 3, 6);
- come detto più
sopra, l'accusato non si oppone ad una proroga, bensì a che la stessa abbia la
durata richiesta dal magistrato inquirente; di conseguenza, pone unicamente un
problema di proporzionalità in relazione alla durata della proroga, contestando
l'attualità di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove ma non
quella di un pericolo di fuga (così come accertato nella decisione del 10
luglio 2006, considerando 6; cfr. anche CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357,
cons. 7, per caso simile), ancorché residuo viste le successive ammissioni di
responsabilità;
- in effetti, il
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove è solo accennato dal
magistrato inquirente (in relazione a due persone, una irreperibile e l'altra
che si è avvalsa della facoltà di non rispondere), ma non indicato nel suo
oggetto (atti ancora da esperire, oggetto degli stessi e importanza delle
risultanze per le decisioni di sua competenza), né nella sua concretezza (per
es., alla luce del mutato atteggiamento dell'accusato); pertanto solo possono
essere considerate come reali ed attuali le esigenze legate alla ricezione
formale degli atti esperiti per rogatoria, alla loro prospettazione
all'accusato, nonché all'espletamento delle (successive) formalità di chiusura
dell'istruttoria;
- se si considera
che il magistrato inquirente risulta aver presenziato alla raccolta di gran
parte degli atti (cfr. verbali __________ __________ e altri), col che se
fossero emersi elementi rilevanti per ulteriori ed importanti accertamenti, di
sua competenza, lo avrebbe già indicato, che gli atti effettuati dalle
competenti autorità di __________ sono pervenuti il 24 ottobre 2006 (pendente
la presente istanza) e possono essere prospettati a breve (se non già fatto),
che quello (perché di uno sembra trattarsi) espletato a __________ dovrebbe
pervenire a breve (Istanza, punto 2 penultimo capoverso), che l'esigenza di
completare un rapporto di polizia, di principio non giustifica la proroga del
carcere preventivo (GIAR 26 agosto 2003, 120.2003.3, cons. 6 e rinvii) e che,
sempre di principio (o comunque in assenza di indiscutibili esigenze
d'inchiesta: GIAR 20 settembre 2003, 121.2003.5, cons. 4) la perdurante
latitanza di coimputati può giustificare la disgiunzione (nel rispetto di
celerità) più che la proroga del carcere preventivo (idem), la proroga
di ca. un mese e mezzo (dal prossimo 9 novembre) appare più rispettosa del
principio di proporzionalità, allo stato attuale dell'istruttoria così come
indicata nell'istanza di proroga (che, peraltro, non esclude chiusura in tempi
più brevi di quelli richiesti: pag. 3);
- ovviamente, il
magistrato inquirente resta libero, all'approssimarsi del termine di
carcerazione, di richiedere ulteriore proroga se nuovi fatti e nuove
circostanze dovessero giustificarlo; in questo caso, sia detto a futura
memoria, visto che il (eventuale) giudizio avverrà sicuramente in applicazione
della nuova parte generale del CP, la concretezza del pericolo di fuga e
soprattutto la proporzionalità della durata del carcere preventivo non potrà
fare astrazione (nella motivazione) delle nuove norme in materia di pena, e
sospensione condizionale della stessa, che saranno in vigore a partire dal
1.1.2007 (cfr. in particolare gli artt. 36 ss. e 42 ss. nuovo CP);
- in conclusione,
nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, l'istanza di proroga è
accolta limitatamente all'adesione della difesa e cioè per un periodo poco più
di sei (6) settimane (evidente il motivo per il quale è stato indicato il 22
dicembre).
P.Q.M
visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284
CPP, 9, 10, 31 CF,
5 cifra 3 CEDU;
decide
1.
L'istanza di proroga della
carcerazione preventiva è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato fino al
22 dicembre 2006, compreso.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente è dato ricorso alla CRP entro 10
giorni dall'intimazione:
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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