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Decisione

INC.2006.22204

Istanza di libertà provvisoria

20 dicembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

8.

Anche per quanto concerne i gravi indizi di

colpevolezza, si può rinviare a quanto accertato nella decisione di proroga,

nulla essendo mutato in proposito (come peraltro neppure sostenuto

dall'accusato):

"- i

gravi indizi di colpevolezza, elemento che deve essere analizzato d'ufficio

anche se non contestato, sono presenti nel caso in esame; a quanto già detto

nella precedente sentenza ("Elementi indizianti una attività truffaldina,

così come descritta dal magistrato inquirente nella promozione dell'accusa e

nelle osservazioni, messa in opera per il tramite delle società menzionate,

emerge dalle denunce (inc. __________, AI 1; __________, AI 7, 15, 19, 25), da

parte della documentazione contenuta nei classatori "fatture

ricevute" e "parti lese" prodotti con l'incarto, dalla

documentazione bancaria delle società (che rivela l'assenza di fondi - nonché

di movimentazione, ma contestuale emissione di assegni ; inc. __________, AI 5;

inc. __________ AI 7), nonché dai verbali di alcuni fornitori (Polizia

10.05.2006 __________; Polizia 16.05.2006 __________; Polizia 29.05.2006 __________)

e da quelli degli amministratori tabulari delle società, rispettivamente

dell'amministratore dello stabile in cui una di queste aveva uffici (Polizia

8.5.2006 __________; Polizia 25.5.2006 __________).Il coinvolgimento del qui

accusato nell'attività delle società in questione emerge in modo sufficiente

(per le necessità del presente giudizio) dai verbali dello spedizioniere __________

(contatti per la spedizione/importazione/esportazione di merce: Verbale PP __________

31 maggio 2006, pag. 2 e 3), da quelli di __________ e __________ (reperimento,

rispettivamente costituzione delle società, pagamento delle relative spese e

presenza negli uffici: Verbale PP __________ 14 giugno 2006, pag. 3 in

particolare; Verbale PS __________ 9 giugno 2006). Inoltre, tale coinvolgimento

risulta anche dalla documentazione trovata in possesso dell'accusato al momento

dell'arresto, relativa ai "fornitori" delle società oggetto

d'inchiesta (si vedano gli allegati al verbale PP __________ 31 maggio 2005 e

relative contestazioni - meglio: le risposte alle contestazioni -, in

particolare alle pagine 6 e ss.) e dal possesso di un telefonino di pertinenza

della __________ (idem, pag. 8).Da ultimo, l'accusato sembra conoscere

praticamente tutte le persone in qualche modo riconducibili alle tre società

oggetto d'inchiesta (cfr. Verbali PS __________ 5 luglio 2006, 9 maggio 2006,

11 maggio 2006, 23 maggio 2006; Verbale PP __________ 31 maggio 2006)."

GIAR 10 luglio 2006, 222.2006.2), e non smentito dal seguito dell'inchiesta, si

aggiungono ora le chiare ammissioni, sui fatti, dell'accusato stesso (cfr.

Verbale PP n. 9, pag. 1, 2, 4, nonché Verbale PP n. 10, pag. 2 e 3, 6);"

(GIAR 31.10.2006,

222.2006.3)

9.

a)

In merito al pericolo di fuga, gli elementi di

concretezza dello stesso sono stati individuati nella decisione del 10 luglio

2006 ("b) Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69). Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici

dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso. __________ è cittadino __________,

residente in __________, e non ha legami particolari con il nostro territorio

se non il permesso G, da alcuni mesi "inutilizzato" (verbale PS 9

maggio 2006, pag. 1) che gli sarebbe però servito (sostanzialmente e se le

accuse dovessero essere confermate) a commettere gli atti di cui è accusato. Se

le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste

(i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione).

Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della

sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve

essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra

descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701). La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del

dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli quale soluzione

più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, dal quale sono

peraltro assenti, per il momento, i presunti correi. Alla luce di questi

elementi, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF

106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585)."),

e non contestati nelle osservazioni alla proroga decisa con sentenza 31 ottobre

2001.

b)

Gli elementi indicati, in quanto tali, sono tutt'ora

presenti, resta da verificare se siano ancora concreti come lo erano a fine

ottobre.

L'istanza non fornisce indicazioni circa l'emergenza di

nuovi elementi non noti e presenti al momento della precedente decisione. Le

dichiarazioni d'intenti hanno poco o punto valore in questa valutazione e le

prospettive di pena non sono mutate (pur con la dovuta prudenza nella

comparazione di casi in materia penale, si rileva che le Assise correzionali di

__________, con sentenza 13 aprile 2006, per una truffa messa in opera con

modalità analoghe a quelle imputate al qui istante, sull'arco di un anno e per

un importo complessivo di FRS 3,7 mio, hanno condannato la persona accusata - in

detenzione preventiva da oltre dieci mesi - alla pena di 25 mesi di detenzione,

ritenuto uno stato di scemata responsabilità: inc. TPC 72.2006.15).

Quanto alla prospettiva del beneficio di una sospensione

condizionale, occorre ricordare che la possibilità che la pena erogata (sempre

in caso di eventuale condanna) possa essere sospesa condizionalmente dipende

dalla prognosi (ex art. 42 nCP, rispettivamente 43 nCP) di competenza del

giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel

momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le

condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso, già

per il solo fatto che il rifiuto di indicare destinazione di parte della merce,

impedendone il recupero o il sequestro del credito - cfr. verbale 20.11.2006,

pag. 12 -, potrebbe condurre ad applicazione dell'art. 42 cpv. 2 nCP) di regola

non po’ essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).

Inoltre, proprio il rifiuto di indicare il destino di

parte della merce oggetto d'inchiesta, mantenendo così disponibilità della

stessa o del relativo credito è ulteriore (e importante) elemento concreto che

milita a favore del pericolo di fuga (cfr.

GIAR 7.12.1999, 88.1999.10; GIAR 12 gennaio 2000, 43.1999.9; CRP 20 agosto 1999

in re P.; tutte inerenti cittadini __________, con legami famigliari in __________,

imputati di reati patrimoniali di una certa gravità e con sospetto di

disponibilità all'estero); non v'è,

infatti, ragione plausibile di ritenere che all'attuale silenzio farà riscontro

indicazione in sede dibattimentale per aumentare le possibilità di ottenere la

sospensione condizionale della - sempre eventuale - pena; questo silenzio

contrasta, quindi, e in modo stridente, con le dichiarazioni che lo vogliono

intenzionato a presenziare al seguito del procedimento.

10.

Stabilita l'esistenza di una delle condizioni

alternative a fondamento della misura restrittiva della libertà, non è

necessario verificare se siano eventualmente date anche le altre invocate dal

magistrato inquirente.

Nel caso in esame, comunque ed a titolo abbondanziale,

si segnala che il mancato accertamento, per l'atteggiamento dell'accusato, del

destino di parte della merce oggetto delle truffe imputate con relativa

impossibilità di procedere al recupero/sequestro del provento dell'eventuale

reato, lascia sussistere un concreto pericolo di inquinamento delle prove fino

all'eventuale dibattimento (CRP 10 luglio 2006, 60.2006.221).

11.

__________, come già fatto nella procedura che ha dato

origine alla decisione del 10 luglio 2006 (GIAR 222.2006.2), menziona "disponibilità

a versare una cauzione" senza però minimamente quantificarla né

fornire elementi economici a determinarne l'adeguatezza non solo in base alla

gravità del reato ascritto:

"Quanto alla possibilità di

stabilire una cauzione a limitazione del pericolo di fuga, va preliminarmente

detto che la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla

gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro

certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle

persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p.

389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,

Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto

ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa

valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti

e certi) a disposizione sono praticamente inesistenti. Dagli atti d'inchiesta

non è possibile dedurre alcunché di utile (cfr. verbali PS 9 maggio 2006, pag.

1 e 23 maggio 2006, pag. 1), se non che l'accusato non ha chiesto il gratuito

patrocinio (cfr. verbale GIAR 10 maggio 2004). L'istanza di libertà provvisoria

è totalmente silente in merito alla situazione economica.

Ne consegue impossibilità di determinare

un importo cauzionale che non sia unicamente in relazione con l'entità/gravità

dei reati imputati. Comunque, nel caso in esame vista la sussistenza di

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, nonché il fatto che la

refurtiva non è ancora stata recuperata, è esclusa la messa in libertà previo

versamento cauzionale (in un recente caso, per fattispecie analoga, è stato ritenuto

inadeguato un importo, offerto, di FRS 70'000.- ; CRP 17 novembre 2005,

60.2005.357)."

(GIAR 10 luglio 2006, GIAR 222.2006.2)

Nulla è cambiato. Il silenzio sul destino di parte

della merce (che costituisce un residuo pericolo di inquinamento delle prove)

non solo osta alla messa in libertà su cauzione, ma imporrebbe anche di

accertare che l'importo da versare non sia costituito dal provento di reato.

12.

Quanto alla proporzionalità, va detto che la proroga

concessa il 31 ottobre 2006 lo è stata fino al 22 dicembre 2006 su richiesta

della stessa difesa che, ovviamente, l'aveva ritenuta rispettosa del principio

di proporzionalità. Questo giudice, limitando la richiesta del magistrato

inquirente al periodo indicato dalla difesa, aveva (altrettanto ovviamente)

accertato che una proroga sino a quella data era certamente proporzionale.

Il termine in questione non è ancora giunto a

scadenza, quindi il principio di proporzionalità è ancora rispettato.

A scanso di equivoci, e sebbene possa risultare accertamento

privo di utilità (non essendo qui questione di proroga ex art. 103 CPP e

constatato sia l’avvenuto deposito atti – nei tre incarti: AI 53, 59,

rispettivamente 152 -, sia i successivi interrogatori per l'inc. __________ -cfr.

scritti del 18.12.2006-), si precisa che qualora la chiusura dell'istruttoria

avvenga (regolarmente) entro il 22 dicembre 2006, la protrazione della

carcerazione (ope legis) in applicazione dei termini cui rinvia l'art.

102 cpv. 3 CPP sarebbe ancora proporzionale; infatti, si giungerebbe ad un

periodo di detenzione cautelare di circa dieci mesi, entità ancora lontana sia

dal rischio di pena prevedibile (cfr. cons. 9 b. della presente), anche

nell'ambito di una valutazione estremamente prudenziale (DTF 107 Ia 256; DTF

31.1.2005,1P.18/2005). D'altronde, l'esistenza (e l'applicabilità) di questi

termini era nota alla difesa allorquando, in applicazione del principio di

proporzionalità, ha chiesto di limitare la proroga (per "la conclusione

dell'inchiesta": cfr. Osservazioni 26 ottobre 2006, punto 12, doc. 6

inc. GIAR 222.2006.3), così come le era noto che la richiesta del Procuratore

pubblico era volta a completare l'istruttoria e non semplicemente a permettere

l'applicazione dei termini ope legis.

13.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti

gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti ed è presente e concreto il

pericolo di fuga, così come un residuo pericolo di inquinamento delle prove (in

relazione alla localizzazione e recupero di parte del provento di reato). Il

mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di

proporzionalità.

L'istanza va quindi respinta.

P.Q.M

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss.,

108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU,

decide

1. L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

fax, ritenuto che il termine di ricorso decorre

dall’intimazione dell’originale):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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