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Decisione

INC.2006.22303

Istanza di libertà provvisoria

28 giugno 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

Anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi

di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza

di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione (che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato) e, dall’altro (ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire), dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, gli indizi di reato risultano in

modo evidente dalle dichiarazioni dell'accusato e, in alcuni casi, dall'esito

dei rilevamenti di tracce della polizia scientifica (cfr. verbale SG __________

21 giugno 2006, AI 15 pag. 19 e rinvii).

10.

Per quanto concerne la seconda condizione necessaria

per l'eventuale mantenimento della detenzione preventiva (fuga, recidiva,

collusione o inquinamento prove), occorre innanzitutto ricordare che:

"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni

alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata

l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione

di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché

l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza

necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi),

dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto

possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre

2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

11.

a)

Nel caso in esame, il magistrato inquirente segnala

innanzitutto l'esistenza di un pericolo di recidiva.

Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel

rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più

larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta,

da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il

fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,

pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.

Piquerez, Procédure pénale

suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b;

Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato,

Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che

l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

b)

__________ è stato condannato a 21 mesi di detenzione

(inizialmente sospesi ex art. 44 CP: cfr. AI 10 e AI 16 pag. 7) il 26 marzo

2002, in quanto accusato di furto per mestiere e altri reati, in parte connessi

alla commissione dei furti. Il 13 maggio 2004 è stato ulteriormente condannato

(ancora accusato di furto, nonché abuso d'impianto elaborazione dati) a 10 mesi

di detenzione (AI 10) e il 13 aprile 2006 rinviato a giudizio in quanto

prevenuto colpevole di 14 furti avvenuti tra il giugno 2005 ed il gennaio 2006.

I reati di cui oggi è accusato (commessi a partire dal

febbraio 2006: cfr. AI 15) sarebbero pertanto stati commessi sia in situazione

di libertà provvisoria che in situazione di applicazione dell'art. 67 CP.

Già questa situazione permetterebbe di affermare

concreto pericolo di recidiva (DTF 29 novembre 1979 in re S., Rep 1980 385, CRP

27 novembre 1981 in re s., tutti citati in M. Luvini "I presupposti materiali

del carcere preventivo nel processo penale ticinese" Rep. 1989 pag. 287

ss., note 46 e 47; SJ 1981 pag. 381).

c)

Comunque, se a quanto sopra si aggiunge il fatto che

l'attività delittuosa è praticamente ininterrotta dal giugno 2005, i furti

sarebbero commessi ad intervalli più o meno regolari, che l'accusato è privo di

attività lucrativa, così come di altre fonti di reddito, che il suo unico

reddito risulterebbe provenire dai reati, che subito nel gennaio di quest'anno

il Patronato penale gli ha procurato una possibilità di lavoro che egli non ha

inteso sfruttare (AI 16 pag. 8) neppure ai fini di una successiva miglior

collocazione, è evidente come anche considerando tutto l'insieme delle

circostanze il pericolo di recidiva emerge in modo concreto e la prognosi debba

essere, a questo stadio e senza pregiudizio per il merito, sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004; CRP 12 maggio 2006, 60.154.2006, cons. 6, 7 e 8).

d)

Non modificano la conclusione di cui sopra né il fatto

di aver ammesso i reati contestati (comunque non dall'inizio - peraltro il nome

del correo è stato fatto solo recentemente e dopo l'arresto di questi - e

probabilmente solo per alcuni senza specifiche contestazioni: cfr. Verbale GIAR

11 maggio 2006 pag. 2/3; AI 15 pag. 19) né la dichiarata prospettiva di un

lavoro per i prossimi due mesi (la concretezza di tale possibilità non è

documentata, la sua durata -e lo stipendio indicato- non sembra essere tale da

assicurare effettivo miglioramento della situazione economica e l'esperienza

precedente - fatta in situazione di libertà - non permette di concludere ad

effettiva serietà d'intenti: cfr. CRP citata, cons. 8).

Neppure l'esito positivo della disintossicazione

(segnalato in sede di osservazioni) può essere considerato elemento concreto a

favore della negazione del pericolo di recidiva; infatti, la cura risulta

essersi conclusa a fine gennaio 2006 (AI16, pag. 8) ed i reati oggetto

dell'attuale procedimento hanno avuto luogo, tutti, successivamente a quella

data.

12.

Stabilita l'esistenza di una delle

condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la

misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza delle altre

(DTF 132 I 21, cons. 3.5; GIAR 13.12.2005, 352.2005.3, cons. 11).

Quindi, può restare aperta la questione del

pericolo di collusione con la persona da lui chiamata in correità e in

detenzione da circa due settimane, ancorché quanto indicato in merito nel

preavviso (e ricordato che "é

compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di

motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota

alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), qualora intenda affermane

l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti il pericolo

eventualmente invocato, non spettando a questo giudice approfondire o

addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso

negativo (cfr. sentenze GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2, e 4 aprile 2002,

76.2002.4)") non sembra,

perlomeno prima facie, evidenziare gli "elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o

soggettivo (con maggior rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta",

"l'eventuale influenza

esercitabile", rispettivamente "la

convergenza d'interesse" richiesti per determinarne l'effettiva

presenza (GIAR 1 marzo 2004, 76.2004.3).

inoltre, andrebbe pure considerato (per l'importanza, in relazione al

procedimento contro __________, assegnata alla prova indicata come ancora da

assumere) che il correo non risulta essere oggetto dello stesso procedimento,

bensì di un altro non formalmente congiunto con quello che qui ci occupa.

13.

Da ultimo, e per quanto concerne il principio di

proporzionalità, va detto che questo deve essere analizzato da angolature

diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere

preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle

sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005

1s.3/2005; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, la detenzione cautelare è in corso

da poco meno di due mesi, è stata condotta celermente, e l'inchiesta

(effettivamente anche grazie alla collaborazione dell'accusato) sembra avviarsi

alla conclusione (gli unici atti istruttori indicati come ancora da esperire

sono due confronti con la persona chiamata in correità ed un terzo, persone,

come detto al considerando che precede, oggetto di un procedimento non

formalmente congiunto con quello che qui ci occupa, ciò che permette di

presumere volontà di conduzione conclusione separata ex art. 35 cpv. 2 CPP).

Pertanto, la detenzione cautelare sofferta e quella verosimilmente ancora da

soffrire appaiono ancora lontani dal rischio di pena in caso di condanna.

14.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti, a

questo stadio dell'inchiesta, gravi e concreti indizi di reato e concreti

elementi a favore di un pericolo di recidiva che giustificano il mantenimento

della detenzione preventiva.

Inoltre, la detenzione non è al momento lesiva del

principio di proporzionalità.

P.Q.M

visti gli artt. 139, 144, 186 CP, 19a LFStup, nonché

artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1.

L’istanza di libertà provvisoria

presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,

entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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