INC.2006.27203
Istanza di libertà provvisoria.
28 giugno 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.27203
Data decisione, Autorità:
28.06.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria.
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
INQUINAMENTO DELLE PROVE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.27203
Lugano
28 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 21/22 giugno 2006 da
__________, detenuto al PCT,
patr. d'ufficio dalla __________
e qui trasmessa con preavviso negativo 23/26 giugno 2006 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona
preso atto delle osservazioni
della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato la
notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di reato (furto) e nei suoi
confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di ripetuto
furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di
domicilio.
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo ritenuta l'esistenza, oltre che di seri e
concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione
ed inquinamento delle prove (doc. 5, inc. GIAR 272.2006.1).
Dalle indagini sin qui esperite è
emerso il coinvolgimento dell'accusato in circa 30 furti, in parte con scasso,
commessi nel mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005.
2.
Il 21/22 giugno 2006, per il
tramite del proprio difensore, __________ ha presentato istanza di libertà
provvisoria. La difesa, dopo aver rilevato l'atteggiamento collaborativo
dell'accusato - peraltro alla sua prima incarcerazione -, che non ha mai
ostacolato la raccolta e ricerca delle prove, e che tutte le prove principali
sono state raccolte, contesta l'esistenza di un pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove: da un lato, non vi sarebbe motivo per temere che __________,
se posto al beneficio della libertà provvisoria, possa impedire la ricerca
della verità da parte degli inquirenti, rispettivamente "ostruire"
la raccolta di prove e, dall'altro, non vi sarebbero pericoli collusivi non
essendovi prove che accertino il coinvolgimento di terze persone. Inoltre, la
difesa avrebbe appreso che non vi sarebbe "attualmente" la
necessità di procedere al confronto con le parti lese e/o civili e che
l'interrogatorio da parte del Procuratore pubblico non potrebbe aver luogo
prima di metà luglio: vi sarebbero quindi dei ritardi inspiegabili
nell'inchiesta, che non possono e non devono nuocere all'accusato. Inoltre si
tratterebbe di "una serie di furti di poca importanza".
In siffatte circostanze, il
mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe inutile e sproporzionato.
3.
Il Procuratore pubblico ha
presentato preavviso negativo, evidenziando che alla scarcerazione di __________
osterebbero bisogni dell'inchiesta, pericolo di collusione ed inquinamento
delle prove, nonché pericolo di recidiva. Il Magistrato inquirente evidenzia
pure rispetto del principio di proporzionalità, assicurando nel contempo "l'ininterrotto
e spedito procedere dell'inchiesta che si presenta comunque laboriosa per
ricostruire in modo completo ed affidabile il quadro dell'illecito
commesso".
4.
In sede di osservazioni la difesa
si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza.
In particolare, la difesa
ribadisce che sarebbe sproporzionato mantenere __________ in detenzione
preventiva, tenuto conto della sua giovane età, del suo passato tormentato, del
suo atteggiamento collaborativo e soprattutto del fatto che trattasi della
prima carcerazione. Se è vero che, come ritenuto dal Procuratore pubblico,
l'aspetto della reiterazione è preoccupante è altrettanto vero che al pericolo
di recidiva si potrebbe ovviare con l'applicazione di misure sostitutive, quali
il controllo della presenza presso ufficio di polizia, deposito dei documenti
di legittimazione, imposizione di misure di assistenza e controlli periodici
ecc., ritenuto anche l'impegno dell'accusato istante a non contattare in nessun
modo qualsiasi persona che potesse essere ritenuta coinvolta nei fatti
inquisiti. Infine i capi d'accusa non sarebbero di gravità tale da lasciar
pensare ad un possibile rischio di fuga. La difesa si dichiara comunque "disposta
ad accordare un'ulteriore settimana di tempo per espletare alle indagini. Il
mio assistito è stato arrestato il 7 giugno 2006, ritengo che un mese per
raccogliere delle prove per dei reati di questa entità sia più che
sufficiente".
5.
L'accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria: il
preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente (con raccomandata
del 23 giugno 2006) ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP: in particolare, il
preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati la mattina del 26
giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP
scade venerdì 30 giugno 2006 (essendo giovedì 29 giorno festivo ex art. 20 cpv.
3 CPP).
6.
Fatti
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L'art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine
o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse
pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con
particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove
che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
7.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.
Quest'ultimo ha, infatti, ammesso
il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con e senza scasso, avvenuti nel
mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005. In particolare, dopo un’iniziale
reticenza (cfr. verb. GIAR 7.06.2006), nel successivo verb. pol. 7.06.2006 ha
ammesso di aver commesso un ulteriore furto ai danni della __________, in
quello del 14.06.2006 ha ammesso cinque furti ai danni di tale carrozzeria,
nonché ulteriori furti ed, infine, nel corso del verb pol. 22.06.2006 ha
dichiarato di averne commessi un’ulteriore decina. In 17 episodi vi è riscontro
con la refurtiva sequestrata.
8.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione
o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch
nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden
konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht"
(N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre
che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il
corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che
questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
Considerandi
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Per quanto concerne i bisogni
dell'inchiesta, il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato che risulta
implicato in 29 furti, che per 17 vi è riscontro con la refurtiva sequestrata,
rileva che verifiche attualmente in corso sugli ulteriori oggetti sequestrati
rendono verosimile il coinvolgimento dell'accusato in ulteriori furti commessi
con le medesime modalità ed in correità con terzi (essendo la refurtiva
difficilmente trasportabile da una sola persona, in quanto molto voluminosa e
di un certo peso), nonché di essere tuttora in attesa dei riscontri della
scientifica su tracce biologiche ed impronte scarpe rinvenute sui luoghi dei
furti. In sostanza, la ricostruzione dell'attività delinquenziale necessita di
ulteriori puntuali e rigorose verifiche, in relazione alle quali esiste un
concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non essendo ancora
stati identificati eventuali correi e neppure essendo stato possibile
determinare la destinazione della merce sottratta e non rinvenuta né presso
l'abitazione dell'accusato, né presso quello della sua ragazza.
La difesa ritiene invece che
tutte le prove principali sarebbero ormai state raccolte e contesta l'esistenza
del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove.
A torto.
Innanzitutto sono senz'altro dati
i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico e l'inchiesta non può
certo definirsi conclusa.
Va poi ribadito che parte della
refurtiva non è stata recuperata ed occorre pertanto verificare quale sia stata
la sua destinazione, apparendo poco credibile che, essendo stati infruttuosi i
tentativi di vendita a terzi, la stessa sia stata distrutta e buttata nei
cassonetti della spazzatura, come sostenuto dall'accusato nel corso del verb.
pol. 14.06.2006. A ciò si aggiunge che, in occasione di alcuni furti, si
trattava di merce ingombrante e pesante (es. cassaforte, macchina
radiocomandata) ciò che rende concreto il sospetto che __________ non agisse da
solo, ma in correità con altre persone a tutt'oggi ignote, sospetto peraltro
corroborato dalla deposizione del responsabile della __________, il quale ha
dichiarato di aver udito la sera dell'arresto del qui istante due distinte voci
all'interno della sua proprietà. In siffatte circostanze esiste quindi un
concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con eventuali
complici/correi ed eventuali ricettattori, rispettivamente in relazione alla
destinazione data alla refurtiva.
In conclusione gli atti
istruttori ancora da esperire esigono il mantenimento del carcere preventivo di
__________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a
vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che i suddetti atti istruttori non
siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di
proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della
sua complessità - più furti commessi in un lasso di tempo di circa 1 anno - è
stata sin qui condotta in modo celere e preciso, ritenuto anche che le ultime
ammissioni di__________ (per oltre 10 furti) risalgono soltanto allo scorso 22
giugno 2006. Inoltre, in caso di scarcerazione, è, come detto, senz'altro dato,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove sia con eventuali correi/complici, sia con gli
eventuali ricettatori, nonché in relazione alla destinazione data alla merce
sottratta (in alcuni casi non certo di modico valore: torre computer, schermi,
stampanti, proiettore, DVD portatile, PC portatili, alcuni telefoni cellulari
ecc).
9.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente lo evoca,
evidenziando che, oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro __________
sono ancora pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per
fatti dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro
funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006.
Se è vero che __________ è alla
sua prima carcerazione e che ha alle spalle un passato tormentato, è
altrettanto vero che gli istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di
accertare il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso,
commessi nel periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del
6.
giugno 2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale
intensa, di furti non certo "di poca importanza" (cfr. consid.
8) e neppure qualificabili come "bravate", come invece
sostiene la difesa.
Inoltre l'accusato nel corso del
verb. Pol. 14.06.2006 ha - tra l'altro - affermato "Il motivo per cui
commetto furti è poiché ho bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro
fisso. Il mio tutore non mi aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così". Se
messo in libertà provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente
confrontato con l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità
di entrate finanziarie legali, ad eccezione della somma versatogli
dall'assistenza, e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a
commettere furti.
Tutti questi elementi di fatto
concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF
123.
I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), peraltro la stessa difesa condivide le
considerazioni espresse dal Procuratore pubblico circa il "preoccupante
l'aspetto delle reiterazione, considerata la sua giovane età ed il fatto che ,
nonostante l'apertura di altri procedimenti penali , abbia continuato a
commettere atti criminosi" (cfr. preavviso p. 2).
Non modifica questa conclusione
il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non
sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una
delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è
sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte
(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103).
Non può entrare in considerazione
l'adozione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, in quanto
inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva (es. deposito documenti di
legittimazione, obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio di polizia) e
quello di collusione ed inquinamento delle prove, anch'esso dato nella
fattispecie, rispettivamente inattuabili (ad esempio il divieto di prendere
contatto con eventuali persone che potrebbero essere ritenute coinvolte, quindi
non ancora identificate).
10.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di
condanna e della complessità dell'inchiesta è sicuramente data.
L’accusato è stato arrestato la
notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di furto. In questo lasso di
tempo l’inchiesta è proceduta con celerità, tenuto anche conto della
complessità dell'inchiesta determinata dal numero di furti (con e senza
scasso), dall'assenza di indicazioni quo alla destinazione della refurtiva e
considerato che l'accusato, dopo aver dapprima mantenuto un atteggiamento
reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni verbale confessa il suo
coinvolgimento in ulteriori furti.
Resta sottinteso l'obbligo per il
magistrato inquirente - il quale ha comunque assicurato l'ininterrotto e
spedito procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) - di trattare con
priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3
CPP).
11.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere
respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.
39.
let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 139, 144,
186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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