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Decisione

INC.2006.27203

Istanza di libertà provvisoria.

28 giugno 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine

o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse

pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con

particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove

che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

7.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati

sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.

Quest'ultimo ha, infatti, ammesso

il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con e senza scasso, avvenuti nel

mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005. In particolare, dopo un’iniziale

reticenza (cfr. verb. GIAR 7.06.2006), nel successivo verb. pol. 7.06.2006 ha

ammesso di aver commesso un ulteriore furto ai danni della __________, in

quello del 14.06.2006 ha ammesso cinque furti ai danni di tale carrozzeria,

nonché ulteriori furti ed, infine, nel corso del verb pol. 22.06.2006 ha

dichiarato di averne commessi un’ulteriore decina. In 17 episodi vi è riscontro

con la refurtiva sequestrata.

8.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione

o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch

nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden

konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht"

(N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre

che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il

corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che

questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

Considerandi

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Per quanto concerne i bisogni

dell'inchiesta, il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato che risulta

implicato in 29 furti, che per 17 vi è riscontro con la refurtiva sequestrata,

rileva che verifiche attualmente in corso sugli ulteriori oggetti sequestrati

rendono verosimile il coinvolgimento dell'accusato in ulteriori furti commessi

con le medesime modalità ed in correità con terzi (essendo la refurtiva

difficilmente trasportabile da una sola persona, in quanto molto voluminosa e

di un certo peso), nonché di essere tuttora in attesa dei riscontri della

scientifica su tracce biologiche ed impronte scarpe rinvenute sui luoghi dei

furti. In sostanza, la ricostruzione dell'attività delinquenziale necessita di

ulteriori puntuali e rigorose verifiche, in relazione alle quali esiste un

concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non essendo ancora

stati identificati eventuali correi e neppure essendo stato possibile

determinare la destinazione della merce sottratta e non rinvenuta né presso

l'abitazione dell'accusato, né presso quello della sua ragazza.

La difesa ritiene invece che

tutte le prove principali sarebbero ormai state raccolte e contesta l'esistenza

del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove.

A torto.

Innanzitutto sono senz'altro dati

i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico e l'inchiesta non può

certo definirsi conclusa.

Va poi ribadito che parte della

refurtiva non è stata recuperata ed occorre pertanto verificare quale sia stata

la sua destinazione, apparendo poco credibile che, essendo stati infruttuosi i

tentativi di vendita a terzi, la stessa sia stata distrutta e buttata nei

cassonetti della spazzatura, come sostenuto dall'accusato nel corso del verb.

pol. 14.06.2006. A ciò si aggiunge che, in occasione di alcuni furti, si

trattava di merce ingombrante e pesante (es. cassaforte, macchina

radiocomandata) ciò che rende concreto il sospetto che __________ non agisse da

solo, ma in correità con altre persone a tutt'oggi ignote, sospetto peraltro

corroborato dalla deposizione del responsabile della __________, il quale ha

dichiarato di aver udito la sera dell'arresto del qui istante due distinte voci

all'interno della sua proprietà. In siffatte circostanze esiste quindi un

concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con eventuali

complici/correi ed eventuali ricettattori, rispettivamente in relazione alla

destinazione data alla refurtiva.

In conclusione gli atti

istruttori ancora da esperire esigono il mantenimento del carcere preventivo di

__________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a

vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che i suddetti atti istruttori non

siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di

proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della

sua complessità - più furti commessi in un lasso di tempo di circa 1 anno - è

stata sin qui condotta in modo celere e preciso, ritenuto anche che le ultime

ammissioni di__________ (per oltre 10 furti) risalgono soltanto allo scorso 22

giugno 2006. Inoltre, in caso di scarcerazione, è, come detto, senz'altro dato,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove sia con eventuali correi/complici, sia con gli

eventuali ricettatori, nonché in relazione alla destinazione data alla merce

sottratta (in alcuni casi non certo di modico valore: torre computer, schermi,

stampanti, proiettore, DVD portatile, PC portatili, alcuni telefoni cellulari

ecc).

9.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca,

evidenziando che, oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro __________

sono ancora pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per

fatti dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro

funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006.

Se è vero che __________ è alla

sua prima carcerazione e che ha alle spalle un passato tormentato, è

altrettanto vero che gli istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di

accertare il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso,

commessi nel periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del

6.

giugno 2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale

intensa, di furti non certo "di poca importanza" (cfr. consid.

8) e neppure qualificabili come "bravate", come invece

sostiene la difesa.

Inoltre l'accusato nel corso del

verb. Pol. 14.06.2006 ha - tra l'altro - affermato "Il motivo per cui

commetto furti è poiché ho bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro

fisso. Il mio tutore non mi aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così". Se

messo in libertà provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente

confrontato con l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità

di entrate finanziarie legali, ad eccezione della somma versatogli

dall'assistenza, e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a

commettere furti.

Tutti questi elementi di fatto

concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF

123.

I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), peraltro la stessa difesa condivide le

considerazioni espresse dal Procuratore pubblico circa il "preoccupante

l'aspetto delle reiterazione, considerata la sua giovane età ed il fatto che ,

nonostante l'apertura di altri procedimenti penali , abbia continuato a

commettere atti criminosi" (cfr. preavviso p. 2).

Non modifica questa conclusione

il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non

sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una

delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è

sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte

(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103).

Non può entrare in considerazione

l'adozione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, in quanto

inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva (es. deposito documenti di

legittimazione, obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio di polizia) e

quello di collusione ed inquinamento delle prove, anch'esso dato nella

fattispecie, rispettivamente inattuabili (ad esempio il divieto di prendere

contatto con eventuali persone che potrebbero essere ritenute coinvolte, quindi

non ancora identificate).

10.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di

condanna e della complessità dell'inchiesta è sicuramente data.

L’accusato è stato arrestato la

notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di furto. In questo lasso di

tempo l’inchiesta è proceduta con celerità, tenuto anche conto della

complessità dell'inchiesta determinata dal numero di furti (con e senza

scasso), dall'assenza di indicazioni quo alla destinazione della refurtiva e

considerato che l'accusato, dopo aver dapprima mantenuto un atteggiamento

reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni verbale confessa il suo

coinvolgimento in ulteriori furti.

Resta sottinteso l'obbligo per il

magistrato inquirente - il quale ha comunque assicurato l'ininterrotto e

spedito procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) - di trattare con

priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3

CPP).

11.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere

respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.

39.

let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144,

186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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