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Decisione

INC.2006.27204

Libertà provvisoria

10 agosto 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i principi applicabili in materia di arresto/detenzione preventiva,

seppur noti alle parti, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o

inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di

fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,

non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la

presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della

pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del

Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale

ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale:

DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già

dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di

quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

-

nel caso in esame, oltre che non contestati, i gravi indizi di

colpevolezza sono dati, come emerge dall'atto di accusa e dalle

dichiarazioni/ammissioni dell'accusato stesso (cfr. da ultimo verbale PP

28.07.2006), nonché dalle circostanze dell'arresto (flagranza; cfr, rapporto di

arresto giugno 2006), inoltre lo stesso atto d'accusa può essere utilizzato

quale accertamento di indizi di reato, in assenza di elementi contrari (DTF

19.06.1997 in re V,1P.306/1997);

-

pericolo di fuga ed ulteriori necessità istruttorie non sono

avanzate/segnalate dal Procuratore pubblico, quindi è superflua un'analisi in

sede di presente giudizio;

-

sono invece dati concreti elementi a favore della presenza di un

pericolo di recidiva, in proposito giova ribadire le considerazioni espresse da

questo giudice nella decisione 28 giugno 2006, con la quale era stata respinta

precedente istanza di libertà provvisoria:

"

9.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso

deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione

dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo

comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca, evidenziando che,

oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro __________ sono ancora

pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per fatti

dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro

funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006.

Se è vero che __________ è alla sua prima carcerazione

e che ha alle spalle un passato tormentato, è altrettanto vero che gli

istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di accertare il suo

coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso, commessi nel

periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del 6 giugno

2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale intensa,

di furti non certo "di poca importanza" (cfr. consid. 8) e neppure

qualificabili come "bravate", come invece sostiene la difesa.

Inoltre l'accusato nel corso del verb. Pol. 14.06.2006

ha - tra l'altro - affermato "Il motivo per cui commetto furti è poiché ho

bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro fisso. Il mio tutore non mi

aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così". Se messo in libertà

provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente confrontato con

l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità di entrate

finanziarie legali, ad eccezione della somma versatagli dall'assistenza, e vi

sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a commettere furti.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare

concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n°

701b), peraltro la stessa difesa condivide le considerazioni espresse dal

Procuratore pubblico circa il "preoccupante l'aspetto della reiterazione,

considerata la sua giovane età ed il fatto che, nonostante l'apertura di altri

procedimenti penali , abbia continuato a commettere atti criminosi" (cfr.

preavviso p. 2).

Non modifica questa conclusione il fatto che in sede

di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a

motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni

alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla

decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre

2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)".

-

in proposito non vanno inoltre trascurati i trascorsi comportamentali di

__________ ed i problemi anche di ordine psichiatrico che ne hanno determinato

anche lunghi ricoveri sia in strutture educative, sia in Clinica psichiatrica:

in proposito si rimanda alle dichiarazioni rese da __________ nel corso del

verb PP 28.07.2006 p. 10, alla bibliografia prodotta dalla difesa, da cui

risulta che anche dopo il collocamento presso la __________ (fino al giugno

2004), egli ha avuto problemi comportamentali di non poco conto (nel novembre

2004 è stato escluso dalla scuola apprendisti di __________, nel gennaio 2005

sono stati segnalati grossi problemi sul posto di lavoro e nell'aprile 2005 hanno

comportato la rescissione del contratto da parte del datore di lavoro, nel

giugno 2005 violenta lite con i signori __________, fino al 2002 genitori

affidatari, che ha reso necessario l'intervento della polizia), nonché, da

ultimo, al rapporto del personale di custodia del PCT in relazione ai fatti

avvenuti la sera del 6 agosto e a seguito dei quali __________ è stato

trasferito dal __________, all'__________ ed in seguito all'__________, dove è

rimasto fino al 9 agosto 2006 ("mentre eseguo il giro interno …mi

Considerandi

comunicano che il det. __________ che si trova in cella ha dei problemi. Dopo

aver aperto la cella vedo il __________ sul letto che respira affannosamente.

Chiamo l'agente __________ e gli dico di rimanere a controllare il detenuto. Un

attimo dopo il detenuto dava in escandescenze distruggendo tutto quello che

riusciva. Interveniamo con i colleghi __________ ");

-

la situazione personale e psicologica di __________, caratterizzata da

una perdurante instabilità emotiva, come peraltro ulteriormente corroborato dai

fatti del 6 agosto 2006, richiede quindi una seria, praticabile e documentata

sua presa a carico, non soltanto sul piano professionale, ma anche su quello

personale, tale anche da ridurre al minimo il rischio di recidiva sul piano

penale;

-

in concreto, la presa a carico di __________ è in fase di contatti

preliminari per il tramite del tutore, come emerge chiaramente dalla

documentazione in atti, anche da quella prodotta dalla difesa in sede di

controsservazioni: in particolare, dallo scritto 24 luglio 2006 dell'attuale

tutore alla difesa, emerge l'avvenuto colloquio con un funzionario dell'AI, "il

quale mi ha confermato che non appena __________ sarà rilasciato, avrà la

possibilità di cominciare un periodo di osservazione presso la __________

natura quale selvicoltore/orticoltore. A questo proposito, il signor __________

ha inoltrato la relativa domanda già in data odierna. Il periodo di

osservazione potrebbe sfociare, se rispettato, in una formazione pratica di 12

mesi con inserimento presso un datore di lavoro" e dall'e-mail 9

agosto 2006 di __________ al Direttore della __________ del seguente tenore "il

tutore di __________, l'avv. __________, mi sollecita un incontro

"allargato" in modo d'illustrare il progetto d'accertamento che si

svolgerà presso il laboratorio __________ - __________. All'incontro

presenzierà pure l'avv. __________ (difensore d'ufficio). Quale consulente

propongo che l'incontro avvenga presso la vostra direzione del __________. Dal

centro attendo alcune date", ciò a significare che nulla vi è ancora

di concreto e praticabile, tra l'altro, sembrerebbe comunque trattarsi di un

progetto concernente unicamente l'aspetto professionale ed, in quanto tale, a

giudizio della scrivente, non sufficiente ad ovviare al pericolo di recidiva;

-

il fatto che l'AI, su richiesta 7 giugno 2006 del precedente tutore di __________,

con scritto 26 luglio 2006 abbia comunicato di assumersi i costi di un

accertamento professionale della durata da tre a sei mesi in esternato presso

il __________ con indennità giornaliera da determinarsi dalla cassa di

compensazione competente, indennità poi fissata a fr. 88.-- con decisione 31

luglio 2006 (intimata il 3 agosto 2006), non permette di sovvertire la suddetta

conclusione, ritenuto che significa semplicemente che se e quando verrà

concretizzato un eventuale accertamento professionale presso il __________ di __________,

a questo verrà versata un'indennità giornaliera dall'AI;

-

del resto, al termine del verbale 28 luglio 2006 il Procuratore pubblico

aveva informato in modo chiaro sia l'accusato che il suo difensore di quanto

segue:

"Il PP mi preannuncia che nei miei confronti

verrà stilato al più presto un Atto d'accusa con deferimento dinanzi alle

Assise Correzionali. Nel frattempo rimango in detenzione preventiva in attesa

di processo e questo, a mente del PP, per il mio stesso bene in modo che si

possa organizzare nel frattempo una presa a carico personale e professionale

pro futuro, seria e duratura così come dimostra lo scritto 24 luglio 2006

dell'ufficio del tutore ufficiale al mio difensore. Trattative che dovranno

essere ulteriormente concretizzate con un progetto di presa a carico che sia

garanzia di affidabilità e di premessa professionale documentabile e seria. Il

PP mi informa anche che sarà sua premura accorciare il più possibile i tempi

procedurali per giungere ad una definitiva conclusione delle pendenze penali

quale indispensabile premessa per poter consentire quella presa a carico di cui

sopra non appena la vicenda penale sarà conclusa. Il PP mi informa pure che per

quanto riguarda i contatti con le persone e le autorità preposte alla

programmazione della presa a carico, la messa sotto regime ordinario a livello

di detenzione preventiva, garantirà ampia e incondizionata possibilità di

attuazione del progetto di presa a carico";

-

giova inoltre rilevare che, anche volendo minimizzare i fatti della

scorsa settimana, in generale, anche il comportamento corretto di un detenuto

non basta per escludere il pericolo di recidiva, ritenuto, da un lato, che

l'esame riguarda unicamente il comportamento tenuto nella struttura carceraria,

gestita secondo regole ben precise ed in un lasso di tempo limitato, e,

dall'altro, che nel presente caso, nonostante l'apertura di ben tre

procedimenti (di cui uno per violenza contro funzionari) l'accusato ha comunque

continuato a comportarsi in maniera irrispettosa della legge;

-

le misure sostitutive proposte dalla difesa appaiono manifestamente

inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva;

-

alla luce di quanto precede, e meglio ritenuta l'assenza allo stadio

attuale di una concreta e praticabile presa a carico dell'accusato, nonché la

sua situazione personale/psicologica sintomatica di un'incapacità di

autocontrollo, più volte palesata dall'accusato, da ultimo la sera dello scorso

6.

agosto, che verosimilmente si acuirebbe se __________ fosse messo in libertà

provvisoria in assenza di una comprovata struttura d'appoggio, con il rischio

che egli reiteri comportamenti di natura penale, una messa in libertà

provvisoria allo stadio attuale non può entrare in considerazione;

-

il mantenimento della carcerazione preventiva, giustificata da un

rischio concreto di recidiva, risponde anche ad una tutela dell'accusato

stesso, nell'ottica della celerità, in quanto evita che il procedimento si

complichi e si allunghi a causa della commissione di nuovi reati (cfr. G.

Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, ad 2357) ed in concreto

permetterà pure di valutare in modo completo la situazione del qui istante

nell'ottica di un suo eventuale collocamento o presa a carico;

-

irrilevante ai fini del presente giudizio l'imminente paternità,

ritenuto che, da un lato, ciò non ha comunque dissuaso il qui istante dalla

commissione di attività criminose e, dall'altro, lo stesso, vista la sua situazione

personale e psicologica, non appare ancora pronto ad assumersi simili

responsabilità;

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e, dall’altro, occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in concreto la proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta (2

mesi), alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi

di colpevolezza e di pericolo di recidiva e con atto d'accusa già emesso è

sicuramente data;

-

pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la

durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le

comminatorie per i singoli reati imputati a __________;

-

l'accusato è stato arrestato la notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in

flagranza di furto, in questo lasso di tempo l’inchiesta è proceduta con

celerità, tenuto anche conto della complessità dell'inchiesta determinata dal

numero di furti (con e senza scasso) e considerato che l'accusato, dopo aver

dapprima mantenuto un atteggiamento reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni

verbale ha confessato il suo coinvolgimento in ulteriori furti, ritenuto che in

data 2 agosto 2006 il Procuratore pubblico ha proceduto all'emanazione

dell'atto di accusa;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati

dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e

processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della

cautelare privazione della sua libertà;

-

di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144,

186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP e ogni altra norma applicabile,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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