INC.2006.28501
Prove
2 agosto 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.28501
Data decisione, Autorità:
02.08.2006, GIAR
Titolo:
Prove
RILEVANZA DELLE PROVE
art. 60 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.28501
Lugano
2 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 16 giugno
2006 da
__________
contro
la decisione 2 giugno 2006 emanata dal Procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti in materia di prove;
preso atto delle osservazioni 21
giugno 2006 del coaccusato __________ e 20 giugno 2006 della parte civile __________;
letti ed esaminati gli atti di
cui all'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
In data 25 febbraio 2006 la __________
(in seguito __________) ha segnalato al Ministero pubblico che un documento
ufficiale di una ditta partecipante - __________ - ad un concorso di impresa
generale assoggettato alla legge cantonale sulle commesse pubbliche è stato
modificato dopo l'apertura ufficiale, precisando che il CdA è giunto a tale
constatazione su segnalazione dell'__________, responsabile dell'__________, e
dopo aver sentito l'__________ e __________, il quale ha confermato che sono
avvenute delle irregolarità e che lui stesso, nell'ambito delle sue funzioni,
ha sollecitato la ditta concorrente ad apportare dette modifiche.
Il Procuratore pubblico dopo aver
proceduto alla perquisizione della sede della __________ con relativo sequestro
della documentazione relativa all'offerta per il concorso in questione (ordine
di perquisizione e sequestro 27 febbraio 2006), all'acquisizione della
documentazione prodotta dalla __________ e alle audizioni, dell'__________
quale denunciato, dell'__________ - dipendente della __________ che ha
materialmente provveduto alle modifiche dell'offerta in questione - quale
indiziato, di __________ - presidente del CdA della __________ - in qualità di
indiziato, dell'__________ quale teste e dell'avv. __________ - direttrice
della __________ - quale teste, con decisioni 11 maggio 2006 ha promosso
l'accusa nei confronti dei primi tre per titolo di falsità in documenti e
soppressione di documenti per avere, a __________ il 22 e 23 febbraio 2006, in
correità tra loro "al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti
di una persona e/o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
alterato rispettivamente fatto alterare un documento vero, facendone altresì
uso, e meglio per avere nell'ambito del concorso pubblico promosso dalla
committente __________ e concernente l'edificazione di un edificio
d'appartamenti sul mappale __________, proceduto rispettivamente fatto
procedere, dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro delle offerte
(mercoledì 22 febbraio 2006 ore 14.30), alla parziale modifica - mediante
completazione o sostituzione di alcune pagine - dell'offerta presentata dalla
ditta __________, nonché alla soppressione delle pagine sostituite".
B.
In data 1 giugno 2006 l'__________,
per il tramite del proprio legale, ha chiesto al Procuratore pubblico il
richiamo di tutte le offerte presentate al concorso ed i risultati del relativo
controllo aritmetico - documentazione che sarebbe importante per corroborare
quanto dichiarato dall'accusato stesso in merito alle lacune riscontrate nelle
altre offerte, rispettivamente per valutare la rilevanza formale di dette
lacune -, nonché delle decisioni prese nell'ambito del concorso e di eventuali
ricorsi interposti contro tali decisioni - in quanto sarebbe importante
disporne -.
Richieste respinte dal magistrato
inquirente con decisione 2 giugno 2006, argomentando sostanzialmente che si
tratterebbe di prove non rilevanti né pertinenti per l'inchiesta in corso,
inoltre la richiesta di acquisire agli atti le decisioni adottate nel concorso
e gli eventuali ricorsi presentati contro le stesse non sarebbe neppure
motivata.
C.
Avverso la suddetta decisione è
tempestivamente insorto l'__________, riconfermandosi nell'istanza 1 giugno
2006, ad eccezione della richiesta di acquisizione della documentazione
relativa ai risultati del controllo aritmetico delle offerte. In particolare,
il reclamante ribadisce la necessità di acquisire agli atti tutte le altre
offerte presentate al concorso in questione, in quanto tale documentazione
permetterebbe, da un lato, di suffragare la veridicità di quanto affermato dal
reclamante stesso in merito alle lacune constatate in più offerte, ciò che
consentirebbe di meglio valutare l'aspetto soggettivo del reato, e, dall'altro,
di valutare la rilevanza di tali errori dal profilo amministrativo, ritenuto
comunque che l'errore contenuto nell'offerta della __________ non ha avuto
ripercussioni sul prezzo globale dell'offerta e non avrebbe comunque avuto
quale conseguenza quella di escludere la società dal concorso. Prevedendo che
la __________ escluderà probabilmente le ditte le cui offerte presentano
lacune, il reclamante ritiene opportuno poter disporre di eventuali ricorsi
contro queste decisioni e delle decisioni su questi ricorsi delle autorità
amministrative, ciò anche al fine di poter pienamente valutare se vi sarebbe
stato un indebito vantaggio o anche solo un indebito miglioramento nella
posizione dell'offerente. In conclusione "oltre a dimostrare la
veridicità delle affermazioni del mio cliente, questi documenti e la decisione
della __________, così come eventuali ricorsi e decisioni del Tribunale
amministrativo, sono necessari per poter valutare dal profilo amministrativo la
loro reale portata, eventualmente con l'aiuto di un esperto del settore, e
pertanto valutare pure la portata dell'errore riscontrato nell'offerta __________
".
D.
In sede di osservazioni la __________
ed il Procuratore pubblico si sono entrambi pronunciati per la reiezione del
gravame, il coaccusato __________ per il suo accoglimento, mentre l'__________
è rimasto silente.
Delle relative allegazioni si
dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Considerandi
1.
La legittimazione dell'__________,
accusato nel procedimento nell'ambito del quale è stata emanata la decisione
impugnata nonché destinatario della stessa, è pacifica. Il reclamo, tempestivo,
è quindi ricevibile in ordine.
2.
In termini generali per l’assunzione di prove
proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.
a)
Gli art. 60
cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la
facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato
inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in
merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto
disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione
totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58
ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58
quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del
disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e
riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente
è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto
tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli
atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in
precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e
contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91,
e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G.,
GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto
1994.
in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in base dei quali si
deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la
decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione
della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento,
avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto
tra l’altro ad assicurarne la non interrotta
assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17
febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc.
GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in
particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di
proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi
dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da
ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del
“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2.
Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del
merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme
procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto
quei mezzi di prova che “nach
seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,
loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il
magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort
bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung
nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6
CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii
a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten
Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU
se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la
pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio
al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR
55.98.1
consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca
la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella
predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa
di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire
l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del
procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.
1.
CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale
utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è
elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale
unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia
impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."
(GIAR 21 giugno
2001.
in re C.)
c)
Quanto sopra espresso evidenzia
l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di
complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle
controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente
decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,
CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo
perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza
per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una
prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per
meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere
sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30
giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare
che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di
un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe
confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza
e rilevanza presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto
non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella
motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che
l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato
diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e
gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR,
autorità da considerarsi "terza "per rapporto all'istruttoria come
tale.
3.
Preliminarmente occorre precisare
quanto segue.
Nel petitum il reclamante chiede
il richiamo delle offerte formulate, di eventuali decisioni della ______ e di
eventuali ricorsi interposti contro tali decisioni.
A pag. 2 del reclamo si chiede
anche l'acquisizione di eventuali decisioni dell'autorità amministrativa sugli
eventuali ricorsi interposti contro le decisioni adottate dalla __________:
trattandosi di richiesta formulata per la prima volta dinnanzi a questo giudice
- non oggetto dell'istanza 1 giugno 2006 - peraltro neppure indicata nel
petitum, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.
La decisione del Procuratore
pubblico merita conferma.
Per quanto concerne la richiesta
di acquisire agli atti di tutte le offerte formulate nell'ambito del concorso
pubblico in questione, si rileva che non vi è alcuna contestazione sul fatto
che più di un'offerta presentava qualche lacuna o mancanza. In particolare, l'__________
preso atto delle dichiarazione dell'__________ secondo cui su sette offerte
soltanto due erano complete, cioè quelle della __________ e della __________,
le ha confermate. Peraltro, anche nel reclamo qui in esame si evidenzia che
soltanto due offerte "non riportavano alcun errore formale". In
siffatte circostanze non sussiste alcuna necessità di suffragare le
affermazioni del reclamante in proposito.
Né tantomeno si giustifica
acquisire agli atti tutte le offerte presentate, unitamente alle eventuali
decisioni adottate dalla __________ e gli eventuali ricorsi interposti contro
le stesse, al fine di valutare dal profilo amministrativo la rilevanza
degli/delle errori/lacune in esse contenute. Innanzitutto le offerte presentate
da altre ditte non sono oggetto di alcuna ipotesi di reato ed in quanto tali
non possono essere ritenute rilevanti per il procedimento in corso, che, giova
ribadire, si riferisce alle modifiche apportate all'offerta della __________
dopo l'apertura. In secondo luogo, dagli atti risulta che l'__________ ha
dichiarato che la mancata indicazione delle percentuali di sconto per lavori a
regia ordinati dal committente (211.8, p. 35/36 del capitolato d'appalto)
poteva comportare l'esclusione della ditta e di aver spiegato a __________ che
il mancato inserimento delle percentuali avrebbe potuto portare
all'annullamento dell'offerta e che senza le modifiche apportate l'offerta __________
rischiava di essere esclusa dall'appalto (verb. PP 28 febbraio 2006) e che
anche __________ ha ammesso che la sera del 22 febbraio 2006 è stato preso in
considerazione il rischio che se non fosse stata apportata la modifica,
l'offerta avrebbe potuto essere scartata, confermando che l'__________ quella
sera gli avrebbe comunicato che la mancata indicazione delle percentuali di
sconto avrebbe potuto portare all'annullamento dell'offerta (cfr. verb. PP 3
aprile 2006). In siffatte circostanze, poco importa la portata formale di dette
lacune dal profilo amministrativo: ciò che conta è che sia il reclamante, sia __________
hanno concordemente dichiarato di avere preso in considerazione, prima della
modifica dell'originale dell'offerta, l'ipotesi che le indicazioni mancanti
avrebbe potuto comportare l'esclusione della ditta, o quantomeno il rischio di
esclusione, dal concorso.
4.
Alla luce di quanto precede, il
reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv.
1.
lett. a CPP), tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG), nonché
ripetibili correlate alla soccombenza.
Visti gli art. 60, 280, 281 e 282
CPP,
decide
1.
Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 300.--, e le spese di fr. 140.--, sono a carico del
reclamante, che rifonderà alla __________ fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
3.
La
presente decisione è definitiva.
Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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