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Decisione

INC.2006.28501

Prove

2 agosto 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

In data 25 febbraio 2006 la __________

(in seguito __________) ha segnalato al Ministero pubblico che un documento

ufficiale di una ditta partecipante - __________ - ad un concorso di impresa

generale assoggettato alla legge cantonale sulle commesse pubbliche è stato

modificato dopo l'apertura ufficiale, precisando che il CdA è giunto a tale

constatazione su segnalazione dell'__________, responsabile dell'__________, e

dopo aver sentito l'__________ e __________, il quale ha confermato che sono

avvenute delle irregolarità e che lui stesso, nell'ambito delle sue funzioni,

ha sollecitato la ditta concorrente ad apportare dette modifiche.

Il Procuratore pubblico dopo aver

proceduto alla perquisizione della sede della __________ con relativo sequestro

della documentazione relativa all'offerta per il concorso in questione (ordine

di perquisizione e sequestro 27 febbraio 2006), all'acquisizione della

documentazione prodotta dalla __________ e alle audizioni, dell'__________

quale denunciato, dell'__________ - dipendente della __________ che ha

materialmente provveduto alle modifiche dell'offerta in questione - quale

indiziato, di __________ - presidente del CdA della __________ - in qualità di

indiziato, dell'__________ quale teste e dell'avv. __________ - direttrice

della __________ - quale teste, con decisioni 11 maggio 2006 ha promosso

l'accusa nei confronti dei primi tre per titolo di falsità in documenti e

soppressione di documenti per avere, a __________ il 22 e 23 febbraio 2006, in

correità tra loro "al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti

di una persona e/o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

alterato rispettivamente fatto alterare un documento vero, facendone altresì

uso, e meglio per avere nell'ambito del concorso pubblico promosso dalla

committente __________ e concernente l'edificazione di un edificio

d'appartamenti sul mappale __________, proceduto rispettivamente fatto

procedere, dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro delle offerte

(mercoledì 22 febbraio 2006 ore 14.30), alla parziale modifica - mediante

completazione o sostituzione di alcune pagine - dell'offerta presentata dalla

ditta __________, nonché alla soppressione delle pagine sostituite".

B.

In data 1 giugno 2006 l'__________,

per il tramite del proprio legale, ha chiesto al Procuratore pubblico il

richiamo di tutte le offerte presentate al concorso ed i risultati del relativo

controllo aritmetico - documentazione che sarebbe importante per corroborare

quanto dichiarato dall'accusato stesso in merito alle lacune riscontrate nelle

altre offerte, rispettivamente per valutare la rilevanza formale di dette

lacune -, nonché delle decisioni prese nell'ambito del concorso e di eventuali

ricorsi interposti contro tali decisioni - in quanto sarebbe importante

disporne -.

Richieste respinte dal magistrato

inquirente con decisione 2 giugno 2006, argomentando sostanzialmente che si

tratterebbe di prove non rilevanti né pertinenti per l'inchiesta in corso,

inoltre la richiesta di acquisire agli atti le decisioni adottate nel concorso

e gli eventuali ricorsi presentati contro le stesse non sarebbe neppure

motivata.

C.

Avverso la suddetta decisione è

tempestivamente insorto l'__________, riconfermandosi nell'istanza 1 giugno

2006, ad eccezione della richiesta di acquisizione della documentazione

relativa ai risultati del controllo aritmetico delle offerte. In particolare,

il reclamante ribadisce la necessità di acquisire agli atti tutte le altre

offerte presentate al concorso in questione, in quanto tale documentazione

permetterebbe, da un lato, di suffragare la veridicità di quanto affermato dal

reclamante stesso in merito alle lacune constatate in più offerte, ciò che

consentirebbe di meglio valutare l'aspetto soggettivo del reato, e, dall'altro,

di valutare la rilevanza di tali errori dal profilo amministrativo, ritenuto

comunque che l'errore contenuto nell'offerta della __________ non ha avuto

ripercussioni sul prezzo globale dell'offerta e non avrebbe comunque avuto

quale conseguenza quella di escludere la società dal concorso. Prevedendo che

la __________ escluderà probabilmente le ditte le cui offerte presentano

lacune, il reclamante ritiene opportuno poter disporre di eventuali ricorsi

contro queste decisioni e delle decisioni su questi ricorsi delle autorità

amministrative, ciò anche al fine di poter pienamente valutare se vi sarebbe

stato un indebito vantaggio o anche solo un indebito miglioramento nella

posizione dell'offerente. In conclusione "oltre a dimostrare la

veridicità delle affermazioni del mio cliente, questi documenti e la decisione

della __________, così come eventuali ricorsi e decisioni del Tribunale

amministrativo, sono necessari per poter valutare dal profilo amministrativo la

loro reale portata, eventualmente con l'aiuto di un esperto del settore, e

pertanto valutare pure la portata dell'errore riscontrato nell'offerta __________

".

D.

In sede di osservazioni la __________

ed il Procuratore pubblico si sono entrambi pronunciati per la reiezione del

gravame, il coaccusato __________ per il suo accoglimento, mentre l'__________

è rimasto silente.

Delle relative allegazioni si

dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Considerandi

1.

La legittimazione dell'__________,

accusato nel procedimento nell'ambito del quale è stata emanata la decisione

impugnata nonché destinatario della stessa, è pacifica. Il reclamo, tempestivo,

è quindi ricevibile in ordine.

2.

In termini generali per l’assunzione di prove

proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60

cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la

facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato

inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in

merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto

disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione

totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58

ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58

quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del

disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e

riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente

è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto

tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli

atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in

precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e

contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91,

e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G.,

GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto

1994.

in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si

deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la

decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione

della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento,

avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto

tra l’altro ad assicurarne la non interrotta

assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17

febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc.

GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in

particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di

proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi

dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da

ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del

“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2.

Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del

merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme

procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto

quei mezzi di prova che “nach

seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,

loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il

magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort

bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung

nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6

CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii

a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten

Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU

se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la

pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio

al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR

55.98.1

consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca

la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella

predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa

di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire

l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del

procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.

1.

CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale

utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è

elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale

unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia

impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21 giugno

2001.

in re C.)

c)

Quanto sopra espresso evidenzia

l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di

complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle

controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente

decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,

CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo

perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza

per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una

prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per

meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere

sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30

giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare

che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di

un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe

confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza

e rilevanza presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto

non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella

motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che

l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato

diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e

gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR,

autorità da considerarsi "terza "per rapporto all'istruttoria come

tale.

3.

Preliminarmente occorre precisare

quanto segue.

Nel petitum il reclamante chiede

il richiamo delle offerte formulate, di eventuali decisioni della ______ e di

eventuali ricorsi interposti contro tali decisioni.

A pag. 2 del reclamo si chiede

anche l'acquisizione di eventuali decisioni dell'autorità amministrativa sugli

eventuali ricorsi interposti contro le decisioni adottate dalla __________:

trattandosi di richiesta formulata per la prima volta dinnanzi a questo giudice

- non oggetto dell'istanza 1 giugno 2006 - peraltro neppure indicata nel

petitum, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.

La decisione del Procuratore

pubblico merita conferma.

Per quanto concerne la richiesta

di acquisire agli atti di tutte le offerte formulate nell'ambito del concorso

pubblico in questione, si rileva che non vi è alcuna contestazione sul fatto

che più di un'offerta presentava qualche lacuna o mancanza. In particolare, l'__________

preso atto delle dichiarazione dell'__________ secondo cui su sette offerte

soltanto due erano complete, cioè quelle della __________ e della __________,

le ha confermate. Peraltro, anche nel reclamo qui in esame si evidenzia che

soltanto due offerte "non riportavano alcun errore formale". In

siffatte circostanze non sussiste alcuna necessità di suffragare le

affermazioni del reclamante in proposito.

Né tantomeno si giustifica

acquisire agli atti tutte le offerte presentate, unitamente alle eventuali

decisioni adottate dalla __________ e gli eventuali ricorsi interposti contro

le stesse, al fine di valutare dal profilo amministrativo la rilevanza

degli/delle errori/lacune in esse contenute. Innanzitutto le offerte presentate

da altre ditte non sono oggetto di alcuna ipotesi di reato ed in quanto tali

non possono essere ritenute rilevanti per il procedimento in corso, che, giova

ribadire, si riferisce alle modifiche apportate all'offerta della __________

dopo l'apertura. In secondo luogo, dagli atti risulta che l'__________ ha

dichiarato che la mancata indicazione delle percentuali di sconto per lavori a

regia ordinati dal committente (211.8, p. 35/36 del capitolato d'appalto)

poteva comportare l'esclusione della ditta e di aver spiegato a __________ che

il mancato inserimento delle percentuali avrebbe potuto portare

all'annullamento dell'offerta e che senza le modifiche apportate l'offerta __________

rischiava di essere esclusa dall'appalto (verb. PP 28 febbraio 2006) e che

anche __________ ha ammesso che la sera del 22 febbraio 2006 è stato preso in

considerazione il rischio che se non fosse stata apportata la modifica,

l'offerta avrebbe potuto essere scartata, confermando che l'__________ quella

sera gli avrebbe comunicato che la mancata indicazione delle percentuali di

sconto avrebbe potuto portare all'annullamento dell'offerta (cfr. verb. PP 3

aprile 2006). In siffatte circostanze, poco importa la portata formale di dette

lacune dal profilo amministrativo: ciò che conta è che sia il reclamante, sia __________

hanno concordemente dichiarato di avere preso in considerazione, prima della

modifica dell'originale dell'offerta, l'ipotesi che le indicazioni mancanti

avrebbe potuto comportare l'esclusione della ditta, o quantomeno il rischio di

esclusione, dal concorso.

4.

Alla luce di quanto precede, il

reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv.

1.

lett. a CPP), tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG), nonché

ripetibili correlate alla soccombenza.

Visti gli art. 60, 280, 281 e 282

CPP,

decide

1.

Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 300.--, e le spese di fr. 140.--, sono a carico del

reclamante, che rifonderà alla __________ fr. 250.-- a titolo di ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva.

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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