INC.2006.29403
Istanza di dissequestro
20 aprile 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.29403
Data decisione, Autorità:
Fatti
20.04.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 284 CPP-TI
art. 69 CPS
Incarto n.
INC.2006.29403
Lugano
20 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di dissequestro
presentata il 30 marzo 2007 al Tribunale penale cantonale e girata per
competenza a questo ufficio con scritto 2 aprile 2007 da
__________
nell'ambito del procedimento penale a suo carico di cui
all'ACC. __________ emanato il 17 novembre 2006 dal Procuratore pubblico
Mario Branda;
viste le osservazioni 16 aprile
2007 del Procuratore pubblico e del coaccusato, entrambi concludenti per la
reiezione dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di
infrazione aggravata alla LStup e infrazione alla LArm e di __________ per
titolo di infrazione e contravvenzione __________, il Procuratore pubblico ha
tra l'altro disposto il sequestro di vari oggetti;
-
il 17 novembre 2006 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio
di __________ e __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________
(ACC. __________);
-
con lettera 30 marzo 2007 __________ per il tramite del proprio legale
ha chiesto il dissequestro della merce indicata nella fattura n. __________
emessa il 10 febbraio 2006 dalla __________, a suo dire ancora sotto sequestro,
in quanto di esclusiva pertinenza della convivente dell'accusato, che avrebbe
Considerandi
pure provveduto al saldo della fattura, rispettivamente trattandosi di oggetti
non di rilevanza penale;
-
in sede di osservazioni il Procuratore pubblico ed il coaccusato si sono
entrambi opposti all'accoglimento della richiesta di dissequestro;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione
(sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR
516.97
, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP
(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e
l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto
detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.
Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere
(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr.
decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 30 marzo 2007,
trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima
dell’apertura del dibattimento;
-
in concreto, come a giusta ragione il Procuratore pubblico ha
evidenziato in sede di osservazioni, gli oggetti sequestrati sono quelli
elencati nel rapporto di polizia 27 luglio 2006 a p. 5-7 e nell'istanza qui in
esame non si fa riferimento a questo elenco per indicare quali oggetto
dovrebbero essere dissequestrati, ma unicamente a quelli indicati nella fattura
n. __________ della __________, né peraltro i due elenchi corrispondono, ciò
che impedisce di stabilire quali oggetti sequestrati sarebbero eventualmente di
spettanza della signora __________: già per questo motivo l'istanza deve essere
respinta;
-
inoltre, dall'elenco degli oggetti sequestrati (cfr. p. 5-7 rapporto di
polizia 27 luglio 2006), risulta che trattasi principalmente di oggetti
destinati alla preparazione e al consumo di stupefacenti, rispettivamente di
diverse armi, quindi di oggetti collegati con i reati di cui è accusato __________;
-
il mantenimento del sequestro appare dunque necessario per salvaguardare
mezzi di prova, che sono peraltro passibili di confisca (art. 69 ss. CP), non
sussistendo alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un
dissequestro, anche solo parziale, di quanto ancora sotto sequestro, dovendo
essere salvaguardate le competenze del giudice del merito;
-
l’istanza è conseguentemente respinta, con la presente decisione
suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a
CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie e senza assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano nè tassa nè spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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