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Decisione

INC.2006.29403

Istanza di dissequestro

20 aprile 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

20.04.2007, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 284 CPP-TI

art. 69 CPS

Incarto n.

INC.2006.29403

Lugano

20 aprile 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza di dissequestro

presentata il 30 marzo 2007 al Tribunale penale cantonale e girata per

competenza a questo ufficio con scritto 2 aprile 2007 da

__________

nell'ambito del procedimento penale a suo carico di cui

all'ACC. __________ emanato il 17 novembre 2006 dal Procuratore pubblico

Mario Branda;

viste le osservazioni 16 aprile

2007 del Procuratore pubblico e del coaccusato, entrambi concludenti per la

reiezione dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti messi

a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

-

nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di

infrazione aggravata alla LStup e infrazione alla LArm e di __________ per

titolo di infrazione e contravvenzione __________, il Procuratore pubblico ha

tra l'altro disposto il sequestro di vari oggetti;

-

il 17 novembre 2006 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio

di __________ e __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________

(ACC. __________);

-

con lettera 30 marzo 2007 __________ per il tramite del proprio legale

ha chiesto il dissequestro della merce indicata nella fattura n. __________

emessa il 10 febbraio 2006 dalla __________, a suo dire ancora sotto sequestro,

in quanto di esclusiva pertinenza della convivente dell'accusato, che avrebbe

Considerandi

pure provveduto al saldo della fattura, rispettivamente trattandosi di oggetti

non di rilevanza penale;

-

in sede di osservazioni il Procuratore pubblico ed il coaccusato si sono

entrambi opposti all'accoglimento della richiesta di dissequestro;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione

(sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR

516.97

, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

-

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra

l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP

(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e

l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto

detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.

Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere

(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un

chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr.

decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 30 marzo 2007,

trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima

dell’apertura del dibattimento;

-

in concreto, come a giusta ragione il Procuratore pubblico ha

evidenziato in sede di osservazioni, gli oggetti sequestrati sono quelli

elencati nel rapporto di polizia 27 luglio 2006 a p. 5-7 e nell'istanza qui in

esame non si fa riferimento a questo elenco per indicare quali oggetto

dovrebbero essere dissequestrati, ma unicamente a quelli indicati nella fattura

n. __________ della __________, né peraltro i due elenchi corrispondono, ciò

che impedisce di stabilire quali oggetti sequestrati sarebbero eventualmente di

spettanza della signora __________: già per questo motivo l'istanza deve essere

respinta;

-

inoltre, dall'elenco degli oggetti sequestrati (cfr. p. 5-7 rapporto di

polizia 27 luglio 2006), risulta che trattasi principalmente di oggetti

destinati alla preparazione e al consumo di stupefacenti, rispettivamente di

diverse armi, quindi di oggetti collegati con i reati di cui è accusato __________;

-

il mantenimento del sequestro appare dunque necessario per salvaguardare

mezzi di prova, che sono peraltro passibili di confisca (art. 69 ss. CP), non

sussistendo alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un

dissequestro, anche solo parziale, di quanto ancora sotto sequestro, dovendo

essere salvaguardate le competenze del giudice del merito;

-

l’istanza è conseguentemente respinta, con la presente decisione

suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a

CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie e senza assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano nè tassa nè spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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